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Temi dell'attività parlamentare

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Banche e mercati finanziari
Operatori finanziari e contratti bancari

Il legislatore ha proseguito l'opera di riforma degli operatori del settore finanziario, avviata nel 2010 (D.Lgs. n. 141 del 2010) e implementata ulteriormente nel corso della legislatura per rispondere alle esigenze di trasparenza, correttezza e informazione del cliente emerse nel corso degli anni della crisi economico-finanziaria.

Inoltre ha provveduto a modificare la disciplina dei contratti bancari per semplificarne l'accesso e, recependo la disciplina europea, per rafforzare la tutela del consumatore.

 
Gli operatori del settore finanziario
  • 1 dossier
20/02/2018

La vigilanza sui consulenti finanziari è stata riformata dalla legge di stabilità 2016 (commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) che ha istituito un Albo unico, gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni, con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti iscritti:

  • consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
  • persone fisiche consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);
  • società di consulenza finanziaria (articolo 18-ter del TUF);

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari. La Consob ha definito la disciplina dell'attività dei consulenti finanziari nonché, in attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2016, dei nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori in capo all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari con il nuovo Regolamento Intermediari, approvato con delibera del 15 febbraio 2018, in vigore dal 20 febbraio 2018.

Il Regolamento contiene inoltre le disposizioni per la tutela degli investitori, inclusi i requisiti di conoscenza e competenza richiesti al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza ai clienti degli stessi.

Il Testo Unico Bancario - TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993, articolo 106) prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ("intermediari finanziari"). Il D.M. 2 aprile 2015, n. 53 ha, tra l'altro, individuato le circostanze in cui ricorre l'esercizio di attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico e ha individuato i criteri di operatività in Italia degli intermediari finanziari esteri. La Banca d'Italia ha pubblicato la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 in tema di vigilanza per gli intermediari finanziari, innovando la disciplina in materia di autorizzazione e capitale sociale. Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato una nota esplicativa della menzionata produzione regolamentare.

Con il decreto 22 gennaio 2014, n. 31 è stato definito il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, in attuazione dell'articolo 29 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Le società di mediazione creditizia tra l'altro devono dotarsi di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa e di strutture idoneee per gestire e controllare i rischi connessi alla propria attività.

L'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità per le cooperative, senza obbligo di iscrizione nell'albo intermediari, di concedere finanziamenti ai propri soci, a specifiche condizioni di legge (relative in particolare a condizioni e volumi dei finanziamenti stessi).

Per quanto riguarda la disciplina dei compro oro, si rinvia al tema web relativo alle disposizioni antiriciclaggio.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha elevato a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. La stessa soglia di 3.000 euro è prevista per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti. Per il servizio di money transfer la soglia è invece fissata a 1.000 euro.

Dossier
 
Confidi
  • 1 dossier
16/02/2018

In tema di confidi, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 54 e 55) ha introdotto alcune misure volte alla crescita e alla patrimonializzazione dei medesimi, destinando una quota di risorse prelevate dal Fondo di garanzia per le PMI nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro, nonché una quota fino a 70 milioni di euro del Fondo di perequazione delle camere di commercio. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 3 gennaio 2017, che ha definito le misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi.

La legge n. 150 del 2015, contenente la delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (C. 3209), intendeva favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico. Tuttavia il Governo, rispondendo il 2 agosto 2017 alla interrogazione n. 5/12021 alla Camera ha evidenziato una serie di criticità nella predisposizione dei decreti attuativi. E' quindi decorso il temine per l'esercizio della delega per la riforma dei confidi, senza che essa sia stata esercitata.

L'articolo 9-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 ha incluso i liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi tra i soggetti che possono costituire o partecipare ai confidi.

Dossier
 
Conti di pagamento
  • 2 focus
16/02/2018

Con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37  (A.G. n. 367) è stata recepita nell'ordinamento la direttiva n. 2014/92/UE in tema di trasferimento dei conti di pagamento e conti di pagamento di base, secondo i principi e i criteri direttivi specifici dettati dall'articolo 14 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015).

