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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 7 marzo 2023

COMUNICAZIONI

TESTO AGGIORNATO AL 9 MARZO 2023

Missioni valevoli nella seduta
del 7 marzo 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnasco, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Carrà, Cattaneo, Cecchetti, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Padovani, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 marzo 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BOLDRINI ed altri: «Introduzione dell'articolo 609-ter.1, concernente il delitto di molestia sessuale, e modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di termini per la proposizione della querela di parte» (953);

   CARÈ: «Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica quale malattia invalidante che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nonché disposizioni per la sua diagnosi e cura» (954);

   STEFANI: «Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la limitazione dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti» (955);

   TONI RICCIARDI ed altri: «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (956).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale SCHULLIAN ed altri: «Modifica all'articolo 135 della Costituzione, in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche nella composizione della Corte costituzionale» (6) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Manes.

  La proposta di legge costituzionale STEGER ed altri: «Modifica all'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano» (393) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Manes.

  La proposta di legge ORRICO ed altri: «Disposizioni per l'individuazione, il risanamento e la riqualificazione delle aree industriali dismesse e dei siti produttivi abbandonati» (397) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scerra.

  La proposta di legge SANTILLO ed altri: «Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche» (545) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scerra.

  La proposta di legge CAFIERO DE RAHO ed altri: «Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello» (834) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scerra.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (887) è stata successivamente sottoscritta dal deputato La Salandra.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc. XXII, n. 22) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura)

  MANZI e TONI RICCIARDI: «Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi» (777) Parere delle Commissioni I e V.

   IX Commissione (Trasporti):

  CARÈ: «Modifiche agli articoli 143, 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti, e altre disposizioni in materia di guida dei monopattini elettrici» (697) Parere delle Commissioni I, II e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):

  SERGIO COSTA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati» (540) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e XI.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  COMAROLI ed altri: «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne» (830) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XII e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2023, recante l'approvazione, con prescrizioni, del piano annuale notificato dalle società Zefiro Net Srl, Iliad Italia Spa e Wind Tre Spa relativo ad acquisti futuri di beni e servizi inerenti al roll-out, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G di Zefiro Net Srl (procedimento n. 606/2022).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 febbraio 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2023/73/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di regolamento concernente una consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 febbraio e 2 e 6 marzo 2023 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (COM(2022) 729 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (COM(2022) 731 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2022) 732 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (COM(2022) 762 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IV Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2023) 63 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2022/002 BE TNT (COM(2023) 69 final) – alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 marzo 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2023) 97 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 97 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) del Consiglio (ST 12524/21 INIT; ST 12524/21 ADD 1) relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Finlandia (COM(2023) 116 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 116 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (COM(2023) 124 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 124 final – Annexes 1 to 5), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 marzo 2023.

Trasmissione dal Garante
del contribuente per l'Umbria.

  Il Garante del contribuente per l'Umbria, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Umbria, riferita all'anno 2022.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 1° marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina dell'avvocato Elda Turco Bulgherini e del dottor Giuseppe Basini a componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

  Questi decreti sono trasmessi alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in merito alla vertenza riguardante il gruppo Gedi e misure di sostegno al settore dell'editoria, con particolare riferimento all'editoria locale – 3-00220

A)

   FORATTINI, SERRACCHIANI e MANZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   è del 17 febbraio 2023 lo sciopero indetto dalle redazioni dei giornali del gruppo Gedi a seguito delle voci di trattative, non smentite, di vendita delle storiche testate del Nord-Est – Il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto e Il Piccolo – più La Gazzetta di Mantova;

   due mesi fa l'amministratore delegato del gruppo Gedi sottolineava che: «(...) l'assetto dei giornali del gruppo, dai locali ai nazionali, rappresentasse il “perimetro di riferimento dell'azienda”, è stato comunicato che (...) si valutano proposte di vendita di singole testate o gruppi di esse, confermando che sono in corso contatti con gruppi interessati all'acquisizione»;

   si ricorda che il gruppo editoriale, tra i più grandi in Italia, ha già venduto, in tre anni, testate storiche come La Nuova Sardegna e Il Tirreno, le Gazzette, La Nuova Ferrara, L'Espresso e chiuso Micromega;

   il ruolo assolto dalle testate radicate in Veneto e Friuli Venezia Giulia è storico e questi quotidiani rimangono un punto di riferimento che non può venire meno per i cittadini e le categorie;

   eventuali passaggi di proprietà non possono essere sottomessi solo a logiche finanziarie e devono tenere conto dell'interesse pubblico dei mezzi d'informazione e anche dei benefìci goduti attraverso l'erogazione di risorse pubbliche;

   il settore dell'editoria attraversa una fase molto difficile con un oggettivo ridimensionamento delle copie vendute, una rarefazione delle edicole e un aumento dei costi della carta che incidono fortemente nell'accentuare la crisi che dura da tempo e senza un'adeguata risposta da parte del Governo;

   l'eventuale vendita, oltre a disperdere l'eredità di un gruppo editoriale, metterebbe a rischio le tante professionalità di tutte le giornaliste e i giornalisti che hanno lavorato in questi anni, affrontando le sfide di una non facile transizione digitale, a tutela e garanzia dei presidi informativi presenti sul territorio e per il valore sociale dell'informazione locale che rappresentano –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di monitorare la vertenza in oggetto con l'obiettivo di preservare i livelli occupazionali, nonché a garanzia del pluralismo informativo, e quali iniziative intenda porre in essere per sostenere il settore dell'editoria, in particolare quella più ancorata ai territori.
(3-00220)


Iniziative di competenza volte al contrasto del fenomeno della criminalità cinese a Firenze e a Prato – 3-00099

B)

   DONZELLI e LA PORTA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nell'anno 2011, nella comunità cinese in Toscana, si verificarono numerosi casi di cronaca tra la periferia nord di Firenze e la città di Prato;

   in quei territori, dove insiste la più grande comunità cinese d'Italia, si susseguirono numerosi casi di omicidio, estorsione e usura, nonché di traffico di stupefacenti e di esseri umani riferibili direttamente e indirettamente alla comunità cinese;

   a seguito di un duplice omicidio eseguito barbaramente a colpi di machete, la direzione distrettuale antimafia di Firenze avviò le indagini che portarono, nel 2018, all'inchiesta «China truck»;

   gli investigatori hanno ipotizzato la presenza di mafia cinese in Toscana, che puntava al controllo del trasporto su gomma di merci europee, e le indagini sono sfociate in 55 rinvii a giudizio per reati come l'associazione per delinquere di stampo mafioso;

   la prima udienza, calendarizzata a novembre 2022, è stata rinviata a marzo 2023, ma il processo ha già subito clamorosi rinvii per episodi gravissimi relativi alla traduzione degli atti e alla sparizione di interi fascicoli;

   i ritardi accumulati rischiano di portare al clamoroso fallimento della giustizia italiana e all'inaccettabile mortificazione delle esigenze di giustizia dei cittadini pratesi, flagellati dalle attività criminali condotte dalla mafia cinese e dall'illegalità diffusa in cui operano le aziende che fanno capo alla locale comunità asiatica;

   quanto sopra esposto è, infatti, ampiamente documentato dalle cronache locali, che riportano anche di concorrenza sleale nei confronti delle altre aziende, costante violazione delle regole igienico-sanitarie e della costante violazione dei diritti e delle tutele dei lavoratori;

   nell'ambito del processo, il pubblico ministero contestava in imputazione il vincolo mafioso, evidenziando come il sodalizio criminale utilizzasse metodi riconducibili alle cosche autoctone, e difatti, a giudizio degli interroganti, stride che in fase di indagine il tribunale del riesame e la Corte di cassazione non ritenessero di contestare tale aggravante;

   tra gli imputati figura anche Zhang Naizong, più volte autocelebratosi come padrino e capo della locale mafia cinese, come riportato dagli atti processuali condivisi poi dalla stampa;

   il 22 settembre 2022 il tribunale di Prato in composizione collegiale ha sorprendentemente assolto Zhang Naizong, con formula piena, dal reato di usura poiché il «fatto non sussiste», determinando la conclusione del primo filone autonomo del processo «China truck»;

   il procedimento «China truck» è ritenuto dagli operatori del diritto il capofila di ulteriori rivoli processuali, che interesserebbero parte degli imputati. Tutti sarebbero eventualmente incardinati presso il tribunale collegiale di Prato e potrebbero riguardare i reati di usura, sfruttamento della prostituzione e traffico di stupefacenti;

   a giudizio degli interroganti, la criminalità cinese diffusa in tutta la Toscana e concentrata nella zona tra Prato e Firenze dovrebbe essere immediatamente estirpata e, a maggior ragione, non può essere lasciata impunita per il rischio della progressiva scadenza di tutti i termini processuali;

   sarebbe quindi auspicabile un rapido e deciso intervento dello Stato, sia per garantire che la giustizia faccia il suo corso, che per ripristinare la legalità e la sicurezza in quei territori, dando finalmente ai cittadini pratesi e fiorentini quei segnali di vicinanza e cura che meritano dalle istituzioni e che per lunghi anni la sinistra al Governo, ad avviso degli interroganti, non ha mai dato –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   se il Ministro della giustizia intenda valutare se sussistano i presupposti per adottare iniziative ispettive in relazione a quanto esposto in premessa;

   quali iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, i Ministri interrogati intendano intraprendere, di tipo sia preventivo che repressivo, per intervenire a contrasto del fenomeno in costante evoluzione della criminalità cinese a Firenze e Prato.
(3-00099)


