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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 15 maggio 2023

TESTO AGGIORNATO AL 16 MAGGIO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 maggio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boldrini, Braga, Caiata, Candiani, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, De Monte, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Orlando, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 maggio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PRETTO: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 240-bis del codice penale, in materia di applicazione e impugnazione delle misure di prevenzione e dei provvedimenti di sequestro e confisca, nonché di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali» (1152);

   FRASSINI: «Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali e misure di semplificazione destinate allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni situati nelle zone montane» (1153).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 10 maggio 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy, della cultura e per lo sport e i giovani:

    «Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» (1151).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ZAN ed altri: «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità» (401) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Manzi.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione del Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana» (734) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine “Al merito della Repubblica italiana”» (886) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Loperfido.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  BOF ed altri: «Modifica all'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esclusione della spesa relativa al segretario comunale dal computo del limite delle spese di personale per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti» (986) Parere delle Commissioni V e XI.

   III Commissione (Affari esteri):

  S. 613. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018» (approvato dal Senato) (1149) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

   VII Commissione (Cultura):

  LOIZZO ed altri: «Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio» (882) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, X, XI e XIV.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

  MAGI: «Disposizioni per la tutela della salute, per la regolamentazione del consumo, della produzione e del commercio della cannabis e dei suoi derivati, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive e delega al Governo in materia di autorizzazioni e controlli» (90) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIII e XIV.

   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):

  CENTEMERO ed altri: «Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale» (1084) Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti comunicazioni in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2016, di una variante non onerosa del progetto «Interventi straordinari di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale» dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del budget del progetto «Interventi di supporto psicologico, accompagnamento lavorativo ed empowerment delle conoscenze linguistiche a favore di rifugiati e richiedenti asilo vulnerabili, nel comune di Padova e provincia» dell'Istituto Orizzonti cooperativa sociale.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 marzo e 13 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Padova il 19 giugno 2021.

  Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 11 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-ter, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana Spa, riferita al contratto di programma 2016-2021 – parte servizi e al contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti, aggiornata al 31 dicembre 2021 (Doc. CXCIX-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le
politiche europee della Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023) 155 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Procura europea ha trasmesso la relazione annuale sull'attività della Procura stessa, riferita all'anno 2022, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 10, 11 e 12 maggio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – 30 anni di mercato unico (COM(2023) 162 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   relazione della Commissione – Relazione sulla politica di concorrenza 2022 (COM(2023) 184 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale sulle modifiche della decisione relativa alla demarcazione e della raccomandazione relativa alla gestione della zona marittima protetta della corrente dell'Atlantico settentrionale e del bacino marittimo di Evlanov (ZMP NACES) (COM(2023) 236 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali (COM(2023) 244 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   relazione della Commissione – Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'Unione europea per il 2021 (COM(2023) 247 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   relazione della Commissione che raccoglie dati specifici relativi ai conti di pagamento provenienti dagli Stati membri, come previsto dall'articolo 27 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2023) 248 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2023) 249 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla lotta contro la corruzione (JOIN(2023) 12 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione dell'avvio
di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera pervenuta in data 10 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 19 aprile 2023, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/2015, avviata, ai sensi degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per l'incompleto recepimento della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi – alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/2029, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE 2015/849) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE – alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/4001, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla presunta violazione della direttiva 2011/7/UE concernente i pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria – alla XII Commissione (Affari sociali);

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/2022, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla III Commissione (Affari esteri) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

  al dottor Salvatore Di Venezia, l'incarico di consigliere ministeriale per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione;

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:

  al dottor Nicola Borrelli, l'incarico di direttore della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 e 5 maggio 2023, ha trasmesso le seguenti comunicazioni concernenti la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente la revoca del seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:

  revoca dell'incarico, conferito al dottor Onofrio Giustino Angelo Cutaia, di direttore della Direzione generale Creatività contemporanea;

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente la revoca del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

  revoca dell'incarico, conferito all'ingegnere Mario Nobile, di direttore della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.

  Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 4 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 19, all'ingegnere Laura D'Aprile, dell'incarico di capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2023, N. 35, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STABILE TRA LA SICILIA E
LA CALABRIA (A.C. 1067-A)

A.C. 1067-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1067-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.)

  1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, primo comma:

    1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»;

    2) il secondo periodo è abrogato;

   b) all'articolo 2:

    1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;

    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale è determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.»;

   c) all'articolo 3:

    1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a R.F.I. S.p.a.»;

    2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente»;

   d) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 3-bis. – 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
   2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.
   3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una influenza determinante da parte del medesimo Ministero. Per le predette funzioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e i trasporti sono attribuite le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
   5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e il medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il commissario si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

   e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.»;

   f) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.

