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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Commissione: V Bilancio
Politica economica e manovre finanziarie
Legge di bilancio 2017

Il disegno di legge di bilancio per il 2017, nel quale a decorrere da tale anno vengono ad essere ricompresi, in un unico provvedimento, entrambi i previgenti disegni di legge di stabilità e di bilancio, contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2017. Il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera il 28 novembre (A.C. 4127-bis-A), è stato  poi approvato definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016 (A.S. 2611), ed è stato pubblicato in G.U. il 21 dicembre 2016 (L. n. 232/2016).

QUI I DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE:

Quadro di sintesi degli interventi

Legge di bilancio 2017 - Volume I - Articolo 1, commi 1 - 339

Legge di bilancio 2017 - Volume II - Articolo 1, comma 340 - Articolo 19

Legge di bilancio 2017 - Volume III - Stati di previsione

 
VIDEO
23/12/2016

 
I contenuti della nuova legge di bilancio
  • 5 dossier
23/12/2016

Prima di illustrare i contenuti della manovra di finanza pubblica per il 2017 va segnalato come la stessa venga da quest'anno operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende anche la ex legge di stabilità. Ciò a seguito della recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009, mediante cui i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va però considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, dei finanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Dossier
 
La dimensione finanziaria dell'intervento
23/12/2016

La dimensione della manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al di reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere gli obiettivi di sostegno della crescita prefigurati nei documenti programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il percorso di consolidamento fiscale da tempo in corso, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (Medium Term Objective, MTO) nel 2019.

Tale percorso, si rammenta, prevedeva nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 un deficit di bilancio (indebitamento netto) che rispetto al dato tendenziale (cioè il deficit che si determinerebbe in assenza di manovra) dello 1,6% di Pil , si posizionava al livello programmatico di 2,0 punti di Pil nel 2017, poi aumentato nel Documento programmatico di Bilancio (DPB) a 2,3 punti percentuali di Pil. Tale obiettivo di disavanzo – inferiore, si rammenta, al 3 per cento del 2014 ed al 2,6 del 2015 - è la risultante di interventi espansivi e di misure di contenimento: i primi costituiti dalla c.d. sterilizzazione delle clausole di salvaguardia – vale a dire la decisione di non procedere ai previsti aumenti dell'IVA ed accise per il 2017 – che vale lo 0,9 per cento di Pil, cui si aggiungono misure espansive per lo sviluppo pari ad un altro 0,6 per cento, al netto della spesa straordinaria per gli eventi eccezionali per terremoti e migranti per quasi 0,5 punti; i secondi volti al reperimento di risorse a per circa 0,7 punti di Pil, basati su riduzioni di spesa ed aumenti di gettito derivanti da una maggiore compliance fiscale (efficientamento dei meccanismi di riscossione IVA, estensione della voluntary disclusure) nonché delle aste per le frequenze della telefonia mobile.

La misura complessiva della manovra incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un quasi pari importo (mediante versamento ad un apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio. Tenuto conto di ciò, l'intervento di manovra reperisce risorse per circa 21,3 miliardi, a fronte di impieghi di ammontare superiore, pari a 33,3 miliardi. Il saldo della manovra è pertanto negativo per circa 12 miliardi (0,7 punti percentuali di Pil), che peggiorano per un pari importo il deficit (indebitamento netto), che dai 27,8 miliardi (1,6% del Pil) previsti  a legislazione vigente – cioè in assenza di manovra – sale a 39,8 miliardi, vale a dire al livello del 2,3 per cento di Pil indicato nel DPB. Il suddetto importo di 12 miliardi costituisce pertanto la parte di manovra finanziata in deficit, ai fini degli obiettivi di sostegno della crescita perseguiti con la manovra medesima. Il maggior deficit derivante dalla manovra incide sull'andamento strutturale del saldo di indebitamento, che nella Nota di aggiornamento era previsto rimanere identico a quello del 2016, vale a dire all'1,2 per cento, e che ora risulta invece in peggioramento di 0,4 punti percentuali, posizionandosi quindi all'1,6 per cento. Com'è noto, il maggior deficit è riconducibile alle circostanze eccezionali connesse agli eventi sismici ed all'emergenza migranti, che il Governo ritiene di non considerare ai fini del saldo strutturale, che, in tal caso, risulterebbe sulla stessa posizione del 2016. Su tale questione è in corso un confronto con le autorità europee, ed in particolare con la Commissione europea, che nel parere reso  lo scorso 16 novembre sul Documento Programmatico di bilancio 2017(DPB) ha riconosciuto la rilevanza della questione ed il carattere eccezionale delle spese ad essa connesse, riservandosi comunque una valutazione finale sull'ammontare effettivo delle stesse nel corso del 2017, sulla base dei dati definitivi. Va anche sottolineato come nel suddetto parere vengano confermate le previsioni macroeconomiche del DPB, atteso che la crescita dell1% del Pil stimata dal Governo per il 2017 risulta sostanzialmente in linea con la previsione di crescita dello 0,9% della Commissione.

