- Indagine conoscitiva su strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita
- La disciplina dell'anatocismo nei principali paesi europei
Banche e mercati finanziari
A seguito della crisi economico-finanziaria internazionale e dell'andamento negativo del credito bancario, sia il legislatore nazionale che le Autorità europee hanno inteso portare avanti piani per alleggerire il carico di indebitamento delle famiglie e riattivare i canali del credito bancario.
Dall'altro lato, il legislatore negli ultimi anni ha perseguito lo scopo di introdurre, ovvero di potenziare, strumenti alternativi per la concessione di finanziamenti alle imprese.
Allo scopo di reimmettere liquidità nel settore finanziario, la Banca Centrale Europea ha adottato numerose misure di politica monetaria nel corso degli ultimi cinque anni.
La decisione di ridurre i tassi di interesse è stata adottata dalla BCE il 10 marzo 2016: in quell'occasione il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è stato abbassato di 5 punti base, allo 0,00%, a decorrere dall'operazione con regolamento il 16 marzo 2016. Analogamente, nella medesima sede è stato ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale di 5 punti base, allo 0,25%, con effetto dal 16 marzo 2016. Infine, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto di 10 punti base, al -0,40%, con effetto dal 16 marzo 2016.
Tali misure sono rimaste sinora invariate.
Nella riunione del 25 gennaio 2018, il Consiglio direttivo della BCE ha confermato l'invarianza dei tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale (rispettivamente fissati allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%). Nella medesima sede, l'organo ha dichiarato di attendersi che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte degli acquisti netti di attività.
Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo ha confermato la volontà di condurre gli acquisti netti di attività, all'attuale ritmo mensile di 30 miliardi di euro, sino alla fine di settembre 2018 o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione.
Dal giugno 2014 la BCE, per sostenere il processo di erogazione del credito bancario all'economia reale ha condotto operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO), con tasso di interesse fisso per tutta la durata delle operazioni e pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema presente alla data dell'operazione, più uno spread fisso. Sono state condotte due serie di operazioni la prima delle quali, composta di otto aste (TLTRO-I), è stata annunciata nel giugno 2014; la seconda, composta di quattro operazioni (TLTRO-II), nel marzo 2016. In entrambe le serie il finanziamento ottenibile da ciascuna banca dipendeva dall'ammontare dei prestiti concessi a società non finanziarie e famiglie (con esclusione di quelli per l'acquisto di abitazioni). Per ulteriori informazioni si veda la sezione dedicata del sito della Banca d'Italia.
Le misure intraprese in tema di mutui nel corso della XVII legislatura hanno interessato soprattutto il comparto immobiliare, colpito duramente dalla crisi economico-finanziaria.
Con riferimento alla dinamica del credito, il Bollettino economico della Banca d'Italia di gennaio 2018 evidenzia tuttavia un miglioramento della qualità del credito bancario, favorito dal consolidamento della crescita. Si assiste infatti ad una diminuzione del flusso di nuovi crediti deteriorati in proporzione ai finanziamenti; aumentano sia i prestiti alle famiglie che i finanziamenti alle imprese, soprattutto a quelle manifatturiere. A limitare la domanda di credito bancario da parte delle aziende concorrono l'ampia disponibilità di risorse interne e il maggior ricorso all'emissione di obbligazioni.
Numerosi interventi, legislativi e non, hanno inteso favorire il sistema imprenditoriale italiano anche sotto il profilo delle fonti di finanziamento, in considerazione dell'andamento del credito bancario e delle conseguenze della crisi economico-finanziaria.
Già i decreti-legge sviluppo (decreto-legge 83 del 2012) e sviluppo-bis (decreto-legge n. 179 del 2012) avevano aperto alle società non quotate la possibilità di accedere alla raccolta del capitale di debito. Con la riforma delle disposizioni civilistiche e fiscali relative alle cambiali finanziarie e ai titoli obbligazionari, dunque, anche alle società italiane non quotate è stato consentito il ricorso all'emissione di strumenti di debito destinati ai mercati domestici ed internazionali. Le PMI sono state così incentivate a ricorrere ai canali extrabancari di finanziamento (mediante emissione di cd. minibond, ovvero bond di PMI). Per i dati sulla diffusione del fenomeno si rinvia al sito dell'Osservatorio Minibond gestito, tra gli altri soggetti, dal Politecnico di Milano.
