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Dagli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) alle residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS)
informazioni aggiornate a lunedì, 12 febbraio 2018

La XVII legislatura si è caratterizzata anche per il definitivo superamento degli ospedali giudiziari.

Dalla riforma della sanità penitenziaria alla Relazione della "Commissione Marino"

Il tema dell'opportunità della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è stata per lungo tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore. Si tratta di un percorso di riforma che, partito dalla legge Basaglia, ha avuto un iter lungo e accidentato.

Già nell'ambito del trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, il DPR 1° aprile 2008 aveva previsto (art. 5) il trasferimento alle ASL delle funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio regionale. Attraverso le ASL, le regioni avrebbero dovuto attuare gli interventi necessari in conformità ai principi definiti dalle linee guida definite dall'allegato C dello stesso decreto, che prevedeva un programma di azione articolato in tre fasi temporali. Detti principi stabilivano esplicitamente che il trattamento sanitario degli internati potesse avvenire - oltre che negli stessi OPG - presso strutture di accoglienza regionali gestite dai Dipartimenti di salute mentale sul territorio.

Mentre il programma di interventi previsto dal DPR del 2008 rimaneva sostanzialmente inattuato, nell'estate del 2010, una serie di visite compiute da parte della Commissione parlamentare sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale (cd. Commissione Marino), costituita presso il Senato, aveva portato alla luce la gravità delle condizioni di vita e di cura all'interno degli OPG; la situazione risulta puntualmente denunciata nella Relazione della Commissione, approvata il 20 luglio 2011.

La Relazione rilevò un assetto strutturale e condizioni igienico-sanitarie gravi e inaccettabili in tutti gli OPG (ad eccezione di quello di Castiglione delle Stiviere e, in parte, di quello di Napoli); assistenza socio-sanitaria (personale medico, infermieristico, riabilitativo, educativo, ausiliario e sociale) carente rispetto alle necessita clinico-terapeutiche dei pazienti (in particolare le competenze mediche specialistiche appaiono globalmente insufficienti in tutti gli OPG; analoga considerazione può essere effettuata relativamente agli standard di personale infermieristico ed ausiliario); un sistema di contenzioni fisiche ed ambientali che lasciano intravedere pratiche cliniche inadeguate e, in alcuni casi, lesive della dignità della persona.

Il D.L. 211 del 2011: la chiusura degli OPG al 31 marzo 2013

Una decisa accelerazione al processo di superamento degli ospedali giudiziari è stata data nella XVI legislatura dal decreto-legge n. 211 del 2011 che aveva fissato al 31 marzo 2013 la data di definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Va ricordato che sul territorio nazionale vi erano 6 ospedali psichiatrici giudiziari: Aversa (Caserta), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), chiuso dopo essere stato posto sotto sequestro nel dicembre del 2012, Castiglione delle Stiviere (Mantova), Montelupo Fiorentino (Firenze), Napoli e Reggio Emilia.

A partire dal 31 marzo 2013, si prevedeva:

  • l'obbligo di dimissione degli internati ritenuti non socialmente pericolosi con conseguente presa in carico "senza indugio" dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. Tale previsione tiene conto di una lunga prassi che ha visto i magistrati di sorveglianza confermare la misura del ricovero in OPG anche in assenza dei presupposti di pericolosità sociale; ciò perché molti internati mancano di un contesto familiare disposto all'accoglienza sia per la carenza di idonee strutture residenziali pubbliche. In sostanza, il ricovero in OPG, per periodi anche lunghissimi ha, di fatto, spesso assolto a finalità meramente contenitive.
  • l'esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a casa di cura e custodia esclusivamente nelle strutture sanitarie appositamente individuate dalle regioni.I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di tali strutture sanitarie regionali - denominate con l'acronimo R.E.M.S. (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) - sono stati individuati da un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della Giustizia e d'intesa con la Conferenza unificata (D.M. 1° ottobre 2012). Tali requisiti integrano quelli già definiti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

Il D.M. 1° ottobre 2012 ha previsto, in particolare: l'esclusiva gestione sanitaria delle strutture regionali; la capienza massima di ogni struttura in 20 posti letto; le attrezzature necessarie; le dotazioni minime di personale sanitario e infermieristico; l'obbligo, per le regioni, di adottare un piano di formazione del personale; che l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna è di competenza regionale (ove necessario, mediante accordi con le Prefetture, che tengano conto dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza).

