Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 30/2007 (che attua la direttiva 2004/38/CE) i cittadini comunitari soggiornanti in Italia possono essere allontanati dal territorio nazionale solamente per gravi motivi ed in particolare per:
I cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi residenti di lungo periodo che hanno ottenuto il permesso di soggiorno CE di lungo periodo non possono essere espulsi se non nei seguenti casi (art. 19 D.Lgs. 286/1998):
Gli altri cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi possono essere espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza oppure per violazione delle disposizioni amministrative in materia di ingresso e soggiorno (espulsione amministrativa), per esempio ingresso illegale, scadenza del permesso di soggiorno, ecc. (art. 13 D.Lgs. 286/1998) o ancora per decisione del giudice in relazione a procedimento penale (artt. 15 e 16 D.Lgs. 286/1998).
L'espulsione amministrativa dopo la legge Bossi-Fini si risolve, nella maggior parte dei casi, nell'accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine, disposto dal prefetto; più raramente si concreta in una intimazione a lasciare entro 15 giorni il territorio dello Stato. Il provvedimento di espulsione è valido per 10 anni e il mancato rispetto di quanto in esso disposto dà luogo a sanzione penale.
Non possono essere espulsi in nessun caso gli stranieri extracomunitari che possono essere oggetto di persecuzione nel Paese di origine (art. 19, comma 1, D.Lgs. 286/1998).
Possono essere espulsi solamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato gli stranieri extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie:
(art. 19, D.Lgs. 286/1998, sentenza Corte costituzionale 376/2000).
Il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando:
(art. 20, D.Lgs. 251/2007)
Il richiedente lo status di rifugiato ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda, ad eccezione di coloro che debbano essere:
(art. 7 D.Lgs. 25/2008)