Elementi e iniziative in relazione al corretto impiego degli addetti all'ufficio del processo – 3-00154

C)

   CALDERONE e BATTILOCCHIO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

   il 21, 22 e 23 febbraio 2022 i vincitori del concorso a 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo venivano assunti con contratto di anni 2 e mesi 7;

   l'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 fissa le mansioni della nuova figura professionale di addetto all'ufficio del processo, equiparandolo al profilo di funzionario giudiziario e rinviando all'allegato II, numero 1, l'individuazione dei contenuti professionali generici e, soprattutto specifici, dettagliatamente e analiticamente descritti;

   da tale descrizione emerge limpidamente che l'addetto all'ufficio del processo è chiamato a svolgere un'attività di stretta collaborazione con i giudici e di raccordo tra questi ultimi e le cancellerie;

   il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 – a ulteriore riprova della natura della prestazione di lavoro richiesta – prevede che tale servizio costituisca titolo per l'accesso, tra gli altri, al concorso per magistrato ordinario e onorario;

   il decreto legislativo n. 151 del 2022, all'articolo 4, individua gli addetti all'ufficio del processo quali componenti dell'Ufficio del processo, specificando, al comma 2, che «Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo (...) secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene»;

   il successivo articolo 6 individua i compiti dell'ufficio del processo, riconnettendoli all'attività giurisdizionale, e l'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2022 chiude stabilendo che all'ufficio del processo possano essere attributi anche compiti diversi, ma sempre nel rispetto del profilo professionale dei componenti;

   risulta da numerose segnalazioni pervenute agli interroganti che in svariati uffici giudiziari, specie nel settore penale, gli addetti all'ufficio del processo vengono impiegati, in via istituzionale e ordinaria in attività di verbalizzazione, che talora si protraggono per l'intera giornata, e in adempimenti di cancelleria (privi, peraltro, delle credenziali per accedere alle applicazioni), attività che rientrano nel profilo (inferiore sotto il profilo giuridico ed economico) di assistente giudiziario o di cancelliere e non di funzionari giudiziari, cui gli addetti all'ufficio del processo sono equiparati;

   contemporaneamente una parte del personale deputato all'assistenza in udienza e all'attività di cancelleria è stata dirottata in esclusivi compiti amministrativi in uffici, quali quelli del personale, i gratuiti patrocini e le spese di giustizia, benché di recente il Ministero della giustizia abbia assunto 2.500 funzionari giudiziari e 5.400 unità di personale (data entry e tecnici);

   a parere degli interroganti, tale prassi, favorita dalla debolezza contrattuale di tali dipendenti, personale precario e non sindacalizzato, si pone in contrasto con la legge, costituisce fonte di inefficienza, danno erariale e notevole contenzioso, nonché di disuguaglianza tra gli addetti dei diversi uffici giudiziari –:

   se e quali iniziative, anche di natura amministrativa, ritenga opportuno intraprendere, anche acquisendo i dati relativi all'effettiva utilizzazione nei vari uffici degli addetti all'ufficio del processo e, segnatamente, se questi ultimi siano stati adibiti in via ordinaria a compiti propri di profili professionali di livello inferiore, e se non intenda attivare i propri poteri ispettivi, anche a campione, anche per verificare che l'impiego di tutto il personale giudiziario sia coerente con il relativo inquadramento professionale;

   se, nelle more, non ritenga opportuno inviare agli uffici giudiziari precise direttive circa le mansioni degli addetti all'ufficio del processo, anche in vista di future assunzioni.
(3-00154)


Elementi e iniziative in merito al registro pubblico delle opposizioni al fine di implementarne l'efficacia – 3-00112

D)

   LOPERFIDO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il registro delle opposizioni è uno strumento istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, con l'obiettivo di consentire agli utenti di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea;

   la tutela degli utenti nel settore della telefonia negli anni più recenti ha visto l'adozione di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori. In tal senso è stata approvata la legge sul registro delle opposizioni, legge n. 5 del 2018, che regolamenta il trattamento delle numerazioni, telefoniche per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Attraverso l'iscrizione al registro dei soggetti il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici ci si può opporre, a tutela della propria privacy, al cosiddetto telemarketing, cioè al ricevere chiamate promozionali o commerciali;

   attraverso il predetto testo di legge non solo viene considerevolmente estesa l'operatività del registro pubblico delle opposizioni, ma vengono altresì ampliati gli obblighi per gli operatori che svolgono l'attività di call center verso numerazioni nazionali fisse o mobili;

   l'iscrizione al registro è gratuita, mentre gli operatori di telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema, in modo da comunicare preventivamente le liste dei numeri che intendono contattare, dalle quali il gestore del registro provvede a togliere le numerazioni dei cittadini iscritti al registro. In tal modo tutti i consensi precedentemente espressi con qualsiasi forma e/o mezzo finalizzati ad autorizzare il trattamento delle proprie numerazioni mediante l'utilizzo del telefono si intendono revocati, con conseguente preclusione di ogni attività promozionale, di marketing, statistica o finalizzati a effettuare ricerche di mercato;

   è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022, il decreto del Presidente della Repubblica contenente modifiche al «Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5»;

   il provvedimento disciplina il nuovo registro pubblico delle opposizioni, che viene esteso anche ai numeri dei cellulari, oltre che ai numeri telefonici fissi e agli indirizzi postali;

   il diritto di opposizione al marketing diretto può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui sopra ed ha efficacia sul trattamento dei dati personali effettuato per le finalità riportate;

   attualmente sorgono dubbi circa l'adeguata applicazione della volontà del legislatore, ovvero l'esclusione dei numeri di telefono dei consumatori iscritti al registro pubblico delle opposizioni tramite call center stranieri, ai quali non si applica la normativa italiana in tema di telemarketing, e tramite sistemi automatizzati che usano numeri fittizi in modo tale da non essere rintracciati e non incorrere nelle sanzioni di legge;

   altre volte l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni appare completamente ignorato e si possano ricevere in continuazione telefonate a scopo promozionale; nello specifico, si tratta di situazioni in cui viene dato il consenso da parte del consumatore stesso. L'esempio tipico si verifica quando il cittadino effettua un acquisto e, in base ad un consenso prestato, acconsente al trattamento dei suoi dati a fini commerciali. La telefonata promozionale è dunque da considerarsi come legittima almeno che non si riproduca nuovamente l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni –:

   di quali elementi disponga il Ministro interrogato circa l'efficacia della normativa in questione e quali eventuali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di implementarne l'efficacia.
(3-00112)


Iniziative di competenza in relazione al funzionamento nelle regioni del Sud del cosiddetto mercato di salvaguardia per i clienti finali, al fine di contenere il costo dell'energia – 3-00077

E)