Articolo 2.
(Rapporto di concessione)

  1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito «società concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, di seguito «opera», comprensivo dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra.
  2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di esercizio dei diritti dell'azionista ai fini della nomina degli organi sociali. All'esito della revoca dello stato di liquidazione della società concessionaria, con le direttive di cui al primo periodo sono determinati i criteri per l'individuazione dell'ammontare del capitale sociale in relazione ai compiti alla medesima affidati ai sensi della presente legge.
  3. ANAS S.p.a. è autorizzata a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della società concessionaria, libera da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro provvederà a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.
  4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge.
  5. All'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «Le società Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato».
  6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la società concessionaria adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto. Entro il medesimo termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla costituzione del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971.
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, un accordo di programma per la definizione dei rispettivi impegni di natura amministrativa e finanziaria connessi al riavvio dell'attività della società concessionaria e al completamento delle procedure di progettazione e di realizzazione dell'opera.
  8. Per le finalità di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 1158 del 1971. I predetti atti aggiuntivi, assentiti con le modalità di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 1158 del 1971, disciplinano, tra l'altro:

   a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;

   b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024;

   c) il nuovo piano economico finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:

    1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonché gli introiti e contributi a favore della concessionaria;

    2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;

    3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti da R.F.I. S.p.a.;

    4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;

    5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 3.
(Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera)

  1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.
  2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:

   a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti modifiche alla caratterizzazione geotecnica;

   b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;

   c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;

   d) alla compatibilità ambientale;

   e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;

   f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971 sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della società il 29 luglio 2011.

  3. La relazione di cui al comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni.
  4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalità di cui al comma 6.
  5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalità istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la convocazione sono altresì trasmessi gli atti e i documenti già acquisiti dalla conferenza indetta ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, acquisisce le osservazioni dei soggetti interessati, nonché motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare e di progetto definitivo. Le valutazioni istruttorie di cui al terzo periodo sono limitate ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. Sui contenuti progettuali non interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo, sono fatte salve le osservazioni, le proposte di adeguamento, le richieste di prescrizioni o varianti migliorative acquisite nella conferenza indetta ai sensi del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, ferma restando la possibilità per le amministrazioni o enti partecipanti, che non si siano già espresse, di sottoporre alla conferenza di cui al comma 4, primo periodo, le proprie valutazioni o pareri su tali contenuti. Per la tutela dei beni archeologici, sono acquisiti nella conferenza solo gli elementi relativi alla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 48, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La conferenza si conclude nel termine di cui al comma 6, quinto periodo, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti è in ogni caso autorizzato a procedere ai sensi del comma 7.
  6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorità competente provvede con le modalità previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione è limitata ai contenuti progettuali interessati dalle prescrizioni di cui al comma 2, secondo periodo. La valutazione sugli ulteriori contenuti progettuali è limitata agli aspetti che non siano stati valutati o siano stati oggetto di valutazioni negative nel procedimento attivato sul progetto definitivo redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, i cui effetti sono fatti salvi. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere una sola volta integrazioni documentali o istruttorie entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione. Il procedimento ha rilevanza prioritaria rispetto ad ogni altro procedimento di competenza dell'autorità di cui al primo periodo ed è in ogni caso concluso nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi di cui al comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti e documenti:

   a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenuti assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

   c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;

   d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;

   e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.

  8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
  9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 77 del 2021. Alle procedure di espropriazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
  10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).
  11. All'approvazione del progetto esecutivo si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 1158 del 1971.

Articolo 4.
(Disposizioni finali)

  1. L'articolo 9 della legge n. 1158 del 1971 è abrogato.
  2. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge» sono soppresse.
  3. La società concessionaria e il contraente generale, nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8 e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie:

   a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata;

   b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi.

  4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:

   a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;

   b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;

   c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;

   d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.

  5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.
  6. I costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della concessione.
  7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con RFI S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operatività dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario.
  8. La società concessionaria può avvalersi del personale di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a. in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al presente decreto fino a un contingente massimo di cento unità di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491 della medesima legge è autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo protocolli di intesa per l'individuazione delle unità di personale e la definizione delle modalità del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma è a carico della società concessionaria.
  9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1067-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1, comma 1:

   alla lettera a), numero 1), le parole: «R.F.I. S.p.a.,» sono sostituite dalle seguenti: «le società R.F.I. S.p.a. e» e le parole: «le Regioni Sicilia e Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana e la Regione Calabria»;

   dopo la lettera a) è inserita la seguente:

