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L'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
informazioni aggiornate a lunedì, 19 febbraio 2018

Quadro normativo

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) è regolato, per quanto riguarda organizzazione generale, funzioni e compiti, principalmente dal decreto legislativo 139/2006.

L'assetto organizzativo è definito in dettaglio da una serie di regolamenti, quali il DPR 398/2001 (art. 6, organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile), DPR 314/2002 (organizzazione degli uffici periferici), DPR 85/2005 (dotazioni organiche del personale).

Il decreto legislativo 217/2005 reca l'ordinamento del personale e la sua articolazione in ruoli e qualifiche.

Una ampia revisione dell'assetto del CNVF è stata operata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che ha modificato sia il D.Lgs. 139/2006, sia il D.Lgs. 217/2005.

Organizzazione

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la struttura dello Stato preposta ad assicurare, su tutto il territorio nazionale, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, compresi quelli dei boschi. Inoltre, il Corpo è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile. Il Corpo è una struttura ad ordinamento civile ed è incardinata nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che ha la responsabilità dello svolgimento delle funzioni e delle attività del Corpo (D.Lgs. 139/2006, art. 1).

Il Dipartimento, articolato in direzioni centrali ed uffici, costituisce l'organizzazione al livello centrale ed è presieduto dal Capo dipartimento, mentre al vertice del Corpo nazionale è posto il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la qualifica di dirigente generale, figura distinta dal Capo dipartimento (D.Lgs. 139/2006, artt. 2 e 3).

L'organizzazione periferica (D.Lgs. 139/2006, art. 2) è costituita da:

  • direzioni regionali o interregionali;
  • comandi istituiti in ambito sub-regionale;
  • distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza;
  • reparti e nuclei speciali.

 

Un regime a parte è previsto per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano dove la materia è disciplinata dai rispettivi statuti speciali (D.Lgs. 139/2006, art. 5).

Ordinamento del personale

Nel 2005 il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione dei volontari, è passato dal regime privatistico, cui era sottoposto fin dal 1993, a quello di diritto pubblico (L. 252/2004). In tal modo l'ordinamento dei vigili del fuoco è stato allineato a quello del personale di altri corpi dello Stato, tra cui quelli afferenti al comparto sicurezza-difesa (Forze di polizia e Forze armate).

Successivamente, in attuazione della medesima legge di riforma è stato emanato il decreto legislativo 217/2005 (poi modificato dal D.Lgs. 97/2017), che disciplina i contenuti del rapporto di impiego del personale del CNVF, quali la strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi in analogia a quella delle Forze dell'ordine.

 

Il personale del CNVF è strutturato in due categorie: personale di ruolo e personale volontario (D.Lgs. 139/2006, art. 6).

Solamente il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico.

Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie: per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. Il solo personale volontario iscritto nel secondo degli elenchi può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.

 

Il personale non dirigente del CNVF che espleta funzioni tecnico-operative è diviso in tre ruoli, a loro volta divisi in qualifiche: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi (D.Lgs. 217/2005, art. 1).

Una disciplina a parte è riservata per i ruoli dei direttivi e dei dirigenti, così come sono previsti due procedimenti negoziali: uno per il personale non dirigente e uno per il personale direttivo e dirigente.

Funzioni e compiti

L'attività di prevenzione degli incendi costituisce una delle principali funzioni svolte istituzionalmente dal Corpo dei vigili del fuoco.

La prevenzione è definita dalla legge quale funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di interventi finalizzati ad evitare l'insorgenza di un incendio o a limitarne le conseguenze. Tale funzione si esplica in ogni situazione caratterizzata dall'esposizione al rischio di incendio, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione (D.Lgs. 139/2006, art. 13)

In questo ambito rilevano innanzitutto i compiti di tipo operativo, che intervengono direttamente con lo svolgimento delle attività economiche e industriali a rischio di incendio. Gli altri compiti del Corpo in materia di prevenzione attengono alla elaborazione di norme e alle attività di studio. Inoltre, il Corpo dei vigili del fuoco esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi.

 

Oltre alle funzioni in materia di prevenzione incendi, al CNVF è affidato il servizio di soccorso pubblico. Il Corpo assicura gli interventi tecnici necessari al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, garantendo il soccorso non solo in occasione di incendi, ma anche di altre situazioni di emergenza quali crolli, frane, piene, alluvioni o altre calamità. Gli interventi effettuati dal Corpo sono caratterizzati: dall'urgenza della prestazione a salvaguardia dell'integrità di persone e beni e dal contenuto specialistico delle professionalità impiegate per svolgerla (D.Lgs. 139/2006, art. 24).

Nel caso di calamità naturali, il Corpo esercita funzioni di soccorso quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile (D.Lgs. 139/2006, art. 24, comma 2, lett. a). In tali occasioni, il Corpo assicura gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte (D.Lgs. 1/2018, art. 10).

 

Il Corpo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolge anche funzioni in materia di difesa civile, ossia nell'attività di salvaguardia svolta da parte dello Stato nei confronti della popolazione civile e delle infrastrutture nazionali in caso di minaccia alla sicurezza nazionale.

In tale ambito il Corpo nazionale svolge diversi compiti tra cui quelli di garantire il soccorso specializzato con appositi nuclei, in caso di pericolo nucleare, batteriologico, chimico e radioattivo (NBCR), di concorrere alla preparazione di unità antincendi per le forze armate, di addestrare specifiche unità preposte alla protezione delle popolazione civile in caso di eventi bellici (D.Lgs. 139/2006, art. 24, comma 8).

Infine, il Corpo nazionale svolge attività di formazione nell'ambito delle proprie competenze finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza. Il Corpo assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 139/2006, art. 26-bis).

