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Temi dell'attività parlamentare

Il finanziamento del Fondo TPL tra il 2013 e il 2017.
informazioni aggiornate a martedì, 6 febbraio 2018
I criteri  e le modalità di ripartizione del Fondo dal 2013 al 2017.
Il DPCM 11 marzo 2013, ha stabilito i criteri per la ripartizione del fondo, poi modificati DPCM 7 dicembre 2015, che sono stati applicati dal 2013 al 2016 e poi sostituiti per il 2017, dai criteri definiti con DPCM 26 maggio 2017 (vedi  sub).
In base all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 il decreto non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017. Il comma 8 prevede che continui a trovare applicazione, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti, fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di emanazione del nuovo decreto di definizione dei criteri di assegnazione del Fondo previsto dal 2018, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
I criteri del DPCM del 2013 prevedevano che: per il 90% il Fondo sia assegnato alle regioni sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto e per il residuo 10%, sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento:
a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
Le norme prevedono inoltre che le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedano all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. Nel caso in cui gli obiettivi siano raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata solo una parte della quota del 10%, con le percentuali di seguito riportate:
a) 30%, per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
b) 60% per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) 10% per la definizione di livelli occupazionali appropriati.
Con il DPCM del 2015  è stato  in particolare modificato il meccanismo di decurtazione in caso di non raggiungimento dei criteri di efficientamento dei servizi.

 Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 sono stati definiti i nuovi criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo TPL nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017.

La nuova ripartizione del Fondo tiene conto delle osservazioni emerse in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome nelle riunioni del 29 settembre e del 10 novembre 2016, che hanno evidenziato la necessità di rivedere i criteri definiti nel DPCM dell'11 marzo 2013, nella direzione di una mitigazione dei principi di penalizzazione previsti; in particolare si è ritenuto che non possa essere oggetto di intesa l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del DPCM, che prevede che le percentuali di ripartizione definite nella tabella 1 allegata sono rideterminate con cadenza triennale sulla base dei lati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL, in quanto i dati economici e trasportistici sino a oggi acquisiti non sono sufficienti a motivare una nuova ripartizione «base» del fondo.
La nuova ripartizione del Fondo TPL è stata quindi definita in base all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 19 gennaio 2017 e prevede che il soddisfacimento dell'obiettivo di efficientamento (offerta più idonea ed efficiente ed incremento qualitativo) sia verificato attraverso l'incremento annuale del «load factor», calcolato su base regionale con il seguente indicatore: numero di passeggeri trasportati/chilometri di servizio. L'indicatore e' verificato introducendo un fattore di conversione per le diverse modalità di trasporto e l'obiettivo  si intende raggiunto se il rapporto e' incrementato rispetto al valore dell'anno precedente oppure se e' incrementato rispetto al valore della media dei tre anni precedenti.
L'obiettivo del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi , viene verificato se si realizza un certo livello di incremento annuale (1,5% o 1% a seconda della misura del rapporto di partenza), del rapporto calcolato su base regionale, tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio, al netto della quota relativa all'infrastruttura.
L'obiettivo della definizione di livelli occupazionali appropriati è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la loro riduzione attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilita' del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.
La ripartizione delle risorse del Fondo viene effettuata, entro il 30 giugno di ciascun anno, per il 90 % sulla base delle percentuali riportate alla Tabella 1 e per il residuo 10 % sulla base dei criteri definiti nell'art. 3, che prevede come riferimento sempre la percentuale della tabella 1, che verrà assegnata integralmente nel caso del raggiungimento degli obiettivi, altrimenti sono previste percentuali di decurtazione. A titolo di anticipazione viene corrisposto alle regioni il 60 per cento delle risorse stanziate sul Fondo, sulla base delle percentuali della Tabella 1 ed il residuo 40 per cento è  erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto.
A titolo di anticipazione il 60% delle risorse viene ripartito ed erogato alle regioni annualmente con decreto del MEF, sulla base delle percentuali della Tabella 1, mentre il saldo del residuo 40%, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi, viene erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Le regioni provvedono poi ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.
Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e) del DPCM, effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio.
Si prevede che, con i decreti di ripartizione del Fondo, siano altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione (articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012, come riformulato dal decreto legislativo n. 61 del 2013).
Per il 2014 è quindi seguita la ripartizione tra le Regioni  basata sull'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 5 agosto 2014 e la quota del 10% delle risorse è stata ripartita in quanto sono stati considerati raggiunti gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione richiesti dall'art. 3 del DPCM 11/3/2013. Il decreto interministeriale n. 486 dell'11 novembre 2014 ha quindi ripartito per il 2014 le risorse del Fondo nazionale, che ammontano complessivamente a circa 5 miliardi di euro annui (stanziate sul cap. 1513 dello stato di previsione del MIT).
Per il 2015, con decreto del MIT del 7 marzo 2015 è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario l'anticipazione del 60 per cento del Fondo,  come previsto dall'art. 16-bis, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, per un importo complessivamente pari a circa  2.954,4 milioni di €. La consistenza complessiva del Fondo per il 2015 è stata di 4.925.252.600 €. Le risorse sono erogate dal MIT, con cadenza mensile, dal 20 marzo 2015 al 20 agosto 2015,  secondo la ripartizione indicata nella tabella 1 allegata al decreto, su cui era stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata il 5 agosto 2014.
Con DPCM 7 dicembre 2015 sono stati modificati i criteri di riparto del Fondo, poiché in data 24 settembre 2015 le regioni hanno rappresentato l'esigenza che, per ragioni di certezza della finanza regionale e per garantire la corretta prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale programmati per il 2015, venissero differiti al 2016 gli effetti, in termini di eventuali decurtazioni, dell'applicazione dell'art. 3 del DPCM. La nuova disposizione prevede quindi che le decurtazioni delle risorse finanziarie che sono accertate a seguito della verifica dei rispetto dei criteri di efficientamento  siano applicate, sia a regime che per l'anno 2015, all'anticipazione relativa all'anno successivo a quello in cui è effettuata la verifica.
Per il 2016, con decreto del MEF del 13 aprile 2016 (G.U. 10/5/2016) è stato definito il riparto dell'anticipazione del 60 per cento del Fondo per l'anno 2016. Lo stanziamento per l'anno 2016 del fondo a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2013, è attualmente pari a € 4.850.776.000. L'ammontare da ripartire a titolo di anticipazione è di 2.909.737.983 €, che al netto delle decurtazioni operate per il mancato raggiungimento degli obiettivi nel 2015 si riduce a 2.834.260.285 €. Con decreto interministeriale MIT/MEF n. 387 del 20 novembre 2015, modificato dal decreto n. 85 del 14 marzo 2016 sono state infatti quantificate le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle regioni a statuto ordinario per il 2015, a valere sull'anticipo 2016, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento.
  Il meccanismo di finanziamento fino al 2013