  «a-bis) all'articolo 1, terzo comma, le parole: “delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS” sono sostituite dalle seguenti: “delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.”»;

   alla lettera b), numero 1), capoverso, al primo e al terzo periodo, le parole: «Regione Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «Regione siciliana» e le parole: «da R.F.I. S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società R.F.I. S.p.a.»;

   alla lettera c):

    al numero 1), le parole: «a R.F.I.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società R.F.I.»;

    al numero 2), le parole: «“ad eccezione» sono sostituite dalle seguenti: «“, ad eccezione», dopo la parola: «ferroviari» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di R.F.I.» sono sostituite dalle seguenti: «della società R.F.I.»;

   alla lettera d), capoverso Art. 3-bis:

    al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

    al comma 4:

     al primo periodo, dopo le parole: «lettera c), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo»;

     al terzo periodo, le parole: «e i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti» e le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

     al quarto periodo, le parole: «della finanza pubblica.”;» sono sostituite dalle seguenti: «della finanza pubblica.»;

    al comma 5, secondo periodo, le parole: «, e il medesimo opera» sono sostituite dalle seguenti: «. Il commissario opera» e dopo le parole: «terzo e quarto periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera e), capoverso 6:

    al primo periodo, dopo la parola: «concessionaria,» sono inserite le seguenti: «nel limite massimo di 500.000 euro annui,»;

    al terzo periodo, dopo la parola: «scelti» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Regione siciliana e la Regione Calabria,»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Regione Calabria e la Regione siciliana si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «di seguito “società» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominata: “società», la parola: «riprende» è sostituita dalle seguenti: «riacquista efficacia» e le parole: «di seguito “opera”» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato: “opera”»;

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «A.N.A.S. S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «La società A.N.A.S. S.p.a.» e, al terzo periodo, la parola: «provvederà» è sostituita dalla seguente: «provvede»;

   al comma 4, le parole: «, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,»;

   al comma 5, le parole: «“Le società» sono sostituite dalle seguenti: «“le società» e la parola: «partecipazione”» è sostituita dalla seguente: «partecipazione,”»;

   al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto»;

   al comma 7, dopo le parole: «n. 1158» sono inserite le seguenti: «, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto» e le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima legge n. 1158 del 1971, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto»;

   al comma 8, lettera c);

    all'alinea, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

    al numero 2), la parola: «pedaggiamento» è sostituita dalla seguente: «pedaggio»;

    al numero 3), le parole: «riscosso da R.F.I. S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «riscosso dalla società R.F.I. S.p.a.,» e le parole: «sostenuti da R.F.I. S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a.»;

    al numero 5), le parole: «dell'opera, e le» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera e le»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo dell'importo indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma nonché dei commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies. A tal fine, fino al 31 dicembre 2021 sono applicati ai prezzi del contratto con il contraente generale, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e nei limiti di cui ai commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del presente articolo, è riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE.
  8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo.
  8-quater. Ai fini di cui al comma 8-ter, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:

   a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti nell'anno 2023;

   b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

  8-quinquies. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-quater».

  All'articolo 3:

   al comma 2:

    alla lettera a), le parole: «norme tecniche di costruzione NTC2018» sono sostituite dalle seguenti: «norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018,» e dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «alla modellazione geologica e»;

    alla lettera c), la parola: «salvo» è sostituita dalla seguente: «salve»;

    alla lettera f), le parole: «n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 1971, n. 1158,»;

   al comma 3, le parole: «corredata dagli» sono sostituite dalle seguenti: «corredata degli»;

   al comma 4, secondo periodo, le parole: «del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

   al comma 5:

    al quinto periodo, le parole: «di adeguamento, le» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento e le» e le parole: «già espresse» sono sostituite dalle seguenti: «già espressi»;

    al settimo periodo, le parole: «e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei trasporti»;

   al comma 7:

    all'alinea, al primo periodo, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del» e, al secondo periodo, le parole: «Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS,» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

    alla lettera a), la parola: «ritenuti» è sostituita dalla seguente: «ritenute»;

    alla lettera d), le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

   al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»;

   al comma 11, dopo le parole: «del progetto esecutivo» sono inserite le seguenti: «e delle relative varianti».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Procedure espropriative relative all'opera) – 1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato “cassetto virtuale”, finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonché uno spazio internet a libero accesso, denominato “fascicolo virtuale”, finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.
  2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notifica degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:

   a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

   b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;

   c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;

   d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

   e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;

   f) le comunicazioni di avvio del procedimento;

   g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;

   h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole: «n. 1158 del 1971» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 1971, n. 1158,»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «generale, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «generale nonché», dopo le parole: «commi 7 e 8» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo la parola: «rinunzie» sono aggiunte le seguenti: «e condizioni»;

    alla lettera a), dopo le parole: «nei giudizi pendenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «maturata» è sostituita dalla seguente: «maturati»;

    dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

  «b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies;

  b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge»;

   al comma 4, lettera a), le parole: «corredata dagli» sono sostituite dalle seguenti: «corredata degli»;

   al comma 6, le parole: «piano economico finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico-finanziario»;

   al comma 7, le parole: «con RFI S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società R.F.I. S.p.a.» e le parole: «con ANAS S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società ANAS S.p.a.»;

   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  «7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali subcommissari nominati possono avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  7-quater. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorità di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC), le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo»;

   al comma 8:

    al primo periodo, le parole: «di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «comma 491» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «al primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma»;

   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società concessionaria, con oneri a proprio carico, può altresì stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo»;

   dopo il comma 8 è inserito il seguente:

  «8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

   al comma 9, le parole da: «Agli oneri» fino a: «complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede» e le parole: «delle finanze, delle» sono sostituite dalle seguenti: «delle finanze delle»;

   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «9-bis. La società concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un “Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto” volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  9-quater. Per le attività di cui all'articolo 3-bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PROPOSTE EMENDATIVE

Emendamento riferito all'articolo unico
del disegno di legge di conversione

DIS. 1.

  Sopprimerlo.
Dis.1.1. Ghirra, Bonelli.

Emendamenti riferiti al Testo del
decreto-legge

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Misure per favorire la continuità territoriale della Sicilia)

  1. In coerenza con il programma A1008 previsto nell'ambito del Contratto di Programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa, di rinnovo e upgrading della flotta volto a garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari e marittimi per la Sicilia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato alla spesa di ulteriori 500 milioni per l'anno 2023 volti all'acquisto di nuovo materiale rotabile adeguato alle navi ferroviarie da 230 metri nonché di tre navi veloci adibite al trasporto passeggeri.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
01.01. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 2:

   al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: , come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto;

   al comma 7, sopprimere le parole: , come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto;

   sopprimere le parole: , come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
*1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 2:

   al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: , come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto;

   al comma 7, sopprimere le parole: , come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto;

   sopprimere le parole: , come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
*1.2. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di collegamenti ferroviari nelle regioni svantaggiate)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità ferroviaria nel territorio nazionale, nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 50 milioni delle risorse di cui al comma 493 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono destinate alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
  2. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana s.p.a. per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

   a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate alla realizzazione, alla ristrutturazione, al riammodernamento della rete ferroviaria nei territori regionali indicati. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 40 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto di persone e merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

   b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della lettera a), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

  4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493, sono soppressi.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 2, 3 e 4;

   sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di collegamenti ferroviari nelle regioni svantaggiate.
1.3. Ghirra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di efficientamento ecosostenibile dei collegamenti ferroviari in Sardegna)

  1. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale ferroviario tra la Regione Autonoma della Sardegna e il resto del territorio nazionale, nonché di garantire il diritto alla mobilità delle persone e favorire lo sviluppo e crescita socio-economica della regione sarda, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale con una dotazione di 370 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana s.p.a. per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

   a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate alla realizzazione, alla ristrutturazione, al riammodernamento della rete ferroviaria sarda, con particolare riguardo ai collegamenti Nuoro-Macomer e Nuoro – Olbia;

   b) i contributi che sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 40 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto di persone e merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, degli interventi indicati alla lettera a) destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

   c) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e b), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

  4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493, sono soppressi.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 2, 3 e 4;

   sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di collegamenti ferroviari in Sardegna.
1.4. Ghirra.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493 sono soppressi.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1.5. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire le parole: al quale ultimo con le seguenti: ai quali, congiuntamente,.
1.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
1.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo:

   sostituire le parole: che ricoprono con le seguenti: che ricopre;

   dopo la parola: siciliana aggiungere le seguenti: , un membro designato congiuntamente dai comuni di Villa San Giovanni e di Messina.
1.12. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione i sindaci di Villa San Giovanni e di Messina, che svolgono l'incarico a titolo gratuito.
1.13. Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali interessati dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera.
1.14. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

