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Regione Sardegna
informazioni aggiornate a venerdì, 21 gennaio 2022

In attuazione dell'accordo bilaterale con la regione Sardegna, sottoscritto in data 14 dicembre 2021 e recepito dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) viene ridotta la misura del concorso della regione alla finanza pubblica (comma 543) e attribuito un contributo per la compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità (comma 544).

L'accordo prevede, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regione partecipi ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

Concorso alla finanza pubblica

Il comma 543 dalla legge di bilancio 2022 determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La misura del contributo è attualmente fissata in 383 milioni di euro dalla legge di bilancio 2020, la riduzione è perciò pari a 76,6 milioni.

La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 2019), a seguito del precedente accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, ha determinato, tra l'altro, con il comma 868, l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della regione per gli anni 2018-2019 e a regime a decorrere dal 2020 (in 383 milioni di euro) e le modalità di acquisizione del contributo da parte dello Stato (la regione è tenuta a versare all'erario le somme stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di mancato versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione).
Il comma 869 disciplina la possibilità da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo, con norma analoga a quella concordata con le altre autonomie speciali. L'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione può essere modificato dallo Stato unilateralmente (vale a dire senza accordo con la Regione) solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Gli aumenti di importo maggiore devono essere necessariamente concordati.

In analogia con quanto stabilito anche per le regioni Valle d'Aosta e Sicilia (commi 559 e 545 della legge di bilancio 2022), il contributo della regione è determinato fermo restando (vale a dire in aggiunta) a quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi che dovrà essere ripartito tra le regioni entro il 31 maggio 2022.

 

Compensazione degli svantaggi dovuti all'insularità

Il comma 544 della legge di bilancio 2022 attribuisce alla regione Sardegna, a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità. Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), al comma 806 stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020 (tra il Governo e tutte le autonomie speciali), vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità) e la Regione Sicilia (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria) e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito. Per l'anno 2021, lo stesso comma 806, specifica che la cifra è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

Per l'anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021 e con le stesse finalità alla regione Sardegna è stata attribuita la somma di 66,6 milioni di euro con l'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

L'accordo del 7 novembre 2019

Con l'accordo del 7 novembre 2019, recepito con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ai commi da 866 a 873, viene stabilito da un lato, il contributo alla finanza pubblica (di cui si è già detto) e dall'altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872).

Il comma 870 la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) attua quanto concordato in merito alla definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie spettanti alla Regione. A titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa relativamente alle entrate tributarie pregresse, è attribuito alla Regione un trasferimento di complessivi 412 milioni di euro, da erogare come segue, in cinque anni:

  • 7 milioni di euro per l'anno 2020,
  • 116 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
  • 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
  • 81 milioni di euro per l'anno 2025.

L'accordo, e le norme di legge che lo recepiscono, chiudono quella che è stata definita la ‘vertenza entrate', ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell'IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. A conferma di ciò, la norma specifica che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi dell'insularità, affrontata, come visto, con il successivo accordo del dicembre 2021.

 

La legge n. 160 del 2019, a seguito dell'accordo del novembre 2021, provvede agli ulteriori trasferimenti descritti di seguito.

Il comma 871 attribuisce alla Regione un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento per complessivi 1.428,8 milioni di euro da destinare a spese di manutenzione straordinaria, restauro e conservazione, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili pubblici, beni culturali e archeologici, strutture sanitarie, strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario, nonché per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche. La norma disciplina le modalità di erogazione delle quote annuali in un arco temporale di 14 anni.  

Viene poi attribuito alla Regione un trasferimento di 111 milioni di euro per spese di investimento nel settore sanitario, a valere sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018). Le modalità di erogazione delle somme sono le stesse previste per il trasferimento destinato a spese di investimento in opere pubbliche (ossia una quota del 20 % ad inizio lavori e il saldo secondo la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori).

Il comma 872 attribuisce alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari, un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il contributo sarà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla legge di stabilità 2015 (legge n.  190 del 2014, comma 418).

 

 

I precedenti accordi

Di seguito si dà conto sinteticamente dei precedenti accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la regione Sardegna e delle principali modifiche all'ordinamento finanziario della Regione.

