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Lavoro e disabilità: le principali misure
informazioni aggiornate a lunedì, 9 ottobre 2017
Diritto al lavoro dei disabili
In tema di diritto al lavoro dei disabili, l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 185/2016 (primo correttivo al Jobs act) dispone:
  • che la computabilità nelle quote di riserva dei lavoratori non assunti tramite il collocamento obbligatorio riguardi (purché siano già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro) i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
    Si ricorda che in base all'art. 4, c. 3-bis, della L. 68/1999, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 151/2015, nella quota di riserva devono essere computati non solo i suddetti lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, ma anche quelli affetti da minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • un elevamento delle sanzioni amministrative relative alla mancata copertura della quota di riserva entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo), con la determinazione dell'importo in un multiplo della misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, c. 3-bis, della L. 68/1999: più precisamente, il datore di lavoro, in base alla novella, è tenuto a versare (al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, la quale è pari a 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (in luogo della sanzione di 62,77 euro al giorno).
    Il contributo esonerativo è previsto dall'art. 5, c. 3-bis, della L. 68/1999 (introdotto dal D.Lgs. 151/2015) che dispone l'esonero totale (mediante autocertificazione) dall'obbligo di assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille. L'esonero è condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (Il DM 10 marzo 2016 ha stabilito le modalità di versamento dei suddetti contributi);

  • l'applicazione della procedura di diffida (di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004) ai casi suddetti di violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo; in questo caso, la diffida concerne, in relazione alla quota di riserva non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici competenti.
    L'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 disciplina la procedura relativa alle ispezioni sui luoghi di lavoro e all'atto di diffida conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Più precisamente, viene disposto che, in caso di inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva in materia di lavoro e legislazione sociale dalle quali derivi l'applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo procede alla diffida del trasgressore (e dell'eventuale obbligato in solido) alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni, che estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa;

  • l'adeguamento ogni 5 anni, con decreto ministeriale, solo degli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione (da parte delle imprese private e degli enti pubblici economici) dell'obbligo di invio del prospetto informativo annuale relativo al numero complessivo di lavoratori dipendenti e ai dati sulla quota di riserva, e non anche degli importi delle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo.

Misure a sostegno della disabilità nella P.A.
L'articolo 10 del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto apposite misure a sostegno della disabilità, attraverso, tra l'altro, l'istituzione della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e l'individuazione del responsabile dei relativi processi di inserimento.
Più nel dettaglio, attraverso l'introduzione degli articoli da 39-bis e 39-quater al D.Lgs. 165/2001, è stata disposta l'istituzione (presso il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica), della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, i cui componenti non ricevono alcun compenso o emolumento comunque denominato (eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute), alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:
  • elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;
  • effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione (di cui al nuovo articolo 39-quater) che le amministrazioni pubbliche devono adempiere al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio;
  • propone alle amministrazioni pubbliche misure innovative tese al miglioramento dei livelli occupazionali e alla valorizzazione dei lavoratori disabili;
  • prevede interventi straordinari per l'adozione di accomodamenti ragionevoli (come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ex art. 3, c. 3-bis, del D.Lgs. 216/2003) nei luoghi di lavoro, a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro al fine di garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

Viene inoltre introdotta (nuovo articolo 39-ter) la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, nominato dalle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente) che:
  • cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili (nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato);
  • predispone gli accorgimenti organizzativi e propone, se necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro;
  • verifica l'attuazione del processo di inserimento.

