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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 22 giugno 2023

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   NISINI, BILLI, ZIELLO, BARABOTTI, MONTEMAGNI, SASSO, LATINI, LOIZZO e MIELE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   in seguito al decesso del senatore Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha predisposto dal 12 al 14 giugno 2023 l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche consolari italiane all'estero e ha dichiarato il lutto nazionale nella giornata di celebrazione delle esequie di Stato;

   il lutto nazionale prevede anche che le bandiere esposte all'interno abbiano due strisce di velo nero a cravatta e che, durante il giorno di lutto, gli esponenti del Governo siano obbligati quindi a cancellare tutti gli impegni in agenda ad eccezione della partecipazione ad eventi di beneficenza, mentre la vita dei privati cittadini non dovrebbe essere particolarmente alterata, se non fosse per l'invito che in questi casi viene fatto alle scuole di rispettare un minuto di silenzio in memoria del defunto e per la possibilità che alcuni negozi decidano di tenere le serrande abbassate durante tutta la giornata o durante la celebrazione delle esequie;

   desta preoccupazione che, anche in questa circostanza, il rettore dell'Università per stranieri di Siena, professor Tomaso Montanari, non abbia perso occasione di far polemica prima tramite i suoi profili social e poi a mezzo stampa. Sul suo profilo Facebook si legge «Come rettore, mai avrei pensato di dover prendere una posizione sulla morte di Silvio Berlusconi. Se sono stato, al contrario, costretto a farlo è a causa della inaudita decisione del Governo Meloni di indire tre giorni di lutto nazionale, nei quali le bandiere sugli edifici pubblici dovrebbero essere poste a mezz'asta» e poco dopo ha ritenuto di dover motivare la sua presa di posizione su Il Fatto Quotidiano specificando che «di fronte a questa notizia naturalmente non si può provare alcuna gioia, anzi la tristezza che si prova di fronte ad ogni morte. Ma il giudizio, quello sì, è necessario: perché è vero che Berlusconi ha segnato la storia, ma lo ha fatto lasciando il mondo e l'Italia assai peggiori di come li aveva trovati»;

   in questa circostanza pare che il rettore dell'Università per stranieri di Siena abbia deciso di comportarsi come avrebbe potuto scegliere di fare un privato cittadino e non già il rettore di una Università, ovvero di un ente pubblico;

   giova sottolineare che il professor Montanari, nell'esercizio delle sue funzioni al servizio delle istituzioni pubbliche, non sia nuovo a sproloqui ed invettive contro esponenti politici e di governo di alcuni schieramenti, che colleghi del gruppo parlamentare della Lega non hanno mancato di segnalare tramite atti di sindacato ispettivo nella XVIII legislatura –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare in ordine al comportamento del rettore in questa vicenda e per assicurare che l'Università resti un luogo di apprendimento, e di condivisione di valori fondamentali indipendentemente da posizioni politiche di parte.
(4-01199)

AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – per sapere – premesso che:

   nel quadro delineato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, il PNRR prevede un investimento per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno, indicando nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il soggetto attuatore. In particolare, il Piano stabilisce risorse pari a 230.000.000 di euro e, quale target, lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno, 5 per veicoli leggeri e pesanti entro il mese di giugno 2026;

   secondo quanto determinato dal «Collegio di controllo concomitante sul Piano nazionale di ripresa e resilienza» della Corte dei conti (deliberazione n. 17/2023 del 26 aprile 2023), riguardo a questi progetti di incremento delle stazioni di rifornimento per i veicoli a idrogeno, non saremmo in linea con quanto stabilito dalla legge in materia di ripartizione degli investimenti. In particolare il Governo non starebbe assicurando l'applicazione dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021, in virtù del quale, almeno il 40 per cento delle risorse è da destinarsi ad interventi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

   la Corte dei conti, circostanziando le irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi in relazione a questo investimento, assume che per quanto riguarda il Sud e le Isole «il totale delle risorse destinate al finanziamento dei progetti ammonta a 13.476.775,73 euro ossia solo 13 per cento delle risorse complessivamente disponibili, dunque al di sotto della quota del 40 per cento». Inoltre «solamente sei proposte progettuali risultano localizzate in regioni del Mezzogiorno (una in Abruzzo, una in Calabria, tre in Puglia, una in Sardegna)», mentre «non risultano proposte progettuali localizzate, tra le regioni del Sud, in Basilicata, Campania, Molise e Sicilia». Una mancanza che i magistrati contabili imputano per buona parte a una deficitaria attività di pianificazione e monitoraggio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolare, appunto, dell'investimento;

   questa «grave irregolarità gestionale» denunciata dalla Corte, si aggiunge al possibile mancato raggiungimento della milestone del PNRR. Infatti, secondo la Corte, dei 230 milioni programmati, sono a rischio 130 milioni di euro. Gli appalti dovevano essere aggiudicati entro il primo trimestre del 2023, ma al 31 marzo «risultano essere state ammesse a contributo 36 proposte progettuali», diventate poi 35 a seguito di una istanza di rinuncia al contributo;

   in termini economici, «a fronte di risorse potenzialmente erogabili pari a 230 milioni di euro, risultano ammesse a contributo proposte progettuali per un totale pari a 101.887.831,50 euro (44 per cento)». Di conseguenza «l'obiettivo minimo di 40 proposte» progettuali non è stato raggiunto, motivo per cui la Commissione europea potrebbe decidere «la sospensione del prestito». A quel punto lo Stato italiano avrebbe due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni, ma nel migliore dei casi potrebbe ottenere soltanto lo sblocco delle risorse per i 35 progetti presentati. Vale a dire 102 milioni di euro su 230 a disposizione, con una perdita di circa 128 milioni;

   inoltre, come rilevato, particolarmente deficitaria è la situazione della Regione Siciliana. A metà di aprile 2023, mentre sono state pubblicate le graduatorie definitive in tutte le regioni italiane sulla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, la Regione Siciliana ha pubblicato solo il bando e non anche il materiale affidamento. Infatti, dei 40 milioni assegnabili dalla Sicilia, alla fine nulla è stato erogato giacché alla scadenza non è stata pubblicata nessuna graduatoria finale dei progetti. Circostanza molto dissimile dall'altra isola, la Sardegna, che con una disponibilità totale di 21 milioni di euro, è riuscita a spendere l'intera cifra, finanziando tre progetti sull'idrogeno;

   lo Stato italiano, allo stato attuale, ha limitatamente sfruttato le consistenti risorse messe a disposizione dall'Unione europea per realizzare una prima rete di stazioni di rifornimento ad idrogeno nel territorio nazionale, non essendo stata utilizzata, al 31 marzo 2023, una rilevante parte del contributo finanziario previsto;

   l'idrogeno per le sue caratteristiche, è un energy carrier ideale nello scenario della lotta al cambiamento climatico e, nelle linee politiche europee, gioca un ruolo fondamentale per una transizione verso un futuro energico sicuro e pulito –:

   se il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alla luce di quanto esposto, valuti la necessità di attivare interlocuzioni informali e formali con il Servizio centrale per il PNRR e la Commissione europea volte a trovare soluzioni per non perdere l'intera somma programmata per un investimento così importante e strategico non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa;

   quali iniziative di controllo e monitoraggio il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di soggetto attuatore per questo investimento del PNRR, abbia assunto verso la Regione Siciliana che non ha approvato nessun progetto sull'idrogeno e quali iniziative di competenza in futuro voglia adottare al fine di evitare che la gestione così carente possa sottrarre a questo territorio preziose opportunità di crescita.
(2-00180) «Scerra».

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MARINO, PORTA, IACONO e BARBAGALLO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la condizione dei campi dove si coltiva il grano duro in Italia si prefigura come particolarmente critica, stante le continue e impetuose precipitazioni piovose che si sono registrate nel mese di maggio, forse il più piovoso degli ultimi 70 anni;

   una situazione che si sta protraendo anche nei primi giorni del mese di giugno 2023 e le previsioni non lasciano sperare che tali fenomeni siano giunti al termine;

   tali fenomeni rischiano di compromettere i prossimi raccolti, con inevitabili conseguenze sui prezzi e, quindi, sui redditi dei produttori;

   tra le regioni più interessate da tali andamenti meteorologici si segnalano in particolare la Romagna, le Marche, la Sicilia ed alcune importanti aree della Puglia, del Molise e della Basilicata;

   con riferimento al territorio della Sicilia, a seguito dei sopralluoghi in campo effettuati da diversi dottori agronomi e forestali si registrano forti danni alle produzioni agricole a seguito di violente avversità atmosferiche quali persistenti e violente piogge, raffiche di vento e grandine che hanno danneggiato principalmente colture da foraggio e da granella ma anche coltivazioni arboree e colture protette;

   in particolare, nel nostro Paese la produzione agricola di grano duro, la più estesa per superficie nel Paese appare in estrema difficoltà, basti pensare agli andamenti dei prezzi che continuano a scendere in maniera verticale. Le attuali quotazioni si aggirano sui 380 euro a tonnellata, mentre nello stesso periodo del 2022 era di 550 euro a tonnellata;

   contestualmente, aumentano i prezzi dei prodotti trasformati della filiera –:

   quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di sostenere il settore della produzione di grano duro, anche alla luce dei recenti eventi atmosferici che hanno colpito diversi territori del nostro Paese, tenendo in particolare considerazione che si è venuta a determinare nei territori della Regione Siciliana.
(5-01022)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SQUERI, NEVI, GATTA e ARRUZZOLO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia di COVID-19 e il conflitto in Ucraina rappresentano gli ultimi due fattori, in ordine temporale, di dimostrazione di quanto il nostro Paese e la nostra base produttiva siano eccessivamente dipendenti da risorse energetiche e di materie prime provenienti da Paesi terzi;

   negli ultimi mesi, il Governo si è positivamente e strategicamente concentrato sulla diversificazione dei prezzi degli approvvigionamenti energetici, e lo stesso scenario energetico ha visto, scendere sensibilmente il prezzo del gas rispetto allo scorso anno;

   i mutamenti del contesto internazionale hanno comunque evidenziato come gli scenari possano cambiare e repentinamente, evidenziando l'opportunità di rendere quanto più autonome possibili energeticamente le diverse filiere strategiche, specie quelle legate alla produzione agroalimentare, per minimizzare i rischi legati all'insorgere di nuove crisi e criticità;

   Il nostro Paese è il primo produttore europeo di soia non-Ogm, destinata specialmente alle filiere zootecniche e lattiera-casearie. Pertanto, la tutela della coltura medesima risulta fondamentale, sia rispetto alle filiere impattate, sia rispetto alla promozione e alla valorizzazione della produzione, in modo che i nostri produttori agricoli continuino a investire sulla soia nazionale e abbiano alternative rispetto all'impatto dei cambiamenti climatici su altre colture;

   la soia rappresenta un connubio ideale fra sicurezza alimentare e sicurezza energetica: l'80 per cento della produzione di soia è dedicata a farine vegetali proteiche destinate al comparto agroalimentare; durante il processo di lavorazione, tuttavia, si crea un sottoprodotto strutturale – per il 18-20 per cento della produzione – che non ha impieghi a fini alimentari o mangimistici, ossia l'olio di soia;

   fino all'inizio della crisi energetica, l'olio di soia era impiegato nella stessa filiera della produzione di soia a fini energetici, per supportare sia le aziende agricole sia le aziende di prima trasformazione nel contenere i prezzi energetici;

   continuare a valorizzare l'impiego dell'olio di soia a fini energetici permetterebbe di supportare l'intera filiera agricola e alimentare collegata, creando un ecosistema autonomo che aiuterebbe a mantenere il primato nazionale nella produzione di soia non-Ogm, in linea con le direttrici di sovranità alimentare e rafforzamento dell'autoapprovvigionamento agricolo;

   in Italia, al momento, si producono circa 180.000 t/a di oli vegetali puri (Ovp), che equivalgono a circa 200.000.000 di m3/a di gas equivalente. Tuttavia, dato che la soia rappresenta una coltura poco idrovora ed è particolarmente funzionale a fissare l'azoto nei suoli, si stima che la relativa produzione nei prossimi anni verrà incrementata, specie a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, come la siccità;

   l'impiego energetico dell'olio di soia, che non ha destinazioni alimentari, rappresenta una fonte energetica sostenibile, programmabile, rinnovabile e a basse emissioni –:

   con quali iniziative di competenza e con quali tempistiche il Governo intenda intervenire per elaborare un programma strutturale di supporto all'impiego energetico dell'olio di soia, definendo un prezzo minimo garantito modulato e allineato alle dinamiche del prezzo dell'olio vegetale;

   se il Governo intenda includere l'olio di soia e la categoria degli oli vegetali puri all'interno della revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec);

   se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza volte a rafforzare il sistema incentivante per la produzione di energia elettrica con bioliquidi, che andrà a scadenza tra il 2025 e il 2027.
(5-01024)

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:


   SCOTTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   Torre del Greco e una città di circa ottantamila abitanti all'interno del territorio della città metropolitana di Napoli;

   da quanto si apprende da organi di stampa locali, la stazione dei carabinieri situata al centro cittadino sarà chiusa entro il prossimo autunno;

   questa notizia era nell'aria già da diverso tempo, infatti circa una decina di anni fa la caserma di via Circonvallazione era finita nell'elenco dei tagli del Ministero;

   oggi pare invece imminente, anche alla luce dalla carenze di organico registrate all'interno della sede distaccata della compagnia di viale Campania;

   infatti – da quanto a conoscenza dell'interrogante – solo 7 militari oggi sono all'interno della stazione Centro ovvero meno di un terzo rispetto al passato;

   la stazione di via Circonvallazione è aperta proprio a causa della mancanza di personale solo dalle 10 alle 18, mentre per qualsiasi emergenza fuori orario i cittadini torresi si devono rivolgere alla caserma Dante Iovino;

   la caserma è un presidio di legalità a tutela della sicurezza del territorio di ottantamila abitanti distribuiti su una superficie complessiva superiore a 30 chilometri quadrati;

   la stazione di via Circonvallazione copre tutta la zona centrale, oltre che tutto il territorio a confine con comune della vicina Ercolano;

   una perdita di questa portata sarebbe grave, non solo come segnale di abbandono dello Stato nei confronti dei cittadini torresi, ma anche per la sottrazione di un deterrente importante a tutela della legalità nella città di Torre del Greco –:

   quali iniziative – per quanto di competenza – intenda intraprendere e se non ritenga di dover trovare, nell'ambito del bilancio del Ministero, le risorse utili a garantire la presenza di una stazione dei carabinieri in un punto così importate della città di Torre del Greco.
(4-01194)


   PELLEGRINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina ha alzato l'attenzione della Difesa sulle operazioni belliche terrestri, acuendo la preoccupazione del comparto rispetto all'obsolescenza e alla carenza di mezzi, quali i carri armati;

   il conflitto in Ucraina e il suo protrarsi ha causato la percezione di una minaccia immediata provocando la corsa all'acquisto di nuovi armamenti da parte di molti Paesi;

   in tale contesto anche la Difesa e l'Esercito italiano, come riportano recenti notizie di stampa, «pressati dalla NATO», starebbero trattando l'acquisto di carri armati tedeschi Leopard 2 di livello A7/A8 e che tale trattativa sarebbe già in una fase avanzata;

   si tratterebbe di un accordo decisamente oneroso per un valore compreso tra i 4 e i 6 miliardi di euro per l'acquisto di un numero di carri armati non precisato, anche se fonti giornalistiche, a marzo 2023, riferivano la disponibilità dell'Italia all'acquisto di 250 carri armati Leopard 2;

   quanto descritto appare, a parere dell'interrogante, difficilmente conciliabile con il programma pluriennale A/R SMD n. 21/2022, approvato nel mese di settembre 2022, il cui avvio è previsto nel 2023 con conclusione nel 2034, relativo all'ammodernamento di 125 carri ARIETE in attesa del futuro carro armato europeo –:

   se corrisponda al vero la notizia riportata in premessa e in caso affermativo, se non ritenga opportuno fornire il dettaglio dei termini dell'accordo con riferimento al numero di mezzi da acquistare e i relativi costi, nonché se non intenda provvedere celermente agli adempimenti di competenza affinché le commissioni parlamentari competenti possano esercitare il controllo sugli investimenti militari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
(4-01200)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:


   DI BIASE, SERRACCHIANI e QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si apprende come riportato anche dagli organi di informazione, dalla denuncia del presidente della Sottocommissione carceri del comune di Milano, Daniele Nahum, che all'interno della casa circondariale di San Vittore sia recluso, da più di dieci giorni, un minore;

   tramite l'avvocata Federica Liparoti, legale del minore, si apprende che sono stati effettuati tutti gli accertamenti medici che portano a confermare la minore età dell'assistito, come riferisce il delegato del comune di Milano;

   l'autorità giudiziaria competente sembrerebbe avere già presentato istanza per spostare questo ragazzo all'interno di una struttura adeguata;

   la situazione nelle carceri italiane, come purtroppo noto, soffre condizioni di estrema criticità dovute al sovraffollamento e alla carenza di adeguato sostegno a medico e psicologico;

   tale situazione rischia di aggravare la situazione che riguarda il minore in questione considerata anche l'attuale detenzione presso una casa circondariale;

   il nostro ordinamento prevede che i minori debbano essere reclusi in strutture loro dedicate, a tutela dei diritti garantiti costituzionalmente anche nella modalità di esecuzione della pena –:

   se il Ministro interrogato risulti essere a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere, con tempestività e urgenza, affinché il minore sia immediatamente trasferito dal carcere di San Vittore in una struttura appropriata e se, anche alla luce dell'episodio qui riportato, intenda presentare un piano che consenta di superare le criticità nelle carceri italiane, anche attivando un monitoraggio sulle condizioni della detenzione in Italia con l'obiettivo di evitare il ripetersi di casi come quello di cui in oggetto.
(3-00485)

Interrogazione a risposta scritta:


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nel 2021 nasce il progetto «Polis» col dichiarato intento di rendere più agevole ai cittadini la fruibilità di alcuni servizi della PA e di Poste Italiane spa;

   il 4 aprile 2023 è stata stipulata una Convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane, a fronte della manifestata esigenza ministeriale di avviare l'erogazione dei servizi anche per il deposito telematico dedicato ai procedimenti civili di volontaria giurisdizione;

   con la convenzione è stato dato avvio a un periodo di sperimentazione con l'erogazione di servizi nell'ambito di alcuni «Sportelli Unici» attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, che attualmente riguardano comuni con meno di 15.000 abitanti;

   in particolare, il progetto sperimentale prevede che per sei mesi Poste Italiane eroghi il servizio di deposito dell'istanza di nomina dell'amministratore di sostegno e del deposito di rendiconto periodico con contestuale raccolta di atti e documenti nonché il loro invio al competente ufficio giudiziario;

   trascorso il periodo sperimentale, dovrebbe diventare operativo il nuovo «tribunale on line» dedicato al deposito telematico, anche direttamente dai cittadini, dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione;

   diverse sono le criticità presenti nella predetta convenzione tra Ministero della giustizia e Poste Italiane, come evidenziate da associazioni forensi come Movimento forense;

   in particolare, alcune procedure previste appaiono irrealistiche: non viene data contezza di chi procederà alla verifica che il ricorso compilato dal cittadino e portato agli uffici postali sia redatto a norma di legge; agli operatori delle poste, pur non avendo poteri giurisdizionali sul ricorso, appare riconosciuto il potere di stabilire la competenza del tribunale e anche erogare la sanzione di «irricevibilità del ricorso» qualora ritengano che il ricorso sia presentato al tribunale sbagliato; in caso di invio da parte del personale dell'ufficio postale all'errato ufficio giudiziario da loro individuato, non è previsto alcun tipo di rimedio alla conseguente irricevibilità del ricorso al momento dell'effettivo tentato radicamento del procedimento davanti la cancelleria;

   sul progetto Polis l'interrogante già ha presentato le interrogazioni parlamentari n. 4-00837 e n. 4-01042 alle quali il Ministro della giustizia ha tuttavia risposto in due distinti momenti in modo apparentemente contraddittorio: mentre in data 26 maggio 2023 il Ministro ha dichiarato che «la spa Poste Italiane non effettua alcun trattamento dei dati» dei cittadini e che «per quanto concerne poi il progetto tribunale on line [...] non è prevista alcuna delega di funzioni alla spa Poste Italiane», nella successiva risposta ricevuta dall'interrogante in data 13 giugno 2023 il Ministero ha diversamente indicato che «i preposti della spa poste Italiane sono autorizzati dalla legge ad acquisire e trattare dati personali»;

   va tenuto in considerazione che il personale di Poste Italiane verrebbe a conoscenza di dati personali e sensibili, come lo stato di incapacità di persone fisiche, le annesse motivazioni che lo determinano, la loro storia clinica nonché i relativi legami famigliari dei beneficiari e la situazione del loro patrimonio e reddito –:

   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, non intenda dare definitivi e univoci chiarimenti sulle procedure del progetto Polis oggetto della intesa raggiunta lo scorso 4 aprile 2023 con Poste Italiane, con particolare riguardò alla delicata questione del trattamento dei dati personali dei cittadini.
(4-01196)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SQUERI, POLIDORI e CASASCO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 9-ter, commi 2-5, del decreto-legge n. 137 del 2020 sono state adottate disposizioni in forza delle quali la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionati all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004);

   la suddetta misura è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 22-quinquies, del decreto-legge n. 198 del 2022, limitatamente al comma 5, cioè quello che esclude la richiesta di autorizzazione negli spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, e che disapplica il limite temporale di 180 giorni per le installazioni stagionali nei casi di temporanea necessità;

   in sostanza la norma, fortemente voluta dal centro-destra, autorizza l'installazione straordinaria per tutto il 2023, senza bisogno di rinnovare la richiesta di autorizzazione e senza che l'ente locale si possa opporre alla proroga, salvo disdetta del soggetto interessato;

   la disposizione ha avuto un successo enorme, contribuendo al rilancio delle attività di ristorazione e somministrazione fortemente colpite dall'emergenza pandemica, al punto da modificare le abitudini relative al consumo di cibi e bevande sia dei cittadini che dei turisti, i quali oggi preferiscono ristorarsi all'aperto, piuttosto che all'interno dei locali;

   nonostante la norma appaia chiarissima, dalla stampa si apprende che l'amministrazione di Firenze, ha disposto lo smantellamento delle 650 strutture amovibili autorizzate in via straordinaria nel 2020, limitatamente agli esercenti del centro storico. Una decisione che riduce fino al 40 per cento gli incassi delle attività colpite. Le restanti 800 strutture sono autorizzate in attesa che i tavoli tecnici tra Soprintendenza e comune, portino a un nuovo regolamento –:

   se non ritenga opportuno acquisire elementi in ordine al caso di Firenze e comunque in ordine all'applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137 del 2020, al fine di evitare disparità di trattamento degli operatori tra città e città, valutando la possibilità di convocare un tavolo di concertazione tra esercenti e amministrazioni (centrali e locali) al fine di individuare regole generali volte a contemperare la vivibilità degli spazi con le esigenze della redditività delle imprese di ristorazione e le nuove abitudini dei consumatori.
(5-01023)

Interrogazione a risposta scritta:


