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Sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario
informazioni aggiornate a martedì, 5 febbraio 2013
La sospensione legale della riscossione 

L'articolo 1, commi da 537 a 545 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) reca norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva) per ragioni formali o sostanziali.

In particolare (comma 537), gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi dal 1° gennaio 2013 hanno l'obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest'ultimo, alle condizioni enumerate dal successivo comma 538.

Per sospendere le procedure di esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all'agente della riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  • da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  • da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  • da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  • da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  • da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

 

Si rammenta che Equitalia, con proprio provvedimento amministrativo, aveva previsto l'obbligo di attivarsi nei confronti dell'ente impositore per l'annullamento del titolo esecutivo nel caso in cui il contribuente ne eccepisse l'inesigibilità totale o parziale, disponendone in tale ipotesi la temporanea non procedibilità fino al momento in cui lo stesso ente impositore notifichi l'esito degli ulteriori accertamenti svolti.

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, n. 10, anche dagli Agenti della riscossione.

A seguito di quanto previsto dalla predetta direttiva n. 10/2006 è possibile chiedere direttamente a Equitalia la sospensione delle procedure di riscossione, ove il contribuente abbia già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria abbia accolto il ricorso ovvero si sia ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l'Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall'ente o la notifica giudiziaria.

La sospensione amministrativa è disposta dall'ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

 

Ai sensi del comma 539, entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta.

Essa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e può:

  • confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere in via telematica all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio;
  • avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere la riscossione sospesa, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Il comma 540 prevede che, ove l'ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta – e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell'incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto; l'agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

 

Ai sensi del successivo comma 541, ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Ai sensi del comma 542, gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 543 dispone l'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In tal caso, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Il comma 544 prevede che, per tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa successivamente al 1° gennaio e salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da lui inviata, non si possa procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Tuttavia tale disposizione non si applica alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (articolo 10, comma 1 della legge n. 161 del 2014).

 

La direttiva di gruppo n. 2 dell'11 gennaio 2013, prot. n. 2013/500 di Equitalia Spa ha chiarito alcuni punti relativi all'attuazione della predetta disciplina, anzitutto mediante la predisposizione di apposito modello per la presentazione dell'istanza del debitore, con possibilità - nel caso di istanze incomplete – di contattare il debitore.
Le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto che le origina, sono considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.
L'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all'ente creditore.
La sospensione può essere richiesta anche per via telematica, attraverso il sito istituzionale di Equitalia Spa.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147 del 2015 

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 147 del 2015, emanato in attuazione della legge di delega fiscale per la materia della riscossione dei tributi, novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione.

In sintesi:

  • è stata soppressa la norma che consentiva di esperire la procedura di sospensione legale in presenza di "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso", al fine di evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie; le ipotesi di sospensione legale della riscossione sono dunque tipizzate ex lege;
  • è stato soppresso il termine dilatorio di sessanta giorni decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza; sono state altresì modificate, con finalità di snellimento, le modalità di comunicazione dell'esito dell'esame dell'istanza al creditore e all'agente della riscossione;
  • è stato chiarito che, fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di duecento giorni decorso il quale il pignoramento perde efficacia;
  • è stato vietato espressamente di reiterare la dichiarazione del debitore volta ad accedere alla sospensione legale della riscossione;
  • è stato sancito che l'annullamento del ruolo non opera in presenza di motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale ed amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva che ha annullato il credito.

 

La sospensione legale della riscossione 

L'articolo 1, commi da 537 a 545 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) reca norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva) per ragioni formali o sostanziali.

In particolare (comma 537), gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi dal 1° gennaio 2013 hanno l'obbligo di sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati da quest'ultimo, alle condizioni enumerate dal successivo comma 538.

Per sospendere le procedure di esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all'agente della riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  • da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  • da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  • da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  • da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  • da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

 

Si rammenta che Equitalia, con proprio provvedimento amministrativo, aveva previsto l'obbligo di attivarsi nei confronti dell'ente impositore per l'annullamento del titolo esecutivo nel caso in cui il contribuente ne eccepisse l'inesigibilità totale o parziale, disponendone in tale ipotesi la temporanea non procedibilità fino al momento in cui lo stesso ente impositore notifichi l'esito degli ulteriori accertamenti svolti.

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, n. 10, anche dagli Agenti della riscossione.

A seguito di quanto previsto dalla predetta direttiva n. 10/2006 è possibile chiedere direttamente a Equitalia la sospensione delle procedure di riscossione, ove il contribuente abbia già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria abbia accolto il ricorso ovvero si sia ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l'Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall'ente o la notifica giudiziaria.

La sospensione amministrativa è disposta dall'ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

 

Ai sensi del comma 539, entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta.

Essa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e può:

  • confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere in via telematica all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio;
  • avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere la riscossione sospesa, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Il comma 540 prevede che, ove l'ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta – e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell'incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto; l'agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

 

Ai sensi del successivo comma 541, ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Ai sensi del comma 542, gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 543 dispone l'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In tal caso, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti prescritti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge in esame; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Il comma 544 prevede che, per tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa successivamente al 1° gennaio e salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione da lui inviata, non si possa procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Tuttavia tale disposizione non si applica alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (articolo 10, comma 1 della legge n. 161 del 2014).

 

La direttiva di gruppo n. 2 dell'11 gennaio 2013, prot. n. 2013/500 di Equitalia Spa ha chiarito alcuni punti relativi all'attuazione della predetta disciplina, anzitutto mediante la predisposizione di apposito modello per la presentazione dell'istanza del debitore, con possibilità - nel caso di istanze incomplete – di contattare il debitore.
Le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto che le origina, sono considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.
L'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all'ente creditore.
La sospensione può essere richiesta anche per via telematica, attraverso il sito istituzionale di Equitalia Spa.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147 del 2015 

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 147 del 2015, emanato in attuazione della legge di delega fiscale per la materia della riscossione dei tributi, novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione.

In sintesi:

  • è stata soppressa la norma che consentiva di esperire la procedura di sospensione legale in presenza di "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso", al fine di evitare che possano essere presentate istanze con finalità meramente dilatorie; le ipotesi di sospensione legale della riscossione sono dunque tipizzate ex lege;
  • è stato soppresso il termine dilatorio di sessanta giorni decorsi i quali l'ente creditore si pronuncia in ordine all'istanza; sono state altresì modificate, con finalità di snellimento, le modalità di comunicazione dell'esito dell'esame dell'istanza al creditore e all'agente della riscossione;
  • è stato chiarito che, fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di duecento giorni decorso il quale il pignoramento perde efficacia;
  • è stato vietato espressamente di reiterare la dichiarazione del debitore volta ad accedere alla sospensione legale della riscossione;
  • è stato sancito che l'annullamento del ruolo non opera in presenza di motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale ed amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva che ha annullato il credito.