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Temi dell'attività parlamentare

Diritto e giustizia
Commissione: II Giustizia
Giustizia
Terrorismo

Nel corso della XVII legislatura l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice jihadista ha determinato il Parlamento ad adottare provvedimenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale. Tra questi si segnalano, in particolare:

  • il decreto-legge n. 7 del 2015 che prevede una serie di misure di contrasto del terrorismo, anche internazionale, il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo e la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo;
  • la legge n. 153 del 2016, che ratifica alcuni atti internazionali finalizzati anch'essi a reprimere e prevenire attentati terroristici.
 
La lotta al terrorismo nel decreto-legge n. 7 del 2015
  • 1 focus
09/03/2018

In questa legislatura il Parlamento ha affrontato il tema del lotta al terrorismo internazionale con la conversione del decreto-legge n. 7 del 2015.

Il provvedimento modifica il codice penale, inserendovi nuove fattispecie di reato per punire i c.d. foreign fighters (ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo), chiunque organizzi viaggi all'estero finalizzati al terrorismo e chiunque, dopo avere autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi nonché alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti.

Il provvedimento rivolge una particolare attenzione alle attività svolte attraverso la rete Internet, introducendo aggravanti dei delitti di terrorismo se commessi con l'impiego di tecnologie informatiche e potenziando le attività di prevenzione, attraverso una riforma delle intercettazioni preventive e la previsione di una black-list dei siti che vengono utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura. Sono inoltre introdotti in capo agli Internet providers specifici obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete.

In relazione all'uso di armi ed esplosivi, il decreto-legge introduce nel codice penale due nuove contravvenzioni in caso di detenzione abusiva e rafforza la tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Viene quindi prevista, attraverso una modifica della disciplina delle misure di prevenzione contenuta nel Codice antimafia, l'espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo. Con un intervento sul testo unico immigrazione viene invece prevista l'espulsione amministrativa da parte del prefetto, per motivi di prevenzione del terrorismo, nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.

Per le finalità di accertamento dei reati di terrorismo, il decreto-legge aveva dettato - in deroga a quanto previsto dal Codice della privacy (art. 132 del D.Lgs. 196/2003) - una disciplina temporanea in materia di obblighi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico da parte degli operatori dei servizi di telecomunicazione. Dopo una serie di differimenti della data di scadenza di tali obblighi di conservazione, da ultimo il decreto legge n. 210 del 2015 (convertito dalla legge n. 21 del 2016) ha fissato tale scadenza al 30 giugno 2017.

Successivamente l'art. 24 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) - in attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo - ha stabilito, a regime, che il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonchè dei dati relativi alle chiamate senza risposta e' stabilito in 72 mesi, in deroga a quanto previsto dal citato Codice della privacy.

Il decreto-legge 7/2015 ha inoltre previsto la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi e, per i servizi di informazione e sicurezza, di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Il provvedimento interviene, poi, sul coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedendo l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e disciplinandone gli adeguamenti organizzativi.

Focus
 
La ratifica di convenzioni internazionali e l'introduzione di nuovi delitti nel codice penale
09/03/2018

Con l'approvazione della legge n. 153 del 2016 il Parlamento ha autorizzato la ratifica di cinque diversi atti internazionali, volti alla prevenzione e al contrasto del terrorismo.

Il provvedimento ratifica e dà esecuzione ai seguenti atti:

  • la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e il relativo Protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; la Convenzione, in particolare, definisce come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo - quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e rafforza la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno sia a livello internazionale;
  • la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005; si tratta dello strumento attraverso cui la comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale;
  • il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, che amplia l'elenco dei reati da "depoliticizzare", sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; il Protocollo introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima ed include una clausola che autorizza il rifiuto di estradizione in casi particolari;
  • la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, che amplia e aggiorna la precedente Convenzione del 1990 (ratificata con legge n. 328 del 1993) considerando, in particolare, il finanziamento del terrorismo non solo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.

La legge n. 153 del 2016 modifica, inoltre, il codice penale aggiungendo - per finalità di adeguamento del nostro ordinamento - nuove fattispecie illecite in materia di terrorismo tra i delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato.

I primi due delitti riguardano condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale:

  • il nuovo art. 270-quinquies.1 del codice penale punisce con la reclusione da 7 a 15 anni il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, ipotesi per la quale il personale dei servizi di informazione e sicurezza potrà essere autorizzato a porre in essere attività che configurano il nuovo reato di cui all'art. 270-quinquies.1 (viene così esteso quanto già consentito dalla legge, fino al 31 gennaio 2018, con riguardo a taluni reati relativi al terrorismo);
  • il nuovo art. 270-quinquies.2 riguarda, invece, la sottrazione di beni o denaro sequestrati, delitto punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro.

Un altro articolo introdotto nel codice penale (art. 270-septies) rende obbligatoria - in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice - la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto; ove ciò non sia possibile si procede con la confisca per equivalente.

Infine, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato è inserito nel codice penale il reato di atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter), punito con la reclusione non inferiore a 15 anni.

 
Altri interventi
09/03/2018

Tra gli ulteriori interventi della XVII legislatura si segnalano:

  • la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016, art. 1 , comma 377 ) che, per garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto del terrorismo ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (cd. Operazione strade sicure). Per quanto concerne gli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente è autorizzata la spesa di 123 milioni di euro per l'anno 2017.
    A fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, la stessa legge (art. 1, comma 608) ha autorizzato - in attuazione della  direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri dei voli internazionali (PNR) -  la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. La  direttiva prevede sia il trasferimento a cura delle compagnie aeree dei dati del PNR dei voli extra-UE sia il trattamento degli stessi dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio.
  • la legge n. 161 del 2017 (art. 1) che, intervenendo sul Codice antimafia, ha aggiunto anche gli indiziati dei delitti di terrorismo tra i soggetti cui è possibile applicare misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria;
  • la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha prorogato fino al 31 gennaio 2019 (art. 1, comma 1120) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.Tale facoltà era stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 7 del 2015  che, a sua volta, ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005.. Una proroga di un anno di tale disciplina era stata già disposta dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter) e poi dal decreto-legge 244 del 2016 (art. 5, comma 8);
  • la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo di 150 milioni di euro per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali; previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nonché i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), si è previsto il riparto prioritario delle risorse del fondo tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del terrorismo nazionale e internazionale (art. 1, commi 965 e 966).
 
I documenti trasmessi dal Governo
09/03/2018

Si ricorda che sul tema del contrasto del terrorismo, anche internazionale, alcuni obblighi di relazione incombono sul Governo. Ulteriori elementi di documentazione sulle iniziative di contrasto intraprese possono, dunque, essere tratti dall'ultima Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231 del 2007), trasmessa il 25 settembre 2017, che contiene dati aggiornati al 2016  (DOC. CLX, n .5).

Aggiornati solo al 2015 sono, invece, i dati contenuti nell'ultima Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, che contiene anche un paragrafo sul terrorismo internazionale, trasmessa dal Ministro dell'Interno il 4 gennaio 2017 (DOC XXXVIII, n. 4, Vol. I).