Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito che consente all'amministrazione finanziaria di evidenziare gli scostamenti più evidenti tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti. La sua finalità è quella di individuare le posizioni a maggior rischio di evasione. L'accertamento con adesione si attiva quando le spese accertate eccedono di oltre il 20 per cento il reddito dichiarato e se il contribuente non fornisce chiarimenti esaustivi nella preliminare fase del contradditorio. Il redditometro si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, superando la previgente normativa che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d'imposta precedenti.
Il D.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento sintetico del reddito era previsto dall'originario articolo 38 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi). L'accertamento sintetico fondato sul redditometro, fino alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, faceva leva sulla disponibilità di determinati elementi, cioè il possesso di immobili, imbarcazioni, autovetture di grossa cilindrata, spese per le colf, etc. individuati da un decreto ministeriale del 1992. Tale circostanza richiedeva che la non congruità, affinché scattasse tale tipologia di accertamento, dovesse verificarsi per almeno due periodi d'imposta, con una clausola di salvaguardia del 25 per cento. L'accertamento era, tuttavia, fondato essenzialmente su elementi induttivi, rappresentati dalla disponibilità di alcuni beni e servizi, valorizzati con indici e coefficienti.
Nel dettaglio, l'originario comma quarto dell'articolo 38 consentiva all'Amministrazione finanziaria - indipendentemente dalle disposizioni in tema di rettifica delle dichiarazioni, nonché da quanto risultante dalle scritture contabili – di esperire tale determinazione del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, ove il reddito complessivo netto accertabile si discostasse per almeno un quarto da quello dichiarato.
Il DM 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo. Era concessa al contribuente la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso dovevano risultare da idonea documentazione.
Il D.L. n. 78 del 2010
L'articolo 22 del D.L. n. 78/2010 ha riscritto l'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 avente ad oggetto l'attività di accertamento delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo (accertamento sintetico). L'Amministrazione è sempre autorizzata a determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente anche sulla base delle spese di qualsiasi genere, sostenute nel corso del periodo d'imposta. Viene fatta salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Pertanto vi è una presunzione generale in base alla quale tutto ciò che è stato speso nel periodo d'imposta si considera sostenuto con redditi posseduti nello stesso periodo, fermo restando che il contribuente può fornire la prova contraria.
Condizione per tale determinazione sintetica del reddito complessivo è uno scostamento tra il reddito complessivo accertabile e quello dichiarato di almeno un quinto (20 per cento).
Con il nuovo redditometro il novero di elementi utili all'Amministrazione per l'accertamento sintetico è ampliato, comprendendo qualsiasi spesa sostenuta nel periodo d'imposta. Inoltre, è abbassata la soglia necessaria all'attivazione di tale istituto (20 per cento). Ai fini dell'accertamento è sufficiente uno scostamento realizzatosi anche in un singolo periodo di imposta. E' stato eliminato il riferimento agli incrementi patrimoniali secondo cui, se l'ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
L'ufficio procedente all'accertamento sintetico deve invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, avviare il procedimento di accertamento con adesione (disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).
Il decreto ministeriale 24 dicembre 2012
Con il D.M del 24 dicembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013) è stata attuata la disciplina del redditometro mediante l'individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito.
Il decreto individua in dettaglio, nelle due tabelle allegate, le spese da confrontare con i redditi esposti dal contribuente per comprendere se lo stesso ha avuto un tenore di vita adeguato a quanto dichiarato. In caso di uscite che eccedano di almeno un quinto quello dichiarato è ammessa la determinazione sintetica del reddito.
Gli elementi indicativi di capacità contributiva, suddivisi nelle due macro categorie consumi e investimenti, riflettono gli aspetti della vita quotidiana: dall'abitazione all'istruzione, dalla sanità ai trasporti, dai costi per l'acquisto di beni mobili più o meno durevoli (come elettrodomestici e arredi o cibo e abbigliamento) a quelli per il benessere. Si tratta in totale di circa cento voci di spesa.
La ricostruzione del reddito avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalla banca dati dell'Anagrafe tributaria, sulle medie "costruite" dall'Istat e sulle risultanze di analisi e studi socio economici. In particolare, l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione l'ammontare più elevato tra quello reperibile nell'Anagrafe tributaria e quello rilevato dall'Istat (o da altri studi socio economici) sulla base di indagini sui consumi delle famiglie.