Viene previsto (nuovo articolo 39-quater) un apposito monitoraggio per la verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili e di collocamento obbligatorio.
A tal fine, le amministrazioni pubbliche tenute ad attuare le disposizioni sul collocamento obbligatorio:
  • inviano, al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente, il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
  • entro i successivi sessanta giorni, trasmettono, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura del1a quota di riserva, nonché l'indicazione di eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell' obbligo, riservati ai soggetti disabili di cui all'art. 8 della L. 68/1999 (ossia disoccupati che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, iscritti nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento territorialmente competenti), o, in alternativa, delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/1999 (stipulate tra uffici competenti e datori di lavoro per la determinazione di un programma volto al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla medesima legge 68/1999).
Si specifica, infine, che le informazioni previste dal nuovo articolo 39-quater sono raccolte nell'ambito della banca dati politiche attive e passive (istituita dall'art. 8 del D.L. 76/2013) e che in caso di inosservanza di quanto disposto dal medesimo articolo (o dei tempi concordati) i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica.
Sempre per quanto attiene le pubbliche amministrazioni, si segnala:
  • l'articolo 7, commi 6 e 7, del D.L. 101/2013, volto a favorire l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, imponendone l'assunzione, nel rispetto delle quote e dei criteri di computo vigenti, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale, in particolare disponendo chele pubbliche procedano alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie nell'ambito delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, se necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione in vigore (ciascuna amministrazione, eseguita la suddetta rideterminazione – monitorata dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero del lavoro -, ha quindi l'obbligo di assumere un numero di lavoratori pari all'eventuale differenza tra il numero che risulta dal ricalcolo e quello attualmente esistente, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale);
  • l'articolo 3, comma 6, del D.L. 90/2014, che ha disposto la non applicazione dei limiti assunzionali per le pubbliche amministrazioni (previsti dallo stesso articolo) alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (come peraltro già previsto da precedenti norme);
  • l'articolo 25 del D.L. 90/2014, che contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità, finalizzate all'eliminazione di inutili duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.
       In particolare, la semplificazione riguarda:
       - le procedure per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici;
       - la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno;
       - lo snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e      provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori;
       - la garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età;
       - l'esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel D.M. 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante;
       - la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80% di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

 

  • i D.P.C.M. 9 settembre 2013 e 5 dicembre 2016 (emanati in attuazione dell'articolo 3 della L. 18/2009) che hanno prorogato nel tempo l‘operatività l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2016, l'Osservatorio è stato prorogato fino al 22 ottobre 2019).

Modifiche introdotte dal Jobs act
 Collocamento mirato
Con il D.Lgs. 151/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro, cd Jobs act) ha introdotto alcune disposizioni volte principalmente a razionalizzare la disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità (articoli 1-11). Inoltre ha modificato alcune disposizioni concernenti le persone prive della vista (articoli 12-13).
Innanzitutto, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base di determinati principi.
Si prevede che la disciplina sul collocamento mirato si applichi anche alle persone con capacità di lavoro ridotta, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
In merito alla disciplina sulle quote di riserva si elimina la subordinazione dell'obbligo dell'assunzione dei disabili a carico di specifici datori di lavoro (datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione) all'effettuazione di nuove assunzioni (cd. regime di gradualità).
Viene introdotto l'obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio) nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Si modifica la disciplina sulle sospensioni, esclusioni ed esoneri parziali agli obblighi previsti dalla normativa.
Più specificamente:
  • modificando la normativa relativa alle aziende che occupino addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL:
      - si sopprime la possibilità dell'autocertificazione (in luogo della procedura di esonero) per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60%;
-    contestualmente, si dispone l'esonero totale dall'obbligo di assunzioni obbligatorie ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che occupino addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (sempre mediante autocertificazione). L'esonero è anche in questo caso condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
  • si estende il meccanismo di compensazione territoriale automatica anche per i datori di lavoro pubblici, attualmente sottoposti ad autorizzazione . In particolare, si stabilisce la facoltà (da effettuarsi mediante trasmissione telematica a ciascuno degli uffici competenti, dell'apposito prospetto informativo ) per i datori di lavoro pubblici, di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione;
  • si demanda ad uno specifico decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di versamento dei richiamati contributi esonerativi
 
Si interviene sulle modalità delle assunzioni obbligatorie, in particolare prevedendo:
  • che la chiamata nominativa sia obbligatoria non più in relazione alla dimensione dell'azienda, bensì in relazione alla fattispecie di datore di lavoro individuata (datori di lavoro privati ed enti pubblici economici);
  • che le assunzioni obbligatorie si possano effettuare anche con la stipula delle convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali;
    • la possibilità di far precedere la richiesta nominativa dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli speciali elenchi tenuti dai centri per l'impiego che aderiscano alla specifica occasione di lavoro (sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro);
    • la possibilità per il datore di lavoro di procedere all'assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà, riconoscendo altresì per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi all'uopo previsti .
In caso di mancata assunzione secondo le richiamate modalità entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione, si dispone l'obbligo, per gli uffici competenti, di avviare o i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili (gli uffici possono altresì procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro).
 