Si ricorda in proposito che il decreto-legge n. 3 del 2015 aveva infatti dato una prima attuazione della direttiva 2014/92/UE, ponendo specifici adempimenti a carico di istituti bancari e prestatori di servizi di pagamento per il caso di trasferimento di un conto di pagamento, tra cui: dare corso al trasferimento del conto senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini definiti dalla Direttiva n. 2014/92/UE; nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini, indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Il D.Lgs. n. 37 del 2017  disciplina la  trasparenza e la comparabilità delle spese, il trasferimento del conto e l'accesso al conto di base. Sono in particolare recepite le norme che impongono l'uso di una determinata terminologia standardizzata per denominare i principali servizi collegati al conto di pagamento, che pongono specifici obblighi informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento nei confronti del cliente, anche per per favorire la confrontabilità, anche a livello europeo, delle offerte relative ai conti di pagamento.

Il provvedimento recepisce inoltre nel Testo Unico Bancario quanto disposto dal menzionato decreto-legge n. 3 del 2015 in relazione al trasferimento dei conti di pagamento, con alcune integrazioni volte ad innalzare le tutele per i consumatori: in particolare, in luogo di disporre un indennizzo in favore del consumatore nel caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento del conto di pagamento, si dispone che al cliente sia corrisposta una penale di quaranta euro (maggiorabile secondo la durata del ritardo), salva la risarcibilità del danno ulteriore, anche non patrimoniale.

Si prevede infine il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo dì residenza.

Sono inoltre previste iniziative di educazione finanziaria in favore dei consumatori, con particolare riguardo a quelli più vulnerabili; i relativi compiti di promozione di tali iniziative sono attribuiti alla Banca d'Italia.

Focus
 
Prestito vitalizio ipotecario
  • 1 dossier
16/02/2018

La legge 2 aprile 2015, n. 44 modifica le norme sul prestito vitalizio ipotecario. L'istituto consente al proprietario di un immobile – di età superiore a 60 anni – di convertirne parte del valore in contanti per soddisfare esigenze di liquidità, senza dover lasciare l'abitazione posta in garanzia, ovvero senza dover ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Il prestito vitalizio è infatti rimborsato in un'unica soluzione dagli eredi e/o aventi causa, successivamente alla scomparsa del più longevo dei contraenti. Gli eredi possono conservare l'abitazione rimborsando il prestito con la liquidità a loro disposizione, oppure l'abitazione può essere venduta e quanto dovuto a fronte del finanziamento può essere rimborsato con il ricavato della vendita. Qualora non ci fossero eredi, o questi non procedessero al rimborso, il finanziamento è estinto con la vendita dell'immobile, sempre successivamente alla data di scadenza del finanziamento.

In primo luogo, per evitare che il beneficiario modifichi le condizioni del finanziamento in corso o il valore del bene, si specificano gli eventi che determinano l'obbligo di rimborso del debito, tra cui rientrano il trasferimento della proprietà o il compimento di atti che ne riducano significativamente il valore. In luogo di un conteggio annuale di interessi e spese, si consente alle parti di concordare un rimborso graduale degli interessi e delle spese. Con il decreto 22 dicembre 2015, n. 226 del Ministro dello sviluppo economico sono state emanate le norme attuative.

Dossier
 
Il microcredito
16/02/2018

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176   ha disciplinato il settore del microcredito con riferimento a : requisiti per poter beneficiare del finanziamento e le sue finalità; servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio; limiti oggettivi relativi a volume attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti; requisiti richiesti per svolgere l'attività di microcredito; informativa da fornire alla clientela. Il Provvedimento del 3 giugno 2015 della Banca d'Italia reca invece le disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito.

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 13, commi 1-bis e 1-ter) ha istituito, presso l'Ente nazionale per il microcredito, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, allo scopo di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata al microcredito.

