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Temi dell'attività parlamentare

Lavoro, assistenza e previdenza
Commissione: XI Lavoro
Occupazione, lavoro e professioni
Garanzia giovani (Youth guarantee)

La Garanzia per i giovani (Youth guarantee) è un programma europeo diretto a fronteggiare il fenomeno della disoccupazione giovanile attraverso l'attuazione, sia a livello nazionale che territoriale, di misure volte a favorire l'occupabilità dei giovani fino ai 25 anni (in Italia fino ai 29 anni) e ad offrire loro opportunità di orientamento, formazione ed inserimento nel mercato del lavoro.

 
Il programma europeo della Garanzia giovani
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05/02/2018

Il Consiglio europeo, con la Raccomandazione del 22 aprile 2013 sull'istituzione del programma Garanzia giovani, ha invitato tutti gli Stati membri ad assicurare ai giovani fino a 25 anni di età (entro 4 mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione) un'offerta di lavoro, di prosecuzione degli studi, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione. Sulla base delle indicazioni del Consiglio, gli Stati membri devono non solo recepire all'interno dei propri ordinamenti la Raccomandazione citata, ma anche procedere all'introduzione di una serie di iniziative a favore dei giovani finanziate sia dal progetto europeo Youth Employment Initiative, sia dal Fondo Sociale Europeo (FSE 2014-2020).

Per quanto concerne il nostro Paese, alcuni degli obiettivi della Garanzia giovani sono stati già anticipati con il D.L. 76/2013 (articolo 5) il quale ha istituito una Struttura sperimentale di missione operante in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
La Struttura di missione, nel dicembre 2013, ha predisposto un Piano Italiano per l'attuazione della Garanzia per i Giovani (di seguito : "Piano"), approvato dalla Commissione Europea l'11 luglio 2014.
Il Piano prevede, attraverso fasi successive che vanno dalla presa in carico al collocamento:
- un sistema universale di informazione e orientamento a cui il giovane accede registrandosi attraverso vari punti di contatto;
- l'indicazione, dopo la registrazione e un primo colloquio, di un percorso di orientamento individuale destinato a definire un progetto personalizzato di formazione o lavorativo/professionale;
- un colloquio specializzato da parte di orientatori qualificati che preparino i giovani all'ingresso nel mercato del lavoro;
- un finanziamento diretto (bonus, voucher, ecc.) per accedere ad una gamma di possibili percorsi, tra cui: l'inserimento in un contratto di lavoro dipendente, l'avvio di un contratto di apprendistato o di un'esperienza di tirocinio, l'impegno nel servizio civile, la formazione specifica professionalizzante e l'accompagnamento nell'avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo;
- un piano di comunicazione integrata per informare i giovani delle misure messe in campo dal Piano italiano e spingerli ad attivarsi per cogliere le opportunità descritte.
Il Piano prevede una dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro, di cui 1.135 milioni euro finanziati a livello europeo (per metà dal programma europeo Youth Employment Initiative e per l'altra metà dal Fondo sociale europeo (FSE 2014-2020) e i rimanenti 378 milioni di cofinanziamento nazionale); il Piano coinvolge l'intero territorio nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano (l'unica con un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%). Si ricorda che il Governo italiano ha deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni.
Nel febbraio 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha elaborato il Programma italiano sulla Garanzia per i giovani 2014-2020, che illustra in modo più ampio ed esauriente quanto previsto dal Piano, soffermandosi, in particolare, sullo stato di attuazione di molte misure ivi previste.

Nel nostro Paese, il Piano è stato avviato il 1° maggio 2014 e, attraverso report periodici, è possibile verificare l'andamento delle adesioni. I giovani interessati potevano aderire alla Garanzia sino al 31 dicembre 2015, attraverso il sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it o tramite i siti attivati dalle Regioni, scegliendo la regione dove preferiscono svolgere la loro attività lavorativa (non necessariamente quella di residenza). Le regioni, attraverso i Servizi per l'impiego o le Agenzie private accreditate, prendono in carico la persona per la profilazione: al soggetto (attraverso la valutazione di una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali) viene assegnato un coefficiente di svantaggio (basso, medio basso, medio alto e alto), che rappresenta la probabilità di non essere occupato e di trovarsi nella condizione di Neet (dal 1° febbraio 2015 le modalità di calcolo della profilazione sono state aggiornate a seguito dell'emanazione del decreto direttoriale n. 10 del 23 gennaio 2015, che ha messo fine alla fase di sperimentazione avviata il 1° maggio 2014), che determina la classe di profilazione del giovane, che può essere bassa, media, alta o molto alta (più è alta la profilazione e più si ritiene difficile l'inserimento nel mondo del lavoro).

Tra le azioni previste dal Programma italiano volte a dare attuazione alla Garanzia giovani, vi è anche la previsione del cosiddetto "bonus occupazione", un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.
Con decreto direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il bonus, prevedendo, tra l'altro, che esso sia gestito dall'INPS che, con circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha fornito alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l'ammissione al suddetto bonus".Con successive modifiche ed integrazioni (vedi decreti direttriali nn. 63/2014, 445/2016 e 4/2017), si è disposto che tale incentivo operi per le assunzioni effettuate entro il 31 gennaio 2017 e che lo stesso debba essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2018.

