MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

rimpatrio volontario e rimpatrio assistito degli stranieri
informazioni aggiornate a martedì, 16 giugno 2009

Premessa

Il rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati

  • La disciplina vigente
  • Le proposte di modifica

Il rimpatrio dei rifugiati e delle vittime della tratta

Il rimpatrio volontario

  • Il disegno di legge Amato-Ferrero
  • Le proposte di legge nella XVI legislatura

La disciplina comunitaria

Il Fondo europeo rimpatri

La "direttiva "rimpatri"

Indicazioni bibliografiche 

I provvedimenti di allontanamento devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati né da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. Nemmeno la mera presenza di condanne penali può portare automaticamente all'adozione di tali provvedimenti. In ogni caso, nell'adottare un provvedimento di allontanamento, devono essere valutati una serie di fattori, quali la durata del soggiorno in Italia, l'età, la situazione familiare e economica, lo stato di salute, l'integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei legami con il Paese di origine.

Infine, l'art. 7 del D.P.C.M. afferma che il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato. Salva l'applicazione delle misure di accoglienza previste dall'art. 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna devono cooperare con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.

Di tale disposizione se ne propone l'estensione anche ai minori comunitari in un altro progetto di legge di iniziativa governativa: il disegno di legge in materia di sicurezza (A.C. 2180 - A.S. 733) all'esame del Senato; l'art. 1, comma 29 (già art. 53, inserito nel corso dell'esame in Commissione al Senato, em. 18.0.100), introduce la possibilità di rimpatriare i minori non accompagnati che siano cittadini comunitari (attualmente la procedura di rimpatrio assistito è circoscritta ai minori non comunitari) che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Dal 1991 al 2006 i beneficiari di rimpatrio volontario sono stati 7.223, in gran parte persone accolte per emergenze umanitarie legate a conflitti bellici (5.252). I richiedenti asilo rimpatriati sono stati 797 e 458 le vittime della tratta; i restanti 716 rimpatri hanno riguardato casi umanitari e lavoratori in difficoltà[[nota:European migration network, Migrazioni di ritorno: il caso italiano, Roma, dicembre 2006, p. 27.]].

Fino al 2002 la legge prevedeva una forma di incentivo al rimpatrio volontario: si consentiva ai lavoratori extracomunitari, intenzionati a lasciare l'Italia e fare ritorno nel Paese di origine, di ottenere la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati al tasso del 5% (legge 335/1995, art. 13, comma 3, poi confluito nell'art. 22, comma 11 TU). La legge 189/2002 ha eliminato tale possibilità, limitandosi a riconoscere al lavoratore extracomunitario rimpatriato il godimento dei diritti previdenziali maturati, ma soltanto a partire dal compimento del 65° anno di età (art. 22, comma 13 TU).

Al riguardo, si segnala che la "Commissione De Mistura" incaricata dal Governo pro-tempore di effettuare verifiche sulle condizioni di vita nelle strutture destinate al trattenimento e all'assistenza degli immigrati irregolari, nel suo rapporto conclusivo del 2007 sottolineava l'opportunità di introdurre programmi di rimpatrio concordato ed assistito in alternativa al rimpatrio forzato[[nota:Commissione per le verifiche e le strategie dei centri per gli immigrati, Rapporto conclusivo, 31 gennaio 2007, p. 27 – 28]]. Il Rapporto, in particolare, evidenziava che il rimpatrio concordato consentirebbe di ridurre il ricorso al trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), in quanto lo straniero che aderisse al programma non sarebbe soggetto a trattenimento, rafforzando al contempo l'effettività dei provvedimenti di espulsione. Per la Commissione i programmi di rimpatrio dovrebbero essere indirizzati in favore di immigrati identificati o che collaborino fattivamente alla propria identificazione e dovrebbero prevedere forme di supporto economico per facilitare il reinserimento lavorativo dello straniero nel proprio Paese di origine.

Il rimpatrio assistito è invece previsto in via permanente e per tutti gli stranieri irregolari dalla proposta di legge A.S. 120 (sen. Livi Bacci) di cui non è ancora iniziato l'esame. L'art. 5, comma 3, istituisce il Fondo nazionale rimpatri, presso il Ministero dell'interno che lo gestisce, destinato a finanziare i rimpatri degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato.

In questo quadro, si prevede tra l'altro che possano beneficiare dell'azione del Fondo progetti volti ad agevolare i rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri (art. 4, paragrafo 1, lettera c)). La decisione, infatti, evidenzia che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario, in quanto tale forma di rimpatrio corrisponde tanto all'interesse dei rimpatriati, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, quanto a quello delle autorità nazionali, in relazione al rapporto costi-efficacia (considerando n. 22).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0293+0+DOC+XML+V0//IT#BKMD-5


Il rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati
La disciplina vigente

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a) del citato testo unico sull'immigrazione, non è consentita l'espulsione, salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

Il successivo art. 33 del medesimo testo unico, prevede tuttavia la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio.

