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Temi dell'attività parlamentare

Diritto e giustizia
Commissione: II Giustizia
Giustizia
Sistema penitenziario

 La XVII legislatura è stata caratterizzata, sopratutto nella prima parte, dall'esigenza di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, che aveva determinato una severissima condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'obiettivo è stato perseguito con provvedimenti volti ad ampliare il ricorso alle misure alternative alla detenzione, a circoscrivere l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, ed a ridurre l'area delle condotte penalmente rilevanti. Inoltre, sono stati offerti rimedi risarcitori ai reclusi che abbiano patito, a causa del sovraffollamento nelle celle, un trattamento disumano o degradante.

La seconda parte della legislatura è stata invece segnata dall'iter di approvazione della legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale, che contiene anche una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Con la presentazione alle Camere dell'A.G. 501, il Governo ha avviato la procedura per l'esercizio della delega. La XVII legislatura si è inoltre caratterizzata per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

 
Il sovraffollamento carcerario: i numeri di inizio legislatura
09/03/2018

La XVII legislatura ha preso avvio il 15 marzo 2013. A quella data erano presenti nelle carceri italiane 65.906 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 44.041 unità. Vi erano dunque 18.865 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti (+ 42,8%); 25.136 reclusi erano in custodia cautelare (il 38% dei presenti in carcere).

Tali numeri, peraltro, non rappresentavano una novità per il nostro Paese. Basti pensare che nel giugno 2006, alla vigilia della legge che avrebbe poi concesso l'indulto, erano presenti in carcere 61.264 detenuti (seppure con una capienza regolamentare di 43.219), con una percentuale di sovraffollamento del 42%. All'indomani dell'indulto del 2006, la popolazione carceraria era scesa a 39.005 detenuti (31 dicembre 2006). Negli anni seguenti, tuttavia, si è registrato un rapido ritorno alla situazione pre-indulto: le presenze al 31 dicembre 2007 erano già 48.693; a fine 2008 58.127, a fine 2009 64.791, a fine 2010 67.961. Alla fine del 2012, in prossimità dell'avvio della legislatura, i detenuti presenti erano 65.701.

 
La condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo
  • 1 focus
09/03/2018

Poche settimane prima dell'avvio della legislatura, l'8 gennaio 2013, il tema del sovraffollamento delle carceri italiane era stato affrontato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con la pronuncia Torreggiani e altri contro l'Italia, con la quale la Corte aveva condannato l'Italia e le aveva intimato di risolvere, entro il 24 maggio 2014, il problema del malfunzionamento cronico del sistema penitenziario, accertando, secondo la procedura della sentenza pilota, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati.

Focus
 
Il messaggio del Presidente della Repubblica
09/03/2018

La XVII legislatura parte dunque, almeno per quanto riguarda la Giustizia, con l'obiettivo di ridurre il sovraffollamento carcerario, così da superare l'esame del Consiglio d'Europa. Un esame importante non solo dal punto di vista politico - per evitare al Paese una condanna per violazione dei diritti umani - ma anche dal punto di vista economico - per evitare l'esborso derivante dalle condanne di Strasburgo.

Il 7 ottobre 2013, quando erano ancora presenti nelle carceri italiane 64.758 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 47.615 (+73%), il Presidente della Repubblica ha trasmesso alle Camere un messaggio sulla questione carceraria (Doc. I, n. 1), nel quale esortava il legislatore a risolvere il problema.

Il testo del messaggio è stato approfondito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento dalla Camera, dalla Commissione Giustizia della Camera, che ha svolto un'attività istruttoria (a partire dalla seduta del 15 ottobre 2013) per poi approvare (seduta del 28 novembre 2013) una Relazione (Doc. XVI, n. 1) discussa dall'Assemblea (seduta del 4 marzo 2014), che ne ha condiviso i contenuti, approvando una risoluzione.