   SCERRA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2007, ha istituito, in ambito energetico, il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge, e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore, stabilendo altresì che il servizio sia assegnato mediante procedure concorsuali per area territoriale;

   il «mercato di salvaguardia» è un'area commerciale molto estesa, in cui convive una categoria di grandi consumatori di energia, rappresentata da clienti pubblici e privati che non riescono a onorare gli impegni economici con il fornitore energetico nel cosiddetto mercato libero o che, per motivi indipendenti da loro, si trovano a non avere un fornitore. Nel mercato di salvaguardia, in virtù di quanto disposto dal decreto del 23 novembre 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, all'acquirente unico è attribuita la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio, a cadenza biennale, in ogni singola regione d'Italia;

   i gestori che si aggiudicano l'appalto hanno diritto a una tariffa che, oltre al pun (prezzo unico nazionale), prevede un sovraccosto variabile da regione a regione. Tale sovraccosto è denominato «parametro omega» e serve a tutelare gli operatori del mercato dal rischio di fornire l'energia a potenziali cattivi pagatori. Ovviamente l'oscillazione di questa variabile dipende dalla stima sull'affidabilità dei clienti pubblici e privati di ciascuna regione;

   il risultato della gara per l'affidamento del mercato di salvaguardia del 25 novembre 2022 ha portato a una differenziazione di prezzo importante in varie parti del territorio nazionale. Una regione particolarmente penalizzata da questo sistema è stata la Sicilia, che per il biennio 2023/2024 registra il nuovo record mondiale di maggiorazione sulla fornitura di energia elettrica;

   infatti, Enel energia, il gestore che s'è aggiudicato il servizio nell'isola, ha fissato un «parametro omega» pari a 202,41 euro a megawattora per il 2023/2024, aumentando del 1.037,1 per cento il sovraccosto del biennio precedente fissato in 17,80 euro. In termini pratici l'aumento esponenziale del sovraccosto comporta che enti pubblici e aziende siciliane, inserite nel mercato di salvaguardia, si troveranno a pagare l'energia elettrica oltre 500 euro a megawattora;

   le drammatiche conseguenze di questo meccanismo sono intuibili e possono essere meglio descritte se paragonate alla diversa situazione della Lombardia in cui, grazie a un rating migliore di solvibilità di aziende ed enti, il gestore aggiudicatario del servizio, la società A2A, ha praticato un «parametro omega» intorno ai 15 euro, a fronte di una media nazionale salita all'incirca ai 113 euro. In sostanza, un sindaco o un imprenditore lombardo, a parità di regime di mercato, di servizio ricevuto e di prezzo unico nazionale, pagheranno nei prossimi due anni circa 200 euro megawattora in meno che in Sicilia;

   gli effetti di un sistema così congegnato, oltre a determinare il rischio per i prossimi mesi in Sicilia della chiusura di attività commerciali e del dissesto di enti pubblici come i comuni obbligati a garantire servizi essenziali come l'illuminazione pubblica, rappresenta una grave disparità di condizioni economiche tra le regioni del Nord e del Sud –:

   se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative volte a promuovere la riforma del sistema descritto, assolutamente iniquo e fortemente pregiudizievole per le regioni del Sud, che, partendo da condizioni di svantaggio, si trovano aggravi sui costi dell'energia con ovvie conseguenze sul prodotto interno lordo;

   quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano assumere per far fronte alla situazione delineatasi in Sicilia e in altre regioni del Sud, in cui l'eccessivo costo dell'energia può determinare la chiusura di realtà imprenditoriali e il rischio di dissesto delle amministrazioni locali.
(3-00077)


Iniziative normative di modifica delle disposizioni della legge quadro sull'attività venatoria introdotte con la legge di bilancio per il 2023 – 3-00153

F)

   SERGIO COSTA, CARAMIELLO, ILARIA FONTANA, DI LAURO, L'ABBATE e MORFINO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   in sede di esame parlamentare della legge di bilancio per il 2023 è stato approvato un emendamento – dichiarato inammissibile e successivamente riammesso – recante disposizioni di natura ordinamentale di modifica della legge quadro sull'attività venatoria;

   sull'emendamento in questione gli interroganti hanno espresso forti perplessità, sia di carattere metodologico, sia dal punto di vista del merito della norma;

   le criticità della norma sono state evidenziate in una nota inviata al Presidente della Camera, in cui si era segnalato che l'emendamento – la cui estraneità al contenuto del provvedimento era evidente – novellava l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introducendo due disposizioni che hanno completamente stravolto l'impianto della normativa che regola la tutela della fauna, consentendo astrattamente l'apertura della caccia senza alcun limite, sia per quanto riguarda l'ambito territoriale, comprendendo aree protette ed aree urbane, sia per quanto riguarda l'ambito temporale, estendendo la possibilità di cacciare anche alle ore notturne, ai giorni di riposo venatorio e al periodo di nidificazione, con gravissime potenziali ripercussioni sulla salvaguardia della biodiversità e sulla sicurezza delle persone;

   nella nota si era ritenuto di dover sottolineare che la normativa che regola l'attività venatoria recepisce sostanzialmente l'articolato quadro normativo eurounitario – nello specifico le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 – e l'approvazione di questo emendamento avrebbe potuto esporre il nostro Paese ad un concreto rischio di avvio di procedura d'infrazione;

   a dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni si deve registrare che nei giorni scorsi la Commissione europea ha inviato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una specifica richiesta di chiarimento in merito ai commi 447 e 448 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   nella nota – oltre a richiamare gli obblighi dei Paesi membri derivanti dalle direttive 92/43/CEE habitat e 2009/147/CE uccelli, con particolare riferimento alle zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, alle misure di conservazione necessarie, alle misure per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie protette ed alle esigenze di garantire un regime di rigorosa tutela per alcune specie – vengono formulate richieste di «informazioni dettagliate»: sulle modalità con cui le disposizioni della citata normativa garantiscono il rispetto degli obiettivi di conservazione, in particolare per quanto concerne il rischio di mettere in pericolo l'integrità dei siti di conservazione previsti dalla direttiva habitat; sulle modalità con cui si intende garantire il rispetto del divieto di uccidere, catturare o disturbare gli uccelli selvatici; su come si intende assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva uccelli per l'attività venatoria –:

   se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare le opportune iniziative normative volte ad abrogare la disposizione introdotta con la legge di bilancio per il 2023, riportando il quadro normativo statale all'interno della cornice di tutela della fauna selvatica e degli habitat disegnata dalle direttive eurounitarie, tenendo conto che questa sarebbe l'unica risposta possibile per evitare l'avvio di una nuova procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
(3-00153)


DISEGNO DI LEGGE: S. 462 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 2023, N. 3, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 930)

A.C. 930 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 930 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3-novies.1, 3-undecies.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.02, 3-quater.01, 3-quater.02, 3-quater.03, 3-quater.010, 5-sexies.01, 5-sexies.02, 5-sexies.03, 3-decies.03, 3-decies.04, 3-undecies.01, 3-undecies.03, 3-undecies.05, 3-undecies.07, 3-undecies.08, 3-undecies.09, 3-undecies.010, 3-undecies.011, 3-undecies.015, 3-undecies.016 e 3-undecies.017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 930 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Articolo 1.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 2.
(Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».

  2. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  3. L'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato. Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: «straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Articolo 3.
(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)

  1. L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, deve essere interpretato nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresì, i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. Rimane ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.
  2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

Capo II
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 4.
(Rifinanziamento del Fondo regionale
di protezione civile)

  1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Articolo 5.
(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

  1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 930 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge» e dopo le parole: «eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» sono inserite le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: “dello stesso immobile” sono aggiunte le seguenti: “, la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis.(Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016) – 1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

  “7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici”».

  All'articolo 2:

   al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1»;

   al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «Al compenso» sono inserite le seguenti: «del Commissario», dopo le parole: «comma 3,» è inserita la seguente: «del» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «L'articolo 38, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 38» e dopo le parole: «n. 130,» sono inserite le seguenti: «il comma 1» e, al secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 38».

  All'articolo 3:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «deve essere interpretato» sono sostituite dalle seguenti: «si interpreta» e, al secondo periodo, le parole: «Rimane ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva» sono sostituite dalle seguenti: «La durata degli incarichi di cui al periodo precedente non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” sono sostituite dalle seguenti: “la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato».

  Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016) – 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'ultimo periodo, dopo la parola: “ricostruzione” sono inserite le seguenti: “e alla ripresa economica” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo”.

  Art. 3-ter. – (Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:

  “7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
  7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso”.

  Art. 3-quater. – (Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016) – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche”;

   b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: “o dei titolari di diritti reali di godimento” sono inserite le seguenti: “o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato”;

   c) al comma 12-bis, le parole: “fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque” sono soppresse.

  2. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Art. 3-quinquies. – (Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016) – 1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: “computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5,” sono inserite le seguenti: “ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,”;

   b) dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:

  “Art. 20-ter(Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) – 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20”;

   c) all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: “con l'indicazione” sono inserite le seguenti: “, se nota,” e dopo le parole: “l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione” sono inserite le seguenti: “delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni”.

