Si ricorda che, a seguito di quanto previsto dall'articolo 36, commi da 3-bis a 3-decies, del D.L. n. 179 del 2012, il quale ha disciplinato l'assetto azionario di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alcune fondazioni di origine bancarie sono divenute azioniste di C.D.P.. Attualmente il 15,93% del capitale di Cassa depositi e prestiti è detenuto da un gruppo di fondazioni di origine bancaria.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 392-395) ha istituito un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d'intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il D.M. 1 giugno 2016 sono state stabilite le modalità applicative del contributo.
La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, commi 578-581) ha previsto per il 2017 un credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive che le Fondazioni di origine bancaria vorranno volontariamente destinare a favore del sistema dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), sino ad un massimo complessivo di 10 milioni di euro.
Il Codice del Terzo settore ha previsto che il finanziamento stabile dei CSV è garantito da un Fondo unico nazionale (FUN) alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (D.Lgs. n. 117 del 2017, articolo 62).
La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 201-204) ha stanziato un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purché in relazione ad attività non commerciali. Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di comunicazione all'ACRI. Le erogazioni agevolate possono essere richieste dagli enti territoriali, dagli enti tenuti all'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, dagli enti del Terzo settore e devono essere dirette a: interventi e misure di contrasto alla povertà e delle fragilità sociali e del disagio giovanile; tutela dell'infanzia; cura e assistenza per gli anziani ed i disabili; inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.