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Temi dell'attività parlamentare

Referendum abrogativi in materia di lavoro
informazioni aggiornate a mercoledì, 17 gennaio 2018

La Corte costituzionale si è pronunciata l'11 gennaio 2017 sui tre quesiti referendari proposti dalla CGIL in materia di lavoro, concernenti.

  • il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la tutela reale (reintegra nel posto di lavoro) in caso di licenziamento illegittimo (art.18 dello Statuto dei lavoratori);
  • la disciplina del lavoro accessorio (cd. voucher);
  • le norme limitative della responsabilità solidale di committente e appaltatore negli appalti.

 

La Corte ha dichiarato:

 

 

Il referendum mirava da un lato ad abrogare l'intero D.Lgs. 23/2015 (adottato in attuazione del cd. Jobs Act), che per i nuovi assunti (a tempo indeterminato) dal 7 maggio 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015) ha escluso (tranne casi assai limitati) la cd. tutela reale (reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) in caso di licenziamento illegittimo, prevedendo un'indennità crescente in relazione all'anzianità di servizio maturata dal lavoratore, fino ad un massimo di 24 mensilità; dall'altro a riscrivere (attraverso un quesito "manipolativo") l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, al fine di estendere la cd. tutela reale alle aziende fino a 5 dipendenti (tutela attualmente limitata ai dipendenti di aziende fino 15 dipendenti, se assunti prima del 7 maggio 2015).

 

 

La normativa vigente prevede che per lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando tale limite, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano (esclusivamente attraverso modalità telematiche) uno o più carnet di buoni orari (cd. voucher), numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali (il valore attuale dei voucher è stabilito in 10 euro).

Obiettivo del referendum è escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio, impedendo la retribuzione di qualsiasi attività lavorativa mediante voucher.

 

 

La normativa di cui si propone l'abrogazione prevede:

  • la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione alla violazione di specifici diritti del lavoratore (diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale e assicurativa);
  • ferma restando la responsabilità solidale (per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Obiettivo del referendum è quindi quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva.

Si ricorda che le consultazioni referendarie non si sono svolte in quanto le richieste referendarie sono state recepite nell'ordinamento attraverso appositi interventi legislativi.

La Corte costituzionale si è pronunciata l'11 gennaio 2017 sui tre quesiti referendari proposti dalla CGIL in materia di lavoro, concernenti.

  • il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la tutela reale (reintegra nel posto di lavoro) in caso di licenziamento illegittimo (art.18 dello Statuto dei lavoratori);
  • la disciplina del lavoro accessorio (cd. voucher);
  • le norme limitative della responsabilità solidale di committente e appaltatore negli appalti.

 

La Corte ha dichiarato:

 

 

Il referendum mirava da un lato ad abrogare l'intero D.Lgs. 23/2015 (adottato in attuazione del cd. Jobs Act), che per i nuovi assunti (a tempo indeterminato) dal 7 maggio 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015) ha escluso (tranne casi assai limitati) la cd. tutela reale (reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) in caso di licenziamento illegittimo, prevedendo un'indennità crescente in relazione all'anzianità di servizio maturata dal lavoratore, fino ad un massimo di 24 mensilità; dall'altro a riscrivere (attraverso un quesito "manipolativo") l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, al fine di estendere la cd. tutela reale alle aziende fino a 5 dipendenti (tutela attualmente limitata ai dipendenti di aziende fino 15 dipendenti, se assunti prima del 7 maggio 2015).

 

 

La normativa vigente prevede che per lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando tale limite, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano (esclusivamente attraverso modalità telematiche) uno o più carnet di buoni orari (cd. voucher), numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali (il valore attuale dei voucher è stabilito in 10 euro).

Obiettivo del referendum è escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio, impedendo la retribuzione di qualsiasi attività lavorativa mediante voucher.

 

 

La normativa di cui si propone l'abrogazione prevede:

  • la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione alla violazione di specifici diritti del lavoratore (diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale e assicurativa);
  • ferma restando la responsabilità solidale (per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Obiettivo del referendum è quindi quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva.

Si ricorda che le consultazioni referendarie non si sono svolte in quanto le richieste referendarie sono state recepite nell'ordinamento attraverso appositi interventi legislativi.