  Art. 3-sexies. – (Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti) – 1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2”.

  Art. 3-septies. – (Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016) – 1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio”.

  Art. 3-octies. – (Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016) – 1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,”.

  Art. 3-novies. – (Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici) – 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: “e 2023/2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029”;

    2) alla lettera a), le parole: “e 2023/2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029”;

   b) al comma 2, le parole: “, ed euro 2.437.774 per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029”;

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Misure per garantire la continuità didattica”.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Art. 3-decies. – (Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017) – 1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.

  Art. 3-undecies. – (Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno) – 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023”.

  Art. 3-duodecies. – (Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) – 1. All'articolo 20-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015” sono soppresse».

  Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia».

  Nel capo II, all'articolo 4 è premesso il seguente:

  «Art. 3-terdecies. – (Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) – 1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “al 31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2024”.
  2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto del relativo riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato».

  All'articolo 4:

   al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025”;

   b) al comma 2, primo periodo, le parole: “entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025”.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti».

  All'articolo 5:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il terzo periodo è soppresso».

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 5-bis. – (Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile) – 1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  Art. 5-ter.(Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze) – 1. Al comma 4 dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2”.

  Art. 5-quater. – (Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile) – 1. È autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Art. 5-quinquies. – (Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise) – 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/PREN/56378, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

  Art. 5-sexies. – (Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021) – 1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: “è autorizzata la spesa” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell'applicazione del comma 1».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1.1. Al fine di garantire la continuità, la tempestività e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal medesimo comma 8-bis.».

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: pubblica.
1.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2022 subiti dai materiali da costruzione derivanti anche dalle difficoltà di approvvigionamento degli stessi, che impediscono, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, non si applicano i commi 5 e 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: e privata.
1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   d-bis) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Per la realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici di cui al presente articolo, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto dell'indicatore dell'impronta di carbonio (carbon footprint) utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo.
1.5. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

ART. 1-bis.
(Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016)

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «della regione Abruzzo,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
1-bis.02. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

ART. 3.
(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato)

  Al comma 2-bis, capoverso comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero che abbia prestato servizio per tre anni anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL – Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.
3.2. Bonelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere, il seguente:

  2-ter. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono soppresse;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

ART. 3-quater.
(Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016)

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Modifiche all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.».
3-quater.01. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Fede, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Misure per garantire la continuità della ricostruzione)

  1. È sempre consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
*3-quater.02. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Misure per garantire la continuità della ricostruzione)

  1. È sempre consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
*3-quater.010. Torto, Ilaria Fontana, Fenu, Dell'Olio, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fede, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.1.
(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)

  1. Al comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive.».
3-quater.03. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Fede, Pavanelli.

ART. 3-novies.
(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici)

  Al comma 1, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici» sono sostituite dalle seguenti: «i cui edifici sono siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia».
3-novies.1. Curti, Manzi, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 3-decies.
(Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

  Dopo l'articolo 3-decies, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.1.
(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)

  1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
3-decies.03. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 3-decies, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies.1.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-decies.04. Carotenuto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Caso, Fede, Pavanelli.

ART. 3-undecies.
(Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole da: «1.340.000 euro» fino a: «469.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6, comma 2 decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29» sono sostituite dalle seguenti: «7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25»;

   b) alla lettera a), le parole: «6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75» sono sostituite dalle seguenti: «7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,71».
3-undecies.1. Sarracino, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere i seguenti:

Art. 3-undecies.1.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza e del Piano di assetto idrogeologico di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

   b) un contributo per l'acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 3-undecies.2.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

  1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 3-undecies.3.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al comma 1 dell'articolo 3-undecies è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
  3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
  4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-undecies.4.
(Copertura finanziaria)

  1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 3-undecies.1, 3-undecies.2 e 3-undecies.3, trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
  2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli 3-undecies.1, 3-undecies.2 e 3-undecies.3, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3-undecies.03. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Graziano, Amendola, De Luca, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.

  1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza e del Piano di assetto idrogeologico di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

   b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
  4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.
3-undecies.05. De Luca, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, Toni Ricciardi, Scotto, Santillo.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Sospensione mutui MEF)

  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-undecies.01. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.

  1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 aprile 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 marzo 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.
3-undecies.017. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Istituzione della zona franca urbana nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022)

  1. Nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione dell'ambito territoriale interessato è definita con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
  2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per l'anno successivo.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2023.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-undecies.07. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure in materia di attività economiche presenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

  1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subìto danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 6-undecies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di 6 milioni di euro, già trasferiti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3-undecies.08. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Caso, Morfino, Fede, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)

  1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-undecies.09. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Caso, Fede, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600.000 euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-undecies.010. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Caso, Fede, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 3-undecies aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600.000 euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-undecies.011. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)

  1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
3-undecies.014. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Caso, Fede, Pavanelli.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.
(Misure per interventi urgenti sull'isola di Ischia)

  1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
3-undecies.015. Graziano, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, De Luca, Toni Ricciardi, Scotto.

  Dopo l'articolo 3-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-undecies.1.

  1. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.
3-undecies.016. De Luca, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Auriemma.

ART. 3-terdecies.
(Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  Dopo l'articolo 3-terdecies, aggiungere il seguente:

Art. 3-terdecies.1.
(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

  1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
  3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-terdecies.01. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Fede, Pavanelli.

ART. 4.
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

  Al comma 1, premettere le parole: In ragione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici e del conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, al fine di far fronte alle esigenze urgenti conseguenti al verificarsi, sul territorio nazionale, di emergenze ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2023, nella misura di 10 milioni con le seguenti: a decorrere dall'anno 2023, nella misura di euro 50 milioni;

   al comma 2:

    dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023;

    aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 40 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2.1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo di cui al comma 1 è destinato dalle regioni nella misura del 30 per cento al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile e a garantire l'istituzione di un presidio di protezione civile nelle isole minori.
4.1. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono destinate prioritariamente al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».
*4.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le risorse del fondo di cui al precedente periodo sono destinate prioritariamente al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».
*4.3. Bonelli.

ART. 5.
(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno quantificato.».
5.1. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare agli enti locali interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze.».
5.2. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  1-ter. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, dopo il comma 862, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente: «862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo».
  1-quater. I comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.

  Conseguentemente, alla rubrica premettere le parole: Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli enti locali e.
*5.3. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Pavanelli.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  1-ter. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, dopo il comma 862, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente: «862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo».
  1-quater. I comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.

  Conseguentemente, alla rubrica premettere le parole: Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli enti locali e.
*5.4. Bonelli.

ART. 5-sexies.
(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

  1. I soggetti che hanno subìto un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Protezione Civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.
  2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali.
5-sexies.01. Ferrari, Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali)

  1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

   a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

   b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

  2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5-sexies.02. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.
(Supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali)

  1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

   a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

   b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

  2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5-sexies.03. Sportiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fede, Pavanelli.

A.C. 930 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

    proprio per la ricostruzione è necessario adottare misure dirette a salvaguardare e tutelare i territori per superare le problematiche relative al dissesto idrogeologico;

    l'articolo 3-terdecies prevede una proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla legge n. 178 ( articolo 1, comma 701). Tale disposizione ha previsto il ricorso a contratti a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico;

    i temi del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico legati anche agli effetti dei cambiamenti climatici assumono un ruolo importante e crescente nelle tematiche legate alla sostenibilità ambientale e alla pianificazione urbana. Superare le problematiche esistenti sul rischio idrogeologico significa anche proteggere il Paese dalle conseguenze gravissime che comporta un uso non proprio del territorio;

    infatti la degradazione del suolo è dovuta a numerosi fattori spesso interconnessi tra loro. Tra questi ricordiamo la cementificazione, l'abusivismo edilizio, la deforestazione, l'abbandono dei terreni, l'alterazione dei corsi d'acqua, la mancanza o la scarsa manutenzione del suolo;

    tra le principali soluzioni per ridurre le cause del dissesto idrogeologico vi sono alcuni interventi come la riforestazione delle aree boschive, il controllo dello sviluppo urbano, la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua, gli interventi di consolidamento del terreno dove necessari;

