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La risoluzione degli istituti bancari e la gestione delle crisi
informazioni aggiornate a venerdì, 16 febbraio 2018

L'Unione Europea, per gestire con modalità ordinate le crisi bancarie e ricondurre l'onere del risanamento degli istituti di credito in seno al medesimo settore bancario, ha dettato una compiuta disciplina del risanamento e della risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Oltre ad adottare la relativa disciplina, il legislatore italiano ha applicato ad alcuni istituti bancari il nuovo impianto normativo: con provvedimenti d'urgenza sono state introdotte norme volte ad agevolare la risoluzione di alcuni istituti nazionali, provvedendo inoltre alla tutela di coloro che avessero investito negli istituti in crisi.

La disciplina nazionale ed europea sulla risoluzione degli istituti bancari

Il 10 luglio 2013 la Commissione europea ha adottato una comunicazione sugli aiuti di Stato in favore delle banche nel contesto della crisi finanziaria. La comunicazione, che modifica, a partire dal 1° agosto 2013, il quadro regolamentare introdotto con la comunicazione del 6 dicembre 2011, introduce le seguenti novità: prima di ricevere il sostegno pubblico, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione; il sostegno pubblico deve essere preceduto dal contributo di azionisti e creditori junior; nella fase di ristrutturazione, la banca deve applicare rigorose politiche di remunerazione dei dirigenti.

Con il regolamento UE/2014/806, pienamente operativo da gennaio 2016, è stato introdotto il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare, per preservare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione. È altresì prevista l'istituzione di un Fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi di risoluzione, alimentato dai contributi degli intermediari dei paesi dell'Area dell'euro con un piano di versamenti distribuito in 8 anni, senza utilizzo di denaro pubblico.

Le autorità europee e nazionali coinvolte nel predetto meccanismo si avvalgono degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla direttiva 2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution Directive - BRRD). Essa affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi, che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Il recepimento in Italia della direttiva BRRD è stato affidato a due distinti provvedimenti:

- il decreto legislativo n. 181 del 2015 (atto del Governo n. 208), che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (SIM stand alone);

- il decreto legislativo n. 180 del 2015 (atto del Governo n. 209), che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (bridge bank, ente-ponte) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il 19 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'UE ha emanato una sentenza nella quale rileva la legittimità della comunicazione della Commissione europea sugli aiuti al settore bancario. In particolare, secondo la Corte, la ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati in vista dell'autorizzazione, da parte della Commissione, degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata, non viola il diritto dell'Unione.

Per una più compiuta disamina della disciplina europea e per l'aggiornamento delle proposte dell'Unione in materia bancaria si rinvia al dossier relativo alla normativa europea in materia bancaria ed al suo recepimento in Italia.

La risoluzione di quattro istituti bancari nazionali

Lo strumento della risoluzione è stato utilizzato per quattro istituti bancari: con un provvedimento d'urgenza (decreto-legge n. 183 del 2015) il legislatore ha inteso consentire la tempestiva ed efficace attuazione dei programmi di risoluzione di quattro istituti bancari italiani, ovvero della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria.

In particolare sono state dettate misure specifiche ed eccezionali per la costituzione di quattro enti-ponte, in corrispondenza delle summenzionate banche, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche nonché, in presenza di adeguate condizioni di mercato, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali. La risoluzione dei predetti enti è stata disposta dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 ed è stata approvata il 22 novembre 2015 dalla Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di Stato.

Il decreto-legge n. 183 del 2015 è confluito nel testo della legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 842-854 della legge n. 208 del 2015).

Misure in favore degli investitori

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 855 a 861 della legge n. 208 del 2015) ha istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.

Successivamente il decreto-legge n. 59 del 2016 (articoli da 8 a 10) ha consentito ai predetti investitori, a specifiche condizioni e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, di chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario. Esso è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire una specifica procedura arbitrale (disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016, ai commi da 857 a 860, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 82 del 28 aprile 2017, Atto del Governo n. 373). Il Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi, il 1° agosto 2016 ha approvato il Regolamento per gli indennizzi forfettari.

Il decreto-legge n. 237 del 2016 (articolo 26-bis, commi 1-3) ha ampliato la nozione di "investitore" utile ad accedere alle tutele del Fondo ed ha prorogato al 31 maggio 2017 il termine temporale per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 1106 a 1109 della legge n. 205 del 2017) ha istituito un Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 25 milioni di euro ed opera per gli anni da 2018 a 2021.

La crisi di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca

Sotto un diverso profilo, con il decreto-legge n. 99 del 2017 sono state introdotte disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di altri due istituti bancari: Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente - di fatto individuato in Intesa Sanpaolo -  ed il trasferimento del relativo personale.

Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione è stata tra l'altro disposta la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

I creditori subordinati delle due banche, ove siano investitori al dettaglio, possono usufruire di meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito per gli istituti posti in risoluzione; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

 

Per una più compiuta disamina della disciplina della crisi bancaria, delle misure a tutela degli investitori e dell'applicazione concreta del nuovo impianto legislativo e regolamentare, si rinvia al dossier relativo alla normativa europea in materia bancaria ed al suo recepimento in Italia.

