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I pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale
informazioni aggiornate a giovedì, 16 marzo 2017

L'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013 ha previsto un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 per l'importo complessivo di 14 miliardi, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. Tali debiti traggono origine sia dai c.d. ammortamenti non sterilizzati 2001-2011, che dalla mancata erogazione per cassa alle aziende sanitarie delle somme stanziate per il finanziamento del SSN[[nota: Come precisato dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 35/2013, l'erogazione dell'anticipazione ed il conseguente pagamento dei debiti sanitari comportano un onere in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Non si determinano, invece, effetti sull'indebitamento netto, in quanto tali pagamenti sono a fronte non di nuove spese, ma di impegni già assunti in passato dagli enti del SSN. Anche per quanto riguarda gli ammortamenti non sterilizzati gli effetti in termini di indebitamento si sono già registrati in passato, nel momento cioè in cui gli enti del SSN hanno effettuato la spesa (di parte capitale) utilizzando per i pagamenti, a fronte di accantonamenti insufficienti, risorse di parte corrente di cui si pone ora la necessità di reintegro.]].

Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legge 102/2012 sono stati successivamente stanziati per tali finalità ulteriori 1.618 milioni. Ad essi si aggiungono gli ulteriori 770 milioni resi disponibili dal comma 7 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di garantire l'integrale copertura finanziaria delle grandezze economico-finanziarie che sono state individuate, in ambito sanitario, quali fattori di squilibrio di cassa e che hanno formato oggetto di specifica verifica al Tavolo di verifica degli adempimenti.

In considerazione della complessità delle procedure di ripartizione ed erogazione dei suddetti stanziamenti – che al momento non tengono ancora conto delle risorse da ultimo stanziate con il decreto legge n.66 suddetto, si fornisce una breve ricostruzione di quanto finora avvenuto in materia di pagamento dei debiti sanitari.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013 ha previsto:

  • un primo riparto fra le regioni, in via d'urgenza, di 5 miliardi sulla base della situazione debitoria risultante ad aprile 2013. Il termine per l'inoltro dell'istanza di accesso a tali risorse da parte delle regioni è fissato al 31 maggio 2013 (commi 2 e 4);
  • un decreto direttoriale del MEF da emanarsi entro il 30 novembre 2013, che stabilisce, sulla base delle ricognizioni delle somme effettuate dal Tavolo di verifica, il riparto definitivo, comprensivo degli importi previsti per il 2014, fino a concorrenza massima dell'importo di 14 miliardi. Il termine per l'inoltro dell'istanza è fissato al 15 dicembre 2013 (commi 3 e 4);
  • un iter procedurale ben definito per accedere all'anticipazione, secondo il quale le regioni sono tenute a (comma 5): disporre le necessarie coperture per garantire la restituzione allo Stato degli importi ricevuti; presentare un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi degli interessi, con l'elenco dei fornitori che saranno pagati e i relativi importi. Nei limiti delle risorse assegnate ed in via residuale rispetto ai debiti esigibili alla data del 31.12.2012, possono essere inseriti nell'elenco anche i debiti comunque sorti entro il medesimo termine, intendendosi per tali debiti quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro tale data; sottoscrivere un contratto con il MEF che definisca le modalità di erogazione delle somme e di relativa restituzione, ovvero di recupero. Nella restituzione, che avviene in un periodo di 30 anni, sono compresi interessi al tasso di rendimento di mercato dei BTP a cinque anni in corso di emissione;
  • una estinzione immediata dei debiti elencati nel piano di pagamento. Le regioni devono provvedere all'estinzione all'atto dell'erogazione dandone certificazione al Tavolo di verifica. Tale certificazione costituisce un adempimento ai fini dell'ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del SSN, come previsto dalla legislazione vigente (L'articolo 2, comma 68, della legge 191/2008, come prorogato dall'articolo 15, comma 24, del decreto legge 95/2012, autorizza il MEF a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia anticipazioni rispetto al livello del finanziamento statale del SSN. L'erogazione è fissata al livello del 97 per cento (98 per cento per le regioni che hanno rispettato gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nell'ultimo triennio) delle somme dovute in rapporto alla quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. La restante quota del 3 per cento (2 per cento) verrà erogata a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.) (comma 6);
  • un nuovo adempimento regionale, ai fini dell'ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario Nazionale, verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti. Esso è costituito dall'erogazione da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale entro la fine dell'anno di almeno il 90% delle somme che la regione incassa dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario Nazionale stesso, nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