    particolare importanza è data anche dalla possibilità di adottare politiche che, contrastando il fenomeno dell'abbandono dei terreni e quindi dell'improduttività dello stesso riconoscano la grande importanza dell'agricoltura come strumento di manutenzione dei terreni. Occorre quindi valorizzare il mondo agricolo anche in un'ottica di miglioramento ecologico;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede una serie di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico. Per ridurre gli interventi di emergenza sempre più necessari a causa delle frequenti calamità è necessario intervenire in via preventiva attraverso un ampio programma di prevenzione. Tra le priorità del Piano vi è la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare misure di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei terreni e del disboscamento e che riconoscano il valore strategico dell'agricoltura sostenibile come presidio del territorio;

   a valutare la possibilità di semplificare la normativa esistente per rendere più efficaci ed efficienti gli interventi di prevenzione e realizzazione dei progetti attinenti al contrasto al dissesto idrogeologico;

   a valutare la possibilità di combattere l'abusivismo edilizio fattore che impatta negativamente sull'equilibrio idrogeologico lavorando invece nella direzione di una pianificazione territoriale integrata di vasta scala, per privilegiare una logica di prevenzione rispetto a quella di gestione dell'emergenza;

   a valutare l'opportunità di favorire l'adozione di politiche che contrastino l'abbandono dei terreni con misure agevolative per gli agricoltori che operano nell'ottica del miglioramento ecologico del territorio;

   a valutare la possibilità di combattere la deforestazione riconoscendo il ruolo centrale che giocano le piante per il corretto funzionamento del ciclo idrogeologico. La deforestazione infatti, riduce l'integrità del suolo e lo espone a una vulnerabilità più elevata, compromettendo i processi idrologici.
9/930/1. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    L'articolo 3-novies, del provvedimento in esame, proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà (già accordata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022, sino all'anno scolastico 2023/2024) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia;

    come dimostrato dagli atti depositati e dalle proroghe precedenti, come Gruppo Pd abbiamo negli anni approvato e sostenuto la suddetta norma, che riteniamo, appunto, fondamentale per i territori colpiti dagli eventi sismici, al fine di garantire il diritto allo studio e alla formazione per gli studenti, per le famiglie e per le comunità terremotate, che stanno lottando con determinazione per la ricostruzione dei territori colpiti e meritano la certezza di avere servizi essenziali come quello scolastico;

    per le medesime motivazioni, come segnalato dagli addetti ai lavori presenti sul territorio, si ritiene urgente intervenire al fine di prevedere tale possibilità di deroga anche con riferimento alle istituzioni scolastiche, presenti nei comuni colpiti dal sisma, di nuova costruzione,

impegna il Governo

al fine di garantire il diritto allo studio e alla formazione agli studenti, alle famiglie e alle comunità terremotate, ad applicare – in via interpretativa o attraverso un successivo intervento normativo – la deroga, di cui all'articolo 3-novies, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative, di nuova costruzione, rientranti nei comuni colpiti dal sisma.
9/930/2. Manzi, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    L'articolo 3-novies, del provvedimento in esame, proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà (già accordata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022, sino all'anno scolastico 2023/2024) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia;

    come dimostrato dagli atti depositati e dalle proroghe precedenti, come Gruppo Pd abbiamo negli anni approvato e sostenuto la suddetta norma, che riteniamo, appunto, fondamentale per i territori colpiti dagli eventi sismici, al fine di garantire il diritto allo studio e alla formazione per gli studenti, per le famiglie e per le comunità terremotate, che stanno lottando con determinazione per la ricostruzione dei territori colpiti e meritano la certezza di avere servizi essenziali come quello scolastico;

    per le medesime motivazioni, come segnalato dagli addetti ai lavori presenti sul territorio, si ritiene urgente intervenire al fine di prevedere tale possibilità di deroga anche con riferimento alle istituzioni scolastiche, presenti nei comuni colpiti dal sisma, di nuova costruzione,

impegna il Governo

al fine di garantire il diritto allo studio e alla formazione agli studenti, alle famiglie e alle comunità terremotate, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di applicare – in via interpretativa o attraverso un successivo intervento normativo – la deroga, di cui all'articolo 3-novies, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative, di nuova costruzione, rientranti nei comuni colpiti dal sisma.
9/930/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 3, mediante una norma di interpretazione autentica, avente, quindi effetto retroattivo, specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009 – Ufficio speciale per la città dell'Aquila e Ufficio speciale per i comuni del cratere – concerne anche i titolari dei medesimi due Uffici, ferme restando le norme generali sulla durata massima e sulla rinnovabilità degli incarichi dirigenziali. Il successivo comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di durata – anche mediante rinnovo – dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario (per la ricostruzione nei territori in oggetto) mediante convenzioni con società a controllo pubblico;

    le norme emergenziali previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 hanno consentito ai comuni del cratere l'assunzione di personale per far fronte ai procedimenti collegati a processo di ricostruzione a carico delle amministrazioni locali e allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine di durata dei contratti è stato di volta in volta prorogato da ultimo con il decreto-legge n. 3 del 2023 (interventi urgenti in materia di ricostruzione);

    l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato dall'articolo 1, commi 943, 944 e 951, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto tra l'altro, che le regioni e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali ricompresi nel cosiddetto cratere sismico e lo stesso articolo prevede al comma 3-bis che «Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo»;

    nella legge 29 dicembre 2022 n. 197 è presente la modifica dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 che prevede la possibilità di riapertura dei termini per la stabilizzazione e riassegnazione dei finanziamenti residui attraverso uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,

impegna il Governo:

   a proseguire nel percorso di stabilizzazione del personale precario assunto a tempo determinato per far fronte alle esigenze del sisma 2016, previa ricognizione di quanti, tra i dipendenti in esame, risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

   a riaprire, in ragione di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, una nuova procedura di stabilizzazione, da finanziare con le risorse non utilizzate per la prima fase di stabilizzazione e attraverso l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalla norma sopra richiamata, scongiurando il pericolo di penalizzare questo personale, professionalizzato ed esperto, in servizio da più anni presso gli uffici per la ricostruzione e gli enti locali, mantenendo la garanzia agli enti di assicurare i servizi;

   a dare concreta attuazione a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, favorendo presso ogni singola amministrazione la stabilizzazione del personale che non solo ha consentito di affrontare gli adempimenti del dopo sisma ma che è diventato fondamentale per garantire il regolare funzionamento degli enti locali e lo svolgimento delle funzioni fondamentali;

   a porre in essere interventi atti ad assicurare la stabilizzazione, in altre amministrazioni locali o regionali, anche a favore di quei lavoratori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, i cui enti di appartenenza risultano impossibilitati ad assumere a causa dei vincoli di contenimento della spesa di personale.
9/930/3. Toni Ricciardi, Manzi, Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    L'articolo 3-novies che modifica il decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3, proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia;

    il 15 Settembre 2022 un vasto territorio a nord delle Marche, ricompreso tra le province di Ancona e Pesaro, è stato pesantemente colpito da eccezionali eventi meteorologici. Tale calamità ha fatto registrare diverse vittime e provocato danni al patrimonio edilizio pubblico e privato che, secondo le stime, ammontano a circa 2 miliardi di euro;

    in territori fragili come quello interessato dall'Alluvione del 15 settembre, le ricadute coinvolgono in maniera massiva il contesto socio economico. Pertanto, anche a causa della fisiologica difficoltà nell'erogazione dei servizi, si alimentano fenomeni di spopolamento, che in particolare pregiudicano la tenuta dei centri minori e periferici;

    tra i settori maggiormente colpiti, vi è certamente quello scolastico/educativo, che risente tanto dei danni alle strutture quanto della dinamica di spopolamento;

    il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 prevede limiti minimi e massimi al numero di alunni, nel processo di formazione delle classi presso gli Istituti Scolastici;

    tale normativa crea grave pregiudizio a vari Istituti dei comuni delle Marche, colpiti dall'Alluvione di settembre. Questi infatti, anche in maniera contingente, non sono nelle condizioni di rispettare i limiti minimi disposti per legge. Ciò determina il ridimensionamento o la chiusura di vari Plessi, costringendo le famiglie a ulteriori sacrifici per assicurare agli alunni la continuità scolastica,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative volte a prevedere la deroga, a beneficio di tutti gli Istituti Scolastici ubicati presso i comuni marchigiani colpiti dall'Alluvione del 15 Settembre 2022, al numero minimo di alunni nel processo di formazione delle classi.
9/930/4. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    L'articolo 3-novies che modifica il decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3, proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia;