Quanto alla composizione della manovra, sul piano delle entrate si registra nel 2017 una riduzione per circa 4,7 miliardi, imputabile sostanzialmente alla disattivazione dei previsti aumenti Iva ed accise (c.d. clausola di salvaguardia), che determina una perdita di gettito di circa 15 miliardi, solo parzialmente compensata dalle maggiori entrate derivanti dal decreto fiscale e dalle misure di maggiore entrata del  disegno di legge di bilancio. Per le spese, pur in presenza di diverse misure di contenimento delle stesse, i numerosi interventi onerosi previsti dal provvedimento determinano un aumento netto delle stesse pari a circa 7,2 miliardi che, sommate alle minori entrate, determinano il peggioramento del saldo di indebitamento sopra indicato.

 
Le misure contenute nel disegno di legge
23/12/2016
Finanza locale

Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali si articolano in diverse tipologie di intervento, anche a seguito delle ulteriori norme inserite nel corso dell'esame presso la V^ Commissione. Tra i principali interventi vengono in rilievo le nuove regole sull'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, diverse disposizioni concernenti la dotazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni, alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Quanto alla regola del pareggio di bilancio, i commi da 463 a 482 introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento consegue alle modifiche recentemente operate (dalla legge n.163 del 2016) sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge 243 sopraddetta.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.

Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione Valle d'Aosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 484) che, pertanto, si aggiunge alle regioni Sardegna e Sicilia (cui già si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (comma 483) la disciplina del patto di stabilità interno.

I commi 446-452, disciplinano l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.

Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative, anche prevedendo a tal fine un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione. In presenza della nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo, nel corso dell'esame in Commissione è stato precisato che l'erogazione delle risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni (30 milioni annui sia per le unioni che per le fusioni) continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. E' stato inoltre elevata (comma 447) dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.

Quanto alle numerose disposizioni di carattere contabili per gli enti territoriali, nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite nell'ambito dei commi da 433 a 443 diverse norme tese ad agevolare la gestione contabile e quella finanziaria degli enti locali, con riguardo, in particolare: alla possibilità di modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotto dal comma 714 della legge n. 208/2015, stabilendo che gli enti i quali abbiano presentato od ottenuto l'approvazione del suddetto piano prima dell'approvazione del rendiconto 2014 possono rimodularlo o riformularlo entro il 31 marzo 2017, in presenza di determinati presupposti, tra cui anche una attestazione circa il rispetto della disciplina sui tempi di pagamento degli enti interessati verso i propri creditori (comma 434); alla facoltà di riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell'articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano, anche in tal caso, specifici presupposti stabiliti dalle nuove disposizioni (comma 435); alla previsione di un più ampio periodo temporale (dal triennio ora previsto ad un quinquennio) per l'effettuazione delle misure di riduzione delle spese correnti cui sono tenuti gli enti che accedano al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali (comma   436). Con analoghe finalità sono state estese anche al 2017 alcune disposizioni già vigenti in tema di rinegoziazione dei mutui, costituite: - dalla possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione; - dal consentire di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione; - dalla facoltà per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui, consentita solo per le rate in scadenza nell'anno 2015-2016 ed ora estesa anche a quelle in scadenza nel 2017 (commi 440-442).

