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Temi dell'attività parlamentare

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Fisco
Tassazione delle persone fisiche

Gli interventi in materia di tassazione delle persone fisiche hanno inteso in primo luogo semplificare gli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti. Sotto un diverso profilo il legislatore ha modificato il sistema di detrazioni ed abbattimenti d'imposta in favore dei contribuenti, per spostare il carico fiscale dal lavoro e dai fattori produttivi verso i consumi.

 
La dichiarazione dei redditi precompilata
  • 1 dossier
06/03/2018

A partire dall'anno 2015 è stata introdotta nell'ordinamento fiscale la cd. dichiarazione precompilata, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il modello 730 (Capo I del D.Lgs. n. 175 del 2014). Entro il 15 aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al contribuente la dichiarazione precompilata, che può essere accettata o modificata. Per coloro che presentano la dichiarazione precompilata è escluso il controllo formale, qualora la dichiarazione sia presentata senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta. Rimane salva per i contribuenti la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche. Sono state poi modificate le sanzioni in sede di dichiarazione, ponendo quelle per visto di conformità infedele in capo al CAF o al professionista anziché al contribuente, fatto salvo il caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa del contribuente. Di conseguenza sono stati rimodulati i compensi ai CAF e ai professionisti che prestano assistenza, per tener conto del diverso livello di responsabilità nel processo (articolo 6 del D. Lgs. n. 175 del 2014).

Nel caso di presentazione di dichiarazione precompilata modificata dal contribuente, se le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dall'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione entro quattro mesi dal termine per la sua trasmissione, ovvero dalla data della trasmissione, se successiva a detto termine. L'Agenzia delle Entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o entro sei mesi dalla data della trasmissione, ove posteriore (legge di stabilità 2016, comma 949).

La legge di bilancio 2018 (comma 909) ha previsto che, nell'ambito di un programma di assistenza online, ai soggetti IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata l'Agenzia delle entrate metta a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

- una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

- le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Dossier
 
La tassazione del lavoro
  • 1 focus
  • 1 risorsa web
06/03/2018

Alcune misure di carattere fiscale introdotte nella legislatura hanno inteso ridurre l'impatto della tassazione sul lavoro.

Con un primo intervento, la legge di stabilità 2014 (comma 127) ha rimodulato la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. Rispetto alle norme previgenti, è stato innalzato l'importo della detrazione che spetta per redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano.

La legge di stabilità 2015 (commi 12-15) ha reso strutturale il cd. "bonus 80 euro", originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014. Si tratta di un un bonus fiscale per i lavoratori dipendenti e taluni assimilati con redditi non superiori a 26.000 euro. La legge di bilancio 2018 (comma 132) ha elevato di 600 euro le soglie reddituali valevoli per l'attribuzione del bonus. Di conseguenza esso ammonta a 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro (in luogo dei previgenti 24.000). In caso di superamento del predetto limite il credito decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.600 euro (in luogo dei previgenti 26.000). La circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul bonus. Si veda anche il sito dell'INPS.

La legge di stabilità 2015 (commi 16-17) ha modificato il regime fiscale dei "buoni pasto", elevando da 5,29 a 7 euro la quota esente da tassazione, se si tratta di buoni pasto elettronici. Lo stesso provvedimento (commi 26-34) ha disposto l'erogazione in busta paga, in via sperimentale, delle quote di TFR maturando (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018). La misura è disposta per i lavoratori dipendenti del settore privato e prevede che le somme siano sottoposte al regime di tassazione ordinario anziché a tassazione separata. La stessa legge (comma 690) ha poi elevato da 6.700 a 7.500 euro la franchigia IRPEF per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale,  da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri), disposta dalla legge di stabilità 2014 (comma 175).

La legge di stabilità 2016 (commi 182-189, come modificata dalla legge di bilancio 2017, commi 160-162) ha ridisciplinato il trattamento fiscale della parte variabile della retribuzione dei lavoratori dipendenti privati, legata ad incrementi di produttività e redditi assimilati. Tali redditi sono sottoposti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 10%, entro il limite di 3.000 euro lordi (elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro)  nei riguardi dei dipendenti privati con reddito non superiore a 80.000 euro.

Tale provvedimento ha modificato, in aumento, la misura delle detrazioni IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), al fine di allinearla con quanto previsto per i lavoratori dipendenti (comma 290). Inoltre le norme hanno assimilato ai redditi di lavoro dipendente, a fini IRPEF, il reddito dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale (comma 114).

