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Temi dell'attività parlamentare

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Fisco
Accise e dogane

Dalla natura di "imposte armonizzate" delle accise discende una disciplina complessa e stratificata, costituita da norme comunitarie e nazionali.

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega di riforma del sistema fiscale, il Decreto Legislativo n. 188 del 2014 apporta sostanziali modifiche in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché dei fiammiferi.

Inoltre, il legislatore negli ultimi anni è intervenuto al fine di modificare le misure delle accise, con lo scopo di reperire risorse a copertura di provvedimenti di natura diversa, specie con riferimento alle accise sui prodotti energetici.

 
La riforma delle accise sui tabacchi
20/02/2018

La legge di delega fiscale (articolo 13, comma 2, della legge n. 23 del 2014) impegnava il Governo, tra l'altro, ad introdurre norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi secondo alcuni specifici criteri direttivi, quali la semplificazione degli adempimenti e la razionalizzazione delle aliquote.

In attuazione delle richiamate norme il Decreto Legislativo n. 188 del 2014 ha riformato la tassazione dei tabacchi.

In estrema sintesi, le modifiche alla tassazione delle sigarette concernono sia la struttura che la misura dell'accisa; viene introdotto un onere fiscale minimo, che prende in considerazione sia l'accisa che l'IVA, per rende la variazione dell'imposta meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei tabacchi. Scopo delle norme è stato anzitutto quello dì superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia UE (che aveva giudicato incompatibile con la disciplina comunitaria il previgente regime dell'accisa minima, ai sensi del quale, per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta si applicava una misura "minima", di accise pari al centoquindici per cento dell'importo di base); inoltre il legislatore ha inteso perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza il gettito erariale e generare nuove entrate.

Le aliquote sono modificabili con decreto ministeriale, anche per assicurare la realizzazione del maggior gettito richiesto dalla riforma stessa.

Con riferimento ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette; si introduce la categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione, ovvero prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustone; il livello di tassazione di tali prodotti è calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.

Sono sottoposti ad imposta di consumo i liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco, che non hanno una funzione medica, immessi nelle c.d. sigarette elettroniche, con aliquota modificabile a mezzo di decreto ministeriale. Sono esenti da accisa i dispositivi meccanici ed elettronici che consentono il consumo dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati. Tali prodotti sono venduti solo se preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 83 del 2015, aveva dichiarato incostituzionale la disposizione (D.L. n. 76 del 2013) che aveva introdotto, fino al 23 dicembre 2014, un'imposta di consumo del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico sulle sigarette elettroniche, comprese le parti di ricambio, e sulle ricariche non contenenti nicotina.

 

 
L'accisa sui prodotti energetici; clausole di salvaguardia
20/02/2018

Dal 1° gennaio 2015 l'accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri, mentre quella sul gasolioè pari a 617,40 euro per mille litri.

 Come anticipato, nel corso della XVII Legislatura in più occasioni sono stati disposti innalzamenti dell'accisa sui carburanti, a copertura di maggiori spese o di minori entrate disposte con altri provvedimenti, ovvero quali parti integranti di clausole di salvaguardia finanziaria.  La maggior parte degli aumenti disposti nel tempo sono stati comunque evitati, mediante la sostituzione con altri tipi di entrate (tra cui le risorse derivanti dalla voluntary disclosure).

 Con riferimento alle clausole di salvaguardia riferite alle aliquote IVA, si rinvia al tema web in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.

Si ricorda in questa sede che la legge di stabilità 2015 ha introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, a decorrere dal 2018. La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA e ridotto gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro. Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi. In particolare, è stato rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha ridotto a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, lasciando invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi.

La legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti delle accise previsti per l'anno 2019. Resta invariato l'aumento delle accise per gli anni successivi (350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

 In tale quadro l'articolo 19, comma 3 del D.L. n. 91 del 2014 prevede un ulteriore innalzamento, dal 1° gennaio 2019, delle accise sui carburanti: anche in tale caso l'incremento è affidato a un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale aumento è disposto a copertura delle misure, contenute nel medesimo provvedimento, che rafforzano l'istituto dell'ACE - aiuto per la crescita economica, in particolare per le imprese che intendono quotarsi nei mercati regolamentati.