In merito alla disciplina in materia di richiesta di avviamento al lavoro per l'assunzione di lavoratori disabili in particolare:
  • dispone che la presentazione da parte dei datori di lavoro della richiesta di assunzione di lavoratori disabili (entro 60 giorni dal momento in cui nasce l'obbligo di assunzione degli stessi, termine elevato a 90 giorni per i datori di lavoro del settore minerario) deve avere luogo solo nel caso in cui i datori di lavoro non procedano all'assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà;
  • per esigenze di coordinamento normativo, vengono meno le disposizioni in base alle quali l'avviamento può avvenire anche con richiesta secondo l'ordine di graduatoria o con chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
  • al fine di razionalizzare la raccolta dei dati disponibili sul collocamento mirato, nonché, tra l'altro, di semplificare i relativi adempimenti e migliorare la valutazione degli interventi, viene istituita all'interno della Banca dati politiche attive e passive una apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro pubblici e privati obbligati e ai lavoratori interessati che si aggiungono alle informazioni che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire circa l'instaurazione di rapporti di lavoro . Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative ai casi indicati nel comma in esame. La suddetta Banca dati è alimentata, in particolare, dall'INPS (relativamente agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia), dall'INAIL (relativamente agli interventi di reinserimento e integrazione), nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Le suddette informazioni sono rese disponibili alle regioni, province autonome ed enti pubblici responsabili del collocamento mirato e, a tal fine, possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza (dopo l'integrazione le informazioni sono rese anonime);
  • viene demandata ad apposito decreto interministeriale la definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalità attuative della prevista Banca dati del collocamento mirato.

Si interviene sulla disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione o di riserva di posti (cd. soggetti conferenti) e con le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (cd. soggetti destinatari) . In particolare, la suddetta disciplina prevede che il datore di lavoro possa assumere il lavoratore disabile, all'esaurirsi della convenzione, con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga all'obbligo (per i datori di lavoro che occupino più di 50 dipendenti) di assumere disabili per chiamata nominativa per il 60% delle stesse assunzioni obbligatorie. In tal caso, il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili , nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
Vengono soppresse sia la possibilità del datore di lavoro di derogare alla disciplina generale, sia la prelazione nell'assegnazione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Sgravi contributivi
Interviene sulle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità , incrementandone la misura e limitandone la concessione ad un periodo di 36 mesi.
 Più specificamente:
  • si innalza la misura del suddetto contributo al 70% (dal 60% attuale) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla Ia alla IIIa categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978;
  • si innalza la misura del suddetto contributo al 35% (dal 25% attuale) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IVa alla VIa categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978.
Tali incentivi si applicano alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del Jobs act. Rispetto alla normativa vigente, inoltre, si elimina la previsione in base alla quale l'assunzione deve essere effettuata con le convenzioni di inserimento lavorativo (quindi il contributo spetta sia nel caso di chiamata diretta sia, appunto, con convenzione di inserimento lavorativo) e si sopprimono sia l'obbligo di calcolare l'ammontare lordo del contributo all'assunzione o sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore (nel nuovo testo si fa riferimento, più correttamente, alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali), sia la previsione di erogazione del contributo per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro (al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%) o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;
  • si estende la concessione del contributo (nella misura del 70%) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato (o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto) con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi. Anche tale incentivo si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio del l'anno successivo all'entrata in vigore del Jobs act;
  • si stabiliscono le modalità di corresponsione del contributo al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. In particolare, si prevede che la domanda per la fruizione dell'incentivo debba essere trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. Effettuata la domanda, il datore di lavoro (che entro il termine perentorio di 7 giorni deve stipulare il contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo) ha diritto ad un accantonamento di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante. Il datore di lavoro, inoltre, ha l'onere di comunicare all'INPS (entro e non oltre i successivi 7 giorni lavorativi) telematicamente l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei richiamati termini il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo è direttamente erogato dall'I.N.P.S. in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione (anche attraverso il proprio sito internet istituzionale). Alla stessa INPS (che provvede all'attuazione delle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente) spetta il monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Soggetti privi della vista
Gli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 151/2015 sono volti a semplificare il procedimento per il collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti. A tal fine si dispone la soppressione dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, prevedendo che i centralinisti abilitati si iscrivono nell' elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza. Il servizio provvede alla verifica del possesso del titolo abilitante alla funzione di centralinista e delle ulteriori condizioni previste dalla L. 113/1985. Viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di iscrizione anche in un altro ambito territoriale dello Stato, scelto dalla persona con disabilità, diverso da quello di residenza. Nel caso di soggetti iscritti in una pluralità di elenchi, oltre a quello tenuto dal servizio dell'ambito territoriale di residenza, l'interessato dovrà scegliere l'elenco presso cui mantenere l'iscrizione entro trentasei mesi dall' entrata in vigore della disposizione in esame.
Fondo occupazione disabili
La L. 232/2016 (all'articolo 1, comma 251), è intervenuta sulle risorse per l'occupazione dei disabili, prevedendo la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (le cui risorse finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone disabili da parte del Ministero del Lavoro), già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi) e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.
Successivamente, l'art. 55-bis del D.L. 50/2017 ha incrementato di 58 milioni per il 2017 il suddetto Fondo, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI).
Si ricorda che il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, previsto dall'articolo 14 della L. 68/1999, è istituito dalle regioni ed è destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n.68/1999 ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge n. 6871999 non versati al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999), nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
Il Fondo eroga: contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge n. 68/1999.

