Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 24 luglio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL GOVERNO IN ORDINE ALLA REVISIONE COMPLESSIVA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE RIFORME INCLUSI NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Comunicazioni del Governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 21 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 14 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 11 minuti 10 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 8 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 7 minuti 10 minuti
Misto: 6 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 24 luglio 2023.

  Albano, Barelli, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Caiata, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Crippa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 13 al 17 luglio 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 21 luglio 2023, a pagina 3, prima colonna, dopo la trentesima riga si intende inserita la seguente: «Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio)».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 21 luglio 2023, a pagina 3, prima colonna, trentasettesima riga, dopo la parola: «tributaria),» devono intendersi inserite le seguenti: «VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 (A.C. 1194-A/R)

A.C. 1194-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  La V Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge C. 1194-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   preso atto degli elementi di informazione contenuti nelle relazioni tecniche riferite agli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame in sede referente, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo stesso in merito alle ulteriori modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito, da cui si evince, tra l'altro, che:

    con riferimento all'articolo 4, comma 6-bis, la proroga dei termini di cui all'articolo 1, commi 136 e 136-bis, della legge n. 145 del 2018, relativi all'affidamento da parte dei comuni dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o delle forniture finanziati ai sensi del comma 134 del medesimo articolo 1, non determina una revisione delle previsioni tendenziali di spesa già formulate a legislazione vigente;

    il Fondo unico giustizia, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, tiene esclusivamente conto delle risorse ritenute a basso rischio di revoca successiva e non è in ogni caso suscettibile di compromettere la funzionalità dei Ministeri dell'interno e della giustizia, destinatari della riassegnazione di quota parte delle risorse intestate al predetto Fondo, dal momento che tali risorse hanno carattere aggiuntivo rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio e presentano importi variabili negli anni;

    le amministrazioni di cui all'articolo 20-decies provvederanno agli adempimenti in materia di gestione dei materiali, propedeutici agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni pubblici e privati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi comunque di attività riconducibili ai compiti istituzionali cui le predette amministrazioni sono preordinate;

    il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura di quota parte degli oneri del presente provvedimento, recano le occorrenti disponibilità e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

   nel presupposto che dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 20-ter non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le stesse si limitano ad attribuire a ciascun sub-commissario la facoltà di avvalersi di una struttura tecnica e di istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione, che, ove costituiti, non potranno che operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei bilanci delle Regioni interessate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 1194-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1194-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 88 del 2023
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

Articolo 1.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti di cui al presente comma.
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
  8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.
  10. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
  11. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 22.
  12. Con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
  13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

  1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
  2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
  3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
  4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
  5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:

   a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

   b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

    1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

    3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

   c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

  7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
  8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.
  9. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

  1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
  2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Articolo 4.
(Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi)

  1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
  4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del presente decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023.
  7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Articolo 5.
(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza)

  1. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.
  2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di università e alta formazione)

  1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
  2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

   a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

   b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  3. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.
  4. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.
  5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  6. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

   a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

   b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

  7. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
  8. I contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7 pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
  2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.
  3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.
  4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.
  5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
  6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
  9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.
  10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 8.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

  1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.
  3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 9.
(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

   a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

   b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

  1. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. La misura di cui al comma 1 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 11.
(Sospensione di termini in favore delle imprese)

  1. Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

   a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

   b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;

   c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

  2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
  3. Per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.
  4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

Articolo 12.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022)

  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5.
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 1, con le stesse modalità stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 5.
  4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
  5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate agli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.
  6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:

   a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

   b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

  8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, è destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 197 del 2022.
  9. All'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;

   b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

  10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

Articolo 13.
(Interventi urgenti in materia sanitaria)

  1. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, è autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.
  2. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.
  3. Fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9.
  4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.
  5. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e per tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

Articolo 14.
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)

  1. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro.
  2. A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato a:

   a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;

   b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;

   c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

  3. La maggiorazione di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 15.
(Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)

  1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

Articolo 16.
(Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione)

  1. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.
(Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)

  1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.
  2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Agli oneri determinati dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 18.
(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

  1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del medesimo decreto legislativo, è incrementato nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2023.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 19.
(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

  1. In caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
  2. Agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 20.
(Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Con riferimento all'anno 2022, per i comuni indicati nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023.
  2. Per i comuni indicati nell'allegato 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogato al 31 luglio 2023.
  3. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora approvato il rendiconto 2022, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 giugno 2023.
  4. Per i comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, è prorogato al 31 luglio 2023.

Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 21.
(Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)

  1. Per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo unico, ai sensi dell'articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. I proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.
  4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Articolo 22.
(Disposizioni finanziarie)

  1. È abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;

   b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

   c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;

   d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;

   e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).

  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 23.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA

COMUNE

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

FE

ARGENTA

  Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

BO

BOLOGNA

  Limitatamente alla frazione di Paleotto

BO

BORGO TOSSIGNANO

  Tutto il territorio comunale

BO

BUDRIO

  Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso

BO

CASALFIUMANESE

  Tutto il territorio comunale

BO

CASTEL DEL RIO

  Tutto il territorio comunale

BO

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

  Limitatamente alla località di capoluogo ovest

BO

CASTEL MAGGIORE

  Limitatamente alle frazioni di Castello

BO

CASTEL SAN PIETRO TERME

  Limitatamente alle frazioni di Gaiana e
  Montecalderaro, Molinonovo e Gallo
  Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

BO

CASTENASO

  Limitatamente alle frazioni di Fiesso,
  Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

BO

DOZZA

  Limitatamente al capoluogo

BO

FONTANELICE

  Tutto il territorio comunale

BO

IMOLA

  Limitatamente alle frazioni di San
  Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli,
  Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli,
  Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo
  Codrignanese.

BO

LOIANO

  Tutto il territorio comunale

BO

MEDICINA

  Limitatamente alle frazioni di Villa
  Fontana, Sant'Antonio, Portonovo,
  Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta,
  Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

BO

MOLINELLA

  Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

BO

MONGHIDORO

  Tutto il territorio comunale

BO

MONTE SAN PIETRO

  Limitatamente alle frazioni di Monte
  San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

BO

MONTERENZIO

  Tutto il territorio comunale

BO

MONZUNO

  Tutto il territorio comunale

BO

MORDANO

  Tutto il territorio comunale

BO

OZZANO DELL'EMILIA

  Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti,
  Montearmato, Cà del Rio, Molino del
  Grillo, Noce Mercatale

BO

PIANORO

  Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

BO

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

  Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

BO

SAN LAZZARO DI SAVENA

  Limitatamente alla frazione di
  Ponticella, Farneto, Pizzocalbo,
  Borgatella di Idice e Cicogna

BO

SASSO MARCONI

  Limitatamente alle frazioni di
  Mongardino e Tignano

BO

VALSAMOGGIA

  Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

FC

BAGNO DI ROMAGNA

  Tutto il territorio comunale

FC

BERTINORO

  Tutto il territorio comunale

FC

BORGHI

  Tutto il territorio comunale

FC

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

  Tutto il territorio comunale

FC

CESENA

  Tutto il territorio comunale

FC

CESENATICO

  Tutto il territorio comunale

FC

CIVITELLA DI ROMAGNA

  Tutto il territorio comunale

FC

DOVADOLA

  Tutto il territorio comunale

FC

FORLÌ

  Tutto il territorio comunale

FC

FORLIMPOPOLI

  Tutto il territorio comunale

FC

GALEATA

  Tutto il territorio comunale

FC

GAMBETTOLA

  Tutto il territorio comunale

FC

GATTEO

  Tutto il territorio comunale

FC

LONGIANO

  Tutto il territorio comunale

FC

MELDOLA

  Tutto il territorio comunale

FC

MERCATO SARACENO

  Tutto il territorio comunale

FC

MODIGLIANA

  Tutto il territorio comunale

FC

MONTIANO

  Tutto il territorio comunale

FC

PORTICO E SAN BENEDETTO

  Tutto il territorio comunale

FC

PREDAPPIO

  Tutto il territorio comunale

FC

PREMILCUORE

  Tutto il territorio comunale

FC

ROCCA SAN CASCIANO

  Tutto il territorio comunale

FC

RONCOFREDDO

  Tutto il territorio comunale

FC

SAN MAURO PASCOLI

  Tutto il territorio comunale

FC

SANTA SOFIA

  Tutto il territorio comunale

FC

SARSINA

  Tutto il territorio comunale

FC

SAVIGNANO SUL RUBICONE

  Tutto il territorio comunale

FC

SOGLIANO AL RUBICONE

  Tutto il territorio comunale

FC

TREDOZIO

  Tutto il territorio comunale

FC

VERGHERETO

  Tutto il territorio comunale

RA

ALFONSINE

  Tutto il territorio comunale

RA

BAGNACAVALLO

  Tutto il territorio comunale

RA

BAGNARA DI ROMAGNA

  Tutto il territorio comunale

RA

BRISIGHELLA

  Tutto il territorio comunale

RA

CASOLA VALSENIO

  Tutto il territorio comunale

RA

CASTEL BOLOGNESE

  Tutto il territorio comunale

RA

CERVIA

  Tutto il territorio comunale

RA

CONSELICE

  Tutto il territorio comunale

RA

COTIGNOLA

  Tutto il territorio comunale

RA

FAENZA

  Tutto il territorio comunale

RA

FUSIGNANO

  Tutto il territorio comunale

RA

LUGO

  Tutto il territorio comunale

RA

MASSA LOMBARDA

  Tutto il territorio comunale

RA

RAVENNA

  Tutto il territorio comunale

RA

RIOLO TERME

  Tutto il territorio comunale

RA

RUSSI

  Tutto il territorio comunale

RA

SANT'AGATA SUL SANTERNO

  Tutto il territorio comunale

RA

SOLAROLO

  Tutto il territorio comunale

RN

MONTESCUDO

  Tutto il territorio comunale

RN

CASTELDELCI

  Tutto il territorio comunale

RN

SANT'AGATA FELTRIA

  Tutto il territorio comunale

RN

NOVAFELTRIA

  Tutto il territorio comunale

RN

SAN LEO

  Tutto il territorio comunale

MARCHE

PU

FANO

  Tutto il territorio comunale

PU

GABICCE MARE

  Tutto il territorio comunale

PU

MONTE GRIMANO TERME

  Tutto il territorio comunale

PU

MONTELABBATE

  Tutto il territorio comunale

PU

PESARO

  Tutto il territorio comunale

PU

SASSOCORVARO AUDITORE

  Tutto il territorio comunale

PU

URBINO

  Tutto il territorio comunale

TOSCANA

FI

FIRENZUOLA

  Tutto il territorio comunale

FI

MARRADI

  Tutto il territorio comunale

FI

PALAZZUOLO SUL SENIO

  Tutto il territorio comunale

FI

LONDA

  Tutto il territorio comunale

A.C. 1194-A/R – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «, che costituisce parte integrante del» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al»;

   al comma 3, le parole: «e le trattenute» sono sostituite dalle seguenti: «e delle trattenute»;

   al comma 4, dopo le parole: «dalle ingiunzioni» sono inserite le seguenti: «previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato»;

   al comma 6, terzo periodo, le parole: «, non trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano» e le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sospesi ai sensi del presente comma»;

   al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «alle ingiunzioni» sono inserite le seguenti: «previste dal testo unico»;

   al comma 11:

    al primo periodo, le parole: «, nonché alle province dei predetti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni»;

    al secondo periodo, le parole: «pari a 1.050.000,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,»;

   al comma 12:

    al primo periodo, le parole: «per energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «per energia, reti» e le parole: «ovvero degli importi» sono sostituite dalle seguenti: «e degli importi»;

    al secondo periodo, la parola: «distribuito» è sostituita dalla seguente: «distribuiti»;

   al comma 13, dopo le parole: «commi 4, 8 e 9» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 2:

   ai commi 1 e 3, primo periodo, le parole: «salvo quelle» sono sostituite dalle seguenti: «salve quelle»;

   al comma 4, quarto periodo, le parole: «di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,» e le parole: «amministrativi e» sono soppresse;

   al comma 6, lettera b), numero 1), le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi».

