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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Cittadinanza e immigrazione
Immigrazione

Nel corso della XVII legislatura Parlamento e Governo hanno adottato diverse misure per far fronte all'elevato numero di migranti in arrivo nel territorio nazionale. Nell'ultimo anno della XVII legislatura è stato adottato il decreto-legge n 13 del 2017 che ha riguardato, in modo particolare, il tema della protezione internazionale e del contrasto all'immigrazione clandestina. Parallelamente, il Parlamento ha dato il via libera alla partecipazione dell'Italia alla missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia il cui obiettivo è di assistere il Governo di Accordo nazionale libico attraverso lo svolgimento di una serie di compiti tra cui il controllo dell'immigrazione illegale. E' stato inoltre elaborato dal Governo un  Codice di condotta per le ONG impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare aperto alla firma delle ONG interessate.

 
Il Piano immigrazione del Governo del 2017 e il decreto-legge immigrazione
  • 2 dossier
31/01/2018

Nei primi mesi del 2017, a fronte del protrarsi della situazione emergenziale, è stato definitivamente approvato dal Parlamento il decreto-legge n. 13 del 2017 che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di immigrazione e una legge organica sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Il contenuto del provvedimento e le linee di azione del Governo dell'ultimo anno di legislatura (Pianno per l'immigrazione 2017) sono stati stati esposti al Parlamento dal Ministro dell'interno Minniti nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero l'8 febbraio 2017:

  • rilanciare l'impegno della "ricollocazione" negli altri Paesi UE di parte dei profughi giunti in Italia (al momento si contano 2.300 ricollocazioni su le 40.000 da effettuare entro 2017);
  • rafforzare una interlocuzione strategica con i Paesi africani per il contenimento dei flussi. In proposito il Ministro ha ricordato il Memorandum d'intesa sottoscritto con la Libia il 2 febbraio 2017 seguito dal comunicato finale del vertice Ue di Malta;
  • realizzare un modello di «accoglienza diffusa» partendo dall'accordo concluso il 14 dicembre con l'ANCI attraverso il quale i comuni, su base volontaria, si impegnano nell'accoglienza nel loro territorio dei migranti in centri di accoglienza di piccole dimensioni che consentano un maggiore coinvolgimento delle comunità locali e delle associazioni;
  • rafforzare la trasparenza delle procedure di gestione dei centri di accoglienza: in questa direzione si è mosso il Governo con la sottoscrizione di un protocollo con l'ANAC per gli appalti dei centri di accoglienza cui seguirà la definizione di un contratto tipo;
  • ridurre i tempi di esame delle istanze di protezione internazionale attraverso la riduzione di un grado di giudizio del procedimento di ricorso contro il respingimento delle domande e l'assunzione di personale qualificato per le Commissioni territoriali per l'esame delle domande di asilo;
  • riempire il vuoto dell'attesa per i richiedenti asilo prevedendo di impegnarli in lavori di pubblica utilità;
  • adottare misure adeguate per far fronte all'incremento delle presenze di minori stranieri non accompagnati rintracciati nel nostro Paese;
  • realizzare un'efficiente attività di rimpatri forzati e incentivare, al contempo, il ricorso al rimpatrio volontario assistito;
  • trasformazione dei CIE in centri permanenti per il rimpatrio (CPR) con capacità complessiva nazionale di 1.600 persone, uno per regione, di piccole dimensioni, fuori dai centri urbani, vicini ad infrastrutture di trasporto, con una governance trasparente e con la possibilità illimitata di accesso da parte del garante delle libertà personali.

   In base ai dati dell'UE, nel corso del terzo trimestre del 2017, il numero delle richieste di asilo presentate per la prima volta negli Stati membri dell'UE è stato di circa 164 mila persone, con una diminuzione del 55% rispetto al terzo trimestre del 2016. Quasi un terzo delle richieste proveniva da siriani, iracheni e afghani.