Tale provvedimento è adottato dal Comitato per i minori stranieri, composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

I compiti del Comitato sono regolati dal D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535.

L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 535/1999 stabilisce che per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al D.P.C.M.. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere, e), f) e g), del D.P.C.M., la Commissione, tra le altre cose:

1) accerta lo status del minore non accompagnato;

2) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;

3) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare, il provvedimento di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati.

Infine, l'art. 7 del D.P.C.M. afferma che il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato. Salva l'applicazione delle misure di accoglienza previste dall'art. 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna devono cooperare con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.

Le proposte di modifica

Il disegno di legge del Governo in materia di prostituzione stabilisce una procedura accelerata, da definirsi con un successivo regolamento, per il rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese, al fine di consentire il ricongiungimento del minore con la famiglia di origine (art. 2, comma 2, dell'A.S. 1079 all'esame della I e II Commissione del Senato).

Di tale disposizione se ne propone l'estensione anche ai minori comunitari in un altro progetto di legge di iniziativa governativa: il disegno di legge in materia di sicurezza (A.C. 2180 - A.S. 733) all'esame del Senato; l'art. 1, comma 29 (già art. 53, inserito nel corso dell'esame in Commissione al Senato, em. 18.0.100), introduce la possibilità di rimpatriare i minori non accompagnati che siano cittadini comunitari (attualmente la procedura di rimpatrio assistito è circoscritta ai minori non comunitari) che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Il rimpatrio dei rifugiati e delle vittime della tratta

Oltre che per i minori non accompagnati, una forma di ritorno in patria non forzoso è prevista dalla legge per altri soggetti "deboli" (decreto legge 416/1989, art. 1-sexies introdotto dalla legge 189/2002).

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

  • richiedenti asilo;
  • rifugiati;
  • vittime della tratta o di altre forme di sfruttamento.

Anche se non espressamente indicati dalla legge si possono comprendere tra i destinatari di procedure di ritorno assistito anche i profughi e gli sfollati. Anzi, in Italia i primi ad usufruire di tale misura sono stati proprio i cittadini provenienti dall'area balcanica accolti con forme di protezione temporanea nel corso degli anni '90. Ad esempio, nel 1999 è stato promosso un piano di rimpatrio assistito da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio, con il Ministro degli affari esteri, con l'Altro commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e realizzato con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Destinatari di tale programma specifico sono le persone provenienti dalle zone di guerra dei balcani accolte nel corso del 1999 per i quali sono stati previsti interventi, anche finanziari, per favorire il loro reinserimento nei territori di provenienza. Era prevista l'adesione volontaria dei profughi al programma, ma in caso di non adesione si sarebbe proceduto alla loro espulsione[[nota: Ministero dell'interno, Circ. 1° settembre 2000, n. 300C/2000/631/P/9.28./1DIV]].

Dal 1991 al 2006 i beneficiari di rimpatrio volontario sono stati 7.223, in gran parte persone accolte per emergenze umanitarie legate a conflitti bellici (5.252). I richiedenti asilo rimpatriati sono stati 797 e 458 le vittime della tratta; i restanti 716 rimpatri hanno riguardato casi umanitari e lavoratori in difficoltà[[nota:European migration network, Migrazioni di ritorno: il caso italiano, Roma, dicembre 2006, p. 27.]].

Il rimpatrio volontario

Come si è detto, l'istituto del rimpatrio volontario o assistito generalizzato destinato a tutti gli stranieri irregolari non è previsto dal nostro ordinamento, che ne limita l'applicazione ad alcune determinate categorie.

Fino al 2002 la legge prevedeva una forma di incentivo al rimpatrio volontario: si consentiva ai lavoratori extracomunitari, intenzionati a lasciare l'Italia e fare ritorno nel Paese di origine, di ottenere la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati al tasso del 5% (legge 335/1995, art. 13, comma 3, poi confluito nell'art. 22, comma 11 TU). La legge 189/2002 ha eliminato tale possibilità, limitandosi a riconoscere al lavoratore extracomunitario rimpatriato il godimento dei diritti previdenziali maturati, ma soltanto a partire dal compimento del 65° anno di età (art. 22, comma 13 TU).

Il disegno di legge Amato-Ferrero

Disposizioni volte a introdurre forme di rimpatrio volontario sono contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa, presentato nella scorsa legislatura, recante una riforma complessiva della disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero. Si tratta del disegno di legge delega A.C. 2976/XV legislatura, il cui esame non è proseguito oltre la conclusione della discussione generale presso la I Commissione della Camera.

Tra i principi e i criteri direttivi della delega vi è anche l'indicazione di prevedere misure volte a rendere effettivi le espulsioni, anche attraverso forme di rimpatrio volontario. In particolare, si prevede (art. 1, comma 1, lett. g), numero 1) l'introduzione – accanto alle misure di contrasto all'immigrazione clandestina previsti a legislazione vigente – di programmi di rimpatrio volontario e assistito degli immigrati, indirizzati non solo agli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione ma anche agli immigrati che siano sprovvisti delle somme necessarie al rientro nel rispettivo Paese di origine o di provenienza. La delega prevede altresì (numero 6) della lettera i) del comma 1) che alle procedure di rimpatrio assistito possano accedere anche gli stranieri che, essendo titolari di un permesso di soggiorno per minore età, al momento del raggiungimento dei 18 anni non siano in possesso dei requisiti per la conversione di tale permesso in un altro permesso di soggiorno.