  1.1) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La società concessionaria è dotata di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), ai sensi dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale organismo è composto da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, per il quale è richiesta l'iscrizione nella fascia professionale 3; gli altri due componenti possono appartenere a una delle fasce professionali 1, 2 e 3. I compensi del Presidente e degli altri due componenti sono equiparati rispettivamente ai compensi del Presidente e dei membri effettivi del Collegio sindacale.»;
1.16. Faraone, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1.17. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1.18. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1.20. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: I componenti del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito.
1.23. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: I componenti del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito fino alla data di inizio dei lavori dell'opera e comunque nei limiti previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166.
1.22. Stumpo, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: Alla remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1.21. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.25. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
1.26. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
1.28. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.29. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al periodo precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1.30. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
*1.32. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
*1.33. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
*1.35. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, sopprimere il comma 5.
**1.36. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, sopprimere il comma 5.
**1.37. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.38. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, primo periodo, dopo la parola: concessionaria aggiungere le seguenti: nel limite massimo di 500 mila euro annui,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: scelti fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui 5 indicati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, 3 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e 1 dal Ministero della cultura, scelti tra esperti dotati di adeguata e comprovata specializzazione ed esperienza nella realizzazione di lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e geologiche marine, ambientali e paesaggistiche.
1.39. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e assistito con funzioni di Segretario dal Provveditore alle opere pubbliche per la Calabria e Sicilia.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, terzo periodo:

   dopo le parole: 9 membri aggiungere le seguenti: , oltre il Presidente e il Segretario,;

   aggiungere, in fine, le parole: e di cui almeno 3 membri siano, all'atto di nomina, in servizio presso istituzioni accademiche o enti di ricerca di rilievo internazionale.
1.40. Faraone, Ruffino.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: 9 membri fino alla fine del periodo con le seguenti: 11 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione, con criteri di multidisciplinarietà, e dotati di elevata e riconosciuta esperienza.
1.41. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.43. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sopprimere il comma 1.
2.2. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 2.
2.3. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 9 con i seguenti:

  9. Al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e favorire lo sviluppo e crescita socio-economica della Regione Siciliana, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale con una dotazione di 370 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo contribuiscono a incrementare la dotazione di rete elettrificata e a doppio binario delle infrastrutture ferroviarie siciliane, e alla gestione della circolazione in sicurezza della rete ferroviaria regionale.
  9-bis. Alla relativa copertura si provvede per 320 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per 50 milioni utilizzando le risorse di cui al comma 493 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è conseguentemente soppresso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.4. Ghirra, Bonelli.

  Sopprimere il comma 3.
2.5. Traversi, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 4.
2.6. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 5.
2.7. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 6.
2.8. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 7.
2.9. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 8.
2.10. Traversi, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera.
*2.11. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.

  Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera.
*2.12. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera.
*2.13. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole da: con la previsione fino alla fine della lettera con le seguenti: predisposto dal concessionario e sottoscritto dal contraente generale, che riguardi l'arco temporale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2031 e preveda l'approvazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024 da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4.
2.14. Faraone, Ruffino.

  Al comma 8, lettera c), numero 2), dopo la parola: aggiornato, aggiungere le seguenti: che consideri un arco temporale di esercizio di almeno venti anni e sia redatto da istituzioni o enti di ricerca iscritti all'anagrafe del Ministero dell'università e della ricerca,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 5), dopo le parole: costo complessivo dell'opera aggiungere le seguenti: , inclusi i costi di realizzazione delle opere infrastrutturali complementari in Calabria e Sicilia,.
2.15. Faraone, Ruffino.

  Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) la vigilanza ed il controllo sulle attività di gestione dell'opera da parte della concessionaria in relazione, in particolare, agli investimenti per manutenzione e sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione nel quadro di un comprovato interesse pubblico, che sono assicurati attraverso la istituzione di una specifica Direzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso il Ministero dell'economia e delle finanze o altro specifico organismo ministeriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze presentano alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione annuale sulla attività di vigilanza e controllo sulla manutenzione, la sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione.
2.16. Morassut, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sopprimere i commi da 8-bis a 8-quinquies.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3:

   alla lettera b-bis) sostituire le parole: all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies con le seguenti: di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36;

   alla lettera b-ter) sostituire le parole: alle vigenti disposizioni di legge con le seguenti: all'articolo 60 del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36.
2.150. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sopprimere i commi da 8-bis a 8-quinquies.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sopprimere le lettere b-bis) e b-ter).
2.151. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Realizzazione dell'Alta Velocità in Sicilia e Calabria)

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sono realizzate le tratte ferroviarie AV Salerno-Villa San Giovanni e l'AV Messina-Catania-Palermo.
  2. Le opere sono inserite nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte.
2.02. Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Bonelli, Ghirra.

  Sopprimerlo.
*3.2. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Ai fini della realizzazione dell'opera, deve essere preventivamente indicato il costo complessivo della medesima comprensivo delle opere compensative e delle opere complementari stradali, le relative coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e il fabbisogno residuo.
  1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 487 è soppresso.
3.4. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere le parole: disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , e del fabbisogno residuo.
3.5. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, sostituire le parole da: disponibili a legislazione vigente fino alla fine del comma, con le seguenti: finanziarie, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte.