Con il decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 12) l'utilizzo dei predetti strumenti è stato rafforzato, in particolare incentivando l'investimento negli stessi da parte di fondi pensione e compagnie. Successivamente, il decreto-legge n. 91 del 2014 ha modificato il regime fiscale dei proventi derivanti dai predetti strumenti (articolo 21) consentendo di applicarvi un'imposta sostitutiva al 26 per cento (in luogo della ritenuta), a specifiche condizioni.
I sopra richiamati provvedimenti hanno inoltre introdotto un regime fiscale di favore applicabile alle emissioni obbligazionarie effettuate dalle società di progetto, per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond, di cui all'articolo 1 del D.L. n. 83 del 2012 ). Gli interessi derivanti dai predetti titoli sono assimilati ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5%; vi è una disciplina agevolata, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di project bond.
Il decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 12) ha poi introdotto un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Tale finalità è stata perseguita mediante una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999, che ha tra l'altro semplificato le procedure di cartolarizzazione dei crediti d'impresa e della cessione di crediti verso la PA.
Nel solco dei predetti interventi, il legislatore ha progressivamente modificato la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle concessioni di finanziamento a medio e a lungo termine. In primo luogo (decreto-legge n. 145 del 2013) il regime dell'imposta sostitutiva è stato reso opzionale; esso è stato esteso alle operazioni di finanziamento strutturate e, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano di tale regime agevolato, è stato reso applicabile anche alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti, nonché ai trasferimenti di connesse garanzie. E' stato anche ampliato il novero dei soggetti ammessi a fruire di tale regime. Inoltre (articolo 7-quater del decreto-legge n. 193 del 2016, commi 33-35) il legislatore ha semplificato la disciplina delle comunicazioni e dei versamenti dell'imposta.
Il decreto-legge n. 91 del 2014 ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire la concessione di credito alle imprese, autorizzando determinati fondi di investimento ad erogare finanziamenti (c.d. fondi di credito diretto). Inoltre il provvedimento (articolo 22) ha autorizzato le imprese di assicurazione e le società di cartolarizzazione allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamento, a specifiche condizioni. E' stato parallelamente introdotto un regime fiscale di favore (con esenzione di ritenuta alla fonte) per gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione ed organismi di investimento collettivo del risparmio. Il decreto-legge n. 3 del 2015 ha esteso tale regime fiscale anche agli OICR che fanno ricorso alla leva finanziaria.
La legge di bilancio 2018 prevede un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno (commi 89-92). Inoltre, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, Invitalia può operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi (commi 260-266).
Con riferimento alle misure di natura convenzionale, è stato prorogato al 31 luglio 2018 l'Accordo per il Credito stipulato nel 2015 tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni d'impresa, volta a sostenere le piccole e medie imprese (Pmi), che si inserisce sulla traccia dei precedenti accordi.
Anche tale accordo ottempera alle prescrizioni della legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 246 della legge n. 190 del 2014).
L'Accordo prevede tre iniziative:
La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, comma 48, lettera c)) ha istituito e disciplinato il Fondo di garanzia per la prima casa, volto a concedere garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. La garanzia del Fondo può essere concessa, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, sui finanziamenti connessi all'acquisto e agli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di abitazioni principali. Le norme attuative (decreto del 31 luglio 2014 ) hanno esteso le agevolazioni del Fondo - in precedenza attribuite alle sole giovani coppie - anche ai nuclei familiari costituiti da conviventi more uxorio. I mutui eleggibili sono quelli ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro.
Tra le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare si ricordano anche gli interventi di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la quale (articolo 6 del D.L. 102 del 2013) mette a disposizione degli istituti di credito italiani ed esteri (operanti in Italia) una base di liquidità - mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale - per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Sotto un diverso versante, CDP interviene acquistando obbligazioni bancarie garantite (covered bond) a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioneaventi su crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
Il 21 novembre 2017 ABI e 15 associazioni dei consumatori, per dare continuità alle misure di sostegno alle famiglie in difficoltà, hanno convenuto di prorogare l'accordo per la sospensione della sola quota di capitale del credito alle famiglie, siglato il 31 marzo 2015 anche in ottemperanza a quanto prescritto in merito dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 246 della legge n. 190 del 2014).
Di conseguenza, entro il 31 luglio 2018 possono richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti al consumo di durata superiore a 24 mesi, i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi di specifici eventi (perdita del posto di lavoro, cassa integrazione, morte etc.) occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:
Si rammenta inoltre che il Decreto Legislativo n. 72 del 2016 (A.G. 256) ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive), che definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, detta standard qualitativi per alcuni servizi (distribuzione ed erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari) e reca disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.
