Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 47 del 2015, che delimita l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, circoscrivendo i presupposti per l'applicazione della misura e modificando il procedimento per la sua impugnazione.
Valutazione delle esigenze cautelari e dell'idoneità della misura
La legge (articoli 1 e 2) delimita la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari. A tal fine:
Si conferma (articolo 3) il carattere residuale del ricorso al carcere: tale misura può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
Quanto all'applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità (articolo 4), la presunzione di idoneità della custodia in carcere continua a operare solamente con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).
Per altri reati gravi – tassativamente individuati – tra cui i reati di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale – è possibile applicare la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.
Il provvedimento elimina (articoli 5 e 6) l'automatismo del ricorso alla custodia in carcere quando l'indagato abbia già violato gli arresti domiciliari o sia in passato già evaso: anche in questi casi, infatti, il giudice può comunque decidere di applicare gli arresti domiciliari se ritiene che la trasgressione fosse di lieve entità e che tale misura soddisfa comunque le esigenze cautelari.
Inoltre, nell'ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può anche applicare congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva (articolo 9).
Obblighi di motivazione
La riforma rafforza gli obblighi di motivazione a carico del giudice che dispone la misura cautelare. Infatti, il giudice, nell'ordinanza con la quale applica la misura, deve:
Diritto di visita del detenuto al figlio affetto da handicap
Il disegno di legge (articolo 14) modifica l'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) per consentire:
Procedimento
Quanto al procedimento,
Obbligo di relazione
L'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 prevede un obbligo di relazione annuale del Governo al Parlamento, contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Su questa disposizione è poi intervenuta la legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 37) che ha specificato come con questa relazione il Governo debba anche comunicare i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente (con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni), nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.