  All'articolo 3:

   al comma 2, le parole: «salvo quelle» sono sostituite dalle seguenti: «salve quelle».

  All'articolo 4:

   al comma 1,dopo le parole: «ovvero la sede legale o la sede operativa» sono inserite le seguenti: «o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione», le parole: «e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali» sono soppresse,dopo le parole: «del 23 maggio» è inserita la seguente: «2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

   a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

   b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

   c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

   d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
   1-ter. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 16 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale»;

   al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «terzo comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al»;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  «6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi»;

   al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali) – 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamenti e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 annesso alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

  Art. 4-ter. – (Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali) – 1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quaterdecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59».

  All'articolo 5:

   al comma 1

    alprimo periodo,dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie» ele parole: «lo stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie»;

   al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023»;

   alla rubrica, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «statali e paritarie».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo la parola: «artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, la parola: «relative» è soppressa e la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «nonché»;

   al comma 2, lettera a), la parola: «risultino» è sostituita dalla seguente: «risultano»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «e il danneggiamento» sono sostituite dalle seguenti: «o il danneggiamento»;

    al secondo periodo, le parole: «Finanziamento Ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento ordinario»;

   al comma 4, la parola: «Istituzioni», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «istituzioni» e le parole: «e il danneggiamento» sono sostituite dalle seguenti: «o il danneggiamento»;

   al comma 7, primo periodo, la parola: «Istituzioni» è sostituita dalla seguente: «istituzioni» e dopo la parola: «artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, le parole: «erogate», «aggiuntive», «quelle» e «destinate» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «erogati», «aggiuntivi», «quelli» e «destinati»;

   al comma 9, le parole: «pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023,».

  All'articolo 7:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha» sono sostituite dalle seguenti: «risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente», le parole: «sono impossibilitati» sono sostituite dalle seguenti: «sono stati o sono impossibilitati» e le parole: «dall'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

   al comma 4, le parole: «all'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo»;

   al comma 5, primo periodo, la parola: «hanno» è sostituita dalla seguente: «avevano»;

   al comma 9:

    al primo periodo, le parole: «dell'Inps» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «limite di spesa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in esame» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai medesimi commi da 1 a 8.»;

   al comma 11:

    alla lettera c), dopo le parole: «20 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

    alla lettera d), le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

   al comma 12, le parole: «ove necessario» sono sostituite dalle seguenti: «, ove necessario,».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato) – 1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «risiedono o sono domiciliati ovvero operano,» sono sostituite dalle seguenti: «risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano», la parola: «abbiano» è sostituita dalla seguente: «hanno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

   al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «limite di spesa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in esame» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma 1».

  All'articolo 10:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,» e dopo le parole: «a fondo perduto» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 3, le parole: «a SIMEST» sono sostituite dalle seguenti: «alla SIMEST».

  All'articolo 11:

   al comma 1, alinea, la parola: «operativa» è sostituita dalle seguenti: «legale od operativa o unità locali»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Il comma 1, lettera c), si applica anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio e del 23 maggio 2023»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima».

  All'articolo 12:

   i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative, che svolgono l'attività di produzione agricola possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subìto danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni competenti attuano, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.
  4. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  5. Le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

   a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

   b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano.

  5-bis. In conseguenza di quanto disposto dal comma 5, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono rimodulate in 100 milioni di euro»;

   al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «del 23 maggio» è inserita la seguente: «2023»;

   dopo il comma 9 è inserito il seguente:

  «9-bis. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal presente articolo, il fondo istituito dal comma 444 della medesima legge è incrementato, per l'anno 2024, di 2 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

   al comma 10, dopo le parole: «del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68»;

   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti, a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), possono essere ristrutturati, previa comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, di cui uno di preammortamento, e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  10-ter. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefìci o contributi finanziari pubblici avviati a decorrere dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 12-bis. – (Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi) – 1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, sono esenti dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.

  Art. 12-ter. – (Verifiche antimafia) – 1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia e di eseguire con efficacia e celerità gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto, fino al 31 dicembre 2023 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefìci economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011».

  All'articolo 13:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «ripartite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «ripartite tra le regioni»;

   al comma 3, le parole: «regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,», dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «alle tempistiche prescritte» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi prescritti»;

   al comma 5, secondo periodo, le parole: «e per tali» sono sostituite dalle seguenti: «e di tali».

  All'articolo 14:

   al comma 1, dopo le parole: «biglietti di ingresso» e dopo le parole: «15 settembre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «all'articolo 101 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

   al comma 2, alinea, le parole: «A tal fine è istituito, presso lo stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «Per il fine di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione».

  All'articolo 16:

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto», le parole: «in cui ricadono» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui territorio sono situate», la parola: «emanato» è sostituita dalla seguente: «adottato» e le parole: «di cui comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma»;

    al terzo periodo, le parole: «di Sport e salute S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport e salute S.p.a.».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «i parchi divertimento» sono sostituite dalle seguenti: «i parchi di divertimento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente»;

   al comma 3, la parola: «determinati» è sostituita dalla seguente: «derivanti».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

  «Art. 17-bis. – (Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche) – 1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attività medesime, purché in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottano idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.
  2. L'idoneità delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024».

  All'articolo 18:

   al comma 1, le parole: «dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;

   al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 25, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

  All'articolo 19:

   al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 140 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

   al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b) e c), del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al» e dopo le parole: «commi 6, 7 e 11, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. I comuni indicati nell'allegato 1 nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso».

  All'articolo 20:

   al comma 3, dopo le parole: «comma 2, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Per l'anno 2023 il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  
4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 settembre.
  4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine previsto dall'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 dicembre.
  4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 170, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
  4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni indicati nell'allegato 1 annesso al presente decreto nonché per le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 233, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 139, comma 1, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di sessanta giorni».

  Dopo il capo I sono inseriti i seguenti:

« Capo I-bis
PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

  Art. 20-bis. – (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresì applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del presente decreto, sentite le regioni interessate, previo raccordo con le amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, un elenco aggiornato dei comuni in cui si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso che presentino un nesso di causalità diretto con gli eventi alluvionali di cui al presente articolo, anche ai fini di eventuali valutazioni in merito all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
  3. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

  Art. 20-ter. – (Commissario straordinario alla ricostruzione) – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
  2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
  3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
  4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.
  5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.
  6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Il Commissario straordinario:

   a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza;

   b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e);

   c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e):

    1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

    2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

    3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;

   d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;

   f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater.

  8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi in house delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
  
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

  Art. 20-quater. – (Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione) – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 20-bis. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
  3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:

   a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 20-ter, comma 3;

   b) nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   c) nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

  Art. 20-quinquies. – (Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche) – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.

  2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
  3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.
  4. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
  5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

Capo I-ter
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

Sezione I
RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI

  Art. 20-sexies. – (Ricostruzione privata) – 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a:

   a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:

    1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

    2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

    3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

   b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

   c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;

   d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi e le modalità di attuazione;

   e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;

   f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi e dei costi parametrici.

  2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
  3. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui al medesimo articolo 20-bis:

   a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;

   b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

   c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

   d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

   e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

   f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

   g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

   h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

   i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.

  4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del 2010, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.
  5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
  6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Art. 20-septies. – (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata) – 1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

   a) la scheda di rilevazione dei danni redatta da un professionista abilitato e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

   b) la relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;

   c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

  2. All'esito dell'istruttoria relativa alla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
  3. Il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
  4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
  7. I contributi e i benefìci previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo edilizio in sanatoria conseguito alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
  8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II
RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI

  Art. 20-octies. – (Ricostruzione pubblica) – 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis, in particolare:

   a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

   b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

   c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

   d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

  2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:

   a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;

   b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;

   c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;

   d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

   e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3, per le infrastrutture stradali, comprendente altresì l'individuazione dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies del presente decreto.

  3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
  4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
  6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
  7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-ter, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.
  8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
  9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
  11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
  13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.

  Art. 20-novies. – (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) – 1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, i soggetti attuatori sono:

   a) le regioni;

   b) il Ministero della cultura;

   c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   d) l'Agenzia del demanio;

   e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare ai comuni, agli altri enti locali interessati o agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza della società ANAS S.p.a., danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 20-octies, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa società ANAS S.p.a., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la società ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del presente decreto, ove necessario, anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015, utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.
  5. Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
  6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter può avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

Capo I-quater
MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

  Art. 20-decies. – (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali) – 1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

   a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali, dai crolli e dalle demolizioni;

   b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

   c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis;

   d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

   e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e il relativo ricavato è ceduto come contributo al comune da cui provengono i materiali stessi.

  3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi o da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico degli stessi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006
  4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.
  5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di raggruppamento o deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura prevista dall'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Le disposizioni del terzo periodo del presente comma si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto è effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un apposito avviso, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
  6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
  7. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), come definiti dall'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei princìpi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti, provvedendo con urgenza all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di sua competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
  9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
  10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i materiali derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma sono circoscritti adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
  12. A esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo I-quinquies
RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI

  Art. 20-undecies. – (Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023) – 1. Nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

  Art. 20-duodecies. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni degli articoli da 20-bis a 20-undecies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui».

  All'articolo 21:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 44, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al».

  All'articolo 22:

   al comma 2, le parole: «10,12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9,07 milioni» e le parole: «e 2,84 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 2,84 milioni di euro»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «articoli 1, 5, 6» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 5, 6, commi 2, 6 e 7» e dopo le parole: «di cassa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera e), le parole: «delle minori spese» sono sostituite dalle seguenti: «di quota parte delle minori spese».

  All'allegato 1:

   alla voce: «Castel Maggiore», le parole: «alle frazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla frazione»;

   alla voce: «Castel San Pietro Terme», la parola: «Molinonovo» è sostituita dalle seguenti: «Molino Nuovo»;

   alle voci «Ozzano dell'Emilia», «Pianoro», «San Benedetto Val di Sambro» e «San Lazzaro di Savena», le parole: «alla frazione» sono sostituite dalle seguenti: «alle frazioni»;

   alla voce: «San Lazzaro di Savena», la parola: «Pizzocalbo» è sostituita dalla seguente: «Pizzocalvo».

  Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:

«Allegato 1-bis
(Articolo 20-quinquies, comma 3)

Stato di previsione

Unità di voto

  Codice Missione

  Descrizione Missione

  Codice Programma

  Descrizione Programma

Importo in euro

  Ministero dell'università e della ricerca

1.1

017

  Ricerca e innovazione

022

  Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

15.000.000

Totale Ministero dell'università e della ricerca

15.000.000

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2

014

  Infrastrutture pubbliche e logistica

005

  Sistemi idrici e idraulici

949.999

1.1

014

  Infrastrutture pubbliche e logistica

011

  Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali

122.994.272

1.4

014

  Infrastrutture pubbliche e logistica

010

  Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità

4.134.697

2.6

013

  Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

006

  Sviluppo e sicurezza della mobilità locale

3.272.340

2.5

013

  Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

009

  Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

51.772.260

2.3

013

  Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

002

  Autotrasporto ed intermodalità

37.000.000

2.4

013

  Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

005

  Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

4.901.130

4.1

007

  Ordine pubblico e sicurezza

007

  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

10.441.094

Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

235.465.792

  Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1.3

009

  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

006

  Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

5.000.000

Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

5.000.000

  Ministero dell'economia e delle finanze

1.8

029

  Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

010

  Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato

154.539.729

20.1

028

  Sviluppo e riequilibrio territoriale

004

  Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali

450.000.000

22.2

032

  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003

  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

15.750.438

1.2

029

  Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

003

  Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria

33.474.670

1.6

029

  Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

007

  Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

14.200.207

1.1

029

  Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica

001

  Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità

1.000.000

5.1

007

  Ordine pubblico e sicurezza

005

  Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese

6.809.395

Totale Ministero dell'economia e delle finanze

675.774.439

  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1.8

004

  L'Italia in Europa e nel mondo

012

  Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari

30.204.195

Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

30.204.195

  Ministero dell'istruzione e del merito

1.2

022

  Istruzione scolastica

008

  Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica

5.565.312

Totale Ministero dell'istruzione e del merito

5.565.312

  Ministero dell'interno

3.1

007

  Ordine pubblico e sicurezza

008

  Contrasto
  al crimine,
  tutela
  dell'ordine
  e della
  sicurezza
  pubblica

100.367.659

3.3

007

  Ordine pubblico e sicurezza

010

  Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

55.899.094

4.2

008

  Soccorso civile

003

  Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

55.847.516

6.2

032

  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003

  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

7.246.736

Totale Ministero dell'interno

219.361.005

  Ministero della giustizia

1.2

006

  Giustizia

002

  Giustizia
  civile
  e penale

24.370.754

1.1

006

  Giustizia

001

  Amministrazione penitenziaria

26.306.678

1.3

006

  Giustizia

003

  Giustizia minorile e di comunità

100.000

1.5

006

  Giustizia

011

  Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione

17.820.930

Totale Ministero della giustizia

68.598.362

  Ministero della difesa

1.5

005

  Difesa e sicurezza del territorio

006

  Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

  33.000.000

Totale Ministero della difesa

33.000.000

  Ministero della cultura

1.9

021

  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

015

  Tutela del patrimonio culturale

3.496.679

Totale Ministero della cultura

3.496.679

  Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

5.2

010

  Energia e diversificazione delle fonti energetiche

007

  Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico

17.000.000

1.5

018

  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

012

  Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico

3.937.227

5.1

010

  Energia e diversificazione delle fonti energetiche

008

  Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse

79.100.000

Totale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

100.037.227

Totale complessivo

1.391.503.011

».

  Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricompresi nei territori indicati nell'allegato 1. Salvo quanto diversamente indicato da ciascuna disposizione, le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
*01.03. Bonelli, Zanella.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricompresi nei territori indicati nell'allegato 1. Salvo quanto diversamente indicato da ciascuna disposizione, le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
*01.04. Gnassi.

  Al comma 1, dopo la parola: residenza aggiungere le seguenti: , il domicilio.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i termini per i versamenti dovuti in ragione degli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023.
**1.1. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, dopo la parola: residenza aggiungere le seguenti: , il domicilio.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i termini per i versamenti dovuti in ragione degli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023.
**1.3. Richetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la parola: residenza aggiungere le seguenti: , il domicilio.
1.5. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: o la sede operativa aggiungere le seguenti: o le unità locali.
1.8. Peluffo.

  Al comma 1, sostituire le parole: nei territori con le seguenti: in tutto il territorio dei comuni.

  Conseguentemente, al comma 1, allegato 1, sopprimere la colonna «Circoscrizione territoriale».
1.9. Vaccari.

  Al comma 1, allegato 1, alla voce: FE-ARGENTA sopprimere le parole: e Lavezzola
1.13. Bakkali.

  Al comma 1, allegato 1, alla voce: BO – BOLOGNA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Paleotto con le seguenti: Tutto il territorio comunale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato 1:

   a) alla voce: BO-BUDRIO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   b) alla voce: BO-CASTEL GUELFO DI BOLOGNA sostituire le parole: Limitatamente alla località di capoluogo ovest con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   c) alla voce: BO-CASTENASO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   d) alla voce: BO-DOZZA sostituire le parole: Limitatamente al capoluogo con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   e) alla voce: BO – MONTE SAN PIETRO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Monte san Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   f) alla voce: BO-OZZANO DELL'EMILIA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   g) alla voce: BO-PIANORO sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   h) alla voce: BO-SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   i) alla voce: BO-SAN LAZZARO DI SAVENA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   l) alla voce: BO-SASSO MARCONI sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano con le seguenti: Tutto il territorio comunale;

   m) dopo la voce: BO-VALSAMOGGIA aggiungere le seguenti:

    BO – Baricella – Tutto il territorio comunale

    BO – Bentivoglio – Tutto il territorio comunale

    BO – Camugnano – Tutto il territorio comunale

    BO – Casalecchio – Tutto il territorio comunale

    BO – Castel di Casio – Tutto il territorio comunale

    BO – Granarolo Emilia – Tutto il territorio comunale

    BO – Malalbergo – Tutto il territorio comunale

    BO – Marzabotto – Tutto il territorio comunale

    BO – Minerbio – Tutto il territorio comunale.
1.18. Gnassi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi effettuate mediante ritenute alla fonte si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate e non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
1.30. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei comuni elencati nell'allegato 1 si applicano anche alle città metropolitane, alle province e alle unioni di comuni di cui tali comuni fanno parte.
1.31. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, dispone con proprio provvedimento nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali, al fine di integrare l'elenco dei comuni di cui all'allegato 1, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati.
1.33. Curti, Manzi, Simiani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono sospesi aggiungere le seguenti: i versamenti ai fondi pensione integrativi e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.
1.36. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente:

   al comma 6 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 con le seguenti: in tre rate mensili consecutive di pari importo entro il 30 giugno 2024;

   al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre;

   al comma 13 sostituire le parole da: 12,96 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 25,92 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 83,96 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 41,98 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e quanto ai restanti 41,98 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto.
*1.38. Gadda, Ruffino, Benzoni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente:

   al comma 6 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 con le seguenti: in tre rate mensili consecutive di pari importo entro il 30 giugno 2024;

   al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre;

   al comma 13 sostituire le parole da: 12,96 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 25,92 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 83,96 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 41,98 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e quanto ai restanti 41,98 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto.
*1.40. Fenu, Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, sopprimere le parole: agli adempimenti e;

   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: tributari aggiungere le seguenti: e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023, con le seguenti: 29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.
**1.42. Peluffo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, sopprimere le parole: agli adempimenti e;

   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: tributari aggiungere le seguenti: e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023, con le seguenti: 29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.
**1.44. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, sopprimere le parole: agli adempimenti e;

   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: tributari aggiungere le seguenti: e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023, con le seguenti: 29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.
**1.45. Ruffino, Benzoni, Gadda.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1.49. Bonelli, Zanella.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 dicembre.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 29 febbraio 2024 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 29 febbraio 2024.
1.50. Peluffo.

  Al comma 3, sostituire le parole: e 24 con le seguenti: , 24, 25 e 25-bis.
*1.54. Ruffino.

  Al comma 3, sostituire le parole: e 24 con le seguenti: , 24, 25 e 25-bis.
*1.55. Peluffo.

  Al comma 3, sostituire le parole: e 24 con le seguenti: , 24, 25 e 25-bis.
*1.56. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della regione e degli enti locali; fino al 31 agosto 2023 la regione e gli enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

  Conseguentemente:

   al comma 7, dopo le parole: unica soluzione aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata;

   al comma 12 dopo le parole: dei termini di pagamento delle fatture emesse aggiungere le seguenti: e delle modalità di rateizzazione;

   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo, gli enti locali di cui all'allegato 1 non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato 1 procedono al pagamento a favore del beneficiario.
1.59. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 1° agosto.
1.73. Bakkali.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo non si applicano alle comunicazioni relative all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché agli adempimenti relativi agli infortuni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e agli adempimenti relativi alla denuncia degli imponibili contributivi.
1.74. Bakkali.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024.
*1.76. Ruffino, Benzoni, Gadda.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024.
*1.77. Peluffo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024.
*1.78. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 con le seguenti: entro il 16 gennaio 2024, in un'unica soluzione ovvero mediante congrui piani di rateizzazione fino a 12 rate mensili di pari importo.
1.84. Bonelli, Zanella.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: unica soluzione aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata.
*1.85. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: unica soluzione aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata.
*1.88. Ruffino, Boschi, Bonetti, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Marattin, Rosato.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
**1.90. Ruffino.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
**1.91. Peluffo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma , quarto periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
**1.92. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 15 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la previsione di adesione a congrui piani di rateizzazione degli importi che saranno predisposti.
1.94. Simiani, Braga.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: relativi aggiungere le seguenti: agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e.
*1.101. Ruffino, Benzoni, Gadda.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: relativi aggiungere le seguenti: agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e.
*1.102. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: relativi aggiungere le seguenti: agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e.
*1.104. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato al presente decreto sono sospesi sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro relative alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del Sistema Informativo Integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
1.107. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I versamenti di cui al comma 7 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 20 novembre 2023.
1.108. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, il comune può applicare un coefficiente di riduzione delle tariffe di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158 e all'articolo 40 del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 nonché all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e all'articolo 1, commi da 816 a 837 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, proporzionale al periodo d'inattività, debitamente certificato, dai soggetti stessi.
1.112. Peluffo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2023, non è dovuto il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*1.114. Ruffino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2023, non è dovuto il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*1.115. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Al comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 come convertito con legge 11 aprile 2023, n. 38, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «e per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127, del 01 giugno 2023.».
1.119. Bonelli, Zanella.

  Al comma 10 sopprimere le parole: , secondo periodo, .

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo le parole: è estesa aggiungere le seguenti: , per tutte la categorie di soggetti ivi previste,;

   sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per gli interventi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
1.120. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Fenu.

  Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
*1.121. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
*1.124. Simiani, Peluffo.

  Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
*1.125. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 10 sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**1.126. Simiani.

  Al comma 10 sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
**1.127. Simiani, Braga.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 per gli interventi effettuati nei territori interessati, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
1.130. Merola, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. I termini di esecuzione dei lavori indicati dai titoli abilitativi e i termini di esecuzione dei lavori previsti dai capitolati di gara sono prorogati fino al 30 giugno 2024.
1.134. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 12 sostituire le parole da: L'Autorità di regolazione fino alla fine del comma con le seguenti: è disposto l'esonero, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, del pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo nonché delle rate in scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.
1.138. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 9 mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: di integrazione finanziaria aggiungere le seguenti: e di aiuto e sostegno alle famiglie di cui al comma 1 del presente articolo.
1.144. Simiani, Braga.