L'accordo sottoscritto il 21 luglio 2014, oltre a definire l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2014, stabilisce per la regione Sardegna il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2015. La regione si impegna, inoltre, a recepire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Successivamente sono state adottate le norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, con il D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con le quali è stata avviata la definizione della vertenza entrate e dato piena attuazione a quanto stabilito all'art. 8 dello Statuto (riscritto con la legge finanziaria 2007 e in vigore dal 2010) dove sono elencate le quote dei tributi erariali di spettanza regionale. Le norme disciplinano, infatti, le modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali, nonché la determinazione delle quote di gettito per ciascuna tipologia di tributo: tasse automobilistiche, IRPEF, IRES, IVA, ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale accise, entrate derivanti dalla raccolta del gioco, imposte e tasse sugli affari, imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche. La norma di attuazione stabilisce inoltre le competenze della regione in materia di agevolazioni fiscali e definisce in quali casi sono legittime riserve all'erario di gettito in relazione alle compartecipazioni ad essa spettanti.

In via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale (riferito allo stesso territorio) e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale. Le suddette entrate comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento del tributo ma non includono le sanzioni amministrative. La norma inoltre (art. 2) rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione, per stabilire tempi, procedure e modalità per arrivare alla riscossione diretta da parte della regione, delle quote erariali spettanti (vale a dire il riversamento diretto sul conto infruttifero intestato alla regione istituito presso la tesoreria centrale dello Stato). L'articolo 18 stabilisce infine che le norme del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e dunque alla regione dovranno essere ricalcolate le spettanze sulla base delle norme suddette.

Con la legge di bilancio 2018 sono stati attribuiti alla regione due contributi. Il primo riguarda le province e la città metropolitana di Cagliari (comma 840) viene infatti aumentato, di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019, il contributo già attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari dall'art.15 del decreto legge 50/2017 (pari a 20 milioni a decorrere dal 2018).

Del secondo contributo (comma 851), pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si è già detto (vedi sopra). Esso costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute; così stabilisce ora l'articolo 31 del decreto legge n. 162 del 2019 (convertito con legge n. 8 del 2020), stabilisce che esso.

In attuazione dell'accordo bilaterale con la regione Sardegna, sottoscritto in data 14 dicembre 2021 e recepito dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) viene ridotta la misura del concorso della regione alla finanza pubblica (comma 543) e attribuito un contributo per la compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità (comma 544).

L'accordo prevede, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regione partecipi ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali (realizzati dalla SOSE), secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 

Concorso alla finanza pubblica

Il comma 543 dalla legge di bilancio 2022 determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La misura del contributo è attualmente fissata in 383 milioni di euro dalla legge di bilancio 2020, la riduzione è perciò pari a 76,6 milioni.

La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 2019), a seguito del precedente accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, ha determinato, tra l'altro, con il comma 868, l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della regione per gli anni 2018-2019 e a regime a decorrere dal 2020 (in 383 milioni di euro) e le modalità di acquisizione del contributo da parte dello Stato (la regione è tenuta a versare all'erario le somme stabilite entro il 30 aprile di ciascun anno; in caso di mancato versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione).
Il comma 869 disciplina la possibilità da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo, con norma analoga a quella concordata con le altre autonomie speciali. L'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione può essere modificato dallo Stato unilateralmente (vale a dire senza accordo con la Regione) solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Gli aumenti di importo maggiore devono essere necessariamente concordati.

In analogia con quanto stabilito anche per le regioni Valle d'Aosta e Sicilia (commi 559 e 545 della legge di bilancio 2022), il contributo della regione è determinato fermo restando (vale a dire in aggiunta) a quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi che dovrà essere ripartito tra le regioni entro il 31 maggio 2022.

 

Compensazione degli svantaggi dovuti all'insularità

Il comma 544 della legge di bilancio 2022 attribuisce alla regione Sardegna, a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità. Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), al comma 806 stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020 (tra il Governo e tutte le autonomie speciali), vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità) e la Regione Sicilia (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria) e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito. Per l'anno 2021, lo stesso comma 806, specifica che la cifra è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

Per l'anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021 e con le stesse finalità alla regione Sardegna è stata attribuita la somma di 66,6 milioni di euro con l'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

L'accordo del 7 novembre 2019

Con l'accordo del 7 novembre 2019, recepito con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ai commi da 866 a 873, viene stabilito da un lato, il contributo alla finanza pubblica (di cui si è già detto) e dall'altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872).