Il 76% delle richieste è stato registrato in cinque paesi: Germania (46 mila), Italia (32.500), Francia (22.200), Grecia (14.600) e Spagna (8.700).

Il 27 settembre 2017 scadevano i due anni previsti per l'attuazione del programma europeo di distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri (relocation). Il piano prevedeva quasi 100 mila richiedenti asilo presenti in Italia e Grecia da distribuire nei paesi dell'UE, cui se ne sarebbero dovuti aggiungere altri (compresi molti siriani provenienti dalla Turchia).

Dall'Italia sarebbero dovuti partire 34.953 richiedenti asilo; dopo due anni ne sono stati ricollocati solo 9.078 (un po' meno del 26%).

Dalla Grecia sarebbero dovuti partire 63.302 richiedenti asilo; dopo due anni ne sono stati ricollocati solo 20.066 (il 31,7%).

La Finlandia ha onorato più di tutti l'impegno previsto dall'UE (ne ha accolti quasi 2 mila, pari al 95% della quota prevista), oltre a Malta (che ha onorato in pieno l'impegno, ma si trattava di soli 131 richiedenti asilo); all'opposto il gruppo di Visegrád (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) ha disatteso completamente gli impegni richiesti dall'UE. In termini assoluti, la Germania è quella che ne ha accolti di più: 8.300 (ma su una quota prevista di 27.536).

Nei documenti di bilancio degli ultimi anni si evidenzia come la crisi attuale rispecchia le difficoltà derivanti dal conflitto in corso nella zona del Mediterraneo orientale, dagli insufficienti controlli alle frontiere in Libia e da un numero crescente di persone in fuga da condizioni ambientali ostili legate al cambiamento climatico. Si tratta di una pressione senza precedenti sulle frontiere esterne dell'Unione Europea, che genera tensioni politiche e sociali di difficile gestione.

Nel DEF si ricorda come la realizzazione dei piani UE di ricollocamento non ha dato luogo agli esiti attesi. In questo contesto, l'Italia è stata costretta ad adottare ulteriori misure per alleviare i governi locali nelle zone ad alta densità di immigrati. Ha introdotto un nuovo 'piano di accoglienza' nazionale che mira a raggiungere una più equa distribuzione dei migranti e dei rifugiati sul territorio (in base a criteri di proporzionalità e sostenibilità). A questo fine, nel 2016, 100 milioni sono stati destinati ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale per una quota fino a 500 euro a persona. In segno di continuità con gli impegni presi a livello europeo, sono stati attivati diversi hotspot che provvedono all'identificazione dei migranti con la collaborazione di funzionari di Easo, Frontex ed Europol e ulteriori realizzazioni sono in corso o previste, anche tramite strutture mobili in mare.

 

Il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 ha dunque introdotto misure per l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale e prevede misure per agevolare le operazioni. Il provvedimento, approvato dal Senato il 6 aprile 2017, è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 12 aprile 2017 (A.C. 4394).

I principali interventi si possono riassumere come segue:

  • istituzione di sezioni di tribunale specializzate in materia di immigrazione e asilo;
  • abolizione del secondo grado di giudizio nei procedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale;
  • introduzione delle nuove tecnologie nel procedimento, come per esempio l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle notificaizoni e delle videoregistrazioni nei colloqui personali dei richiedenti asilo;
  • impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale;
  • accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea,
  • potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione che vengono ridenominati centri di permanenza per i rimpatri.

 

Sezioni speciali dei tribunali in materia di immigrazione e di asilo

Sono istituiti presso tutti i tribunali distrettuali, cioè i tribunali che hanno sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE.

E' disciplinata la composizione delle sezioni specializzate richiedendo che ne facciano parte magistrati dotati di una specifica competenza sui temi dell'immigrazione e della protezione internazionale. A tal fine prevede una formazione iniziale e una formazione continua e demanda al CSM l'organizzazione delle sezioni e la disciplina delle modalità con cui è assicurato annualmente lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate.