A fronte dell'anticipazione complessiva di 14 miliardi nel biennio 2013-2014, poi rideterminati in 13.850 milioni (l'articolo 49-quater del D.L. n. 69/2013 ha riservato al finanziamento della Croce Rossa Italiana un importo di 150 milioni a valere sull'autorizzazione complessiva di 14 miliardi), sulla base delle risultanze dei CE 2001-2011 e degli SP al 31.12.2011, il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) evidenziava - alla data del 9 aprile 2013 - debiti sanitari per 23,5 miliardi, di cui 7,3 miliardi relativi agli ammortamenti non sterilizzati e 16,2 miliardi alle somme dovute dalle regioni agli enti del SSN.

Con il decreto direttoriale del 16 aprile 2013 è stato effettuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 35/2012, un primo riparto dei 5 miliardi relativi al 2013.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge n. 72/2013  (D.L. 24 giugno 2013, n. 72, Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il D.L. non è stato convertito in legge. L'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del presente provvedimento, non convertite in legge), le risorse ripartite ma non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, sono state riassegnate, con decreto direttoriale del 2 luglio, alle regioni che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno 2013, con accesso prioritario per le regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 nei casi di disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale.

Successivamente, il decreto-legge n. 102/2013 ha disposto un incremento delle risorse relative al 2013 pari a 2.505 milioni, riducendo di pari importo le risorse relative al 2014. La possibilità di accesso era subordinata alla presentazione di una richiesta entro il 15 settembre 2013 e alla verifica, da parte dei competenti Tavoli, della documentazione relativa alla copertura dell'anticipazione, dell'integrazione del piano dei pagamenti dei debiti, e del pagamento degli stessi entro il 31 dicembre (articolo 13, commi 1, 6 e 7). A valere su tale importo, alla data del 31 ottobre 2013 risultavano assegnate ed erogate alle regioni complessivi 2.491,4 milioni, interamente pagati ai creditori entro la fine dell'esercizio.

Il decreto-legge n. 102/2013 ha disposto inoltre (articolo 13, commi 8 e 9) un incremento per 7.218 milioni per il 2014 della dotazione complessiva del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali fosse stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Come previsto dal decreto-legge n. 102/2013, con decreto del Ministro dell'economia 10 febbraio 2014, è stata effettuata la ripartizione dell'importo tra le tre Sezioni del Fondo, assegnando al pagamento dei debiti del comparto sanitario l'importo di 1.618,6 milioni.

Sulla base delle ricognizioni dei debiti svolta dai Tavoli di verifica, è stata inoltre aggiornata la situazione debitoria delle regioni al 31 dicembre 2012. Come evidenziato dal Decreto direttoriale del 20 febbraio 2014, è risultato un fabbisogno di liquidità per 17,1 miliardi, coperto per 899,3 milioni con risorse proprie delle regioni. Del fabbisogno residuo, pari a 16,2 miliardi, 8,1 miliardi riguarda la competenza (di tale importo, circa 7 miliardi sono rappresentati dalle spese per ammortamenti non sterilizzati e circa 1,1 miliardi da somme iscritte in competenza nei bilanci regionali e poi andate in perenzione), mentre 8,1 miliardi riguarda la cassa (cioè carenza di liquidità a fronte di poste di entrata iscritte in bilancio in competenza/residui attivi).

In proporzione ai fabbisogni emersi dalle verifiche, il Decreto direttoriale del 20 febbraio ha proceduto ad una prima ripartizione delle risorse disponibili ex art. 3 del decreto-legge n. 35/2013 e art. 13, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 102/2014, pari a 6.358,6 milioni. Successivamente con Decreto direttoriale del 14 marzo 2014, tenuto conto delle richieste avanzate dalle regioni, tale importo è stato riassegnato per 5.573,3 milioni, residuando 785,3 milioni. Alcune regioni e province autonome, infatti, non hanno avanzato la richiesta di accedere alle anticipazioni (Valle d'Aosta, FVG, Provincia Autonoma di Trento, Molise) o hanno presentato richieste inferiori agli importi in precedenza ripartiti (Toscana).