L'Unione Europea, per gestire con modalità ordinate le crisi bancarie e ricondurre l'onere del risanamento degli istituti di credito in seno al medesimo settore bancario, ha dettato una compiuta disciplina del risanamento e della risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Oltre ad adottare la relativa disciplina, il legislatore italiano ha applicato ad alcuni istituti bancari il nuovo impianto normativo: con provvedimenti d'urgenza sono state introdotte norme volte ad agevolare la risoluzione di alcuni istituti nazionali, provvedendo inoltre alla tutela di coloro che avessero investito negli istituti in crisi.

La disciplina nazionale ed europea sulla risoluzione degli istituti bancari

Il 10 luglio 2013 la Commissione europea ha adottato una comunicazione sugli aiuti di Stato in favore delle banche nel contesto della crisi finanziaria. La comunicazione, che modifica, a partire dal 1° agosto 2013, il quadro regolamentare introdotto con la comunicazione del 6 dicembre 2011, introduce le seguenti novità: prima di ricevere il sostegno pubblico, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione; il sostegno pubblico deve essere preceduto dal contributo di azionisti e creditori junior; nella fase di ristrutturazione, la banca deve applicare rigorose politiche di remunerazione dei dirigenti.

Con il regolamento UE/2014/806, pienamente operativo da gennaio 2016, è stato introdotto il Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare, per preservare la stabilità finanziaria dell'area dell'euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione. È altresì prevista l'istituzione di un Fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi di risoluzione, alimentato dai contributi degli intermediari dei paesi dell'Area dell'euro con un piano di versamenti distribuito in 8 anni, senza utilizzo di denaro pubblico.

Le autorità europee e nazionali coinvolte nel predetto meccanismo si avvalgono degli strumenti di gestione delle crisi introdotti dalla direttiva 2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution Directive - BRRD). Essa affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi, che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Il recepimento in Italia della direttiva BRRD è stato affidato a due distinti provvedimenti:

- il decreto legislativo n. 181 del 2015 (atto del Governo n. 208), che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (SIM stand alone);

- il decreto legislativo n. 180 del 2015 (atto del Governo n. 209), che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (bridge bank, ente-ponte) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il 19 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'UE ha emanato una sentenza nella quale rileva la legittimità della comunicazione della Commissione europea sugli aiuti al settore bancario. In particolare, secondo la Corte, la ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati in vista dell'autorizzazione, da parte della Commissione, degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata, non viola il diritto dell'Unione.

Per una più compiuta disamina della disciplina europea e per l'aggiornamento delle proposte dell'Unione in materia bancaria si rinvia al dossier relativo alla normativa europea in materia bancaria ed al suo recepimento in Italia.

La risoluzione di quattro istituti bancari nazionali

Lo strumento della risoluzione è stato utilizzato per quattro istituti bancari: con un provvedimento d'urgenza (decreto-legge n. 183 del 2015) il legislatore ha inteso consentire la tempestiva ed efficace attuazione dei programmi di risoluzione di quattro istituti bancari italiani, ovvero della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria.

In particolare sono state dettate misure specifiche ed eccezionali per la costituzione di quattro enti-ponte, in corrispondenza delle summenzionate banche, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche nonché, in presenza di adeguate condizioni di mercato, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali. La risoluzione dei predetti enti è stata disposta dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 ed è stata approvata il 22 novembre 2015 dalla Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di Stato.

Il decreto-legge n. 183 del 2015 è confluito nel testo della legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 842-854 della legge n. 208 del 2015).

Misure in favore degli investitori

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 855 a 861 della legge n. 208 del 2015) ha istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.

Successivamente il decreto-legge n. 59 del 2016 (articoli da 8 a 10) ha consentito ai predetti investitori, a specifiche condizioni e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, di chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario. Esso è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire una specifica procedura arbitrale (disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016, ai commi da 857 a 860, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 82 del 28 aprile 2017, Atto del Governo n. 373). Il Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi, il 1° agosto 2016 ha approvato il Regolamento per gli indennizzi forfettari.

Il decreto-legge n. 237 del 2016 (articolo 26-bis, commi 1-3) ha ampliato la nozione di "investitore" utile ad accedere alle tutele del Fondo ed ha prorogato al 31 maggio 2017 il termine temporale per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 1106 a 1109 della legge n. 205 del 2017) ha istituito un Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e il 1° gennaio 2018. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 25 milioni di euro ed opera per gli anni da 2018 a 2021.

La crisi di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca

Sotto un diverso profilo, con il decreto-legge n. 99 del 2017 sono state introdotte disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di altri due istituti bancari: Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente - di fatto individuato in Intesa Sanpaolo -  ed il trasferimento del relativo personale.

Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione è stata tra l'altro disposta la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

I creditori subordinati delle due banche, ove siano investitori al dettaglio, possono usufruire di meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito per gli istituti posti in risoluzione; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

 

Per una più compiuta disamina della disciplina della crisi bancaria, delle misure a tutela degli investitori e dell'applicazione concreta del nuovo impianto legislativo e regolamentare, si rinvia al dossier relativo alla normativa europea in materia bancaria ed al suo recepimento in Italia.