Sempre in tema di riduzione di spesa è stata introdotta una disposizione (comma 459) tesa a meglio regolamentare la ripartizione delle riduzioni di spesa previste da alcune disposizioni vigenti nel caso in cui l'aggregato di spesa di riferimento gravi su comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata,

Con riguardo specificamente alle Regioni, i commi 524-526 dispongono che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno. Con una modifica disposta durante l'esame in Commissione, tra i soggetti destinatari della disposizione è stata inserita la gestione commissariale della regione Piemonte, che, si rammenta, è considerata anche nei commi 521-523, laddove si ridefiniscono in diminuzione – riallineandoli alla effettiva misura degli stessi che si è di fatto riscontrata - gli oneri a carico della regione nei confronti della gestione medesima.

I commi 527-528 estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L'ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.

Al fine di favorire gli investimenti degli enti territoriali, ai commi da 485 a 508 vengono assegnati agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti- che qui non si dettagliano - vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo agli spazi in questione concerneranno prevalentemente gli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità. Nell'ambito dei criteri di priorità previsti nella norma in ordine all'assegnazione degli spazi finanziari agli enti, nel corso dell'esame in Commissione è stato un ulteriore criterio relativo ai comuni istituiti a seguito di fusione, nonché a quelli con popolazione inferiore ai mille abitanti

Quanto ai rapporti con le autonomie speciali, i commi da 509 a 516 danno attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con l'accordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per l'anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I successivi commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si è impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura - e la modalità di calcolo - della compartecipazione regionale all'IRPEF che passa dai 10 decimi calcolati con il metodo dei riscosso (a legislazione vigente, prima dell'accordo) ai 6,74 decimi per il 2017 e ai 7 decimi a decorrere dal 2018, calcolati con il metodo del ‘maturato'. La modifica comporta un incremento delle entrate regionali pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e circa 1.685 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Quanto alla Regione Valle d'Aosta il comma 517, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (comma 518) alla Regione Valle d'Aosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici.

Infine per la Regione Venezia Giulia, i commi 519 e 520 stabiliscono – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 - la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell'intesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui. Durante l'esame in Commissione è stata inserita una disposizione (comma 534) con cui è stata attribuita alla Regione medesima, a decorrere dal 2017, l'imposta provinciale di trascrizione, che, attualmente di spettanza delle province, viene ora così trasferita a seguito del riordino territoriale operato dalla Regione, che ha soppresso le province quali enti titolari di funzioni amministrative, e che potrà attribuirla all'ente titolare di funzioni amministrative.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati altresì introdotti i commi da 502 a 505, riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme, con esplicito riferimento all'art. 104 dello Statuto (D.P.R. 670/1972) che lo consente, apportano modifiche all'ordinamento finanziario delle due Province autonome con l'accordo delle stesse. In particolare vengono disciplinate e quantificate separatamente dal resto delle regioni l'assegnazione di spazi finanziari per investimenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030, disponendosi contestualmente copertura degli oneri.

Politiche fiscali per la crescita

Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017.

È inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

 

Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate: - tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (commi 536-537); - obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi (comma 36, introdotto durante l'esame in sede referente); - possibilità di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (comma 567); - quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure (comma 633).

Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica.

In tale contesto assume specifica rilevanza l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa - IRI, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso . Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'aliquota unica IRES al 24 per cento. Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): da un lato è diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse; dall'altro lato, la misura è estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (commi 547-533).

Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, si segnalano in particolare le seguenti misure: - proroga al 31 dicembre 2017 dell'ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E' infine prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili (comma 2); - riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (commi 4-7); - conferma della maggiorazione del 40% degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico; durante l'esame in Commissione, l'agevolazione è stata estesa ad ulteriori investimenti in beni strumentali (commi 8-14); - estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (commi 15-16); - introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata; durante l'esame in Commissione è stato chiarito che nei confronti di detti contribuenti continuano ad applicarsi le ordinarie regole, valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni (commi 17-23); - disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi; nel corso dell'esame in sede referente sono state meglio coordinate le disposizioni contenute nei nuovi articoli, così chiarendo la decorrenza delle procedure concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA; (commi 24-31) - proroga al 30 giugno 2017 dell'operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (comma 32); - assoggettamento all'aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta (commi 33-35); - limitazione dei versamenti dovuti dal condominio a titolo di sostituto di imposta all'ipotesi di raggiungimento una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro (comma 36); - innalzamento del limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (comma 37).