Al fine di finanziare tali programmi la delega prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un "Fondo nazionale rimpatri".

Il Fondo avrebbe dovuto essere alimentato esclusivamente con risorse private, ed in particolare:

  • contributi versati dai datori di lavoro che chiedono l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri (tali contributi, come specificato nella relazione tecnica del ddl, avrebbero sostituito l'impegno da parte degli stessi soggetti al pagamento delle spese di viaggio per il rientro dei lavoratori extracomunitari nel Paese di provenienza, richiesto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 286/1998 per la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato),
  • contributi richiesti agli organismi pubblici e privati ed ai singoli cittadini che abbiano prestato la propria garanzia come sponsor ai fini dell'ingresso nel territorio italiano per la ricerca di un lavoro[[nota:Il disegno di legge A.C. 2976 intendeva reintrodurre l'istituto dello sponsor, già previsto dalla legge Turco-Napolitano e poi abolito dalla legge Bossi-Fini nel 2002.]].
  • contributo versato dall'immigrato titolare di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro che si sia "autosponsorizzato", dimostrando di essere in possesso di risorse finanziarie adeguate;
  • contributi di solidarietà potrebbero a carico degli stranieri interessati al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Al riguardo, si segnala che la "Commissione De Mistura" incaricata dal Governo pro-tempore di effettuare verifiche sulle condizioni di vita nelle strutture destinate al trattenimento e all'assistenza degli immigrati irregolari, nel suo rapporto conclusivo del 2007 sottolineava l'opportunità di introdurre programmi di rimpatrio concordato ed assistito in alternativa al rimpatrio forzato[[nota:Commissione per le verifiche e le strategie dei centri per gli immigrati, Rapporto conclusivo, 31 gennaio 2007, p. 27 – 28]]. Il Rapporto, in particolare, evidenziava che il rimpatrio concordato consentirebbe di ridurre il ricorso al trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), in quanto lo straniero che aderisse al programma non sarebbe soggetto a trattenimento, rafforzando al contempo l'effettività dei provvedimenti di espulsione. Per la Commissione i programmi di rimpatrio dovrebbero essere indirizzati in favore di immigrati identificati o che collaborino fattivamente alla propria identificazione e dovrebbero prevedere forme di supporto economico per facilitare il reinserimento lavorativo dello straniero nel proprio Paese di origine.

Le proposte di legge nella XVI legislatura

Nella legislatura in corso risultano presentate alcune proposte di legge che prevedono forme di ritorno volontario in patria.

La proposta di legge A.S. 617 (sen. Belisario), abbinata con il citato disegno di legge del Governo in materia di sicurezza (A.S. 733-A.C. 2180); prevede (art. 24, comma 1) che se uno straniero per il quale è già stato emanato un provvedimento di espulsione collabora al suo riconoscimento e, dunque, al suo rimpatrio, si dispone l'immediato rimpatrio e gli si riconosce la possibilità di rientrare in Italia regolarmente dopo trentasei mesi, invece del periodo notevolmente più lungo di interdizione previsto a seguito di espulsione (da 5 a 10 anni, art. 13, comma 14 TU). Si tratta però di una norma temporanea, una specie di sanatoria, valida solo per tre mesi a partire dall'entrata in vigore della legge.

Il rimpatrio assistito è invece previsto in via permanente e per tutti gli stranieri irregolari dalla proposta di legge A.S. 120 (sen. Livi Bacci) di cui non è ancora iniziato l'esame. L'art. 5, comma 3, istituisce il Fondo nazionale rimpatri, presso il Ministero dell'interno che lo gestisce, destinato a finanziare i rimpatri degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato.

La disciplina comunitaria
Il Fondo europeo rimpatri

Con la decisione n. 575/2007 del Parlamento europeo e Consiglio, del 23 maggio 2007[[nota:Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Legge 144/2007.]], è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

La decisione intende "dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio definite nella normativa comunitaria relativa al rimpatrio"[[nota:Considerando n. 11 della decisione.]] e prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione finanziaria di 676 milioni di euro per il periodo tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2013 (art. 13 della decisione).

Il Fondo è ripartito tra gli Stati membri in parte in misura uguale (con una maggiorazione della quota spettante ai Paesi che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004 e a quelli che aderiranno in futuro) e in parte in misura proporzionale al numero dei cittadini extracomunitari clandestini o irregolari che nel corso dei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio e a quello degli stranieri che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro nel corso dei tre anni precedenti, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario (art. 14). Il Fondo è destinato, in particolare, a finanziare – nel rispetto dei principi di complementarietà e sussidiarietà – programmi volti a:

  • introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;
  • rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri;
  • promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in conformità all'evoluzione della politica nel settore (art. 3, paragrafo 1).