Il decreto legislativo n. 422/1997, pur attribuendo la competenza del trasporto pubblico locale alle regioni, non ha riconosciuto agli enti incaricati del servizio l'autonomia finanziaria. Il settore è stato così per un lungo periodo sostenuto da finanziamenti statali.  Solo con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, articolo 1, commi 295-299) sono state attribuite alle regioni a statuto ordinario, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, due differenti quote di compartecipazione del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.

Nella XVI Legislatura la legge-delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), ha individuato (art. 9, comma 1, lettera f), per il settore del trasporto pubblico regionale, un criterio "misto" di finanziamento, disponendo che l'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico locale venisse determinato tenendo conto, oltre che dei costi standard, anche della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale. A tal fine si è previsto, per le spese di parte corrente, l'assegnazione delle quote del fondo perequativo in misura tale da ridurre adeguatamente le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante, ma senza garantire l'integrale copertura del fabbisogno standard, mentre per le spese in conto capitale, si è previsto di assicurare l'integrale copertura del fabbisogno standard.

In attuazione della legge n. 42/2009, il decreto legislativo n. 68/2011, ha collocato le spese in conto capitale del trasporto pubblico regionale tra quelle per le quali era possibile il ricorso al fondo perequativo. Per il trasporto pubblico locale finanziato da comuni e province, invece, il decreto legislativo n. 216/2010 ha collocato tale funzione tra quelle essenziali e quindi da finanziare con integrale copertura del fabbisogno standard, senza distinguere tra spesa corrente e spesa in conto capitale.