 
I provvedimenti d'urgenza per la riduzione del sovraffollamento
09/03/2018

Ad avvio legislatura, il primo intervento d'urgenza è il decreto-legge n. 78 del 2013, Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Lavori parlamentari. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge avvia l'iter al Senato (A.S. 896), in Commissione giustizia, il 9 luglio 2013 ed è approvato dal Senato, con modifiche, il 24 luglio 2013. Alla Camera l'A.C. 1417 avvia l'iter in Commissione giustizia il 29 luglio 2013 ed è approvato dall'Assemblea, con modifiche, il 5 agosto 2013. Il Senato lo approva definitivamente l'8 agosto 2013 (legge n. 94 del 2013).

Il provvedimento, in particolare, innalza da 4 a 5 anni il limite della pena che consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere (che può dunque essere disposta solo per reati per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo a 5 anni, oltre che per i reati concernenti il finanziamento illecito dei partiti).

Sul fronte del diritto penitenziario, nell'ottica della riduzione del sovraffollamento, il provvedimento ha inoltre:

  • modificato l'art. 656 c.p.p., in materia di esecuzione delle pene detentive, per stabilire che il PM, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena, debba richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata; in particolare, la modifica fa sì che le detrazioni di pena siano "anticipate", al fine di limitare l'ingresso in carcere per brevi periodi di detenzione;
  • previsto la possibilità per i detenuti e gli internati di partecipare, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità;
  • soppresso il divieto di concessione della detenzione domiciliare tra i 3 e i 4 anni di pena (anche residua) nei confronti dei condannati recidivi reiterati e ha abrogato le disposizioni che limitavano la concessione ai recidivi reiterati della semilibertà;
  • eliminato le preclusioni di natura oggettiva all'accesso a misure alternative alla detenzione in caso di denuncia o condanna per evasione.

Inoltre, il decreto-legge 78/2013 è intervenuto sull'articolo 73 del TU stupefacenti, per consentire al condannato tossicodipendente di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, anche in caso di commissione di reati diversi da quelli di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il provvedimento ha, infine, sostenuto il reinserimento lavorativo degli ex detenuti ampliando la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi e concedendo un credito di imposta alle imprese che assumono detenuti e prorogato (originariamente fino al 31 dicembre 2014, termine poi ridotto al 31 luglio 2014 dal d.l. n. 92 del 2014) le funzioni del commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, chiamato ad assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti.

Alla fine dell'anno, e dunque a ridosso del messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, il Governo emana il decreto-legge n. 146 del 2013Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Lavori parlamentari. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge avvia l'iter alla Camera (A.C. 1921), in Commissione giustizia, il 7 gennaio 2014 ed è approvato dall'Assemblea, con modifiche, il 6 febbraio 2014. Al Senato, l'A.S. 1288 avvia l'iter in Commissione giustizia il 6 febbraio 2014 ed è definitivamente approvato il 19 febbraio 2014 (legge n. 10 del 2014).

Il provvedimento d'urgenza, a seguito delle modifiche del Parlamento, prevede:

  • come regola generale, l'imposizione, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, del c.d. braccialetto elettronico; è inoltre previsto il ricorso allo stesso strumento nell'applicazione della detenzione domiciliare;
  • una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza;
  • la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cd. attenuante di lieve entità). L'intervento sottrae il piccolo spaccio alla comparazione delle circostanze operato dal giudice ai sensi dell'art. 69 c.p. che, nel caso di equivalenza con le aggravanti (tra cui ricorrente, in tale tipo di reato, è la recidiva), porta a risultati sanzionatori considerati eccessivi. Con questa modifica si produce l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (es. il piccolo spaccio). Viene inoltre abrogato il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale;
  • più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello davanti alla magistratura di sorveglianza;
  • l'innalzamento da 3 a 4 anni del limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del magistrato di sorveglianza per la sua applicazione;
  • l'introduzione della misura temporanea (fino al 22 febbraio 2016) della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre - per le pene in espiazione dal 1° gennaio 2010 - la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria. L'ulteriore sconto di pena è applicato a seguito di valutazione del magistrato di sorveglianza sulla "meritevolezza" del beneficio;
  • l'applicazione a regime della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena;
  • l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione, insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione;
  • l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Effetti delle misure approvate. Già a seguito di questi due provvedimenti, i dati sulle presenze in carcere migliorano. Ad un anno dall'avvio della legislatura (28 febbraio 2014), quando il Governo Renzi subentra al Governo Letta, sono infatti presenti nelle carceri 60.868 detenuti, a fonte di una capienza regolamentare di 47.857 unità. Vi erano dunque 13.011 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti (+ 27,8%). I reclusi in custodia cautelare erano 22.240 (il 36,5% dei presenti in carcere).
 