Quadro normativo

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) è regolato, per quanto riguarda organizzazione generale, funzioni e compiti, principalmente dal decreto legislativo 139/2006.

L'assetto organizzativo è definito in dettaglio da una serie di regolamenti, quali il DPR 398/2001 (art. 6, organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile), DPR 314/2002 (organizzazione degli uffici periferici), DPR 85/2005 (dotazioni organiche del personale).

Il decreto legislativo 217/2005 reca l'ordinamento del personale e la sua articolazione in ruoli e qualifiche.

Una ampia revisione dell'assetto del CNVF è stata operata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che ha modificato sia il D.Lgs. 139/2006, sia il D.Lgs. 217/2005.

Organizzazione

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la struttura dello Stato preposta ad assicurare, su tutto il territorio nazionale, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, compresi quelli dei boschi. Inoltre, il Corpo è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile. Il Corpo è una struttura ad ordinamento civile ed è incardinata nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che ha la responsabilità dello svolgimento delle funzioni e delle attività del Corpo (D.Lgs. 139/2006, art. 1).

Il Dipartimento, articolato in direzioni centrali ed uffici, costituisce l'organizzazione al livello centrale ed è presieduto dal Capo dipartimento, mentre al vertice del Corpo nazionale è posto il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la qualifica di dirigente generale, figura distinta dal Capo dipartimento (D.Lgs. 139/2006, artt. 2 e 3).

L'organizzazione periferica (D.Lgs. 139/2006, art. 2) è costituita da:

  • direzioni regionali o interregionali;
  • comandi istituiti in ambito sub-regionale;
  • distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza;
  • reparti e nuclei speciali.

 

Un regime a parte è previsto per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano dove la materia è disciplinata dai rispettivi statuti speciali (D.Lgs. 139/2006, art. 5).

Ordinamento del personale

Nel 2005 il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione dei volontari, è passato dal regime privatistico, cui era sottoposto fin dal 1993, a quello di diritto pubblico (L. 252/2004). In tal modo l'ordinamento dei vigili del fuoco è stato allineato a quello del personale di altri corpi dello Stato, tra cui quelli afferenti al comparto sicurezza-difesa (Forze di polizia e Forze armate).

Successivamente, in attuazione della medesima legge di riforma è stato emanato il decreto legislativo 217/2005 (poi modificato dal D.Lgs. 97/2017), che disciplina i contenuti del rapporto di impiego del personale del CNVF, quali la strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi in analogia a quella delle Forze dell'ordine.

 

Il personale del CNVF è strutturato in due categorie: personale di ruolo e personale volontario (D.Lgs. 139/2006, art. 6).

Solamente il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico.

Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie: per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. Il solo personale volontario iscritto nel secondo degli elenchi può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.

 

Il personale non dirigente del CNVF che espleta funzioni tecnico-operative è diviso in tre ruoli, a loro volta divisi in qualifiche: a) ruolo dei vigili del fuoco; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi (D.Lgs. 217/2005, art. 1).

Una disciplina a parte è riservata per i ruoli dei direttivi e dei dirigenti, così come sono previsti due procedimenti negoziali: uno per il personale non dirigente e uno per il personale direttivo e dirigente.

Funzioni e compiti

L'attività di prevenzione degli incendi costituisce una delle principali funzioni svolte istituzionalmente dal Corpo dei vigili del fuoco.

La prevenzione è definita dalla legge quale funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di interventi finalizzati ad evitare l'insorgenza di un incendio o a limitarne le conseguenze. Tale funzione si esplica in ogni situazione caratterizzata dall'esposizione al rischio di incendio, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione (D.Lgs. 139/2006, art. 13)

In questo ambito rilevano innanzitutto i compiti di tipo operativo, che intervengono direttamente con lo svolgimento delle attività economiche e industriali a rischio di incendio. Gli altri compiti del Corpo in materia di prevenzione attengono alla elaborazione di norme e alle attività di studio. Inoltre, il Corpo dei vigili del fuoco esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi.

 

Oltre alle funzioni in materia di prevenzione incendi, al CNVF è affidato il servizio di soccorso pubblico. Il Corpo assicura gli interventi tecnici necessari al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, garantendo il soccorso non solo in occasione di incendi, ma anche di altre situazioni di emergenza quali crolli, frane, piene, alluvioni o altre calamità. Gli interventi effettuati dal Corpo sono caratterizzati: dall'urgenza della prestazione a salvaguardia dell'integrità di persone e beni e dal contenuto specialistico delle professionalità impiegate per svolgerla (D.Lgs. 139/2006, art. 24).

Nel caso di calamità naturali, il Corpo esercita funzioni di soccorso quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile (D.Lgs. 139/2006, art. 24, comma 2, lett. a). In tali occasioni, il Corpo assicura gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte (D.Lgs. 1/2018, art. 10).

 

Il Corpo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolge anche funzioni in materia di difesa civile, ossia nell'attività di salvaguardia svolta da parte dello Stato nei confronti della popolazione civile e delle infrastrutture nazionali in caso di minaccia alla sicurezza nazionale.

In tale ambito il Corpo nazionale svolge diversi compiti tra cui quelli di garantire il soccorso specializzato con appositi nuclei, in caso di pericolo nucleare, batteriologico, chimico e radioattivo (NBCR), di concorrere alla preparazione di unità antincendi per le forze armate, di addestrare specifiche unità preposte alla protezione delle popolazione civile in caso di eventi bellici (D.Lgs. 139/2006, art. 24, comma 8).

Infine, il Corpo nazionale svolge attività di formazione nell'ambito delle proprie competenze finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza. Il Corpo assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 139/2006, art. 26-bis).