  Al comma 12 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e dal 1° gennaio 2025. Ai piani di rateizzazione non trovano applicazione le disposizioni in materia di interessi di mora connessi agli adempimenti di cui al presente comma.
1.147. Bonelli, Zanella.

  Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi.
*1.152. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

  Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi.
*1.153. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. È istituito un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie di conduttori come individuate dal comma 1, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro da assegnare alla regione interessata con provvedimento da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.
  12-ter. È sospesa, sino alla data del 31 dicembre 2023, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
  12-quater. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per il ristoro del mancato reddito per effetto delle disposizioni di cui al comma 12-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto.
1.176. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subìto danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
*1.160. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subìto danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
*1.161. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subìto danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
*1.162. Richetti, Ruffino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi.
**1.165. Peluffo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi.
**1.166. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi.
**1.170. Richetti, Ruffino, Benzoni.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.
*1.171. Richetti, Ruffino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.
*1.174. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.
*1.110. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  13-ter. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023 dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, entro un importo massimo annuo di 600 euro.
1.178. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Peluffo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ed eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro.
*1.185. Del Barba, Ruffino.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ed eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro.
*1.188. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.
**1.190. Richetti, Ruffino, Gadda.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.
**1.191. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'articolo 11-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.
**1.192. Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Ai territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023, a decorrere dal 1° maggio 2023 e per un periodo non superiore a 5 anni, sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
*1.195. Richetti, Ruffino.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Ai territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023, a decorrere dal 1° maggio 2023 e per un periodo non superiore a 5 anni, sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123.
*1.198. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esonero contributivo a favore della filiera agricola, della pesca e acquacoltura)

  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1.04. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esonero contributivo a favore della filiera agricola, della pesca e acquacoltura)

  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1.03. Gadda, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esonero contributivo filiere agricole e pesca)

  1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1.036. Vaccari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi e dipendenti)

  1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.06. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini filiera agricola)

  1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori indicati nell'allegato 1:

   a) la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza negli anni 2022 e 2023 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi;

   b) il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2023.
*1.010. Gadda, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini filiera agricola)

  1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori indicati nell'allegato 1:

   a) la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza negli anni 2022 e 2023 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi;

   b) il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è prorogato al 31 dicembre 2023.
*1.011. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

  1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
**1.016. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

  1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
**1.017. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

  1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
**1.018. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

  1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
**1.019. Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di conservazione documentale)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta 2023 e per i precedenti periodi d'imposta per i quali non sono ancora prescritti i termini relativi agli accertamenti, non si applicano le disposizioni e le conseguenze di cui all'articolo 2220 del codice civile e agli articoli 22 e 39, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.
1.021. Peluffo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

  1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.
  2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.
*1.022. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

  1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.
  2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.
*1.023. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

  1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.
  2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.
*1.024. Gadda, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione TARI)

  1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.026. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

  1. Ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.
1.027. Peluffo.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno per incremento consumi energetici)

  1. Al fine di ammortizzare l'incremento del costo dei consumi energetici, conseguente all'utilizzo di apparati di deumidificazione per la bonifica e il risanamento degli ambienti interessati da fenomeni di allagamento nonché di acqua necessaria al lavaggio ed alla sanificazione degli stessi, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 l'importo fatturabile per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua non può eccedere quello relativo alla media dei consumi rilevati dai gestori nei corrispondenti periodi dei tre anni precedenti. Tale misura, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12 in tema di sospensioni, si applica per l'intera durata dello stato di emergenza come dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
  2. Con autonomi provvedimenti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato, ai fini di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
1.030. Curti, Manzi, Simiani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione della Zona logistica semplificata della regione Emilia-Romagna)

  1. Al fine sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nei territori colpiti dall'alluvione è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, della regione Emilia-Romagna, come risulta da cartografia, corredata dal Piano di sviluppo strategico, allegata parte integrante della delibera dell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna n. 70 del 2 febbraio 2022 approvata dalla delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1.031. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.
4.37. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché a discrezione dell'autorità responsabile per il procedimento nel caso di procedimenti riguardanti attività o opere connesse ai servizi pubblici locali.
4.38. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Sono esclusi dalle sospensioni di cui al comma 1:

   a) i termini e i procedimenti relativi ai concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile;

   b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse comunitarie;

   c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti in capo ai soggetti di cui al comma 1 al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'annualità 2023;

   d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria degli Atenei.
4.39. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Per gli enti locali di cui all'allegato 1, ferme restando le sospensioni di termini di cui all'articolo 1, sono altresì sospesi i termini relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in scadenza nel periodo tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023, ivi compresi i termini connessi a richieste della Corte dei conti, anche in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché relativi ad obblighi di rendicontazione e monitoraggio di qualsiasi natura. Per gli enti locali di cui al periodo precedente, sono inoltre sospesi tutti i termini relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale complementare (PNC), che scadono nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023. Le richieste di erogazione di contributi in acconto o in corso d'opera condizionate alla registrazione di dati nei sistemi di monitoraggio ivi compreso il sistema REGIS, sono soddisfatte dalla Ragioneria generale dello Stato mediante il ricorso alla procedura di anticipazione di risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.
4.40. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Sopprimere il comma 4.
4.16. Gnassi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: prove di recupero aggiungere le seguenti: anche in modalità telematica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: di oggettiva aggiungere le seguenti: e documentata.
*4.47. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: prove di recupero aggiungere le seguenti: anche in modalità telematica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: di oggettiva aggiungere le seguenti: e documentata.
*4.74. Bonelli, Zanella.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
4.15. Gnassi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle procedure concorsuali funzionali a reclutare personale per supportare le gestioni commissariali, le regioni e gli enti locali coinvolti nell'alluvione.
4.41. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di lavoro vigenti aggiungere le seguenti: e al limite di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2024.
4.43. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale.
*4.75. Bonelli, Zanella.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale.
*4.20. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale.
*4.44. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale.
*4.8. Ruffino.

  Sopprimere il comma 7.
4.46. Gnassi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai comuni di cui all'allegato 1 e alle relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.
*4.21. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai comuni di cui all'Allegato 1 e alle relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.
*4.51. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A favore delle imprese con sede legale o sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare al momento dell'erogazione del saldo, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva, l'esecuzione dei controlli previsti dalle seguenti disposizioni:

   a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

   c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4.48. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Per l'annualità 2023, i comuni individuati all'allegato del presente decreto, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2022.
4.49. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, gli organismi pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*4.11. Richetti, Ruffino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, gli organismi pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*4.50. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, gli organismi pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
*4.30. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Gli eventi calamitosi integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
4.13. Vaccari.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

  1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in scadenza dal 1° maggio 2023, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'elenco allegato 1, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.
  2. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (controllo funzionale e regolazione delle attrezzature), in scadenza nel 2023 e rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 a soggetti che risiedono nei comuni interessati dall'evento calamitoso, conservano la loro efficacia per i 12 mesi successivi alla scadenza.
  3. Con riferimento al Programma Sicuro, Verde Sociale – Riqualificazione dell'ERP di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che definisce il cronoprogramma procedurale degli adempimenti in attuazione del comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59 convertito dalla Legge 1° luglio 2021 n. 101, il termine stabilito al 30 giugno 2023 per l'avvio dei lavori è differito di 6 mesi.
  4. Tutti i termini pendenti di inizio e conclusione di interventi nei territori di cui all'allegato 1, finanziati con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2018 adottato in attuazione del decreto Interministeriale 16 marzo 2015 di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, sono differiti di 6 mesi.
4.014. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

  1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione o accordi similari e dei piani attuativi comunque denominati e relativi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza provocata dagli eventi alluvionali, conservano la loro validità per 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni e dichiarazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  2. Sono prorogati al 30 novembre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
  3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, fino al 30 novembre 2023 il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'allegato 1.
4.013. Simiani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

  1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.
*4.04. Ruffino, Benzoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

  1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.
*4.06. Peluffo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

  1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturali, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.
*4.09. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del «Progetto 1000 Esperti PNRR» nei territori interessati dall'alluvione)

  1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.
  2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.
  3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.
  4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
  5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
  6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.
**4.08. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del «Progetto 1000 Esperti PNRR» nei territori interessati dall'alluvione)

  1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.
  2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.
  3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.
  4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
  5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
  6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.
**4.015. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma , secondo periodo, dopo le parole: è definito aggiungere le seguenti: con priorità per le istituzioni scolastiche pubbliche;

   dopo la parola: scolastiche aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

   alla rubrica, sostituire la parola: dei con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, situate nei.
5.6. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: a retribuire personale interno e/o esterno per l'effettuazione dei servizi previsti.
5.21. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: interessate dall'emergenza con le seguenti: , nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, interessati dall'emergenza.
*5.2. Richetti, Ruffino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: interessate dall'emergenza con le seguenti: , nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, interessati dall'emergenza.
*5.12. Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Manzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023.
5.22. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al fine di assicurare l'avvio delle attività estive a favore di ragazzi e bambini in tutte le zone colpite è previsto uno stanziamento straordinario di 2 milioni di euro a favore dei comuni interessati per consentire il ripristino dei luoghi idonei. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 18.
5.8. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Ascari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è attribuito, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
5.01. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Iaria, Traversi.

ART. 6.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il mancato introito degli Atenei trova copertura finanziaria a valere su fondi appositamente stanziati.
*6.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Ascari.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il mancato introito degli Atenei trova copertura finanziaria a valere su fondi appositamente stanziati.
*6.7. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Manzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per l'anno accademico 2022/2023: con le seguenti: per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024.
**6.8. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Manzi.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per l'anno accademico 2022/2023: con le seguenti: per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024.
**6.13. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 le attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
6.9. Bakkali, Simiani, Braga, Schlein, Manzi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: 1° maggio 2023, aggiungere le seguenti: o comunque entro la data di entrata in vigore del presente decreto,.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: le giornate di sospensione aggiungere le seguenti: o riduzione.
7.40. Peluffo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.
  5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e stabilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1.
*7.2. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.
  5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e stabilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1.
*7.47. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.
  5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e stabilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1.
*7.30. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa anche ai lavoratori dipendenti in forza al momento dell'evento straordinario emergenziale, qualora successivo alla data del 1° maggio 2023.
7.18. Peluffo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto presso un datore di lavoro avente unità produttiva in uno dei comuni di cui all'Allegato che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a euro 600.
7.50. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che lavorano presso un datore di lavoro con sede legale o operativa ubicata in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 90 giorni.
7.45. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 4, sostituire la parola: quindici con la seguente: novanta.
*7.63. Bonelli, Zanella.

  Al comma 4, sostituire la parola: quindici con la seguente: novanta.
*7.42. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 4, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
**7.10. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 4, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
**7.43. Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 4, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
**7.31. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che risiedono in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni.
7.44. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Ai lavoratori agricoli aggiungere le seguenti: e agli stagionali del settore turismo.
7.19. Gnassi.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Per i restanti lavoratori agricoli, aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo.
*7.27. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Per i restanti lavoratori agricoli, aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo.
*7.64. Bonelli, Zanella.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinamento delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023.
**7.48. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinamento delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023.
**7.17. Vaccari.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.
*7.29. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.
*7.49. Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori con contratto intermittente, è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica ad INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.
*7.15. Richetti, Ruffino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori con contratto intermittente, è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate lavorative, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.
*7.66. Bonelli, Zanella.