A completamento del citato processo, il Governo era stato autorizzato ad esercitare poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, laddove le Regioni e le Province autonome non avessero provveduto al rispetto del termine di chiusura degli OPG e dunque non fosse stato completato il percorso attuativo.

Le proroghe della XVII legislatura: il D.L. 24 del 2013

Le Regioni, sia per le difficoltà di individuazione e trasformazione in REMS delle strutture sanitarie che per il ritardo con cui il Governo ha emanato il citato decreto di riparto delle risorse, non sono state in grado di rispettare il termine del 31 marzo 2013 per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari

Uno dei primi provvedimenti della legislatura, il decreto-legge n. 24 del 2013ha, quindi, prorogato di un anno la data di chiusura degli OPG (al 1° aprile 2014) , in attesa della realizzazione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie sostitutive.

Il decreto sollecita le Regioni a prevedere interventi che comunque supportino l'adozione da parte dei magistrati di misure alternative all'internamento, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio. Si prevede, in caso di inadempienza, un unico commissario per tutte le Regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.

Il DL ha previsto poi interventi di perfezionamento del percorso attuativo da parte delle Regioni, con particolare riferimento ai contenuti dei programmi regionali volti alla realizzazione delle strutture sanitarie territoriali ed all'adozione di percorsi riabitativi e di reinserimento sociale degli (ex) internati. I programmi regionali, oltre agli interventi strutturali, debbono: prevedere attivita' volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi definendo prioritariamente tempi certi e impegniprecisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; prevedere la dimissione di tutti gli internati negli OPG ritenuti non socialmente pericolosi dall'autorità giudiziaria; prevedere l'obbligo per le ASL di presa in carico degli internati dimessi all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale; favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero inOPG o all'assegnazione a casa di cura e custodia.

Viene poi modificata la disciplina inerente i poteri sostitutivi del Governo nel caso di inerzia delle Regioni. Mentre il DL 211 del 2011 collegava l'esercizio di tali poteri al mancato rispetto del termine per il superamento degli OPG, viene adesso previsto che essi siano collegati: alla mancata presentazione, entro il 15 maggio 2013, del programma regionale degli interventi (a fronte del quale, in base allo stato di avanzamento dei lavori, sono erogate le risorse); al mancato rispetto del termine di completamento del programma. Inoltre, viene precisato che, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, debba nominare un commissario unico per tutte le regioni per le quali gli interventi sostitutivi si rendano necessari.

Sullo stato di attuazione dei programmi regionali sono stabiliti obblighi di informazione del Governo al Parlamento, assolti con la relazione trasmessa alle Camere il 16 dicembre 2013 dai Ministri della salute e della giustizia. La Relazione governativa sottolineava come "dalle valutazioni dei programmi presentati e dagli incontri con le Regioni è emerso che il termine previsto dalla normativa vigente, 1° aprile 2014, per il superamento degli OPG, non è risultato congruo, soprattutto per i tempi di realizzazione delle strutture, fase che si deve confrontare con una serie di procedure amministrative complesse. Sulla base delle valutazioni rese, si prospetta la necessità che il Governo, anche sulla scorta delle indicazioni regionali, proponga al Parlamento una proroga del termine che rispecchi la tempistica oggettivamente necessaria per completare definitivamente il superamento degli OPG".

La seconda proroga: il D.L. 52 del 2014

Una ulteriore proroga alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è stata disposta dal DL n. 52 del 2014 che, oltre a differire il termine di definitiva chiusura degli OPG, ha anche anche apportato significative alla disciplina introdotta dal decreto-legge del 2011, introducendo ulteriori adempimenti e scadenze rispetto a quanto già previsto.

Più in dettaglio, il provvedimento ha previsto:

  • la proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva chiusura degli OPG e della conseguente entrata in funzione delle strutture regionali (REMS);
  • l'applicazione, in via ordinaria, di una misura di sicurezza - anche provvisoria - diversa dal ricovero in OPG o in una casa di cura e di custodia (sezioni costituite all'interno degli stessi OPG); il ricovero in OPG è disposto solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulta che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente;
  • l'impossibilità di disporre la custodia cautelare provvisoria in OPG dell'infermo e seminfermo di mente; la misura prevista è il ricovero presso apposite strutture ospedaliere;
  • l'impossibilità del protrarsi, sia delle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, che dei ricoveri nelle REMS, per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso;
  • un maggior rigore nell'accertamento della pericolosità sociale che giustifica il ricovero in OPG. Tale accertamento va effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali; non si può, inoltre, basare la pericolosità sociale sulla sola mancanza di programmi terapeutici individuali;
  • l'obbligo di documentare puntualmente le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà della prosecuzione del ricovero in OPG per i pazienti per i quali l'autorità giudiziaria ritiene attuale la pericolosità sociale;
  • la possibilità per le regioni, entro il 15 giugno 2014, di modificare i programmi presentati, e destinare parte delle risorse alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, contenendo il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS;
  • l'individuazione dei percorsi/programmi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuno dei ricoverati negli OPG e il loro invio al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro il 15 luglio 2014. I programmi individuali sono predisposti dalle regioni, attraverso i dipartimenti e i servizi di salute mentale delle proprie ASL, in accordo con gli OPG. I percorsi riabilitativi individuali, già previsti dal DL 211/2011, devono essere predisposti attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle aziende sanitarie di riferimento, in accordo e con il concorso delle direzioni degli OPG. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, devono essere documentate in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero;
  • corsi di formazione per gli operatori del settore, organizzati dalle regioni, sulla progettazione e organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi;
  • l'obbligo, per le regioni, di aggiornare i Ministeri della Salute e della Giustizia (nonchè il Comitato paritetico Interistituzionale costituito presso la Conferenza permanente Stato-Regioni) sul rispetto del termine del 31 marzo 2015 per il superamento degli OPG, nonchè la conferma dell'attribuzione di poteri sostitutivi al Governo qualora lo stato di realizzazione e riconversione delle REMS non garantisca il completamento del processo di superamento entro il termine stabilito;
  • l'insediamento, presso il Ministero della salute, di un organismo di coordinamento per il superamento degli OPG (composto da rappresentanti dei Ministeri della giustizia, della salute nonchè delle regioni e delle province autonome), poi istituito, con decreto, in data 26 giugno 2014;
  • la previsione di una relazione trimestrale alle Camere dei Ministri della salute e della giustizia sul processo di superamento degli OPG.

Il definitivo trasferimento alle strutture di accoglienza regionali

Dopo che con il DM 26 giugno 2014 era stato istituito presso il Ministero della salute il citato Organismo di Coordinamento, nelle more del percorso di attuazione comunque avviato, il decorso del termine ultimo fissato per la chiusura (il 31 marzo 2015) ha portato il Governo, nel febbraio 2016 -  in esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge -  alla nomina di Franco Corleone, come commissario unico per il definitivo superamento degli OPG. Sulla base dei dati disponibili, le sole regioni che, alla data indicata di chiusura degli OPG, si dichiaravano in grado di accogliere i propri internati in strutture residenziali erano solo il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Campania e la Calabria.

A Corleone è stato affidato il compito di portare a termine la riforma con il completamento delle Rems (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) nelle Regioni ancora inadenpienti, con la rapida dismissione delle strutture obsolete e la vigilanza sulla creazione di nuovi percorsi di accoglienza e cura per gli internati con disagio pschico.

La nomina del Commissario, oltre che dall'urgenza di portare finalmente a termine la riforma, era derivata anche dai numerosi ricorsi arrivati medio tempore dagli avvocati di chi era ancora internato in strutture, che la scadenza del termine ultimo di chiusura aveva reso fuorilegge. Come riportato dalla, finora, ultima Relazione del Governo sullo stato del superamento degli OPG (CCXVII, n. 5)  negli ex Ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino, di Aversa e di Barcellona Pozzo di Gotto - alla data del 30 maggio 2016 -  erano ancora ospitati 58 internati che avrebbero dovuto trovare accoglienza nelle REMS.

Finalmente, nel febbraio 2017, alla scadenza del mandato del Commissario straordinario il percorso di riforma poteva dirsi completato: risultavano attive in quel momento nelle regioni 30 REMS (32 è il numero previsto, a regime). Il Commissario Corleone ha reso noto che «nel periodo di funzionamento delle Rems, a partire da aprile 2015, vi sono stati 950 ingressi e 415 dimissioni, il che vuol dire che le Rems lavorano in coordinamento con i Dipartimenti di salute mentale Dsm e dunque le persone sono state inoltrate sul territorio in strutture diverse: alcune sono in libertà e alcune in altre strutture territoriali»: questo – ha sottolineato - «dimostra il funzionamento delle Rems», che «funzionano perché hanno personale e molto motivato e vi sono i pilastri della territorialità e del numero chiuso dei pazienti».