Al riguardo, con il decreto direttoriale n. 16 del 3 febbraio 2016 (rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016) si è disposto, in via sperimentale, che l'importo del bonus venga raddoppiato per i datori di lavoro che, tra il 1° marzo 2016 e il 31 dicembre 2016, assumono giovani che hanno svolto, o stiano svolgendo, un tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016. Il decreto direttoriale n. 442 del 15 dicembre 2016 ha successivamente precisato che il predetto incentivo deve essere fruito dai datori di lavoro privati, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2018.

Il decreto direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 ammette all'incentivo anche i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi. Inoltre, se per effetto delle proroghe il contratto a termine raggiunge la durata di almeno 12 mesi, si può richiedere un ulteriore beneficio rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi. Il bonus occupazionale sarà cumulabile con gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e, nei limiti del 50% dei costi salariali, con quelli di natura selettiva (circ. INPS n. 17 del 2015).

Il decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015 interviene nuovamente sulla disciplina del bonus occupazione, disponendo che le assunzioni di giovani tra i 15 e i 29 anni che determinano un incremento occupazionale netto dell'impresa beneficiaria possono usufruire di incentivi anche se vengono superati i limiti sugli aiuti "de minimis", pari a 200 mila euro in tre anni.

Il suddetto decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015 è stato successivamente modificato dal decreto direttoriale n. 385 del 24 novembre 2015 che, tra l'altro, definisce le condizioni in presenza delle quali è possibile accedere alll'incentivo anche oltre i limiti sugli aiuti "de minimis" (vengono stabilite condizioni diverse a seconda dell'età del giovane occupato, fermo restando l'incremento occupazionale netto che deve sempre esserci), specifica cosa si intende per incremento occupazionale netto (aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti) e modifica i limiti di spesa e le tipologie contrattuali incentivate per regione (che sostituiscono quelle previste nel richiamato DD 169/2015) (sul punto l'INPS ha emanato la Circolare n. 129 del 26 giugno 2015, con cui ha fornito precisazioni ed indicazioni riguardo il suddetto incentivo, mentre, con la Circolare n. 32 del 16 febbraio 2016, ha illustrato la disciplina contenuta nel richiamato DD 385/2015).

Focus
Documenti e risorse WEB
 
Selfiemployment - Fondo per finanziare autoimpiego e autoimprenditorialità
05/02/2018

Nell'ambito delle misure a sosteno dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità previste dal Piano nazionale per l'attuazione della Garanzia giovani, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso un accordo di finanziamento stipulato con Invitalia, ha istituito un Fondo rotativo nazionale per l'accesso al credito agevolato dei giovani NEET under 30 iscritti al programma che intendono avviare iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità, operativo da metà gennaio 2016 (Decreti direttoriali n. 426 del 29 dicembre 2015 e n. 7 del 18 gennaio 2016).

Il suddetto Fondo, chiamato a erogare prestiti a tasso zero per importi da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro (senza garanzie e con un piano di ammortamento della durata massima di sette anni), parte con una dotazione iniziale di 124 milioni di euro, di cui 50 milioni conferiti dal Ministero del lavoro e la parte restante dalle regioni Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia che, partecipando al Fondo, avranno una quota riservata proporzionalmente più alta rispetto alle altre regioni.

 
Bonus NEET
05/02/2018

Con il decreto direttoriale 2 dicembre 2016, n. 394 (come modificato dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016, n. 454) è stato introdotto, per il 2017, un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani, tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni) e a condizione che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccupati (i cd. NEET, ossia i giovani non impegnati nello studio,  nel lavoro,  nella formazione)

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, a tempo indeterminato (anche in somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere e con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), di durata pari o superiore a 6 mesi, nonché per le assunzioni a tempo parziale (ma non per le assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente).

L'incentivo (del quale bisogna fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019 e che non è cumulabile con altri incentivi economici o contributivi) consiste in uno sgravio contributivo totale o nella misura del 50 per cento (a seconda del contratto di assunzione).

L'importo è pari:

  • in caso di assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante o di mestiere, alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto;
  • in caso di assunzioni a tempo determinato, al 50 per cento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL) nel limite massimo di 4.030 euro er giovane assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il limite massimo è ridotto proporzionalmente.

L'INPS (circolare 40/2017), cui compete la gestione dell'incentivo in oggetto, lo riconosce nel limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro nell'ambito del territorio nazionale (ad esclusione della provincia autonoma di Bolzano).

Da ultimo, il decreto ANPAL 3/2017 riconosce uno sgravio contributivo totale anche per le assunzioni effettuate nel 2018, con riferimento alle medesime tipologie contrattuali (ad eccezione di quelle a tempo determinato) e ai medesimi soggetti, sempre nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto

L'incentivo deve essere fruito (a pena di decadenza) entro il 29 febbraio 2020, è cumulabile con l'esonero contributivo previsto per l'occupazione giovanile stabile dall'art. 1, c. 100-108 e 113-115, della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ed è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro.