In attuazione della legge delega in materia di lavoro 183/2014 (cd Jobs act) sono stati emanati i seguenti decreti attuativi:
D.Lgs. 22/2015 –Ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria
Introduce nuovi ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria.
Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)
È una indennità mensile di disoccupazione, istituita a decorrere dal 1° maggio 2015 (che ha preso il posto dell'ASpI e della mini-ASpI) destinata ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli) riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, i quali presentino congiuntamente determinati requisiti (La NASpI è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale). La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Assegno di disoccupazione (ASDI)
Introdotto in via sperimentale dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 a decorrere dal 1° maggio 2015 e dal 2016 fino al 2019 come misura stabile (art 43, c. 5, D.Lgs. 148/2015) destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpI per l'intera sua durata senza trovare una nuova occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno. L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e il suo importo è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari.
Indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)
È riconosciuta in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016 ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L'indennità pari al 75% del reddito medio mensile calcolato secondo specifici parametri, è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, è corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa e la sua durata non può superare i 6 mesi.
D.Lgs. 23/2015 – Contratto a tutele crescenti
Il decreto, in realtà, introduce una nuova disciplina delle conseguenze dei licenziamenti illegittimi, individuali e collettivi, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015).
Licenziamento discriminatorio
Il D.Lgs. 23/2015 non modifica sostanzialmente la disciplina recata dall'articolo 18, commi 1-3, della legge 300/1970, che prevede la tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) del lavoratore illegittimamente licenziato, il risarcimento del danno (minimo 5 mensilità della retribuzione globale di fatto) e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la facoltà (cd opting out) del lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (cd licenziamento disciplinare)
La tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) viene limitata alle sole ipotesi in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento) e il datore di lavoro è condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria che non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nei casi in cui non si applica la tutela reale, al lavoratore viene corrisposta un'indennità crescente con l'anzianità da minimo 4 a massimo 24 mensilità (tutela obbligatoria).
Anche nel licenziamento disciplinare è riconosciuta al lavoratore la cd opting out (vedi supra).
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cd licenziamento economico)
Non è prevista la tutela reale e, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Licenziamento collettivo
La tutela reale è prevista solo nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato senza forma scritta (anche in questo caso il lavoratore può esercitare la cd opting out), mentre negli altri casi vi è un'indennità crescente con l'anzianità, da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità.
D.Lgs. 80/2015 – Conciliazione vita-lavoro
Il decreto contiene misure dirette, in particolare, alla tutela della maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali.
Di seguito, le principali novità introdotte:
D.Lgs. 81/2015 – Riordino dei contratti e disciplina delle mansioni
Riordina la disciplina dei contratti di lavoro e modifica quella relativa alle mansioni.
Di seguito le principali novità introdotte.
Contratto a tempo determinato
Il D.Lgs. 81/2015 prevede, tra l'altro:
Apprendistato
Il D.Lgs. 81/2015 prevede, tra l'altro:
Lavoro accessorio
Il D.Lgs. 81/2015 prevede, tra l'altro:
Rapporti di collaborazione
La principale novità introdotta in materia consiste nel prevedere che, tranne specifici casi, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Tale previsione non si applica alle pubbliche amministrazioni (fino al riordino della disciplina circa il lavoro flessibile da parte delle stesse), ma dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle stesse di stipulare i suddetti contratti di collaborazione.
Mansioni
Tra le principali novità introdotte dal decreto in tema di mansioni e di jus variandi in capo al datore di lavoro si segnalano:
D.Lgs. 148/2015 – Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Concerne la disciplina degli strumenti di tutela del reddito operanti in costanza di rapporto di lavoro (cioè cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali).
Tra le principali novità introdotte:
D.Lgs. 149/2015 – Attività ispettiva
Istituisce l'Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e svolge le attività ispettive già esercitate da tali organismi. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
D.Lgs. 150/2015 – Politiche attive
Il decreto istituisce l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) con la finalità principale di coordinare le politiche attive del lavoro (per coloro in cerca di occupazione e per la ricollocazione dei soggetti disoccupati).
Per l'attuazione delle nuove politiche attive del lavoro, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, l'INPS e l'ISFOL, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (le cui informazioni costituiscono, tra l'altro, la base per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, concernente la storia formativa e lavorativa del soggetto), nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla stessa ANPAL (e formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall'Inps, dall'Inail, dalle agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da ANPAL Lavoro, dall'Isfol e dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado) che promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito.
Lo Statuto dell'ANPAL è stato adottato con D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108.
Il decreto disciplina anche l'assegno di ricollocazione, riconosciuto ai disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di lavoro.
D.Lgs. 151/2015 – Semplificazioni e pari opportunità
Detta norme volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, alla revisione del regime delle sanzioni, all'inserimento mirato delle persone con disabilità, alla semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Di seguito le principali novità introdotte.
Dimissioni
Si dispone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con apposito decreto (DM 15 dicembre 2015).
Controllo a distanza
Vengono estesi i presupposti per l'utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, al fine di consentirlo non solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro, ma anche per la tutela del patrimonio aziendale. In caso di imprese con unità produttive collocate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo per l'installazione degli impianti può essere stipulato non solo con le RSA e RSU,ma anche con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non intervenga un accordo con le organizzazioni sindacali, l'installazione può avvenire previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per l'utilizzo degli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e di quelli di registrazione degli accessi e delle presenze non è richiesto che il controllo a distanza sia motivato da ragioni connesse alle "esigenze organizzative e produttive", alla "sicurezza del lavoro" e alla "tutela del patrimonio aziendale". Vengono infine introdotte nuove norme a garanzia dei lavoratori volte a stabilire che tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a determinate condizioni.
Collocamento disabili