E' attribuita alla competenza per materia delle sezioni specializzate le controversie in tema di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno e di allontanamento di cittadini UE e loro familiari; le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria; le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari. Le stesse sezioni saranno altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, di cittadinanza italiana e per tutti i procedimenti connessi ai precedenti. Le sezioni specializzate dovranno giudicare in composizione collegiale sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e su quelle concernenti i provvedimenti relativi allo Stato competente per la domanda di protezione internazionale. In tutti gli altri casi, la decisione sarà presa dal giudice monocratico.

E' definita la competenza per territorio delle sezioni specializzate in ragione del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato; del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione ovvero il centro di identificazione ed espulsione in cui è presente il ricorrente; infine, del luogo in cui il richiedente ha la dimora (criterio valido solo per l'accertamento dello stato di apolidia e cittadinanza).

Sono attribuite ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.

 

Procedure di riconoscimento della protezione internazionale

Sono state introdotte modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Per quanto riguarda la notificazione delle decisioni e degli atti relativi al procedimento di riconoscimento, si è previsto l'utilizzo della posta elettronica certificata qualora l'interessato sia ospitato in un centro, ovvero del mezzo postale ordinario, in caso di diverso domicilio.

Inoltre, è stabilita la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente e la successiva trascrizione con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale, in luogo della tradizionale verbalizzazione.

Per quanto riguarda il procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, si prevede un solo grado di giudizio di merito (presso le sezioni specializzate) e l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale (in luogo del rito sommario di cognizione).

E' definito il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale

A seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate e dell'applicazione del rito sommario di cognizione a tutte le controversie in materia di immigrazione e di riconoscimento della protezione internazionale è stata prevista la competenza del tribunale sede della sezione specializzata.

 

Accoglienza dei richiedenti asilo

Relativamente alle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca è stato previsto:

  • l'obbligo di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza;
  • il mantenimento per il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di un provvedimento di respingimento (e non solo di un provvedimento di espulsione) della misura restrittiva del trattenimento qualora si ravvisi che la domanda sia stata presentata allo scopo di ritardare l'espulsione;
  • la partecipazione del richiedente protezione internazionale al procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio (ex CIE), ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo;
  • prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale.

 

Permesso di soggiorno, allontanamento e ricongiungimento familiare del rifugiato

Sono state disposte alcune modifiche al testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e in particolare:

  • è introdotta la modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno;
  • è reso possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare di protezione internazionale verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, ovvero verso altro Stato non UE, in presenza di motivi di sicurezza dello Stato, o di ordine e sicurezza pubblica;
  • è prevista la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio.

 

Allontanamento di cittadini UE sottoposti a procedimento penale

Relativamente al procedimento di convalida della misura di allontanamento del cittadino UE e dei suoi familiari, sottoposti a procedimento penale, è stata prevista la competenza della sezione specializzata e per disciplinare la partecipazione a distanza dell'interessato all'udienza di convalida, mediante collegamento audiovisivo.

 

Disposizioni in materia di personale

Al CSM spetta il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali di magistrati per coprire le esigenze delle nuove sezioni specializzate, consentendo deroghe all'ordinamento giudiziario. In ciascun tribunale distrettuale potranno essere applicati al massimo 20 magistrati per 18 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi.

Sono autorizzate assunzioni presso il Ministero dell'interno per gli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo e per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, derogando alla disciplina vigente sul blocco del turn over. E' stato inoltre previsto l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa. E' stabilito inoltre un incremento di spesa per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri per i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

 

Disposizioni in materia di immigrazione irregolare

E' stato individuato nel direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno l'autorità competente nel nostro ordinamento ad adottare la decisione di inserimento nel sistema Schengen della segnalazione di un cittadino di un Paese terzo ai fini del rifiuto di ingresso, e attribuisce alla competenza del TAR Lazio le relative controversie.

E' prevista una nuova ipotesi di rito abbreviato nel processo amministrativo, da applicare per la definizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo.