In questo quadro, si prevede tra l'altro che possano beneficiare dell'azione del Fondo progetti volti ad agevolare i rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri (art. 4, paragrafo 1, lettera c)). La decisione, infatti, evidenzia che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario, in quanto tale forma di rimpatrio corrisponde tanto all'interesse dei rimpatriati, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, quanto a quello delle autorità nazionali, in relazione al rapporto costi-efficacia (considerando n. 22).

La “direttiva “rimpatri”

Il Fondo per i rimpatri costituisce uno strumento della politica dell'Unione in materia di contrasto all'immigrazione irregolare che ha il suo nucleo centrale nella cosiddetta "direttiva rimpatri"[[nota:Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio COM(2005) 391. Il 18 giugno 2008 il Parlamento europeo ha approvato la direttiva votando una proposta di compromesso sulla direttiva del Consiglio. La direttiva è stata approvata definitivamente dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre 2008.]]. Occorre premettere che in questo caso il termine rimpatrio è utilizzato in senso neutro, ossia comprende tutte le forme di ritorno in patria: sia di tipo coercitivo (allontanamento), sia non coercitivo (rimpatrio volontario).

La direttiva si applica ai cittadini non comunitari soggiornanti in posizione irregolare in uno dei Paesi membri. Essa introduce norme comuni riguardanti il rimpatrio, l'allontanamento, l'uso di misure coercitive, la custodia temporanea e il reingresso di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Inoltre, sono disciplinate alcune procedure e modalità relative alla permanenza nei centri di trattenimento, tra cui la determinazione della durata massima della permanenza in detti centri che viene fissata in 18 mesi[[nota:Il recepimento di tale ultima disposizione è anticipato dal disegno di legge del Governo in materia di sicurezza pubblica. Questo prevede appunto l'innalzamento da 60 giorni a 18 mesi del termine massimo di trattenimento nei CIE (A.S. 733, art. 18 che novella l'art. 14 del D.Lgs. 286/1998 testo unico sull'immigrazione).]].

La direttiva attribuisce una dimensione europea agli effetti delle misure di rimpatrio adottate a livello nazionali, ponendo in essere un divieto al rientro sul territorio, valido per l'insieme dell'Unione europea.

In particolare, la direttiva riconosce la legittimità delle procedure di rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi in posizione irregolare, fermo restando il principio del non respingimento dei richiedenti asilo (non-refoulement). Il rimpatrio volontario deve essere preferito alle forme di allontanamento forzato, se vi sono fondati motivi per ritenere che ciò non comprometta l'effettività del ritorno in patria dell'interessato.

In assenza di tali motivi, oppure trascorsi i termini fissati per il rimpatrio volontario, è possibile procedere all'espulsione forzata.

Dal punto di vista procedurale la direttiva precisa che il provvedimento di rimpatrio volontario deve fissare un congruo periodo di preavviso (tra 7 e 30 giorni prorogabili in presenza di specifiche circostanze), lasciando ai Paesi membri la facoltà di concedere tale periodo solo su richiesta dell'interessato, previa adeguata informazione. Inoltre, possono essere imposti obblighi diretti ad evitare il rischio di fuga (obbligo di dimora, consegna dei documenti ecc.).

La direttiva elenca tassativamente i casi in cui non si ha luogo al rimpatrio volontario che sono i seguenti:

  • pericolo di fuga;
  • respingimento di domanda di soggiorno in quanto manifestamente infondata o fraudolente;
  • pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
Indicazioni bibliografiche

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Il rimpatrio volontario dei minori albanesi non accompagnati presenti in Italia: un'analisi psicologica delle condizioni di rimpatrio e di reinserimento, Maggio 1999

http://www.iprs.it/docs/Il%20rimpatrio%20volontario%20dei%20minori%20albanesi.pdf

F. Pratelli, L'espulsione del minore extracomunitario in Italia. Aspetti giuridici e sociologici, L'altro diritto [2001]

http://www.altrodiritto.unifi.it/migranti/pratelli/index.htm

G. Martini, Il rimpatrio assistito dei minori albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici, L'altro diritto, [2006]

www.altrodiritto.unifi.it/migranti/martini/index.htm

European migration network, Migrazioni di ritorno: il caso italiano, Roma, dicembre 2006 (http://www.emnitaly.it/down/pilotstudy3-italian.pdf)

Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, Bruxelles, 1.9.2005 COM(2005) 391 definitivo

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0391:FIN:IT:PDF

Parlamento europeo, Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM(2005) 391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

[Emendamenti approvati alla proposta di direttiva rimpatri]

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/a6/p6_a(2007)0339_/P6_A(2007)0339_it.pdf

Testo coordinato con le modifiche approvate:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0293+0+DOC+XML+V0//IT#BKMD-5