Nella tabella B sono elencate le tipologie dei nuclei familiari (undici) e delle aree territoriali di appartenenza (cinque aree geografiche: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole). Assumono, quindi, importanza per il fisco anche gli acquisti effettuati dal coniuge e dagli altri familiari a carico.
L'articolo 3 del decreto definisce le modalità di utilizzo dei dati, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile. Tra le diverse voci si segnala la procedura di calcolo degli incrementi patrimoniali. In relazione a questi, il Fisco considererà l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno il totale dei disinvestimenti effettuati nello stesso anno e di quelli, netti, dei quattro anni precedenti all'acquisto del bene.
L'ufficio, riscontrata l'incoerenza tra redditi e spese, prima di procedere all'eventuale accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di integrare le informazioni già in possesso dell'Agenzia. Il contribuente può dimostrare, ad esempio, di aver sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta (risparmi conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio, eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente escluse dalla base imponibile. Se poi l'ufficio riterrà comunque di dare corso al controllo, dovrà nuovamente invitare il contribuente al contraddittorio per tentare la strada dell'accertamento con adesione.
Il Tribunale di Napoli con un'ordinanza di revoca depositata l'11 luglio 2013 ha dichiarato illegittima l'ordinanza del 21 febbraio del Giudice unico del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, sul "nuovo redditometro" con la quale era stato ordinato all'Agenzia "di non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza ed utilizzo dei dati … e di cessare, ove iniziata, ogni attività di raccolta dati nei suoi archivi … previa disapplicazione del d.m. 24.12.2012 n. 65648 in quanto nullo". In appello i Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità dell'ordinanza resa contro il Dm del 24 dicembre 2012, aggiungendo che oggetto della controversia era esclusivamente la presunta illegittimità nel trattamento dei dati personali del contribuente: eventuali impugnazioni del decreto ministeriale sul nuovo redditometro avrebbero dovuto essere proposte in via ordinaria, e non d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.), ovvero davanti al giudice amministativo.
Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle entrate, con un comunicato del 20 gennaio 2013, ha affermato che i pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che e' uno strumento che verra' utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire. Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo cosi' di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto. Inoltre, in fase di selezione le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione. Sulla base della convenzione annuale con il Ministero dell'Economia l'Agenzia delle Entrate dovra' effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro: l'azione sara' diretta a individuare casi eclatanti e non leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso.
Con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 sono state fornite indicazioni operative agli uffici per l'applicazione della normativa sopra richiamata. La circolare esplicita che le spese considerate al fine della ricostruzione del reddito sono: a) "spese certe", sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico; b) "spese per elementi certi", ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto), riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico, i valori medi rilevati dai dati dell'ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento; c) quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d'imposta; d) quota del risparmio riscontrata, formatasi nell'anno; e) quota parte dell'ammontare complessivo delle "spese ISTAT" relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza. La selezione delle posizioni che presentano un significatico scostamento è fondata su situazioni e fatti certi, nonché su informazioni relative ai beni di cui l'Amministrazione possiede i dati relativi alle specifiche caratteristiche. Le "spese Istat" riferite alle frequenti spese correnti che normalmente si sostengono sono utilizzate "esclusivamente" ai fini della riscostruzione del reddito, ad integrazione dei dati e valori certi. Lo scostamento che legittima il ricorso all'accertamento sintetico va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato.
L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 6/E dell'11 marzo 2014, accogliendo i rilievi del Garante della privacy, ha eliminato le "spese medie ISTAT" dal nuovo redditometro. Secondo le nuove istruzioni, infatti, le medie Istat non concorreranno né alla selezione dei contribuenti né formeranno oggetto del contraddittorio e possono essere utilizzate per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati.
Il decreto ministeriale 16 settembre 2015
Il D.M. 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 25 settembre 2015, ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. I parametri sono riferiti alle spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di beni e servizi e si rendono applicabili per gli accertamenti sui periodi d'imposta a decorrere dal 2011. Le principali novità riguardano l'utilizzo delle medie statistiche che saranno applicabili unicamente se connesse a elementi certi, ovvero qualora riferite al possesso di un bene conosciuto in Anagrafe tributaria (ad esempio immobili, veicoli, natanti, cavalli). In ogni caso, l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente. E' stato specificato, inoltre, che il risparmio accumulato nel corso dell'anno contribuirà alla determinazione del reddito presunto per la sola quota non utilizzata per consumi e investimenti.