Un altro gruppo di misure concernono: l' esclusione dal pagamento del canone per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti (comma 41); - l'esenzione da Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 44); - la riduzione dell'accisa sulla birra, rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 48); - l'esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, (comma 49).

Nell'ambito delle misure fiscali per la crescita rilevano altresì le seguenti: -agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile. Detti enti sono specificamente individuati nel testo unico bancario sulla base di specifici principi cui deve conformarsi la relativa attività. Per detti soggetti è esente dalle imposte sui redditi il 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio (comma 51); - estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative (commi 66-68) e introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (commi 76-80); - possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche per l'IVA (comma 81); - detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (commi 88-96); - esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), a specifiche condizioni, tra cui l'obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI (commi 100-114); - istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (comma 140); - al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché di un "visto investitori" per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali (commi 148-159); nel corso dell'esame in sede referente le agevolazioni sono state estese agli stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500.000 euro in start-up innovative e sono stati inseriti specifici controlli sui richiedenti e sulla provenienza dei fondi da investire (comma 148); - proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (commi 554- 564); - riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale (commi 565-566); - incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata (commi 611-612).

 

Sotto il più specifico profilo degli interventi diretti a sostegno delle piccole e medie imprese, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed è conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti per 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023. La misura è poi estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate. Al riguardo, nel corso dell'esame n V Commissione bilancio, tra gli investimenti che danno titolo per beneficiare dei finanziamenti, sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., è incrementato fino a 7 miliardi di euro (commi da 52 a 57).

Sono poi previsti rifinanziamenti per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative. In particolare, si autorizza, per le iniziative relative all'autoimprenditorialità, una spesa di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario prima dell'esame in Commissione recava uno stanziamento di 70 milioni nel 2017 e 60 milioni nel 2018). Inoltre, per i finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario prima dell'esame in Commissione recava uno stanziamento di 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018).(commi 71-73).

Con riguardo alle start-up innovative, sono state introdotte nel corso dell'esame in sede referente misure di semplificazione consentendo la sottoscrizione dell'atto costitutivo oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata (comma 65). Inoltre, il medesimo atto costitutivo è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (comma 69).

Inoltre si è estesa l'operatività della disciplina dei portali on-line per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI (comma 70).

Sempre nel corso dell'esame in Commissione, è stato disposto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0., per realizzare progetti di ricerca applicata a partenariato pubblico privato, demandandosi ad un decreto ministeriale le modalità attuative della misura (comma 115).

Un rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 è stato poi destinato agli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (commi 74-75).

Infine, nel corso dell'esame in Commissione, si è intervenuti sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (600 milioni nel 2016 e 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dall'articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015, per innalzare l'importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA ed introdurre la previsione che finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che l'organo commissariale di ILVA è autorizzato ad emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro penale – nell'ambito dei procedimenti a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell'ILVA – all'atto del trasferimento delle medesime somme in Italia. Quanto alla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni si specifica la priorità della restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata (commi 609-610).

In materia di giochi pubblici, si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d. "Gara Superenalotto" (commi 576-577).

Si prevede poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (commi 537-541). Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nel corso dell'esame parlamentare la probabilità di vincita dei premi di tale lotteria è stata aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate in contante, per le transazioni con carta di debito e di credito; l'attuazione della lotteria è stata anticipata al 1° marzo 2017 in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (commi 542-544).

Infine, in ordine alle entrate degli enti territoriali, al cui capitolo si rinvia, si segnala in questa sede la conferma per l'anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; è inoltre confermata, sempre per il medesimo anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (comma 42).

 

Politiche di coesione

Sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, l'intervento sulle politiche di coesione è effettuato direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati. In particolare, il disegno di legge dispone una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) autorizzate per gli interventi nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso un anticipo di 2.450 milioni, relativi alla annualità 2020 e successive, al triennio 2017-2019, in particolare 650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019.

Il disegno di legge opera poi una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie  attraverso una riduzione di 2 miliardi nel 2019, che vengono spostati al 2020. Conseguentemente per il Fondo in esame risultano stanziati 4 miliardi e 750 milioni per il 2017, 4 miliardi e 650 milioni per il 2018, 2,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi per il 2020 e annualità successive. Si rammenta che su tale Fondo, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari dei fondi strutturali. Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di bilancio.

