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Temi dell'attività parlamentare

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Banche e mercati finanziari
Voluntary disclosure

Nel quadro di cooperazione internazionale per la lotta all'evasione e all'elusione, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale. Tali disposizioni hanno consentito ai soggetti che detengono attività e beni all'estero, omettendo di dichiararli, di sanare la propria posizione nei confronti dell'erario versando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta).

 
Contenuto e procedura per la voluntary disclosure
  • 4 dossier,
  • 2 risorse web
16/02/2018

La disciplina essenziale della voluntary disclosure è contenuta principalmente nella legge n. 186 del 2014, integrata e modificata successivamente nel tempo.

Tale strumento consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione, denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La procedura è estesa anche ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

L'adesione alla collaborazione volontaria garantisce la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, consentendo inoltre il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie. Non è possibile accedere alla voluntary ove la richiesta sia stata presentata dopo che l'autore abbia avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

Le norme hanno introdotto un nuovo reato fiscale, che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero;hanno inoltre inserito (articolo 648-ter.1 del codice penale) nel sistema il reato di cd. autoriciclaggio punendo la condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce o comunque impiega denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda il termine per l'adesione alla procedura, esso era stato originariamente fissato al 30 settembre 2015. La tempistica è stata modificata una prima volta (per effetto del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153) dal 30 settembre al 30 novembre 2015, con fissazione al 30 dicembre 2015 del termine per integrare l'istanza e la documentazione a corredo dell'istanza stessa.

 

L'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha riaperto i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, con alcune novità rispetto alla disciplina del 2014.

In particolare, rispetto alla voluntary disclosure disciplinata nel 2014, le norme del 2016 hanno fissato una diversa procedura: è stato posto a carico del contribuente l'onere di versare spontaneamente in unica soluzione (entro il 2 ottobre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 2 ottobre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni, in luogo di attendere il calcolo contenuto nell'atto dell'amministrazione finanziaria (invito a comparire o provvedimento di irrogazione delle sanzioni).

Le norme del 2016 hanno posto inoltre una deroga alle ordinarie regole in tema di accertamento, con lo slittamento al 31 dicembre 2018 dei termini per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione, ove scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tale deroga opera limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria.

Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha inoltre introdotto specifiche norme per la regolarizzazione delle violazioni connesse alla detenzione di contanti o valori al portatore, così come alcune norme indirizzate ai professionisti e agli intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della voluntary: restano fermi, infatti, gli obblighi prescritti dalla legge in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

 

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015) ha semplificato la disciplina delle notifiche per la voluntary disclosure: gli atti da porre a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 1-ter) ha apportato alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, tra l'altro estendendo, ai fini della voluntary disclosure, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed all'IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato).

 

L'articolo 5-septies del decreto-legge n. 148 del 2017 consente di regolarizzare attività depositate e somme detenute in violazione degli obblighi di dichiarazione, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018. Anche in tali ipotesi è previsto lo slittamento dei termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, i quali vengono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione.

 

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente una documentazione completa relativa alla normativa e alla prassi in tema di voluntary disclosure.

 

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
L'utilizzo delle risorse della voluntary disclosure
16/02/2018

La legge n. 186 del 2014 ha destinato le entrate derivanti dalla voluntary disclosure alle seguenti finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il D.L. n. 192 del 2014 (cd. milleproroghe), al fine di sterilizzare gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016, disposti in attuazione della cd. clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento, sostituisce i predetti aumenti di accisa con la destinazione di partedelle risorse che deriveranno dall'introduzione dalle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2015 ha destinato quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure alla "sterilizzazione" del'aumento dell'accisa sui carburanti, che sarebbe dovuto scattare, a decorrere dal 30 settembre 2015, per effetto dell'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di Stabilità per la mancata autorizzazione, da parte della Commissione e del Consiglio UE, al meccanismo del reverse charge per l'Iva nel settore della grande distribuzione.

La Corte costituzionale, con la sentenza 66 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7 della legge 186 del 2014, che incamera allo Stato il gettito derivante dalle procedure di voluntary disclosure senza tenere in considerazione l'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta. Il comma 7, a parere della Consulta, viola l'autonomia finanziaria della regione autonoma in quanto il gettito delle imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percepite nel territorio regionale sono attribuite alla stessa regione, sulla base dalle norme sull'ordinamento finanziario della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, legge n. 690 del 1981.

La prima edizione della voluntary disclosure (illustrata disciplina del 2014) ha portato nelle casse dello Stato  un gettito di circa 4 miliardi di euro.

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 633-636 della legge n. 232 del 2016) ha quantificato in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, disposta dal citato decreto-legge n. 193 del 2016.