E' stata, infine, fatta una prima ripartizione delle risorse stanziate ai sensi del comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 102/2013. Le regioni avevano tempo fino al 28 febbraio 2014 per richiedere l'assegnazione delle risorse, da ripartire entro il 31 marzo 2014. L'erogazione dell'anticipazione è stata subordinata alle condizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 35/2013. Le risorse sono state richieste soltanto dal Lazio e dal Molise. Il Decreto 27 marzo 2014 del MEF ha infine assegnato al Molise 7 milioni. Al Lazio non è stata assegnata alcuna anticipazione poiché la richiesta ha fatto riferimento a somme ancora oggetto di contenzioso giudiziario e dunque non certe, liquide ed esigibili. Inoltre, il Lazio ha già avuto accesso ad un importo corrispondente alle ricognizioni effettuate in sede di verifiche dei Tavoli tecnici.

Riassumendo: sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia in sede di monitoraggio effettuato in data 28 marzo 2014, che si riportano nella tabella, a fronte dei 16.244,7 milioni di fabbisogno accertato e che alla data del 20 febbraio 2014 risultava non coperto con risorse proprie, sono stati assegnati alle regioni complessivi 13.064,7 milioni, di cui 7.491,4 milioni nel 2013 e 5.573,3 milioni nel 2014. Residuerebbe, pertanto, un fabbisogno di liquidità, pari a complessivi 3.213 milioni.

Le disponibilità per far fronte ai pagamenti di debiti al 31 dicembre 2012 sono pari complessivamente a circa 3.167 milioni: alle somme non ripartite con il DD del 14 marzo (785,3 milioni) si aggiungono le risorse di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 102/2013 (1.611,6 milioni, al netto dei 7 milioni già assegnati) e l'importo autorizzato dall'articolo in esame (770 milioni).

L'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013 ha previsto un'anticipazione di liquidità in favore delle regioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 per l'importo complessivo di 14 miliardi, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. Tali debiti traggono origine sia dai c.d. ammortamenti non sterilizzati 2001-2011, che dalla mancata erogazione per cassa alle aziende sanitarie delle somme stanziate per il finanziamento del SSN[[nota: Come precisato dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 35/2013, l'erogazione dell'anticipazione ed il conseguente pagamento dei debiti sanitari comportano un onere in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Non si determinano, invece, effetti sull'indebitamento netto, in quanto tali pagamenti sono a fronte non di nuove spese, ma di impegni già assunti in passato dagli enti del SSN. Anche per quanto riguarda gli ammortamenti non sterilizzati gli effetti in termini di indebitamento si sono già registrati in passato, nel momento cioè in cui gli enti del SSN hanno effettuato la spesa (di parte capitale) utilizzando per i pagamenti, a fronte di accantonamenti insufficienti, risorse di parte corrente di cui si pone ora la necessità di reintegro.]].

Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto legge 102/2012 sono stati successivamente stanziati per tali finalità ulteriori 1.618 milioni. Ad essi si aggiungono gli ulteriori 770 milioni resi disponibili dal comma 7 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di garantire l'integrale copertura finanziaria delle grandezze economico-finanziarie che sono state individuate, in ambito sanitario, quali fattori di squilibrio di cassa e che hanno formato oggetto di specifica verifica al Tavolo di verifica degli adempimenti.