    il 15 Settembre 2022 un vasto territorio a nord delle Marche, ricompreso tra le province di Ancona e Pesaro, è stato pesantemente colpito da eccezionali eventi meteorologici. Tale calamità ha fatto registrare diverse vittime e provocato danni al patrimonio edilizio pubblico e privato che, secondo le stime, ammontano a circa 2 miliardi di euro;

    in territori fragili come quello interessato dall'Alluvione del 15 settembre, le ricadute coinvolgono in maniera massiva il contesto socio economico. Pertanto, anche a causa della fisiologica difficoltà nell'erogazione dei servizi, si alimentano fenomeni di spopolamento, che in particolare pregiudicano la tenuta dei centri minori e periferici;

    tra i settori maggiormente colpiti, vi è certamente quello scolastico/educativo, che risente tanto dei danni alle strutture quanto della dinamica di spopolamento;

    il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 prevede limiti minimi e massimi al numero di alunni, nel processo di formazione delle classi presso gli Istituti Scolastici;

    tale normativa crea grave pregiudizio a vari Istituti dei comuni delle Marche, colpiti dall'Alluvione di settembre. Questi infatti, anche in maniera contingente, non sono nelle condizioni di rispettare i limiti minimi disposti per legge. Ciò determina il ridimensionamento o la chiusura di vari Plessi, costringendo le famiglie a ulteriori sacrifici per assicurare agli alunni la continuità scolastica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare le necessarie iniziative volte a prevedere la deroga, a beneficio di tutti gli Istituti Scolastici ubicati presso i comuni marchigiani colpiti dall'Alluvione del 15 Settembre 2022, al numero minimo di alunni nel processo di formazione delle classi.
9/930/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede misure, tra le altre, che interessano l'isola di Ischia colpita da un sisma nel 2017 e da una frana a fine 2022;

    in particolare, l'articolo 3-novies, introdotto dal Senato, proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare alla norme sul dimensionamento scolastico; all'articolo 3-decies si autorizzano i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia a stabilizzare i precari della ricostruzione e all'articolo 3-undecies si disciplinano i criteri e le modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022 rinviando ad un decreto del Ministero dell'interno;

    si tratta di norme attese, ma del tutto insufficienti rispetto alle esigenze dell'isola. Si ricorda infatti che secondo le prime stime del Commissario Legnini le risorse necessarie per gli interventi più urgenti si aggirano intorno ai 500 milioni, una cifra lontanissima dagli stanziamenti fino ad ora previsti;

    mancano risorse per importanti misure urgenti quali, solo per citarne alcune, la sospensione dell'IMU per le case inagibili, le delocalizzazioni, gli aiuti ai lavoratori e alle imprese che hanno dovuto sospendere o cessare la propria attività, così pure mancano risorse adeguate per gli interventi di lungo periodo che consentano politiche di prevenzione: prevenzione del dissesto idrogeologico, cura del territorio, prevenzione del rischio sismico e in ordine alle modalità più congrue per affrontare i cambiamenti climatici in atto,

impegna il Governo

a stanziare adeguate e ulteriori risorse idonee a consentire di intraprendere il complesso e articolato processo di ricostruzione e prevenzione che serve per riportare alla normalità la vita dei cittadini e per la messa in sicurezza dell'intera Isola.
9/930/5. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame interviene in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile con diverse disposizioni di accelerazione e semplificazione in particolare, l'articolo 3-bis che modifica il decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3, interviene sull'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, estendendo le risorse finanziarie della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, in capo al Commissario straordinario, sia alla ricostruzione che alla ripresa economica delle aree terremotate;

    NextAppennino è il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di euro, 700 dei quali, per la maggior parte, a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio;

    a fronte di 615 milioni di euro di agevolazioni messe a disposizione, tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, sono stati presentati oltre 2.500 nuovi progetti d'investimento da parte delle imprese. Le risorse stanziate risultano pertanto assolutamente insufficienti a garantire il sostegno dei progetti presentati;

    l'elevato numero di istanze, rappresenta un segnale inequivocabile della volontà di imprenditori e cittadini di continuare ad investire sui territori colpiti dal sisma. Lo sviluppo economico di queste aree, infatti, rappresenta un volano irrinunciabile per sostenere la resilienza delle popolazioni e contrastare le fisiologiche dinamiche di spopolamento,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative volte ad incrementare i fondi a disposizione del programma NextAppennino al fine di ampliare la platea dei progetti finanziati.
9/930/6.Simiani.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

    l'articolo 3-terdecies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, finalizzato all'accelerazione e all'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato;

    il PNRR, nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica». Componente 4 «Tutela del territorio e risorsa idrica», la «Riforma 2.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» ha l'obiettivo di superare le carenze a livello di governance dei rischi idrogeologici, evidenziate dalla Corte dei conti italiana, al fine di semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti e a realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione, in linea con la valutazione nazionale del rischio, con l'articolo 6 della decisione n. 1313 2013 UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio DNSH (non arrecare un danno significativo);

    secondo il rapporto dell'ISPRA sul «Dissesto idrogeologico in Italia». Edizione 2021, che fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni, sull'erosione costiera e sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali, il 93,9 per cento dei comuni italiani (7.423) e a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni;

    Sicilia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna sono le regioni con numero più elevato di edifici a rischio frane in aree a pericolosità P4 (molto elevata) e P3 (elevata). La Sicilia, in particolare, si rivela essere una delle regioni più fragili, con un indice di pericolosità per frane e alluvioni che coinvolge 320 mila residenti, 102 mila edifici, 22.472 imprese, oltre a numerosi e rilevanti beni culturali, a cui si aggiungono 120 mila edifici in aree a rischio idrogeologico;

    in tale quadro è di tutta evidenza che occorra porre in essere ogni azione utile a superare le criticità connesse all'assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e alla carenza di personale tecnico e amministrativo qualificato nella gestione e attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio di frane e alluvioni, prevedendo lo stanziamento di adeguate risorse che consentano di garantire continuità al personale attualmente impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato, o altre forme di lavoro flessibile, compreso il personale assegnato alla Protezione civile, al fine di non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite in un settore di estrema rilevanza e urgenza per il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a potenziare la capacità tecnica e amministrativa dei soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante adeguati finanziamenti che consentano di garantire la continuità del personale assunto a tempo determinato a supporto degli uffici e dei servizi della Protezione civile, con priorità per le regioni più fragili e più esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in linea con gli investimenti previsti dal PNRR.
9/930/7.Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

    l'articolo 3-terdecies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, finalizzato all'accelerazione e all'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato;

    il PNRR, nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica». Componente 4 «Tutela del territorio e risorsa idrica», la «Riforma 2.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» ha l'obiettivo di superare le carenze a livello di governance dei rischi idrogeologici, evidenziate dalla Corte dei conti italiana, al fine di semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti e a realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione, in linea con la valutazione nazionale del rischio, con l'articolo 6 della decisione n. 1313 2013 UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio DNSH (non arrecare un danno significativo);

    secondo il rapporto dell'ISPRA sul «Dissesto idrogeologico in Italia». Edizione 2021, che fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni, sull'erosione costiera e sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali, il 93,9 per cento dei comuni italiani (7.423) e a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera, 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni;

    Sicilia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna sono le regioni con numero più elevato di edifici a rischio frane in aree a pericolosità P4 (molto elevata) e P3 (elevata). La Sicilia, in particolare, si rivela essere una delle regioni più fragili, con un indice di pericolosità per frane e alluvioni che coinvolge 320 mila residenti, 102 mila edifici, 22.472 imprese, oltre a numerosi e rilevanti beni culturali, a cui si aggiungono 120 mila edifici in aree a rischio idrogeologico;

    in tale quadro è di tutta evidenza che occorra porre in essere ogni azione utile a superare le criticità connesse all'assenza di un efficace sistema di governance nelle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e alla carenza di personale tecnico e amministrativo qualificato nella gestione e attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio di frane e alluvioni, prevedendo lo stanziamento di adeguate risorse che consentano di garantire continuità al personale attualmente impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato, o altre forme di lavoro flessibile, compreso il personale assegnato alla Protezione civile, al fine di non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite in un settore di estrema rilevanza e urgenza per il nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile volta a potenziare la capacità tecnica e amministrativa dei soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante adeguati finanziamenti che consentano di garantire la continuità del personale assunto a tempo determinato a supporto degli uffici e dei servizi della Protezione civile, con priorità per le regioni più fragili e più esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in linea con gli investimenti previsti dal PNRR.
9/930/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

    nelle prime ore della mattina del 26 novembre 2022, a seguito delle intense ed eccezionali piogge alcuni territori dell'isola di Ischia, in particolare quelli dei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, sono stati interessati da una serie di fenomeni franosi, in conseguenza dei quali si sono registrate 12 vittime, oltre a danni alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività produttive e ricettive;

    con deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla medesima data, lo stato di emergenza ed ha individuato i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola, volti essenzialmente a disciplinare la sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali;

    tali misure emergenziali, tuttavia, non sono sufficienti a consentire alle realtà produttive localizzate nel territorio, soprattutto se di piccole e medie dimensioni, di riprendere e rilanciare la propria attività economica, già fortemente compromessa da due anni di pandemia, nonché dal sisma devastante del 2017 che provocò ben 1.700 sfollati e la distruzione totale o parziale di circa mille edifici civili, ancora oggi in attesa di ricostruzione;

