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Regione siciliana
informazioni aggiornate a martedì, 12 luglio 2022

In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione siciliana, sottoscritto in data 16 dicembre 2021, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) provvede a rimodulare la misura del concorso della regione alla finanza pubblica (comma 545), attribuire alla regione un contributo di 100 milioni annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità (comma 546) ed estendere l'ambito di utilizzo del contributo erogato dallo Stato ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane (comma 547).

Altri contenuti dell'accordo riguardano:

  • la copertura del disavanzo accertato dal rendiconto 2018 (da recepire con modifiche alla norma di attuazione recata dal D.Lgs  n. 158 del 2019) (punto 8)
  • la definizione di una norma di attuazione in materia di fiscalità di sviluppo, che possa favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana. In particolare la norma, nel riconoscere l'autonomia tributaria della Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, attribuisce alla Regione, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, di modificare le aliquote in aumento o "in diminuzione fino ad azzerarle, prevedendo esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale". La norma prevede, inoltre, che la Regione possa autonomamente concedere, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi da utilizzare in compensazione fiscale.

L'accordo bilaterale contiene, inoltre, molteplici e rilevanti impegni programmatici.
Le parti convengono di istituire appositi tavoli tecnici congiunti, che dovranno concludere i lavori entro il 31 maggio 2022 (punto 2), con il compito di
  • individuare nuove modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo (per verificare la possibilità di applicare anche per essa, il metodo del maturato);
  • verificare gli effetti del passaggio al regime del maturato (dal regime del riscosso) per IRPEF e IVA, anche in relazione al regime di scissione dei pagamenti per l'IVA (split payment);
  • dare attuazione alle norme della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006, commi 830-832) che prevedevano da parte regionale la progressiva assunzione integrale del finanziamento della spesa sanitaria (a cui lo Stato partecipa ancora per più della metà) e, da parte statale, l'attribuzione alla regione di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale
Entro il 30 giugno 2022, le parti si impegnano a:
  • definire e sistemare le poste contabili relative ad anomalie già riscontrate e si impegnano, entro il 15 dicembre di ogni anno, a provvedere alla corretta ripartizione delle entrate tributarie tra Stato e Regione (punto 3);
  • definire le modalità e le norme di attuazione dello statuto per il trasferimento alla regione delle competenze in materia di finanza locale;
  • aggiornare e approvare le norme di attuazione in materia finanziaria con effetti a partire dall'anno 2023.
Viene previsto, infine, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regione partecipi ai lavori della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali, secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Concorso alla finanza pubblica

Il comma 545 della legge di bilancio 2022 determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La misura del contributo è attualmente fissata in 100.1 milioni di euro dalla legge di bilancio 2019, la riduzione è perciò pari a 200,2 milioni.

La legge 148 del 2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 880-886-bis, dà attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018. La legge, tra l'altro, determina il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018 e disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione. Nello specifico, il comma 881 determina l'ammontare del contributo in 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1.001 milioni annui a decorrere dal 2019 (poi ridotto a seguito dell'accordo del 15 maggio 2019); il comma 882 stabilisce che lo Stato può modificare il contributo richiesto, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo. Le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo alla finanza pubblica della Regione sono invece disciplinate dal comma 886-bis, secondo cui le somme di pertinenza della regione sono versate all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tali versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

In analogia con quanto stabilito anche per le regioni Valle d'Aosta e Sardegna (commi 559 e 543 della legge di bilancio 2022), il contributo della regione è determinato fermo restando (vale a dire in aggiunta) a quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi che dovrà essere ripartito tra le regioni entro il 31 maggio 2022.

 

Compensazione degli svantaggi dovuti all'insularità

Il comma 546 della legge di bilancio 2022 attribuisce alla regione Sicilia, a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità.

Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), al comma 806 stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020 (tra il Governo e tutte le autonomie speciali), vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità) e la Regione Sicilia (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria) e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito. Per l'anno 2021, lo stesso comma 806, specifica che la cifra è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

Per l'anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021, alla regione Sicilia è stata attribuita la somma di 66,8 milioni di euro con l'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

 

Sostegno agli enti di area vasta della Regione siciliana

Il comma 547 della legge di bilancio 2022 reca una modifica testuale alla norma della legge di bilancio 2019 (comma 883) con il fine di includere gli immobili e le opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici tra gli interventi di manutenzione straordinaria cui sono destinate le risorse (complessivamente pari 540 milioni di euro) attribuite dallo Stato alla Regione siciliana, espressamente destinate ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane.