 
Educazione finanziaria e rapporti tra intermediari e clienti
  • 1 dossier
16/02/2018

L'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 reca misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Viene allo scopo prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Per l'attuazione della predetta Strategia si istituisce e si disciplina presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che opera attraverso riunioni periodiche e in seno al quale possono essere costituiti specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia.

 Il Comitato è stato istituito con decreto del 3 agosto 2017: è composto da undici membri ed è diretto da Annamaria Lusardi. Gli altri membri, scelti tra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS, dalla COVIP, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari (OCF). Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti nella materia (art. 24-bis, comma 9). In considerazione dell'elevato numero di soggetti potenzialmente coinvolti nella promozione e nel coordinamento delle iniziative previste dal Programma, il Comitato ha richiesto l'istituzione di una Segreteria tecnica presso la Direzione della Comunicazione istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza.

La Commissione Finanze della Camera il 17 gennaio 2018 ha espresso un parere favorevole sul programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" presentato dal Governo relativo al triennio 2017-2019 (A.G. n. 497) con il quale sono delineate le principali iniziative attraverso le quali verrà data attuazione alla Strategia nazionale. Si segnala che nel primo anno di attività le risorse sono state in gran parte destinate alla predisposizione di un Portale su internet che sarà lanciato pubblicamente a gennaio 2018.

La norma conclude il percorso avviato con l'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela

Essa ha inteso analizzare, sotto i profili della correttezza, trasparenza e adeguatezza, l'operatività degli intermediari finanziari e creditizi, l'attività di vigilanza svolta in questo campo, nonché il quadro normativo e regolamentare in materia, sia a livello europeo, sia a livello nazionale. Si intende altresì valutare l'impatto sui risparmiatori del nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie introdotto dalla disciplina europea ed approfondire le questioni afferenti alla tutela della privacy in tale ambito, nonché le tematiche concernenti l'educazione finanziaria del pubblico.

Si ricorda infine che il D.Lgs. n. 37 del 2017 (che ha inserito l'articolo 126-vicies sexies nel TUB) attribuisce alla Banca d'Italia il compito di promuovere iniziative di educazione finanziaria e, in particolare, la redazione di codici di condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.

Dossier
 
Mutui: interventi legislativi e misure pattizie
16/02/2018

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, comma 48, lettera c)) ha istituito e disciplinato il Fondo di garanzia per la prima casa, volto a concedere garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. La garanzia del Fondo può essere concessa, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, sui finanziamenti connessi all'acquisto e agli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di abitazioni principali.  Le norme attuative (decreto del 31 luglio 2014 ) hanno esteso le agevolazioni del Fondo -  in precedenza attribuite alle sole giovani coppie - anche ai nuclei familiari costituiti da conviventi more uxorio. I mutui eleggibili sono quelli ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro.

Tra le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare si ricordano anche gli interventi di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la quale (articolo 6 del D.L. 102 del 2013) mette a disposizione degli istituti di credito italiani ed esteri (operanti in Italia)  una base di liquidità - mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale - per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Sotto un diverso versante, CDP interviene acquistando obbligazioni bancarie garantite (covered bond) a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioneaventi su crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.

 Il 21 novembre 2017 ABI e 15 associazioni dei consumatori, per dare continuità alle misure di sostegno alle famiglie in difficoltà, hanno convenuto di prorogare l'accordo per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie, siglato il 31 marzo 2015 anche in ottemperanza a quanto prescritto in merito dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 246 della legge n. 190 del 2014).

Di conseguenza, entro il 31 luglio 2018 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi di specifici eventi (perdita del posto di lavoro, cassa integrazione, morte etc.) occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

Si rammenta inoltre che il Decreto Legislativo n. 72 del 2016 (A.G. 256) ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive), che definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, detta standard qualitativi per alcuni servizi (distribuzione ed erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari) e reca disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

Tra le nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 72 del 2016 si segnala la disposizione che consente alle parti del contratto di convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito, che - in caso di inadempimento del consumatore - la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo; resta fermo il diritto del consumatore all'eccedenza (c.d. patto marciano).