Infrastrutture, trasporti e comunicazioni

Quanto alle infrastrutture si prevede, in primo luogo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati ulteriormente integrati e dettagliati i settori oggetto di finanziamento allo scopo di: ricomprendere, oltre ai trasporti e alla viabilità, anche la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, la riqualificazione e l'accessibilità delle stazioni ferroviarie, nonché inserire gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le finalità del fondo è stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea.

Nel corso dell'esame in Commissione, sono state, altresì, inserite specifiche disposizioni volte a regolare la liquidazione della società Expo 2015 e ad attuare il progetto di valorizzazione dell'area Expo 2015 (art. 1, commi 126-139), che prevedono tra l'altro: - la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione; - la disciplina dei contributi per la liquidazione della società, posti a carico dei soci; - la destinazione di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università di Milano; - la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti.

Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame in Commissione sono finalizzate a destinare 7 milioni di euro per il 2017 al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (art. 1, comma 601) e ulteriori risorse disponibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (art. 1, comma 141), nonché 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, all'adeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021 (art. 1, comma 604).

Da ultimo, si prevede l'introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, il riuso e la rigenerazione, nonché la demolizione di costruzioni abusive (art. 1, comma 460).

Con riferimento al settore dei trasporti si prevede nella prima sezione, l'istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. In particolare è incrementata la dotazione del citato Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Si prevede infine l'attribuzione di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. A valere su queste ultime risorse possono essere stipulate convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – INVITALIA nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali (art. 1, commi 613-615).

E' stato inoltre previsto, sotto il profilo delle modifiche fiscali, nel corso dell'esame in sede referente, l'assoggettamento all'IVA al 5%, a far data dal primo gennaio 2017, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta, precisando che la tariffa amministrativa per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, commi 33-35). E' stata inoltre introdotta la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing (art. 1, comma 38).

In continuità con quando disposto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 640 della legge n. 208 del 2015) è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Tali risorse saranno destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 1, comma 144 e 145). Si ricorda che, con la legge di stabilità per il 2016, erano stati autorizzati 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

E' stato previsto infine il finanziamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera. Si dispone in particolare un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al Nuovo contratto di programma parte investimenti 2017 – 2021 di Rete ferroviaria italiana per la realizzazione del citato intervento infrastrutturale (art. 1, comma 591).

Nella sezione seconda l'intervento più rilevante riguarda una riduzione di risorse per l'anno 2017 (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni iniziali a legislazione vigente 2017 (erano 4.112,17 milioni di euro), relativamente al programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto". Tali risorse sono destinate ad investimenti sulla rete tradizionale e per il sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci. Una ulteriore riduzione è prevista sull'anno 2019 (-1.400 milioni di euro) a fronte di uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per l'anno 2018.

Nel settore delle comunicazioni si prevede il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto refarming) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d'uso con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.

La disposizione prevede anche che i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe siano assegnati con una gara pubblica la cui base d'asta è ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in 2.010 milioni di euro (articolo 1, commi 568-575).

Agricoltura e pesca

Al comma 44, è prevista l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. E' poi disposto (comma 344) l'esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. Durante il corso dell'esame in Commissione, l'esonero è stato esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate. Inoltre: - sono state innalzate per il 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all'8% (commi 45 e 46); - è stata ripristinata (comma 47) l'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali); - è stato, aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 destinato, in particolare, all'incremento del Fondo per il rilancio del comparto cerealicolo.

Per il settore della pesca, è stata prevista l'istituzione del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio, sospensione dell'attività per condizioni metereologiche avverse e ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro (commi 244, 245, 246, 247 e 248). E' stata, poi, riconosciuta un'indennità specifica per il 2017 a sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dell'attività connesso al fermo biologico; il limite di spesa previsto è di 11 milioni di euro e comporterà la corresponsione di un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro ( commi 346 e 347).

Occupazione

Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cd. welfare aziendale (commi da 160 a 162). In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (commi da 308 a 313).

Sempre in materia di apprendistato, nel corso dell'esame parlamentare sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (comma 240 lett. b)).

Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista l'applicazione a regime della disposizione (che la normativa vigente limita al periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali (comma 164)

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte disposizioni riguardanti il settore dei call center, al fine di contenere il fenomeno della localizzazione all'estero (comma 243) e assicurare un maggiore sostegno al reddito dei lavoratori (comma 240 lett. d)), nonché disposizioni per il rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori

Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L'esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) ( comma 344).

Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018 (quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame parlamentare), il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre) (comma 354).

Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (comma 356).

Vengono destinati 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria (art.1, comma 163) e vengono destinati 15 milioni di euro per la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà (comma 240 lett. c)). Da segnalare infine il riconoscimento alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all'astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo (commi 241 e 242), e la riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (comma 431).

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

Le disposizioni in materia contenute nel disegno di legge di bilancio riguardano:

1) il personale pubblico, con l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (commi 364 – 375)) la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato, nonché assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il fondo finanzia inoltre l'attuazione degli interventi normativi concernenti il personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la proroga per il 2017 di uno specifico contributo straordinario per il personale dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

2) i risparmi di spesa delle amministrazioni centrali e la riduzione della spesa per acquisti (cd. spending review). In particolare il comma 425 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, con un obiettivo di risparmio pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente

Il testo prevede, inoltre, ai commi 413-419, la valorizzazione ed il perfezionamento di alcune misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione, intervenendo altresì sulla disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata, con modalità che, come precisato durante l'esame in Commissione, comunque non discriminino ed escludano le piccole e medie imprese.

 Infine, nella direzione di una sempre maggiore diffusione dell'informatizzazione, vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale unitamente alla possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020 (commi 585-586).

 Tutela della Salute

In tema di salute vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a migliorare l'efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale. Possono essere ricondotte a tale finalità le disposizioni dirette a definire e disciplinare l'Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE). L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) cura la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome. La realizzazione della citata infrastruttura è gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E' previsto l'istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Si dispone un'autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per interoperabilità dei FSE (commi 382-384). Sempre all'ambito dell'efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (art. 1, commi 385-389) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell'eventuale Piano di rientro. Viene poi modificata la nozione di disavanzo ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura (art.1, comma 390).

Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art.1, commi 392-394). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

Con una norma aggiunta nel corso dell'esame in Commissione, vengono disapplicate le disposizioni della legge di stabilità 2015 (comma 569 della legge 190/2014) relative alle incompatibilità, dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, nei confronti delle regioni commissariate per inadempienza si rispettivi Piani di rientro (395-396) .

Un altro insieme di disposizioni (art.1, commi 397-408) revisiona parzialmente la governance farmaceutica. La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica convenzionata", scende dall'11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti", sale dal 3,5 al 6,89 per cento. Si prevede l'istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi. Viene infine prevista una specifica finalizzazione per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini. Nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene prevista una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn (art. 1, comma 409).

Inoltre, per garantire la continuità delle attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), in deroga a quanto disposto dal Jobs Act, gli Istituti potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. Nelle more, la norma (comma 410 inserito durante l'esame alla Camera) in esame consente agli IRCCS e agli IZS di continuare ad avvalersi del personale già in servizio.

Viene stabilito, con alcune modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer (art. 1, comma 411) e che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l'anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo medesimo (art. 1, comma 360). Infine, con una norma approvata nel corso dell'esame in se4de referente, viene autorizzata l'iscrizione una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell'Ente strumentale alla Croce rossa nei confronti del sistema bancario (commi 597 e 598).

Politiche sociali e per la famiglia

Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo di sostegno alla natalità" (commi 348-349), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione (art.1, co 353).

Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (co 355), previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Dal 2017 è poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dall'art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, viene demandato ad un decreto interministeriale l'aggiornamento per il 2017 dei criteri per l'accesso alla misura di contrasto alla povertà, denominata Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente (commi 238-239, inseriti nel corso dell'esame alla Camera). Vanno infine ricordate le disposizioni che prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (commi 59-64 inseriti nel corso dell'esame alla Camera).

Previdenza

Si prevede la possibilità, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico (commi 82 e 83).

Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (commi da 88 a 99). Si riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (comma 165).

Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. E' prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza (commi da 166 a 178).

L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Essa è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso specifici requisiti di età, contribuzione e condizione lavorativa e sociale stabiliti dalle disposizioni in esame (commi da 179 a 186). L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno. Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023).

Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale .

Si interviene poi sulla disciplina della c.d. "quattordicesima", somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (art.1

Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15 (art.1, commi da 188 a 193).

