L'articolo 1, c. 910-914, della L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), attraverso una specifica procedura, ha introdotto, dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con uno dei seguenti mezzi:
I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni né a quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici. In caso di violazioni dei richiamati obblighi è prevista una sanzione a carico del datore di lavoro da 1.000 a 5.000 euro (a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della L. 205/2017).
Sono altresì previste apposite convenzioni al fine di individuare strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle richiamate disposizioni.
Le norme riprendono il contenuto della proposta di legge AC 1041 in materia di tracciabilità e di modalità di pagamento delle retribuzioni, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 15 novembre 2017.