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Temi dell'attività parlamentare

Diritto e giustizia
Commissione: II Giustizia
Giustizia
Criminalità organizzata

Il principale provvedimento in materia di criminalità organizzata è stato approvato sul finire della legislatura: con la legge n. 161 del 2017, il Parlamento è intervenuto con una profonda riforma del Codice antimafia affidando, inoltre, al Governo una delega per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Tra i diversi provvedimenti approvati in materia si segnalano, inoltre, l'introduzione di una autonoma disciplina sui testimoni di giustizia (legge n. 6 del 2018), l'inasprimento delle pene per il delitto di associazione  mafiosa (legge n. 69 del 2015) e, in tema di rapporto tra associazioni criminali e politica, la riforma del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (legge n. 62 del 2014).

Nell'ambito delle problematiche nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità, la legge di stabilità 2016  ha previsto misure per garantirne la continuità finanziaria.

Con il decreto legislativo n. 153 del 2014, il legislatore ha, inoltre, provveduto ad un miglioramento della disciplina sulla documentazione antimafia, contenuta nell'omonimo Codice. Un ampliamento della tutela penale degli amministratori locali dagli atti di intimidazione subiti in ragione del loro mandato è stato introdotto con la legge n. 105 del 2017.

 
La riforma del Codice antimafia
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09/03/2018

Il Parlamento, all'esito di un lungo iter legislativo, ha approvato la legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del c.d. Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011).

La legge, entrata in vigore il 19 novembre 2017, è composta da 38 articoli suddivisi in sette capi, e riforma la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; l'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Tra i punti più qualificanti del provvedimento si segnalano:

  • l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;
  • la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
  • il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;
  • l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;
  • l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura;
  • le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione;
  • la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria;
  • la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda;
  • le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;
  • le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
  • le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
  • la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede;
  • la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
  • l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.
Focus
Dossier
Documenti e risorse WEB
 
L'aumento delle pene per il reato di associazione mafiosa
09/03/2018

Nell'ambito dell'ampio intervento realizzato con la legge n. 69 del 2015, in tema di lotta alla corruzione e riforma del falso in bilancio, il legislatore ha introdotto (articolo 5 della legge) un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.).

In particolare, la reclusione minima e massima per i partecipanti è portata, rispettivamente, a 10 e 15 anni (in precedenza da 7 a 12).

Analoghi aumenti sono previsti anche in relazione alle pene per i capi dell'associazione, per cui è stabilita la reclusione da 12 a 18 anni (prima da 9 a 14) nonché in caso di  associazione "armata"; in relazione a quest'ultima si prevede la reclusione:

  • da 12 a 20 anni per i partecipanti all'associazione (prima da 9 a 15 anni);
  • da 15 a 26 anni per i capi dell'associazione (prima da 12 a 24 anni).
 
La nuova disciplina sui testimoni di giustizia
  • 1 risorsa web
09/03/2018

Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, il Parlamento ha approvato la legge n. 6 del 2018, che detta una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia. A tale opzione non ha, tuttavia, corrisposto l'integrale abrogazione delle disposizioni sui testimoni contenute nella normativa quadro in materia - il D.L. n. 8/1991 - cui, invece, viene fatto rinvio per quanto non disciplinato dal provvedimento.

La legge fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione parlamentare antimafia, all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, aveva esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (DOC XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Tra le principali novità previste si segnalano, in particolare:
• la definizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti;
• la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta, adottato col programma di protezione;
• la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione);
• l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone;
• l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità;
• l'introduzione di un termine di durata massima delle misure di protezione (sei anni), prorogabile.

In materia si evidenzia, inoltre, la disciplina di favore per l'assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione prevista dal DL 101/2013 (v. ultra).

Documenti e risorse WEB
 
Lo scambio elettorale politico mafioso: le modifiche all'art. 416-ter c.p.
09/03/2018

Con la legge 17 aprile 2014, n. 62 è stato riformato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (cd. voto di scambio), previsto dall'art. 416-ter del codice penale.