  Conseguentemente:

   sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

  2. Il progetto del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative.
  3. Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico, la realizzazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica è subordinata allo svolgimento obbligatorio del dibattito pubblico da svolgersi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. Il dibattito pubblico si avvia sul documento di fattibilità tecnico-economica delle alternative progettuali, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento. Nell'ambito del dibattito pubblico è valutata, altresì, la compatibilità di ciascuna alternativa progettuale con le opere finanziate in tutto o in parte con il PNRR e il PNC relative all'adeguamento delle infrastrutture portuali soprattutto in termini di pescaggi e ormeggi, onde consentire a vettori di maggiori dimensioni di operare in condizioni di piena funzionalità e sicurezza.
  4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

   sopprimere i commi da 5 a 11.
3.3. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: è integrato fino alla fine del periodo, con le seguenti: , subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza dello stesso alle prescrizioni ottemperate o non ottemperate dettate dal parere n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla Verifica di ottemperanza sul Progetto Definitivo e approvazione Varianti Sostanziali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3.6. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: integrato aggiungere le seguenti: con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, alla lettera a), premettere la seguente:

    «0a) ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo»;

   al comma 5:

    al terzo periodo, sopprimere le parole da: che non modificano fino alla fine del periodo;

    sopprimere il quarto periodo;

    al comma 6, sopprimere il secondo e terzo periodo.
3.7. Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: integrato aggiungere le seguenti: dal progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera e.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 7.
3.8. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: da una relazione del progettista fino alla fine del periodo, con le seguenti: , subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, da una relazione proposta del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il progetto definitivo integrato corredato dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella relazione di cui al comma 2 è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. Di tale approvazione sono informate le competenti Commissioni parlamentari e il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per le eventuali valutazioni anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica;

   al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto con il contraente generale;

   al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.
3.9. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da una relazione del con le seguenti: , subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, da una relazione proposta dal.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro per le infrastrutture e trasporti;

   al comma 3, sostituire le parole: La relazione di cui al comma 2, con le seguenti: Il progetto definitivo integrato,;

   al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto con il contraente generale;

   al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.
3.10. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: del progettista con le seguenti: dei progettisti.
*3.11. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: del progettista con le seguenti: dei progettisti.
*3.12. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: definitivo.
3.13. Morfino, Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: stesso aggiungere le seguenti: e alle prescrizioni parzialmente ottemperate o non ottemperate contenute nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo e sue varianti sostanziali.
3.14. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: alla compatibilità ambientale aggiungere le seguenti: , alla sicurezza statica, anche in relazione al carico eolico, alla vulnerabilità sismica.
3.15. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: e alla localizzazione dell'opera con le seguenti: , alla localizzazione dell'opera e all'altezza della stessa rispetto alla superficie marittima, che non può in ogni caso essere inferiore a settanta metri.
3.16. Faraone, Ruffino.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo, per le azioni sismiche, accelerazioni di picco al suolo almeno pari all'accelerazione di gravità (PGA di 1g).
3.21. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , anche alla luce del cambiamento climatico in atto, secondo i modelli predittivi più sfavorevoli all'opera.
3.23. Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla conformità al Regolamento n. 2020/852/UE.
3.25. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla conformità al Regolamento n. 2020/852/UE in relazione alla protezione delle risorse marine.
3.24. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: evoluzione tecnologica aggiungere le seguenti: , ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,.
*3.26. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: evoluzione tecnologica aggiungere le seguenti: , ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,.
*3.27. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) al fenomeno del gigantismo navale.
3.28. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2, sono acquisiti i seguenti documenti:

   a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);

   b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore.
3.29. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al progetto di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico.
3.30. Ghirra, Bonelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il progetto definitivo integrato e corredato dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto, in relazione alle prescrizioni contenute nella relazione di cui al comma 2, è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. Di tale approvazione sono informate le competenti Commissioni parlamentari ed il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica.
3.31. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3.32. Stumpo, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Marino, Iacono.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la relazione di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione di un nuovo parere entro novanta giorni dalla ricezione e.
3.33. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo,
3.34. Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3.35. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
3.36. Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 5, settimo periodo, sopprimere le parole da: , decorso il quale fino alla fine del comma.
3.37. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici.
3.38. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 2-bis,.
3.39. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3.40. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: è limitata ai contenuti fino alla fine del comma con le seguenti: è effettuata su tutti i contenuti del progetto definitivo integrato. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere integrazioni documentali o istruttorie. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.41. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: , secondo periodo.
3.42. Fede, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i progetti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),.
3.43. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasmette il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8, e le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro il termine di sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , acquisiti i pareri parlamentari di cui al comma 6-bis,.
3.44. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: al Consiglio superiore dei lavori pubblici e.
3.45. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Orrico.

