Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. La raccolta delle firme può avvenire in formato cartaceo e con modalità digitali, avvalendosi dell'apposita piattaforma realizzata dal Ministero della giustizia, raggiungibile al link https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open.
Le firme possono anche essere raccolte in parte in formato cartaceo e in parte con modalità digitali.
Quanto alla raccolta in formato cartaceo, la legge 25 maggio 1970, n. 352, prevede che:
"La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo-unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto" (art. 48);
"La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8. I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta. Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello" (art. 49).
La raccolta con modalità digitali è disciplinata dai commi da 341 a 344 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2022. La legge n. 178 del 2020 dispone tra l'altro che:
"(…..) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970 sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge n. 352 del 1970" (comma 341);
"A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia" (comma 342-bis)".
Si riporta di seguito la procedura da seguire per giungere alla presentazione di un progetto di legge d'iniziativa popolare alla Camera dei deputati.
Prima di avviare la raccolta delle firme, sia in formato cartaceo sia con modalità digitali, i promotori devono presentarsi - in numero non inferiore a 10 e muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali - alla cancelleria della Corte di cassazione per dichiarare la volontà di avviare l'iniziativa, indicando il titolo del progetto di legge; la cancelleria redige un verbale di presentazione e provvede a far pubblicare l'annuncio dell'iniziativa nella Gazzetta Ufficiale (art. 7, commi primo e secondo, legge n. 352/1970).
Ai fini della raccolta delle firme in formato cartaceo, essedevono essere raccolte su appositi fogli, in cui è riprodotto il testo del progetto di legge (non è necessario riprodurre anche la relazione illustrativa, che deve comunque essere consegnata all'atto della presentazione alla Camera). Se il testo è troppo lungo per essere contenuto in un unico foglio, possono essere usati più fogli, uniti in modo che non possano essere distaccati (art. 49, commi terzo e quarto, legge n. 352/1970). Nella parte dei fogli dedicata alla raccolta delle firme devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita dell'elettore sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (per i residenti all'estero, l'iscrizione nelle liste elettorali dell'AIRE) (art. 8, commi primo e secondo, legge n. 352/1970).
Per la raccolta delle firme con modalità digitali, gli obblighi relativi ai fogli su cui raccogliere le firme, previsti dal terzo comma dell'art. 7 e dall'art. 49 della legge n. 352/1970, sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio (v. paragrafo 1), della proposta redatta in articoli (art. 1, comma 341, legge n. 178/2020).
Ai fini della raccolta delle firme in formato cartaceo,dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio dell'iniziativa, i fogli devono essere presentati alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari per la loro vidimazione (che consiste nell'apposizione sul foglio del bollo dell'ufficio, della data e della firma del funzionario preposto) (art. 7, quarto comma, legge n. 352/1970). In mancanza del bollo, della firma del funzionario o della data, il foglio non è valido e le firme raccolte su di esso sono nulle. Non sono validi i fogli vidimati oltre sei mesi prima della presentazione del progetto di legge alla Camera (art. 49, terzo comma, secondo periodo, legge n. 352/1970).
Per la raccolta delle firme con modalità digitali, l'obbligo di vidimazione dei fogli, previsto dal quarto comma dell'articolo 7 della legge n. 352/1970, è assolto mediante il caricamento della proposta nella piattaforma (art. 1, comma 341, legge n. 178/2020).
Devono essere raccolte almeno 50.000 firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali o muniti di una sentenza di accoglimento di ricorso avverso le decisioni delle commissioni elettorali (art. 48, commi primo e terzo, legge n. 352/1970).
Ai fini della raccolta delle firme in formato cartaceo, le firme devono essere autenticate da una delle seguenti autorità: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, membri del Parlamento, consiglieri regionali, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza (art. 14, comma 1, legge n. 53/1990), consoli (per i cittadini residenti all'estero: art. 8, terzo comma, legge n. 352/1970). L'autenticazione deve essere datata. Essa può anche essere collettiva (cioè riferita a tutte le firme contenute in ciascun foglio): in questo caso, deve indicare anche il numero di firme contenute nel foglio. Le firme prive di autenticazione sono nulle.