   GHIRRA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022 ha previsto per l'anno 2022 un contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica da parte di utenti domestici;

   il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì previsto che, con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, vengano individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione degli incentivi;

   la misura è stata estesa al 2023 e al 2024 dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023;

   in data 17 gennaio 2023 l'interrogante ha presentato una interrogazione a risposta scritta diretta ai Ministri interrogati per chiedere conto della mancata attuazione della misura;

   in seguito, l'atto di sindacato ispettivo è stato trasformato nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-00847 svolta in data 15 maggio 2023 nell'ambito del lavori della competente Commissione parlamentare;

   nel rispondere al quesito posto, il Sottosegretario per le imprese e il made in Italy, onorevole Massimo Bitonci, ha dichiarato che il decreto attuativo fosse ormai in fase di pubblicazione;

   a oggi, nonostante sia trascorso più di un mese da allora, non risulta all'interrogante che il decreto citato sia stato emanato, con la conseguenza che la disposizione non ha mai avuto concreta attuazione e il contributo non è mai stato erogato –:

   quali siano le ragioni del ritardo e se non ritengano opportuno, ciascuno per quanto di competenza, provvedere prima possibile a dare attuazione al beneficio, istituito ormai quasi un anno fa senza che a oggi nessuno abbia potuto fruirne.
(4-01198)

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PROVENZANO, BARBAGALLO, MARINO, IACONO e PORTA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   al comma 2 dell'articolo 5-bis (misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera) del decreto-legge n. 20 del 2023 convertito con legge n. 50 del 2023 prevede che il Ministero dell'interno, al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nel punto di crisi di Lampedusa a fronte di situazioni di particolare affollamento, possa, fino al 31 dicembre 2025, affidare alla Croce rossa italiana la gestione della struttura, estendendo anche a tali casi le facoltà di deroga previste dall'articolo 10 del decreto-legge, sopra richiamato;

   la disposizione precisa che, per tale struttura, sono assicurate le prestazioni previste dallo schema di capitolato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 142 del 2015;

   dagli inizi di giugno 2023, sostituendosi al precedente gestore, la Croce rossa ha iniziato a gestire l'hotspot di Lampedusa e non è dato sapere quale sarà il futuro degli operatori che erano in servizio, anche perché nell'approvazione della suddetta norma di legge, non è stata espressamente richiamata la clausola di salvaguardia per il personale, che invece è stata finora sempre prevista nella contrattazione collettiva nazionale;

   la norma, che determina l'affidamento diretto alla Croce rossa, ad avviso degli interroganti risulta in deroga ad ogni ordinario meccanismo di regolamentazione degli affidamenti di servizio determinando una condizione di unicum giuridico. Inoltre, la citata norma è intervenuta nel momento in cui era in fase avanzata la selezione tra i partecipanti alla gara europea a procedura aperta indetta dalla Prefettura di Agrigento per l'affidamento dei servizi all'hotspot di Lampedusa, i quali si sono visti, senza per altro avere alcuna comunicazione, scavalcati da un operatore economico che nel recente passato hanno visto concorrere in altri bandi di gara –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di affrontare il nodo di un affidamento senza gara che determina una serie di incertezze che possono riverberarsi sull'ordinario funzionamento della macchina dell'accoglienza, ingenerando criticità che non sarebbero facilmente gestibili per via della delicatezza del settore nel quale si opera.
(5-01020)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   VIETRI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il «Luigi Curto» è il presidio ospedaliero dei comuni salernitani di Polla e di Sant'Arsenio, che eroga prestazioni nell'ambito di molteplici unità operative complesse e semplici; è un centro nevralgico riconosciuto Dea di I livello, pronto soccorso della rete dell'emergenza e traumi, spoke nella rete per l'ictus cerebrale, emergenza cardiologica ed emergenze pediatriche, che opera da snodo per tutto il comprensorio, in un territorio comprendente circa 70 mila abitanti e distante da altri ospedali almeno 50 chilometri;

   come si apprende da fonti di stampa, nonostante un bacino di utenza numericamente rilevante, situato nei pressi di uno svincolo autostradale e a confine con altra regione, tale struttura presenta una dotazione organica dai numeri strutturalmente allarmanti: nel reparto di oncologia ci sarebbe un solo medico, presente una volta a settimana; neurologia conta un solo medico, peraltro prossimo alla pensione; pediatria ne ha solo due; ortopedia e altri reparti comunque carenti, così come il reparto di chirurgia, da pochi giorni chiuso e dove attualmente anche per un semplice intervento di appendicectomia si è costretti a ricorrere all'ospedale di Oliveto Citra e dove il direttore sanitario, insediato da appena tre mesi, ha rassegnato le dimissioni;

   i livelli qualitativi e quantitativi della sanità ospedalieri e territoriali sono ridotti ai minimi termini;

   a denunciare la sospensione delle attività ordinarie del reparto di chirurgia generale per carenza di medici presso l'ospedale di Polla, anche la Fials salernitana, preoccupata per l'assistenza sanitaria per la popolazione del Vallo di Diano: «Da qualche giorno, infatti, le attività ordinarie del reparto di chirurgia generale del nosocomio valdianese, per carenza numerica di dirigenti medici, sono state sospese e i pazienti che avranno bisogno di assistenza verranno trasferiti presso l'ospedale di Oliveto Citra. Tutto ciò nasce da una mancanza nell'organizzare il reintegro numerico dei medici di reparto, non solo perché alcuni di loro erano presenti con contratti a termine e non sostituti, ma ci sarà anche un prossimo pensionamento di un'unità a tempo indeterminato. Questo ennesimo problema ora, oltre a sommarsi ai precedenti già presenti da troppo tempo e non risolti, nasce in un momento in cui, improvvisamente, non è più presente il direttore sanitario del presidio, che ha lasciato per andare a svolgere le stesse mansioni in un altro ospedale»;

   a tale quadro desolante, si aggiunga l'ulteriore considerazione che, sebbene l'ospedale vanti un apparecchio ecodoppler e un elettroencefalografo di ultima generazione, gli esami diagnostici specialistici non possono essere eseguiti proprio a causa dell'assenza di figure professionali;

   presso il presidio si sono registrati sinora circa 200 ricoveri a causa di ictus, una malattia considerata la seconda causa di morte, anche in fase pediatrica o giovanile, e da cui derivano emorragie cerebrali, sclerosi multiple e altre patologie della sfera neurologica: tali numeri rappresentano il segnale che il reparto risponde adeguatamente alla domanda di una comunità assai vasta proveniente dal Vallo di Diano, ma anche dalle regioni vicine, con un aumento del bacino di utenza fino a circa 100 mila persone;

   il quadro attuale, se non tempestivamente attenzionato, potrebbe portare a chiusure o accorpamenti che sacrificherebbero e mortificherebbero le importanti specializzazioni mediche, costringendo anche per le attività ordinarie della chirurgia generale al trasferimento dei pazienti presso il più lontano ospedale di Oliveto Citra, in spregio al diritto alla salute costituzionalmente garantito a tutti i cittadini –:

   accertata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per salvaguardare la piena operatività dell'ospedale «Luigi Curto» di Polla, scongiurando il rischio di una chiusura del nosocomio o di suoi reparti fondamentali, con gravi ripercussioni sui livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini.
(5-01021)

Interrogazioni a risposta scritta:


   GIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Ozempic è un farmaco a base di Semaglutide da iniettare nell'addome e volto al trattamento del diabete di tipo 2 negli adulti non adeguatamente controllato, in aggiunta alla dieta ed all'esercizio fisico e come monoterapia quando l'uso di metformina è considerato inappropriato o causa di intolleranze e controindicazioni. È indicato anche in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete. Inoltre, il farmaco aiuta chi soffre di diabete e malattie cardiache correlate a ridurre il rischio di eventi cardiovascolari come ictus o infarto;

   l'Ozempic è un farmaco sicuro e offre numerosi benefici, a patto che venga utilizzato per lo scopo per cui è stato prodotto;

   notizie di stampa informano, invece, che si sta verificando quella che viene definita «challenge», ossia una «sfida» che si concretizza nell'uso del farmaco, assunto senza alcuna necessità terapeutica ma per perdere rapidamente peso;

   la sfida consiste nel mostrare un'immagine dell'iniezione del farmaco e poi i, presunti, risultati di dimagrimento rapido, tramite l'abuso di un farmaco non creato per gli scopi del «gioco»;

   oltre agli evidenti rischi per la salute di chi partecipa a questo «gioco» assurdo, l'abuso del farmaco sta rendendone sempre più difficile il reperimento per coloro che ne hanno vera necessità;

   già il 6 marzo 2023, infatti, Aifa ha emanato una nota informativa importante su Ozempic (semaglutide) nella quale, tra l'altro, si legge che «l'aumento della domanda di Ozempic® ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale (...). Ozempic® è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico. Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label [per impieghi diversi da quelli per i quali il farmaco è autorizzato] e attualmente mette a rischio la disponibilità di Ozempic® per la popolazione indicata (...). Una domanda superiore al previsto ha provocato la carenza di Ozempic® (...). La carenza di fornitura non è correlata ad alcun difetto di qualità del medicinale o a problemi di sicurezza»;

   nei mesi successivi il farmaco è rimasto di difficile reperimento, nonostante il suo acquisto ed uso sia regolato tramite una dispensazione per conto (Dpc) con le strutture sanitarie ospedaliere che acquistano Ozempic, che successivamente viene erogato dalle farmacie territoriali ai pazienti che ne hanno necessità;

   l'assurda e pericolosa «sfida» sta, dunque, rendendo sempre più raro un farmaco essenziale per i malati di diabete mellito di tipo 2, e nel contempo mette a rischio la salute degli stessi scriteriati «giocatori» che rischiano reazioni avverse molto peggiori rispetto a quelle che ci si possono attendere per coloro che il farmaco lo usano per motivi di cura;

   proprio perché si tratta di un farmaco non da banco, la carenza che si sta registrando in questi mesi è incomprensibile, se non pensando che vi siano medici che lo prescrivono pur sapendo che non sarà usato per i pazienti che ne necessitano davvero –:

   quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda intraprendere il Ministro interrogato per porre rimedio alla situazione sopra esposta, in particolare cercando di comprendere se, come appare probabile, vi siano medici che accettino di prescrivere il farmaco a persone che non ne hanno necessità di cura.
(4-01195)


   VIETRI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'accordo collettivo nazionale «per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo, n. 502 del 1992», all'articolo 19, disciplina i requisiti per l'inserimento nella graduatoria regionale e nelle graduatorie aziendali per incarichi temporanei e sostituzioni;

   in particolare, viene stabilito che i medici da incaricare per la medicina generale sono tratti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall'Assessorato alla sanità con procedure informatiche tese allo snellimento burocratico e al rispetto dei tempi;

   il citato articolo 19, al comma 2, lettera c) sancisce, al secondo periodo, che «possono altresì presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell'anno acquisiranno il titolo di formazione. Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell'inserimento nella graduatoria provvisoria...»;

   la citata disposizione ha trovato applicazione ed esplicito richiamo nel decreto dirigenziale n. 52 del 21 dicembre 2022 della regione Campania con riferimento alla «procedura per la predisposizione delle graduatorie regionali 2023 della medicina generale e della pediatria di libera scelta», laddove viene espressamente disposta 1'esclusione per quanti non abbiano auto-certificato entro il 15 settembre 2023 il possesso del titolo di formazione tramite la procedura di «inoltro conseguimento titolo»;

   tale disposizione, a causa delle condizioni straordinarie determinate dal protrarsi dell'emergenza pandemica, ha creato una situazione di grave disparità di trattamento: i medici corsisti del triennio 2019/2022, infatti, per causa a loro ovviamente non imputabile, hanno sostenuto il relativo concorso per l'ammissione al corso di formazione di medico di medicina generale (CFMMG) il 22 gennaio 2020, con inizio delle attività solo a settembre 2020, non riuscendo, pertanto, a conseguire il titolo nel termine del 15 settembre 2023, con la conseguente impossibilità di accedere alla graduatoria per «le aree carenti di continuità assistenziale e assistenza primaria per i futuri medici di famiglia»;

   i medici corsisti del triennio 2019/2022 oltre a perdere, pertanto, una importante opportunità, saranno costretti a prolungare la loro attività formativa che avrà una durata più lunga rispetto a quella degli altri colleghi, con aggravio di costi e di tempo;

   tale situazione di iniquità avrebbe potuto essere sanata con un intervento derogatorio sulla data di acquisizione del titolo nel decreto dirigenziale della regione Campania in materia di avvio della procedura per la predisposizione delle graduatorie regionali 2023 della medicina generale e della pediatria di libera scelta, come richiesto dalle sigle sindacali di categoria –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere al fine di porre rimedio alla critica situazione in cui sono incorsi incolpevolmente i medici corsisti del triennio 2019/2022 nella regione Campania e in tutte le altre regioni in cui la partecipazione alle graduatorie regionali 2023 della medicina generale e della pediatria di libera scelta è stata preclusa a causa del superamento della data del 15 settembre per il conseguimento del titolo triennale di formazione in medicina generale, anche in considerazione della grave carenza di personale sanitario di cui soffrono le regioni italiane e, in particolare, la regione Campania.
(4-01197)

Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta immediata in Commissione Squeri n. 5-01001 del 20 giugno 2023.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il fenomeno delle «spose bambine» è un fenomeno drammatico responsabile della privazione dell'infanzia per numerose minori costrette, anche con violenze fisiche e psicologiche, a contrarre precocemente matrimoni;

   secondo ActionAid, nel mondo ci sarebbero 22 milioni di spose bambine, molte delle quali sono già divorziate o vedove, e ben 100 milioni di ragazze rischiano di sposarsi precocemente;

   le conseguenze per queste minori sono numerose e gravissime: innanzitutto, per la propria salute, in quanto la gravidanza precoce espone a un elevato rischio di mortalità sia la neo-mamma sia il suo bambino, ma anche per lo sviluppo sociale ed educativo della giovane, visto l'elevato grado di isolamento sociale a cui sono sottoposte e soprattutto l'alto livello di abbandono scolastico, che ne pregiudica irreversibilmente la crescita e il futuro;

   nel nostro Paese, l'approvazione della legge n. 69 del 2019 ha consentito di introdurre nel codice penale il reato di cui all'articolo 558-bis «Costrizione o induzione al matrimonio», che punisce «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile», ovvero «approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia», prevedendo aggravanti specifiche in caso di vittime minori di 18 anni e di 14 anni; l'articolo, inoltre, prevede l'applicazione «anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia»;

   anche il nostro Paese non è immune da questo fenomeno e si sono registrati clamorosi casi di matrimonio forzato di minori in tutta Italia, spesso all'interno di alcune comunità straniere, con l'accondiscendenza, se non addirittura il coinvolgimento attivo, dei famigliari;

   come riportato da alcuni articoli sono sufficienti due testimoni e un religioso, anche via Skype, per diventare spose, anche a dieci anni, e la formalizzazione potrà avvenire nel Paese d'origine al compimento della maggiore età –:

   di quali dati disponga il Governo relativamente al fenomeno delle cosiddette «spose bambine» e relativamente all'applicazione della disciplina relativa al reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale;

   quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere il Governo al fine di contrastare il fenomeno delle «spose bambine»;

   se non si intenda instaurare o rafforzare, anche per il tramite della cooperazione internazionale, un dialogo con quei Paesi stranieri le cui comunità sono molto presenti nel nostro Paese, al fine di contrastare questo fenomeno.
(4-00517)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, preso spunto dai dati pubblicati dalla nota ActionAid, secondo i quali ci sarebbero 22 milioni di spose bambine, molte delle quali sono già divorziate o vedove, e ben 100 milioni di ragazze rischiano di sposarsi precocemente, quindi rappresentato che anche il nostro Paese non è immune da questo fenomeno e si sono registrati clamorosi casi di matrimonio forzato di minori in tutta Italia, chiede di sapere «di quali dati disponga il Governo relativamente al fenomeno delle cosiddette “spose bambine” e relativamente all'applicazione della disciplina relativa al reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale; quali iniziativa abbia intrapreso o intenda intraprendere il Governo al fine di contrastare il fenomeno delle “spose bambine”; se non si intenda instaurare o rafforzare, anche per il tramite della cooperazione internazionale, un dialogo con quei Paesi stranieri le cui comunità sono molto presenti nel nostro Paese, al fine di contrastare questo fenomeno».
  In via preliminare va riferito che, in assenza di riferimenti sufficienti ed idonei a identificare una specifica vicenda giudiziaria, e con ciò gli approfondimenti istruttori di sua pertinenza, non è stato possibile richiedere informative dettagliate ai competenti Uffici giudiziari, risultando non praticabile una generalizzata richiesta «a tappeto».
  Nondimeno, giova sottolineare che il Ministero della giustizia ha adottato diverse iniziative, di natura amministrativa, per monitorare e prevenire i fenomeni di violenza, anche domestica o in danno delle donne: 1) con circolare n. 119199 del 20 giugno 2017 è stato istituito il monitoraggio permanente dell'attuazione della direttiva n. 29/2012/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Misure previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 e misure ulteriori; si fa presente, inoltre, che con circolare del Ministero della giustizia n. 257481 del 27 dicembre 2018, sono state apportate delle modifiche alla circolare del 20 giugno 2017 sopra citata; 2) la preposta articolazione del D.A.G. partecipa ai lavori del «Tavolo di coordinamento per la costituzione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato», istituito presso questo Ministero (con atto sottoscritto in data 29 novembre 2018) per dare attuazione, in ambito nazionale, alle prescrizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, recante «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato».
  Tra le ultime attività svolte nell'ambito di tale Tavolo, degna di nota è la procedura non competitiva avviata con «Invito a presentare proposte per la realizzazione di interventi rivolti all'assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2021», destinato alle regioni.
  Tale procedura è volta all'assegnazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 426, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) per l'attuazione di progetti diretti alla costituzione o al rafforzamento della rete di assistenza alle vittime di reato.
  Più in particolare, muovendo dal dato secondo cui in Italia il 98 per cento dei servizi di assistenza alle vittime di reato ha prevalentemente carattere specialistico, è apparso indispensabile attivare una iniziativa finalizzata alla realizzazione di una rete diffusa di servizi di assistenza «generalista», che possa assicurare informazione, sostegno, protezione e accompagnamento a tutte le persone vittime di qualsiasi tipo di reato, dal momento del primo contatto con le Autorità (salvo successivo invio a servizi specialistici), durante il processo penale e anche successivamente alla sua conclusione, come specificatamente previsto dalla Direttiva 2012/29/UE.
  Si è inoltre precisato nell'avviso non competitivo che, nell'erogazione degli interventi, le regioni dovranno specificamente assicurare: la tutela delle vittime, con particolare riferimento alle vittime in stato di particolare vulnerabilità, la protezione dalla vittimizzazione secondaria, il rispetto della disciplina a tutela dei dati personali delle vittime e degli autori di reato, la professionalità comprovata degli operatori e del personale impiegato, nel rispetto di quanto previsto dalla nominata Direttiva 2012/29/UE, dal decreto legislativo 15/12/15 n. 212, di «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato», dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), dal Codice privacy adottato in ambito nazionale.
  Merita inoltre rappresentare come presso la gran parte degli uffici giudiziari nazionali siano stati adottati degli appositi protocolli a tutela delle donne vittime di violenza. Si segnalano - tra i più meritevoli di plauso, per la loro peculiare accuratezza ed esaustività - quelli di Roma, Firenze, Milano, Bologna, Catania, Tivoli, Sassari ed Enna.
  Occorre aggiungere che ordinariamente i protocolli e le linee guida, ovvero direttive adottate, presso i diversi uffici giudiziari, in attuazione del codice rosso, sono visibili e liberamente consultabili on-line, quindi accessibili a tutti i privati cittadini.
  Per dovere di completezza, si precisa ancora che, sebbene la legge n. 69 del 2019 non preveda alcuna attività di monitoraggio, il Ministero ha pubblicato sul sito istituzionale il «Rapporto sul Codice Rosso», nato dall'esigenza di verificare l'impatto della legge n. 69 del 2019 sull'intero territorio nazionale, sicché risulta costante l'attenzione del Ministero della giustizia su questo tema.
  Nel rapporto si rinvengono i dati relativi alle nuove fattispecie di reato introdotte dal Codice Rosso - tra cui anche quella di cui all'articolo 558-
bis codice penale - relativi al primo periodo di applicazione delle medesime, dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020.
  Invero, anche il dipartimento per le pari opportunità è fortemente impegnato sul tema, in virtù di quanto disposto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante l'attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.
  Il dipartimento per le pari opportunità è infatti chiamato a svolgere un ruolo centrale nelle politiche nazionali in questo settore, con particolare riferimento alle attività di indirizzo e coordinamento degli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza alle vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine agli interventi di assistenza e di integrazione sociale delle medesime vittime.
  L'azione dell'Amministrazione è quindi volta sia a promuovere politiche nazionali integrate ed efficaci, sia ad assicurare, mediante un programma gestito con risorse proprie finalizzate per legge, un'adeguata protezione alle vittime sull'intero territorio nazionale.
  Il decreto legislativo n. 24 del 2014 modificando la legge 11 agosto 2003, n. 228 recante «Misure contro la tratta di esseri umani», ha introdotto nell'ordinamento il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento, con l'obiettivo di pervenire alla definizione di strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché alla realizzazione di azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime.
  Il 19 ottobre 2022, il Consiglio dei ministri ha adottato il nuovo Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022 – 2025.
  Fra gli ambiti di sfruttamento contemplati rilevano anche i matrimoni forzati anche dei minori per i quali sono previsti specifiche azioni d'intervento.
  Ancora, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 24 del 2014 ha istituito il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta.
  Le modalità di attuazione di tale Programma sono state definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2016 che prevede, in particolare, che il Programma unico si realizzi mediante progetti attuati a livello territoriale e finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale.
  I progetti, sempre secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati attraverso un bando pubblico curato dal dipartimento (da ultimo, bando n. 5 dell'8 luglio 2022, pubblicato sul sito istituzionale
www.pariopportunita.gov.it, G.U.R.I. serie generale n. 168 del 20 luglio 2022).
  La protezione e l'assistenza delle vittime di matrimoni forzati è espressamente prevista dall'articolo 2, punto 1 lettera
a) del predetto Bando 5.
  Quanto ai profili di competenza del Ministero dell'interno, si rappresenta quanto
  segue.
  A seguito dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69 meglio conosciuta come «Codice Rosso», la Polizia di Stato ha posto particolare attenzione al fenomeno in argomento atteso l'elevato allarme sociale che lo stesso genera, attuando numerose iniziative finalizzate alla prevenzione di tale reato, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza.
  Sono state avviate campagne di informazione anche all'interno delle comunità di provenienza delle vittime, con l'obiettivo di far emergere l'ampio sommerso e di permettere un intervento rapido e immediato per contrastare questo reato, che vede spesso le donne vittime, all'interno della loro stessa famiglia, di violenza fisica, sessuale ed emotiva.
  Nell'ambito di tale opera di sensibilizzazione, al fine di disporre di immediati canali comunicativi, è stata potenziata l'applicazione per
smartphone «you-pol», estendendola anche ai reati di violenza domestica.
  Infatti, lo sviluppo delle tecnologie ha consentito di implementare il sistema in modo tale che, in tutte le province italiane, possono essere inviati, anche in forma anonima, segnalazioni georeferenziate di episodi violenti, con la possibilità di trasmettere, in tempo reale, messaggi e immagini alla Polizia di Stato.
  Inoltre, è possibile, tramite la stessa applicazione, chiamare direttamente il 112 numero unico di emergenza.
  Anche chi è stato testimone diretto o indiretto (ad esempio un vicino di casa) può inviare un messaggio, allegando foto e video, alle autorità di polizia.
  Sempre sotto il profilo operativo, per favorire la condivisione di tutto il patrimonio informativo disponibile, acquisito dalle Forze di polizia nel corso degli interventi effettuati sul territorio nazionale, sia in fase preventiva che di repressione della violenza di genere, è stata predisposta, a partire dal 21 agosto 2020, un'applicazione interforze (applicazione sviluppata dal Servizio per i sistemi informativi interforze (SSII) della direzione centrale della Polizia criminale in collaborazione con la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri), denominata SCUDO, finalizzata a ricostruire e collegare i diversi episodi che coinvolgono presunti autori e vittime, nonché ad effettuare il monitoraggio delle attività di pronto intervento a livello nazionale.