  Al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: per l'approvazione aggiungere le seguenti: , entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
3.46. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) i progetti di fattibilità tecnico economica delle infrastrutture complementari, di tipo stradale e ferroviario, da realizzare in Calabria e Sicilia in concomitanza con la durata del cantiere dell'intervento.

  Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima approvazione riguarderà i progetti delle infrastrutture complementari per le quali ne scaturisce la localizzazione e si provvede all'assegnazione della dotazione finanziaria mediante successive deliberazioni e dispositivi legislativi.
3.47. Faraone, Ruffino.

  Al comma 8, dopo la parola: maggioranza aggiungere le seguenti: di almeno i due terzi.
3.48. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

  Sopprimere il comma 9.
3.49. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto con il contraente generale.
3.50. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.
3.52. Bonelli, Ghirra.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021.
3.53. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Accordo di programma)

  1. La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, di durata pluriennale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, la Regione Calabria, la Regione Siciliana, la città metropolitana di Reggio Calabria, la Città metropolitana di Messina, il comune di Villa San Giovanni.
  2. L'accordo di programma di cui al comma 1 disciplina le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi, da realizzare preliminarmente alla realizzazione dell'opera e coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione, nei territori di cui al comma 1:

   1) interventi straordinari nel settore dei trasporti, della portualità, dello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile nelle aree urbane, congruenti e propedeutiche alle opere di collegamento stabile e di mobilità dinamica;

   2) previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello Stretto di Messina che garantisca un'effettiva continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria;

   3) previsione di opere mitigatrici, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale;

   4) favorire la stipulazione tra la società concessionaria, il contraente generale e le regioni Siciliana e Calabria, anche con la partecipazione delle organizzazioni di settore, di appositi accordi finalizzati sia alle iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera, sia alla progettazione esecutiva, al fine di valorizzare al massimo la partecipazione del territorio in termini di forniture di beni e servizi.

  3. L'accordo di programma deve includere il cronoprogramma degli interventi ivi previsti e lo stanziamento delle relative risorse.
3.06. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
*4.2. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
*4.3. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 3, alinea, dopo la parola: manifestare aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 implica quanto segue:

   a) che saranno a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre gli saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;

   b) l'obbligo per il contraente generale di fare fronte a eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;

   c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;

   d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che saranno stipulati che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

   e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
**4.4. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 3, alinea, dopo la parola: manifestare aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 implica quanto segue:

   a) che saranno a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre gli saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;

   b) l'obbligo per il contraente generale di fare fronte a eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;

   c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;

   d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che saranno stipulati che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

   e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
**4.5. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 3, alinea, dopo la parola: manifestare aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
4.6. Bonelli, Ghirra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 è subordinata alle seguenti condizioni:

   a) sono a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;

   b) l'obbligo per il contraente generale di far fronte ad eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;

   c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;

   d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza – tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare – di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

   e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4.7. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e delle relazioni tecniche specialistiche.
*4.8. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e delle relazioni tecniche specialistiche.
*4.9. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e degli studi geologici.
4.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, del rilevante contenzioso tuttora in corso tra la concessionaria e le parti private, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.
4.11. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 5, sostituire le parole: Consiglio e, con le seguenti: Consiglio, con particolare riguardo al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 72, in materia di obbligo di nuova procedura d'appalto in caso di aumento di prezzo eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché.
4.12. Ghirra, Bonelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive un accordo di programma quadro con la regione Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria e il comune di Villa San Giovanni volto a prevedere lo sviluppo integrato del territorio del comune di Villa San Giovanni sotto il profilo urbanistico, trasportistico e ambientale, con particolare riguardo alla ridefinizione dei servizi di mobilità intermodale, viabilità congruente con le opere di collegamento e di mobilità dinamica, allo sviluppo del porto turistico, delle attività commerciali, fieristiche, e alla riqualificazione dell'area costiera, allo spostamento degli approdi a Sud, già oggetto degli accordi di programma del 1990, nonché alla riqualificazione e valorizzazione delle aree collinari cittadine.
4.13. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.
4.14. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cento con la seguente: cinquanta.
4.19. Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: infiltrazione mafiosa è attuato fino alla fine del comma con le seguenti: infiltrazione mafiosa, nonché la selezione del contraente generale da parte della società concessionaria, sono attuati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il suddetto monitoraggio, e, per la selezione del contraente generale, dell'articolo 205 del medesimo decreto legislativo, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.
4.125. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: all'articolo 39, comma 9, del con la seguente: al.
4.106. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per il dibattito pubblico si applica quanto previsto dall'articolo 40 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4.126. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La delibera CIPESS di cui al citato articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è approvata previo parere vincolante dell'ANAC.
4.107. Ilaria Fontana.