I criteri  e le modalità di ripartizione del Fondo dal 2013 al 2017.
Il DPCM 11 marzo 2013, ha stabilito i criteri per la ripartizione del fondo, poi modificati DPCM 7 dicembre 2015, che sono stati applicati dal 2013 al 2016 e poi sostituiti per il 2017, dai criteri definiti con DPCM 26 maggio 2017 (vedi  sub).
In base all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 il decreto non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017. Il comma 8 prevede che continui a trovare applicazione, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti, fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di emanazione del nuovo decreto di definizione dei criteri di assegnazione del Fondo previsto dal 2018, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
I criteri del DPCM del 2013 prevedevano che: per il 90% il Fondo sia assegnato alle regioni sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto e per il residuo 10%, sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento:
a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
Le norme prevedono inoltre che le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedano all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. Nel caso in cui gli obiettivi siano raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata solo una parte della quota del 10%, con le percentuali di seguito riportate:
a) 30%, per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
b) 60% per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) 10% per la definizione di livelli occupazionali appropriati.
Con il DPCM del 2015  è stato  in particolare modificato il meccanismo di decurtazione in caso di non raggiungimento dei criteri di efficientamento dei servizi.

 Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 sono stati definiti i nuovi criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo TPL nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017.

La nuova ripartizione del Fondo tiene conto delle osservazioni emerse in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome nelle riunioni del 29 settembre e del 10 novembre 2016, che hanno evidenziato la necessità di rivedere i criteri definiti nel DPCM dell'11 marzo 2013, nella direzione di una mitigazione dei principi di penalizzazione previsti; in particolare si è ritenuto che non possa essere oggetto di intesa l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del DPCM, che prevede che le percentuali di ripartizione definite nella tabella 1 allegata sono rideterminate con cadenza triennale sulla base dei lati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL, in quanto i dati economici e trasportistici sino a oggi acquisiti non sono sufficienti a motivare una nuova ripartizione «base» del fondo.
La nuova ripartizione del Fondo TPL è stata quindi definita in base all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 19 gennaio 2017 e prevede che il soddisfacimento dell'obiettivo di efficientamento (offerta più idonea ed efficiente ed incremento qualitativo) sia verificato attraverso l'incremento annuale del «load factor», calcolato su base regionale con il seguente indicatore: numero di passeggeri trasportati/chilometri di servizio. L'indicatore e' verificato introducendo un fattore di conversione per le diverse modalità di trasporto e l'obiettivo  si intende raggiunto se il rapporto e' incrementato rispetto al valore dell'anno precedente oppure se e' incrementato rispetto al valore della media dei tre anni precedenti.
L'obiettivo del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi , viene verificato se si realizza un certo livello di incremento annuale (1,5% o 1% a seconda della misura del rapporto di partenza), del rapporto calcolato su base regionale, tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio, al netto della quota relativa all'infrastruttura.
L'obiettivo della definizione di livelli occupazionali appropriati è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la loro riduzione attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilita' del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.
La ripartizione delle risorse del Fondo viene effettuata, entro il 30 giugno di ciascun anno, per il 90 % sulla base delle percentuali riportate alla Tabella 1 e per il residuo 10 % sulla base dei criteri definiti nell'art. 3, che prevede come riferimento sempre la percentuale della tabella 1, che verrà assegnata integralmente nel caso del raggiungimento degli obiettivi, altrimenti sono previste percentuali di decurtazione. A titolo di anticipazione viene corrisposto alle regioni il 60 per cento delle risorse stanziate sul Fondo, sulla base delle percentuali della Tabella 1 ed il residuo 40 per cento è  erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto.
A titolo di anticipazione il 60% delle risorse viene ripartito ed erogato alle regioni annualmente con decreto del MEF, sulla base delle percentuali della Tabella 1, mentre il saldo del residuo 40%, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi, viene erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Le regioni provvedono poi ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.
Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e) del DPCM, effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio.
Si prevede che, con i decreti di ripartizione del Fondo, siano altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione (articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012, come riformulato dal decreto legislativo n. 61 del 2013).
Per il 2014 è quindi seguita la ripartizione tra le Regioni  basata sull'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 5 agosto 2014 e la quota del 10% delle risorse è stata ripartita in quanto sono stati considerati raggiunti gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione richiesti dall'art. 3 del DPCM 11/3/2013. Il decreto interministeriale n. 486 dell'11 novembre 2014 ha quindi ripartito per il 2014 le risorse del Fondo nazionale, che ammontano complessivamente a circa 5 miliardi di euro annui (stanziate sul cap. 1513 dello stato di previsione del MIT).
Per il 2015, con decreto del MIT del 7 marzo 2015 è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario l'anticipazione del 60 per cento del Fondo,  come previsto dall'art. 16-bis, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, per un importo complessivamente pari a circa  2.954,4 milioni di €. La consistenza complessiva del Fondo per il 2015 è stata di 4.925.252.600 €. Le risorse sono erogate dal MIT, con cadenza mensile, dal 20 marzo 2015 al 20 agosto 2015,  secondo la ripartizione indicata nella tabella 1 allegata al decreto, su cui era stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata il 5 agosto 2014.
Con DPCM 7 dicembre 2015 sono stati modificati i criteri di riparto del Fondo, poiché in data 24 settembre 2015 le regioni hanno rappresentato l'esigenza che, per ragioni di certezza della finanza regionale e per garantire la corretta prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale programmati per il 2015, venissero differiti al 2016 gli effetti, in termini di eventuali decurtazioni, dell'applicazione dell'art. 3 del DPCM. La nuova disposizione prevede quindi che le decurtazioni delle risorse finanziarie che sono accertate a seguito della verifica dei rispetto dei criteri di efficientamento  siano applicate, sia a regime che per l'anno 2015, all'anticipazione relativa all'anno successivo a quello in cui è effettuata la verifica.
Per il 2016, con decreto del MEF del 13 aprile 2016 (G.U. 10/5/2016) è stato definito il riparto dell'anticipazione del 60 per cento del Fondo per l'anno 2016. Lo stanziamento per l'anno 2016 del fondo a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2013, è attualmente pari a € 4.850.776.000. L'ammontare da ripartire a titolo di anticipazione è di 2.909.737.983 €, che al netto delle decurtazioni operate per il mancato raggiungimento degli obiettivi nel 2015 si riduce a 2.834.260.285 €. Con decreto interministeriale MIT/MEF n. 387 del 20 novembre 2015, modificato dal decreto n. 85 del 14 marzo 2016 sono state infatti quantificate le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle regioni a statuto ordinario per il 2015, a valere sull'anticipo 2016, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento.
  Il meccanismo di finanziamento fino al 2013