Premessa

Il rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati

  • La disciplina vigente
  • Le proposte di modifica

Il rimpatrio dei rifugiati e delle vittime della tratta

Il rimpatrio volontario

  • Il disegno di legge Amato-Ferrero
  • Le proposte di legge nella XVI legislatura

La disciplina comunitaria

Il Fondo europeo rimpatri

La "direttiva "rimpatri"

Indicazioni bibliografiche 

I provvedimenti di allontanamento devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati né da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. Nemmeno la mera presenza di condanne penali può portare automaticamente all'adozione di tali provvedimenti. In ogni caso, nell'adottare un provvedimento di allontanamento, devono essere valutati una serie di fattori, quali la durata del soggiorno in Italia, l'età, la situazione familiare e economica, lo stato di salute, l'integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei legami con il Paese di origine.

Infine, l'art. 7 del D.P.C.M. afferma che il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato. Salva l'applicazione delle misure di accoglienza previste dall'art. 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna devono cooperare con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.

Di tale disposizione se ne propone l'estensione anche ai minori comunitari in un altro progetto di legge di iniziativa governativa: il disegno di legge in materia di sicurezza (A.C. 2180 - A.S. 733) all'esame del Senato; l'art. 1, comma 29 (già art. 53, inserito nel corso dell'esame in Commissione al Senato, em. 18.0.100), introduce la possibilità di rimpatriare i minori non accompagnati che siano cittadini comunitari (attualmente la procedura di rimpatrio assistito è circoscritta ai minori non comunitari) che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Dal 1991 al 2006 i beneficiari di rimpatrio volontario sono stati 7.223, in gran parte persone accolte per emergenze umanitarie legate a conflitti bellici (5.252). I richiedenti asilo rimpatriati sono stati 797 e 458 le vittime della tratta; i restanti 716 rimpatri hanno riguardato casi umanitari e lavoratori in difficoltà[[nota:European migration network, Migrazioni di ritorno: il caso italiano, Roma, dicembre 2006, p. 27.]].

Fino al 2002 la legge prevedeva una forma di incentivo al rimpatrio volontario: si consentiva ai lavoratori extracomunitari, intenzionati a lasciare l'Italia e fare ritorno nel Paese di origine, di ottenere la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati al tasso del 5% (legge 335/1995, art. 13, comma 3, poi confluito nell'art. 22, comma 11 TU). La legge 189/2002 ha eliminato tale possibilità, limitandosi a riconoscere al lavoratore extracomunitario rimpatriato il godimento dei diritti previdenziali maturati, ma soltanto a partire dal compimento del 65° anno di età (art. 22, comma 13 TU).

Al riguardo, si segnala che la "Commissione De Mistura" incaricata dal Governo pro-tempore di effettuare verifiche sulle condizioni di vita nelle strutture destinate al trattenimento e all'assistenza degli immigrati irregolari, nel suo rapporto conclusivo del 2007 sottolineava l'opportunità di introdurre programmi di rimpatrio concordato ed assistito in alternativa al rimpatrio forzato[[nota:Commissione per le verifiche e le strategie dei centri per gli immigrati, Rapporto conclusivo, 31 gennaio 2007, p. 27 – 28]]. Il Rapporto, in particolare, evidenziava che il rimpatrio concordato consentirebbe di ridurre il ricorso al trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), in quanto lo straniero che aderisse al programma non sarebbe soggetto a trattenimento, rafforzando al contempo l'effettività dei provvedimenti di espulsione. Per la Commissione i programmi di rimpatrio dovrebbero essere indirizzati in favore di immigrati identificati o che collaborino fattivamente alla propria identificazione e dovrebbero prevedere forme di supporto economico per facilitare il reinserimento lavorativo dello straniero nel proprio Paese di origine.

Il rimpatrio assistito è invece previsto in via permanente e per tutti gli stranieri irregolari dalla proposta di legge A.S. 120 (sen. Livi Bacci) di cui non è ancora iniziato l'esame. L'art. 5, comma 3, istituisce il Fondo nazionale rimpatri, presso il Ministero dell'interno che lo gestisce, destinato a finanziare i rimpatri degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato.

In questo quadro, si prevede tra l'altro che possano beneficiare dell'azione del Fondo progetti volti ad agevolare i rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri (art. 4, paragrafo 1, lettera c)). La decisione, infatti, evidenzia che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario, in quanto tale forma di rimpatrio corrisponde tanto all'interesse dei rimpatriati, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, quanto a quello delle autorità nazionali, in relazione al rapporto costi-efficacia (considerando n. 22).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0293+0+DOC+XML+V0//IT#BKMD-5


Il rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati
La disciplina vigente

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a) del citato testo unico sull'immigrazione, non è consentita l'espulsione, salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nei confronti degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

Il successivo art. 33 del medesimo testo unico, prevede tuttavia la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio.

Tale provvedimento è adottato dal Comitato per i minori stranieri, composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

I compiti del Comitato sono regolati dal D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535.

