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Temi dell'attività parlamentare

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Banche e mercati finanziari
Pagamenti e antiriciclaggio

La legge di stabilità 2016 ha elevato a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. La stessa soglia di 3.000 euro è prevista per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti. Per il servizio di money transfer la soglia è invece fissata a 1.000 euro.

Per quanto riguarda l'estensione dei pagamenti tracciabili, i commercianti e i professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Per diffondere i POS, che permettono i pagamenti con carte, presso gli esercizi commerciali e negli studi professionali, sono previste sia disposizioni agevolative, volte a contenere le commissioni interbancarie in conformità alla normativa europea, in particolare per i pagamenti di importo contenuto, sia disposizioni di carattere sanzionatorio che dovranno essere definite con decreto ministeriale.

Da ultimo, il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), ha aggiornato il D.Lgs. n. 231 del 2007, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 ha introdotto una disciplina antiriciclaggio ad hoc per il settore dei compro oro.

 
La normativa per il contrasto del riciclaggio e norme antifrode
  • 5 risorse web
15/02/2018

Il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 ha recepito la direttiva (UE) 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il D.Lgs. n. 90 del 2017, sostanzialmente ha riscritto il D.Lgs. n. 231 del 2007 (attuativo della normativa europea antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni. La seconda parte del decreto ha inoltre riscritto il D.Lgs. n. 109 del 2007 (normativa antiterrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.

In sintesi la nuova normativa prevede la graduazione dei controlli e delle procedure antiriciclaggio in funzione del rischio. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata. Sono attribuiti nuovi compiti alle autorità di vigilanza. Sono inoltre previste norme volte ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Sono previste sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza. Le nuove disposizioni garantiscono anche un sistema di controllo degli operatori che effettuano l'attività di money transfer, caratterizzata da un elevato rischio di infiltrazione criminale.

Fino al 31 marzo 2018 continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi di norme abrogate o sostituite. Il 9 febbraio 2018 la Banca d'Italia ha fornito indicazioni sugli obblighi antiriciclaggio da adempiere nel periodo transitorio (fino al 31 marzo 2018) e in quello successivo, fino all'entrata in vigore della nuova normativa di attuazione della Banca d'Italia.

Il Dipartimento del Tesoro del MEF ha reso disponibili una sere di risposte utili che è possibile consultare per comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio.

Oltre alla Direttiva (UE) 2015/849, si ricorda il regolamento UE 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, il quale: amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette. Il regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

IDecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 ha introdotto una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei compro oro e di censirne stabilmente il numero e la tipologia. 

Il D.L. n. 93 del 2013 all'articolo 9 ha previsto una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità. In particolare sono state modificate: la fattispecie di frode informatica, prevista dall'art. 640-ter c.p., introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti, perseguibile d'ufficio; l'art. 24-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati: la frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale, l'indebita utilizzazione di carte di credito e i delitti previsti dal Codice della privacy; il decreto legislativo n. 141 del 2010, per gli aspetti concernenti il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (norma già modificata dal D.L. n. 69 del 2013).

Documenti e risorse WEB
 
Limiti all'uso del contante
15/02/2018

L'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 (in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 3.000 euro. Tale soglia è stata così modificata dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 898). In precedenza il D.L. n. 201 del 2011 aveva ridotto il limite a 1.000 euro. La soglia di 3.000 euro è prevista anche per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti (il precedente limite, previsto dal D.Lgs. 169/2012, era di 2.500 euro).

Sono previsti dei casi che derogano al generale divieto di utilizzo del contante per un importo pari o superiore a 3.000 euro:

  • gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un'apposita procedura (il limite, previsto dall'articolo 3, del D.L. 16/2012, è stato abbassato da 15.000 a 10.000 euro dal D.Lgs. n. 90 del 2017);
  • per il servizio di money transfer (rimessa di denaro) la soglia è invece fissata a 1.000 euro (articolo 49, comma 2, del D.Lgs.n. 231 del 2007).

L'analisi sull'utilizzo del contante nel nostro Paese rileva che l'86% delle transazioni viene effettuato in contanti (68% del valore complessivo. Fonte: Banca d'Italia).