La legge di bilancio 2017, nel confermare la possibilità di convertire i premi di produttività in strumenti di welfare aziendale (servizi di assistenza ad anziani, servizi di istruzione, ecc.), esclusi totalmente dall'imposizione IRPEF, ha esteso l'elenco dei servizi richiedibili, includendovi anche: i contributi alle forme pensionistiche complementari; i contributi di assistenza sanitaria; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. 

Per quanto riguarda le misure adottate a favore del lavoro autonomo, si rinvia al relativo focus.

Focus
Documenti e risorse WEB
 
Detrazioni IRPEF
  • 1 rimando
06/03/2018

Accanto alle rimodulazioni per i lavoratori dipendenti, tra le modifiche al sistema delle detrazioni IRPEF si ricordano le seguenti:

- la proroga della disciplina delle detrazioni spettanti per le ristrutturazioni edilizie e delle spese di riqualificazione energetica;

- le modifiche alla disciplina delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici, conseguente alle modifiche alla disciplina del finanziamento degli stessi, con una detrazione del 26 per cento, sia per le persone fisiche che per le società, per importi da 30 a 30.000 euro (articolo 11, commi da 1 a 7 del decreto-legge n. 149 del 2013);

- l'ampliamento della detrazione per erogazioni liberali, al fine di includervi le spese sostenute in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università (decreto-legge n. 104 del 2013);

- l'innalzamento  a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) del limite massimo delle erogazioni liberali per cui spetta la detrazione del 26 per cento (e la deduzione IRES entro il 2 per cento del reddito di impresa), se effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (commi 137 e 138 della legge di stabilità 2015);

- gli incentivi fiscali per le parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di negoziazione assistita e di arbitrato, come delineate dalle più recenti norme di deflazione del contenzioso civile (decreto-legge n. 132 del 2014). In particolare, in tali ipotesi si ha diritto a una detrazione d'imposta commisurata al compenso versato all'avvocato o all'arbitro, fino a 250 euro con un limite di spesa di 5 milioni di euro (articolo 21-bis del decreto-legge n. 83 del 2015);

- il ripristino dal 2018 della detrazione del 19 per cento con riferimento alle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nel limite annuo di 250 euro (legge di bilancio 2018, comma 28);

- la detrazione del 19 per cento, a decorrere dal 2018, a favore delle persone fisiche che sottoscrivono contratti di assicurazione che coprono il rischio di eventi calamitosi relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo (legge di bilancio 2018, comma 768).

Vedi anche
 
Regime fiscale delle locazioni
06/03/2018

L'istituto della cedolare secca, introdotto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (in tema di federalismo fiscale municipale), dal 2011 consente ai proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo, in luogo di pagare ordinariamente l'Irpef sui redditi da locazione, di optare per un regime sostitutivo sui medesimi proventi (comprensivo di imposte di registro e bollo sui relativi contratti), con aliquota pari al 21 per cento (contratti a canone libero) ed al 10 per cento (contratti a canone concordato).

In origine le norme prevedevano severe sanzioni, in caso di omessa od irregolare registrazione: la conversione automatica del contratto a quattro anni rinnovabili e l'applicazione di un canone ridotto (triplo della rendita catastale più adeguamento Istat). Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme (articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011) per eccesso di delega. Nel corso della conversione del D.L. n. 47 del 2014 è stata inserita una norma che ha fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale. Con la legge di stabilità 2016 (comma 59) è stata fissata la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che hanno beneficiato (nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 al giorno 16 luglio 2015) della predetta rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto: l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

L'aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone concordato è stata progressivamente ridotta nel tempo: in un primo momento dal 21 al 15 per cento (decreto-legge n. 102 del 2013) e infine al 10 per cento (decreto-legge n. 47 del 2014). La riduzione, inizialmente disposta per il solo quadriennio 2014-2017, è stata da ultimo estesa al 2018 e al 2019 (legge di bilancio 2018, comma 16). Il decreto-legge n. 47 del 2014 (articolo 7) ha anche introdotto agevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.

Con riferimento all'IRPEF (articolo 4, comma 74 della legge n. 92 del 2012) sono state rideterminate le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile; in particolare, dal 2013 è diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione.

La legge di stabilità 2014 (commi 49 e 50) per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, ha attribuito ai Comuni compiti di monitoraggio in relazione ai contratti di locazione, anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4) ha consentito di optare per la cedolare secca al 21 per cento anche per i redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, a specifiche condizioni ed anche se stipulati on line, a partire dal 1° giugno 2017.

 
Le addizionali IRPEF
06/03/2018

Nel corso del tempo, diverse misure hanno inciso sulla misura delle addizionali e, in particolare, sulla possibilità delle regioni di manovrare l'aliquota di spettanza dell'addizionale regionale IRPEF.