L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 535/1999 stabilisce che per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato" s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al D.P.C.M.. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere, e), f) e g), del D.P.C.M., la Commissione, tra le altre cose:

1) accerta lo status del minore non accompagnato;

2) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;

3) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare, il provvedimento di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati.

Infine, l'art. 7 del D.P.C.M. afferma che il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato. Salva l'applicazione delle misure di accoglienza previste dall'art. 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna devono cooperare con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.

Le proposte di modifica

Il disegno di legge del Governo in materia di prostituzione stabilisce una procedura accelerata, da definirsi con un successivo regolamento, per il rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel nostro Paese, al fine di consentire il ricongiungimento del minore con la famiglia di origine (art. 2, comma 2, dell'A.S. 1079 all'esame della I e II Commissione del Senato).

Di tale disposizione se ne propone l'estensione anche ai minori comunitari in un altro progetto di legge di iniziativa governativa: il disegno di legge in materia di sicurezza (A.C. 2180 - A.S. 733) all'esame del Senato; l'art. 1, comma 29 (già art. 53, inserito nel corso dell'esame in Commissione al Senato, em. 18.0.100), introduce la possibilità di rimpatriare i minori non accompagnati che siano cittadini comunitari (attualmente la procedura di rimpatrio assistito è circoscritta ai minori non comunitari) che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Il rimpatrio dei rifugiati e delle vittime della tratta

Oltre che per i minori non accompagnati, una forma di ritorno in patria non forzoso è prevista dalla legge per altri soggetti "deboli" (decreto legge 416/1989, art. 1-sexies introdotto dalla legge 189/2002).

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:

  • richiedenti asilo;
  • rifugiati;
  • vittime della tratta o di altre forme di sfruttamento.

Anche se non espressamente indicati dalla legge si possono comprendere tra i destinatari di procedure di ritorno assistito anche i profughi e gli sfollati. Anzi, in Italia i primi ad usufruire di tale misura sono stati proprio i cittadini provenienti dall'area balcanica accolti con forme di protezione temporanea nel corso degli anni '90. Ad esempio, nel 1999 è stato promosso un piano di rimpatrio assistito da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio, con il Ministro degli affari esteri, con l'Altro commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e realizzato con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Destinatari di tale programma specifico sono le persone provenienti dalle zone di guerra dei balcani accolte nel corso del 1999 per i quali sono stati previsti interventi, anche finanziari, per favorire il loro reinserimento nei territori di provenienza. Era prevista l'adesione volontaria dei profughi al programma, ma in caso di non adesione si sarebbe proceduto alla loro espulsione[[nota: Ministero dell'interno, Circ. 1° settembre 2000, n. 300C/2000/631/P/9.28./1DIV]].

Dal 1991 al 2006 i beneficiari di rimpatrio volontario sono stati 7.223, in gran parte persone accolte per emergenze umanitarie legate a conflitti bellici (5.252). I richiedenti asilo rimpatriati sono stati 797 e 458 le vittime della tratta; i restanti 716 rimpatri hanno riguardato casi umanitari e lavoratori in difficoltà[[nota:European migration network, Migrazioni di ritorno: il caso italiano, Roma, dicembre 2006, p. 27.]].

Il rimpatrio volontario

Come si è detto, l'istituto del rimpatrio volontario o assistito generalizzato destinato a tutti gli stranieri irregolari non è previsto dal nostro ordinamento, che ne limita l'applicazione ad alcune determinate categorie.

Fino al 2002 la legge prevedeva una forma di incentivo al rimpatrio volontario: si consentiva ai lavoratori extracomunitari, intenzionati a lasciare l'Italia e fare ritorno nel Paese di origine, di ottenere la liquidazione dei contributi versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati al tasso del 5% (legge 335/1995, art. 13, comma 3, poi confluito nell'art. 22, comma 11 TU). La legge 189/2002 ha eliminato tale possibilità, limitandosi a riconoscere al lavoratore extracomunitario rimpatriato il godimento dei diritti previdenziali maturati, ma soltanto a partire dal compimento del 65° anno di età (art. 22, comma 13 TU).

Il disegno di legge Amato-Ferrero

Disposizioni volte a introdurre forme di rimpatrio volontario sono contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa, presentato nella scorsa legislatura, recante una riforma complessiva della disciplina dell'immigrazione e della condizione giuridica dello straniero. Si tratta del disegno di legge delega A.C. 2976/XV legislatura, il cui esame non è proseguito oltre la conclusione della discussione generale presso la I Commissione della Camera.

Tra i principi e i criteri direttivi della delega vi è anche l'indicazione di prevedere misure volte a rendere effettivi le espulsioni, anche attraverso forme di rimpatrio volontario. In particolare, si prevede (art. 1, comma 1, lett. g), numero 1) l'introduzione – accanto alle misure di contrasto all'immigrazione clandestina previsti a legislazione vigente – di programmi di rimpatrio volontario e assistito degli immigrati, indirizzati non solo agli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione ma anche agli immigrati che siano sprovvisti delle somme necessarie al rientro nel rispettivo Paese di origine o di provenienza. La delega prevede altresì (numero 6) della lettera i) del comma 1) che alle procedure di rimpatrio assistito possano accedere anche gli stranieri che, essendo titolari di un permesso di soggiorno per minore età, al momento del raggiungimento dei 18 anni non siano in possesso dei requisiti per la conversione di tale permesso in un altro permesso di soggiorno.

