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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Occupazione, lavoro e professioni
Lavoro accessorio e prestazioni occasionali

Il lavoro accessorio è stato interessato nel corso della legislatura da una serie di interventi normativi, volti soprattutto ad ampliare la possibilità di ricorrere a tale istituto e a ridurre la portata di vincoli e limiti, intervenendo sui requisiti per l'accesso, sulla possibilità del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni. Prima della sua abrogazione (ad opera del D.L n.25 del 2017, che ha impedito lo svolgimento della consultazione referendaria poco prima indetta per l'abrogazione dell'istituto), la disciplina del lavoro accessorio era stata definita nel suo complesso con il D.Lgs. 81/2015, adottato in attuazione della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act). A poca distanza dalla soppressione del lavoro accessorio è intervenuto l'articolo 54-bis del D.L. 50/2017, che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali.

 
Il lavoro accessorio: evoluzione normativa
24/01/2018

Nel corso della XVI legislatura in tema di lavoro accessorio si sono succeduti una serie di provvedimenti volti ad ampliare la possibilità di ricorrere a tale forma contrattuale, intervenendo sui requisiti per l'accesso, sulla previsione di nuove tipologie contrattuali, sulla possibilità (in via sperimentale) del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni. Infine, l'intero impianto del'istituto è stato rivisto, in senso restrittivo, dalla legge n.92/2012 di riforma del mercato del lavoro.

Il decreto-legge 112/2008

Il primo intervento legislativo sul lavoro accessorio (articolo 22 del D.L. 112/2008), oltre a confermare la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio (inteso come attività di natura occasionale) nell'ambito dei lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell'insegnamento privato supplementare e nell'impresa familiare (limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi), ne ha esteso l'applicazione all'agricoltura e al lavori domestici. Nel settore agricolo, in particolare, sono riconducibili al lavoro accessorio le attività di carattere stagionale svolte da pensionati e studenti con meno di 25 anni e le attività (da chiunque svolte)  in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro.

Altre tipologie di lavoro accessorio di nuova introduzione riguardano le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, secondo l'idea dei tirocini estivi, nonché le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il lavoro accessorio non viene più limitato alle prestazioni occasionali rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Inoltre, è stata abrogata la tassativa elencazione delle categorie di soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio (ossia i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro).

Al fine di rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio, si prevede che il Ministro del lavoro individui con apposito decreto il concessionario del servizio e stabilisca i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture previdenziali e assicurative.

Il decreto-legge 5/2009

Con l'articolo 7-ter del D.L. 5/2009 è stato ulteriormente ampliato l'ambito oggettivo di riferimento del lavoro accessorio, includendovi anche le manifestazioni fieristiche e l'ipotesi di un committente pubblico nei casi di lavori di emergenza e solidarietà.

Tra le prestazioni occasionali svolte da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti all'università o ad istituti scolastici di ogni ordine e grado durante i periodi di vacanza, sono stati inseriti anche i periodi coincidenti con il sabato e la domenica, specificando che tali prestazioni riguardano qualsiasi settore produttivo.

Inoltre, è stato ampliato l'ambito soggettivo di riferimento del lavoro accessorio, con l'inserimento di nuove figure come le casalinghe che effettuano attività agricole di carattere stagionale e le prestazioni svolte in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati.

Infine, si è previsto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2012 (per effetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2 del D.L. 216/2011) che le prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, possano essere svolte anche dai percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, entro il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Tali prestazioni devono essere comunque compatibili con il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. Pertanto, tali soggetti potranno cumulare il buono con il quale ricevono il proprio compenso, con gli emolumenti ottenuti mediante il ricorso a prestazioni accessorie.

Il decreto-legge 78/2009

L'articolo 17, comma 26, del D.L. 78/2009 ha introdotto il lavoro accessorio tra le tipologie di utilizzabili da parte delle amministrazioni pubbliche in caso di esigenze temporanee ed eccezionali.

La Legge 191/2009

L'articolo 2, commi 148-149, della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010) da un lato ha ulteriormente ampliato la possibilità di ricorrere al lavoro acvcessorio, anche comprendendovi settori in precedenza esclusi; dall'altro ha precisato che il ricorso al lavoro accessorio nel settore pubblico è consentito unicamente nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

   La legge 92/2012 (di riforma del mercato del lavoro - cd legge Fornero)
   La L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (articolo 1, commi 32 e 33), nel quadro di un intervento complessivo volto a limitare l'abuso delle forme contrattuali flessibili, ha ristretto l'ambito di operatività dell'istituto del lavoro accessorio. In particolare, si ridefiniscono i limiti di applicazione dell'istituto sulla base del solo criterio dei compensi (e non già, come previsto dalla normativa previgente, anche con riferimento a specifici settori economici), prevedendo che il loro importo complessivo non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti; per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro annui, si prevede che le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui;  viene soppressa la norma che consentiva alle imprese familiari di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a 10.000 euro; vengono soppresse le discipline sperimentali (previste dalla normativa previgente fino al 31 dicembre 2012) che consentivano prestazioni di lavoro accessorio da parte di titolari di contratti di lavoro a tempo parziale e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito.

Il decreto-legge 83/2012

Al fine di ampliare le possibilità di ricorrere al lavoro accessorio anche in considerazione dell'aggravarsi della crisi economica, poco dopo l''entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro il legislatore è nuovamente tornato sulla materia con l'articolo 46-bis del D.L. 83/2012. La norma dispone, per il solo 2013, che i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano (in deroga a quanto previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro) svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. Tale disposizone è stata prorogata per il 2014 dall'articolo 8, comma 2-ter, del D.L. 150/2013.

 
Il decreto-legge 76/2013
23/01/2018

Il primo intervento della legislatura sul lavoro accessorio è stato attuato dal D.L. 76/2013 (articoli 7 e 9), il quale ha previsto l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto (escludendo che le prestazioni dovessero avere "natura meramente occasionale") e soppresso la previsione in base alla quale, nell'àmbito dell'impresa familiare (di cui all'articolo 230-bis del codice civile), doveva trovare applicazione la normale disciplina contributiva del lavoro subordinato.

 
Il decreto legislativo 81/2015
23/01/2018

La disciplina del lavoro accessorio è stata da successivamente modificata dagli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. 81/2015 (attuativo del Jobs Act).

Tra le modifche di maggior rilievo viene in considerazione l'innalzamento da 5.000 euro a 7.000 euro (annualmente rivalutati) nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, del limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Fermo restando il suddetto limite di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. Tale previsione si applica anche al settore agricolo, con rifermento a specifiche attività. Il limite è invece pari a 3.000 euro di compenso per anno civile (anch'essi oggetto di rivalutazione annua) per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, che possono rendere prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Per quanto concerne il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico, questo è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Vengono inoltre introdotti il divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi (ad eccezione di specifiche ipotesi individuate con DM da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame) e l'obbligo, per gli imprenditori e i professionisti, di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla Direzione territoriale del lavoro competente, con modalità telematiche (anche attraverso sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

In materia di buoni orari, la nuova disciplina dispone che questi possono essere acquistati da committenti imprenditori o professionisti, esclusivamente attraverso modalità telematiche, e da committenti non imprenditori o non professionisti, anche presso le rivendite autorizzate. In attesa dell'emanazione di un apposito DM per la determinazione del valore nominale dei buoni orari, esso resta fissato in 10 euro (mentre nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Per quanto riguarda la tracciabilità dei voucher, il D.Lgs. 185/2016 (decreto correttivo), con l'obiettivo di frenari abusi e comportamenti elusivi delle norme, ha disposto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a darne comunicazione all'Ispettorato nazionale almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e, indicando non solo i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, ma anche il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione (i committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione  con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni).

 
La soppressione del'istituto: il decreto-legge 25/2017
  • 1 focus
23/01/2018

Una repentina inversione di rotta nell'evoluzione normativa dell'istituto si è avuta con l'articolo 1 del D.L. 25/2017 , il quale ha disposto la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. 81/2015), prevedendo tuttavia un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

La soppressione dell'istituto è intervenuta successivamente alla decisione della Corte costituzionale dell'11 gennaio 2017, che ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio  (articoli 48-50 del D.Lgs. 81/2015, adottato in attuazione del cd. Jobs Act).

Focus
 
Il decreto-legge 50/2017: le prestazioni di lavoro occasionale
23/01/2018

A seguito dell'a soppressione della normativa sul lavoro accessorio, l'articolo 54-bis del D.L. 50/2017 ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, definite come le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori:

  • 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. E' prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

 

Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo. Si tratta: dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); delle persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015); dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (in tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo).

 

Alle prestazioni di lavoro occasionale possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.

Per quanto concerne le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa), possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:

  • piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione);
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione;

 

Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale.

Per l'attivazione di tale contratto, ciascun utilizzatore deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità. L'1% degli importi versati è per il finanziamento degli oneri gestionali.

La misura minima del compenso è pari a 9 euro (per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (33% del compenso) e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (3,5% del compenso).

È vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale:

  • per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore miniere, cave e torbiere.
  • nell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • da parte di imprese del settore agricolo, salvo per specifici soggetti (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

 

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Trovano inoltre applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause, e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (la cui applicazione però, è circoscritta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, ai prestatori che svolgano la prestazione a favore di un committente imprenditore o professionista). Invece, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato) da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

È previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i consulenti del lavoro (tramite i patronati esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia).

 

Sia per il Libretto Famiglia, sia per il contratto di prestazione occasionale, l'INPS provvede al pagamento del compenso entro il 15 del mese successivo alla prestazione, mediante specifico accredito su c/c bancario o bonifico bancario (con oneri in quest'ultimo caso a carico del prestatore). L'INPS, inoltre, attraverso la richiamata piattaforma informatica, provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali e al trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché dei dati sulle prestazioni di lavoro occasionale nel periodo di riferimento.

 

Infine, anche le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale), ma esclusivamente:

  • nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Alle pubbliche amministrazioni, inoltre, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nè l'istituto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.