Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Fisco
Semplificazioni fiscali e nuovi adempimenti

In attuazione della legge delega fiscale è stata disciplinata, con il D.Lgs. n.175 del 2014, la dichiarazione precompilata per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

Con la legge di bilancio 2018, inoltre, a favore di professionisti, artigiani e alle imprese in contabilità semplificata, si prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA, una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati e le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Si segnala inoltre che con il D.L. n. 193 del 2016 sono state adottate numerose disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

 
Le comunicazioni IVA (Spesometro)
08/02/2018

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e ha introdotto due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno):

  • la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, c.d. spesometro);
  • la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2011).

L'articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017 ha previsto la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018. I contribuenti possono effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale. Sono ridotti i dati da comunicare: la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, il codice fiscale; la data e il numero della fattura; la base imponibile; l'aliquota applicata e l'imposta; la tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Inoltre, il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo – in luogo dei dati relativi alle singole fatture- delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro.

L'Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento del 5 febbraio 2018 con le specifiche tecniche e i relativi allegati per la predisposizione e la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. La scadenza dell'invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 è stata spostata al 6 aprile 2018. In precedenza l'Agenzia aveva definito le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati con il provvedimento del 27 marzo 2017.

Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 909-928) ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, dello spesometro (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011).

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 932), inoltre, allo scopo di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre, deve essere effettuata entro il 30 settembre, in luogo del 16 settembre.

Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

L'obiettivo della normativa è quello di contrastare il fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA dichiarata che concorrerebbe al gap IVA complessivo per circa 8,4 miliardi di euro relativamente all'anno di imposta 2012.

Sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: il previgente spesometro; la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing; la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list.

 
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA
  • 1 risorsa web
07/02/2018

In attuazione della delega fiscale che ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica (legge n. 23 del 2014, articolo 9), è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronicatrasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il quale reca disposizioni premiali a favore dell'uso della fattura elettronica. 

I contribuenti possono utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (legge n. 205 del 2017, commi 909, 915-917 e 928).

 Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1). La legge di bilancio 2018 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2018 l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. Inoltre l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..

La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (nuovo articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015).

A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. A partire dal 1° settembre 2018 (termine così posticipato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1088, rispetto all'originario 1° gennaio 2018), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Documenti e risorse WEB
 
La dichiarazione dei redditi precompilata
  • 1 dossier
06/03/2018

A partire dall'anno 2015 è stata introdotta nell'ordinamento fiscale la cd. dichiarazione precompilata, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il modello 730 (Capo I del D.Lgs. n. 175 del 2014). Entro il 15 aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente la dichiarazione precompilata, che può essere accettata o modificata. Per coloro che presentano la dichiarazione precompilata è escluso il controllo formale, qualora la dichiarazione sia presentata senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta. Rimane salva per i contribuenti la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche. Sono state poi modificate le sanzioni in sede di dichiarazione, ponendo quelle per visto di conformità infedele in capo al CAF o al professionista anziché al contribuente, fatto salvo il caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa del contribuente. Di conseguenza sono stati rimodulati i compensi ai CAF e ai professionisti che prestano assistenza, per tener conto del diverso livello di responsabilità nel processo (articolo 6 del D. Lgs. n. 175 del 2014).

Nel caso di presentazione di dichiarazione precompilata modificata dal contribuente, se le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dall'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione entro quattro mesi dal termine per la sua trasmissione, ovvero dalla data della trasmissione, se successiva a detto termine. L'Agenzia delle Entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o entro sei mesi dalla data della trasmissione, ove posteriore (legge di stabilità 2016, comma 949).

La legge di bilancio 2018 (comma 909) ha previsto che, nell'ambito di un programma di assistenza online, ai soggetti IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata l'Agenzia delle entrate metta a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Dossier
 
Posticipo adempimenti dichiarativi
07/02/2018

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 932-934 della legge n. 205 del 2017) ha posticipato, tra l'altro, i seguenti adempimenti dichiarativi:

  • i termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) relative al secondo trimestre, per gli anni in cui esso trova applicazione, dal 16 al 30 settembre (comma 932)
  • i termini per la dichiarazione Irap, dal 30 settembre al 31 ottobre (comma 932);
  • il termine per la comunicazione, da parte dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte sui redditi e redigono la certificazione unica, all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni uniche,  dal 31 luglio al 31 ottobre (comma 933);
  • il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ad un CAF-dipendenti dal 7 luglio al 23 luglio (comma 934);
 
Semplificazioni fiscali
  • 1 dossier,
  • 1 risorsa web
07/02/2018

Con il D.Lgs. n. 175 del 2014 sono state introdotte norme di attuazione della delega fiscale in materia di semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata. Tra le misure previste nel decreto, oltre all'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, si segnalano la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

Successivamente l'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016 ha dettato numerose disposizioni di semplificazione fiscaleIn particolare si tratta di misure riguardanti contenuti e termini per la presentazione delle dichiarazioni, modalità di trasmissione, presunzioni legali, spese deducibili dal reddito di lavoro autonomoimmobili situati all'esterocedolare secca sugli affittiimposta di bollo per gli assegni, proroga tacita delle opzioni esercitabili ai sensi del TUIRtassazione di gruppo consolidato mondiale,  tonnage taxpagamenti superiori a 1000 euro, garanzia sui rimborsi IVAobblighi dichiarativi connessi all'opzione per l'imposta sostitutiva sui finanziamenti, modalità di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, apertura delle conservatorie immobiliari e istituzione di sezioni stralcio delle conservatoriespese di giustiziaimposta di registrochiusura delle partite IVA inattive, sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVAdisciplina dei CAF e dei professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, dichiarazione precompilatainfedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti.

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Il ruolo dei CAF e dei professionisti abilitati
  • 1 dossier
07/02/2018

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 591 della legge n. 208 del 2015) ha ridotto di 40 mln di euro per il 2016, 70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 mln annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Il D.Lgs. n. 175 del 2014 ha innovato profondamente la materia dei compensi, del ruolo e della responsabilità dei soggetti che svolgono assistenza fiscale (in particolare, dei CAF). L'articolo 35 del D.Lgs. n. 175 del 2014 ha modificato i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di CAF e società che svolgono assistenza fiscale, al fine di garantirne l'idoneità tecnico-organizzativa, come richiesto dalla legge delega n. 23/2014.

In particolare è stato modificato il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, più in dettaglio:

  • i centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività devono avere una presenza degli uffici periferici sul territorio in almeno un terzo delle province;
  • i predetti soggetti devono altresì redigere, dopo il primo anno di attività, una relazione annuale sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli di qualità su prodotti, servizi e sul numero di dichiarazioni trasmesse;
  • si prevede un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve validamente trasmettere all'Agenzia delle entrate, la quale effettua verifiche in rapporto alla media delle dichiarazioni trasmesse da altri centri;
  • i CAF possono avvalersi, per l'assistenza fiscale, di società di servizi o dei soli lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari autorizzati, i quali agiranno in nome e per conto del CAF.

Il D.M. 29 dicembre 2014 ha disposto la rimodulazione dei compensi (a carico del bilancio dello Stato) spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale a partire dal 2015, al fine di adeguarli al diverso livello di responsabilità che caratterizza il nuovo processo di assistenza fiscale. In particolare i compensi stabiliti saranno diversificati in ragione dei diversi adempienti richiesti e in ragione della presenza o meno di modifiche che comportano variazione o integrazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata. il D.M. 1° settembre 2016 ha da ultimo rideterminato la misura dei compensi spettanti a CAF e professionisti abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Dossier
 
L'abuso del diritto
07/02/2018

Il Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega, reca la revisione delle disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La disciplina è prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). Costituisce quindi abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Resta salva la possibilità di scegliere tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. L'abuso del diritto si configura quando lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulta come causa prevalente dell'operazione abusiva; al contrario, se l'operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. L'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, è posto a carico dell'amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti. L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10-bis decorre dal 1° ottobre 2015. Esse si applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l'atto impositivo.

 
L'adempimento collaborativo
12/02/2018

L'adempimento collaborativo è il regime agevolativo - introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2015 -  che intende promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Per accedere al regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di princìpi tributari. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, può interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali, da intendersi quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. Il contribuente può presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima della scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari.

In fase di prima attuazione, al regime di cooperative compliance possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d'affari superiori ai 10 miliardi di euro. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall'avvio. Nessuna soglia, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti.

Con il provvedimento del 14 aprile 2016 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la richiesta di adesione al regime ed ha fornito le relative istruzioni. L'Agenzia ha inoltre stabilito le condizioni e le modalità di accesso al nuovo regime, definendo i requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve possedere per consentire l'ammissibilità della società al programma di cooperative compliance.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016 è stato disciplinato l'interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo. 

Con la circolare 38/E del 16 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime dell'adempimento collaborativo. 

Con il D.M. 30 dicembre 2016 è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo.

Il 28 settembre 2017 il MEF ha trasmesso al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione del regime di adempimento collaborativo.