I rimedi risarcitori per la violazione dell'art. 3 CEDU
  • 2 focus
  • 1 rimando
09/03/2018

Con la sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32, la Consulta dichiara l'illegittimità della c.d. legge "Fini Giovanardi", sostanzialmente ripristinando la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Tale distinzione si ripercuote sulle fattispecie penali contenute nel TU stupefacenti, che rivestono carattere essenziale nella politica di riduzione del sovraffollamento carcerario: le statistiche penitenziarie dimostrano infatti come i detenuti (condannati o in custodia cautelare) per violazione degli artt. 73 e 74 del TU rappresentino storicamente circa 1/3 del totale.

Con il decreto-legge n. 36 del 2014 il Governo e il Parlamento danno seguito alla sentenza della Corte,modificando le tabelle allegate al TU stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990).

A poche settimane di distanza, nel mese di aprile 2014, il Parlamento si fa promotore di un'ampia riforma del sistema delle pene e del sistema penale con l'approvazione della legge n. 67 del 2014.

Lavori parlamentari. L'AC. 331 (On. Ferranti) avvia l'iter in Commissione giustizia il 21 maggio 2013 e viene approvato dall'Assemblea il 4 luglio 2013, in un testo unificato con l'AC. 927 (On. Enrico Costa). Il Senato (AS. 925) approva il provvedimento, con modificazioni, il 21 gennaio 2014. L'ultimo passaggio alla Camera (AC. 331-927-B) è concluso con l'approvazione dell'Assemblea il 2 aprile 2014.

 

La legge, anzitutto, delega il Governo ad introdurre pene detentive non carcerarie prevedendo che il Governo debba riformare il sistema delle pene, eliminando l'attuale pena dell'arresto e introducendo nel codice penale, e nella normativa complementare, pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione. Il termine per l'esercizio della delega è scaduto a gennaio 2015, senza che il Governo intervenisse.

Sempre con finalità di deflazione penale, la legge delega il Governo:

  • a disciplinare la non punibilità per tenuità del fatto, da applicare a tutte le condotte punite con la sola pena pecuniaria (ammenda o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle ipotesi di particolare tenuità dell'offesa e di non abitualità del comportamento. Il Governo ha attuato la delega con l'emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2015;
  • a depenalizzare, trasformando in illeciti amministrativi numerose fattispecie di reato e abrogando alcuni reati, cui sono fatti corrispondere nuovi illeciti civili con sanzioni di carattere pecuniario ulteriori rispetto al risarcimento del danno. Le deleghe sono state attuate dal Governo nel 2016 con l'emanazione del decreto legislativo n. 7 del 2016 e del decreto legislativo n. 8 del 2016.

Prima dell'estate, il Governo emana anche il decreto-legge n. 92 del 2014, Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, volto a dare definitiva risposta alle richieste del Consiglio d'Europa.

Lavori parlamentari. Il disegno di legge di conversione AC. 2496 avvia il proprio iter alla Camera, in Commissione giustizia, il 3 luglio 2014. La Camera lo approva con modificazioni il 24 luglio 2014. Il Senato (AS. 1579) approva definitivamente la legge di conversione il 2 agosto 2014 (legge n. 117 del 2014).

Il provvedimento, a seguito della conversione in legge, modifica l'art. 275 del codice di procedura penale, sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere. In particolare, in base al nuovo comma 2-bis:

  • è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena;
  • è introdotto il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni. Specifiche deroghe a questo principio sono introdotte in relazione a delitti di particolare allarme sociale (si tratta, tra gli altri, dei reati di associazione mafiosa, terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione, reati associativi finalizzati al traffico di droga o di tabacchi, riduzione in schiavitù, tratta di persone, omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni, incendio boschivo, maltrattamenti in famiglia, stalking, furto in abitazione e furto con strappo).