Sono introdotte disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera. Si prescrive che lo straniero venga condotto presso appositi "punti di crisi" e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito

E' stabilito che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA, che dovrà essere inteconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni temestiovo con il sistema di gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno. A tal fine, è inserito un nuovo comma 9-septies all'articolo 12 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e sono stanziate risorse per l'attivazione del Sistema.

L'articolo attribuisce infine alla competenza della procura distrettuale le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti.

Il testo interviene inoltre con la finalità di rafforzare l'effettività delle espulsioni e di potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri.

In primo luogo, i centri di identificazione ed espulsione sono come centri di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, disolcate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti. A tali centri si applicano le disposizioni sulle visite di cui all'art. 67 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario.

Al contempo, il provvedimento consente la proroga, previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del periodo massimo di trattenimento nei centri nei casi di "particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio", con riferimento allo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel centro per 30 giorni.

Inoltre, nel caso in cui sia stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione ma non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l'autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione per il tempo "strettamente necessario" all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

E', al contempo. autorizzato lo stanziamento di risorse per la realizzazione e la gestione dei centri nonché per l'effettuazione delle espulsioni, dei respingimento e degli allontanamenti degli stranieri irregolari.

Disposizioni sono infine dettate relativamente al personale della Croce rossa a seguito della trasformazione in Ente strumentale.

 

Disposizioni finali

Le disposizioni del decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), ad eccezione di quelle relative alle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di quelle concernenti i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi dinanzi alle Commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo (art. 2, co. 4, D.Lgs. n. 220/2017).

E' posto in capo al Governo la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge "con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti".

Dossier
 
La missione internazionale in Libia e il Codice di condotta delle ONG
  • 1 risorsa web
31/01/2018

Agli inizi del 2018 il Parlamento ha dato il via libera alla partecipazione dell'Italia alla nuova missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Doc. CCL n. 3, n. 1) il cui obiettivo è di assistere il Governo di Accordo nazionale libico attraverso lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali rientrano il controllo dell'immigrazione illegale e le attività svolte dalla precedente missione denominata "operazione Ippocrate", terminata come missione autonoma il 31 dicembre 2017.

Confluiscono, inoltre, fra i compiti di questa nuova missione anche alcune attività assegnate alla missione di supporto alla Guardia costiera libica, approvata dalla Camera lo scorso 1° agosto (Doc. CCL, n. 2), con particolare riferimento al ripristino dei mezzi aerei e degli aeroporti libici, finora demandati al dispositivo aeronavale nazionale Mare Sicuro.

Più in particolare, il 1° agosto 2017 le Commissioni Affari esteri e Difesa della Camera hanno approvato una relazione per l'Aula (Doc. XVI, n. 4) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione internazionale in supporto alla Guardia costiera libica, adottata dal Governo il 28 luglio 2017 (Doc. CCL, n. 2).
La relazione è stata esaminata dalla Camera nel corso della seduta del 2 agosto. Al termine del dibattito la Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00338, nel testo modificato nel corso della seduta che ha autorizzato la missione.
In sintesi, la missione è volta a fornire supporto alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani. Per approfondire si veda il tema Partecipazione dell'Italia alla missione internazionale in supporto alla guardia costiera libica.
Successivamente, il 17 gennaio 2017, l'Assemblea ha approvato la risoluzione Garofani, Cicchitto, Santerini, Locatelli, Quintarelli ed altri  n. 6-00382, riferita alla relazione (Doc. XVI, n. 5) delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a nuove missioni internazionali (Doc. CCL, n. 3) e sulla relazione analitica delle missioni internazionali svolte nel 2017, anche ai fini della loro prosecuzione (Doc. CCL-bis, n. 1), entrambe adottate dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre 2017. Tra le nuove missioni autorizzate rientra la missione di cui alla scheda n. 1 del Doc. CCL n. 3, il cui obiettivo consiste nell'assistere il Governo di Accordo nazionale libico attraverso lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali rientrano alcune attività assegnate alla richiamata missione di supporto alla Guardia costiera libica, approvata dalla Camera lo scorso 1° agosto con particolare riferimento al ripristino dei mezzi aerei e degli aeroporti libici, finora demandati al dispositivo aeronavale nazionale Mare Sicuro.

Negli stessi giorni il Governo ha elaborato il Codice di condotta per le ONG impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare che è stato aperto alla firma delle Ong interessate il 31 luglio 2017. Si tratta di un codice di comportamento che le ong sono tenute a rispettare nel corso delle operazioni di recupero in mare. La mancata sottoscrizione del Codice o l'inosservanza degli impegni in esso previsti può comportare l'adozione di misure da parte delle autorità italiane nei confronti delle navi, garantendo nel contempo un'accoglienza condivisa e sostenibile dei flussi migratori.

Si ricorda infine che, nell'ambito degli interventi di cooperazione internazionale in materia di immigrazione, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il premier libico Serraj hanno firmato - Il 2 febbraio 2017 - a palazzo Chigi il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana

Documenti e risorse WEB
 
Immigrazione e sicurezza
  • 4 dossier
07/03/2018

Il decreto-legge per il contrasto del terrorismo e di proroga delle missioni internazionali (D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. dalla L. 17 aprile 2015, n. 43) reca, tra le altre, alcune disposizioni in materia di immigrazione e sicurezza.

In particolare, si prevede l'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo anche per gli stranieri che pongono in essere atti preparatori diretti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies c.p., i c.d. foreign fighters (art. 4, comma 2).

In secondo luogo, viene previsto che, nel contesto della prevenzione e contrasto del terrorismo, il questore possa procedere al rilascio dei permessi di soggiorno a fini informativi anche a favore dello straniero la cui collaborazione informativa sia necessaria riguardo alle attività illecite riconducibili alla criminalità transnazionale, quale ad esempio l'immigrazione clandestina (art. 6, co. 1, lett. a).

Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte due disposizioni che incidono sui reati connessi con l'immigrazione clandestina finalizzati particolarmente a sanzionare i cosiddetti scafisti: viene estesa ai detenuti per i delitti connessi all'immigrazione clandestina (come il trasporto di stranieri) la previsione che la concessione dei benefici (quali lavoro all'esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione) possono essere concessi solo nei casi in cui tali detenuti collaborino con la giustizia  e si prevede l'obbligo di arresto in flagranza di reato anche per i reati connessi con l'immigrazione clandestina (art. 3-bis).

 

Dossier
 
Immigrazione. Lavoro e formazione
  • 2 Atti Governo
  • 4 dossier,
  • 3 risorse web
07/03/2018

Il decreto-legge 76/2013, recante interventi urgenti per favorire l'occupazione e, in primo luogo, quella giovanile, ha introdotto alcune misure volte a semplificare i procedimenti relativi all'accesso al lavoro degli stranieri non comunitari. Tali misure intervengono al fine di:

  • modificare la procedura per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, con un lavoratore non comunitario residente all'estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l'impiego competente, dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l'immigrazione (articolo 9, comma 7)
  • modificare le procedure relative all'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale per questa categoria di stranieri, al posto di quello annuale stabilito dalla normativa vigente (articolo 9, comma 8)
  • snellire i procedimenti volti all'emersione del lavoro nero, recando alcune integrazioni all'articolo 5 del D.Lgs. 109/2012, che disciplina sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 9, comma 10)
  • prevedere che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all'alloggio del lavoratore straniero non comunitario è assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro (sia con un lavoratore straniero, sia italiano) che il datore di lavoro è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio (articolo 9, commi 10-bis e 10-ter).

Altre disposizioni in materia di lavoro trovano fondamento nella normativa comunitaria.

In primo luogo, è stato emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, previsto dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che recepisce la direttiva 2011/98/UE finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi (soprattutto mediante la previsione di un permesso unico di soggiorno) e di garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini nazionali.

Inoltre, la legge europea 2013 (L. 97/2013) estende ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo e ai titolari dello status di protezione sussidiaria l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (art. 7) attualmente riservato ai soli cittadini comunitari e ai rifugiati; la disposizione è finalizzata a risolvere due procedure di contenzioso aperte dalla Commissione: casi EU Pilot n. 1769/11/JUST e n. 2368/11/HOME.

In materia di lavoro stagionale, si segnala il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n., 203 che contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Il provvedimento interviene nella disciplina del lavoro stagionale al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti.

E' stato emanato il decreto legislativo 253/2016 (di recepimento della direttiva 2014/66/UE) per facilitare le condizioni di ingresso e di soggiorno dei lavoratori di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti infra-societari.

Un'altra deroga alla disciplina ordinaria in materia di immigrazione è recata dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016, art. 1, co. 148 e ss.) che prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato, che verrebbero ad essere computati al di fuori del sistema delle quote annuali. Inoltere, la normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni. Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Da segnalare, infine, l'introduzione della possibilità per i medici provenienti da Paesi terzi di partecipare a corsi di formazione in Italia: la legge 3/2018 ha introdotto l'art. 39-ter al testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevedendo che gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente  autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore
a due anni.

Nel corso della XVII legislatura sono stati adottati i c.d. decreti flussi che stabilscono annualmente la quota di lavoratori non comunitari ammessi nel nostro Paese. 

Per il 2013 è stato autorizzato l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dei cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 17.850 unità per il 2013 (DPCM 25 novembre 2013). Il termine per la presentazione delle domande già fissato al 20 agosto 2014 è stato spostato al 31 dicembre 2014 ma riguarda esclusivamente i lavoratori formati all'estero e i soggiornanti di lungo periodo (Circolare 10 luglio 2014). Fino a tale termine è stato possibile:

  • presentare domanda di assunzione di un lavoratore che abbia completato un programma di istruzione e formazione nel suo Paese di origine, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione;
  • convertire un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Ue, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

La proroga dei termini si è resa necessaria perché le domande presentate non raggiungevano le quote fissate dal D.P.C.M. del 25 novembre 2013.

Con il DPCM 9 aprile 2014 è stato autorizzato l'ingresso di 15.000 lavoratori stagionali per il 2014 e, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro subordinato non stagionale, di 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015. 13.000 sono i lavoratori stagionali ammessi per il 2015 (DPCM 2 aprile 2015). Il decreto flussi 2016 (DPCM 14 dicembre 2015), prevede per il 2016 una quota massima di ingressi pari a 17.850 unità per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e di 13.000 unità per lavoro subordinato stagionale. Per il 2017 i lavoratori ammessi sono 13.850 subordinati non stagionali e autonomi e 17.000 stagionali (DPCM 13 febbraio 2017). Per il 2018 i lavoratori ammessi subordinati non stagionali e autonomi sono 12.850 e gli stagionali 18.000 stagionali (DPCM 15 dicembre 2017).

Dossier
Atti del Governo
Documenti e risorse WEB
 
Immigrazione. Studio e ricerca
07/03/2018

Il decreto-legge 145/2013 di avvio del piano "Destinazione Italia" ha liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero che intendano accedere all'istruzione universitaria con la soppressione del contingentamento del numero dei visti per motivi di studio rilasciati ogni anno. Ha, inoltre, previsto altre misure per agevolare l'ingresso e la permanenza di ricercatori e di lavoratori qualificati provenienti da Paesi terzi quali:

  • esenzione dei ricercatori dal test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo
  • forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani
  • possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione al cittadino straniero non comunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di primo livello (o la laurea come previsto dal decreto lavoro, D.L. 76/2013) mentre in precedenza era richiesto un titolo di studio superiore (dottorato o un master universitario di secondo livello).
  • agevolazione dell'ingresso e soggiorno per ricerca scientifica prevedendo che la sussistenza delle risorse mensili messe a disposizione del ricercatore e indicate nella convenzione di accoglienza tra il ricercatore medesimo e l'istituto di ricerca sia dichiarata da parte dell'istituto, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario di terzi
  • esclusione per i ricercatori dell'obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo ai fini del ricongiungimento familiare
  • eliminazione dell'obbligo di corrispondenza tra titolo di studio e qualifica professionale per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati

Si ricorda, inoltre, che il D.L. 104/2013 in materia di istruzione estende il limite massimo di durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, finora di durata annuale e rinnovabile (art. 9).

Con il D.L. 42/2016 (art. 2-quinquies)  è stato esteso anche agli studenti non comunitari il bonus cultura di 500 euro per i diciottenni introdotto dalla L. 208/2015 (art. 1, co. 979).

 
Immigrazione. Tratta di esseri umani
  • 1 focus
31/01/2018

E' stato emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 di recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. La direttiva provvede a riordinare in maniera più organica la disciplina sulla repressione del fenomeno sulla base di un approccio che comprende, in particolare, una maggiore protezione dei diritti delle vittime (come richiesto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005) anche in riferimento a livelli più elevati di assistenza (con particolare riferimento ai minori non accompagnati) e, a tali fini, di collaborazione e coordinamento d'azione tra gli Stati membri.

Il decreto legislativo 24/2014 tra l'altro:

  • prevede che i minori non accompagnati vittime di tratta debbano essere informati dei propri diritti, anche in riferimento al possibile accesso alla protezione internazionale (art. 4)
  • individua nel Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio il punto di contatto nazionale, al quale sono affidati compiti di coordinamento ed indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno (anche attraverso un monitoraggio e l'elaborazione di statistiche), di relazione biennale sui risultati del monitoraggio nei confronti del coordinatore antitratta della UE (art. 7)
  • stabilisce l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri (compresi i cittadini UE) vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità. E', in tal senso, modificato l'art. 18 del TU immigrazione che prevede l'adozione di tale programma nell'ambito del Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato ai sensi dell'articolo 9 (art. 8 e 9)
  • prevede che lo straniero - cui, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del TU immigrazione, può essere concesso un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale – debba essere informato in una lingua a lui comprensibile dei propri diritti al permesso di soggiorno e del possibile accesso alla protezione internazionale di cui al D.Lgs 251/2007, da cui deriva il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria (art. 10).

Le spese per il finanziamento del programma unico di emersione sono state determinate nella misura di 8 milioni di euro per il 2015 (L. 190/2014, art. 1, co. 184), e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (L. 208/2015, art. 1, co. 417).

Focus
 
Immigrazione. Assistenza e tutela dei diritti
31/01/2018

In primo luogo, si segnala che l'articolo 4 del D.L. 93/2013 sul contrasto alla violenza di genere ha introdotto nel testo unico in materia di immigrazione l'articolo 18-bis, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza.

Inoltre, è stato incrementato in più occasioni il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: ad esso sono state assegnate alcune disponibilità residue del contributo statale ai comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di extracomunitari minorenni non accompagnati (art. 9, co. 9, D.L. 76/2013). Successivamente sono stati assegnati al fondo 40 milioni di euro (20 dall'art. 1, co. 1, del D.L. 120/2013 e 20 dalla legge di stabilità, L. 147/2013, art. 1, co. 202).

In tema di assistenza sociale, si segnala l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 8legge europea 2013). La disposizioni è volta al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi.

Sotto altro profilo, si segnala la proroga al 31 dicembre 2015 il termine (originariamente fissato al 1° gennaio 2013 e poi prorogato più volte, da ultimo dal D.L. 192/2014, art. 4, comma 6-ter) di acquisto di efficacia delle disposizioni che equiparano lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La legge europea 2015-2016 (L. 122/2016), a sua volta, (art. 10) ha apportato modifiche al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), nonché al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"), al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. In particolare,viene previsto che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato "un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età" ovvero "un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo". Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come in precedenza, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori .

Da ricordare il decreto legislativo 40/2017, di istituzione e disciplina del servizio civile universale, in attuazione della della legge 106/2016,  che prevede esplicitamente l'ammissione al servizio civile anche dei giovani stranieri (art. 14).

Si segnala infine il DL 50/2017 (articolo 40-bis) che autorizza il Ministero dell'interno, con il coinvolgimento eventuale di Regioni ed enti locali, a realizzare interventi di tipo strutturale, finalizzati ad assicurare condizioni logistiche idonee e a superare criticità igienico-sanitarie, determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento dei lavori stagionali. Tali interventi in favore degli stranieri in condizioni di marginalità sociale sono realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica alla proposta emendativa (presentata dal Governo nel corso dell'iter di conversione presso la Camera dei deputati) stima interventi per l'esercizio 2017 per circa 15 milioni di euro, i quali troverebbero copertura nelle risorse disponibili sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno (7351/2) relativo agli interventi su immobili e infrastrutture destinate ai centri per gli stranieri e richiedenti asilo.

 
Immigrazione. Sport
07/03/2018

Con l'approvazione della legge 20 gennaio 2016 , n. 12,  i minorenni stranieri che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dall'età di 10 anni possono essere tesserati presso società sportive delle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana (si veda in proposito il tema Promozione dello sport).

 
Il reato di immigrazione clandestina
31/01/2018

La  fattispecie di reato dell'ingresso e soggiorno illegale, punita come contravvenzione con l'ammenda da 5 mila a 10 mila euro e attribuita alla competenza del giudice di pace è stata prevista dalla legge 94/2009 (parte integrante del "pacchetto sicurezza" varato all'inizio della scorsa legislatura) con l'introduzione dell'art. 10-bis del testo unico immigrazione. Si tratta del decreto-legislativo 286/1998 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizione dello straniero, adottato in base alla delega contenuta nella legge 40/1998 (comunemente detta legge Turco-Napolitano). Il testo unico è stato modificato molte volte, in particolare, in modo significativo, dalla legge 189/2002 (c.d. Bossi-Fini) e, appunto, dalla legge 94/2009.

In materia è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva "rimpatri") recepita dall'ordinamento ad opera del decreto-legge 89/2011.

In realtà, il reato di immigrazione illegale non è oggetto di sindacato della sentenza Sagor che anzi ribadisce il proprio orientamento secondo il quale la direttiva rimpatri non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare quale reato e lo punisca con sanzioni penali. Tuttavia, la Corte individua nella procedura penale connessa alla punizione del reato alcune misure che compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva, "privando quest'ultima del suo effetto utile".

La prima misura risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae ad esso si applica l'obbligo di permanenza domiciliare al massimo di 45 giorni (art. 55, D.Lgs. 274/2000). Secondo la Corte la previsione dell'obbligo della permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità. Infatti, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni). E' vero che il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 16, comma 1, TU). Ma in questo caso l'espulsione è immediata; infatti l'art. 16, comma 2, TU fa rinvio per le modalità di espulsione all'art. 13, comma 4, TU, relativo espulsione con accompagnamento alla frontiera, e "immediata", come definita dal successivo comma 5.

E qui interviene la seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che "qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato" e quindi non può applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina.

L'adeguamento dell'ordinamento interno alla sentenza della Corte è stato disposto dall'articolo 3 della legge europea 2013-bis (L. n. 161/2014) che ha provveduto a modificare conseguentemente il testo unico immigrazione.

La legge in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (L. n. 67 del 2014) reca all'articolo 2 una delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi è anche l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, trasformato in illecito amministrativo (art. 2, comma 3, lettera b). Il D.Lgs. 7/2016 di attuazione della legge 67/201 non ha previsto l'abrogazione del reato.