  Al comma 6, dopo le parole: di consultazione sindacale, aggiungere le seguenti: , fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148,.
**7.67. Bonelli, Zanella.

  Al comma 6, dopo le parole: di consultazione sindacale, aggiungere le seguenti: , fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148,.
**7.46. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
7.41. Simiani.

  Al comma 11, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

   b) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione, fino al fabbisogno, del maggior gettito riveniente dalla seguente disposizione: All'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: dal 1° gennaio 2024 sono sostituite dalle seguenti: dal 1° giugno 2023.
7.68. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Proroga contratti a tempo determinato in scadenza e proroga NASPI/DIS-COLL)

  1. Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l'accesso all'integrazione al reddito di cui all'articolo 7, il datore di lavoro può procedere, per il medesimo periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.
  2. In favore dei lavoratori residenti o domiciliati nei comuni di cui all'Allegato 1, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario dell'integrazione al reddito di cui all'articolo 7 e delle indennità di cui all'articolo 8. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
7.012. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1
(Misure di sostegno ai lavoratori per fronteggiare i danni e i disagi causati dagli eventi alluvionali)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per affrontare i danni e i disagi subìti a causa degli eventi alluvionali entro il limite complessivo di euro 5.000.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano unicamente ai beni ceduti, ai servizi prestati e alle somme erogate a partire dal 1° maggio 2023 dalle società e dalle imprese che, alla stessa data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto.
  3. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro secondo le disposizioni di cui al comma 1 e limitatamente alle società e alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, sono deducibili ai fini dell'aliquota d'imposta sui redditi delle società, di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 100 per cento.
7.02. Richetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1
(Esonero contributivo e detassazione delle somme erogate ai dipendenti a titolo di ristoro)

  1. Ai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di lavoro domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi calamitosi del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura di predetti danni, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, un esonero dal versamento dei contributi pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino al raggiungimento di un importo pari al valore del danno subito.
  2. Per gli anni 2023 e 2024, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti aventi la finalità di ristorare i danni subiti all'abitazione o ai mezzi di trasporto in conseguenza degli eventi straordinari del 23 maggio 2022 e 25 maggio 2022. I datori di lavoro di cui al presente comma possono accedere all'esonero di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino ad un importo pari alle somme o prestazioni erogate.
7.013. Ruffino, Boschi, Bonetti, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Marattin, Rosato.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: dei lavoratori autonomi o professionisti, aggiungere le seguenti: anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,.

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza, aggiungere le seguenti: nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,;

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

    2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1 maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

    2-ter. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.

    2-quater. Ai lavoratori dello spettacolo, coinvolti a vario titolo, costretti all'inattività per il periodo tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in considerazione che tali eventi sono considerati per cessazione involontaria del rapporto di lavoro, la prevista indennità ALAS spettacolo 2023, viene anticipata e disposta in pagamento con le modalità previste dal comma 9 dell'articolo 7 dello stesso decreto.
8.34. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: dei lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: ,anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,
8.24. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza, aggiungere le seguenti: nonché agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 che non siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione salariale emergenziale.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 253,6 milioni con le seguenti: 280 milioni.
8.8. Vaccari.

  Al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza aggiungere le seguenti: nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,
8.25. Bakkali, De Micheli, De Maria, Vaccari, Andrea Rossi, Di Sanzo, Curti, Ferrari, Simiani, Gnassi, Malavasi, Merola.

  Al comma 1, dopo le parole: nel caso degli agenti e rappresentanti aggiungere le seguenti: e degli operatori al commercio su area pubblica.
*8.3. Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, dopo le parole: nel caso degli agenti e rappresentanti aggiungere le seguenti: e degli operatori al commercio su area pubblica.
*8.19. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo le parole: nel caso degli agenti e rappresentanti aggiungere le seguenti: e degli operatori al commercio su area pubblica.
*8.22. Simiani, Peluffo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1° maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
8.26. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.
*8.17. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.
*8.27. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I datori di lavoro del settore agricolo, con unità produttive site nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato al presente decreto, nonché i datori di lavoro agricoli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori agricoli anche a tempo determinato residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale emergenziale per gli eventi alluvionali di cui al presente decreto. Il trattamento è concesso in deroga ai requisiti di accesso riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo determinato purché iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nel 2023 per almeno un giorno.
8.23. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle imprese con le seguenti: delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e delle imprese con numero di dipendenti fino a 499;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo alinea, dopo le parole: a titolo gratuito, aggiungere le seguenti: per un importo massimo garantito fino a 7,5 milioni;

   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per sostenere gli investimenti delle imprese, anche finalizzati alla ripresa delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge, all'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Con riferimento alle operazioni di cui al comma 1, l'importo massimo garantito dal Fondo è elevato a euro 7,5 milioni.».
9.4. Del Barba, Ruffino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle imprese con le seguenti: delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e delle imprese con numero di dipendenti fino a 499;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo alinea, dopo le parole: a titolo gratuito, aggiungere le seguenti: per un importo massimo garantito fino a 7,5 milioni;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui al medesimo comma è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.14. Gnassi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Peluffo.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parole: localizzate con le seguenti : aventi sede legale od operativa o unità locali;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro.
*9.13. Simiani, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: localizzate con le seguenti : aventi sede legale od operativa o unità locali;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro.
*9.2. Richetti, Ruffino, Benzoni.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: localizzate con le seguenti: aventi sede legale od operativa
9.1. Ruffino, Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono estese alle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, alle condizioni previste dalle predetta disposizione.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e della dotazione assegnata a SACE Spa di cui al comma 1-bis.
9.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la garanzia del Fondo è concessa in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 su finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, anche se non già garantiti dal Fondo, nella misura del 70 per cento per la garanzia diretta e, nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, per la riassicurazione. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione.
9.6. Simiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli interventi del Fondo di Garanzia di cui al presente articolo possono essere accompagnati da contributi in conto interessi o in conto impianti, per favorire il finanziamento degli investimenti in attesa della definizione e dell'attuazione dei provvedimenti per l'indennizzo dei danni, e per garantire la continuità produttiva.
9.15. Simiani, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire la parola: localizzate con le seguenti: aventi sede legale, sede operativa, ovvero unità locali
10.3. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti di sostegno alle imprese non esportatrici)

  1. Al fine di sostenere le imprese non incluse nell'articolo 10 aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
10.04. Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

ART. 11.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: la sede aggiungere le seguenti: legale o la sede
11.11. Peluffo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono sospesi aggiungere le seguenti: , su richiesta delle imprese,

  Conseguentemente, al medesimo comma , medesimo alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
11.8. Del Barba, Ruffino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti: 30 novembre 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza applicazione di sanzione e interessi;

    lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023;

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai fini della previsione di cui alla lettera c) del comma 1, le società e le imprese che intendano avvalersene, devono comunicarlo alla banca. Resta comunque facoltà delle stesse richiedere, nell'ambito di detta comunicazione, la sola sospensione dei rimborsi in conto capitale.
  2-ter. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
11.12. Peluffo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    lettera b) sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;

   c-ter) le scadenze contrattuali dei prestiti non rateali e dei rispettivi elementi accessori previste a partire dal 1° maggio 2023;

   c-quater) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2023, le domande di iscrizione alle camere di commercio e le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

   c-quinquies) il versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

   al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.
  4-bis. Le sospensioni di cui ai precedenti commi non determinano l'inammissibilità delle imprese beneficiarie al Fondo centrale di Garanzia per le PMI, fino al completo pagamento delle rate sospese.
11.25. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Peluffo.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 giugno 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma , dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) le revoche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;

   al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023.
11.24. Peluffo.

  Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;

   al comma 4, sostituire le parole: in unica soluzione alla ripresa del termine con le seguenti: in tre rate mensili consecutive di pari importo da versare a partire dalla ripresa del termine.
11.4. Gadda, Ruffino.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
11.13. Peluffo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.
*11.10. Peluffo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole 30 giugno 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.
*11.48. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali sospensioni realizzano un automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento alle stesse condizioni del contratto originario.
11.7. Gadda, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
*11.01. Richetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023).

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
*11.06. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023).

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
*11.013. Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie).

  1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.
  2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
  3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
**11.08. Ascari, Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie).

  1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.
  2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
  3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
**11.015. Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie).

  1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.
  2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
  3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
**11.03. Richetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Crediti vantati dalle imprese)

  1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11.014. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sospensione obblighi civilistici relativi alle perdite).

  1. Alle sole imprese di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, si applicano, anche per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
11.016. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive).

  1. Limitatamente alle attività ricettive turistico-alberghiere ubicate nei comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Firenze e della provincia di Pesaro e Urbino, il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i), è prorogato al 31 ottobre.
11.017. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sostegno alle imprese agricole).

  1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subìto danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subìto, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:

   a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;

   b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

   c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;

   d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

   e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subìto;

   f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subìto;

   g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subìto;

   h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subìto o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita, come a titolo esemplificativo a causa di frane, per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;

   i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

  2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 6 del presente articolo.
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse modalità di accesso e di contribuzione di cui al comma 1. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 6 con la possibilità di integrare l'eventuale aiuto richiesto con ulteriori future risorse laddove le attuali somme stanziate non riescano a soddisfare il cento per cento del danno subìto.
  4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 6, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
  5. Con riferimento alle aree ricadenti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, in deroga alle tempistiche di presentazione previste dal regolamento del Fondo Agricat, a causa di eventi di forza maggiore, i termini di presentazione delle istanze al Soggetto gestore del citato fondo per gli eventi catastrofali sono differiti fino alla data di conclusione del periodo emergenziale.
  6. Le risorse del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.
  7. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subìto danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  8. La ripartizione di cui al comma 7 viene effettuata secondo i seguenti criteri:

   a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

   b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

  9. Successivamente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 7, al fine di consentire la rapida erogazione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subìto danni dalla siccità 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le regioni possono anticipare la liquidazione alle aziende che hanno subìto danni sotto condizione risolutiva laddove per esse non sia ancora stata conclusa la verifica sui dati inseriti all'interno della certificazione antimafia.
  10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»;

   b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

  12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.
  13. È sospeso ogni termine amministrativo e tecnico per la totalità dei procedimenti in agricoltura, siano essi istanze di contributo indipendentemente dalla fonte e dall'autorità di gestione del fondo, prassi normative o vincoli previsti per il rispetto di eventuali impegni sottoscritti dalle imprese agricole, nonché il rinvio di tutte le imminenti scadenze e dei termini fissati per la conclusione dei lavori legati alla ricostruzione del Sisma 2012. La sospensione dei termini non riguarda la concessione e l'erogazione di aiuti, contributi e risorse alle imprese agricole. Le regioni possono adottare meccanismi di anticipazione per concedere fino al 70 per cento dell'aiuto previsto per le domande di pagamento presentate a valere sulla campagna PAC 2023.
  14. Al fine di prevenire la crescente diffusione di organismi nocivi nelle aree colpite dall'alluvione e adottare misure fitosanitarie adeguate il Fondo per la protezione delle piante istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 è incrementato di due milioni di euro
  15. Sono sospesi i mutui e le imposte per gli Enti, le Associazioni e le Strutture economiche partecipate da aziende agricole danneggiate ricadenti nei Comuni alluvionati.
  16. Una quota pari al 3 per cento del fondo del PSRN è destinata al PSR della Regione Emilia-Romagna al fine di avviare gli interventi strategici per la ripartenza del settore agricolo.
  17. Per il periodo d'imposta 2023, le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sindacali per interventi a sostegno dei soggetti con residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato del presente decreto sono deducibili nel limite del reddito imponibile del contribuente. La predetta deduzione è riconosciuta a condizione che l'erogazione sia effettuata con sistemi di pagamento tracciabili.
12.35. Vaccari, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Sostegno alle imprese agricole).