L'articolo 7-quater del D.L. n. 193 del 2016, modificando il testo unico sull'accertamento (DPR n. 600 del 1973, articolo 32), ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa (i quali percepiscono "ricavi": articoli 57 e 85 del TUIR), un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili. Da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti. La stessa norma, infatti, in attuazione della giurisprudenza costituzionale, ha eliminato la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari. 

     
    La normativa UE sui pagamenti (PSD) e il suo recepimento
    • 1 dossier
    15/02/2018

    La prima direttiva sui servizi di pagamento, direttiva 2007/64/CE (Payment Services Directive – PSD) ha definito un quadro giuridico comune per gli Stati membri dell'Unione volto a rendere uniformi i servizi di pagamento e ad ampliare la gamma dei prestatori. La direttiva ha introdotto una nuova figura di intermediario finanziario specializzato nell'offerta di servizi di pagamento (l'istituto di pagamento), assoggettandolo a un regime prudenziale ad hoc e consentendogli l'offerta combinata di attività anche non finanziarie. La Direttiva PSD si colloca nel quadro della creazione della SEPA – Single Euro Payments Area, ovvero l'Area Unica dei Pagamenti in Euro, promossa dall'Unione Europea per sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione. Essa comprende i paesi dell'Unione e i tre paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di Monaco. 

    In Italia la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n. 11 del 2010, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e istituti di moneta elettronica effettuano servizi di pagamento (nuovi Titoli V-bis e Titolo V-ter del Testo Unico Bancario, di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993).

    Successivamente la direttiva 2015/2366/(UE) (cd. PSD2) ha revisionato la normativa per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici. La revisione della direttiva PSD è stata necessaria anzitutto per tenere conto di nuovi tipi di servizi di pagamento, privi di regolamentazione ancorché meno costosi.

    Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha recepito la PSD2 ed ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015 (cosiddetto IFR - Interchange Fees Regulation) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Il provvedimento reca, inoltre, una complessiva razionalizzazione della disciplina di settore. 

    Solo prestatori autorizzati possono offrire servizi di pagamento. Sono tuttavia previste alcune ipotesi di operatività in regime di esclusione fra cui: 1) soggetti che prestano servizi di pagamento basati su strumenti (cd. strumenti a spendibilità limitata) che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente lo strumento o all'interno di una rete limitata di esercenti vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o ii) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 2) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura (o pre-alimentando il relativo conto), a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi 50 euro e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, 300 euro mensili. Ulteriore condizione per l'esclusione è che l'operazione di pagamento sia posta in essere: per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale; nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro; per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi. In ogni caso è richiesta l'iscrizione nell'albo degli istituti di pagamento.

    Dossier
     
    Le commissioni sui pagamenti con carte
    15/02/2018

    Il Regolamento (UE) 2015/751 (cosiddetto IFR - Interchange Fees Regulation), relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, prevede, da un lato, un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito (bancomat) e dello 0,3 per cento sulle operazioni con carte di credito, dall'altro una serie di disposizioni in materia di regole commerciali che si applicano a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate su carta. 

    Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, nel recepire la PSD2 (direttiva (UE) 2015/2366), ha anche adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 751/2015. Il nuovo articolo 34-bis del D.Lgs. n. 11 del 2010 fissa i limiti alle commissioni interbancarie da applicarsi alle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, recando una disciplina transitoria opzionale applicabile fino al 9 dicembre 2020 nonché la disciplina a regime successiva a tale data. Le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate con carte prepagate. Fino al 9 dicembre 2020, si può applicare una commissione interbancaria media ponderata che non superi lo 0,2% del valore medio annuo dell'ammontare di tutte le operazioni domestiche effettuate con le carte all'interno dello stesso schema di pagamento. Per il periodo successivo al 9 dicembre 2020, il limite della commissione, per ciascuna operazione, è dello 0,2% del valore, oppure 0,05 euro.

    Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a 5 euro, le commissioni devono essere comunque inferiori a quelle di valore pari o superiore. Per quanto attiene le transazioni di pagamento anche non nazionali effettuate con carte di credito, il limite imposto è sempre e comunque quello definito dall'IFR, ossia 0,3% dell'importo.

    Per il mancato rispetto di norme sulle commissioni è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento da 30.000 a 5 milioni di euro. Se l'importo del fatturato è disponibile e determinabile, l'importo è elevato fino al 10% del fatturato, se tale importo è superiore a 5 milioni.

