Il Parlamento ha convertito in legge (legge n. 117 del 2014) il decreto-legge n. 92 del 2014, che detta disposizioni urgenti concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria. In particolare, provvedimento:
Risarcimento per violazione dell'art. 3 CEDU
L'articolo 1 del decreto-legge inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter attraverso il quale si attivano a favore di detenuti e internati rimedi risarcitori per la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU, disposizione che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", stabilisce che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".
La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti di natura risarcitoria e stabilisce che - quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'art. 3 della Convenzione EDU (si è, quindi, in presenza di condizioni inumane e degradanti) - il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), deve "compensare" il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione.
Il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in "condizioni inumane e degradanti" nei seguenti casi:
Analogo risarcimento di 8 euro al giorno è previsto in favore di chi abbia subito il pregiudizio di cui all'art. 3 CEDU in custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena ovvero abbia ormai espiato la pena della detenzione. L'azione relativa va proposta entro 6 mesi (dalla cessazione della custodia o della detenzione) davanti al tribunale del distretto di residenza, che decide in composizione monocratica in camera di consiglio con decreto non reclamabile.
L'articolo 2 detta disposizioni transitorie e disciplina il caso di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 giugno 2014), abbiano già espiato la pena detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in carcere prevedendo che debbano, entro sei mesi da tale data, proporre l'azione per il risarcimento davanti al tribunale del distretto di residenza. I detenuti che abbiano già avanzato ricorso alla CEDU per violazione dell'art. 3 della Convenzione, entro sei mesi a far data dal 28 giugno 2014, se non è intervenuta decisione sulla ricevibilità del ricorso, possono fare domanda di risarcimento ai sensi del nuovo art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario; a pena di inammissibilità la domanda deve indicare la data di presentazione del ricorso alla CEDU.
Procedimento di sorveglianza: obblighi di comunicazione
L'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2014 integra il contenuto dell'art. 678 c.p.p, relativo al procedimento di sorveglianza, prevedendo che se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano provvedimenti che incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da Tribunali o Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data dell'udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia che ne informa, a sua volta, il Ministero degli esteri. Se previsto da accordi internazionali, analoga comunicazione va fatta alla Corte che ha pronunciato la condanna.
Modalità di esecuzione degli arresti domiciliari
L'articolo 4 del decreto-legge disciplina la procedura da seguire quando la misura della custodia cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rispetto alle disposizioni previgenti, il nuovo art. 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale:
Limitazione della libertà personale di giovani adulti
L'articolo 5, attraverso la modifica dell'art. 24 delle disposizioni di attuazione del procedimento penale minorile (decreto legislativo n. 272 del 1989), disciplina l'ipotesi in cui l'interessato, pur avendo commesso il reato (o il presunto reato) da minorenne, non abbia compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva, prevedendo:
Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, il limite massimo di età per essere affidato alla giustizia minorile era fissato in 21 anni. Unica eccezione rispetto a tale disciplina è prevista per quanti abbiano già compiuto 21 anni e per i quali ricorrano particolari ragioni di sicurezza, valutate dal giudice competente, anche in ragione delle finalità rieducative.
Magistratura di sorveglianza
L'articolo 1, comma 2, e l'articolo 5-bis del decreto legge n. 92 del 2014 prevedono misure finalizzate a garantire una maggior efficienza della magistratura di sorveglianza, da tempo sotto organico. Integrando l'art. 68 dell'ordinamento penitenziario, il citato art. 1, comma 2, prevede che i magistrati di sorveglianza potranno avvalersi di assistenti con funzioni ausiliarie il cui supporto sarà volontario e gratuito.
L'articolo 5-bis detta, invece, una disciplina speciale volta ad accelerare l'ingresso in servizio di magistrati di sorveglianza di prima nomina. Si prevede infatti che, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati vincitori dell'ultimo concorso (nominati con il DM 20 febbraio 2014) vi sia una scopertura di organico dei magistrati di sorveglianza superiore al 20%, il CSM possa con provvedimento motivato – in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs 160/2006 - attribuire esclusivamente a detti magistrati le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche prima di aver conseguito la prima valutazione di professionalità.
Personale penitenziario
Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 92 del 2014 introducono misure volte ad assicurare una maggior efficienza dell'amministrazione penitenziaria (DAP). Si prevede, a tale scopo:
In particolare, l'articolo 6 aumenta la dotazione organica complessiva del Corpo da 44.406 a 44.610 unità (+ 204), risultato che consegue sostanzialmente ad una diminuzione di 703 unità dell'organico degli ispettori e dei vice ispettori, cui corrisponde un incremento di 907 agenti e assistenti. La disciplina del corso a vice ispettore di polizia penitenziaria è modificata per favorire una più celere immissione in servizio del personale; in particolare viene ridotta di 6 mesi sia la durata del corso di formazione post nomina che il periodo prima del quale, a corso in svolgimento, gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati nei servizi d'istituto. Viene, infine ridotta di 30 giorni sia la durata dell'assenza dal corso per qualsiasi motivo che provoca la dimissione d'ufficio dal corso stesso, sia la durata dell'assenza causata da infermità contratta durante il corso che produce gli stessi effetti.
L'articolo 7 prevede che il personale del DAP non può essere comandato o distaccato per un periodo di 2 anni presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni.
Edilizia penitenziaria
L'articolo 6-bis del decreto legge n. 92 del 2014 riduce di sei mesi la proroga delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie già disposte dall'art. 4, comma 1, del DL 78/2013. La fine della gestione commissariale (già fissata al 31 dicembre 2014) è quindi anticipata al 31 luglio 2014. Le misure volte a garantire il raccordo operativo con le attività già svolte saranno dettate con un decreto non regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Limiti all'applicazione di misure cautelari personali
Nelle more dell'approvazione della riforma della custodia cautelare (legge n. 47 del 2015), l'articolo 8 del decreto-legge modifica l'art. 275 del codice di procedura penale, sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere. In particolare, in base al nuovo comma 2-bis:
Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte deroghe a tale ultimo divieto. Si è previsto, infatti, che è possibile adottare la custodia in carcere nel caso di procedimenti in ordine a specifici delitti di particolare allarme sociale (si tratta, tra gli altri, dei reati di associazione mafiosa, terrorismo, sequestro di persona a scopo di estorsione, reati associativi finalizzati al traffico di droga o di tabacchi, riduzione in schiavitu, tratta di persone, omicidio, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale semplice e di gruppo, atti sessuali con minorenni, incendio boschivo, maltrattamenti in famiglia, stalking, furto in abitazione e furto con strappo). Allo stesso modo, si potrà adottare la custodia cautelare in carcere quando non possano essere disposti gli arresti domiciliari per mancata disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione della misura (abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta). Tramite la salvaguardia dell'applicabiità dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., è poi resa comunque possibile l'applicazione in via sostitutiva della custodia cautelare a seguito della revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione delle prescrizioni connesse.