Il sostegno agli enti di area vasta della Regione siciliana, è stato uno dei contenuti rilevanti dei precedenti accordi del dicembre 2018 e di maggio 2019 attraverso due contributi finanziari erogati dalle leggi di bilancio 2019 e 2020.
Il comma 883 della legge 145 del 2018, in applicazione dell'accordo firmato il 19 dicembre 2018, attribuisce alla regione un contributo complessivo di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane (enti che hanno sostituito le province siciliane) per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Il contributo è erogato in quote di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Con le modifiche apportate dal citato comma 547 della legge di bilancio 2022 nelle opere di manutenzione straordinaria sono ora incluse gli immobili e le opere di prevenzione idraulica e idrogeologica connesse con i danni atmosferici.
Un altro contributo è stato attribuito agli enti di area vasta siciliani dalla legge di bilancio 2020 (comma 875, come modificato dal decreto legge 162 del 2019), della consistenza di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. La ripartizione del contributo tra gli enti è riportata in una tabella allegata al testo di legge che indica la quota spettante a ciascuna città metropolitana (Catania, Messina e Palermo) ed a ciascun libero consorzio di comuni (LCC di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani). Il contributo spettante a ciascun ente verrà utilizzato a parziale copertura del concorso alla finanza pubblica richiesto all'ente stesso dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418). La legge di bilancio 2021, comma 808, aumenta di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021, il contributo in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana previsto dalla legge di bilancio 2020, portandolo da 80 a 90 milioni di euro. La quota aggiuntiva del contributo è ripartita tra gli enti in proporzione alle quote spettanti a ciascun ente per il 2020. 

 

Il ripiano del disavanzo

L'accordo del 16 dicembre 2021 contiene un impegno a modificare la norma di attuazione (art. 7 del D.Lgs. n. 158 del 2018) concernete il ripiano del disavanzo accertato con il rendiconto 2018, al fine di consentire alla regione di rinviare una parte dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. Il suddetto rinvio è comunque subordinato al rispetto da parte regionale delle misure di riduzione strutturale della spesa, contenute nell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021 sul ripiano decennale del disavanzo.

La norma di attuazione è stata emanata con il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87 che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e disciplina come concordato la possibilità di rinviare di due esercizi la copertura della somma di 211 milioni di euro (pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con il rendiconto 2018) che dovrebbe essere recuperato nel 2022. La norma specifica inoltre che in caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo.

 

Con il decreto legislativo n. 158 del 2019 è stata emanata la norma di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. L'articolo 7, come modificato dal decreto legislativo n. 8 del 2021, consente alla regione di ripianare il disavanzo in 10 anni e, per far fronte agli effetti negativi della pandemia da Covid-19, di rinviare le quote da ripianare nell'esercizio 2021, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. La norma stabilisce, inoltre, che il termine di dieci anni è ridotto a tre anni qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo.
Il comma 2-bis, inserito dal decreto legislativo n. 87 del 2022, consente alla regione, per il 2022, di rinviare una parte dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.
Si ricorda infine che con la sottoscrizione dell'accordo del 14 gennaio 2021, la Regione siciliana si impegna a realizzare, negli anni dal 2021 al 2029, percentuali del 20 o del 40 per cento di riduzione strutturale (rispetto al consuntivo 2018) di numerose voci di spesa corrente (elencate in una tabella allegata all'accordo). A tal fine la Regione si impegna ad adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi e di determinare annualmente, in apposito allegato alla legge di bilancio, la misura degli interventi per il successivo triennio. Gli ambiti di intervento sono anch'essi elencati nell'accordo e riguardano principalmente l'organizzazione amministrativa della Regione, compresa l'Assemblea legislativa e i Consiglieri regionali, il personale della regione, la razionalizzazione e la riforma delle aziende partecipate e degli enti regionali. Dalle riduzioni sono escluse le spese per la sanità, le spese inerenti le regolazioni contabili e il concorso alla finanza pubblica, nonché le spese correnti finanziate da risorse trasferite vincolate. Il punto 5 dell'accordo, infine, prevede l'obbligo da parte della Regione di trasmettere una certificazione annuale (entro il 30 aprile) per la verifica degli impegni assunti ad un apposito tavolo Stato-Regione da istituire con Decreto del Ministero dell'economia.

 

I precedenti accordi

Di seguito si dà conto sinteticamente dei precedenti accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione siciliana e delle principali modifiche all'ordinamento finanziario della Regione.