Diritto al lavoro dei disabili
In tema di diritto al lavoro dei disabili, l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 185/2016 (primo correttivo al Jobs act) dispone:
  • che la computabilità nelle quote di riserva dei lavoratori non assunti tramite il collocamento obbligatorio riguardi (purché siano già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro) i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
    Si ricorda che in base all'art. 4, c. 3-bis, della L. 68/1999, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 151/2015, nella quota di riserva devono essere computati non solo i suddetti lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, ma anche quelli affetti da minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • un elevamento delle sanzioni amministrative relative alla mancata copertura della quota di riserva entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo), con la determinazione dell'importo in un multiplo della misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, c. 3-bis, della L. 68/1999: più precisamente, il datore di lavoro, in base alla novella, è tenuto a versare (al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, la quale è pari a 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (in luogo della sanzione di 62,77 euro al giorno).
    Il contributo esonerativo è previsto dall'art. 5, c. 3-bis, della L. 68/1999 (introdotto dal D.Lgs. 151/2015) che dispone l'esonero totale (mediante autocertificazione) dall'obbligo di assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille. L'esonero è condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (Il DM 10 marzo 2016 ha stabilito le modalità di versamento dei suddetti contributi);

  • l'applicazione della procedura di diffida (di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004) ai casi suddetti di violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo; in questo caso, la diffida concerne, in relazione alla quota di riserva non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici competenti.
    L'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 disciplina la procedura relativa alle ispezioni sui luoghi di lavoro e all'atto di diffida conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Più precisamente, viene disposto che, in caso di inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva in materia di lavoro e legislazione sociale dalle quali derivi l'applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo procede alla diffida del trasgressore (e dell'eventuale obbligato in solido) alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni, che estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa;

  • l'adeguamento ogni 5 anni, con decreto ministeriale, solo degli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione (da parte delle imprese private e degli enti pubblici economici) dell'obbligo di invio del prospetto informativo annuale relativo al numero complessivo di lavoratori dipendenti e ai dati sulla quota di riserva, e non anche degli importi delle sanzioni comminate per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo.