Il decreto legislativo n. 422/1997, pur attribuendo la competenza del trasporto pubblico locale alle regioni, non ha riconosciuto agli enti incaricati del servizio l'autonomia finanziaria. Il settore è stato così per un lungo periodo sostenuto da finanziamenti statali.  Solo con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, articolo 1, commi 295-299) sono state attribuite alle regioni a statuto ordinario, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, due differenti quote di compartecipazione del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.

Nella XVI Legislatura la legge-delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), ha individuato (art. 9, comma 1, lettera f), per il settore del trasporto pubblico regionale, un criterio "misto" di finanziamento, disponendo che l'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico locale venisse determinato tenendo conto, oltre che dei costi standard, anche della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale. A tal fine si è previsto, per le spese di parte corrente, l'assegnazione delle quote del fondo perequativo in misura tale da ridurre adeguatamente le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante, ma senza garantire l'integrale copertura del fabbisogno standard, mentre per le spese in conto capitale, si è previsto di assicurare l'integrale copertura del fabbisogno standard.

In attuazione della legge n. 42/2009, il decreto legislativo n. 68/2011, ha collocato le spese in conto capitale del trasporto pubblico regionale tra quelle per le quali era possibile il ricorso al fondo perequativo. Per il trasporto pubblico locale finanziato da comuni e province, invece, il decreto legislativo n. 216/2010 ha collocato tale funzione tra quelle essenziali e quindi da finanziare con integrale copertura del fabbisogno standard, senza distinguere tra spesa corrente e spesa in conto capitale.