  Tale applicazione, che può essere istallata sui dispositivi mobili ed utilizzata con un'interfaccia web per le postazioni fisse, costituisce un prezioso strumento operativo, utile anche per corroborare i dati di analisi del fenomeno.
  Il sistema, infatti, è alimentato dagli operatori e prevede che gli stessi, in occasione di interventi effettuati per episodi di violenza o minaccia, inseriscano i dati relativi alle persone presenti in qualità di presunto autore, di vittima o di testimone, alla relazione vittima-autore, al tipo di violenza e al possesso di eventuali armi.
  Questi elementi informativi costituiscono un patrimonio utile non solo per l'analisi del fenomeno, ma sono essenziali anche per adeguare gli eventuali successivi interventi operativi ai fini della migliore tutela della vittima e degli stessi appartenenti alle Forze di polizia.
  L'operatore ha, infatti, la possibilità di visualizzare un quadro riepilogativo delle informazioni connesse a precedenti interventi effettuati presso il medesimo indirizzo (presenza di minori, di un soggetto psichiatrico o dipendente da droghe o alcol, lesioni personali subite dalla vittima, uso o disponibilità di armi) e di «calibrare» nel modo migliore la sua operatività.
  Con riferimento alla violenza domestica e di genere, alla data del 31 dicembre 2022, la Direzione centrale della Polizia criminale ha registrato l'inserimento, da parte delle Forze di polizia, di 178.666 schede di interventi nell'applicativo «Scudo», che rispetto alle 100.311 dell'anno precedente, fa rilevare un incremento pari al 78 per cento.
  Sotto il profilo più strettamente organizzativo, per una più efficace azione di contrasto, in generale, alla violenza di genere, operano sezioni investigative specializzate
ad hoc nell'ambito delle squadre mobili e delle divisioni anticrimine delle Questure.
  All'interno del servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine, è poi presente un'apposita sezione con competenza in materia di violenza sulle donne e sui minori anche in forma di maltrattamenti psicologici.
  Detta sezione, che è stata rafforzata con la stabile assegnazione di uno psicologo della Polizia di Stato, ha funzione di monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale e di coordinamento delle indagini condotte dagli uffici territoriali.
  Inoltre, si interviene, anche attraverso attività di informazione per il contrasto al fenomeno di violenza di genere, supportando e partecipando attivamente alle iniziative di promozione sociale che attraggono l'attenzione su tale problematica, altamente afflittiva e diffusa, in modo da divulgare informazioni circa le vigenti normative e gli strumenti per contrastare il fenomeno criminoso
de quo.
  Infine, per completezza di informazione, si riferisce che il numero dei reati introdotti dal cosiddetto «Codice rosso», dalla data di entrata in vigore della legge sino al 2022, è andato progressivamente aumentando, per ognuna delle fattispecie considerate, fatta eccezione per la costrizione o induzione al matrimonio (558
-bis codice penale) e per la diffusione illecita o di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter codice penale).
  Da ultimo, in ordine agli interventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, va evidenziato che le principali iniziative per diffondere una nuova coscienza sul fenomeno dei matrimoni precoci sono state intraprese nell'ambito delle Nazioni Unite presso gli organismi competenti per i diritti umani (Consiglio diritti umani a Ginevra e Terza commissione dell'Assemblea generale a New York).
  L'Italia ha assunto, in particolare, un ruolo guida nella promozione della risoluzione contro i matrimoni infantili, precoci e forzati.
  Quale segno tangibile dell'impegno italiano nei Paesi in via di sviluppo interessati da questa pratica, la cooperazione italiana finanzia dal 2020 il programma globale multi donatori per l'eliminazione dei matrimoni forzati e precoci, gestito dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e dal fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
  L'iniziativa è finalizzata a promuovere percorsi di istruzione in dodici Paesi africani e asiatici a tutela dei diritti delle fanciulle, con particolare riguardo ai temi del matrimonio e della gravidanza.
  L'Italia non manca inoltre di sollevare il tema nell'ambito del meccanismo della Revisione periodica universale (UPR) in seno alle Nazioni Unite, dove vengono formulate specifiche raccomandazioni ai Paesi più esposti al fenomeno.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   BRUZZONE. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   in Italia l'attività di allevamento di esemplari faunistici a scopo di ripopolamento, amatoriale, ornamentale viene praticata generalmente in forma di impresa agricola o privata;

   gli animali allevati oggetto di selezione artificiale in allevamento captivo vengono poi liberati se trattasi di selvaggina da ripopolamento o utilizzati come richiami nel caso di uccelli appartenenti a specie cacciabile;

   secondo l'attuale giurisprudenza, la fauna allevata a scopo di ripopolamento, una volta liberata in natura, acquisendo lo stato di naturale libertà, potrebbe essere ricompresa nel regime giuridico della fauna selvatica;

   diversamente, gli esemplari allevati e detenuti a scopo amatoriale ed ornamentale o utilizzati come richiami passano la propria vita in cattività, non essendo concessa la loro liberazione in natura, in quanto il pericolo sarebbe quello di contaminare geneticamente le popolazioni selvatiche, mettendo a rischio la conservazione della specie d'origine, come avvenuto nel caso del colombo selvatico, che ha subito l'ibridazione nel tempo con il piccione torraiolo, di origine domestica, o come potrebbe avvenire nel caso del lupo, che può accoppiarsi con il cane dando origine a ibridi fertili;

   la giurisprudenza in materia ha colmato il vuoto normativo circa la classificazione delle specie allevate a fenotipo ancestrale (esemplari le cui caratteristiche morfologiche esterne sono simili agli esemplari selvatici), in quanto difettava di un chiaro distinguo normativo;

   tale distinzione appare importante e necessaria per gli allevatori, al fine di definire con certezza lo status giuridico degli animali allevati (fauna selvatica-proprietà indisponibile dello Stato, fauna allevata, proprietà dell'allevatore/detentore), che trova di fatto diretto riscontro nella giurisprudenza in materia (Cass. Sez. III Sent. n. 18893 dd. 13 maggio 2011, Cass. Sez. IV Sent. n. 3062 dd. 26 settembre 1997, Cass. Sez. III Sent. n. 8877 dd. 8 maggio 1997) e fornirebbe, quindi, un'utile indicazione al fine di uniformare e/o aggiornare coerentemente la normativa in materia;

   infatti, le suddette sentenze hanno statuito che per «esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica» –:

   se non ritenga opportuno chiarire la tematica di cui alle premesse, adottando iniziative normative volte a recepire gli indirizzi della giurisprudenza, differenziando, anche ai fini dell'utilizzo, le specie di origine selvatica da quelle di allevamento da una o più generazioni.
(4-00538)

  Risposta. — Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame con il quale l'interrogante, alla luce della distinzione effettuata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione fra gli esemplari di fauna selvatica e quelli di fauna allevata, sollecita l'adozione di iniziative normative volte a recepire gli indirizzi giurisprudenziali in parola differenziando, anche ai fini dell'utilizzo, le specie di origine selvatica da quelle di allevamento.
  Al riguardo ricordo che l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 157 del 1992, recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nel disporre che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, ne consente l'esercizio dell'attività venatoria purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della stessa.
  Al fine di delimitare l'oggetto della tutela prevista, l'articolo 2 della menzionata norma, precisa che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, ed elenca puntualmente le specie particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio.
  Come rammentato dall'interrogante, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso di riconoscere la qualifica di fauna selvatica alle popolazioni animali ad origine e vita libera, ossia che provengono direttamente dall'ambiente naturale e che in esso vivono, con particolare riferimento ai mammiferi e agli uccelli, escludendo così la fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, allevata e custodita in cattività.
  Infatti, se la giurisprudenza in materia rileva che le discendenze della riproduzione di esemplari di origine selvatica non possano essere annoverate nella fauna selvatica stessa, in quanto nate in ambiente captivo, va altresì evidenziato come la fauna allevata sia sottoposta ad una diretta selezione da parte dell'uomo, che ne controlla e ne regola la riproduzione, plasmandone nel tempo genoma e attitudini.
  Da ciò dovrebbe derivare la conseguenza per cui la detenzione e l'utilizzo della fauna allevata (domestica) non sia assoggettata agli obblighi previsti per la fauna omeoterma di origine selvatica.
  Cionondimeno, anche in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con quello della giustizia, per i connessi profili di rispettiva specifica competenza, potrà essere eventualmente valutata l'opportunità di una modifica legislativa
ad hoc di mero recepimento e codificazione degli approdi della giurisprudenza in subiecta materia.
Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste: Patrizio Giacomo La Pietra.


   DORI. — Al Ministro della giustizia, Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come successivamente modificato e integrato;

   l'articolo 77 del predetto decreto stabilisce che il tetto reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere aggiornato ogni due anni, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze;

   il 23 luglio 2020, il Ministro della giustizia ha emanato l'ultimo decreto biennale. Tale aggiornamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021;

   col predetto decreto il tetto reddituale è stato rideterminato in 11.746,68 euro, con riferimento alla variazione Istat intercorsa fra il luglio 2016 e il giugno 2018;

   il periodo di riferimento per il calcolo sarebbe invece dovuto essere dal luglio 2018 al giugno 2020;

   tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2022 la variazione Istat risulta pari al 9,2 per cento;

   il 22 marzo 2023 l'interrogante svolgeva l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-00556 chiedendo al Ministro «di mettere in atto tutte le tempestive iniziative necessarie all'emanazione in tempi brevi del decreto biennale»;

   il Ministero della giustizia rispondeva che «è stato già predisposto il decreto, sottoscritto dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e dal Ragioniere Generale dello Stato, in corso di perfezionamento attraverso il controllo di legittimità della Corte dei conti e il controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato»;

   il Ministero dichiarava anche di aver utilizzato per il calcolo la «variazione dell'indice ISTAT registrata nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020»;

   l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 parla invece di «biennio precedente»;

   l'utilizzo del biennio 2018/2020, anziché del biennio 2020/2022, a parere dell'interrogante, risulta pertanto illegittimo e comporta di fatto l'esclusione di un numero elevatissimo di soggetti che ne avrebbero diritto, considerata la variazione nel biennio 2020/2022;

   a nulla rileva che anche per il precedente decreto del luglio 2020 sia stato usato un biennio antecedente a quello che sarebbe dovuto effettivamente utilizzato: tale illegittimità non può essere trascinata nel tempo a danno dei cittadini;

   si fa presente che nei precedenti decreti biennali del 2005, 2009, 2014, 2015 e 2018 è stato utilizzato il biennio di riferimento corretto, cioè quello «precedente»;

   si rileva inoltre che col decreto del 20 gennaio 2009 è stato utilizzato correttamente il biennio 2006/2008 nonostante il precedente decreto del 29 dicembre 2005 avesse usato il biennio 2002/2004 e, quindi, saltando il biennio;

   non si può pertanto asserire che i Ministeri siano obbligati ad utilizzare il biennio immediatamente successivo a quello usato col precedente decreto, potendosi e dovendosi invece utilizzare nell'emanando decreto il biennio 2020/2022, anche se non in continuità con quello illegittimamente utilizzato nel precedente;

   anche l'Organismo congressuale forense ha chiesto al Ministro della giustizia di utilizzare il biennio 2020/2022 quale periodo di riferimento;

   sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero della giustizia del 3 febbraio 2023, che adegua il limite di reddito al costo della vita nel periodo 1° luglio 2018-30 settembre 2020 –:

   per quale motivo sia stato aggiornato l'importo di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo alle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato utilizzando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio 2018/2020 anziché nel biennio 2020/2022, come invece richiesto dall'articolo 77 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
(4-00900)