La XVII legislatura si è caratterizzata anche per il definitivo superamento degli ospedali giudiziari.

Dalla riforma della sanità penitenziaria alla Relazione della "Commissione Marino"

Il tema dell'opportunità della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è stata per lungo tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore. Si tratta di un percorso di riforma che, partito dalla legge Basaglia, ha avuto un iter lungo e accidentato.

Già nell'ambito del trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, il DPR 1° aprile 2008 aveva previsto (art. 5) il trasferimento alle ASL delle funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio regionale. Attraverso le ASL, le regioni avrebbero dovuto attuare gli interventi necessari in conformità ai principi definiti dalle linee guida definite dall'allegato C dello stesso decreto, che prevedeva un programma di azione articolato in tre fasi temporali. Detti principi stabilivano esplicitamente che il trattamento sanitario degli internati potesse avvenire - oltre che negli stessi OPG - presso strutture di accoglienza regionali gestite dai Dipartimenti di salute mentale sul territorio.

Mentre il programma di interventi previsto dal DPR del 2008 rimaneva sostanzialmente inattuato, nell'estate del 2010, una serie di visite compiute da parte della Commissione parlamentare sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale (cd. Commissione Marino), costituita presso il Senato, aveva portato alla luce la gravità delle condizioni di vita e di cura all'interno degli OPG; la situazione risulta puntualmente denunciata nella Relazione della Commissione, approvata il 20 luglio 2011.

La Relazione rilevò un assetto strutturale e condizioni igienico-sanitarie gravi e inaccettabili in tutti gli OPG (ad eccezione di quello di Castiglione delle Stiviere e, in parte, di quello di Napoli); assistenza socio-sanitaria (personale medico, infermieristico, riabilitativo, educativo, ausiliario e sociale) carente rispetto alle necessita clinico-terapeutiche dei pazienti (in particolare le competenze mediche specialistiche appaiono globalmente insufficienti in tutti gli OPG; analoga considerazione può essere effettuata relativamente agli standard di personale infermieristico ed ausiliario); un sistema di contenzioni fisiche ed ambientali che lasciano intravedere pratiche cliniche inadeguate e, in alcuni casi, lesive della dignità della persona.

Il D.L. 211 del 2011: la chiusura degli OPG al 31 marzo 2013

Una decisa accelerazione al processo di superamento degli ospedali giudiziari è stata data nella XVI legislatura dal decreto-legge n. 211 del 2011 che aveva fissato al 31 marzo 2013 la data di definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Va ricordato che sul territorio nazionale vi erano 6 ospedali psichiatrici giudiziari: Aversa (Caserta), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), chiuso dopo essere stato posto sotto sequestro nel dicembre del 2012, Castiglione delle Stiviere (Mantova), Montelupo Fiorentino (Firenze), Napoli e Reggio Emilia.

A partire dal 31 marzo 2013, si prevedeva:

  • l'obbligo di dimissione degli internati ritenuti non socialmente pericolosi con conseguente presa in carico "senza indugio" dai Dipartimenti di salute mentale territoriali. Tale previsione tiene conto di una lunga prassi che ha visto i magistrati di sorveglianza confermare la misura del ricovero in OPG anche in assenza dei presupposti di pericolosità sociale; ciò perché molti internati mancano di un contesto familiare disposto all'accoglienza sia per la carenza di idonee strutture residenziali pubbliche. In sostanza, il ricovero in OPG, per periodi anche lunghissimi ha, di fatto, spesso assolto a finalità meramente contenitive.
  • l'esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione a casa di cura e custodia esclusivamente nelle strutture sanitarie appositamente individuate dalle regioni.I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di tali strutture sanitarie regionali - denominate con l'acronimo R.E.M.S. (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) - sono stati individuati da un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della Giustizia e d'intesa con la Conferenza unificata (D.M. 1° ottobre 2012). Tali requisiti integrano quelli già definiti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

Il D.M. 1° ottobre 2012 ha previsto, in particolare: l'esclusiva gestione sanitaria delle strutture regionali; la capienza massima di ogni struttura in 20 posti letto; le attrezzature necessarie; le dotazioni minime di personale sanitario e infermieristico; l'obbligo, per le regioni, di adottare un piano di formazione del personale; che l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna è di competenza regionale (ove necessario, mediante accordi con le Prefetture, che tengano conto dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza).

A completamento del citato processo, il Governo era stato autorizzato ad esercitare poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, laddove le Regioni e le Province autonome non avessero provveduto al rispetto del termine di chiusura degli OPG e dunque non fosse stato completato il percorso attuativo.