Si esclude a regime l'applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. "riforma Fornero") sui trattamenti pensionistici anticipati (art.1, comma 194).

 Si interviene poi sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Sono inoltre dettate le necessarie norme transitorie Nel corso dell'esame parlamentare si è estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (commi da 195 a 198).

Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita. L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità (da 199 a 205).

Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti, prevedendo contestualmente le necessarie dotazioni finanziarie, prevedendosi un rifinanziamento dell'apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026 (art.1, commi da 206 a 209).

Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti (art.1, comma 210).

Si realizza l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati). L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie ed attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Nel corso dell'esame parlamentare è stato aumentato (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia, con maggiori oneri per 161 milioni di euro, coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (art.1, commi da 212 a 221).

Sempre nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di pensionamento anticipato: in primo luogo è stata prevista l'estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (commi da 223 a 225). In secondo luogo è stato rifinanziato l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021 (comma 226).

Infine, è stato riconosciuto (nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018) il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie absesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (comma 250).

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a: estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (comma 209); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi (comma 211); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per l'importo eccedente 1.000 euro (comma 249); definire la quota delle risorse da riversare all'entrata del bilancio dello Stato per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno assolto ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale (comma 370); estendere la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale (commi 86 e 87).

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Ambiente, territorio e protezione civile

In materia ambientale, rileva, in primo luogo, l'istituzione di un Fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l'altro, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati ulteriormente integrati e dettagliati i settori oggetto di finanziamento allo scopo di ricomprendere, oltre alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, anche il risanamento ambientale e le bonifiche, e, nell'ambito delle infrastrutture, gli interventi relativi alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione. Tra le finalità del fondo è stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea.

Gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico nonché, sulla base delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, sono, altresì, considerati con priorità, nell'ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (art. 1, comma 492, lettera d), per il triennio 2017-2019, e alle regioni (art. 1, comma 499, lettera b).

Si prevede, poi, l'istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (art. 1, commi 613-615).

Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame in Commissione riguardano:

  • l'istituzione di un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2021 (art. 1 comma 143);
  • l'introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, la tutela e la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano (art. 1, comma 460);
  • la destinazione delle somme, che saranno eventualmente confiscate alle società del gruppo ILVA, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo, al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società (art. 1, comma 607);
  • la destinazione di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019, e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché alla realizzazione delle infrastrutture in tale ambito (art. 1, comma 606).

Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (art. 1, comma 362, lettera a); 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).

Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. E' prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione.

Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell'agevolazione e la sua durata (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70 per cento e 80 per cento nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori, 75 per cento e 85 per cento qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali); ampliare l'ambito di applicazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (art. 1, commi 2-3).

Scuola, università, ricerca     

In materia di scuola: - si prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR di un nuovo Fondo, con una dotazione di € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, destinato all'incremento dell'organico (docente) dell'autonomia (art. 1, co. 366 e 343-374); - si stanziano ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) e si interviene con un'ulteriore proroga - sempre fino al 31 agosto 2017 - in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (art. 1, co. 379-380); - si incrementa (da € 12,2 mln) a € 24,4 mln annui, a decorrere dal 2017, il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, si assegna alle scuole dell'infanzia paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di € 50 mln (invece di € 25 mln), stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto entro il 31 ottobre, e si dispone che le erogazioni liberali alle scuole paritarie che danno diritto al c.d. school bonus sono versate direttamente alle stesse scuole (e non all'entrata del bilancio dello Stato) (art. 1, comma 616, 619-620); - si fissa in € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali) (art. 1, comma 617); - in materia di edilizia scolastica: si assegnano agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di € 300 mln (art. 1, comma 485-489), si prevede la destinazione di € 100 mln, nell'ambito del Piano di investimenti immobiliari dell'INAIL, alla realizzazione di nuove strutture scolastiche (art. 1, comma 85); - si introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro e si destinano le risorse relative all'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, oltre che alle istituzioni scolastiche statali, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali (art. 1, comma 308-311).