    Alla Banca d'Italia sono attribuiti poteri di indagine e di controllo, in qualità di autorità competente incaricata di assicurare il rispetto delle disposizioni dell'IFR. L'AGCM è designata quale autorità competente per l'inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette, nonché degli illeciti perpetrati in violazione del Codice del Consumo, derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dall'IFR a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento. L'AGCOM è competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto di imporre spese aggiuntive, in relazione all'utilizzo di mezzi di pagamento, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo.

    L'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 2017 ha abrogato il decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del MEF, il quale, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici.

     
    Obblighi di pagamenti tracciabili
    15/02/2018

    Sul fronte della tracciabilità si segnalano i provvedimenti che hanno previsto l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. In particolare:

    • pagamenti relativi alle prestazioni libero professionali rese dai medici sia negli studi autorizzati in rete, sia intramoenia, devono essere effettuati unicamente mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo (D.L. n. 158/2012);
    • per quanto riguarda i settori del commercio e dei servizi, dal 1° luglio 2014 le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. "obbligo di POS": articolo 15, comma 4, del D.L. 179 del 2012). La legge di stabilità 2016 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica; per diffondere i POS sono previste sia disposizioni agevolative, volte a contenere le commissioni interbancarie in conformità alla normativa europea, in particolare per i pagamenti di importo contenuto, sia disposizioni di carattere sanzionatorio che dovranno essere definite con decreto ministeriale (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 900). Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha previsto l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito per acquisiti superiori a 30 euro. Si segnala la risposta del Governo all'interrogazione n. 5-02936 dell'11 giugno 2014, nella quale si conferma l'interpretazione secondo la quale la normativa citata avrebbe introdotto un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. In tal caso, peraltro, si determinerebbe un'ipotesi di mora del creditore, essendo a suo carico l'impossibilità della prestazione (articolo 1207 c.c.);
    • le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare le operazioni di pagamento - ivi compresi l'erogazione di stipendi, pensioni e compensi - di importo superiore a 1.000 euro mediante strumenti di pagamento elettronici (accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, carte di pagamento, ovvero altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario: articolo 12, comma 2, del D.L. 201 del 2011). La legge di stabilità 2016, nell'elevare a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante, ha tenuto fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 904);
    • per rendere tracciabili le operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi a essa ausiliari, il pagamento di tali operazioni deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 178);
    • i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 1.000 euro devono essere effettuati con mezzi tracciabili (legge n. 190 del 2014, comma 713). Si veda, inoltre, la risoluzione n. 102/E del 2014 dell'Agenzia delle entrate, la quale considera applicabile tale disposizione anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco;
    • l'obbligo di accettare pagamenti elettronici è esteso dal 1° luglio 2016 anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 901);
    • il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale. L'inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (comma 2-ter dell'articolo 25-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dalla legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 36).

    La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 902 e 903) ha abrogato le norme che prescrivevano l'utilizzo di pagamenti tracciabili per i pagamenti riguardanti:

    • canoni di locazione di unità abitative, esclusi quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale ne sia l'importo, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (legge n. 147 del 2013, comma 50). Al riguardo si ricorda ai fini sanzionatori la nota 5 febbraio 2014 del Dipartimento del Tesoro del MEF: la traccia della transazione in contante può essere fornita mediante una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare il pagamento del canone di locazione, anche per poter fruire dei previsti benefici fiscali.
    • corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada da parte dei soggetti della filiera dei trasporti  (art. 32-bis del D.L. n. 133 del 2014). 
     
    Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA
    • 1 risorsa web
    15/02/2018

    In attuazione della delega fiscale che ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica (legge n. 23 del 2014, articolo 9), è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronicatrasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il quale reca disposizioni premiali a favore dell'uso della fattura elettronica. 

    I contribuenti possono utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

    La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (legge n. 205 del 2017, commi 909, 915-917 e 928).

     Dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1). La legge di bilancio 2018 ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2018 l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori. Inoltre l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A..

    La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (nuovo articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015).

    A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

    L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disciplinato l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping. A partire dal 1° settembre 2018 (termine così posticipato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1088, rispetto all'originario 1° gennaio 2018), per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

    Documenti e risorse WEB