 

L'accordo del 20 giugno 2016 riguarda il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'IRPEF; in attuazione di tale ultimo punto è stata poi adottata la norma di attuazione dello statuto speciale, emanata con il decreto legislativo n. 251 del 2016, che modifica la norma statutaria contenete l'ordinamento finanziario della regione. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 1074/1965, a decorrere dal 2018 sono attribuiti alla regione i 7/10 del gettito IRPEF afferente al territorio regionale, compresa quella affluita ad uffici situati fuori del territorio regionale, calcolato sulla base del ‘maturato' e non del riscosso.

 

Con il successivo accordo del 12 luglio 2017 è stata rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA, stabilito il contributo della Regione ai liberi consorzi di comuni e istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016. In relazione alla compartecipazione regionale all'IVA, l'accordo è stato successivamente formalizzato con la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il decreto legislativo n. 16 del 2018 che va a modificare l'articolo 2 del D.P.R. 1074/1965, norma di attuazione che disciplina l'ordinamento finanziario della Regione siciliana. Il modificato articolo 2 stabilisce ora che alla Regione siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA afferente al territorio regionale e che le spettanze regionali, come per la compartecipazione all'IRPEF, sono calcolate sulla base del maturato (in luogo del riscosso).

Nello specifico il gettito spettante alla regione deve essere determinato «applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'esportazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile».

 

L'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018 stabilisce il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018; disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; è stato recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886.

Con tale accordo si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si impegna a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo del precedente in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica. La riqualificazione della spesa regionale è l'altro importante tema dell'accordo del 19 dicembre 2019. Il comma 884 della legge di bilancio 2019 stabilisce l'impegno per la regione Siciliana ad accrescere la spesa per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno dal 2019 al 2025.

L'accordo del 14 gennaio 2019, di cui si è già detto, è incentrato sugli impegni di riduzione della spesa corrente assunti dalla Regione ai fini del ripiano decennale del disavanzo.

In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione siciliana, sottoscritto in data 16 dicembre 2021, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) provvede a rimodulare la misura del concorso della regione alla finanza pubblica (comma 545), attribuire alla regione un contributo di 100 milioni annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità (comma 546) ed estendere l'ambito di utilizzo del contributo erogato dallo Stato ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane (comma 547).

Altri contenuti dell'accordo riguardano:

  • la copertura del disavanzo accertato dal rendiconto 2018 (da recepire con modifiche alla norma di attuazione recata dal D.Lgs  n. 158 del 2019) (punto 8)
  • la definizione di una norma di attuazione in materia di fiscalità di sviluppo, che possa favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana. In particolare la norma, nel riconoscere l'autonomia tributaria della Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, attribuisce alla Regione, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, di modificare le aliquote in aumento o "in diminuzione fino ad azzerarle, prevedendo esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale". La norma prevede, inoltre, che la Regione possa autonomamente concedere, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi da utilizzare in compensazione fiscale.

L'accordo bilaterale contiene, inoltre, molteplici e rilevanti impegni programmatici.
Le parti convengono di istituire appositi tavoli tecnici congiunti, che dovranno concludere i lavori entro il 31 maggio 2022 (punto 2), con il compito di
  • individuare nuove modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo (per verificare la possibilità di applicare anche per essa, il metodo del maturato);
  • verificare gli effetti del passaggio al regime del maturato (dal regime del riscosso) per IRPEF e IVA, anche in relazione al regime di scissione dei pagamenti per l'IVA (split payment);
  • dare attuazione alle norme della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006, commi 830-832) che prevedevano da parte regionale la progressiva assunzione integrale del finanziamento della spesa sanitaria (a cui lo Stato partecipa ancora per più della metà) e, da parte statale, l'attribuzione alla regione di una percentuale del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale
Entro il 30 giugno 2022, le parti si impegnano a:
  • definire e sistemare le poste contabili relative ad anomalie già riscontrate e si impegnano, entro il 15 dicembre di ogni anno, a provvedere alla corretta ripartizione delle entrate tributarie tra Stato e Regione (punto 3);
  • definire le modalità e le norme di attuazione dello statuto per il trasferimento alla regione delle competenze in materia di finanza locale;
  • aggiornare e approvare le norme di attuazione in materia finanziaria con effetti a partire dall'anno 2023.
Viene previsto, infine, che a decorrere dal 1 gennaio 2022 la regione partecipi ai lavori della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali, secondo quanto stabilito dal comma 807 della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021) in recepimento dell'Accordo quadro del 5 novembre 2020 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Concorso alla finanza pubblica

Il comma 545 della legge di bilancio 2022 determina il contributo della regione alla finanza pubblica in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La misura del contributo è attualmente fissata in 100.1 milioni di euro dalla legge di bilancio 2019, la riduzione è perciò pari a 200,2 milioni.