  1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:

   a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

   c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

   d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

   e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

   f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;

   g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

   h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita (es. a causa di frane), per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;

   i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

  2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5 del presente articolo.
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse percentuali di contribuzione al comma 2. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione come previsto dall'articolo 15 del regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 5.
  4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
  5. Le risorse del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.
  6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo. n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:

   a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

   b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

  8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  9. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «raccolta di legname» inserire le seguenti: «avulso e»;

   b) le parole «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

  10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.
12.34. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole, la cui azienda o la parte prevalente della stessa, sia ubicata nel territorio della regione Emilia-Romagna e che abbiano subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023. La regione competente procede alla delimitazione dei territori interessati o alla rettifica della delimitazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, al comma 5:

   a) dopo le parole: produzioni agricole aggiungere le seguenti: e agli interventi di cui al comma 4-bis nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 50 milioni di euro.
12.10. Vaccari.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5.1. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*12.8. Gadda, Ruffino.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5.1. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*12.11. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 9-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate a progetti che interessano territori colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico o da uno stato di calamità naturale, previa valutazione effettuata da una apposita Commissione ministeriale di valutazione integrata da esperti appartenenti all'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), alle Autorità di bacino interregionali e regionali e alla Protezione civile.
12.202. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospese nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 le verifiche previste dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché quelle previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 2014, n. 78.
12.6. Gadda, Ruffino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, in collaborazione con l'Autorità di distretto, la regione e gli enti locali, verifica l'efficienza e l'efficacia delle opere di drenaggio urbano dei centri con almeno 5.000 abitanti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
12.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Le imprese agrituristiche che operano nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto possono svolgere, fino al 31 dicembre 2023, l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti attualmente imposti per le attività agricole connesse.
12.14. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12.1.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

  1. Al fine di consentire alla regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dall'alluvione, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima regione è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
*12.015. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12.1.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

  1. Al fine di consentire alla regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dall'alluvione, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima regione è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
*12.02. Richetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12.1.
(Misure per il sostegno ai servizi commerciali primari)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Per i soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, in fase di determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, in deroga a quanto ordinariamente disposto, è prevista l'applicazione sul 50 per cento degli utili netti dichiarati di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.
12.012. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Disposizioni in materia di rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

  1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
12.06. Peluffo.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Disposizioni in materia di fringe benefit per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 5.000, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo d'imposta 2023, sotto forma di erogazioni liberali o di somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, anche per la fruizione di determinati servizi ricollegabili all'evento alluvionale.
12.07. Peluffo.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2023 nei confronti dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61.
12.08. Peluffo.

ART. 12-ter.

  Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 92, comma 3, aggiungere le seguenti: e 4,
12-ter.2. Bonelli, Zanella.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, sono utilizzate, in deroga all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e in via straordinaria in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, anche per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie private accreditate nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto. I trasferimenti sono disposti sulla base del piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute di cui al medesimo comma 1.
13.2. Faraone, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, in deroga all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e in via straordinaria in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, anche per interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie private accreditate nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto. I trasferimenti sono disposti sulla base del piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute di cui al medesimo comma 1.
13.1. Faraone, Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per l'attivazione di interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico agli enti locali di cui all'allegato 1 del presente decreto-legge, è autorizzato per gli anni 2023 e 2024 un contributo pari a 3 milioni di euro
  5-ter. Per l'attivazione di interventi di Salute mentale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio sono stanziati 5,971 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
  5-quater. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.
13.17. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Sono attivati interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico.
  5-ter. Sono attivati interventi di salute mentale finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione dei territori di cui all'allegato 1 con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio.
*13.7. Richetti, Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Sono attivati interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico.
  5-ter. Sono attivati interventi di salute mentale finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione dei territori di cui all'allegato 1 con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio.
*13.11. Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Negli allevamenti DPA situati all'interno delle aree colpite dall'emergenza relativa all'alluvione del maggio 2023, qualora non sia possibile far effettuare la registrazione elettronica dei trattamenti al veterinario responsabile delle scorte o ad un veterinario associato all'allevamento, o ad altra figura delegata secondo quanto stabilito dal manuale operativo della Ricetta elettronica veterinaria (REV), è consentito derogare a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per quanto riguarda i tempi di registrazione dei trattamenti (48 ore da inizio e fine trattamento), a condizione che la registrazione venga effettuata su formato cartaceo nei tempi prescritti e che la registrazione in formato elettronico venga regolarizzata appena possibile, a risoluzione delle problematiche collegate con l'emergenza. Qualora gli animali debbano essere inviati al macello o sottoposti a macellazione speciale di urgenza (MSU), i trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni, anche se non registrati elettronicamente, dovranno essere comunque riportati nella documentazione di accompagnamento degli animali o delle carcasse, ai sensi della vigente normativa.
13.21. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto-legge e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante sono stanziate risorse pari a 300.000 euro per l'anno 2003 al fine di prevedere l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.
13.18. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Con l'obiettivo prioritario di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche al fine contribuire alla fase di ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali colpite degli eventi alluvionali, i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie della regione Emilia-Romagna garantiscono attività di assistenza e supporto mettendo a disposizione le competenze professionali, tecniche e sanitarie del proprio personale.
13.20. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei comuni di cui all'allegato elenco e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante si prevede l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio.
*13.6. Richetti, Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei comuni di cui all'allegato elenco e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante si prevede l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio.
*13.12. Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per far fronte al controllo delle zanzare a seguito dell'impatto dell'emergenza alluvionale sulla popolazione, rafforzare le attività di sorveglianza entomologica e veterinaria, anche attraverso monitoraggi straordinari su cui orientare l'esecuzione degli interventi specifici adulticidi e larvicidi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stanziati per l'anno 2023 risorse pari a 200.000 euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.
13.19. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione effetti comma 174, articolo 1, Legge n. 311 del 2004 per l'anno 2023)

  1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche qualora questa presentino un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute a causa della particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinamento sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da Covid-19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
  2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le regioni predispongono un Piano Operativo di efficientamento del SSR – dal 2024- attraverso la sottoscrizione entro dicembre 2023 di un accordo tra il Ministro della salute, i Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di anni 10.
  3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla regione stessa nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.
13.06. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione effetti comma 174, articolo 1, Legge n. 311 del 2004 per l'anno 2023)

  1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la Regione Emilia-Romagna qualora questa presenti un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute a causa della particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinamento sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da Covid- 19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
  2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario la Regione deve predisporre un Piano Operativo di efficientamento del SSR – dal 2024- attraverso la sottoscrizione entro dicembre 2023 di un accordo tra il Ministro della Salute, i Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di anni 10.
  3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalla Regione Emilia Romagna, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla Regione stessa nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.
13.05. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi urgenti in materia sociosanitaria e socioassistenziali)

  1. Al fine di provvedere alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità o non autosufficienza evacuata da strutture di accoglienza e ricovero o similari e dalle proprie abitazioni situate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono stanziati euro 300.000 per l'anno 2023 a copertura delle spese urgenti e indifferibili di ricovero in soluzione di accoglienza alternativa, di trasferimento e accompagnamento, o di assistenza straordinaria, anche domiciliare, compensativa della mancata possibilità di inserimento e frequenza nelle strutture, anche semiresidenziali, precedentemente frequentate e rese inagibili o inaccessibili dagli eventi di dissesto idrogeologico.
  2. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e consentire gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla Regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.
13.07. Malavasi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure a sostegno delle aziende ed enti del SSN dei territori colpiti dall'emergenza)

  1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale dei territori colpiti dall'emergenza, per affrontare la esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria alle popolazione, a fronte della carenza di personale medico e infermieristico, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite dell'importo complessivo per l'anno 2023 di 5 milioni di euro. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.
  2. Per l'anno 2023, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che operano nei territori coinvolti dall'emergenza, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria e non sanitaria del SSN e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, fino ad un importo complessivo di 8 milioni di euro .
  3. A tal fine si prevede l'erogazione di un contributo vincolato alla regione Emilia-Romagna di euro 13.000.000.
13.08. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 14.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agenzia per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento.
14.2. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Recupero e restauro dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario)

  1. Al fine di provvedere al recupero, restauro e sanificazione dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, a interventi di ripristino e consolidamento dei depositi archivistici e bibliotecari e alla riattivazione delle strutture danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché alla realizzazione di nuove strutture nei Comuni di cui all'allegato 1 è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministero dell'Economia e finanze di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
14.01. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi sulle aste fluviali)

  1. All'interno delle fasce fluviali delimitate dagli argini maestri dei corsi d'acqua (fascia A e B) o nelle aree a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4), prima dell'assegnazione di qualsiasi tipo di risarcimento, è necessario che la Regione, in collaborazione con l'Autorità di distretto, valuti la possibilità della delocalizzazione delle infrastrutture danneggiate.
  2. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Autorità di distretto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a verificare lungo il corso dei fiumi esondati nei territori di cui all'allegato 1, a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio, la possibilità di allargare le aree di esondazione dei fiumi anche attraverso lo spostamento degli argini. La verifica include la stima dei relativi costi.
14.02. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi di prevenzione del rischio di alluvioni)

  1. Nelle aree di naturale esondazione dei fiumi dei territori di cui all'allegato 1 è fatto divieto di autorizzare ulteriori edificazioni ad esclusione delle opere strettamente funzionali a garantire la sicurezza della popolazione.
  2. Al fine di realizzare il contenimento di acqua di piena, sono ripristinati i corsi naturali dei reticoli idrografici secondari e delle antiche canalizzazioni di irrigazione.
  3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Regione Emilia Romagna approva il piano di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
14.04. Bonelli, Zanella.

