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Assorbimento delle eccedenze nella P.A.
informazioni aggiornate a giovedì, 25 gennaio 2018

L'articolo 2, commi 1-3, del D.L. 101/2013 ha modificato in parte l'articolo 2, comma 11 (nonché l'articolo 14), del D.L. 95/2012, che reca la disciplina degli esuberi di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni di organico nella P.A..

Il richiamato comma 11 ha disposto che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino specifiche procedure (previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011).

Le procedure e misure previste, in ordine di priorità, sono:

  • applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (nonché del regime delle decorrenze) previsti dalla predetta disciplina pensionistica ed applicazione, senza necessità di motivazione, dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro (ex articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008 (lettera a));
  • obbligo per le amministrazioni che presentino sovrannumeri di predisporre un piano entro il 31 dicembre 2012 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i sovrannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a) (lettere b) e c));
  • dopo l'individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera c), obbligo per le amministrazioni interessate di avviare, per tali posizioni, procedure di mobilità, anche intercompartimentale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione (lettera d), successivamente abrogata dall'articolo 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.L. 10/2016);
  • dichiarazione di eccedenza per il personale di cui alla precedente lettera c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere. Per tale personale vengono definiti criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale, sentite le organizzazioni sindacali. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze prevedendo il graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando comunque a compensazione i contratti part-time del restante personale (lettera e)).

Successivamente, il D.L. 101/2013, come accennato in precedenza, è intervenuto in materia, modificando la richiamata disciplina. Più specificamente:

  • viene dato alle amministrazioni un margine per la copertura dei posti vacanti in alcune aree a fronte della gestione delle posizioni soprannumerarie in altre, rendendo di fatto più elastica la gestione delle esigenze funzionali. In ogni caso, resta il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del sovrannumero. La possibilità di coprire i posti vacanti è subordinata ad un congelamento di posti corrispondente al valore finanziario delle unità in sovrannumero che saranno assorbite. La copertura dei posti è condizionata all'autorizzazione ad assumere (e alla verifica) da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, previa presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, di un piano di assorbimento delle eccedenze (ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del D.L. 95/2012) tale da garantire la compatibilità delle coperture di posti con gli equilibri di finanza pubblica, ed evitare situazioni di esubero e di collocamento del personale in disponibilità, anche secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 95/2012;
  • si riconosce l'applicabilità della disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza) previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del D.L. 201/2011 per i dipendenti pubblici in soprannumero nel caso in cui essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2016;
  • si differisce al 31 dicembre 2013  il termine per la predisposizione di una previsione delle cessazioni di personale in servizio al fine della verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
  • si dispone che l'individuazione delle posizioni di sovrannumero sia operata con riferimento ai lavoratori non riassorbibili entro il termine di 3 anni (invece dei 2 considerati  dal D.L. 95/2012) a decorrere dal 1° gennaio 2013 (e cioè entro il 1° gennaio 2016);
  • si differisce al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale, nel caso in cui il personale non possa essere riassorbito con le specfiche procedure richiamate, l'amministrazione ne dichiari l'esubero;
  • si prevede (modificando l'articolo 14, comma 7, del D.L. 95/2012) che le cessazioni dal servizio per collocamenti anticipati a riposo di lavoratori in posizione di soprannumero possano essere calcolate, una volta trascorso il tempo corrispondente al raggiungimento dei più elevati requisiti pensionistici previsti dall'articolo 24 del D.L.  201/2011 (c.d. Riforma Fornero), come risparmio utile al fine di individuare le disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni (ossia il budget assunzionale);
  • si escludono gli ordini e collegi professionali dalla disciplina sulla riduzione delle dotazioni organiche nella P.A.;
  • si disciplinano i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione, quali quelle connesse, ad esempio, al dissesto dei bilanci (ex articolo 2, comma 14, del D.L. 95/2012). In questi casi, si precisa che l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro e dei requisiti anagrafici e contributivi ante D.L. 201/2011 operi nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

  • si precisa che le posizioni organiche dichiarate eccedentarie non possano essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. 

     

Si ricorda che l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 obbliga le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, ad osservare una specifica procedura, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. In caso di mancato adempimento, le amministrazioni non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. Inoltre, la mancata attivazione delle procedure in esame da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. In particolare, il comma 5 dell'articolo 33 dispone che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, trovi applicazione l'articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008, sulla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Subordinatamente, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito regionale, tenendo conto di specifici parametri. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro. Entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile alle RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 428, della L. 190/2014 ha stabilito, nell'ambito dei processi di mobilità conseguenti alla soppressione delle Province, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità (di cui ai precedenti commi da 421 a 425) non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.
 

L'articolo 2, commi 1-3, del D.L. 101/2013 ha modificato in parte l'articolo 2, comma 11 (nonché l'articolo 14), del D.L. 95/2012, che reca la disciplina degli esuberi di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni di organico nella P.A..

