Nel corso della XVII legislatura, come già nelle tre precedenti, è stata riproposta all'attenzione del Parlamento la questione della riforma della legge sulla cittadinanza per adeguarla al massiccio aumento dei flussi migratori degli ultimi anni. La Camera dei deputati ha approvato un testo unificato che prevedeva l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (ius soli) e l'introduzione di una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso scolastico (ius culturae). Il provvedimento tuttavia non ha completato il proprio iter al Senato.
Nel corso della XVII legislatura è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, basata attualmente sul principio del cd. ius sanguinis, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani (legge 5 febbraio 1992, n. 91). Tale dibattito, già anticipato dai tentativi svolti nelle precedenti legislature, si è mosso sulla base del prevalente intento di riflettere sul rapporto tra cittadinanza e fenomeno migratorio, come sviluppatosi nell'ultimo decennio.
La Commissione affari costituzionali della Camera, all'inizio della legislatura, aveva avviato in sede referente l'esame di 25 proposte di legge e svolto un'indagine conoscitiva in sede istruttoria, valutando dapprima un'ipotesi molto ampia di riforma. Nel corso dell'istruttoria il perimetro della discussione è stato successivamente limitato all'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per i minori nati o formati in Italia. La proposta di riforma è stata approvata dall'Assemblea della Camera il 13 ottobre 2015, per poi essere trasmessa al Senato dove tuttavia l'esame non ha concluso il proprio iter entro lo scioglimento delle Camere.
La proposta di riforma approvata da un solo ramo del Parlamento nel corso della XVII legislatura si concentrava sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. La novità principale del testo rispetto alla normativa vigente consisteva nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico o formativo (c.d. ius culturae).
In particolare, in base al testo approvato acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli). In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
In base al testo approvato dalla Camera entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:
La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza prevista dal testo riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).
In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:
Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, il testo introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), avente carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie avrebbe dovuto riguardare, in particolare, il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.
Tra le ulteriori disposizioni del testo si prevede, infine, l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.
Il testo di riforma stabiliva, infine, una disciplina transitoria per coloro che avessero maturato i requisiti per l'acquisto iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e avessero già compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza). A questi veniva, infatti, riconosciuta la possibilità di fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto era escluso nel caso in cui l'interessato fosse stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, ovvero di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Restava ferma l'applicazione della normativa a coloro che, di età inferiore ai 20 anni, avessero maturato i requisiti per l'acquisto iure soli o iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge.
A fronte dell'incremento del numero di richieste di cittadinanza, nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato singoli interventi di modifica della normativa vigente tesi a snellire le relative procedure.
Per quanto riguarda gli interventi normativi, si è previsto che, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza dello straniero nato in Italia a seguito di residenza legale ininterrotta fino alla maggiore età (art. 4, co. 2, L. 91/1992), all'interessato non sono più imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione (art. 33 del D.L. n. 69/2013). Inoltre, è stato introdotto l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il diritto di chiedere la cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Sotto un diverso profilo, per favorire l'integrazione dei minori privi di cittadinanza, la L. n. 12/2016 ha consentito ai minorenni stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dall'età di 10 anni il tesseramento presso società sportive delle federazioni nazionali con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. Il tesseramento resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Tale previsione è stata, poi, ampliata dalla L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018: art. 1, co. 369), che ha disposto che tale tesseramento è possibile anche ove i minori non siano in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe della scuola italiana.
Si ricorda, infine, che il Parlamento ha ratificato il trattato di adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (L. 162/2015).