Il decreto-legge n. 92/2014 ha inoltre inserito nell'ordinamento penitenziario l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano a favore di detenuti e internati rimedi risarcitori per la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU. Se è accertato che la detenzione ha avuto luogo in condizioni inumane o degradanti, il magistrato di sorveglianza, su istanza dell'interessato, "compensa" il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ciascun periodo di 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione. Inoltre, il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in "condizioni inumane e degradanti" nei seguenti casi:

  • il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione integrale della citata detrazione percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da "abbuonare" a titolo di risarcimento che quelli residui da scontare);
  • quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell'art. 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni.

Analogo risarcimento di 8 euro al giorno è previsto in favore di chi abbia subito il pregiudizio di cui all'art. 3 CEDU in custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena, ovvero abbia ormai espiato la pena della detenzione. L'azione relativa va proposta entro 6 mesi (dalla cessazione della custodia o della detenzione) davanti al tribunale del distretto di residenza, che decide in composizione monocratica in camera di consiglio con decreto non reclamabile.

Effetti delle misure approvate. Alla luce di queste riforme, l'Italia si presenta all'esame del Consiglio d'Europa (statistiche del 31 maggio 2014) con 58.861 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di 49.588 unità. L'eccedenza è dunque di 9.273 detenuti (18,7%).

Questi sono i numeri che ha di fronte, il 6 giugno 2014, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, chiamato a valutare l'ottemperanza del nostro Paese alla sentenza pilota Torreggiani c. Italia.

Il Comitato osserva che le statistiche sulla popolazione carceraria mostrano trends positivi ed incoraggianti; l'introduzione di un rimedio preventivo (reclamo giurisdizionale introdotto dal decreto-legge n. 146/2013) prima della scadenza fissata in sentenza, è stato inoltre valutato come un passo fondamentale. Alla luce di questi dati, il Comitato ha deciso di rinviare l'esame del caso alla riunione del giugno 2015, onde poter valutare gli ulteriori progressi fatti dallo Stato italiano.

Focus
Vedi anche
 
La riforma della custodia cautelare
09/03/2018

All'esito di un complesso iter parlamentare, è stata approvata la legge n. 47 del 2015, che delimita ulteriormente l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, circoscrivendo i presupposti per l'applicazione della misura e modificando il procedimento per la sua impugnazione.

Lavori parlamentari. La proposta di legge AC. 631 (On. Ferranti) avvia l'iter in Commissione giustizia alla Camera il 30 maggio 2013 ed è approvata in prima lettura dall'Assemblea di Montecitorio il 9 gennaio 2014. Il Senato (AS.1232) modifica il provvedimento il 2 aprile 2014. Sono necessarie per l'approvazione due ulteriori letture: l'AC. 631-B è approvato con nuove modifiche dalla Camera il 4 dicembre 2014 e definitivamente dal Senato il 9 aprile 2015.

Si ricorda, infatti, che sempre nella pronuncia Torreggiani e altri contro l'Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva tra l'altro affermato che «l'applicazione della custodia cautelare e la sua durata dovrebbero essere ridotte al minimo compatibile con gli interessi della giustizia. Gli Stati membri dovrebbero, al riguardo, assicurarsi che la loro legislazione e la loro prassi siano conformi alle disposizioni pertinenti della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ed alla giurisprudenza dei suoi organi di controllo e lasciarsi guidare dai principi enunciati nella Raccomandazione n. R (80) 11 in materia di custodia cautelare per quanto riguarda, in particolare, i motivi che consentono l'applicazione della custodia cautelare».

La CEDU ritiene «opportuno fare un uso più ampio possibile delle alternative alla custodia cautelare quali ad esempio l'obbligo, per l'indagato, di risiedere ad un indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza autorizzazione, la scarcerazione su cauzione, o il controllo e il sostegno di un organismo specificato dall'autorità giudiziaria. A tale proposito è opportuno valutare attentamente la possibilità di controllare tramite sistemi di sorveglianza elettronici l'obbligo di dimorare nel luogo precisato. Per sostenere il ricorso efficace e umano alla custodia cautelare, è necessario impegnare le risorse economiche e umane necessarie e, eventualmente, mettere a punto i mezzi procedurali e tecnici di gestione appropriati».

La legge delimita la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari. A tal fine:

  • introduce il requisito dell'attualità - e non solo della concretezza - del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato;
  • esclude che attualità e concretezza del pericolo possano essere desunti esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.

La riforma conferma il carattere residuale del ricorso al carcere: tale misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

La presunzione di idoneità della custodia in carcere continua a operare solamente con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Per altri reati gravi – tassativamente individuati – tra cui i reati di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale – è possibile applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

Il provvedimento elimina l'automatismo del ricorso alla custodia in carcere quando l'indagato abbia già violato gli arresti domiciliari o sia in passato già evaso; inoltre, nell'ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può anche applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.

La legge rafforza gli obblighi di motivazione a carico del giudice che dispone la misura cautelare. Infatti, il giudice, nell'ordinanza con la quale applica la misura, deve spiegare i motivi dell'inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici e, soprattutto, fornire una autonoma valutazione sia delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva, sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali le indicate esigenze di cautela non possono essere soddisfatte con altre misure. Si intendono così evitare motivazioni delle esigenze cautelari "appiattite" su quelle del PM richiedente.

La riforma interviene inoltre sul procedimento per l'applicazione della misura cautelare, in particolare modificando, con più ampie garanzie per l'imputato, il procedimento di riesame presso il tribunale della libertà.

Nel giugno 2015, a distanza di un anno dalla prima verifica sull'attuazione della Sentenza Torreggiani, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha lodato le misure messe in campo dall'Italia per fronteggiare il problema del sovraffollamento affermando che «Sulle risposte da dare per risolvere la questione del sovraffollamento carcerario l'Italia è diventato un esempio di buone pratiche per diversi altri Stati membri [...] Apprezziamo molto tutti gli sforzi messi in campo dall'Italia per quanto riguarda la questione del sovraffollamento carcerario. [...] Il ministro mi ha informato delle interessanti iniziative messe in campo, che potrebbero diventare anche queste, esempi di buone pratiche per altri Paesi».

 
La delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario
09/03/2018

Dopo il potenziamento degli uffici di sorveglianza, effettuato con il  decreto-legge n. 168 del 2016 - che prevede un incremento dell'organico della magistratura di sorveglianza nonchè alcune limitazioni alla mobilità del personale amministrativo di tali uffici, che potrà essere destinato temporaneamente ad altri uffici giudiziari del distretto solo previo nulla osta del presidente del tribunale di sorveglianza, l'ultimo anno della legislatura  si caratterizza per l'approvazione - dopo un lungo iter parlamentare - della legge n. 103 del 2017, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Lavori parlamentari. Il disegno di legge AC. 2798, presentato dal Ministro Orlando, avvia l'iter in Commissione giustizia alla Camera il 13 gennaio 2015 ed è approvato in prima lettura dall'Assemblea di Montecitorio il 23 settembre 2015. Il Senato abbina al provvedimento (AS. 2067) altri due progetti di legge già approvati dalla Camera: si tratta dell'A.C. 1129 (On. Molteni), recante Modifiche all'art. 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato e dell'A.C. 2150 (On. Ferranti), recante Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. Il Governo pone la questione di fiducia al Senato sull'approvazione di un maxi emendamento che riscrive il testo unificato e il provvedimento è approvato da quel ramo del Parlamento il 15 marzo 2017. Il progetto di legge (A.C. 4368) torna all'esame della Camera per essere definitivamente approvato il 14 giugno 2017.

