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Temi dell'attività parlamentare

L'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario

Il tema del riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si è imposto al centro del dibattito sul rapporto tra Stato e Regioni dopo l'esito non confermativo del referendum sulla riforma costituzionale, anche a seguito delle iniziative intraprese nel corso del 2017 dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

 
L'art. 116, terzo comma, della Costituzione
07/02/2018

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. "regionalismo differenziato" o "regionalismo asimmetrico", in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale (art. 116, primo comma).

L'ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono:

  • tutte le materie che l'art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente;
  • un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stessoart. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:
  1. organizzazione della giustizia di pace
  2. norme generali sull'istruzione
  3. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

L'attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 119 Cost. in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

Dall'introduzione di tali disposizioni in Costituzione, avvenuta con la riforma del titolo V prevista dalla legge cost. n. 3/2001, il procedimento previsto per l'attribuzione di autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione.

Si ricorda che il testo di riforma costituzionale, approvato dal Parlamento nel corso della XVII legislatura e non confermato dall'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, conservava  l'impianto vigente dell'art. 116, terzo comma, con alcune modifiche. In primo luogo, il testo di riforma riduceva l'ambito delle materie nelle quali poter attribuire particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. Inoltre, ai fini dell'attribuzione dell'autonomia, oltre al rispetto dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali, si richiedeva alla regione interessata anche l'equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio.
 
L'implementazione dell'autonomia differenziata
07/02/2018

 Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato alcune disposizioni di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., relative alla fase iniziale del procedimento per il riconoscimento di forme di maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario.

In particolare, la legge di stabilità per il 2014, contestualmente ad un'ulteriore revisione dei contenuti delle autonomie speciali, ha previsto un termine di sessanta giorni entro il quale il Governo è tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa (art. 1, comma 571, L. n. 147/2013). Il termine decorre dalla data del ricevimento delle iniziative e l'obbligo di attivazione si traduce nel dare seguito all'impulso conseguente all'iniziativa regionale finalizzata all'intesa. Tali disposizioni si collocano quindi "a monte" del procedimento delineato dall'art. 116, terzo comma, Cost., ferma restando, a tal fine, la fonte ivi prevista, costituita da una legge rinforzata, il cui contenuto è determinato in base ad un intesa tra regione e Stato e al parere degli enti locali interessati, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere.

Il riferimento al coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'inciso iniziale del comma della legge di stabilità 2014 sembra aggiungere una chiave di lettura ulteriore rispetto a quella dell'obiettivo dell'impulso procedurale rispetto ai procedimenti costituzionalmente previsti: in questa prospettiva l'autonomia differenziata risulterebbe funzionale anche al coordinamento della finanza pubblica. 

Il tema del riconoscimento di forme di «autonomia differenziata» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si è imposto al centro del dibattito sul rapporto tra Stato e Regioni dopo l'esito non confermativo del referendum sulla riforma costituzionale, a seguito delle iniziative intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le prime due Regioni hanno infatti svolto il 22 ottobre 2017, con esito positivo, due referendum consultivi sull'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La Regione Emilia-Romagna si è invece attivata, su impulso del Presidente della Regione, con l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale, il 3 ottobre 2017, di una risoluzione per l'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa con il Governo richiesta dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

E' seguita la sottoscrizione – il 28 febbraio 2018 – di un accordo preliminare per l'attribuzione di maggiori forme di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione tra il Governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Successivamente, altre regioni hanno avviato, in tale quadro, un confronto con il Governo.

Su questi temi, alla fine della XVII legislatura, è stata svolta un'indagine conoscitiva in seno alla Commissione bicamerale per le questioni regionali. In particolare, nel documento conclusivo la Commissione ha evidenziato come il percorso autonomistico delineato dall'articolo 116, terzo comma, miri ad arricchire i contenuti e completare l'autonomia ordinaria, nell'ambito del disegno delineato dal Titolo V della parte II della Costituzione e come l'attivazione di forme e condizioni particolari di autonomia presenti significative opportunità per il sistema istituzionale nel suo complesso, oltre che per la singola Regione interessata. La valorizzazione delle identità, delle vocazioni e delle potenzialità regionali determinano infatti  l'inserimento di elementi di dinamismo nell'intero sistema regionale e, in prospettiva, la possibilità di favorire una competizione virtuosa tra i territori. L'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, non deve peraltro essere intesa in alcun modo come lesiva dell'unitarietà della Repubblica e del principio solidaristico che la contraddistingue. Uno dei punti più delicati del dibattito riguarda il tema delle risorse finanziarie che devono accompagnare il processo di rafforzamento dell'autonomia regionale. Al riguardo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva è emersa come centrale l'esigenza del rispetto del principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, della necessaria correlazione tra funzioni e risorse.