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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Occupazione, lavoro e professioni
Incentivi all'occupazione

In avvio di legislatura è stato introdotto un incentivo per l'assunzione e la stabilizzazione di lavoratori svantaggiati fino a 29 anni ed è stato esteso fino al 2015 il credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Successivamente, con la legge di stabilità per il 2015 è stato previsto un significativo sgravio contributivo triennale per le assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato nel corso 2015, che la legge di stabilità per  il 2016 ha esteso, peraltro con criteri ed entro limiti più restrittivi, anche alle assunzioni effettuate nel corso del 2016. Ulteriori sgravi contribuivi sono stati previsti per gli apprendisti dalla legge di bilancio per il 2017 e, con un intervento di carattere strutturale, dalla legge di bilancio per il 2018.

 
Il D.L. 76/2013 (c.d. Bonus Giovannini)
  • 2 rimandi
18/01/2018

In avvio di legislatura con l'articolo 1 del D.L. 76/2013 è stato introdotto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che (entro il 30 giugno 2015) avessero assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, rientranti nella categoria dei "lavoratori svantaggiati" (ossia privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o di un diploma di scuola media superiore o professionale).
L'incentivo era pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copriva un periodo di 18 mesi e non poteva comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni dovevano comportare un incremento occupazionale netto.
Il medesimo incentivo era riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione di un rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, a condizione che alla trasformazione corrispondesse l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore.
Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 219, della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), l'incentivo in oggetto poteva essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome, oltre che a valere sulle risorse dei POR 2007-2013, anche a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cofinanziamento nazionale) già destinate ai programmi operativi per gli interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione.

Inoltre, l'articolo 2, comma 9, del D.L. 76/2013 ha previsto l'estensione al 15 maggio 2015 del periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, spettante per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico.

Vedi anche
 
Sgravi contributivi per nuove assunzioni: legge 190/2014 (Stabilità 2015), legge 208/2015 (Stabilità 2016), legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017)e legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018)
18/01/2018

La gran parte degli incentivi alle assunzioni sono stati introdotti con le leggi di bilancio. Di seguito si fornisce un quadro degli inteventi di maggiore rilievo, con particolare riferimento a quelli previsti dalla legge di bilancio per il 2018.

Legge di stabilità 2015

L'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non è riconosciuto:

  • nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico;
  • per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Legge di stabilità 2016

L'articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha introdotto, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016. Lo sgravio consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle effettuate nel 2015 ai sensi della legge  n.190/2014) non è riconosciuto per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative al 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2016.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applicano gli ordinari criteri di calcolo. Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni nel 2015) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

Inoltere, si prevede che, nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante).

Nell'ambito delle misure riferite al Mezzogiorno, i commi 109 e 110 prevedono l'estensione dello sgravio contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017, in relazioneai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. È inoltre prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Legge di bilancio per il 2017

L'articolo 1, commi da 308 a 313, della L. 232/2016 prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.

Sempre in materia di apprendistato, sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (art.1, comma 240 lett. b), L. 232/2016).

Infine, l'articolo 1, comma 344, della L. 232/2016 riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L'esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi).

Legge di bilancio per il 2018

La misura di maggiore rilievo contenuta è un incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile. L'articolo 1, c. 100-108 e 113-115, della L. 205/2017 prevede in primo luogo una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019, che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; qualora però la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione.

La riduzione contributiva è :

  • pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
  • pari al 100 per cento della medesima base contributiva per le assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste) o periodi di apprendistato;
  • applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.

La riduzione contributiva:

  • si applica ai casi di trasformazione di un contatto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato;
  • si applica ai casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di eta' alla data della prosecuzione;
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
  • non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente

Specifiche disposizioni riguardano le assunzioni nel Mezzogiorno. L'articolo 1, c. 893-894, della l. 205/2017, riconoscono un esonero contributivo pari al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2018, di giovani entro i 35 anni di età, o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In ogni caso, l'importo dell'esonero non deve comunque superare il limite massimo di 8.060 euro annui (secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014).

L'articolo 1, c. 117-118, della L. 205/2017 riconosce un esonero contributivo complessivamente quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioninella previdenza agricola effettuate nel 2018.

L'esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computodelle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi)

L'articolo 1, c. 220, della L. 205/2017 riconosce un contributo alle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018.

Il suddetto contributo è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute.

Infine, l'articolo 1 c. 109, della L. 205/2017 prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali con riferimento alle assunzioni di persone per le quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro a tempo indeterminato aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.

Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

 
Ulteriori interventi
  • 1 focus
18/01/2018

Ulteriori incentivi sono stati istituti (in attuazione della L. 845/1978 e del D.L. 148/1993) per favorire l'assunzione di giovani disoccupati nelle Regioni del meridione e l'assunzione di giovani registrati al Programma "Iniziativa Occupazione Giovani".

Più specificamente:

  • con il Decreto direttoriale 16 novembre 2016 (modificato successivamente dal Decreto direttoriale 15 dicembre 2016) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto un incentivo ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) e con contratto di apprendistato professionalizzante di giovani disoccupati con età compresa tra 16 e 24 anni. Il beneficio (per un importo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore) è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (per il quale non è richiesto il requisito di disoccupazione), ma è escluso per assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente. Le assunzioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 da aziende con sedi di lavoro ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
  • con il Decreto direttoriale 2 dicembre 2016 (modificato dal Decreto direttoriale del 19 dicembre 2016) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto un incentivo ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) di durata pari o superiore a 6 mesi, di giovani disoccupati tra i 16 ed i 29 anni (che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione, se minorenni, e a condizione che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Reg. (UE) 1304/13 sulla cd. Garanzia Giovani). L'incentivo (il cui importo è pari è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto e nel limite massimo di 4.030 euro per gli assunti a tempo determinato) è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale, ma non in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente, ed opera per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nell'ambito del territorio nazionale, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano.

Per completezza, si ricorda che ulteriori incentivi per i giovani fino ai 29 anni sono previsti nell'ambito del Programma Garanzia giovani, in particolare del cd Bonus NEET.

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