La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 509) ha differito al 2015 le norme in materia di manovrabilità dell'addizionale Irpef da parte delle regioni, contenute all'art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68. In particolare, tra le norme di cui è stata posticipata la decorrenza vi è l'autorizzazione a innalzare la misura delle detrazioni per carichi di famiglia - a carico dell'addizionale regionale - e la possibilità di introdurre detrazioni fiscali in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

 La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015) ha disposto dispone la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Detta sospensione è stata prorogata per il 2017 dalla relativa legge di bilancio e, da ultimo, anche ad opera della legge di bilancio 2018 (comma 37). In particolare, è stata prorogata al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Fanno eccezione al blocco degli aumenti, tra l'altro, la TARI, gli aumenti dei tributi deliberati da comuni risultanti da fusione, il contributo di sbarco nonché le misure adottate per il settore sanitario. Sempre in deroga al blocco degli aumenti, i comuni possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno previsto per Roma capitale (art. 4 del D. L. n. 50 del 2017).

 
Agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
  • 1 risorsa web
06/03/2018

Nel corso degli ultimi anni si sono succedute e stratificate diverse misure volte ad attrarre risorse umane in Italia, prevedendo agevolazioni fiscali condizionate al trasferimento della residenza.

L'articolo 44 del D.L. n. 78 del 2010 ha agevolato il rientro di docenti e ricercatori, prevedendo che solo una parte del loro reddito (10 per cento) è assoggettata ad imposizione. In un primo momento l'accesso al beneficio era consentito ai ricercatori e docenti che trasferivano la residenza fiscale in Italia nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e i sette anni solari successivi (30 maggio 2017). Con la legge di bilancio 2017 (comma 149) l'agevolazione è stata resa permanente non essendo più prevista una data ultima utile per poter far rientro in Italia. La norma trova quindi applicazione anche per docenti e ricercatori, aventi i requisisti richiesti, che si trasferiscono in Italia dopo il 30 maggio 2017. Resta fermo che il periodo di fruizione è limitato complessivamente a quattro periodi di imposta. Chiarimenti sui requisiti soggettivi, misura dell'agevolazione, durata e redditi agevolabili sono stati forniti dall'Agenzia delle entrate con circolare 17/E del 2017.

La legge n. 238 del 2010 ha disciplinato gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Tale disciplina, vigente fino al 2017, prevede la concessione di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, avviate in Italia, in favore di "contro-esodati", ovvero cittadini italiani e degli altri Stati dell'Unione europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia ed essersi quindi trasferiti all'estero, hanno deciso di tornare nel territorio dello Stato. Per effetto delle modifiche che si sono susseguite, i cittadini dell'Unione europea in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 238 del 2010, purché rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, hanno la possibilità di applicare gli incentivi fiscali da essa previsti fino al periodo d'imposta 2017. Gli stessi soggetti, in alternativa,  possono optare per il regime dei lavoratori impatriati di seguito descritto.

Il D.Lgs. n. 147 del 2015 (attuativo della delega fiscale) all'articolo 16 ha previsto un regime speciale per lavoratori impatriati a favore dei lavoratori che rivestono una qualifica per cui sia richiesta alta qualificazione o specializzazione ovvero che rivestono ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo solo limitatamente al 50 per cento del suo ammontare. L'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati spetta per cinque periodi di imposta e, precisamente, per quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. La legge di bilancio 2017 ha esteso ai lavoratori autonomi la possibilità di accedere al beneficio, riducendo la quota sottoposta a tassazione rispetto all'originario 70 per cento. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa, o con società con cui vi è un rapporto di controllo. 

Allo scopo di uniformare la disciplina vigente in materia di rientro di lavoratori dall'estero, la misura agevolativa è altresì estesa ai lavoratori rientranti in Italia, ai sensi dell'apposita disciplina della legge n. 238 del 2010, affidando alle norme secondarie di attuazione il compito di coordinare le disposizioni agevolative di favore. Il decreto-legge n. 244 del 2016 (articolo 3, comma 3-novies) ha riaperto il termine per l'esercizio dell'opzione sul regime fiscale applicabile, in favore dei lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, fino al 30 aprile 2017 (termine festivo, prorogato al 2 maggio 2017), secondo le modalità attuative che sono state individuate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2017. Per accedere all'agevolazione, irrevocabile, i lavoratori devono presentare un'apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro. L'istanza dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l'indicazione dell'attuale residenza in Italia e l'impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. L'opzione consente di fruire del regime speciale per il quinquennio 2016/2020. L'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 con una norma di interpretazione autentica ha chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. L'articolo 8-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 consente ai lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 di applicare il regime più favorevole (di cui alla legge n. 238 del 2010) anche per il periodo d'imposta 2016, rinviando l'opzione per il nuovo regime limitatamente al quadriennio 2017-2020. Inoltre si dispone che le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori si applichino nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato cd. de minimis. 