Il richiamato comma 11 ha disposto che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviino specifiche procedure (previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011).

Le procedure e misure previste, in ordine di priorità, sono:

  • applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (nonché del regime delle decorrenze) previsti dalla predetta disciplina pensionistica ed applicazione, senza necessità di motivazione, dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro (ex articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008 (lettera a));
  • obbligo per le amministrazioni che presentino sovrannumeri di predisporre un piano entro il 31 dicembre 2012 contenente la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto alla precedente lettera a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i sovrannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a) (lettere b) e c));
  • dopo l'individuazione delle posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lettera c), obbligo per le amministrazioni interessate di avviare, per tali posizioni, procedure di mobilità, anche intercompartimentale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni dei personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione (lettera d), successivamente abrogata dall'articolo 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.L. 10/2016);
  • dichiarazione di eccedenza per il personale di cui alla precedente lettera c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere. Per tale personale vengono definiti criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale, sentite le organizzazioni sindacali. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze prevedendo il graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando comunque a compensazione i contratti part-time del restante personale (lettera e)).

Successivamente, il D.L. 101/2013, come accennato in precedenza, è intervenuto in materia, modificando la richiamata disciplina. Più specificamente:

  • viene dato alle amministrazioni un margine per la copertura dei posti vacanti in alcune aree a fronte della gestione delle posizioni soprannumerarie in altre, rendendo di fatto più elastica la gestione delle esigenze funzionali. In ogni caso, resta il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del sovrannumero. La possibilità di coprire i posti vacanti è subordinata ad un congelamento di posti corrispondente al valore finanziario delle unità in sovrannumero che saranno assorbite. La copertura dei posti è condizionata all'autorizzazione ad assumere (e alla verifica) da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, previa presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, di un piano di assorbimento delle eccedenze (ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del D.L. 95/2012) tale da garantire la compatibilità delle coperture di posti con gli equilibri di finanza pubblica, ed evitare situazioni di esubero e di collocamento del personale in disponibilità, anche secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 95/2012;
  • si riconosce l'applicabilità della disciplina pensionistica (relativa ai requisiti per il trattamento e ai termini di decorrenza) previgente alla riforma introdotta dall'articolo 24 del D.L. 201/2011 per i dipendenti pubblici in soprannumero nel caso in cui essi possano conseguire la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2016;
  • si differisce al 31 dicembre 2013  il termine per la predisposizione di una previsione delle cessazioni di personale in servizio al fine della verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
  • si dispone che l'individuazione delle posizioni di sovrannumero sia operata con riferimento ai lavoratori non riassorbibili entro il termine di 3 anni (invece dei 2 considerati  dal D.L. 95/2012) a decorrere dal 1° gennaio 2013 (e cioè entro il 1° gennaio 2016);
  • si differisce al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale, nel caso in cui il personale non possa essere riassorbito con le specfiche procedure richiamate, l'amministrazione ne dichiari l'esubero;
  • si prevede (modificando l'articolo 14, comma 7, del D.L. 95/2012) che le cessazioni dal servizio per collocamenti anticipati a riposo di lavoratori in posizione di soprannumero possano essere calcolate, una volta trascorso il tempo corrispondente al raggiungimento dei più elevati requisiti pensionistici previsti dall'articolo 24 del D.L.  201/2011 (c.d. Riforma Fornero), come risparmio utile al fine di individuare le disponibilità finanziarie da destinare a nuove assunzioni (ossia il budget assunzionale);
  • si escludono gli ordini e collegi professionali dalla disciplina sulla riduzione delle dotazioni organiche nella P.A.;
  • si disciplinano i casi in cui sia stata dichiarata l'eccedenza di personale per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione, quali quelle connesse, ad esempio, al dissesto dei bilanci (ex articolo 2, comma 14, del D.L. 95/2012). In questi casi, si precisa che l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro e dei requisiti anagrafici e contributivi ante D.L. 201/2011 operi nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

  • si precisa che le posizioni organiche dichiarate eccedentarie non possano essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. 

     

Si ricorda che l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 obbliga le pubbliche amministrazioni che abbiano situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, ad osservare una specifica procedura, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. In caso di mancato adempimento, le amministrazioni non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. Inoltre, la mancata attivazione delle procedure in esame da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. In particolare, il comma 5 dell'articolo 33 dispone che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile a RSU e alle organizzazioni sindacali, trovi applicazione l'articolo 72, comma 11 del D.L. 112/2008, sulla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. Subordinatamente, si procede alla ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito regionale, tenendo conto di specifici parametri. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro. Entro 90 giorni dalla comunicazione del dirigente responsabile alle RSU e alle organizzazioni sindacali, l'amministrazione dispone il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni in ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 428, della L. 190/2014 ha stabilito, nell'ambito dei processi di mobilità conseguenti alla soppressione delle Province, nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità (di cui ai precedenti commi da 421 a 425) non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta, ivi comprese le città metropolitane, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.