Il comma 870 la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) attua quanto concordato in merito alla definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie spettanti alla Regione. A titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa relativamente alle entrate tributarie pregresse, è attribuito alla Regione un trasferimento di complessivi 412 milioni di euro, da erogare come segue, in cinque anni:

  • 7 milioni di euro per l'anno 2020,
  • 116 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
  • 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
  • 81 milioni di euro per l'anno 2025.

L'accordo, e le norme di legge che lo recepiscono, chiudono quella che è stata definita la ‘vertenza entrate', ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell'IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. A conferma di ciò, la norma specifica che rimane invece aperta la questione della compensazione dei costi dell'insularità, affrontata, come visto, con il successivo accordo del dicembre 2021.

 

La legge n. 160 del 2019, a seguito dell'accordo del novembre 2021, provvede agli ulteriori trasferimenti descritti di seguito.

Il comma 871 attribuisce alla Regione un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento per complessivi 1.428,8 milioni di euro da destinare a spese di manutenzione straordinaria, restauro e conservazione, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili pubblici, beni culturali e archeologici, strutture sanitarie, strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario, nonché per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche. La norma disciplina le modalità di erogazione delle quote annuali in un arco temporale di 14 anni.  

Viene poi attribuito alla Regione un trasferimento di 111 milioni di euro per spese di investimento nel settore sanitario, a valere sulle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, previste dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 ed incrementate da ultimo dal comma 555 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018). Le modalità di erogazione delle somme sono le stesse previste per il trasferimento destinato a spese di investimento in opere pubbliche (ossia una quota del 20 % ad inizio lavori e il saldo secondo la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori).

Il comma 872 attribuisce alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari, un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il contributo sarà ripartito tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla legge di stabilità 2015 (legge n.  190 del 2014, comma 418).

 

 

I precedenti accordi

Di seguito si dà conto sinteticamente dei precedenti accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la regione Sardegna e delle principali modifiche all'ordinamento finanziario della Regione.

L'accordo sottoscritto il 21 luglio 2014, oltre a definire l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2014, stabilisce per la regione Sardegna il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2015. La regione si impegna, inoltre, a recepire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Successivamente sono state adottate le norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, con il D.Lgs. 9 giugno 2016, n. 114, con le quali è stata avviata la definizione della vertenza entrate e dato piena attuazione a quanto stabilito all'art. 8 dello Statuto (riscritto con la legge finanziaria 2007 e in vigore dal 2010) dove sono elencate le quote dei tributi erariali di spettanza regionale. Le norme disciplinano, infatti, le modalità di attribuzione delle quote delle entrate erariali, nonché la determinazione delle quote di gettito per ciascuna tipologia di tributo: tasse automobilistiche, IRPEF, IRES, IVA, ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale accise, entrate derivanti dalla raccolta del gioco, imposte e tasse sugli affari, imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche. La norma di attuazione stabilisce inoltre le competenze della regione in materia di agevolazioni fiscali e definisce in quali casi sono legittime riserve all'erario di gettito in relazione alle compartecipazioni ad essa spettanti.

In via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale (riferito allo stesso territorio) e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale. Le suddette entrate comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento del tributo ma non includono le sanzioni amministrative. La norma inoltre (art. 2) rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione, per stabilire tempi, procedure e modalità per arrivare alla riscossione diretta da parte della regione, delle quote erariali spettanti (vale a dire il riversamento diretto sul conto infruttifero intestato alla regione istituito presso la tesoreria centrale dello Stato). L'articolo 18 stabilisce infine che le norme del decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e dunque alla regione dovranno essere ricalcolate le spettanze sulla base delle norme suddette.

Con la legge di bilancio 2018 sono stati attribuiti alla regione due contributi. Il primo riguarda le province e la città metropolitana di Cagliari (comma 840) viene infatti aumentato, di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019, il contributo già attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari dall'art.15 del decreto legge 50/2017 (pari a 20 milioni a decorrere dal 2018).

Del secondo contributo (comma 851), pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si è già detto (vedi sopra). Esso costituisce un acconto di quanto dovuto alla regione nell'ambito della definizione del contenzioso pregresso tra lo Stato e la Regione in materia di entrate tributarie e in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che su di esso sono intervenute; così stabilisce ora l'articolo 31 del decreto legge n. 162 del 2019 (convertito con legge n. 8 del 2020), stabilisce che esso.