Misure a sostegno della disabilità nella P.A.
L'articolo 10 del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto apposite misure a sostegno della disabilità, attraverso, tra l'altro, l'istituzione della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità e l'individuazione del responsabile dei relativi processi di inserimento.
Più nel dettaglio, attraverso l'introduzione degli articoli da 39-bis e 39-quater al D.Lgs. 165/2001, è stata disposta l'istituzione (presso il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica), della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, i cui componenti non ricevono alcun compenso o emolumento comunque denominato (eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute), alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:
  • elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili;
  • effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione (di cui al nuovo articolo 39-quater) che le amministrazioni pubbliche devono adempiere al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio;
  • propone alle amministrazioni pubbliche misure innovative tese al miglioramento dei livelli occupazionali e alla valorizzazione dei lavoratori disabili;
  • prevede interventi straordinari per l'adozione di accomodamenti ragionevoli (come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ex art. 3, c. 3-bis, del D.Lgs. 216/2003) nei luoghi di lavoro, a cui sono tenuti tutti i datori di lavoro al fine di garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.

Viene inoltre introdotta (nuovo articolo 39-ter) la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, nominato dalle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente) che:
  • cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili (nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato);
  • predispone gli accorgimenti organizzativi e propone, se necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro;
  • verifica l'attuazione del processo di inserimento.

Viene previsto (nuovo articolo 39-quater) un apposito monitoraggio per la verifica della corretta applicazione della normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili e di collocamento obbligatorio.
A tal fine, le amministrazioni pubbliche tenute ad attuare le disposizioni sul collocamento obbligatorio:
  • inviano, al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente, il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
  • entro i successivi sessanta giorni, trasmettono, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura del1a quota di riserva, nonché l'indicazione di eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell' obbligo, riservati ai soggetti disabili di cui all'art. 8 della L. 68/1999 (ossia disoccupati che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, iscritti nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento territorialmente competenti), o, in alternativa, delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/1999 (stipulate tra uffici competenti e datori di lavoro per la determinazione di un programma volto al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla medesima legge 68/1999).
Si specifica, infine, che le informazioni previste dal nuovo articolo 39-quater sono raccolte nell'ambito della banca dati politiche attive e passive (istituita dall'art. 8 del D.L. 76/2013) e che in caso di inosservanza di quanto disposto dal medesimo articolo (o dei tempi concordati) i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica.
Sempre per quanto attiene le pubbliche amministrazioni, si segnala:
  • l'articolo 7, commi 6 e 7, del D.L. 101/2013, volto a favorire l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, imponendone l'assunzione, nel rispetto delle quote e dei criteri di computo vigenti, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale, in particolare disponendo chele pubbliche procedano alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie nell'ambito delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, se necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione in vigore (ciascuna amministrazione, eseguita la suddetta rideterminazione – monitorata dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Ministero del lavoro -, ha quindi l'obbligo di assumere un numero di lavoratori pari all'eventuale differenza tra il numero che risulta dal ricalcolo e quello attualmente esistente, anche in soprannumero ed in deroga ai divieti di assunzione posti in materia di contenimento dei costi di personale);
  • l'articolo 3, comma 6, del D.L. 90/2014, che ha disposto la non applicazione dei limiti assunzionali per le pubbliche amministrazioni (previsti dallo stesso articolo) alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (come peraltro già previsto da precedenti norme);
  • l'articolo 25 del D.L. 90/2014, che contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità, finalizzate all'eliminazione di inutili duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.
       In particolare, la semplificazione riguarda:
       - le procedure per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici;
       - la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno;
       - lo snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e      provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori;
       - la garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età;
       - l'esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel D.M. 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante;
       - la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80% di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

 

  • i D.P.C.M. 9 settembre 2013 e 5 dicembre 2016 (emanati in attuazione dell'articolo 3 della L. 18/2009) che hanno prorogato nel tempo l‘operatività l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2016, l'Osservatorio è stato prorogato fino al 22 ottobre 2019).

Modifiche introdotte dal Jobs act
 Collocamento mirato
Con il D.Lgs. 151/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro, cd Jobs act) ha introdotto alcune disposizioni volte principalmente a razionalizzare la disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità (articoli 1-11). Inoltre ha modificato alcune disposizioni concernenti le persone prive della vista (articoli 12-13).
Innanzitutto, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base di determinati principi.
Si prevede che la disciplina sul collocamento mirato si applichi anche alle persone con capacità di lavoro ridotta, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
In merito alla disciplina sulle quote di riserva si elimina la subordinazione dell'obbligo dell'assunzione dei disabili a carico di specifici datori di lavoro (datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione) all'effettuazione di nuove assunzioni (cd. regime di gradualità).
Viene introdotto l'obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio) nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Si modifica la disciplina sulle sospensioni, esclusioni ed esoneri parziali agli obblighi previsti dalla normativa.
Più specificamente:
  • modificando la normativa relativa alle aziende che occupino addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL:
      - si sopprime la possibilità dell'autocertificazione (in luogo della procedura di esonero) per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60%;
-    contestualmente, si dispone l'esonero totale dall'obbligo di assunzioni obbligatorie ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che occupino addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (sempre mediante autocertificazione). L'esonero è anche in questo caso condizionato al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;
  • si estende il meccanismo di compensazione territoriale automatica anche per i datori di lavoro pubblici, attualmente sottoposti ad autorizzazione . In particolare, si stabilisce la facoltà (da effettuarsi mediante trasmissione telematica a ciascuno degli uffici competenti, dell'apposito prospetto informativo ) per i datori di lavoro pubblici, di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione;
  • si demanda ad uno specifico decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di versamento dei richiamati contributi esonerativi
 
Si interviene sulle modalità delle assunzioni obbligatorie, in particolare prevedendo:
  • che la chiamata nominativa sia obbligatoria non più in relazione alla dimensione dell'azienda, bensì in relazione alla fattispecie di datore di lavoro individuata (datori di lavoro privati ed enti pubblici economici);
  • che le assunzioni obbligatorie si possano effettuare anche con la stipula delle convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali;
    • la possibilità di far precedere la richiesta nominativa dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte negli speciali elenchi tenuti dai centri per l'impiego che aderiscano alla specifica occasione di lavoro (sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro);
    • la possibilità per il datore di lavoro di procedere all'assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà, riconoscendo altresì per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi all'uopo previsti .
In caso di mancata assunzione secondo le richiamate modalità entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione, si dispone l'obbligo, per gli uffici competenti, di avviare o i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili (gli uffici possono altresì procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro).
 
In merito alla disciplina in materia di richiesta di avviamento al lavoro per l'assunzione di lavoratori disabili in particolare:
  • dispone che la presentazione da parte dei datori di lavoro della richiesta di assunzione di lavoratori disabili (entro 60 giorni dal momento in cui nasce l'obbligo di assunzione degli stessi, termine elevato a 90 giorni per i datori di lavoro del settore minerario) deve avere luogo solo nel caso in cui i datori di lavoro non procedano all'assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà;
  • per esigenze di coordinamento normativo, vengono meno le disposizioni in base alle quali l'avviamento può avvenire anche con richiesta secondo l'ordine di graduatoria o con chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro;
  • al fine di razionalizzare la raccolta dei dati disponibili sul collocamento mirato, nonché, tra l'altro, di semplificare i relativi adempimenti e migliorare la valutazione degli interventi, viene istituita all'interno della Banca dati politiche attive e passive una apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro pubblici e privati obbligati e ai lavoratori interessati che si aggiungono alle informazioni che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire circa l'instaurazione di rapporti di lavoro . Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative ai casi indicati nel comma in esame. La suddetta Banca dati è alimentata, in particolare, dall'INPS (relativamente agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia), dall'INAIL (relativamente agli interventi di reinserimento e integrazione), nonché dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Le suddette informazioni sono rese disponibili alle regioni, province autonome ed enti pubblici responsabili del collocamento mirato e, a tal fine, possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza (dopo l'integrazione le informazioni sono rese anonime);
  • viene demandata ad apposito decreto interministeriale la definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalità attuative della prevista Banca dati del collocamento mirato.

Si interviene sulla disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione o di riserva di posti (cd. soggetti conferenti) e con le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (cd. soggetti destinatari) . In particolare, la suddetta disciplina prevede che il datore di lavoro possa assumere il lavoratore disabile, all'esaurirsi della convenzione, con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga all'obbligo (per i datori di lavoro che occupino più di 50 dipendenti) di assumere disabili per chiamata nominativa per il 60% delle stesse assunzioni obbligatorie. In tal caso, il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili , nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
Vengono soppresse sia la possibilità del datore di lavoro di derogare alla disciplina generale, sia la prelazione nell'assegnazione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Sgravi contributivi
Interviene sulle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità , incrementandone la misura e limitandone la concessione ad un periodo di 36 mesi.
 Più specificamente:
  • si innalza la misura del suddetto contributo al 70% (dal 60% attuale) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla Ia alla IIIa categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978;
  • si innalza la misura del suddetto contributo al 35% (dal 25% attuale) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IVa alla VIa categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978.
Tali incentivi si applicano alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del Jobs act. Rispetto alla normativa vigente, inoltre, si elimina la previsione in base alla quale l'assunzione deve essere effettuata con le convenzioni di inserimento lavorativo (quindi il contributo spetta sia nel caso di chiamata diretta sia, appunto, con convenzione di inserimento lavorativo) e si sopprimono sia l'obbligo di calcolare l'ammontare lordo del contributo all'assunzione o sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore (nel nuovo testo si fa riferimento, più correttamente, alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali), sia la previsione di erogazione del contributo per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro (al fine di renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%) o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;
  • si estende la concessione del contributo (nella misura del 70%) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato (o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto) con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi. Anche tale incentivo si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio del l'anno successivo all'entrata in vigore del Jobs act;
  • si stabiliscono le modalità di corresponsione del contributo al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. In particolare, si prevede che la domanda per la fruizione dell'incentivo debba essere trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro 5 giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. Effettuata la domanda, il datore di lavoro (che entro il termine perentorio di 7 giorni deve stipulare il contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo) ha diritto ad un accantonamento di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante. Il datore di lavoro, inoltre, ha l'onere di comunicare all'INPS (entro e non oltre i successivi 7 giorni lavorativi) telematicamente l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei richiamati termini il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo è direttamente erogato dall'I.N.P.S. in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione (anche attraverso il proprio sito internet istituzionale). Alla stessa INPS (che provvede all'attuazione delle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente) spetta il monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Soggetti privi della vista
Gli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 151/2015 sono volti a semplificare il procedimento per il collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti. A tal fine si dispone la soppressione dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, prevedendo che i centralinisti abilitati si iscrivono nell' elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza. Il servizio provvede alla verifica del possesso del titolo abilitante alla funzione di centralinista e delle ulteriori condizioni previste dalla L. 113/1985. Viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di iscrizione anche in un altro ambito territoriale dello Stato, scelto dalla persona con disabilità, diverso da quello di residenza. Nel caso di soggetti iscritti in una pluralità di elenchi, oltre a quello tenuto dal servizio dell'ambito territoriale di residenza, l'interessato dovrà scegliere l'elenco presso cui mantenere l'iscrizione entro trentasei mesi dall' entrata in vigore della disposizione in esame.
Fondo occupazione disabili
La L. 232/2016 (all'articolo 1, comma 251), è intervenuta sulle risorse per l'occupazione dei disabili, prevedendo la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (le cui risorse finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone disabili da parte del Ministero del Lavoro), già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi) e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.
Successivamente, l'art. 55-bis del D.L. 50/2017 ha incrementato di 58 milioni per il 2017 il suddetto Fondo, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI).
Si ricorda che il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, previsto dall'articolo 14 della L. 68/1999, è istituito dalle regioni ed è destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n.68/1999 ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge n. 6871999 non versati al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all'articolo 13 della legge n. 68/1999), nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
Il Fondo eroga: contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge n. 68/1999.