MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

L'anatocismo
informazioni aggiornate a lunedì, 12 settembre 2016

L'articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2016 ha modificato la norma del TUB (articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo). 

In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento (nuova lettera a) del comma 2, articolo 120 del TUB).

La norma, in sostanza, dispone il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia e con quanto statuito dalla giurisprudenza.

 In secondo luogo (nuova lettera b) del comma 2, articolo 120 del TUB) si prevede che gli interessi debitori maturati (in luogo della previgente disposizione che faceva riferimento, incongruamente, agli interessi "periodicamente capitalizzati"), compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Gli interessi di mora sono quelli dovuti a causa dell'inadempimento dell'obbligazione (mancato o ritardato pagamento). L'articolo 1224 del codice civile stabilisce che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il saggio degli interessi legali è definito annualmente con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: a decorrere dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,2 per cento.

Il nuovo articolo 120 fa riferimento anche ai finanziamenti a valere su carte di credito. Si tratta delle carte di credito di tipo revolving, che consentono di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l'addebito di interessi. Le carte di credito a saldo, con le quali l'utilizzatore paga le spese effettuate con la carta in un'unica soluzione con addebito mensile, non prevedono il pagamento di interessi. Esistono, infine, carte di credito a opzione, che possono essere utilizzate in modalità a saldo o revolving.

Inoltre si prevede che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto:

1)  gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo; in tal modo si consente al debitore di avere a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi, senza risultare inadempiente. In caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;

2)  il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili (il 1° marzo dell'anno successivo ovvero in caso di chiusura del contratto). In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Pertanto qualora il cliente abbia autorizzato il pagamento degli interessi divenuti esigibili mediante addebito sul conto ed esso sia incapiente, la somma dovuta, considerata sorte capitale, riprenderà a produrre interessi mediante una contabilizzazione separata.

Anche questa previsione ricalca la citata proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia (articolo 4, comma 4). Al riguardo la relazione allegata afferma che si tratta di un accorgimento per agevolare l'estinzione del debito da interessi: non potendo, pena la violazione del divieto di capitalizzazione, estinguere il debito con addebito sul conto (se incapiente), il debitore dovrebbe provvedere al pagamento o in contanti o con bonifico da altra banca. Al fine di evitare questa soluzione potenzialmente difficoltosa (il cliente potrebbe non avere a disposizione il denaro) e costosa (se il cliente deve aprire un conto presso altro intermediario), si consentirebbe che, se previsto nel contratto, le rimesse (ad es. un bonifico) "in entrata" sul conto (affidato) del cliente debitore siano direttamente "stornate" dalla banca e impiegate per estinguere il debito da interessi.

L'articolo17-bis corregge il previgente articolo 120 del TUB (modificato dal comma 629 della legge n. 147 del 2013) che da una parte sembrava ammettere la capitalizzazione («gli interessi periodicamente capitalizzati...») e, dall'altra, stabiliva che gli interessi non producono interessi ulteriori (laddove l'effetto della capitalizzazione sarebbe proprio quello di passare a sorte capitale e, dunque, produrre interessi).

Il CICR ha adottato il provvedimento attuativo dell'articolo 17-bis con il decreto 3 agosto 2016, recante modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10 settembre 2016). In sintesi il decreto stabilisce che:

  • gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
  • in linea con la legge, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno trenta giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
  • per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).

E' previsto che gli intermediari applichino la delibera a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016.

 

L'anatocismo è il meccanismo di capitalizzazione degli interessi: alla loro scadenza vengono inglobati nel capitale, con la conseguenza che anche su di essi possono essere calcolati ulteriori interessi.

L'articolo 1283 del codice civile disciplina l'anatocismo in via generale, prevedendo che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Il Testo unico bancario (D.L.gs. n. 385 del 1993 – TUB) disciplina l'anatocismo per i profili bancari, demandando ad una deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le disposizioni attuative. In particolare, il D.Lgs. n. 342 del 1999, nell'introdurre il comma 2 dell'articolo 120, aveva previsto che il CICR regolasse "modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. In attuazione di questa norma, il CICR con la delibera del 9 febbraio 2000 aveva provveduto a disciplinare la materia, stabilendo che: i) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; ii) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal citato articolo 1283 del codice civile (la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).

Il previgente articolo 120 del TUB era stato modificato, come detto, dal comma 629 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014): il CICR, nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, avrebbe dovuto prevedere che gli interessi periodicamente capitalizzati non avrebbero potuto produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sarebbero stati calcolati esclusivamente sulla quota capitale. Rimane fermo che nelle operazioni in conto corrente nei confronti della clientela deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La norma sembrava volta a scongiurare la produzione degli interessi composti.

 La Banca d'Italia il 24 agosto 2015 ha posto in consultazione una proposta di delibera del CICR in attuazione del previgente articolo 120, secondo comma, del TUB. Si prevede che gli interessi moratori siano regolati dal codice civile. Per quanto riguarda le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, si prevede il divieto di anatocismo sugli interessi corrispettivi. Con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito si prevede che gli interessi siano contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal capitale (contabilizzazione separata degli interessi). Al riguardo la relazione della Banca d'Italia afferma che questa disposizione da un lato impone una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato, vietando la periodicità di computo infrannuale e, dall'altro, consente di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l'esistenza di due distinte "poste", ciascuna contraddistinta da un regime proprio: quanto contabilizzato sub specie di interessi rimarrà improduttivo di ulteriori frutti, mentre le somme iscritte a capitale continueranno a produrre frutti. Si prevede inoltre che gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili trascorso un termine di sessanta giorni (eventualmente modificabile in favore del cliente).

Si evidenzia che l'articolo 31 del D.L. n. 91 del 2014 (norma soppressa nel corso della conversione del decreto) aveva modificato l'articolo 120, comma 2, del TUB, reintroducendo, in sostanza la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale. La relazione governativa affermava, in proposito, che la disposizione come novellata dalla legge di stabilità 2014 avrebbe posto problemi interpretativi che avrebbero creato incertezze tra gli operatori, tali da consigliare la modifica della disposizione in esame, riproponendo (con alcune modifiche) l'impianto della disposizione vigente fino al 2013. Tuttavia tale modifica è stata soppressa dalla legge di conversione del decreto.

Come detto, infine, l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2016 ha modificato la il secondo comma dell'articolo 120 del TUB prevedendo che:

  • nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
  • gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
    • gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
    • il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

 

Sul fronte giurisprudenziale, si segnala che, dopo l'intervento sull'articolo 120 del TUB da parte della legge di stabilità 2014, alcuni Tribunali hanno affermato che attualmente l'anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dal citato articolo 120, indipendentemente quindi dall'emanazione della disciplina secondaria da parte del CICR (Tribunale di Milano: ordinanze 25 marzo 2015, 3 aprile 2015, 5 agosto 2015; Corte d'Appello di Genova: sentenza dell'11 marzo 2014). Dall'altro lato, altri giudici ritengono che la norma non possa essere considerata operativa prima della delibera del CICR (Tribunale di Torino: ordinanza 17 luglio 2015).

 

La Commissione Finanze della Camera il 25 novembre 2015 ha approvato due risoluzioni in tema di anatocismo, con le quali si impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio citata in premessa sia quanto prima resa operativa (risoluzione n. 8-00154 Pelillo) e ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché sia confermata un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere (risoluzione n. 8-00155 Paglia).

L'articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2016 ha modificato la norma del TUB (articolo 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993) che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo). 

In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento (nuova lettera a) del comma 2, articolo 120 del TUB).

La norma, in sostanza, dispone il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia e con quanto statuito dalla giurisprudenza.

 In secondo luogo (nuova lettera b) del comma 2, articolo 120 del TUB) si prevede che gli interessi debitori maturati (in luogo della previgente disposizione che faceva riferimento, incongruamente, agli interessi "periodicamente capitalizzati"), compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Gli interessi di mora sono quelli dovuti a causa dell'inadempimento dell'obbligazione (mancato o ritardato pagamento). L'articolo 1224 del codice civile stabilisce che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il saggio degli interessi legali è definito annualmente con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: a decorrere dal 1° gennaio 2016 è fissato allo 0,2 per cento.

Il nuovo articolo 120 fa riferimento anche ai finanziamenti a valere su carte di credito. Si tratta delle carte di credito di tipo revolving, che consentono di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l'addebito di interessi. Le carte di credito a saldo, con le quali l'utilizzatore paga le spese effettuate con la carta in un'unica soluzione con addebito mensile, non prevedono il pagamento di interessi. Esistono, infine, carte di credito a opzione, che possono essere utilizzate in modalità a saldo o revolving.

Inoltre si prevede che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto:

1)  gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo; in tal modo si consente al debitore di avere a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi, senza risultare inadempiente. In caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;

2)  il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili (il 1° marzo dell'anno successivo ovvero in caso di chiusura del contratto). In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Pertanto qualora il cliente abbia autorizzato il pagamento degli interessi divenuti esigibili mediante addebito sul conto ed esso sia incapiente, la somma dovuta, considerata sorte capitale, riprenderà a produrre interessi mediante una contabilizzazione separata.

Anche questa previsione ricalca la citata proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia (articolo 4, comma 4). Al riguardo la relazione allegata afferma che si tratta di un accorgimento per agevolare l'estinzione del debito da interessi: non potendo, pena la violazione del divieto di capitalizzazione, estinguere il debito con addebito sul conto (se incapiente), il debitore dovrebbe provvedere al pagamento o in contanti o con bonifico da altra banca. Al fine di evitare questa soluzione potenzialmente difficoltosa (il cliente potrebbe non avere a disposizione il denaro) e costosa (se il cliente deve aprire un conto presso altro intermediario), si consentirebbe che, se previsto nel contratto, le rimesse (ad es. un bonifico) "in entrata" sul conto (affidato) del cliente debitore siano direttamente "stornate" dalla banca e impiegate per estinguere il debito da interessi.

L'articolo17-bis corregge il previgente articolo 120 del TUB (modificato dal comma 629 della legge n. 147 del 2013) che da una parte sembrava ammettere la capitalizzazione («gli interessi periodicamente capitalizzati...») e, dall'altra, stabiliva che gli interessi non producono interessi ulteriori (laddove l'effetto della capitalizzazione sarebbe proprio quello di passare a sorte capitale e, dunque, produrre interessi).

Il CICR ha adottato il provvedimento attuativo dell'articolo 17-bis con il decreto 3 agosto 2016, recante modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10 settembre 2016). In sintesi il decreto stabilisce che:

  • gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
  • in linea con la legge, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno trenta giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
  • per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).

E' previsto che gli intermediari applichino la delibera a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016.

 

L'anatocismo è il meccanismo di capitalizzazione degli interessi: alla loro scadenza vengono inglobati nel capitale, con la conseguenza che anche su di essi possono essere calcolati ulteriori interessi.

L'articolo 1283 del codice civile disciplina l'anatocismo in via generale, prevedendo che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Il Testo unico bancario (D.L.gs. n. 385 del 1993 – TUB) disciplina l'anatocismo per i profili bancari, demandando ad una deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le disposizioni attuative. In particolare, il D.Lgs. n. 342 del 1999, nell'introdurre il comma 2 dell'articolo 120, aveva previsto che il CICR regolasse "modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. In attuazione di questa norma, il CICR con la delibera del 9 febbraio 2000 aveva provveduto a disciplinare la materia, stabilendo che: i) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; ii) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal citato articolo 1283 del codice civile (la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).

Il previgente articolo 120 del TUB era stato modificato, come detto, dal comma 629 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014): il CICR, nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, avrebbe dovuto prevedere che gli interessi periodicamente capitalizzati non avrebbero potuto produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sarebbero stati calcolati esclusivamente sulla quota capitale. Rimane fermo che nelle operazioni in conto corrente nei confronti della clientela deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La norma sembrava volta a scongiurare la produzione degli interessi composti.

 La Banca d'Italia il 24 agosto 2015 ha posto in consultazione una proposta di delibera del CICR in attuazione del previgente articolo 120, secondo comma, del TUB. Si prevede che gli interessi moratori siano regolati dal codice civile. Per quanto riguarda le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, si prevede il divieto di anatocismo sugli interessi corrispettivi. Con riferimento ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito si prevede che gli interessi siano contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal capitale (contabilizzazione separata degli interessi). Al riguardo la relazione della Banca d'Italia afferma che questa disposizione da un lato impone una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato, vietando la periodicità di computo infrannuale e, dall'altro, consente di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l'esistenza di due distinte "poste", ciascuna contraddistinta da un regime proprio: quanto contabilizzato sub specie di interessi rimarrà improduttivo di ulteriori frutti, mentre le somme iscritte a capitale continueranno a produrre frutti. Si prevede inoltre che gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili trascorso un termine di sessanta giorni (eventualmente modificabile in favore del cliente).

Si evidenzia che l'articolo 31 del D.L. n. 91 del 2014 (norma soppressa nel corso della conversione del decreto) aveva modificato l'articolo 120, comma 2, del TUB, reintroducendo, in sostanza la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale. La relazione governativa affermava, in proposito, che la disposizione come novellata dalla legge di stabilità 2014 avrebbe posto problemi interpretativi che avrebbero creato incertezze tra gli operatori, tali da consigliare la modifica della disposizione in esame, riproponendo (con alcune modifiche) l'impianto della disposizione vigente fino al 2013. Tuttavia tale modifica è stata soppressa dalla legge di conversione del decreto.

Come detto, infine, l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 18 del 2016 ha modificato la il secondo comma dell'articolo 120 del TUB prevedendo che:

  • nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
  • gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
    • gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
    • il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

 

Sul fronte giurisprudenziale, si segnala che, dopo l'intervento sull'articolo 120 del TUB da parte della legge di stabilità 2014, alcuni Tribunali hanno affermato che attualmente l'anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dal citato articolo 120, indipendentemente quindi dall'emanazione della disciplina secondaria da parte del CICR (Tribunale di Milano: ordinanze 25 marzo 2015, 3 aprile 2015, 5 agosto 2015; Corte d'Appello di Genova: sentenza dell'11 marzo 2014). Dall'altro lato, altri giudici ritengono che la norma non possa essere considerata operativa prima della delibera del CICR (Tribunale di Torino: ordinanza 17 luglio 2015).

 

La Commissione Finanze della Camera il 25 novembre 2015 ha approvato due risoluzioni in tema di anatocismo, con le quali si impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio citata in premessa sia quanto prima resa operativa (risoluzione n. 8-00154 Pelillo) e ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché sia confermata un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere (risoluzione n. 8-00155 Paglia).