In materia di università: - si ridefinisce la disciplina in materia di contributi. In particolare, si istituisce - con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale (non esclusivamente a ciclo unico) la c.d. "no tax area" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000, fino al primo anno fuori corso. Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (e non più € 25.000). Inoltre, si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (comma 252-267);-si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e Inoltre, si prevede l'istituzione, in ogni regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio (commi 268-272); - si prevede l'assegnazione annuale, previo bando emanato sentita la Conferenza Stato regioni, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 annui, (commi 273-289); - si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (comma 294); - si si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca", destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo pieno delle università statali, e dotata di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017(commi 295-304); - sempre nell'ambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, un'altra sezione, denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", destinata a finanziare – con uno stanziamento pari a € 271 mln annui – 180 dipartimenti delle università statali, (commi 314-337); - si prevede l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università di Milano nell'area Expo 2015, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di € 8 mln (commi 134-135);

In materia di ricerca: - si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l'incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (comma 305); - si istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "Human Technopole" (commi 116-123) - si autorizza la spesa di € 10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di € 20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (comma 582); - si autorizza la spesa complessiva di € 50 mln per il triennio 2017-2019 e di € 2 mln dal 2020 per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'UE e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione (art. 1, co. 606).

In materia di sport si registrano diverse modifiche operate in commissione ed in particolare: - a decorrere dal 1° gennaio 2017, si eleva da € 250.000 a € 400.000 la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche che consente l'accesso alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90, comma 2, della L. 289/2002 (comma 50); - si escludono dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, finanziato con le risorse del Fondo "Sport e Periferie", i progetti, già ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche. (comma 147); - si assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di € 1 mln per lo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e il sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata allo stesso sport (comma 593).

Sicurezza e difesa

Oltre agli stanziamenti per i rinnovi contrattuali e le assunzioni indicati nella precedente sezione sul pubblico impiego, che interessano anche il personale del comparto sicurezza e difesa, nel settore in esame si segnala che per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente "legge quadro missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016). Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Specifiche risorse sono destinate - nell'ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Giustizia

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, quali: - la proroga al 31 dicembre 2017 della possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie previsto dalla legge di stabilità 2015 (comma 14); - l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata (comma 32); - la modifica della legge fallimentare inerente un possibile piano di pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti; il piano può riguardare anche l'IVA (comma 81); - l'inclusione tra i beneficiari del Fondo sperimentale presso il Ministero del lavoro dei soggetti coinvolti in attività in favore di ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto: imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato in materia di stupefacenti, in caso di "lieve entità" (comma 86); - l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, ricerca e innovazione tecnologica, nonché edilizia pubblica. Tra i settori destinati a essere finanziati tramite il Fondo è compresa l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; (comma 140); - una disciplina di maggior favore per l'indennizzo dei figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dall'ex coniuge) nonché da persona che ad essa è stata legata da relazione affettiva (comma 146); - l'autorizzazione al prolungamento di ulteriori 12 mesi (quindi per tutto il 2017) - a domanda - del periodo di perfezionamento che può essere svolto, nell'ambito dell'ufficio per il processo, dai cd. precari della giustizia (lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati) cioè i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013 (comma 340); - la destinazione al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (anziché alla cassa delle ammende) delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie civili di cui al D.Lgs. n. 7 del 2016, la cui riscossione coattiva è affidata a Equitalia Giustizia (commi 351-352); - il finanziamento di 5 mln di euro all'anno, nel triennio 2017-2019, del Fondo per le pari opportunità, da destinare alle attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al DL n. 93 del 2013. (comma 359) - l'aumento di 5 mln delle risorse del Fondo per le misure anti tratta (comma 371); - l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; - l'aumento di 5 mln, per il 2017, delle risorse del Fondo per le adozioni internazionali (comma 590); - la predisposizione da parte dell'Agenzia nazionale di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, sulla cui attuazione l'Agenzia deve relazionare annualmente il CIPE. In tale ambito, è previsto un incremento delle risorse assegnate per il sostegno alle aziende (commi 611-612).

 

Immigrazione

Per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio (art. 1, comma 630). La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8). Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l'istituzione di un Fondo per l'Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017 (art. 1, comma 621).

Giochi pubblici

Da ultimo, in materia di giochi pubblici, si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (articolo 73). Si prevede poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (commi 537-541). Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nel corso dell'esame parlamentare la probabilità di vincita dei premi di tale lotteria è stata aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate in contante, per le transazioni con carta di debito e di credito; l'attuazione della lotteria è stata anticipata al 1° marzo 2017 in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (commi 542-544).