In considerazione della complessità delle procedure di ripartizione ed erogazione dei suddetti stanziamenti – che al momento non tengono ancora conto delle risorse da ultimo stanziate con il decreto legge n.66 suddetto, si fornisce una breve ricostruzione di quanto finora avvenuto in materia di pagamento dei debiti sanitari.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013 ha previsto:

  • un primo riparto fra le regioni, in via d'urgenza, di 5 miliardi sulla base della situazione debitoria risultante ad aprile 2013. Il termine per l'inoltro dell'istanza di accesso a tali risorse da parte delle regioni è fissato al 31 maggio 2013 (commi 2 e 4);
  • un decreto direttoriale del MEF da emanarsi entro il 30 novembre 2013, che stabilisce, sulla base delle ricognizioni delle somme effettuate dal Tavolo di verifica, il riparto definitivo, comprensivo degli importi previsti per il 2014, fino a concorrenza massima dell'importo di 14 miliardi. Il termine per l'inoltro dell'istanza è fissato al 15 dicembre 2013 (commi 3 e 4);
  • un iter procedurale ben definito per accedere all'anticipazione, secondo il quale le regioni sono tenute a (comma 5): disporre le necessarie coperture per garantire la restituzione allo Stato degli importi ricevuti; presentare un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi degli interessi, con l'elenco dei fornitori che saranno pagati e i relativi importi. Nei limiti delle risorse assegnate ed in via residuale rispetto ai debiti esigibili alla data del 31.12.2012, possono essere inseriti nell'elenco anche i debiti comunque sorti entro il medesimo termine, intendendosi per tali debiti quelli per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro tale data; sottoscrivere un contratto con il MEF che definisca le modalità di erogazione delle somme e di relativa restituzione, ovvero di recupero. Nella restituzione, che avviene in un periodo di 30 anni, sono compresi interessi al tasso di rendimento di mercato dei BTP a cinque anni in corso di emissione;
  • una estinzione immediata dei debiti elencati nel piano di pagamento. Le regioni devono provvedere all'estinzione all'atto dell'erogazione dandone certificazione al Tavolo di verifica. Tale certificazione costituisce un adempimento ai fini dell'ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del SSN, come previsto dalla legislazione vigente (L'articolo 2, comma 68, della legge 191/2008, come prorogato dall'articolo 15, comma 24, del decreto legge 95/2012, autorizza il MEF a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia anticipazioni rispetto al livello del finanziamento statale del SSN. L'erogazione è fissata al livello del 97 per cento (98 per cento per le regioni che hanno rispettato gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nell'ultimo triennio) delle somme dovute in rapporto alla quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. La restante quota del 3 per cento (2 per cento) verrà erogata a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.) (comma 6);
  • un nuovo adempimento regionale, ai fini dell'ordinario accesso delle regioni alle quote premiali del finanziamento del Servizio sanitario Nazionale, verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti. Esso è costituito dall'erogazione da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale entro la fine dell'anno di almeno il 90% delle somme che la regione incassa dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario Nazionale stesso, nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

A fronte dell'anticipazione complessiva di 14 miliardi nel biennio 2013-2014, poi rideterminati in 13.850 milioni (l'articolo 49-quater del D.L. n. 69/2013 ha riservato al finanziamento della Croce Rossa Italiana un importo di 150 milioni a valere sull'autorizzazione complessiva di 14 miliardi), sulla base delle risultanze dei CE 2001-2011 e degli SP al 31.12.2011, il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) evidenziava - alla data del 9 aprile 2013 - debiti sanitari per 23,5 miliardi, di cui 7,3 miliardi relativi agli ammortamenti non sterilizzati e 16,2 miliardi alle somme dovute dalle regioni agli enti del SSN.

Con il decreto direttoriale del 16 aprile 2013 è stato effettuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 35/2012, un primo riparto dei 5 miliardi relativi al 2013.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del decreto-legge n. 72/2013  (D.L. 24 giugno 2013, n. 72, Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il D.L. non è stato convertito in legge. L'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del presente provvedimento, non convertite in legge), le risorse ripartite ma non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, sono state riassegnate, con decreto direttoriale del 2 luglio, alle regioni che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno 2013, con accesso prioritario per le regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 nei casi di disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale.

Successivamente, il decreto-legge n. 102/2013 ha disposto un incremento delle risorse relative al 2013 pari a 2.505 milioni, riducendo di pari importo le risorse relative al 2014. La possibilità di accesso era subordinata alla presentazione di una richiesta entro il 15 settembre 2013 e alla verifica, da parte dei competenti Tavoli, della documentazione relativa alla copertura dell'anticipazione, dell'integrazione del piano dei pagamenti dei debiti, e del pagamento degli stessi entro il 31 dicembre (articolo 13, commi 1, 6 e 7). A valere su tale importo, alla data del 31 ottobre 2013 risultavano assegnate ed erogate alle regioni complessivi 2.491,4 milioni, interamente pagati ai creditori entro la fine dell'esercizio.