ART. 15.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati con le seguenti: possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo:

   a) sostituire le parole: secondo il con le seguenti: tenendo conto del;

   b) aggiungere, in fine, le parole: e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio.
*15.3. Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati con le seguenti: possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo:

   a) sostituire le parole: secondo il con le seguenti: tenendo conto del;

   b) aggiungere, in fine, le parole: e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio.
*15.7. Bonelli, Zanella.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

  1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa nei limiti di 200 milioni di euro per il 2023 e 400 milioni per il 2024. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'Economia, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
  2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 1° gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2023».
16.08. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

  1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato-città-autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
16.09. Gnassi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

  1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro annui integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*16.03. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

  1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro annui integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*16.04. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

  1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso la medesima Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
16.07. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rafforzamento delle attività dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in relazione all'azione di mitigazione del rischio da frane)

  1. Per le esigenze volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 ed in particolari ai pesanti effetti che si sono verificati nell'ambito collinare montano, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 1.000.000 di euro.
  2. Con le risorse finanziarie di cui al comma precedente l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvederà a sviluppare le seguenti attività nei comuni collinari montani compresi nell'Allegato 1:

   a) censimento delle frane e analisi e comprensione dei processi che hanno causato l'innesco delle frane;

   b) definizione di linee di indirizzo per l'assetto ed il consolidamento dei versanti a scala di bacino, al fine di garantire la massima efficacia in relazione alla tipologia di frana e ai meccanismi che l'hanno innescata;

   c) identificazione e attuazione di tecniche di monitoraggio per la mitigazione del rischio da frana in tutte quelle situazioni di rischio ed in particolare nelle situazioni in cui non è possibile intervenire in modo risolutivo con interventi strutturali.
16.06. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di sostenere le imprese localizzate nei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro.
  2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. La misura di sostegno di cui al presente articolo è riconosciuta alle condizioni e nei limiti del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
  4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
17.01. Peluffo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Misure di sostegno per la ripresa economica dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Al fine di sostenere la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ai soggetti esercenti attività d'impresa, localizzati antecedentemente alla data del 1° maggio 2023 nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che non abbiano avuto accesso ad altre forme di sostegno al reddito in relazione ai suddetti eventi alluvionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, per un importo non inferiore a 4 mila euro.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio del fatturato dei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 registri una variazione negativa pari almeno al 20 per cento dell'ammontare medio del fatturato dei medesimi mesi del 2022. Il contributo di cui al presente comma, nella misura minima di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° agosto 2022, in assenza del predetto requisito di fatturato.
  3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché i criteri di determinazione dell'ammontare del contributo per classi di fatturato, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
17.02. Peluffo.

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 2.400 milioni.
*18.2. Richetti, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 2.400 milioni.
*18.14. Ascari.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 2.400 milioni.
*18.16. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi e entrate patrimoniali dei medesimi enti.
**18.3. Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi e entrate patrimoniali dei medesimi enti.
**18.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi e entrate patrimoniali dei medesimi enti.
**18.17. Gnassi, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro.
18.15. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, in relazione agli immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero già danneggiati dai medesimi eventi sismici e a quelli resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, con ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, provvede a disciplinare la concessione dei contributi con possibilità di esercitare un'opzione fra:

   a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 186/2022 e del Piano di cui all'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge;

   b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

  2-ter. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 2-bis trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la demolizione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici, con le maggiorazioni necessarie a coprire gli oneri connessi alle delocalizzazioni, fino ad un massimo del 30 per cento.
  2-quater. Il contributo di cui al comma 2-bis è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione e la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito in base alla disciplina vigente alla data di presentazione della relativa istanza di delocalizzazione.
  2-quinquies. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.
  2-sexies. In relazione ai soggetti di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  2-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
18.4. Graziano, De Luca, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
  2-ter. Agli oneri di cui comma 2-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, nei limiti di euro 10 milioni.
18.5. Graziano, De Luca, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
*18.6. Graziano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente

  2-bis. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
*18.18. De Luca, Graziano, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 4, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 5, le parole: «16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
**18.7. Graziano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1, lettera b), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 4, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   d) al comma 5, le parole: «16 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
**18.19. Sarracino, De Luca, Graziano.

ART. 19.

  Al comma 2, dopo le parole: in deroga all'articolo 229, comma 2, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 63 e all'allegato II.4.
19.12. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I Comuni di cui all'Allegato 1 e le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 90 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
  2-ter. In deroga all'articolo 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, le relative Unioni, nonché le Province e la Città metropolitana di cui alla deliberazione di emergenza del 4 e 23 maggio 2023 applicano il Codice dei contratti di cui al suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza 1 ottobre 2023.
19.13. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e senza pregiudicare l'ordinario funzionamento dei propri servizi, per le annualità dal 2023 al 2025, gli enti in oggetto sono autorizzati ad incrementare il proprio organico in servizio al 31 dicembre 2022 del 5 per cento con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, prorogabili. Per le assunzioni i suddetti enti possono attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Ai fini del presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire in base alla consistenza al 31 dicembre 2022 degli organici della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni, delle Unioni e degli enti pubblici del territorio regionale coinvolti nell'alluvione. Sulle assunzioni di cui al presente comma non operano i limiti e i vincoli assunzionali di cui alla normativa vigente e in particolare, i limiti al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato di cui all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i vincoli di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e i limiti in materia di salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
19.10. Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di supportare gli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto e in particolare nella progettazione, affidamento e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di somma urgenza e ripristino dei reticoli idrici, delle infrastrutture di bonifica e delle opere per la messa in sicurezza dei reticoli stradali, il commissario delegato, nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 del 8 maggio 2023, è autorizzato a sottoscrivere uno o più contratti di fornitura di servizi con società pubbliche e private di ingegneria o a sottoscrivere contratti con società di lavoro interinale fino a un importo massimo di 9.500.000 euro. I tecnici delle società contraenti sono messi a disposizione degli enti che hanno in carico le opere da attuare.
*19.2. Richetti, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di supportare gli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto e in particolare nella progettazione, affidamento e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di somma urgenza e ripristino dei reticoli idrici, delle infrastrutture di bonifica e delle opere per la messa in sicurezza dei reticoli stradali, il commissario delegato, nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 del 8 maggio 2023, è autorizzato a sottoscrivere uno o più contratti di fornitura di servizi con società pubbliche e private di ingegneria o a sottoscrivere contratti con società di lavoro interinale fino a un importo massimo di 9.500.000 euro. I tecnici delle società contraenti sono messi a disposizione degli enti che hanno in carico le opere da attuare.
*19.11. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività delle attività di prevenzione e controllo dei rischi sul territorio i Comuni indicati nell'Allegato 1 provvedono all'immediata redazione o all'aggiornamento dei piani di protezione civile, nonché laddove ancora non esistenti, alla strutturazione di presidi territoriali e strutture permanenti che operino per la gestione delle misure post-emergenziali necessarie nei medesimi comuni.
19.22. Bonelli, Zanella.

ART. 20.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4.2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4.3. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.
  4.4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.
  4.5. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.
  4.6. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  4.7. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
  4.8. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto procedono al pagamento a favore del beneficiario.
  4.9. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.
20.6. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4.2. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4.3. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.
  4.4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.
  4.5. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.
  4.6. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  4.7. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.
  4.8. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.
20.13. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. I Comuni di cui all'allegato 1, le relative Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2023 e 2024, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa relativa all'emergenza di cui al presente decreto. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza degli esercizi 2023 e 2024, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.
20.5. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nei Comuni di cui all'Allegato 1, fino al 30 settembre 2023, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
20.12. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica e dai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i primi interventi urgenti)

  1. Ai Consorzi di bonifica e ai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nei territori indicati nell'allegato 1, che hanno provveduto alla realizzazione dei primi interventi urgenti di ripristino e soccorso e delle opere provvisionali attraverso mezzi e personale propri al fine di fronteggiare l'emergenza, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per tali finalità.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il rimborso delle ore di straordinario per il servizio prestato dal proprio personale non dirigenziale impegnato nelle attività connesse all'emergenza.
  3. Le risorse finanziarie sono erogate previa rendicontazione comprovante le spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consorzi di bonifica che sono intervenuti a supporto delle attività dei Consorzi dei territori indicati nell'allegato 1.
*20.03. Richetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica e dai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i primi interventi urgenti)

  1. Ai Consorzi di bonifica e ai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nei territori indicati nell'allegato 1, che hanno provveduto alla realizzazione dei primi interventi urgenti di ripristino e soccorso e delle opere provvisionali attraverso mezzi e personale propri al fine di fronteggiare l'emergenza, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per tali finalità.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il rimborso delle ore di straordinario per il servizio prestato dal proprio personale non dirigenziale impegnato nelle attività connesse all'emergenza.
  3. Le risorse finanziarie sono erogate previa rendicontazione comprovante le spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consorzi di bonifica che sono intervenuti a supporto delle attività dei Consorzi dei territori indicati nell'allegato 1.
*20.016. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)

  1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, gli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
  2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
  3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.
  4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito.
**20.06. Richetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)

  1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, gli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
  2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e sismica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
  3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.
  4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito.
**20.013. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(FSC)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite alle Regioni le risorse ancora non ripartite relative al ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc).
20.08. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

  1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni.
20.015. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici)

  1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto, che abbiano un valore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore a euro 40 mila, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura non superiore all'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.
  2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari nell'anno 2023 pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.024. Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.
(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici)

  1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 del presento decreto, che abbiano un valore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore a euro 40 mila, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 15 mila euro.
  2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari nell'anno 2023 pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.025. Bonelli, Zanella.

ART. 20-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: eventi alluvionali aggiungere le seguenti: e franosi.
20-bis.1. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: in coerenza con gli obblighi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
20-bis.2. Bonelli, Zanella.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli ulteriori territori di cui al primo periodo sono individuati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati da effettuarsi, all'esito di nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali ed atmosferici, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.
20-bis.3. Curti, Manzi, Simiani, Vaccari, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

ART. 20-ter.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sino al 30 giugno 2024 con le seguenti: per 3 anni.
20-ter.1. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Al comma 2, premettere le parole: Entro il 10 agosto 2023,
20-ter.3. Gnassi, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, aggiungere le seguenti: , comprese le procedure in caso di somma urgenza attivate nel maggio 2023.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine della copertura delle spese sostenute per le attività proprie della fase di gestione dell'emergenza di cui al presente decreto-legge relative alle procedure in caso di somma urgenza, sono stanziati 2.400 milioni di euro.
20-ter.4. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Sulla base di apposita convenzione con il commissario alla ricostruzione, Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata assicura il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione nei territori di cui alla deliberazione dello stato d'emergenza del 4 e 23 maggio 2023. Ai relativi oneri, da trasferire al commissario per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla già menzionata convenzione, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 6.
20-ter.5. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) entro tre mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento alluvionale, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano di interventi di cui alla presente lettera può prevedere, altresì, eventuali misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e per esigenze di tutela paesaggistica, nonché è adottato, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni interessate che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sulla base di una relazione del Dipartimento della Protezione civile, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Il medesimo piano di interventi tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata in carica del Commissario ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 20-quinquies. Contestualmente all'adozione del piano generale pluriennale, definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e).

  Conseguentemente, all'articolo 20-quinquies, comma 1:

   sostituire le parole: con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: con uno stanziamento complessivo di 2.000 milioni di euro, ripartito in 1000 milioni di euro per l'anno 2023, in 600 milioni di euro per l'anno 2024 e in 400 milioni di euro per l'anno 2025;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Fondo affluiscono altresì le risorse appositamente stanziate dalla legge di bilancio per il finanziamento degli interventi individuati dal piano generale pluriennale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera b).
20-ter.6. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere il seguente numero:

    3-bis) nell'ambito degli interventi di gestione del rischio alluvioni, individua e coordina gli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità da attuare prioritariamente;.
20-ter.10. Bonelli, Zanella.