 Per quanto concerne le accise sui prodotti energetici usati come combustibili per riscaldamento si segnala che, con lettera del 31 maggio 2012, le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione alla Commissione europea a continuare ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento, mediante l'estensione della prassi seguita ai sensi della decisione 2008/318/CE in alcune zone.  La Commissione ha autorizzato tale misura ridotta fino al 31 dicembre 2018 con la decisione 2014/695/UE.

     
    Semplificazioni in materia di accise
    20/02/2018

    Numerose novità e semplificazioni in tema di accise sono state introdotte dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in particolare, con l'articolo 4-ter), sia dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

    In particolare, il decreto-legge n. 193 prevede:

    • la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, ove questi si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica;
    • l'estensione dei rimborsi d'accisa (articolo 14 TUA) anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato, ovvero con altra modalità;
    •  l'aumento da 10,32 a 30 euro dell'importo al di sotto del quale non si procede a rimborso;
    • l'istituzione di forme di contraddittorio con il contribuente;
    • l'introduzione di una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, assoggettato a imposta con aliquota paria a 403,22 euro per mille litri;
    • la modifica al regime di deposito e sulla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa;
    • l'esenzione dall'accisa di alcol e sostanze alcoliche utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante;
    • la possibilità di definire per via transattiva, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010;
    • la modifica al regime di deposito fiscale di alcol e di bevande alcoliche, chiarendo che la produzione e la fabbricazione degli alcolici sono effettuate in regime di deposito fiscale;
    • l'ampliamento del novero dei piccoli birrifici che possono stipulare convenzioni di abbonamento con l'Amministrazione finanziaria, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.

    La legge di bilancio 2017 (commi da 535 a 539) ha rafforzato la tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, introducendo requisiti soggettivi e oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.

     
    Accisa sui prodotti alcolici
    20/02/2018

    La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 514 della legge n. 205 del 2017)  ha ridotto l'aliquota di accisa sulla birra a 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    L'aliquota era stata precedentemente ridotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 48 della legge n. 232 del 2016), dal 1° gennaio 2017, rideterminandola dalla precedente misura di 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.

     
    Codice doganale europeo
    20/02/2018

    Il regolamento (UE) n. 952/2013 ha istituito il nuovo codice doganale dell'Unione, abrogando il precedente regolamento (CE) n. 450/2008.

    Il nuovo regolamento  allinea la disciplina doganale europea al quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona con l'obiettivo di rafforzare l'armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, anche mediante la riduzione delle deroghe nazionali e l'informatizzazione dei processi a livello UE. Rispetto alla disciplina precedente, il codice doganale vigente presenta un numero minore di disposizioni operative, concernente solo il fulcro della disciplina doganale, rinviando alla legislazione di attuazione (atti delegati e atti esecutivi) la regolamentazione di dettaglio.

    Tra le principali novità del codice doganale si segnalano:

    • rappresentanza di dogana: viene confermata la distinzione tra quella diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona), e quella indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona), stabilendo che il rappresentante, salvi casi particolari, debba essere stabilito nel territorio doganale dell'UE;
    • concorrenza tra i rappresentanti doganali: è espressamente previsto che il rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal regolamento possa prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito;
    • semplificazione: il regolamento dispone che le autorità doganali non possano imporre al rappresentante di presentare, per ciascuna operazione, prove del potere di rappresentanza (ovvero del potere di agire in nome e per conto di altra persona), qualora egli sia in grado - a richiesta - di fornire la prova dei propri poteri. Le imprese possano sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato attraverso canali diversiM
    • scambio di informazioni: le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi di frode;
    • sanzioni: il codice doganale fa propri i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia in materia di proporzionalità, effettività e dissuasione, pur senza armonizzare completamente le norme sanzionatorie.