Per le firme raccolte con modalità digitali non è prevista l'autenticazione.
Ai fini della raccolta delle firme in formato cartaceo, la legge richiede che ai fogli recanti le firme siano allegati i certificati elettorali (anche collettivi) dei cittadini la cui firma è contenuta nei fogli stessi (articolo 8, sesto comma, legge n. 352/1970). All'atto della presentazione della proposta di legge alla Camera, ciascun foglio vidimato recante le firme deve essere corredato degli originali dei certificati elettorali ad esse riferiti, in modo da rendere quanto più rapido possibile, in sede di verifica della regolarità formale dell'iniziativa, l'abbinamento tra ciascuna firma e il relativo certificato.
Ove la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali di un comune sia scritta in calce al foglio recante le relative firme, con indicazione del numero di iscrizione, dell'autorità comunale che provvede a tale certificazione, della relativa data e del bollo dell'ufficio non è necessario allegare i certificati elettorali in originale.
I certificati elettorali possono essere rilasciati anche in formato digitale, ove uno dei promotori, o un suo delegato, ne faccia richiesta tramite posta elettronica certificata (PEC) agli uffici elettorali comunali. I certificati elettorali digitali possono essere utilizzati nel loro formato originario o tramite presentazione della loro copia analogica; in tale secondo caso, la conformità all'originale deve essere attestata da chi ha chiesto il certificato, o da un suo delegato, con una dichiarazione autografa autenticata (da uno dei soggetti di cui al paragrafo 4) in calce alla copia (art. 38-bis, commi da 3 a 6, del decreto-legge n. 77/2021). Peraltro, sul punto è altresì previsto che i certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere depositati, unitamente al messaggio cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice (art. 8, sesto comma, ultimo periodo, della legge n. 352/1970, introdotto dall'art. 38-quater, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021).
Per le firme raccolte con modalità digitali, l'informazione relativa all'iscrizione nelle liste elettorali è acquisita automaticamente dalla piattaforma.
I promotori, completata la raccolta delle firme e dei relativi certificati elettorali in caso di presentazione in forma cartacea, depositano il progetto di legge e la relativa documentazione al Servizio per i Testi normativi della Camera dei deputati.
Per le firme e i certificati raccolti in formato cartaceo, devono essere depositati i fogli vidimati recanti le firme (con allegati i relativi certificati), la relazione illustrativa (se non riprodotta nei fogli) e copia del verbale di presentazione dell'iniziativa alla Corte di cassazione, indicando gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l'annuncio della stessa. Nel caso in cui siano presentati certificati digitali relativi a firme raccolte su supporto cartaceo, il deposito deve avvenire su supporto informatico (pen-drive o simili) e a ciascun foglio recante le firme deve essere allegata una copia cartacea dei certificati digitali ad esso riferiti, indicando in calce che si tratta di "copia analogica di certificato digitale" e gli elementi identificativi del relativo file originale.
Per le firme raccolte con modalità digitali, la presentazione avviene tramite deposito, su supporto informatico (pen-drive o simili), dei file generati dalla piattaforma, che includono un file pdf certificato attestante il numero delle firme raccolte e il relativo elenco, con indicazione dei dati identificativi dei sottoscrittori, della data di sottoscrizione e del possesso della capacità elettorale, e un file csv che contiene i medesimi dati in formato editabile.
Nel caso in cui le firme siano raccolte in parte in formato cartaceo e in parte con modalità digitali, il deposito dei documenti cartacei e di quelli digitali deve avvenire contestualmente, nella medesima data.
Dell'avvenuta presentazione è data comunicazione all'Assemblea, con la pubblicazione di un annuncio nell'allegato A ai resoconti della prima seduta successiva. La stampa del progetto di legge e la sua assegnazione sono invece subordinate alla verifica e al computo delle firme (art. 48, secondo comma, legge n. 352/1970).
Si ricorda infine che i progetti di legge d'iniziativa popolare il cui iter non si sia concluso nella legislatura in cui sono presentati sono mantenuti all'ordine del giorno della Camera anche nella legislatura successiva.
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio per i Testi Normativi 06.67603538 - e-mail: tn_segreteria@camera.it