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Tracciabilità delle retribuzioni
informazioni aggiornate a mercoledì, 17 gennaio 2018

L'articolo 1, c. 910-914, della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), attraverso una specifica procedura, ha introdotto, dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto indicato dal lavoratore;
  • pagamento elettronico
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni)

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni né a quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici. In caso di violazioni dei richiamati obblighi è prevista una sanzione a carico del datore di lavoro da 1.000 a 5.000 euro (a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della L. 205/2017).

Sono altresì previste apposite convenzioni al fine di individuare strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle richiamate disposizioni.

Le norme riprendono il contenuto della proposta di legge AC 1041 in materia di tracciabilità e di modalità di pagamento delle retribuzioni, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 15 novembre 2017.

L'articolo 1, c. 910-914, della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), attraverso una specifica procedura, ha introdotto, dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto indicato dal lavoratore;
  • pagamento elettronico
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni)

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni né a quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici. In caso di violazioni dei richiamati obblighi è prevista una sanzione a carico del datore di lavoro da 1.000 a 5.000 euro (a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della L. 205/2017).

Sono altresì previste apposite convenzioni al fine di individuare strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle richiamate disposizioni.

Le norme riprendono il contenuto della proposta di legge AC 1041 in materia di tracciabilità e di modalità di pagamento delle retribuzioni, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 15 novembre 2017.