  Al comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno presenta alle Camere una relazione semestrale sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza.
4.104. Faraone, Pastorella.

  Al comma 9-bis, premettere il seguente periodo: La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra i soggetti istituzionali e territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera avente ad oggetto interventi per lo sviluppo integrato del territorio dei comuni di Villa San Giovanni e di Messina, con particolare riguardo a interventi straordinari nel settore dei trasporti, della portualità, dello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile nelle aree urbane, congruenti e propedeutiche alle opere di collegamento stabile e di mobilità dinamica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: stato di avanzamento dell'opera aggiungere le seguenti: e sulle opere di cui al primo periodo.
4.111. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, premettere il seguente periodo: La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra i soggetti istituzionali e territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera avente ad oggetto interventi per lo sviluppo integrato del territorio dei comuni di Villa San Giovanni e di Messina, con particolare riguardo alla previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello Stretto di Messina che garantisca un'effettiva continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: stato di avanzamento dell'opera aggiungere le seguenti: e sulla previsione di cui al primo periodo.
4.118. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, premettere il seguente periodo: La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra i soggetti istituzionali e territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera avente ad oggetto interventi per lo sviluppo integrato del territorio dei comuni di Villa San Giovanni e di Messina, con particolare riguardo alla previsione di opere di mitigazione, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: stato di avanzamento dell'opera aggiungere le seguenti: e sulle opere di cui al primo periodo.
4.119. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, premettere le parole: Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico, la realizzazione dell'opera è subordinata allo svolgimento obbligatorio del dibattito pubblico da svolgersi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018 sulla progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative. Solo al termine dello svolgimento del dibattito pubblico di cui al primo periodo,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: avanzamento dell'opera aggiungere le seguenti: e sui relativi costi.
4.120. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, premettere le parole: Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico, la realizzazione dell'opera è subordinata allo svolgimento obbligatorio del dibattito pubblico da svolgersi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018 sulla progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative. Solo al termine dello svolgimento del dibattito pubblico di cui al primo periodo,.
4.121. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: con i comuni di aggiungere le seguenti: Reggio Calabria, di.
4.105. Faraone.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: di informazione aggiungere le seguenti: , di partecipazione.
4.122. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: rivolte alla cittadinanza aggiungere le seguenti: e di iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera, anche in materia di sicurezza,.
4.123. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sullo stato di avanzamento dell'opera con le seguenti: sull'analisi costi-benefici dell'opera.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.;

   sopprimere il comma 9-ter.
4.108. Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

  Al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: sullo stato di avanzamento dell'opera fino alla fine del periodo con le seguenti: sulle alternative progettuali, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.
4.124. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: avanzamento dell'opera aggiungere le seguenti: e del completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania.
4.112. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: avanzamento dell'opera aggiungere le seguenti: e delle tratte ferroviarie AV/AC Salerno-Villa San Giovanni e AV/AC Messina-Catania-Palermo.
4.113. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: avanzamento dell'opera aggiungere le seguenti: e sull'ottemperanza del progetto definitivo e delle sue varianti sostanziali alle prescrizioni in materia di compatibilità ambientale e sicurezza statica, anche in relazione al carico eolico e alla vulnerabilità sismica,.
4.114. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: avanzamento dell'opera, aggiungere le seguenti: ivi comprese le opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera,.
4.115. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: avanzamento dell'opera aggiungere le seguenti: e sui relativi costi.
4.116. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine, i rappresentanti dei suddetti comuni sono invitati a partecipare, come osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
4.117. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 9-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al comma 9-ter, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede con le seguenti: Quale contributo per l'incremento della dotazione di rete elettrificata e a doppio binario delle infrastrutture ferroviarie siciliane, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla cui copertura si provvede.
4.127. Ghirra, Bonelli.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-bis.1. La convenzione di cui al comma 9-bis prevede l'istituzione di un apposito «sportello per la trasparenza» che consenta ai cittadini, alle associazioni e alle imprese di richiedere l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi alla progettazione, allo stato di avanzamento dell'opera ed alle misure di compensazione ambientale. A tal fine la convenzione prevede altresì la realizzazione di un portale internet per rendere più agevole la consultazione della documentazione in formato elettronico. La società concessionaria si impegna a fornire le informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta.
4.109. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 9-quater, sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: corrispondente fino alla fine del comma con le seguenti: le risorse previste al comma 9.
4.110. Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.