L'articolo 2, commi 1-3, del D.L. 101/2013 ha modificato in parte l'articolo 2, comma 11 (nonché l'articolo 14), del D.L. 95/2012, che reca la disciplina degli esuberi di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni di organico nella P.A..
Il richiamato comma 11 ha disposto che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino specifiche procedure (previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011).
Le procedure e misure previste, in ordine di priorità, sono:
Successivamente, il D.L. 101/2013, come accennato in precedenza, è intervenuto in materia, modificando la richiamata disciplina. Più specificamente:
si disciplinano i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione, quali quelle connesse, ad esempio, al dissesto dei bilanci (ex articolo 2, comma 14, del D.L. 95/2012). In questi casi, si precisa che l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro e dei requisiti anagrafici e contributivi ante D.L. 201/2011 operi nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
si precisa che le posizioni organiche dichiarate eccedentarie non possano essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione.