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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Occupazione, lavoro e professioni
Le politiche per il lavoro nelle manovre di bilancio

Le manovre di bilancio della XVII legislatura contengono alcune importanti disposizioni in materia di politiche per il lavoro.

 
Politiche per il lavoro nella legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017)
  • 1 focus
15/01/2018

In materia di lavoro e occupazione, la legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017)  contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione di taluni ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda gli incentivi alle nuove assunzioni, si prevede in primo luogo una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi determinati requisiti anagrafici (30-35 anni) e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, mentre la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua (commi 100-108 e 113-115).

Si prevede, inoltre, la possibilità, per specifiche regioni, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età (o con età superiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), in particolare estendendo nel 2018 l'esonero contributivo introdotto per la generalità dei neo assunti (dai commi 100-108), sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (commi 893-894).

Infine, si introducono incentivi alle assunzioni, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di protezione (comma 220).

Si prevede l'innalzamento della quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che nel 2018 viene resa integralmente deducibile (in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento) (comma 116).

Si prevede l'innalzamento delle soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro, con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari (comma 132).

In relazione al lavoro autonomo, la legge detta norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura (commi 117-118).

Con riferimento alla formazione professionale, si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2019. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario, mentre la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta considerato (commi 46-56).

Si prevedono stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) (189 milioni), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e relativi all'alternanza tra scuola e lavoro (125 milioni), per le attività di formazione relative all'apprendistato professionalizzante (15 milioni di euro) (commi 110-112).

In materia di ammortizzatori sociali si consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo accordo stipulato in sede governativa (comma 133); si consente alle regioni di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017, relative a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del MISE o delle regioni (comma 140); si dispone il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori del gruppo ILVA (commi 1167-1168).

Si prevede, inoltre, lo stanziamento di risorse per l'assegno di ricollocazione e per il sostegno al reddito dei lavoratori della pesca, anche in relazione al fermo obbligatorio dell'attività di pesca (commi 121-123 e 135).

Viene disposto il divieto di demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra struttura con effetti negativi sulle condizioni di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori che agiscano in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestie o molestie sessuali. Le richiamate tutele non sono comunque garantite in caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) la responsabilità penale del denunciante per calunnia, diffamazione o infondatezza della denuncia (comma 218).

Si introduce, infine, una nuova disciplina per la tracciabilità delle retribuzioni ai lavoratori, prevedendo che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro debbano effettuarne il pagamento attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, esclusivamente con specifici mezzi (bonifico, pagamento elettronico, emissione assegni) (commi 910-914).

Focus
 
Politiche per il lavoro nella legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016)
  • 2 dossier
15/01/2018

Specifiche misure contenute nella L. 232/2016 sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cd. welfare aziendale (art.1, commi da 160 a 162). In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

 

Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (art.1, commi da 308 a 313).

Sempre in materia di apprendistato, sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (art.1, comma 240 lett. b)).

 

E' stata prevista l'applicazione a regime della disposizione in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali (art.1, comma 164)

 

Sono state introdotte disposizioni riguardanti il settore dei call center, al fine di contenere il fenomeno della localizzazione all'estero (art.1, comma 243) e assicurare un maggiore sostegno al reddito dei lavoratori (art.1, comma 240 lett. d)), nonché disposizioni per il rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (art.1, comma 74).

 

Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L'esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (art.1, comma 344).

 

Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) (art.1, comma 354).

 

Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (art.1, comma 356).

 

Vengono destinati 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria (art.1, comma 163).

 

Vengono destinati 15 milioni di euro per la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà (art.1, comma 240 lett. c)).

 

Si riconosce alle lavoratrici autonomevittime di violenzadi genere il diritto all'astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo (art.1, commi 241 e 242).

 

Si prevede una riduzionedello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (art.1, comma 431).

 

E' stata, inoltre, introdotta un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell'anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio (art. 1, commi 346 e 347).

Dossier
 
Politiche per il lavoro nella legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015)
  • 2 dossier
15/01/2018

Per quanto riguarda il settore del lavoro, viene innanzitutto riproposto (riducendone tuttavia la portata) lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (commi 178-181). Entro certi limiti e a determinate condizioni si prevede che lo sgravio possa essere esteso (con DM da adottare entro il 30 aprile 2016)  anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017, nelle sole regioni del Mezzogiorno.

Viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l'incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (commi 182, 184-191).

Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016) degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della pesca) (commi 304 e 307).

Si prevede il prolungamento, a tutto il 2016, dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati da aziende artigiane (comma 310).

Si introduce la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro (comma 298) e si provvede alla rivalutazione degli indennizzi per il danno biologico (comma 303).

Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio (comma 205).

Relativamente al lavoro autonomo, viene confermata al 27%, anche per il 2016, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo (commi 203 e 204).

Con riferimento al pubblico impiego, vengono previste più stringenti limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25%) (commi 227-228) e viene disposto uno stanziamento di 300 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 466-467, 469-470). Per le ulteriori misure in materia di lavoro pubblico si rinvia al tema "pubblico impiego e amministrazioni pubbliche"

Infine, viene prorogato per il 2016 il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 milioni di euro (comma 311).

 

Dossier
 
Politiche per il lavoro nella legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)
  • 2 dossier
15/01/2018

Con riguardo alle politiche per l'occupazione, si segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 20 della L. 190/2014 ha disposto  l'integrale deduzione dall'IRAP del costo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni riferibile allo stesso costo. Il successivo comma 21 ha attributo un credito d'imposta IRAP (pari al 10% dell'imposta lorda) ai soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività.

L'articolo 1, commi 54-89, nell'ambito del lavoro autonomo, ha disciplinato un nuovo regime forfetario agevolato per i cd. "minimi", ovvero gli esercenti di attività di impresa e professioni in forma individuale, con aliquota pari al 15%. Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro annuali per le attività professionali a 40.000 euro annuali per il commercio. Parallelamente al nuovo regime fiscale introdotto si prevede la facoltà, per i soggetti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di usufruire di uno specifico regime agevolato ai fini contributivi (commi 76-84), nel quale, esclusa l'applicazione della contribuzione previdenziale minima, si adotta una modalità di calcolo dei contributi basata su una percentuale del reddito dichiarato.

Inoltre, viene costituito un fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge delega in materia di lavoro (cd. Jobs Act) all'esame del Parlamento (articolo 1, commi 107-108).

Il successivo articolo 1, comma 118, introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. In particolare, lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio, non cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente, non è riconosciuto nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico. Alla copertura degli oneri si provvede utilizzando un miliardo di euro per ciascuna annualità 2015, 2016 e 2017 e 500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Si segnala, inoltre, che all'articolo 1, comma 218 (allegato n. 5) è prevista la diminuzione degli stanziamenti per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei call center (nella misura di 2 milioni di euro annui per gli anni 2015-2016) e per le azioni positive per la parità uomo-donna.

L'articolo 1, commi 309-312, dispone per l'esercizio finanziario 2015, la riduzione di 150 milioni di euro degli stanziamenti per il finanziamento dei patronati.

Il successivo comma 313 stabilisce una riduzione (pari a 208 milioni di euro per il 2015 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2016) del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Infine, l'articolo 1, comma 721, ha ridotto di 150 milioni di euro annui (dal 2015) lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Dossier
 
Politiche per il lavoro nella legge di Stabilità 2014 (L.147/2013)
  • 2 dossier
15/01/2018

Misure fiscali e contributive per il lavoro
In sintesi il provvedimento:

  • rideterminal'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sia relativamente alle fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all'importo di tali detrazioni (comma 127). Specificamente:

-      l'importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 35.000) è rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 669 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 1.211 euro) e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 35.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 27.000 euro) (lettera b) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera b) dell'articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);

-      l'importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro (in luogo di 35.000 euro), ma non a 55.000 euro è pari a 978 euro (prima 669 euro), per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 (in luogo di 20.000 euro) (lettera c) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera c) dell'articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);

-      abroga il comma 2 dell'articolo 13 del T.U.I.R che aumenta l'entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell'articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore;

  • prevede la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell'I.N.A.I.L. (comma 128);
  • riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall'I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013 (comma 129);
  • reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro (comma 130 e 131);
  • reca disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio (commi 133 e 134);
  • prevede, a decorrere dal 2014, l'integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (comma 135);
  • sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4% al 2,6%, dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (comma 136);
  • dispone l'accelerazione del percorso di innalzamento dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS già iscritti ad altre forme di previdenza (come i professionisti e i pensionati). Più specificamente, l'aliquota si innalza al 22% (in luogo del 21%) per il 2014 e al 23,5% (in luogo del 22%) per il 2015, confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016. L'innalzamento dell'aliquota è volto ad assicurare copertura finanziaria agli oneri recati dalle disposizioni volte a estendere la platea degli esodati (comma 491).

Misure di sostegno al lavoro
In sintesi il provvedimento:

  • interviene per finanziare, relativamente all'anno 2014, ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria (commi 183 e 184);
  • incrementa del 10% l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (comma 186);
  • precisa il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali (istituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (comma 185);
  • proroga al 2017 l'agevolazione, consistente nell'erogazione di un trattamento economico pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori con organico superiore a 1.800 unità lavorative nei settori della sanità privata (comma 190);
  • estende la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 23.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia. Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale (commi 191, 193, e 194-198);
  • prevede, ai fini del potenziamento di misure e iniziative in favore di giovani, lavoratori disoccupati e svantaggiati, che l'incentivo straordinario volto all'assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome. Inoltre si prevede la proroga di determinate fattispecie contrattuali (strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei) da parte delle province, in vista dell'avvio della cd. Youth Guarantee e per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego (comma 219);
  • prevede l'istituzione di un Fondo per l'incentivazione di iniziative per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato per lavoratori dipendenti (comma 180);
    • istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione (comma 215);
    • autorizza una spesa complessiva pari a 126 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili (LSU) nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti (comma 207). Inoltre, vengono introdotte norme volte a definire le risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili e la loro assegnazione ai comuni, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema (commi da 209 a 214);
    • concede un beneficio in favore delle aziende operanti nel settore dei call center che abbiano attuato misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto. L'incentivo è pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascun lavoratore stabilizzato, per un importo massimo di 200 euro per lavoratore; il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda. L'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016 (comma 22);
    • consente all'ente di gestione del porto (autorità portuali o autorità marittima, sembra intendersi) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento degli introiti delle tasse portuali a iniziative di sostegno, formazione e incentivazione al pensionamento dei dipendenti delle società che forniscono lavoro temporaneo nell'ambito del porto (ex artt. 16 e 17 della L. 84/1994), in considerazione dello stato di crisi economica (comma 108).
      • dispone la prosecuzione, sino al 28 febbraio 2014, dei contratti, in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari (comma 747).

Riduzioni di spesa
In sintesi il provvedimento:

  • riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali (comma 409);
  • riduce di 95 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure per la detassazione dei contratti di produttività (comma 413).
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