Il decreto-legge n. 102/2013 ha disposto inoltre (articolo 13, commi 8 e 9) un incremento per 7.218 milioni per il 2014 della dotazione complessiva del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali fosse stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Come previsto dal decreto-legge n. 102/2013, con decreto del Ministro dell'economia 10 febbraio 2014, è stata effettuata la ripartizione dell'importo tra le tre Sezioni del Fondo, assegnando al pagamento dei debiti del comparto sanitario l'importo di 1.618,6 milioni.

Sulla base delle ricognizioni dei debiti svolta dai Tavoli di verifica, è stata inoltre aggiornata la situazione debitoria delle regioni al 31 dicembre 2012. Come evidenziato dal Decreto direttoriale del 20 febbraio 2014, è risultato un fabbisogno di liquidità per 17,1 miliardi, coperto per 899,3 milioni con risorse proprie delle regioni. Del fabbisogno residuo, pari a 16,2 miliardi, 8,1 miliardi riguarda la competenza (di tale importo, circa 7 miliardi sono rappresentati dalle spese per ammortamenti non sterilizzati e circa 1,1 miliardi da somme iscritte in competenza nei bilanci regionali e poi andate in perenzione), mentre 8,1 miliardi riguarda la cassa (cioè carenza di liquidità a fronte di poste di entrata iscritte in bilancio in competenza/residui attivi).

In proporzione ai fabbisogni emersi dalle verifiche, il Decreto direttoriale del 20 febbraio ha proceduto ad una prima ripartizione delle risorse disponibili ex art. 3 del decreto-legge n. 35/2013 e art. 13, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 102/2014, pari a 6.358,6 milioni. Successivamente con Decreto direttoriale del 14 marzo 2014, tenuto conto delle richieste avanzate dalle regioni, tale importo è stato riassegnato per 5.573,3 milioni, residuando 785,3 milioni. Alcune regioni e province autonome, infatti, non hanno avanzato la richiesta di accedere alle anticipazioni (Valle d'Aosta, FVG, Provincia Autonoma di Trento, Molise) o hanno presentato richieste inferiori agli importi in precedenza ripartiti (Toscana).

E' stata, infine, fatta una prima ripartizione delle risorse stanziate ai sensi del comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 102/2013. Le regioni avevano tempo fino al 28 febbraio 2014 per richiedere l'assegnazione delle risorse, da ripartire entro il 31 marzo 2014. L'erogazione dell'anticipazione è stata subordinata alle condizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 35/2013. Le risorse sono state richieste soltanto dal Lazio e dal Molise. Il Decreto 27 marzo 2014 del MEF ha infine assegnato al Molise 7 milioni. Al Lazio non è stata assegnata alcuna anticipazione poiché la richiesta ha fatto riferimento a somme ancora oggetto di contenzioso giudiziario e dunque non certe, liquide ed esigibili. Inoltre, il Lazio ha già avuto accesso ad un importo corrispondente alle ricognizioni effettuate in sede di verifiche dei Tavoli tecnici.

Riassumendo: sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia in sede di monitoraggio effettuato in data 28 marzo 2014, che si riportano nella tabella, a fronte dei 16.244,7 milioni di fabbisogno accertato e che alla data del 20 febbraio 2014 risultava non coperto con risorse proprie, sono stati assegnati alle regioni complessivi 13.064,7 milioni, di cui 7.491,4 milioni nel 2013 e 5.573,3 milioni nel 2014. Residuerebbe, pertanto, un fabbisogno di liquidità, pari a complessivi 3.213 milioni.

Le disponibilità per far fronte ai pagamenti di debiti al 31 dicembre 2012 sono pari complessivamente a circa 3.167 milioni: alle somme non ripartite con il DD del 14 marzo (785,3 milioni) si aggiungono le risorse di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 102/2013 (1.611,6 milioni, al netto dei 7 milioni già assegnati) e l'importo autorizzato dall'articolo in esame (770 milioni).