  Al comma 7, lettera d), sostituire la parola: semestrale con le seguenti: bimestrale ovvero ogni qualvolta si renda opportuno e necessario per garantire l'efficacia del processo di ricostruzione.
20-ter.2. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Al comma 7, lettera d), sostituire la parola: semestrale con la seguente: trimestrale.
20-ter.7. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, nomina subcommissari, uno per ciascuna delle regioni interessate, individuati nei Presidenti delle regioni medesime.
20-ter.9. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

ART. 20-quater.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: dai Segretari Generali delle autorità di bacino distrettuale interessate,.
20-quater.3. Bonelli, Zanella.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   d) nella definizione degli indirizzi e dei criteri per l'approvazione dei provvedimenti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1;

   e) nell'approvazione dei piani previsti dal comma 2 dell'articolo 20-octies.
*20-quater.1. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   d) nella definizione degli indirizzi e dei criteri per l'approvazione dei provvedimenti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1;

   e) nell'approvazione dei piani previsti dal comma 2 dell'articolo 20-octies.
*20-quater.2. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 20-quinquies.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 6.500 milioni di euro, ripartito in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1.000 milioni di euro per l'anno 2025.
20-quinquies.1. Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 20-sexies, al comma 3, alinea, sostituire le parole: fino al 100 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
20-quinquies.2. Braga, Schlein, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 2.500 milioni di euro, ripartito in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 800 milioni di euro per l'anno 2024 e in 700 milioni di euro per l'anno 2025.
20-quinquies.3. Braga, Schlein, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 1.600 milioni di euro, ripartito in 800 milioni di euro per l'anno 2023, in 500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 300 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 20-septies, sostituire il comma 8, con il seguente: Per il finanziamento delle attività svolte dai Comuni ai sensi del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 20-quinquies. Al relativo riparto si provvede con provvedimento del Commissario straordinario, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Città.
20-quinquies.5. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1 sostituire le parole: 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 1.100 milioni di euro, ripartito in 700 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 100 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 20-decies, comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per il finanziamento delle attività previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4.
20-quinquies.6. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 afferiscono complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2023, 600 milioni per l'anno 2024 e 600 milioni per l'anno 2025.
  1-ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, all'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° giugno 2023».
20-quinquies.7. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono altresì gli avanzi, eventualmente determinatisi a seguito dell'arresto dei prezzi nel comparto energetico, delle risorse rivenienti dal contributo di solidarietà di cui ai commi 115 e 116 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
20-quinquies.8. Bonelli, Zanella.

  Al comma 5 sostituire le parole: all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: all'autorità competente in via ordinaria di cui all'articolo 20-ter, comma 12.
20-quinquies.4. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 20-sexies.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
20-sexies.1. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: per il rafforzamento locale.
20-sexies.2. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:

    3-bis) interventi di eventuale delocalizzazione di immobili ad uso residenziale e produttivo ricadenti in aree a elevata pericolosità idraulica;.

  Conseguentemente, all'articolo 20-septies, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

    3-bis) nel caso di delocalizzazioni degli immobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), i Comuni identificano le aree o gli immobili presso cui delocalizzare, sentito il parere dei proprietari e conduttori, provvedendo a rilasciare preventiva certificazione di compatibilità urbanistica per il sito di ricollocamento.
20-sexies.16. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici ed ambientali, aggiungere le seguenti: adottando obbligatoriamente misure di riduzione della vulnerabilità nei confronti degli eventi alluvionali,.
20-sexies.17. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: paesaggistici e ambientali, aggiungere le seguenti: la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali.
20-sexies.18. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) individua, in collaborazione con le Autorità di Bacino distrettuale, lungo il corso dei fiumi esondati nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis, gli interventi per l'ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso lo spostamento degli argini, con la stima dei relativi costi;.
20-sexies.19. Bonelli, Zanella.

  Al comma 2, aggiungere le parole: e alla redazione finale dell'Attestato di Qualificazione Energetica asseverato.
20-sexies.20. Bonelli, Zanella.

  Al comma 3, lettera a), premettere le parole: definitiva messa in sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera:

   sopprimere la parola: pubbliche;

   aggiungere, in fine, le parole: ivi inclusi gli interventi di ricostruzione conseguenti a smottamenti e frane su proprietà private.
*20-sexies.3. Ruffino.

  Al comma 3, lettera a), premettere le parole: definitiva messa in sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera:

   sopprimere la parola: pubbliche;

   aggiungere, in fine, le parole: ivi inclusi gli interventi di ricostruzione conseguenti a smottamenti e frane su proprietà private.
*20-sexies.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, lettera a), premettere le parole: definitiva messa in sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesima lettera:

   sopprimere la parola: pubbliche;

   aggiungere, in fine, le parole: ivi inclusi gli interventi di ricostruzione conseguenti a smottamenti e frane su proprietà private.
*20-sexies.5. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , compresi i beni mobili e i beni mobili registrati.
20-sexies.6. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi i terreni danneggiati direttamente o che hanno subito effetti a seguito di danni ad altri terreni colpiti dall'alluvione, comprese le attrezzature, gli impianti tecnici e frutticoli al servizio di detti terreni e gli interventi di rimozione di inquinanti e di eliminazione di avvallamenti o danni intervenuti a seguito dell'alluvione;.
20-sexies.7. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) sostituzione di mobili e grandi elettrodomestici distrutti o danneggiati con nuovi beni acquistati e destinati ad arredare unità abitative, comprese le pertinenze;.
20-sexies.21. Bonelli, Zanella.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: turistiche aggiungere le seguenti: , ad uso agrituristico.
20-sexies.8. Vaccari, Simiani, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: per l'autonoma sistemazione con le seguenti: per il contributo di autonoma sistemazione.
20-sexies.9. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) oneri derivanti dalla necessità di ripristinare il regolare esercizio ferroviario e le attività ad esso connesse nei territori alluvionati.
20-sexies.10. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

   i-bis) oneri per la demolizione e ricostruzione di eventuali immobili da delocalizzare, compresa la dismissione delle attività e la rifunzionalizzazione degli immobili nei quali sono ricollocate le attività produttive e le unità abitative, comprensive dello spostamento e riparazione di macchinari ancora funzionanti e dell'acquisto di quelli non più riparabili, del rifacimento di impianti e di ogni altro onere catastale ed urbanistico connesso.
20-sexies.22. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

  5-bis. In alternativa alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori di cui all'articolo 20-bis e che per effetto dell'alluvione hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2023, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
  5-ter. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  5-quater. Il credito di imposta di cui al comma 5-bis è attribuito nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 20-quinquies.
  5-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5-quater. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
20-sexies.11. Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quanto a 580 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
20-sexies.12. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
20-sexies.13. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati sugli immobili ubicati nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.
20-sexies.14. Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli interventi effettuati nei territori di cui all'articolo 20-bis, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
20-sexies.15. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 20-septies.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*20-septies.1. Ruffino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*20-septies.2. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono fatti salvi, anche ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, gli effetti dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati avviati nella fase dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.
20-septies.3. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e dalle condizioni di rischio connesse, i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-bis sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.
20-septies.7. Bonelli, Zanella.

  Al comma 8 sostituire le parole da: articolo fino alla fine del comma con le seguenti: decreto sulla base delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 20-quinquies.
20-septies.4. Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 8 sopprimere le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20-septies.5. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 8 sopprimere le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20-septies.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 20-octies.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: per interventi di aggiungere le seguenti: delocalizzazione,.
20-octies.6. Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: infanzia aggiungere le seguenti: degli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica,.
20-octies.1. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: , finanziando in via preferenziale progetti che prevedono anche la realizzazione di interventi di drenaggio urbano sostenibile, verificata la loro effettiva coerenza con le specificità urbanistiche dei luoghi;.
20-octies.7. Bonelli, Zanella.

  Al comma 2, lettera e) dopo le parole: infrastrutture stradali aggiungere le seguenti: di interesse nazionale

  Conseguentemente,

   al medesimo articolo, medesimo comma, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-novies per le infrastrutture stradali regionali e degli enti locali che individua gli interventi, quantifica il danno e prevede un finanziamento rispetto alle risorse disponibili non inferiore al 30 per cento della dotazione della contabilità speciale.

   all'articolo 20-novies:

    al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo;

    dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero della loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2018 n. 1, ciascun ente territoriale interessato opera in qualità di soggetto attuatore a cui vengono assegnate le risorse di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e-bis).
20-octies.2. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) un piano speciale per l'individuazione dei ponti interferenti con i deflussi di piena, che preveda interventi per il loro rifacimento o adattamento e il relativo finanziamento sulla base delle risorse disponibili.
20-octies.8. Bonelli, Zanella.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per gli interventi di forestazione urbana diffusa, di rinaturalizzazione del suolo e degli ambienti fluviali, di implementazione delle aree verdi urbane e dei corridoi ecologici, al fine di mitigare gli impatti ambientali dei cambiamenti climatici sull'ambiente costruito e contrastare il consumo di suolo.
20-octies.3. L'Abbate, Morfino, Santillo, Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Qualora la programmazione dei beni culturali preveda la costruzione e l'allestimento di nuovi archivi e biblioteche, al fine di garantire la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali, l'autorizzazione per la loro realizzazione è rilasciata acquisito il parere delle competenti Soprintendenze del Ministero della cultura e dei Vigili del fuoco.
20-octies.9. Bonelli, Zanella.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
20-octies.4. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

  Al comma 7, dopo le parole: nonché le spese aggiungere le seguenti: per i lavori già avviati alla data del 6 luglio 2023 e.
20-octies.5. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Sopprimere il comma 11.
20-octies.10. Bonelli, Zanella.

ART. 20-novies.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: e gli enti locali.
20-novies.1. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) i Consorzi di bonifica;.
20-novies.2. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) i comuni e le relative unioni.
*20-novies.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) i comuni e le relative unioni.
*20-novies.4. Ruffino.

  Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), d) e f).

  Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo del presente comma con le seguenti: a valere sulle risorse della contabilità speciale del commissario. Con provvedimenti del Commissario straordinario si provvede al trasferimento delle relative risorse finanziarie.
20-novies.5. Vaccari.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: può individuare con la seguente: individua.
20-novies.6. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 20-decies.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: tali materiali fino alla fine della lettera.
20-decies.1. Morfino, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da essi incaricate con le seguenti: da essi appositamente incaricate per il servizio.
20-decies.2. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

ART. 20-undecies.

  Dopo l'articolo 20-undecies aggiungere il seguente:

Art. 20-undecies.1.
(Disposizioni a sostegno delle istituzioni scolastiche)

  1. Per garantire la continuità didattica, la tutela del diritto al proseguimento degli apprendimenti, il ripristino della piena funzionalità scolastica e dei servizi e della fruibilità in sicurezza degli spazi, delle strumentazioni, delle dotazioni in generale colpite dagli eventi alluvionali:

   a) possono essere attivati, nell'anno scolastico 2023/2024, eventuali incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle attività didattiche;

   b) possono essere attivati incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine dell'attività didattica;

   c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può derogare motivatamente al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo I-quinquies con il seguente: Recupero della capacità produttiva e della piena funzionalità scolastica.
20-undecies.01. Bakkali.

ART. 21.

  Sopprimere il comma 4.
21.1. Fenu, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto e per la relativa ricostruzione.
21.4. Bonelli, Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto e per la relativa ricostruzione.
21.3. Bonelli, Zanella.