La versione previgente del delitto stabiliva che chiunque, in cambio dell'erogazione di denaro, otteneva una promessa di voti (procurati col metodo "mafioso" di cui al terzo comma dell'art. 416-bis ovvero con la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo) fosse punito con la pena-base per il reato di associazione di tipo mafioso (reclusione da 7 a 12 anni). 

Il legislatore è intervenuto sia sul versante della condotta illecita, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittale, riducendola.

Sotto il primo profilo, infatti, la gamma dei fatti punibili risultano ampliati, essendovi ora inclusa l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il profilo sanzionatorio, la legge 62/2014 aveva ridotto la pena rispetto all'art. 416 bis c.p. La legge 62 del 2014 aveva previsto che accettare la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità fosse punito con la reclusione da 4 a 10 anni; la stessa pena si applicava all'appartenente all'organizzazione criminale ovvero colui che prometteva di procurare voti con le modalità mafiose. I limiti edittali dell'art. 416-ter sono stati più recentemente inaspriti dalla legge n. 103 del 2017 ed attualmente stabiliti tra 6 e 12 anni di reclusione.

Inoltre, con l'approvazione della legge n. 19 del 2015, il Parlamento ha escluso che ai condannati per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) possano essere concessi benefici carcerari ed ha attribuito alla Direzione distrettuale antimafia le funzioni di pubblico ministero nei relativi procedimenti penali.

A tal fine, la legge:

  • ha aggiunto il reato previsto dall'art. 416-ter c.p. tra quelli per i quali l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) esclude l'applicazione dei benefici penitenziari;
  • ha integrato la formulazione del comma 3-bis dell'art. 51 c.p.p., attribuendo le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla DNA (Direzione distrettuale antimafia), cui corrisponde sul piano investigativo la DIA (Direzione investigativa antimafia).
 
Le modifiche alla disciplina della documentazione antimafia
09/03/2018

Il decreto legislativo n. 153 del 2014  ha riformato la disciplina della documentazione antimafia nell'ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure. In particolare, gli interventi hanno riguardato:

  • la verifica sui familiari conviventi, necessaria ai fini dell'informazione, che è limitata a quelli di maggiore età che risiedono nel territorio dello Stato (la successiva legge n. 121 del 2015 ha, tuttavia, esteso l'obbligo di verifica anche ai familiari conviventi dell'interessato residenti all'estero); per acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi, si prevede un collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
  • la previsione di una fase transitoria in cui, fino all'attivazione della banca dati (poi operativa dal 7 gennaio 2016), la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita; si tratta di una semplificazione di notevole rilievo, considerando anche che la comunicazione ha una validità di sei mesi dalla acquisizione e l'informazione di dodici mesi;
  • la competenza alle verifiche antimafia, che spetta al Prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa, e non più al Prefetto della provincia dove hanno sede le amministrazioni richiedenti;
  • la riduzione dei termini a disposizione del Prefetto per il rilascio della documentazione antimafia e l'eliminazione delle ipotesi di verifiche di particolare complessità che comportavano un'ulteriore dilatazione dei termini;
  • l'estensione alla comunicazione antimafia della disposizione, già prevista per l'informazione antimafia, per cui, in caso di inutile decorso del termine, le amministrazioni procedono comunque, stipulando i contratti, o autorizzando i subcontratti sotto condizione risolutiva per l'ipotesi che venga successivamente emanata una comunicazione interdittiva;
  • la previsione che qualora a seguito delle verifiche per il rilascio della comunicazione antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto adotta l'informativa antimafia interdittiva, senza emettere la comunicazione, e né da avviso ai soggetti richiedenti;
  • un miglioramento della disciplina delle comunicazioni agli interessati delle comunicazioni  e informazioni interdittive per permettere l'eventuale tempestiva difesa dell'impresa stessa davanti al giudice amministrativo;
  • le soluzioni alternative per definire i procedimenti in corso nell'ipotesi in cui la banca dati nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

Nuove norme sull'efficacia delle white list, gli elenchi provinciali dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - già disciplinate dalla legge 190/2012 - erano state dettate dal D.L. n. 90 del 2014, in via transitoria,  cioè fino all'attivazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prevista dall'art. 96 del Codice antimafia. L'art. 29 del decreto-legge chiarisce che la consultazione telematica delle white list da parte delle stazioni appaltanti è equiparata, oltre che all'informazione antimafia, anche alla comunicazione antimafia.

