MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Temi dell'attività parlamentare

Unione Bancaria
informazioni aggiornate a giovedì, 29 gennaio 2015

A novembre 2014 è entrato in funzione il meccanismo unico di vigilanza bancaria (single supervisory mechanism, SSM), che prevede l'attribuzione alla Banca centrale europea di compiti di vigilanza prudenziale sulle banche cd. "sistemiche" (le più grandi, circa 130 su un totale di 6000 banche europee).

Inoltre, nel corso del 2014 sono stati approvati definitivamente e pubblicati in Gazzetta ufficiale tre atti legislativi che completano l'unione bancaria, e precisamente:

    • il regolamento che istituisce un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd. bail-out), introducendo il principio per cui la ricapitalizzazione degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. bail-in). Il fondo unico di risoluzione, istituito con un accordo intergovernativo e alimentato da contributi del settore creditizio, sostituirebbe i fondi nazionali, e avrebbe una dotazione finanziaria di 55-60 miliardi di euro;
    • la direttiva che istituisce un quadro comune degli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi;
    • la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari, al fine di assicurare, in caso di liquidazione di una banca, la copertura dei conti correnti fino a 100mila euro.

    Al fine di interrompere il circolo vizioso tra instabilità del settore bancario e crisi del debito sovrano, il Consiglio europeo auspica la rapida messa a punto dei criteri operativi che, una volta attivato il meccanismo unico di vigilanza, consentiranno al meccanismo europeo di stabilità (European stability mechanism, ESM) di ricapitalizzare direttamente le banche, nel pieno rispetto della dichiarazione del vertice della zona euro del 29 giugno 2012.

    Con tale dichiarazione si è stabilito che l'ESM abbia facoltà, con una decisione ordinaria (assunta dal Consiglio di amministrazione dell'ESM all'unanimità, ma senza necessità di una modifica al trattato istitutivo del meccanismo) di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari (attualmente l'ESM può erogare un sostegno diretto soltanto agli Stati membri), nel rispetto di appropriate condizionalità, tra cui l'osservanza delle regole sugli aiuti di Stato, specifiche per ciascuna banca, per ciascun settore o per l'intera economia. Tali condizionalità sarebbero stabilite da un apposito memorandum d'intesa.

    A novembre 2014 è entrato in funzione il meccanismo unico di vigilanza bancaria (single supervisory mechanism, SSM), che prevede l'attribuzione alla Banca centrale europea di compiti di vigilanza prudenziale sulle banche cd. "sistemiche" (le più grandi, circa 130 su un totale di 6000 banche europee).

    Inoltre, nel corso del 2014 sono stati approvati definitivamente e pubblicati in Gazzetta ufficiale tre atti legislativi che completano l'unione bancaria, e precisamente:

      • il regolamento che istituisce un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd. bail-out), introducendo il principio per cui la ricapitalizzazione degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. bail-in). Il fondo unico di risoluzione, istituito con un accordo intergovernativo e alimentato da contributi del settore creditizio, sostituirebbe i fondi nazionali, e avrebbe una dotazione finanziaria di 55-60 miliardi di euro;
      • la direttiva che istituisce un quadro comune degli strumenti nazionali di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi;
      • la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari, al fine di assicurare, in caso di liquidazione di una banca, la copertura dei conti correnti fino a 100mila euro.

      Al fine di interrompere il circolo vizioso tra instabilità del settore bancario e crisi del debito sovrano, il Consiglio europeo auspica la rapida messa a punto dei criteri operativi che, una volta attivato il meccanismo unico di vigilanza, consentiranno al meccanismo europeo di stabilità (European stability mechanism, ESM) di ricapitalizzare direttamente le banche, nel pieno rispetto della dichiarazione del vertice della zona euro del 29 giugno 2012.

      Con tale dichiarazione si è stabilito che l'ESM abbia facoltà, con una decisione ordinaria (assunta dal Consiglio di amministrazione dell'ESM all'unanimità, ma senza necessità di una modifica al trattato istitutivo del meccanismo) di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari (attualmente l'ESM può erogare un sostegno diretto soltanto agli Stati membri), nel rispetto di appropriate condizionalità, tra cui l'osservanza delle regole sugli aiuti di Stato, specifiche per ciascuna banca, per ciascun settore o per l'intera economia. Tali condizionalità sarebbero stabilite da un apposito memorandum d'intesa.