MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

La delega, inattuata, per l'introduzione di pene detentive non carcerarie
informazioni aggiornate a sabato, 28 febbraio 2015

A seguito di un iter parlamentare particolarmente complesso il Parlamento ha approvato la legge n. 67 del 2014 che tratta i seguenti quattro temi:

  • delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie;
  • delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto;
  • delega al Governo per la depenalizzazione;
  • disciplina anche nel processo penale ordinario della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato;
  • disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

 

L'articolo 1 della legge prevedeva che il Governo dovesse, entro gennaio 2015, riformare il sistema delle pene, eliminando l'attuale pena dell'arresto e introducendo nel codice penale, e nella normativa complementare, pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione.

In sintesi, tra i principi e criteri direttivi della delega si prevedeva:

  • l'applicazione dell'arresto domiciliare per tutte le ipotesi nelle quali è attualmente previsto l'arresto;
  • l'applicazione automatica della reclusione domiciliare per tutti i delitti puniti con pena edittale della reclusione nel massimo fino a 3 anni;
  • l'applicazione della reclusione domiciliare a discrezione del giudice (che valuta la gravità del reato ai sensi dell'art. 133 c.p.) per tutti i delitti puniti con la reclusione da 3 a 5 anni.

Pena attuale
Pena prevista dalla legge delega
Arresto
Arresto domiciliare (automatico), con eventuale braccialetto elettronico
+
Lavoro di pubblica utilità (eventuale)
Reclusione fino a 3 anni
Reclusione domiciliare (automatica) con eventuale braccialetto elettronico
+
Lavoro di pubblica utilità (eventuale)
Reclusione da 3 a 5 anni
Reclusione domiciliare (discrezionalità del giudice) con eventuale braccialetto elettronico
+
Lavoro di pubblica utilità (eventuale)

La delega esclude in talune ipotesi l'applicabilità delle pene detentive non carcerarie; prevede che le stesse pene possano essere sostituite con la detenzione in carcere in assenza di un domicilio idoneo ovvero quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la pena domiciliare (es. per averne violato le prescrizioni, ovvero per aver commesso un nuovo reato).

Per i reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può, sentito l'imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni.

Il termine è scaduto, senza che il Governo abbia emanato il decreto legislativo di disciplina delle pene detentive non carcerarie.

A seguito di un iter parlamentare particolarmente complesso il Parlamento ha approvato la legge n. 67 del 2014 che tratta i seguenti quattro temi:

  • delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie;
  • delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto;
  • delega al Governo per la depenalizzazione;
  • disciplina anche nel processo penale ordinario della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato;
  • disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

 

L'articolo 1 della legge prevedeva che il Governo dovesse, entro gennaio 2015, riformare il sistema delle pene, eliminando l'attuale pena dell'arresto e introducendo nel codice penale, e nella normativa complementare, pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione.

In sintesi, tra i principi e criteri direttivi della delega si prevedeva:

  • l'applicazione dell'arresto domiciliare per tutte le ipotesi nelle quali è attualmente previsto l'arresto;
  • l'applicazione automatica della reclusione domiciliare per tutti i delitti puniti con pena edittale della reclusione nel massimo fino a 3 anni;
  • l'applicazione della reclusione domiciliare a discrezione del giudice (che valuta la gravità del reato ai sensi dell'art. 133 c.p.) per tutti i delitti puniti con la reclusione da 3 a 5 anni.

Pena attuale
Pena prevista dalla legge delega
Arresto
Arresto domiciliare (automatico), con eventuale braccialetto elettronico
+
Lavoro di pubblica utilità (eventuale)
Reclusione fino a 3 anni
Reclusione domiciliare (automatica) con eventuale braccialetto elettronico
+
Lavoro di pubblica utilità (eventuale)
Reclusione da 3 a 5 anni
Reclusione domiciliare (discrezionalità del giudice) con eventuale braccialetto elettronico
+
Lavoro di pubblica utilità (eventuale)

La delega esclude in talune ipotesi l'applicabilità delle pene detentive non carcerarie; prevede che le stesse pene possano essere sostituite con la detenzione in carcere in assenza di un domicilio idoneo ovvero quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la pena domiciliare (es. per averne violato le prescrizioni, ovvero per aver commesso un nuovo reato).

Per i reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può, sentito l'imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni.

Il termine è scaduto, senza che il Governo abbia emanato il decreto legislativo di disciplina delle pene detentive non carcerarie.