 
Le intimidazioni nei confronti di amministratori locali
09/03/2018

Il Parlamento ha approvato la legge n. 105 del 2017volta a rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, in ragione del loro mandato. Tali atti assumono spesso connotati tipici delle intimidazioni di stampo mafioso sia nelle modalità che nelle finalità, in quanto volti a condizionare l'operato dell'amministrazione. Il provvedimento ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta su tale fenomeno che, istituita al Senato il 3 ottobre 2013,  ha terminato i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con l'approvazione all'unanimità di una relazione finale.

Pur manifestandosi con diverse modalità (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la  qualità soggettiva della vittima, nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nella prassi, dall'assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a reati posti a tutela di beni individuali (es. lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia o danneggiamento), senza considerare adeguatamente la natura plurioffensiva di tali condotte. Per ovviare alla citata lacuna, la legge n. 105 del 2017 anzitutto modifica l'art. 338 del codice penale, rubricato "Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario", illecito finalizzato ad impedire, anche parzialmente o temporaneamente, l'attività dell'organo rappresentativo collegiale. Il reato - punito con la reclusione da 1 a 7 anni - viene ora riferito anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario tutelando, quindi, i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale.

Per il reato di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali è consentita la procedibilità d'ufficio, mentre i confermati limiti edittali consentono sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende, inoltre, applicabili agli illeciti di cui all'art. 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 c.p., cioè un aumento di pena (fino a un terzo ex art. 64 c.p.) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. 

La nuova formulazione dell'art. 338 c.p. precisa la punibilità con la stessa pena anche di colui intimidisce l'amministratore locale per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Il riferimento anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori. 

Il provvedimento, inoltre:

  • inserisce i citati atti intimidatori tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (in precedenza l'arresto in flagranza era facoltativo);
  • aggiunge un art. 339-bis al codice penale che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale di specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (lesioni, violenza privata, minaccia e danneggiamento) quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i delitti elencati.

Viene, tuttavia, precisata l'inapplicabilità dell'aggravante quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa al reato eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Allo scopo di sanzionare anche gli atti intimidatori di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali, una modifica dell'art. 90 del TU sulle elezioni amministrative comunali estende le sanzioni ivi previste  - reclusione da 2 a 5 anni e multa da 309 a 2.065 euro - anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali; identiche sanzioni sono applicabili anche se destinatari delle intimidazioni siano candidati alle elezioni regionali.

E', infine, affidato a un decreto del Ministro dell'interno l'obiettivo sia di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto che di definire la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con il DM Interno 2 luglio 2015.  Oltre alla tenuta di un'apposita banca dati sul fenomeno, all'Osservatorio è affidata la promozione di studi per la formulazione di proposte legislative e di iniziative di supporto di amministratori locali vittime di intimidazioni nonché di iniziative di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

 
Altri interventi
09/03/2018

La XVII legislatura ha visto l'approvazione di ulteriori misure in tema di criminalità organizzata.

Con la legge n. 87 del 2013 si è, anzitutto, provveduto all'istituzione, anche nella XVII legislatura, della Commissione parlamentare antimafia. Come è noto, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Il decreto legge n. 101 del 2013 ha novellato l'art. 16-ter della legge n. 82 del 1991 per stabilire che i testimoni di giustizia, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, possono avere accesso a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; a tale assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dalla disciplina della legge n. 407/1998 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con DM Interno n. 204 del 2014   è stato adottato il relativo regolamento di attuazione, che, oltre a prevedere misure per garantire la sicurezza delle persone interessate, ha espressamente stabilito i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 443), intervenendo sul Codice antimafia, ha dettato disposizioni sulla tutela dei terzi di buona fede per crediti anteriori al sequestro antimafia, prevedendo in particolare:

  • che gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO);
  • una riduzione dal 70 al 60% del limite della garanzia patrimoniale per tali crediti; questi ultimi vanno soddisfatti dallo Stato entro tale limite del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento.

Con il decreto legge n. 7 del 2015 (cd. decreto antiterrorismo) è stata sancita (art. 4) la titolarità del Procuratore nazionale antimafia (e antiterrorismo) alla proposta di misure di prevenzione patrimoniali (art. 17 del Codice Antimafia).