Tra le nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 72 del 2016 si segnala la disposizione che consente alle parti del contratto di convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito, che - in caso di inadempimento del consumatore - la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo; resta fermo il diritto del consumatore all'eccedenza (c.d. patto marciano).
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 76 a 84, della legge n. 208 del 2015) ha disciplinato gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (c.d. leasing immobiliare). Si tratta di una forma di finanziamento alternativo al mutuo, a favore delle persone fisiche, finalizzato all'acquisto o alla costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale. Con il contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo a fronte di un corrispettivo che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
In connessione a tale contratto sono previste alcune agevolazioni fiscali: deducibilità ai fini Irpef e riduzione dell'imposta di registro.
La legge 2 aprile 2015, n. 44 modifica le norme sul prestito vitalizio ipotecario. L'istituto consente al proprietario di un immobile – di età superiore a 60 anni – di convertirne parte del valore in contanti per soddisfare esigenze di liquidità, senza dover lasciare l'abitazione posta in garanzia, ovvero senza dover ripagare il capitale e gli interessi sul prestito fino alla scadenza del contratto. Il prestito vitalizio è infatti rimborsato in un'unica soluzione dagli eredi e/o aventi causa, successivamente alla scomparsa del più longevo dei contraenti. Gli eredi possono conservare l'abitazione rimborsando il prestito con la liquidità a loro disposizione, oppure l'abitazione può essere venduta e quanto dovuto a fronte del finanziamento può essere rimborsato con il ricavato della vendita. Qualora non ci fossero eredi, o questi non procedessero al rimborso, il finanziamento è estinto con la vendita dell'immobile, sempre successivamente alla data di scadenza del finanziamento.
In primo luogo, per evitare che il beneficiario modifichi le condizioni del finanziamento in corso o il valore del bene, si specificano gli eventi che determinano l'obbligo di rimborso del debito, tra cui rientrano il trasferimento della proprietà o il compimento di atti che ne riducano significativamente il valore. In luogo di un conteggio annuale di interessi e spese, si consente alle parti di concordare un rimborso graduale degli interessi e delle spese. Con il decreto 22 dicembre 2015, n. 226 del Ministro dello sviluppo economico sono state emanate le norme attuative.
La legge di bilancio 2017 ( comma 70), nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online (equity crowdfunding).
L'equity-based crowdfunding consente, tramite un investimento on-line, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.
La Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, successivamente modificato nel tempo anche con l'introduzione del cd. whistleblowing.
Per l'illustrazione dell'istituto e della relativa disciplina si rinvia alla scheda informativa della Consob.
Nel corso della legislatura è stato esteso l'ambito di operatività di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con riferimento al sostegno delle imprese.
Già il decreto-legge 69 del 2013 aveva disposto che i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature (ivi inclusi hardware, in software e in tecnologie digitali) da parte delle piccole e medie imprese, potessero essere coadiuvati dall'istituzione, presso Cassa depositi e prestiti, di un plafond da utilizzare per fornire provvista alle banche.
Successivamente (articolo 10 del decreto-legge n. 133 del 2014) sono state ampliate le operazioni della CDP finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendovi, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il provvedimento ha allargato il perimetro delle operazioni finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) inserendovi anche gli interventi relativi ad iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico.
Nel solco del predetto ampliamento, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 822 a 829 della legge n. 208 del 2015) individua Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata. Tali attività possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati anche a valere su risorse comunitarie. A tal fine le risorse delle amministrazioni statali sono individuate con DPCM, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La legge di bilancio 2017 (comma 622 della legge n. 232 del 2016) destina 50 milioni di euro al fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo, ampliando il novero dei soggetti destinatari della garanzia.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 ha disciplinato il settore del microcredito con riferimento a : requisiti per poter beneficiare del finanziamento e le sue finalità; servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio; limiti oggettivi relativi a volume attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti; requisiti richiesti per svolgere l'attività di microcredito; informativa da fornire alla clientela. Il Provvedimento del 3 giugno 2015 della Banca d'Italia reca invece le disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito.
Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 13, commi 1-bis e 1-ter) ha istituito, presso l'Ente nazionale per il microcredito, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito, allo scopo di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito, favorendo tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata al microcredito.