Le proroghe della XVII legislatura: il D.L. 24 del 2013

Le Regioni, sia per le difficoltà di individuazione e trasformazione in REMS delle strutture sanitarie che per il ritardo con cui il Governo ha emanato il citato decreto di riparto delle risorse, non sono state in grado di rispettare il termine del 31 marzo 2013 per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari

Uno dei primi provvedimenti della legislatura, il decreto-legge n. 24 del 2013ha, quindi, prorogato di un anno la data di chiusura degli OPG (al 1° aprile 2014) , in attesa della realizzazione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie sostitutive.

Il decreto sollecita le Regioni a prevedere interventi che comunque supportino l'adozione da parte dei magistrati di misure alternative all'internamento, potenziando i servizi di salute mentale sul territorio. Si prevede, in caso di inadempienza, un unico commissario per tutte le Regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.

Il DL ha previsto poi interventi di perfezionamento del percorso attuativo da parte delle Regioni, con particolare riferimento ai contenuti dei programmi regionali volti alla realizzazione delle strutture sanitarie territoriali ed all'adozione di percorsi riabitativi e di reinserimento sociale degli (ex) internati. I programmi regionali, oltre agli interventi strutturali, debbono: prevedere attivita' volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi definendo prioritariamente tempi certi e impegniprecisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; prevedere la dimissione di tutti gli internati negli OPG ritenuti non socialmente pericolosi dall'autorità giudiziaria; prevedere l'obbligo per le ASL di presa in carico degli internati dimessi all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale; favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero inOPG o all'assegnazione a casa di cura e custodia.

Viene poi modificata la disciplina inerente i poteri sostitutivi del Governo nel caso di inerzia delle Regioni. Mentre il DL 211 del 2011 collegava l'esercizio di tali poteri al mancato rispetto del termine per il superamento degli OPG, viene adesso previsto che essi siano collegati: alla mancata presentazione, entro il 15 maggio 2013, del programma regionale degli interventi (a fronte del quale, in base allo stato di avanzamento dei lavori, sono erogate le risorse); al mancato rispetto del termine di completamento del programma. Inoltre, viene precisato che, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, debba nominare un commissario unico per tutte le regioni per le quali gli interventi sostitutivi si rendano necessari.

Sullo stato di attuazione dei programmi regionali sono stabiliti obblighi di informazione del Governo al Parlamento, assolti con la relazione trasmessa alle Camere il 16 dicembre 2013 dai Ministri della salute e della giustizia. La Relazione governativa sottolineava come "dalle valutazioni dei programmi presentati e dagli incontri con le Regioni è emerso che il termine previsto dalla normativa vigente, 1° aprile 2014, per il superamento degli OPG, non è risultato congruo, soprattutto per i tempi di realizzazione delle strutture, fase che si deve confrontare con una serie di procedure amministrative complesse. Sulla base delle valutazioni rese, si prospetta la necessità che il Governo, anche sulla scorta delle indicazioni regionali, proponga al Parlamento una proroga del termine che rispecchi la tempistica oggettivamente necessaria per completare definitivamente il superamento degli OPG".

La seconda proroga: il D.L. 52 del 2014

Una ulteriore proroga alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è stata disposta dal DL n. 52 del 2014 che, oltre a differire il termine di definitiva chiusura degli OPG, ha anche anche apportato significative alla disciplina introdotta dal decreto-legge del 2011, introducendo ulteriori adempimenti e scadenze rispetto a quanto già previsto.

Più in dettaglio, il provvedimento ha previsto:

  • la proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva chiusura degli OPG e della conseguente entrata in funzione delle strutture regionali (REMS);
  • l'applicazione, in via ordinaria, di una misura di sicurezza - anche provvisoria - diversa dal ricovero in OPG o in una casa di cura e di custodia (sezioni costituite all'interno degli stessi OPG); il ricovero in OPG è disposto solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulta che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente;
  • l'impossibilità di disporre la custodia cautelare provvisoria in OPG dell'infermo e seminfermo di mente; la misura prevista è il ricovero presso apposite strutture ospedaliere;
  • l'impossibilità del protrarsi, sia delle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, che dei ricoveri nelle REMS, per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso;
  • un maggior rigore nell'accertamento della pericolosità sociale che giustifica il ricovero in OPG. Tale accertamento va effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali; non si può, inoltre, basare la pericolosità sociale sulla sola mancanza di programmi terapeutici individuali;
  • l'obbligo di documentare puntualmente le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà della prosecuzione del ricovero in OPG per i pazienti per i quali l'autorità giudiziaria ritiene attuale la pericolosità sociale;
  • la possibilità per le regioni, entro il 15 giugno 2014, di modificare i programmi presentati, e destinare parte delle risorse alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, contenendo il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS;
  • l'individuazione dei percorsi/programmi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuno dei ricoverati negli OPG e il loro invio al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro il 15 luglio 2014. I programmi individuali sono predisposti dalle regioni, attraverso i dipartimenti e i servizi di salute mentale delle proprie ASL, in accordo con gli OPG. I percorsi riabilitativi individuali, già previsti dal DL 211/2011, devono essere predisposti attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle aziende sanitarie di riferimento, in accordo e con il concorso delle direzioni degli OPG. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, devono essere documentate in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero;
  • corsi di formazione per gli operatori del settore, organizzati dalle regioni, sulla progettazione e organizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi;
  • l'obbligo, per le regioni, di aggiornare i Ministeri della Salute e della Giustizia (nonchè il Comitato paritetico Interistituzionale costituito presso la Conferenza permanente Stato-Regioni) sul rispetto del termine del 31 marzo 2015 per il superamento degli OPG, nonchè la conferma dell'attribuzione di poteri sostitutivi al Governo qualora lo stato di realizzazione e riconversione delle REMS non garantisca il completamento del processo di superamento entro il termine stabilito;
  • l'insediamento, presso il Ministero della salute, di un organismo di coordinamento per il superamento degli OPG (composto da rappresentanti dei Ministeri della giustizia, della salute nonchè delle regioni e delle province autonome), poi istituito, con decreto, in data 26 giugno 2014;
  • la previsione di una relazione trimestrale alle Camere dei Ministri della salute e della giustizia sul processo di superamento degli OPG.

Il definitivo trasferimento alle strutture di accoglienza regionali

Dopo che con il DM 26 giugno 2014 era stato istituito presso il Ministero della salute il citato Organismo di Coordinamento, nelle more del percorso di attuazione comunque avviato, il decorso del termine ultimo fissato per la chiusura (il 31 marzo 2015) ha portato il Governo, nel febbraio 2016 -  in esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge -  alla nomina di Franco Corleone, come commissario unico per il definitivo superamento degli OPG. Sulla base dei dati disponibili, le sole regioni che, alla data indicata di chiusura degli OPG, si dichiaravano in grado di accogliere i propri internati in strutture residenziali erano solo il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Liguria, l'Emilia-Romagna, la Campania e la Calabria.

A Corleone è stato affidato il compito di portare a termine la riforma con il completamento delle Rems (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) nelle Regioni ancora inadenpienti, con la rapida dismissione delle strutture obsolete e la vigilanza sulla creazione di nuovi percorsi di accoglienza e cura per gli internati con disagio pschico.

La nomina del Commissario, oltre che dall'urgenza di portare finalmente a termine la riforma, era derivata anche dai numerosi ricorsi arrivati medio tempore dagli avvocati di chi era ancora internato in strutture, che la scadenza del termine ultimo di chiusura aveva reso fuorilegge. Come riportato dalla, finora, ultima Relazione del Governo sullo stato del superamento degli OPG (CCXVII, n. 5)  negli ex Ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino, di Aversa e di Barcellona Pozzo di Gotto - alla data del 30 maggio 2016 -  erano ancora ospitati 58 internati che avrebbero dovuto trovare accoglienza nelle REMS.

Finalmente, nel febbraio 2017, alla scadenza del mandato del Commissario straordinario il percorso di riforma poteva dirsi completato: risultavano attive in quel momento nelle regioni 30 REMS (32 è il numero previsto, a regime). Il Commissario Corleone ha reso noto che «nel periodo di funzionamento delle Rems, a partire da aprile 2015, vi sono stati 950 ingressi e 415 dimissioni, il che vuol dire che le Rems lavorano in coordinamento con i Dipartimenti di salute mentale Dsm e dunque le persone sono state inoltrate sul territorio in strutture diverse: alcune sono in libertà e alcune in altre strutture territoriali»: questo – ha sottolineato - «dimostra il funzionamento delle Rems», che «funzionano perché hanno personale e molto motivato e vi sono i pilastri della territorialità e del numero chiuso dei pazienti».