La legge 148 del 2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 880-886-bis, dà attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018. La legge, tra l'altro, determina il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018 e disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione. Nello specifico, il comma 881 determina l'ammontare del contributo in 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1.001 milioni annui a decorrere dal 2019 (poi ridotto a seguito dell'accordo del 15 maggio 2019); il comma 882 stabilisce che lo Stato può modificare il contributo richiesto, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo. Le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo alla finanza pubblica della Regione sono invece disciplinate dal comma 886-bis, secondo cui le somme di pertinenza della regione sono versate all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tali versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

In analogia con quanto stabilito anche per le regioni Valle d'Aosta e Sardegna (commi 559 e 543 della legge di bilancio 2022), il contributo della regione è determinato fermo restando (vale a dire in aggiunta) a quanto stabilito dalle norme della legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), ai commi 850, 851 e 852, sul contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e determinato in 196 milioni di euro annui complessivi che dovrà essere ripartito tra le regioni entro il 31 maggio 2022.

 

Compensazione degli svantaggi dovuti all'insularità

Il comma 546 della legge di bilancio 2022 attribuisce alla regione Sicilia, a decorrere dal 2022, la somma di 100 milioni di euro annui da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità.

Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020), al comma 806 stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020 (tra il Governo e tutte le autonomie speciali), vale a dire per la revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e le autonomie, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità) e la Regione Sicilia (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria) e per gli eventuali accordi come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito. Per l'anno 2021, lo stesso comma 806, specifica che la cifra è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

Per l'anno 2021, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021, alla regione Sicilia è stata attribuita la somma di 66,8 milioni di euro con l'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

 

Sostegno agli enti di area vasta della Regione siciliana

Il comma 547 della legge di bilancio 2022 reca una modifica testuale alla norma della legge di bilancio 2019 (comma 883) con il fine di includere gli immobili e le opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici tra gli interventi di manutenzione straordinaria cui sono destinate le risorse (complessivamente pari 540 milioni di euro) attribuite dallo Stato alla Regione siciliana, espressamente destinate ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane.

Il sostegno agli enti di area vasta della Regione siciliana, è stato uno dei contenuti rilevanti dei precedenti accordi del dicembre 2018 e di maggio 2019 attraverso due contributi finanziari erogati dalle leggi di bilancio 2019 e 2020.
Il comma 883 della legge 145 del 2018, in applicazione dell'accordo firmato il 19 dicembre 2018, attribuisce alla regione un contributo complessivo di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane (enti che hanno sostituito le province siciliane) per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Il contributo è erogato in quote di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Con le modifiche apportate dal citato comma 547 della legge di bilancio 2022 nelle opere di manutenzione straordinaria sono ora incluse gli immobili e le opere di prevenzione idraulica e idrogeologica connesse con i danni atmosferici.
Un altro contributo è stato attribuito agli enti di area vasta siciliani dalla legge di bilancio 2020 (comma 875, come modificato dal decreto legge 162 del 2019), della consistenza di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. La ripartizione del contributo tra gli enti è riportata in una tabella allegata al testo di legge che indica la quota spettante a ciascuna città metropolitana (Catania, Messina e Palermo) ed a ciascun libero consorzio di comuni (LCC di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani). Il contributo spettante a ciascun ente verrà utilizzato a parziale copertura del concorso alla finanza pubblica richiesto all'ente stesso dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418). La legge di bilancio 2021, comma 808, aumenta di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021, il contributo in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana previsto dalla legge di bilancio 2020, portandolo da 80 a 90 milioni di euro. La quota aggiuntiva del contributo è ripartita tra gli enti in proporzione alle quote spettanti a ciascun ente per il 2020. 

 

Il ripiano del disavanzo

L'accordo del 16 dicembre 2021 contiene un impegno a modificare la norma di attuazione (art. 7 del D.Lgs. n. 158 del 2018) concernete il ripiano del disavanzo accertato con il rendiconto 2018, al fine di consentire alla regione di rinviare una parte dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. Il suddetto rinvio è comunque subordinato al rispetto da parte regionale delle misure di riduzione strutturale della spesa, contenute nell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021 sul ripiano decennale del disavanzo.