  Risposta. — In relazione al quesito sollevato, in tema di tetto reddituale in materia di gratuito patrocinio a spese dello stato, e con cui si chiede di sapere per quale motivo sia stato aggiornato l'importo di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativo alle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato utilizzando la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio 2018/2020 anziché nel biennio 2020/2022, come invece richiesto dall'articolo 77 del predetto decreto del Presidente della Repubblica si rappresenta quanto segue.
  Va intanto ribadito quanto già indicato, in data 22 marzo 2023 alla Camera dei deputati, in sede di risposta ad interrogazione n. 5-00556.
  Pertanto, si rammenta che il decreto interdirigenziale in questione, sottoscritto dal capo del dipartimento per gli affari di giustizia e dal ragioniere generale dello Stato in data 3 febbraio 2023, segue il precedente emanato in data 23 luglio 2020, con il quale si era tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018, ragion per cui, in una logica di continuità temporale con il precedente, è riferito al periodo 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020.
  Il DAG, inoltre, alla luce della significativa variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il biennio dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, pari al 9,4 per cento in base ai dati acquisiti dall'Istituto nazionale di statistica, ha immediatamente avviato le opportune interlocuzioni per l'emanazione di un nuovo decreto che tenesse conto degli effetti sopra descritti.
  Conseguentemente, con recentissimo decreto interdirigenziale emanato il 10 maggio 2023, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ha provveduto ad aggiornare, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, il suddetto limite di reddito, per cui l'importo indicato nell'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 12.838,01.
  Allo stato, si è in attesa di ricevere l'esito positivo del vaglio degli organi di controllo per la pubblicazione del provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro per la giustizia: Carlo Nordio.


   DORI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il progetto «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale», è un progetto promosso da Poste Italiane spa e finanziato dallo Stato attraverso le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

   nell'ambito del progetto Polis, il 6 aprile 2023 il Ministero della giustizia ha sottoscritto una convenzione con Poste Italiane spa, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, prevedendo un accordo di delega – in via sperimentale in otto comuni – a Poste Italiane di alcune funzioni di volontaria giurisdizione;

   in particolare, le funzioni delegate sarebbero afferenti alla proposizione di ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno e all'inoltro del rendiconto dello stato patrimoniale della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno o a tutela;

   gli istituti dell'amministrazione di sostegno e della tutela incidono sullo stato delle persone e presuppongono in capo al beneficiario un'incapacità, di natura fisica, psichica o comportamentale, di attendere ordinariamente ai propri interessi;

   la previsione di delegare al personale di Poste Italiane funzioni così delicate comporterebbe il trattamento e la conoscenza di dati estremamente personali e sensibili relativi sia all'istante sia al beneficiario del procedimento, quali ad esempio lo stato di incapacità di persone fisiche, le relative motivazioni che hanno determinato lo status di incapace, i legami familiari dei soggetti dichiarati incapaci nonché relative informazioni sul patrimonio e sul reddito del beneficiario;

   in data 14 aprile 2023 l'interrogante ha presentato l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00837 per chiedere delucidazioni sulla predetta convenzione, alla quale il Ministro della giustizia ha risposto che «la convenzione prevede che il cittadino si rechi presso uno sportello postale della spa Poste Italiane, portando il documento di riconoscimento, il codice fiscale e il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno. L'operatore farà firmare al cittadino l'informativa in materia di privacy e predisporrà il plico contenente la documentazione cartacea, che sarà inviato al Tribunale competente. Il plico verrà inviato mediante il servizio di posta tracciata che consente di ricevere la documentazione entro 3 giorni lavorativi. Analogo procedimento è previsto per il rendiconto che viene periodicamente presentato dall'amministratore di sostegno o dal tutore» e affermando che «risulta evidente che la spa Poste Italiane non effettua alcun trattamento di dati, ma si limita a ricevere la documentazione cartacea e a spedirla all'Ufficio Giudiziario competente»;

   nel frattempo, l'associazione Movimento Forense ha inviato al Garante per la protezione dei dati personali richiesta di accesso ai dati inerenti al progetto Polis, e il Garante ha affermato che «sul tema in argomento si sono avute delle interlocuzioni con il Ministero della giustizia in ordine ad un prospettato progetto di fornitura ai cittadini di taluni servizi tramite gli sportelli di Poste Italiane spa, che al momento sarebbe ancora in fase di valutazione da parte del predetto dicastero e in relazione al quale nessuna “autorizzazione” è stata richiesta al Garante»;

   la convenzione presenta non solo una serie di criticità, come la mancanza di specifiche sulla creazione di «una infrastruttura tecnologica e digitale all'avanguardia» presso gli Uffici postali preposti e la relativa fornitura del servizio, nonché inesattezze come l'errato richiamo, per i profili del trattamento dei dati personali, all'ormai superato decreto legislativo n. 196 del 2003 in luogo del vigente GDPR, ma anche una netta incongruenza rispetto a quanto affermato dal Ministero in termini di trattamento dati in sede di risposta all'interrogante: all'articolo «Riservatezza» della convenzione si prevede infatti che Poste Italiane sia titolare del trattamento –:

   se il Ministro interrogato non intenda chiarire univocamente la sua posizione in merito alla convenzione stipulata dal Ministero con Poste Italiane spa nell'ambito del progetto Polis, con particolare riguardo al tema del trattamento dei dati.
(4-01042)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere posto immediatamente in risalto che la convenzione sottoscritta dal Ministero della giustizia, dal Ministero delle imprese e del made in italy e dalla spa Poste italiane prevede che per i primi 6 mesi «...sarà avviata una sperimentazione volta a consentire ai cittadini l'erogazione in modalità analogica...».
  Secondo quanto di già rilevato nella risposta ad analoga interrogazione (n. 4-00837 del 14 aprile 2023), la convenzione prevede che il cittadino si rechi presso uno sportello postale portando con sé il documento di riconoscimento, il codice fiscale e il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.
  L'operatore farà firmare al cittadino l'informativa in materia di
privacy e predisporrà il plico contenente la documentazione cartacea, che sarà inviato al tribunale competente.
  Il plico verrà inviato mediante il servizio di posta tracciata, che consente la ricezione entro 3 giorni lavorativi.
  Analogo procedimento è previsto per il rendiconto che viene periodicamente presentato dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
  Risulta quindi evidente che la spa Poste italiane si limita a ricevere la documentazione cartacea e a spedirla all'ufficio giudiziario competente.
  In questo modo si evita a numerosi cittadini che vivono in comuni con meno di 15.000 abitanti di recarsi fisicamente nel capoluogo di provincia in cui ha sede il tribunale per espletare attività (deposito del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno o deposito del rendiconto) di carattere meramente materiale.
  Quando, dopo il periodo di sperimentazione, si abbandonerà la modalità analogica e si passerà a quella digitale verranno ovviamente rispettate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, incluse quelle sulla riservatezza dei dati personali, richiamate nell'articolo 5 della convenzione e nell'allegato IV.
  Al riguardo va osservato che l'articolo 38 del decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2022 n. 91, prevede che «...nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle Pubbliche Amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 2-
ter, comma 1-bis, del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196...».
  Dalla norma sopra citata emerge chiaramente che i preposti della spa Poste italiane sono autorizzati dalla legge ad acquisire e trattare dati personali.
  Invero l'articolo 2-
ter comma 1-bis del decreto legislativo n. 196 del 2003 consente il trattamento dei dati personali quando è «...necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri...».
  Siffatta disposizione, richiamata all'articolo 5 della convenzione mediante il rimando all'articolo 38 del decreto-legge del 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2022 n. 91, deve essere correttamente applicata alle fattispecie contemplate nella predetta convenzione, perché l'obiettivo di assicurare «...ai cittadini nei Comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità multicanale (fisica e digitale)...», configura certamente un pubblico interesse in quanto riduce i disagi per una non esigua parte di popolazione che non è autonoma sul piano dell'uso di dispositivi e tecnologie digitali.
  Dal suo canto il Ministero delle imprese e del
made in italy, nella nota estesa in data 6 giugno 2023, ha rimarcato che «...il titolo XII del Libro primo del codice civile prevede in realtà che il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno possa essere proposto da una vasta molteplicità di soggetti e non solo dall'avvocato. Poiché la procedura ha natura di volontaria giurisdizione, le parti private (parenti e affini, coniuge, conviventi e soggetto beneficiario) possono presentare ricorso personalmente; in alternativa, ma senza esserne obbligate, esse possono farsi rappresentare e difendere da un avvocato e, se lo vogliono e ne ricorrono le condizioni, possono richiedere il patrocino a spese dello Stato. Anche i Servizi Sanitari e Sociali possono depositare al giudice tutelare ricorso per l'amministrazione di sostegno in proprio, senza dovere essere assistiti da un difensore tecnico. Inoltre l'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 specifica, al primo capoverso, che – ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite – al personale della spa Poste italiane preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio e, al secondo e al quarto capoverso, che lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, e che al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi dell'articolo stesso si applica l'articolo 2-ter, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali... Occorre... rilevare che la convenzione oggetto dell'interrogazione disciplina una prima fase sperimentale, analogica e non digitale, che prevede l'erogazione dei servizi in formato analogico nelle more della disponibilità del portale per il deposito telematico dedicato ai procedimenti civili di volontaria giurisdizione, che si concluderà comunque non appena sarà disponibile il sopramenzionato portale telematico... L'articolo 5 della convenzione, nel richiamare tanto il regolamento EU 2016/679 (GDPR) quanto il decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali, come appunto modificato e integrato dal GDPR), definisce la spa Poste italiane quale responsabile del trattamento dei dati personali. In aggiunta si rappresenta come l'Allegato II alla summenzionata convenzione riporti in dettaglio la descrizione del trattamento, specificando in particolare le categorie di interessati, le categorie di dati personali trattati, natura e finalità del trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento e durata dello stesso. In ultimo, nell'Allegato III della convenzione vengono specificatamente descritte le misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal responsabile del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche...».
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   FORATTINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'Ufficio del giudice di pace di Mantova rischia la paralisi: 8 sono i dipendenti previsti in pianta organica dei quali, però, solo 4 sono effettivamente presenti;

   per la figura del Funzionario giudiziario e del cancelliere la scopertura del 100 per cento e a breve sarà così anche per la figura dell'assistente giudiziario;

   la carenza di personale sta comportando un aumento dei carichi di lavoro per il personale in servizio, si parla di centinaia di procedimenti penali e di procedimenti nel contenzioso civile;