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 192 a 198) ha previsto una serie di  misure volte a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Per il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) e per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali, si prevede che:

  • all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale concorrano anche le risorse finanziarie dei PON "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea;
  • gli enti interessati, di concerto con l'Agenzia nazionale, possano concordare specifiche azioni per la valorizzazione dei beni oggetto di sequestro e confisca.

In particolare, per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione antimafia, per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. La finalità del finanziamento è anche quella di permettere il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative di cui al  Codice antimafia (comunità, anche giovanili, organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale riconosciute, ovvero di dipendenti dell'impresa confiscata).

Una apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riceverà 3 milioni di euro annui, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle predette imprese. Nella misura di 7 milioni di euro annui sarà alimentata un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese. La disciplina dei limiti, dei criteri e delle modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti da parte dei due Fondi - in particolare per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito - è contenuta nel DM 4 novembre 2016. Il decreto disciplina anche le modalità per la restituzione (con applicazione di interessi a tassi di mercato) della quota residua del finanziamento erogato, ove sia revocato il sequestro. Per il caso di garanzia escussa, invece, la revoca del sequestro è assoggettata a una condizione speciale, che inibisce la stessa restituzione dell'azienda fino a quando non si realizza: l'avente diritto è prioritariamente tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo, in qualunque stato e grado del procedimento intervenga la revoca.

Le risorse previste per garantire alle aziende sequestrate e confiscate accesso e continuità di credito sono state aumentate di altri 10 milioni per il 2019 dalla legge di bilancio 2017  (legge n. 232 del 2016), incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei citati Fondi (art. 1, comma 612). La stessa legge ha previsto che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata -  in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - debba provvedere alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, (art. 1, comma 611).

Il decreto legge n. 189 del 2016 ha affidato ad una struttura di missione, appositamente istituita presso il Ministero dell'interno, tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016.

La legge di riforma del processo penale, legge n. 103 del 2017 ha inoltre:

  • aumentato le pene per il reato di scambio elettorale politico mafioso (reclusione da 6 a 12 anni) (v. sopra);
  • ampliato l'ambito di applicazione dell'esame a distanza di imputati e testimoni per delitti di associazione mafiosa (ed altri di grave allarme sociale) prevedendola come regola generale per i detenuti in 41-bis; analogamente, nell'applicazione di misure di prevenzione previste dal Codice antimafia, il tribunale può sentire a distanza soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento (commi 77-81). Il decreto legge n.14 del 2017 (sicurezza urbana) ha modificato lo stesso Codice antimafia per estendere l'ambito applicativo delle misure di prevenzione personali applicate dal questore.

La legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, ha ancor più di recente stabilito:

  • novellando l'art. 85 del Codice antimafia, che i soggetti cui nei consorzi e nelle società consortili debba essere riferita la documentazione antimafia sono i soli consorziati che detengano almeno un partecipazione del 5% (comma 244);
  • di autorizzare l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unita' di personale non dirigenziale di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, in posizione di comando o di distacco;  che, fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia nazionale, continuino ad operare le sedi secondarie già istituite. Tale previsione pare riferirsi attualmente alla sola sede di Reggio Calabria, essendo state soppresse - con la riforma del Codice antimafia introdotta dalla legge n. 161 del 2017 - le sedi di Milano, Napoli e Palermo (commi 291 e 292).

Va segnalato, poi, l'intervento in materia di obbligo di acquisizione dell'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei (comma 1142). Prima della legge di bilancio 2018 (comma 1142), il legislatore era già intervenuto sul punto con la legge n. 161 del 2017 (di riforma del Codice antimafia) e con la legge 172 del 2017;  tali interventi hanno determinato il seguente, vigente quadro normativo:

  • coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge 172/2017, di conversione del DL 148/2017);
  • coloro che accedono a fondi da 5.001 euro a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018);
  • coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017);
  • nessun obbligo grava su quanto abbiano presentato la domanda di accesso ai fondi, per qualsiasi imposto, prima del 19 novembre 2017 (legge di bilancio 2018).