La legge prevede, all'art. 1, commi da 85 a 87, una serie di principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario:

  • semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (lett. a);
  • revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (lett. b e c);
  • revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (lett. d ed e);
  • previsione di attività di giustizia riparativa (lett. f);
  • incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno nonché di attività di volontariato (lett. g e h);
  • revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lett. l), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi (lett. i), al riconoscimento del diritto all'affettività (lett. n);
  • interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri (lett. o);
  • attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (lett. q).
    In attuazione di questa parte della delega il Governo ha presentato alle Commissioni parlamentari competenti l'A.G. 466,  recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole accompagnato da condizioni e da un'osservazione;
  • previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lett. i);
  • interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lett. s e t);
  • revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lett. u);
  • revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lett. v).

La disposizione di delega (lett. p) contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Il Governo, che ha tempo fino al 3 agosto 2018 per esercitare la delega, ha presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo  (A.G. 501), sul quale la Commissione Giustizia della Camera ha espresso un parere favorevole, con condizioni e osservazioni. Anche la Commissione Giustizia del Senato ha espresso un parere non ostativo con condizioni ed osservazioni. Il Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 ha approvato un nuovo testo dello schema, il quale dovrà essere nuovamente sottoposto al parere delle Camere. Il provvedimento contiene tra l'altro disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario; semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle pene e concessione delle misure alternative; disposizioni volte all'eliminazione degli automatismi e delle preclusioni per l'accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione, l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure alternative; misure per la valorizzazione del ruolo del volontariato sociale, e l'integrazione dei reclusi stranieri. Ulteriori disposizioni sono volte invece a considerare gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute.

Da ultimo si segnala che la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) istituisce, presso il Ministero della giustizia, il Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Dallo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il triennio (tabella n. 5) si evince che il Fondo è destinato agli interventi di riforma dell'ordinamento penitenziario. Il fondo è infatti collocato al capitolo 1773, all'interno del programma Amministrazione penitenziaria.

 
Le ultime statistiche
09/03/2018

Alla data del 31 dicembre 2017 erano presenti nelle carceri italiane 57.608 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.499 unità. Dunque, nonostante da inizio legislatura i detenuti presenti siano diminuiti di circa 8 mila unità, ci sono ancora 7.109 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti (+ 14,1%). I detenuti in custodia cautelare sono 19.815 (circa 5 mila in meno rispetto all'inizio della legislatura).

Si tratta di numeri che segnalano ancora un sovraffollamento pur evidenziando il netto passo in avanti compiuto dal nostro Paese verso un sistema carcerario più dignitoso.

Il grafico che segue evidenzia come nel corso dell'attuale legislatura (dal marzo 2013) la forbice capienza regolamentare/detenuti presenti si sia progressivamente ridotta per effetto degli interventi di Governo e Parlamento e in attesa del "verdetto" della Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo stesso grafico evidenzia però come a partire dal dicembre 2015 il numero dei detenuti presenti sia tornato a crescere.

Elaborazione Servizio studi di dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.
 
La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
09/03/2018

La XVII legislatura ha portato alla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Come meglio descritto nell'apposito focus di approfondimento, dopo che il decreto-legge n. 211 del 2011 aveva previsto tale chiusura entro il 31 marzo 2013, i ritardi - sia nell'attuazione dei programmi regionali di accoglienza che della disciplina attuativa da parte dello Stato - hanno portato il Governo a differire più volte la nuova disciplina per il trasferimento degli internati nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (le cd. REMS).

L'ultimo termine per la chiusura definitiva era stato fissato al 31 marzo 2015 dal decreto-legge n. 52 del 2014. Il protrarsi della permanenza degli internati negli OPG oltre tale data ha portato il Governo, nel febbraio 2016, a nominare un commissario straordinario, in attuazione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge nei confronti delle regioni. ll passaggio alle REMS è stato completato un anno dopo, nel febbraio 2017, e il numero degli internati (circa 600) nelle residenze regionali è attualmente meno della metà rispetto a quello presente negli OPG nel 2011, anno in cui si è programmata la chiusura. La maggior parte delle presenze risultano concentrate presso la Rems di Castiglione delle Stiviere (ex OPG).