Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 sono stati definiti i nuovi criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo TPL nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017.
Il decreto legislativo n. 422/1997, pur attribuendo la competenza del trasporto pubblico locale alle regioni, non ha riconosciuto agli enti incaricati del servizio l'autonomia finanziaria. Il settore è stato così per un lungo periodo sostenuto da finanziamenti statali. Solo con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, articolo 1, commi 295-299) sono state attribuite alle regioni a statuto ordinario, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, due differenti quote di compartecipazione del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.
Nella XVI Legislatura la legge-delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), ha individuato (art. 9, comma 1, lettera f), per il settore del trasporto pubblico regionale, un criterio "misto" di finanziamento, disponendo che l'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico locale venisse determinato tenendo conto, oltre che dei costi standard, anche della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale. A tal fine si è previsto, per le spese di parte corrente, l'assegnazione delle quote del fondo perequativo in misura tale da ridurre adeguatamente le differenze tra territori con diverse capacità fiscali per abitante, ma senza garantire l'integrale copertura del fabbisogno standard, mentre per le spese in conto capitale, si è previsto di assicurare l'integrale copertura del fabbisogno standard.
In attuazione della legge n. 42/2009, il decreto legislativo n. 68/2011, ha collocato le spese in conto capitale del trasporto pubblico regionale tra quelle per le quali era possibile il ricorso al fondo perequativo. Per il trasporto pubblico locale finanziato da comuni e province, invece, il decreto legislativo n. 216/2010 ha collocato tale funzione tra quelle essenziali e quindi da finanziare con integrale copertura del fabbisogno standard, senza distinguere tra spesa corrente e spesa in conto capitale.