   si tratta di lavoratrici e di lavoratori che fino ad oggi hanno garantito la corretta erogazione dei servizi solo grazie al loro impegno, alla loro professionalità e al loro senso di responsabilità ma che, in considerazione delle novità introdotte dalla riforma cosiddetta «Cartabia», che incrementa i limiti della competenza per valore delle cause di competenza del giudice di pace da 5.000,00 a 10.000,00 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000,00 a 25.000,00 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti, vedranno il loro carico di lavoro subire un ulteriore aumento del carico di lavoro, con conseguenze che incideranno si sull'efficienza e sulla produttività dell'Ufficio, ma anche su tutto il tessuto socio-economico del territorio –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di colmare la gravissima carenza di personale negli uffici del giudice di pace di Mantova, anche predisponendo una massiccia campagna di assunzioni, di riqualificazione del personale e di stabilizzazione dei precari da destinare anche agli Uffici giudiziari della città, incluso l'Ufficio del giudice di pace, nonché se non ritenga, per quanto di competenza, di dover mettere in campo specifiche iniziative per garantire la salute, la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e garantire tempi ragionevoli per la giustizia.
(4-00965)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere in primo luogo sottolineato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 22,24 per cento, in relazione alla pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022 n. 54.
  Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per fare fronte a tale scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questo Dicastero ha avviato a livello nazionale sin dall'anno 2020. In particolare, siffatto impegno ha consentito l'assunzione di 8.621 risorse umane nell'intero territorio nazionale.
  Trattasi, peraltro, di una quantificazione che può definirsi per difetto in quanto non tiene conto delle assunzioni concernenti gli addetti all'ufficio per il processo e il personale a supporto dell'ufficio per il processo.
  Di conseguenza, alle citate 8.621 assunzioni dovrebbero essere in realtà aggiunte anche le 11.838 unità relative ai profili di addetto all'ufficio per il processo e di personale a supporto dell'ufficio per il processo, giungendo così a un totale di 20.459 assunzioni. In proposito giova rammentare che tra gli scopi dell'ufficio per il processo vi è,
in primis, quello dell'abbattimento dell'arretrato, funzionale a un più concreto efficientamento del comparto Giustizia.
  L'obiettivo auspicato, pur trattandosi di assunzioni a tempo determinato, è quello di riuscire a raggiungere – nell'arco temporale considerato – una
performance degli uffici giudiziari idonea a consentire una più ottimale gestione dei carichi di lavoro anche per il futuro.
  Venendo adesso alla tematica affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che nel tribunale di Mantova (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 10 assunzioni), a fronte di una dotazione organica di 66 unità, prestano servizio 50 risorse umane, registrandosi una scopertura del 29 per cento.
  Nel computo complessivo delle risorse impiegate nel menzionato ufficio giudiziario non sono considerate le 17 unità assunte a tempo determinato nell'ambito dei reclutamenti di personale addetto all'ufficio per il processo (nel numero di 13) e di personale a supporto dell'ufficio per il processo (nel numero di 4).
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: cancelliere (7 vacanze su 10 posti in organico), assistente giudiziario (4 su 21), ausiliario (6 su 11), conducente di automezzi (2 su 3) e operatore giudiziario (2 su 6).
  Si segnala, inoltre, che risultano in sovrannumero i profili di direttore, di funzionario giudiziario e di centralinista telefonico (registrandosi per quest'ultimo 1 presenza a fronte di nessun posto previsto in organico).
  Passando, poi, alla situazione del personale amministrativo nella procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, deve essere segnalato che in tale ufficio giudiziario (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 3 assunzioni), a fronte di una dotazione organica di 30 unità, prestano servizio 23 risorse umane, registrandosi una scopertura del 23 per cento.
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 5 posti in organico), cancelliere (2 su 6), assistente giudiziario (1 su 5), conducente di automezzi (1 su 3), ausiliario (1 su 5) e operatore giudiziario (1 su 5).
  Si segnala, inoltre, la totale copertura del profilo di direttore.
  Nell'ufficio NEP di Mantova, a fronte di una dotazione organica di 25 unità, prestano servizio 12 risorse umane, registrandosi una scopertura del 52 per cento.
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le seguenti figure professionali: funzionario giudiziario (5 vacanze su 11 posti in organico), ufficiale giudiziario (5 su 6) e assistente giudiziario (3 su 8).
  Nell'ufficio di sorveglianza di Mantova (in cui a partire dall'anno 2020 sono avvenute 4 assunzioni), a fronte di una dotazione organica di 10 unità, prestano servizio 8 risorse umane, registrandosi una scopertura del 20 per cento.
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le figure professionali di ausiliario e di conducente di automezzi (entrambe completamente scoperte).
  Si segnala, inoltre, la totale copertura dei profili di direttore, di assistente giudiziario, di cancelliere e di operatore giudiziario, mentre è in sovrannumero di 1 unità il profilo di funzionario giudiziario.
  Nell'ufficio del giudice di pace di Mantova, a fronte di una dotazione organica di 8 unità, prestano servizio 3 risorse umane, registrandosi una scopertura del 62 per cento.
  Quanto alle vacanze registrate nei vari profili, queste interessano le figure professionali di cancelliere esperto e di funzionario giudiziario (entrambe completamente scoperte), mentre quella di assistente giudiziario presenta 2 vacanze su 3 posti in organico.
  Si segnala, inoltre, la totale copertura dei profili di ausiliario e di operatore giudiziario. Si sottolinea poi che dal piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 emerge chiaramente la volontà di questo Dicastero di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo, ciò che di certo determinerà effetti positivi anche in relazione agli organici dei menzionati uffici giudiziari.
  Non solo, la previsione di procedure volte alla stabilizzazione del personale amministrativo assunto a tempo determinato allo scopo di non disperdere le competenze acquisite nonché la previsione, in deroga alla normativa vigente, della validità delle graduatorie dei concorsi svolti in periodo pandemico consentono di meglio finalizzare l'attività di reclutamento.
  Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale che va dal 2023 al 2025 concernono complessivamente 1.051 unità dell'area funzionari, 6.624 dell'area assistenti e 179 dell'area dirigenti, per un totale di ben 7.854 risorse umane.
  A ciò vi è da aggiungere il contingente di 3.691 unità di personale amministrativo non dirigenziale per le quali l'autorizzazione a bandire e ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali, è prevista da varie fonti normative, divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti.
  Giova poi segnalare che in data 28 febbraio 2023 è stata disposta la proroga della scadenza dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal personale assunto con la qualifica di operatore giudiziario nonché la contestuale assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione) presso le sedi in cui prestavano servizio alla data del 30 maggio 2022 degli operatori giudiziari che, previa accettazione della proroga del contratto a tempo determinato, matureranno il suddetto requisito alle nuove scadenze contrattuali, con decorrenza dal giorno successivo a tale scadenza (decorrenza stabilizzazione).
  Si evidenzia, infine, che allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, determinate dal pensionamento di unità di personale ovvero da altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia e altro), l'organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari innanzi indicati potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   UBALDO PAGANO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il 31 gennaio 2023 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha posto Eurovita s.p.a. e di Eurovita Holding s.p.a. in amministrazione straordinaria, nominando commissario il dottor Alessandro Santoliquido;

   il 6 febbraio 2023, l'Ivass ha disposto la sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione sottoscritti con Eurovita fino al 31 marzo 2023;

   il 22 febbraio Flavia HoldCo Limited (una entità appartenente al fondo di private equity Cinven) ha versato 100 milioni di euro in conto capitale, a fondo perduto, a Eurovita, dimostrando interesse a salvare la compagnia;

   il 7 marzo 2023 nel corso della riunione di ANIA sarebbero emersi dubbi e perplessità in merito al salvataggio di Eurovita da parte delle principali compagnie assicurative (Generali, Intesa San Paolo Vita, Unipol);

   il blocco dei riscatti riguarda 353.000 clienti, per un totale di 15,3 miliardi di euro investiti su 413.000 polizze;

   la distribuzione dei prodotti Eurovita coinvolge 6500 consulenti finanziari ed oltre 1000 sportelli bancari di numerosi partner distribuitivi tra i quali FinecoBank, Banca Fideuram, gruppo Credem, Sparkasse, moltissime Banche di Credito Cooperativo, Deutsche Bank e Banca Popolare di Puglia e Basilicata;

   la preoccupazione degli oltre 350.000 risparmiatori cresce all'avvicinarsi della scadenza del 31 marzo e della prospettiva di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, con i conseguenti rischi sugli importi rimborsati ed i tempi di restituzione;

   si tratta di persone che hanno cercato di difendere dall'inflazione e da eventi critici i risparmi di una vita ricorrendo a polizze vita o pensionistiche a basso rischio e non di soggetti spericolati che hanno impegnato il proprio denaro in investimenti speculativi ad alto rischio alla ricerca di facili guadagni;

   da ciò che si apprende, le principali associazioni a difesa dei consumatori sono in procinto di avviare azioni legali collettive per salvaguardare i diritti dei risparmiatori;

   la mancata risoluzione della crisi, secondo l'interrogante, potrebbe provocare un grave danno reputazionale sia alle altre compagnie assicurative sia agli importanti istituti di credito che hanno proposto e venduto i prodotti di Eurovita percependo significative commissioni –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, si intenda intraprendere per la positiva risoluzione della crisi, segnatamente al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti.
(4-01074)

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante fa riferimento alla situazione di crisi in cui verte Eurovita, chiedendo iniziative a tutela dei risparmiatori coinvolti.
  Eurovita s.p.a. fa parte dell'omonimo gruppo assicurativo controllato da Cinven Partnership LLP, per il tramite del fondo di
private equity Fifth Cinven Fund.
  Negli ultimi anni l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è ripetutamente intervenuto nei confronti dell'impresa e della
holding in relazione alla situazione di solvibilità individuale e di gruppo, nella determinazione delle riserve tecniche, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nonché in materia di gestione dei rischi e controlli interni.
  La compagnia presenta una struttura degli impegni nei confronti degli assicurati che si riflette sulla capacità di rispettare stabilmente il coefficiente patrimoniale di solvibilità. A tale volatilità si è coniugata una sovrastima dei fondi propri e una scorretta determinazione del requisito patrimoniale. Com'è noto, nonostante le richieste di rafforzamento patrimoniale avanzate dall'IVASS, l'azionista di controllo Cinven non ha provveduto.
  A partire dal terzo trimestre 2022, la capacità dell'impresa e del gruppo di far fronte agli impegni economici assunti si è ulteriormente deteriorata fino a condurre alla violazione del requisito patrimoniale di solvibilità di Eurovita Holding s.p.a. e di Eurovita s.p.a.
  Stante la mancata adozione di adeguate misure di rafforzamento patrimoniale e di osservanza del requisito di solvibilità, il 31 gennaio 2023 l'IVASS ha nominato un commissario per la gestione provvisoria, ravvisando «ragioni di assoluta urgenza» (articolo 230, comma 1, Codice delle assicurazioni private) e sospendendo le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo di Eurovita Holding s.p.a. e di Eurovita s.p.a., con durata massima della gestione provvisoria fissata al 31 marzo 2023.
  Come ricordano gli interroganti, l'IVASS ha poi disposto, con provvedimento del 6 febbraio 2023, la sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita s.p.a., escludendo dalla misura i riscatti e le anticipazioni di cui alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo n. 252 del 2005.
  Tale provvedimento è stato adottato con lo scopo di non compromettere irreversibilmente la situazione patrimoniale dell'impresa e ogni possibilità di risanamento della stessa, con conseguente grave pregiudizio per gli interessi degli aventi diritto alle prestazioni assicurative.
  Considerate le violazioni esposte e la previsione di gravi perdite patrimoniali, il Ministro delle imprese e del
made in Italy ha disposto, con decreto del 29 marzo 2023, l'amministrazione straordinaria e lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo nei confronti di Eurovita Holding s.p.a. ed Eurovita s.p.a., ai sensi degli articoli 231 e 275 del Codice.
  A seguito di detto provvedimento, l'IVASS ha nominato il commissario per la gestione straordinaria di entrambe le società e i componenti dei comitati di sorveglianza.
  Contestualmente, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle attività e di consentire una soluzione di mercato da parte degli organi dell'amministrazione straordinaria, l'IVASS ha prorogato sino al 30 giugno la sospensione dei riscatti dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita s.p.a., disposta con provvedimento del 6 febbraio 2023.
  Si rappresenta che, rispetto alla situazione di Eurovita, l'operato dell'IVASS e delle Amministrazioni coinvolte è volto alla ricerca di soluzioni finalizzate a conseguire, nel minor tempo possibile e con il minor disagio possibile, la piena salvaguardia dei diritti degli assicurati e la stabilità del mercato assicurativo.
  Il Ministero delle imprese e del
made in Italy, per quanto di competenza, continuerà dunque a monitorare la situazione in parola, a tutela degli interessi coinvolti.
Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Massimo Bitonci.


   SOTTANELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   diversi cittadini hanno lamentato negli ultimi mesi difficoltà riscontrate nel rilascio di certificazioni e procure presso gli uffici consolari e le ambasciate italiani sparsi in giro per il mondo;

   ad esempio, in un caso specifico che è giunto all'attenzione dell'interrogante, una cittadina italiana, che per il tramite di un notaio italiano aveva predisposto un atto di procura, nel mese di febbraio 2023 si sarebbe sentita rispondere dagli uffici del consolato italiano di Hong Kong come la responsabile dell'ufficio preposto a questo tipo di atti si trovasse in ferie e che non sarebbe rientrata in servizio se non dopo quindici giorni;

   ad oggi, il consolato non ha rilasciato la procura richiesta e non è ancora in grado di indicare una data in cui presentarsi per procedere alle firme necessarie, in quanto la persona addetta risulterebbe ancora non disponibile –:

   se sia intenzione adottare iniziative per evitare che, a causa di ferie o indisponibilità prolungate, i cittadini italiani all'estero subiscano gravi disagi e ritardi nel rilascio di importanti documenti da parte degli uffici consolari e delle ambasciate italiani, con particolare riferimento al consolato di Hong Kong.
(4-00718)

  Risposta. — L'erogazione dei servizi consolari, dopo un rallentamento dovuto alla pandemia, è in forte ripresa. La crescita dell'utenza, legata all'espansione della collettività italiana, comporta un aumento della domanda di servizi a fronte di organici presso gli uffici consolari, rimasti invariati se non, talvolta, ridotti.
  Dal 2009 al 2022 il personale di ruolo in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso la rete estera si è ridotto del 40 per cento circa, a causa del blocco del
turn over e dei pensionamenti. La maggior riduzione si è registrata per i dipendenti delle aree funzionali, che hanno un ruolo importante per l'erogazione dei servizi consolari.
  Grazie alle nuove assunzioni, è in corso una prima inversione di tendenza. Nel 2023 sono state assunte oltre 500 assistenti amministrativi e sono state adottate alcune misure straordinarie per il rafforzamento della rete consolare tra le quali: un significativo ricorso alle assegnazioni brevi per agevolare la presenza di personale di ruolo presso le sedi in maggiore difficoltà e deroghe alle disposizioni che disciplinano i tempi normalmente previsti (18 mesi) per la partenza all'estero dopo l'assunzione di personale appartenente alle aree funzionali entrato in ruolo con gli ultimi concorsi.
  La sproporzione tra domanda e offerta di servizi può nondimeno comportare, in alcuni casi, dei fisiologici tempi di attesa, nonostante l'impegno e la dedizione del personale consolare.
  In riferimento al caso evocato, al 29 marzo 2023 al consolato generale di Hong Kong non risultavano in lavorazione pratiche notarili richieste da cittadini italiani residenti nella circoscrizione di competenza.
  Il consolato sottolinea inoltre che, in caso di assenza di un funzionario, le pratiche vengono gestite da un altro funzionario preposto e che, per quanto riguarda le procure, i tempi di attesa sono in media di 5 giorni lavorativi, salvo esigenze di urgenza che di volta in volta vengono prese in considerazione.
  Ciò premesso, la Farnesina continua a seguire con attenzione la situazione della rete consolare e si adopera affinché i servizi possano essere resi nel modo più efficiente possibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


   VIETRI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   i dibattiti che si generano attorno alle criticità del sistema giustizia e, in particolare, degli uffici giudiziari non riguardano solo gli addetti ai lavori, ma anche i comuni cittadini, posto che quando si parla di Tribunale non si può prescindere dal ricordare che esso costituisce un presidio di legalità per l'intero territorio e come tale va attenzionato;

   preoccupante è la situazione in cui versa il Tribunale di Vallo della Lucania, punto di riferimento per la maggior parte del territorio cilentano e in particolare la Sezione Specializzata Lavoro, presso cui opererebbe un solo magistrato;

   i tempi per la definizione dei procedimenti – anche a carattere monitorio – sono lunghi, non essendo infrequente che tra il deposito di un ricorso per ingiunzione e l'emissione del decreto trascorrano anche undici mesi, a cui devono i termini aggiuntivi per ottenere la declaratoria di esecutività definitiva per non interposta opposizione, che possono arrivare ad ulteriori due mesi: per ottenere un'ingiunzione definitiva, quindi, anche in assenza di opposizione da parte del debitore, è necessario attendere più di un anno;

   alla data del 27 aprile 2023, risulterebbero emessi per il tutto il 2023 solo 39 ingiunzioni di pagamento, di cui l'ultima risulterebbe al 26 aprile 2023 con riferimento a un procedimento attivato ad agosto 2022, mentre i precedenti provvedimenti emessi ad aprile 2023 riguardano tutti procedimenti avviati tra maggio ed agosto 2022;

   tale situazione lede in primis le necessità di tutela e la dignità dei lavoratori, parte debole del rapporto e la cui protezione è necessaria specie in un momento di crisi economica come l'attuale, ma rischia di esporre lo Stato italiano a possibili condanne da parte della Corte europea dei Diritti dell'Uomo per ingiusta durata del processo monitorio –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per potenziare il livello di funzionamento del servizio giustizia nel plesso giudiziario e nella Sezione specializzata del Tribunale di Vallo della Lucania;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, prevedendo un termine ragionevole anche per i giudizi monitori.
(4-01005)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, evidenziate le criticità derivanti dalle carenze di organico che riguardano il tribunale di Vallo della Lucania, con particolare riferimento all'emissione dei decreti ingiuntivi da parte dell'unico giudice del lavoro, si avanzano quesiti circa la conoscenza dei fatti, le eventuali soluzioni da adottarsi e le eventuali iniziative normative volte a modificare l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, prevedendo un termine ragionevole anche per i giudizi monitori.
  Orbene, con riguardo all'individuazione del termine di ragionevole durata del processo, merita rammentare come il comma 2-bis dell'articolo 2 della legge Pinto considera ragionevole la durata di un processo che non eccede:
a) i tre anni in primo grado; b) i due anni in secondo grado; c) l'anno nel giudizio di legittimità.
  I termini indicati sono riferibili sia al processo civile che al processo penale.
  Si prevedono, poi tre anni, se trattasi di esecuzione forzata, 6 anni, se viene in rilievo una procedura concorsuale e 1 anno, nel caso del giudizio Pinto (Corte costituzionale sentenza n. 30 del 2016).
  A mente dell'articolo 2, comma 2-
ter, si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
  Tanto precisato con riguardo al vigente quadro normativo, allo stato non risultano iniziative legislative governative in tal senso.
  Trattando della situazione degli organici del personale amministrativo, si rappresenta che il dato relativo all'attuale scopertura media nazionale si attesta al 24,79 per cento sulla base dei posti coperti (pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022 n. 54) e considerati i comandi attivati.
  Il dato non tiene conto delle assunzioni degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a supporto UPP assunti nel corso degli anni 2021-2023, né degli operatori giudiziari stabilizzati nel corso del corrente anno.
  Quanto alle specifiche iniziative intraprese per far fronte alla lamentata scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questa Amministrazione ha da tempo avviato a livello nazionale, e che la vede tutt'oggi impegnata nell'esecuzione dei relativi incombenti.
  In particolare, tale impegno ha consentito, invero a partire dall'anno 2020, l'assunzione di circa 8.625 risorse nell'intero territorio nazionale.
  Oltretutto, ulteriori e cospicui innesti di personale si sono realizzati grazie alle euro risorse stanziate dal «Piano di Ripresa e Resilienza», diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e a potenziare la struttura «Ufficio per il Processo».
  L'obiettivo perseguito è l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti, dando altresì supporto ai giudici nell'attuazione della transizione digitale della giustizia.
  Alle succitate 8.625 assunzioni andrebbero aggiunte anche le 11.919 unità relative al profilo di addetto all'ufficio per il processo e personale a supporto dell'UPP, che, fino ad ora, hanno preso servizio presso gli uffici di merito, giungendo così ad un totale di circa 20.544 assunzioni.
  Quanto al distretto di Salerno, rispetto ad una pianta organica di 913 unità sono coperti 725 posti, con una percentuale di scopertura del 20,59 per cento.
  La percentuale di scopertura risulta addirittura negativa, al -14,35 per cento se si tiene conto anche delle posizioni di distacco e comando e del personale assunto a tempo determinato.
  Nel distretto in esame, la percentuale di posti coperti a seguito delle procedure svolte, ha raggiunto il 96 per cento dei posti messi a concorso.
  Oltretutto, con avviso del 25 novembre 2022 si è proceduto allo scorrimento integrale della graduatoria della procedura di riqualificazione dei cancellieri esperti in attuazione dell'articolo 21-
quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Nel distretto in esame, grazie all'ultimo scorrimento formalizzato il 15 dicembre 2022, sono state riqualificate 22 unità.
  Inoltre, con provvedimento del 10 novembre 2022, è stato dato l'avvio alla procedura di stabilizzazione del personale in servizio nella qualifica di operatore giudiziario, che ha visto partecipare nel distretto di Salerno, 16 unità di personale mentre altre 3 unità avranno la possibilità di essere stabilizzate con la prossima procedura.
  Per quanto concerne le posizioni dirigenziali si segnala che su 6 posti disponibili, 5 sono coperti con incarico di titolarità.
  Le altre posizioni vacanti sono state pubblicate con interpello del 10 maggio 2023 (procedura in itinere).
  Passando all'esame della situazione relativa, al circondario di Vallo della Lucania, nell'ufficio è prevista una dotazione organica di 39 unità a fronte delle quali prestano servizio 31 risorse umane, con una scopertura effettiva del 15 per cento tenuto conto del distacco da altro ufficio giudiziario e del comando da altra amministrazione di 2 unità di personale.
  Percentuale già di per sé trascurabile se paragonata alla media nazionale ma che, risulterebbe addirittura vanificata dall'impiego nelle relative funzioni, del personale a tempo determinato (19 addetti all'UPP e 10 personale a supporto UPP).
  Considerando, ad ogni modo, le sole figure professionali in organico nell'ufficio in parola, le scoperture che si registrano riguardano i profili dell'ausiliario (3 su 5), dell'assistente giudiziario (2 vacanze su 9, compensate però dalla presenza di 2 assistenti in distacco e in comando), del cancelliere (1 vacanza su 5, determinata dall'avvenuta riqualificazione in funzionario giudiziario nel medesimo ufficio), del conducente di automezzi (1 vacanza su 2) e dell'operatore giudiziario (2 vacanze su 5).
  La posizione dirigenziale risulta coperta con incarico di titolarità.
  Quanto alla situazione del personale di magistratura, si rappresenta che il presidente del tribunale di Vallo della Lucania ha trasmesso precipua relazione descrittiva altresì, in particolare, della sezione lavoro, da cui emerge che, grazie al nuovo assetto organizzativo adottato dal tribunale di Vallo della Lucania nel mese di dicembre 2022, la situazione giudiziaria dell'ufficio appare in netto miglioramento, essendo state previste una diversa cadenza delle udienze e, a decorrere dal prossimo mese di giugno 2023 una copertura pressoché integrale dell'organico dei magistrati.
  Nel mese di marzo 2023 sono stati, inoltre, assegnati al tribunale due magistrati della pianta flessibile.
  Al giudice del lavoro sono stati così affiancati sia uno dei magistrati della pianta flessibile per la trattazione degli A.T.P. di nuova iscrizione sia due funzionari dell'UPP e lo scorso 7 giugno 2023 è stato firmato un protocollo d'intesa con INPS, volto a favorire una deflazione dell'iscrizione degli accertamenti tecnici preventivi.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.