Al fine di finanziare tali programmi la delega prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un "Fondo nazionale rimpatri".

Il Fondo avrebbe dovuto essere alimentato esclusivamente con risorse private, ed in particolare:

  • contributi versati dai datori di lavoro che chiedono l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri (tali contributi, come specificato nella relazione tecnica del ddl, avrebbero sostituito l'impegno da parte degli stessi soggetti al pagamento delle spese di viaggio per il rientro dei lavoratori extracomunitari nel Paese di provenienza, richiesto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 286/1998 per la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato),
  • contributi richiesti agli organismi pubblici e privati ed ai singoli cittadini che abbiano prestato la propria garanzia come sponsor ai fini dell'ingresso nel territorio italiano per la ricerca di un lavoro[[nota:Il disegno di legge A.C. 2976 intendeva reintrodurre l'istituto dello sponsor, già previsto dalla legge Turco-Napolitano e poi abolito dalla legge Bossi-Fini nel 2002.]].
  • contributo versato dall'immigrato titolare di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro che si sia "autosponsorizzato", dimostrando di essere in possesso di risorse finanziarie adeguate;
  • contributi di solidarietà potrebbero a carico degli stranieri interessati al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Al riguardo, si segnala che la "Commissione De Mistura" incaricata dal Governo pro-tempore di effettuare verifiche sulle condizioni di vita nelle strutture destinate al trattenimento e all'assistenza degli immigrati irregolari, nel suo rapporto conclusivo del 2007 sottolineava l'opportunità di introdurre programmi di rimpatrio concordato ed assistito in alternativa al rimpatrio forzato[[nota:Commissione per le verifiche e le strategie dei centri per gli immigrati, Rapporto conclusivo, 31 gennaio 2007, p. 27 – 28]]. Il Rapporto, in particolare, evidenziava che il rimpatrio concordato consentirebbe di ridurre il ricorso al trattenimento nei Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA), in quanto lo straniero che aderisse al programma non sarebbe soggetto a trattenimento, rafforzando al contempo l'effettività dei provvedimenti di espulsione. Per la Commissione i programmi di rimpatrio dovrebbero essere indirizzati in favore di immigrati identificati o che collaborino fattivamente alla propria identificazione e dovrebbero prevedere forme di supporto economico per facilitare il reinserimento lavorativo dello straniero nel proprio Paese di origine.

Le proposte di legge nella XVI legislatura

Nella legislatura in corso risultano presentate alcune proposte di legge che prevedono forme di ritorno volontario in patria.

La proposta di legge A.S. 617 (sen. Belisario), abbinata con il citato disegno di legge del Governo in materia di sicurezza (A.S. 733-A.C. 2180); prevede (art. 24, comma 1) che se uno straniero per il quale è già stato emanato un provvedimento di espulsione collabora al suo riconoscimento e, dunque, al suo rimpatrio, si dispone l'immediato rimpatrio e gli si riconosce la possibilità di rientrare in Italia regolarmente dopo trentasei mesi, invece del periodo notevolmente più lungo di interdizione previsto a seguito di espulsione (da 5 a 10 anni, art. 13, comma 14 TU). Si tratta però di una norma temporanea, una specie di sanatoria, valida solo per tre mesi a partire dall'entrata in vigore della legge.

Il rimpatrio assistito è invece previsto in via permanente e per tutti gli stranieri irregolari dalla proposta di legge A.S. 120 (sen. Livi Bacci) di cui non è ancora iniziato l'esame. L'art. 5, comma 3, istituisce il Fondo nazionale rimpatri, presso il Ministero dell'interno che lo gestisce, destinato a finanziare i rimpatri degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato.

La disciplina comunitaria
Il Fondo europeo rimpatri

Con la decisione n. 575/2007 del Parlamento europeo e Consiglio, del 23 maggio 2007[[nota:Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Legge 144/2007.]], è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

La decisione intende "dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio definite nella normativa comunitaria relativa al rimpatrio"[[nota:Considerando n. 11 della decisione.]] e prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione finanziaria di 676 milioni di euro per il periodo tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2013 (art. 13 della decisione).

Il Fondo è ripartito tra gli Stati membri in parte in misura uguale (con una maggiorazione della quota spettante ai Paesi che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004 e a quelli che aderiranno in futuro) e in parte in misura proporzionale al numero dei cittadini extracomunitari clandestini o irregolari che nel corso dei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio e a quello degli stranieri che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro nel corso dei tre anni precedenti, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario (art. 14). Il Fondo è destinato, in particolare, a finanziare – nel rispetto dei principi di complementarietà e sussidiarietà – programmi volti a:

  • introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;
  • rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri;
  • promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in conformità all'evoluzione della politica nel settore (art. 3, paragrafo 1).

