MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Le precedenti procedure di stabilizzazione del personale precario della P.A.
informazioni aggiornate a martedì, 16 gennaio 2018

Un primo intervento legislativo per la stabilizzazione dei precari della P.A. si è avuto con l'articolo 4, comma 6, del D.L. 101/2013, che aveva disposto la possibilità per le P.A., dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016, nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire procedure concorsuali (per titoli ed esami) per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale.

Le procedure concorsuali erano riservate esclusivamente ai soggetti in possesso di particolari requisiti previsti dalla normativa previgente (definiti dall'articolo 1, commi 519 e 558 della L. 296/2006 e dall'articolo 3, comma 90, della L. 244/2007), nonché ai soggetti che alla data di pubblicazione della legge di conversione del medesimo D.L. 101/2013 (cioè il 30 ottobre 2013) avessero maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione emanante il bando (con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici).

Le procedure concorsuali potevano essere avviate unicamente sulle risorse per assunzioni relative al triennio 2013-2015 (anche considerate complessivamente e non anno per anno) e in misura non superiore al 50% (delle suddette risorse), mentre le relative graduatorie erano utilizzabili per le assunzioni nel quadriennio 2013-2016.  Per il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti, era prevista la facoltà di partecipare alle procedure selettive indette da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione emanante il bando. Per il comparto scuola restava comunque ferma  la disciplina specifica di settore.

Inoltre, l'articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013 ha stabilito che le regioni e gli enti locali (nonché gli enti sottoposti al patto di stabilità interno) che avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della L. 296/2006 (ossia avessero indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60% a favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) potessero procedere, per il triennio 2013-2015, alla stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che avesse maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 812, della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), ha previsto che alle selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, continuino ad applicarsi le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013

Un primo intervento legislativo per la stabilizzazione dei precari della P.A. si è avuto con l'articolo 4, comma 6, del D.L. 101/2013, che aveva disposto la possibilità per le P.A., dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016, nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, di bandire procedure concorsuali (per titoli ed esami) per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale.

Le procedure concorsuali erano riservate esclusivamente ai soggetti in possesso di particolari requisiti previsti dalla normativa previgente (definiti dall'articolo 1, commi 519 e 558 della L. 296/2006 e dall'articolo 3, comma 90, della L. 244/2007), nonché ai soggetti che alla data di pubblicazione della legge di conversione del medesimo D.L. 101/2013 (cioè il 30 ottobre 2013) avessero maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione emanante il bando (con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici).

Le procedure concorsuali potevano essere avviate unicamente sulle risorse per assunzioni relative al triennio 2013-2015 (anche considerate complessivamente e non anno per anno) e in misura non superiore al 50% (delle suddette risorse), mentre le relative graduatorie erano utilizzabili per le assunzioni nel quadriennio 2013-2016.  Per il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti, era prevista la facoltà di partecipare alle procedure selettive indette da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione emanante il bando. Per il comparto scuola restava comunque ferma  la disciplina specifica di settore.

Inoltre, l'articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013 ha stabilito che le regioni e gli enti locali (nonché gli enti sottoposti al patto di stabilità interno) che avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della L. 296/2006 (ossia avessero indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60% a favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) potessero procedere, per il triennio 2013-2015, alla stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che avesse maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 812, della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), ha previsto che alle selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, continuino ad applicarsi le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013