    è pertanto indispensabile approntare ogni iniziativa utile volta a ricomporre il tessuto produttivo e turistico dell'isola, gravemente danneggiato dagli eventi calamitosi in questione, favorendo la ripresa e lo sviluppo dell'economia locale, la nuova occupazione, il rilancio delle imprese, delle aziende turistiche e delle attività commerciali e garantendo la complessiva riqualificazione del territorio;

    a tal fine si ritiene opportuno intervenire tempestivamente mediante l'attivazione, per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, delle agevolazioni tributarie e contributive previste per le zone franche urbane che, in casi analoghi, hanno svolto un decisivo ruolo propulsivo nel facilitare la ripresa dei territori,

impegna il Governo

a promuovere idonei programmi di defiscalizzazione e decontribuzione delle imprese localizzate nell'ambito di una zona franca urbana appositamente istituita che comprenda nel proprio ambito territoriale i comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.
9/930/8.Caso, Borrelli.


   La Camera,

   in sede d'esame del disegno di legge recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una cancellazione della possibilità di cessione del credito «indiscriminata» ovverosia con riferimento anche alle decine di migliaia di pratiche di terremoto del 2009, 2012 e 2016 i cui danneggiati hanno optato per la rinuncia al contributo post sisma al fine di realizzare gli interventi col cosiddetto Superbonus (alternativo al contributo per la ricostruzione), nonché le pratiche di terremoto che possono beneficiare del Superbonus per la parte eccedente il contributo, si tratta dell'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter del cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

    per tali pratiche relative alla ricostruzione post sisma legate ai terremoti è quindi prevista la maggiorazione del 50 per cento dei massimali e la detraibilità delle spese al 110 per cento fino al 31 dicembre 2025;

    in moltissimi casi, dato il termine di lungo periodo previsto per il beneficio, per le menzionate pratiche non sono state già presentate le CILAS o altri titoli abilitativi e, pertanto, con la cancellazione della possibilità di cessione del credito prevista dal provvedimento in esame, le stesse non potranno essere più realizzate di tal che i soggetti beneficiari, che hanno previamente rinunciato al contributo per la ricostruzione, si vedranno negata la possibilità stessa di effettuare il ripristino,

impegna il Governo

al fine di continuare a sostenere e promuovere la ricostruzione post sisma, a garantire la continuità della cessione del credito per gli interventi ammessi alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter del comma 1 dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020. n. 77.
9/930/9.Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   in sede d'esame del disegno di legge recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una cancellazione della possibilità di cessione del credito «indiscriminata» ovverosia con riferimento anche alle decine di migliaia di pratiche di terremoto del 2009, 2012 e 2016 i cui danneggiati hanno optato per la rinuncia al contributo post sisma al fine di realizzare gli interventi col cosiddetto Superbonus (alternativo al contributo per la ricostruzione), nonché le pratiche di terremoto che possono beneficiare del Superbonus per la parte eccedente il contributo, si tratta dell'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter del cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

    per tali pratiche relative alla ricostruzione post sisma legate ai terremoti è quindi prevista la maggiorazione del 50 per cento dei massimali e la detraibilità delle spese al 110 per cento fino al 31 dicembre 2025;

    in moltissimi casi, dato il termine di lungo periodo previsto per il beneficio, per le menzionate pratiche non sono state già presentate le CILAS o altri titoli abilitativi e, pertanto, con la cancellazione della possibilità di cessione del credito prevista dal provvedimento in esame, le stesse non potranno essere più realizzate di tal che i soggetti beneficiari, che hanno previamente rinunciato al contributo per la ricostruzione, si vedranno negata la possibilità stessa di effettuare il ripristino,

impegna il Governo

al fine di continuare a sostenere e promuovere la ricostruzione post sisma, a garantire la continuità della cessione del credito per gli interventi ammessi alla fruizione degli incentivi fiscali di cui al comma 8-ter, primo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
9/930/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, nonché per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari;

   considerato che:

    negli ultimi anni, anche a causa del crescente numero di eventi climatici estremi, è cresciuta enormemente la consapevolezza di quanto le emissioni di anidride carbonica debbano essere ridotte drasticamente con l'obbiettivo di arrivare ad una società carbon neutral e limitare l'aumento globale della temperatura sotto i 2 °C o ancora meglio sotto 1,5 °C.;

    la Carbon Footprint di Prodotto (CFP) o impronta di carbonio è uno strumento utile per valutare l'impatto che le attività umane hanno sull'ambiente al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare di anidride carbonica (CO2), nonché per mitigare i cambiamenti climatici;

   in particolare:

    l'impronta di carbonio, si concentra sulle emissioni di gas serra causate dall'uomo, dalle imprese e dai singoli paesi, tenendo conto appena delle sostanze climalteranti generate dalle varie attività per individuare soluzioni di contrasto ai cambiamenti climatici;

   ritenuto che:

    tale indicatore consente quindi di ottenere un'informazione quanto più realistica da utilizzare nell'ambito delle proprie politiche di miglioramento ambientale e può essere utilizzato per gli interventi connessi alla demolizione e ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici, anche in relazione ad una eventuale variazione d'uso del suolo, e può indirizzare verso l'impiego di tecniche costruttive e di materiali a bassa emissione, nonché in ultima analisi indurre a prevedere interventi di compensazione,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte ad introdurre, quale strumento di valutazione dell'impatto ambientale, l'indicatore dell'impronta di carbonio (carbon footprint), da utilizzare per la realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici, nonché di ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, così da contribuire al processo di transizione ecologica decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico.
9/930/10.L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   in sede d'esame, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

   premesso che:

    a fronte dell'impellente urgenza di avviare la delocalizzazione di un significativo numero di edifici collocati nella zona classificata ad elevato rischio idrogeologico, in larga misura investita dalla frana del 26 novembre 2022 dell'isola di Ischia, nonché nelle aree colpite dal sisma del 2017 occorre prevedere la facoltà di richiedere un contributo equivalente a quanto dovuto per la ricostruzione al fine di acquistare o delocalizzare l'edificio di proprietà, anche in altro comune nell'isola di Ischia o all'interno dell'area metropolitana di Napoli;

    il contributo dovrebbe essere riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza;

    le aree di sedime degli immobili per i quali verrebbero disposte le misure di sistemazione alternativa degli aventi titolo, dovrebbero essere acquisite di diritto al patrimonio comunale e assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta;

    il Commissario straordinario per la ricostruzione dovrebbe essere il soggetto responsabile per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri da stabilire con apposita ordinanza;

    si tratta di un decisivo strumento, alternativo alla ricostruzione in loco e già presente nella normativa di altre ricostruzioni post sisma, per avviare la messa in sicurezza del territorio e degli abitanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in un prossimo provvedimento utile, di assegnare appositi finanziamenti al Commissario straordinario per la ricostruzione del territorio di Ischia, per agevolare la ricostruzione attraverso la possibilità alternativa della delocalizzazione degli edifici dell'isola danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e dalla frana del 26 novembre 2022, che insistono in aree che dovrebbero essere vincolate ad inedificabilità assoluta.
9/930/11. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   in sede d'esame, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

   premesso che:

    a fronte dell'impellente urgenza di avviare la delocalizzazione di un significativo numero di edifici collocati nella zona classificata ad elevato rischio idrogeologico, in larga misura investita dalla frana del 26 novembre 2022 dell'isola di Ischia, nonché nelle aree colpite dal sisma del 2017 occorre prevedere la facoltà di richiedere un contributo equivalente a quanto dovuto per la ricostruzione al fine di acquistare o delocalizzare l'edificio di proprietà, anche in altro comune nell'isola di Ischia o all'interno dell'area metropolitana di Napoli;

    il contributo dovrebbe essere riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza;

    le aree di sedime degli immobili per i quali verrebbero disposte le misure di sistemazione alternativa degli aventi titolo, dovrebbero essere acquisite di diritto al patrimonio comunale e assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta;

    il Commissario straordinario per la ricostruzione dovrebbe essere il soggetto responsabile per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri da stabilire con apposita ordinanza;

    si tratta di un decisivo strumento, alternativo alla ricostruzione in loco e già presente nella normativa di altre ricostruzioni post sisma, per avviare la messa in sicurezza del territorio e degli abitanti,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, in un prossimo provvedimento utile, di assegnare appositi finanziamenti al Commissario straordinario per la ricostruzione del territorio di Ischia, per agevolare la ricostruzione attraverso la possibilità alternativa della delocalizzazione degli edifici dell'isola danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e dalla frana del 26 novembre 2022, che insistono in aree che dovrebbero essere vincolate ad inedificabilità assoluta.
9/930/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

   premesso che:

    una delle più importanti disposizioni introdotte dal Senato nel testo del decreto-legge è l'articolo 3-novies, che modifica l'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in tema di misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nei territori terremotati;

    in particolare, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, si estende agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 la facoltà, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, previsto per ciascun tipo e grado di scuola dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici; è anche prevista la copertura finanziaria della norma;

    occorre ricordare che gli eventi sismici del Centro Italia sono stati eventi sismici che hanno creato danni ingenti perché hanno colpito un territorio molto vasto, costituito da tanti centri urbani piccoli ma con una grande tradizione e con specifiche caratteristiche urbanistiche e costruttive, purtroppo costruiti in età passate in assenza di sistemi antisismici; infatti, interi paesi sono stati rasi a suolo e anche le scuole hanno avuto seri danni; analoghi problemi ha avuto anche Ischia, essendo un territorio isolano con molto turismo stagionale ed edilizia residenziale spontanea;

    la presenza delle scuole nei paesi colpiti dagli eventi sismici è basilare per evitare lo spopolamento di interi paesi, in quanto, oltre al diritto dei ragazzi di svolgere regolari studi nel paese di residenza, c'è da tenere conto che la vicinanza della scuola costituisce motivo di residenza per la famiglia intera; e il ritorno dei residenti nei paesi di origine, come prima del sisma, produce il ritorno delle attività imprenditoriali, commercio, turismo e sviluppo dell'economia locale;

    occorre, pertanto, preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogando al numero minimo e massimo di alunni per classe per tutte le scuole presenti nel cratere sismico;

    anche il parere sul provvedimento in sede consultiva della Commissione cultura è stato del medesimo avviso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in fase attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a rendere applicabili le disposizioni derogatorie al numero minimo e massimo di alunni per classe, in via interpretativa o eventualmente anche attraverso un successivo intervento normativo, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative rientranti nelle aree del cratere sismico, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nei paesi terremotati.
9/930/12. Latini, Zinzi.


   La Camera,

   in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

   premesso che:

    una delle più importanti disposizioni introdotte dal Senato nel testo del decreto-legge è l'articolo 3-novies, che modifica l'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in tema di misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nei territori terremotati;

    in particolare, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, si estende agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 la facoltà, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, previsto per ciascun tipo e grado di scuola dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici; è anche prevista la copertura finanziaria della norma;

    occorre ricordare che gli eventi sismici del Centro Italia sono stati eventi sismici che hanno creato danni ingenti perché hanno colpito un territorio molto vasto, costituito da tanti centri urbani piccoli ma con una grande tradizione e con specifiche caratteristiche urbanistiche e costruttive, purtroppo costruiti in età passate in assenza di sistemi antisismici; infatti, interi paesi sono stati rasi a suolo e anche le scuole hanno avuto seri danni; analoghi problemi ha avuto anche Ischia, essendo un territorio isolano con molto turismo stagionale ed edilizia residenziale spontanea;

    la presenza delle scuole nei paesi colpiti dagli eventi sismici è basilare per evitare lo spopolamento di interi paesi, in quanto, oltre al diritto dei ragazzi di svolgere regolari studi nel paese di residenza, c'è da tenere conto che la vicinanza della scuola costituisce motivo di residenza per la famiglia intera; e il ritorno dei residenti nei paesi di origine, come prima del sisma, produce il ritorno delle attività imprenditoriali, commercio, turismo e sviluppo dell'economia locale;

    occorre, pertanto, preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogando al numero minimo e massimo di alunni per classe per tutte le scuole presenti nel cratere sismico;

    anche il parere sul provvedimento in sede consultiva della Commissione cultura è stato del medesimo avviso,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, in fase attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a rendere applicabili le disposizioni derogatorie al numero minimo e massimo di alunni per classe, in via interpretativa o eventualmente anche attraverso un successivo intervento normativo, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative rientranti nelle aree del cratere sismico, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nei paesi terremotati.
9/930/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Latini, Zinzi.


   La Camera,

   in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

   premesso che:

    l'articolo 3-duodecies, al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio di tutti i territori interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, estende le misure di semplificazione per il rilascio della conformità edilizia, già previsti per gli edifici classificati C o E nella scheda Aedes di rilevamento dei danni, a tutti gli edifici presenti in tali aree;

    si tratta di una norma già sperimentata prima nelle aree colpite dal terremoto del centro Italia del 2016-2017, poi ampliata anche al cratere del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania, e, successivamente, con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, a tutte le aree colpite da terremoti dal 6 aprile 2009 in poi;

    le misure interessano le opere edilizie minori, autorizzabili attraverso la SCIA, sulla base della «Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati» di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per le quali si prevede la sanatoria di difformità edilizie minori, e mai totali, avendo riguardo alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto per il rilascio della conformità edilizia, e quindi senza la doppia conformità (sia al momento della realizzazione di un intervento sia al momento della presentazione della domanda per l'accertamento della conformità edilizia), come prevista dall'articolo 36 del Testo Unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e previo pagamento di un'oblazione;

    si tratta di una norma che agevola molto la realizzazione di investimenti e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a vantaggio e sostegno della ripresa economica e produttiva e in particolare dell'efficientamento energetico del comparto edilizio, che occorrerebbe estendere su tutto il territorio nazionale, anche in considerazione delle vaste aree di territorio cui risulta già estesa e anche al fine di omogeneizzare la normativa tra le regioni;

    tale modifica è richiesta soprattutto dagli ordini professionali poiché, vista l'età del parco immobiliare italiano, è alquanto difficile stabilire la conformità o meno di un intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di carattere normativo, dirette a sopprimere l'obbligo della doppia conformità edilizia, sia al momento della realizzazione di un intervento sia al momento della presentazione della domanda per l'accertamento della conformità edilizia (come prevista dall'articolo 36 del Testo unico in materia edilizia), allo scopo di agevolare la realizzazione di investimenti e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;
9/930/13. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, reca provvedimenti urgenti in materia di ricostruzione e di protezione civile a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 sul territorio marchigiano;

    tali eventi calamitosi, paragonabili a una vera e propria ondata di tsunami che ha distrutto anche i territori di montagna e non solo quelli posti a valle come solitamente accade per una alluvione, hanno causato vittime, danni ingenti a infrastrutture e a immobili di famiglie e imprese, persino l'isolamento di più località;

    i danni hanno interessato un territorio, quello delle aree interne, già colpito duramente dalla crisi economica, dallo spopolamento e dalla delocalizzazione delle attività commerciali e imprenditoriali;

    l'attuale previsione normativa contenuta nel decreto de quo prevede la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali, in materia di superbonus 110, relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito degli eventi sismici, richiedendosi, dunque la sussistenza di uno specifico nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno dell'immobile;

    si renderà inoltre necessario, in alcune parti del territorio interessato, procedere all'abbattimento di alcuni immobili per realizzare vasche di laminazione per mitigare i rischi a seguito di future esondazioni,

impegna il Governo

a prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la fruizione degli opportuni incentivi fiscali per la ristrutturazione e/o ricostruzione di tutti gli immobili siti nei comuni dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici occorsi nella regione Marche tra il 15 e il 16 settembre 2022 e per gli immobili da delocalizzare in quanto siti in aree da destinare a vasche di laminazione delle piene.
9/930/14. Baldelli.