In questo quadro, si prevede tra l'altro che possano beneficiare dell'azione del Fondo progetti volti ad agevolare i rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri (art. 4, paragrafo 1, lettera c)). La decisione, infatti, evidenzia che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario, in quanto tale forma di rimpatrio corrisponde tanto all'interesse dei rimpatriati, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, quanto a quello delle autorità nazionali, in relazione al rapporto costi-efficacia (considerando n. 22).

La “direttiva “rimpatri”

Il Fondo per i rimpatri costituisce uno strumento della politica dell'Unione in materia di contrasto all'immigrazione irregolare che ha il suo nucleo centrale nella cosiddetta "direttiva rimpatri"[[nota:Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio COM(2005) 391. Il 18 giugno 2008 il Parlamento europeo ha approvato la direttiva votando una proposta di compromesso sulla direttiva del Consiglio. La direttiva è stata approvata definitivamente dal Consiglio dell'Unione europea l'8 dicembre 2008.]]. Occorre premettere che in questo caso il termine rimpatrio è utilizzato in senso neutro, ossia comprende tutte le forme di ritorno in patria: sia di tipo coercitivo (allontanamento), sia non coercitivo (rimpatrio volontario).

La direttiva si applica ai cittadini non comunitari soggiornanti in posizione irregolare in uno dei Paesi membri. Essa introduce norme comuni riguardanti il rimpatrio, l'allontanamento, l'uso di misure coercitive, la custodia temporanea e il reingresso di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Inoltre, sono disciplinate alcune procedure e modalità relative alla permanenza nei centri di trattenimento, tra cui la determinazione della durata massima della permanenza in detti centri che viene fissata in 18 mesi[[nota:Il recepimento di tale ultima disposizione è anticipato dal disegno di legge del Governo in materia di sicurezza pubblica. Questo prevede appunto l'innalzamento da 60 giorni a 18 mesi del termine massimo di trattenimento nei CIE (A.S. 733, art. 18 che novella l'art. 14 del D.Lgs. 286/1998 testo unico sull'immigrazione).]].

La direttiva attribuisce una dimensione europea agli effetti delle misure di rimpatrio adottate a livello nazionali, ponendo in essere un divieto al rientro sul territorio, valido per l'insieme dell'Unione europea.

In particolare, la direttiva riconosce la legittimità delle procedure di rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi in posizione irregolare, fermo restando il principio del non respingimento dei richiedenti asilo (non-refoulement). Il rimpatrio volontario deve essere preferito alle forme di allontanamento forzato, se vi sono fondati motivi per ritenere che ciò non comprometta l'effettività del ritorno in patria dell'interessato.

In assenza di tali motivi, oppure trascorsi i termini fissati per il rimpatrio volontario, è possibile procedere all'espulsione forzata.

Dal punto di vista procedurale la direttiva precisa che il provvedimento di rimpatrio volontario deve fissare un congruo periodo di preavviso (tra 7 e 30 giorni prorogabili in presenza di specifiche circostanze), lasciando ai Paesi membri la facoltà di concedere tale periodo solo su richiesta dell'interessato, previa adeguata informazione. Inoltre, possono essere imposti obblighi diretti ad evitare il rischio di fuga (obbligo di dimora, consegna dei documenti ecc.).

La direttiva elenca tassativamente i casi in cui non si ha luogo al rimpatrio volontario che sono i seguenti:

  • pericolo di fuga;
  • respingimento di domanda di soggiorno in quanto manifestamente infondata o fraudolente;
  • pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
Indicazioni bibliografiche

Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, Il rimpatrio volontario dei minori albanesi non accompagnati presenti in Italia: un'analisi psicologica delle condizioni di rimpatrio e di reinserimento, Maggio 1999

http://www.iprs.it/docs/Il%20rimpatrio%20volontario%20dei%20minori%20albanesi.pdf

F. Pratelli, L'espulsione del minore extracomunitario in Italia. Aspetti giuridici e sociologici, L'altro diritto [2001]

http://www.altrodiritto.unifi.it/migranti/pratelli/index.htm

G. Martini, Il rimpatrio assistito dei minori albanesi non accompagnati. Aspetti giuridici e sociologici, L'altro diritto, [2006]

www.altrodiritto.unifi.it/migranti/martini/index.htm

European migration network, Migrazioni di ritorno: il caso italiano, Roma, dicembre 2006 (http://www.emnitaly.it/down/pilotstudy3-italian.pdf)

Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, Bruxelles, 1.9.2005 COM(2005) 391 definitivo

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0391:FIN:IT:PDF

Parlamento europeo, Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (COM(2005) 391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

[Emendamenti approvati alla proposta di direttiva rimpatri]

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/a6/p6_a(2007)0339_/P6_A(2007)0339_it.pdf

Testo coordinato con le modifiche approvate:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0293+0+DOC+XML+V0//IT#BKMD-5