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, ha fornito chiarimenti interpretativi sui regimi agevolativi sopra descritti.

Documenti e risorse WEB
 
Imposta sostitutiva per i nuovi residenti in Italia
  • 1 Atto di sindato ispettivo
06/03/2018

La legge di bilancio 2017 (comma 152) ha introdotto l'articolo 24-bis del TUIR il quale disciplina un regime opzionale volto a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori. Si prevede un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano state residenti nel nostro Paese in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione. La norma, inoltre, consente di estendere il regime ai familiari, a patto che questi spostino la residenza in Italia e versino la tassa per i residenti non domiciliati nel territorio. L'imposta sostitutiva è pari a 100 mila euro all'anno, per chi esercita l'opzione, e a 25 mila euro, per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti del regime. Con provvedimento 8 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate sono state definite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione, e dettate le istruzioni per il versamento del tributo.

Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia.

L'Agenzia delle entrate al riguardo ha fornito chiarimenti interpretativi con la circolare n. 17/E del 2017.

Atti di sindacato ispettivo
 
Tassazione degli strumenti finanziari
06/03/2018

A decorrere dal 1° luglio 2014 l'aliquota della tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20 al 26 per cento (articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014).

La legge di stabilità 2015 ha aumentato l'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).

La legge di bilancio 2018 ha sottoposto i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a tassazione con la richiamata aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia allo specifico tema.

 
La sospensione dei termini tributari per il sisma in centro Italia nel 2016
06/03/2018

Il D.M. 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il termine del 16 dicembre è stato successivamente prorogato da ultimo al 30 novembre 2017 dal decreto-legge n. 8 del 2017 e al 31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori dal decreto-legge n. 50 del 2017. Per tali soggetti il decreto-legge n. 8 del 2017, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nell'anno 2018. La garanzia dello Stato su tali finanziamenti è stata concessa con il D.M. 3 agosto 2017.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, e per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori, entro il 16 febbraio 2018. Tali soggetti diversi possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (art. 48, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016).

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte, devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (art. 48, comma 12, del D.L. n. 189 del 2016).

 L'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in aggiunta alla sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016 (allegato 2). Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1). Si prevede, inoltre, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2).

I residenti nei comuni colpiti dal sisma possono richiedere ai propri sostituti di imposta di non operare le ritenute alla fonte (c.d. busta pesante) a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (art. 48, comma 1-bis). La ripresa del versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta per la c.d. busta pesante, avviene entro il 16 dicembre 2017 anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016): per disciplinare tale rateizzazione deve essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre 2017. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta (modifiche apportate all'articolo 48, comma 11, dal D.L. n. 8 del 2017). L'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, modificando il citato articolo 48, ha prorogato la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016.

Fino allo scadenza dei termini delle sospensioni sono conseguentemente sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali (comma 2, modificato dal D.L. n. 50 del 2017).

Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell'anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

È prevista inoltre l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 50 del 2017) da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario. Con il D.L. n. 91 del 2017 è stata eliminata la locuzione che circoscrive l'esenzione delle imposte di bollo e di registro "esclusivamente per quelli" (istanze, contratti e documenti) presentati alla P.A. in esecuzione delle ordinanze del Commissario straordinario.

Infine è disposta la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2017, del termine per emanare ordinanze sindacali di sgombero di fabbricati, propedeutiche ad usufruire delle agevolazioni fiscali (esclusione base imponibile Irpef e Ires, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione).

 L'articolo 43 (commi 1-5) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, contiene ulteriori proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici nel centro Italia. Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

L'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha previsto l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dall'imposta di registro o di bollo, per gli immobili, ricevuti per successione da persone fisiche, demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. È fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge (nuovi commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016).

L'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018. L'articolo 2-bis dello stesso provvedimento ha inoltre stabilito la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una ‘zona rossa') e la ripresa della riscossione dal 1° giugno 2018.

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, comma 736) ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo. Inoltre è stato differito al mese di novembre 2018 il pagamento delle rate, già in scadenza nel mese di novembre 2017, da parte degli istituti autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata (comma 1127). 

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 17/E del 2018, ha chiarito che coloro che hanno richiesto l'applicazione della c.d. busta paga pesante possono versare a rate le ritenute non operate dai sostituti d' imposta, anche se è venuto meno il rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.