La norma di attuazione è stata emanata con il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87 che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e disciplina come concordato la possibilità di rinviare di due esercizi la copertura della somma di 211 milioni di euro (pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con il rendiconto 2018) che dovrebbe essere recuperato nel 2022. La norma specifica inoltre che in caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo.

 

Con il decreto legislativo n. 158 del 2019 è stata emanata la norma di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. L'articolo 7, come modificato dal decreto legislativo n. 8 del 2021, consente alla regione di ripianare il disavanzo in 10 anni e, per far fronte agli effetti negativi della pandemia da Covid-19, di rinviare le quote da ripianare nell'esercizio 2021, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. La norma stabilisce, inoltre, che il termine di dieci anni è ridotto a tre anni qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo.
Il comma 2-bis, inserito dal decreto legislativo n. 87 del 2022, consente alla regione, per il 2022, di rinviare una parte dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.
Si ricorda infine che con la sottoscrizione dell'accordo del 14 gennaio 2021, la Regione siciliana si impegna a realizzare, negli anni dal 2021 al 2029, percentuali del 20 o del 40 per cento di riduzione strutturale (rispetto al consuntivo 2018) di numerose voci di spesa corrente (elencate in una tabella allegata all'accordo). A tal fine la Regione si impegna ad adottare provvedimenti legislativi e/o amministrativi e di determinare annualmente, in apposito allegato alla legge di bilancio, la misura degli interventi per il successivo triennio. Gli ambiti di intervento sono anch'essi elencati nell'accordo e riguardano principalmente l'organizzazione amministrativa della Regione, compresa l'Assemblea legislativa e i Consiglieri regionali, il personale della regione, la razionalizzazione e la riforma delle aziende partecipate e degli enti regionali. Dalle riduzioni sono escluse le spese per la sanità, le spese inerenti le regolazioni contabili e il concorso alla finanza pubblica, nonché le spese correnti finanziate da risorse trasferite vincolate. Il punto 5 dell'accordo, infine, prevede l'obbligo da parte della Regione di trasmettere una certificazione annuale (entro il 30 aprile) per la verifica degli impegni assunti ad un apposito tavolo Stato-Regione da istituire con Decreto del Ministero dell'economia.

 

I precedenti accordi

Di seguito si dà conto sinteticamente dei precedenti accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione siciliana e delle principali modifiche all'ordinamento finanziario della Regione.

 

L'accordo del 20 giugno 2016 riguarda il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all'IRPEF; in attuazione di tale ultimo punto è stata poi adottata la norma di attuazione dello statuto speciale, emanata con il decreto legislativo n. 251 del 2016, che modifica la norma statutaria contenete l'ordinamento finanziario della regione. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 1074/1965, a decorrere dal 2018 sono attribuiti alla regione i 7/10 del gettito IRPEF afferente al territorio regionale, compresa quella affluita ad uffici situati fuori del territorio regionale, calcolato sulla base del ‘maturato' e non del riscosso.

 

Con il successivo accordo del 12 luglio 2017 è stata rideterminata la misura della compartecipazione regionale all'IVA, stabilito il contributo della Regione ai liberi consorzi di comuni e istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016. In relazione alla compartecipazione regionale all'IVA, l'accordo è stato successivamente formalizzato con la norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il decreto legislativo n. 16 del 2018 che va a modificare l'articolo 2 del D.P.R. 1074/1965, norma di attuazione che disciplina l'ordinamento finanziario della Regione siciliana. Il modificato articolo 2 stabilisce ora che alla Regione siciliana sono attribuiti, a decorrere dal 2017, i 3,64 decimi del gettito dell'IVA afferente al territorio regionale e che le spettanze regionali, come per la compartecipazione all'IRPEF, sono calcolate sulla base del maturato (in luogo del riscosso).

Nello specifico il gettito spettante alla regione deve essere determinato «applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'esportazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile».

 

L'accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018 stabilisce il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018; disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; è stato recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886.

Con tale accordo si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si impegna a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo del precedente in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica. La riqualificazione della spesa regionale è l'altro importante tema dell'accordo del 19 dicembre 2019. Il comma 884 della legge di bilancio 2019 stabilisce l'impegno per la regione Siciliana ad accrescere la spesa per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno dal 2019 al 2025.

L'accordo del 14 gennaio 2019, di cui si è già detto, è incentrato sugli impegni di riduzione della spesa corrente assunti dalla Regione ai fini del ripiano decennale del disavanzo.