XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1538
Ddl n. 1538 – Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi
Tempo complessivo: 15 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 10 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
Governo | 20 minuti | 20 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 10 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 41 minuti |
45 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 7 ore e 29 minuti | 3 ore e 15 minuti |
Fratelli d'Italia | 46 minuti | 32 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 1 ora e 4 minuti | 35 minuti |
Lega – Salvini premier | 45 minuti | 22 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 59 minuti | 29 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 45 minuti | 18 minuti |
Azione – Italia Viva – Renew Europe | 51 minuti | 20 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 48 minuti | 16 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 45 minuti | 10 minuti |
Misto: | 46 minuti | 13 minuti |
Minoranze Linguistiche | 26 minuti | 7 minuti |
+Europa | 20 minuti | 6 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 16 novembre 2023.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 15 novembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GRIBAUDO e FURFARO: «Riconoscimento della disprassia come disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e universitaria, dell'integrazione sociale e dell'inserimento professionale nonché del conseguimento della patente di guida» (1546);
MARCHETTI: «Introduzione dell'articolo 252-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riconversione industriale dei siti inquinati regionali di preminente interesse pubblico» (1547);
BRUZZONE ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1548);
MANZI ed altri: «Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità» (1549).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge PANIZZUT ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia» (113) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giagoni.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale» (659) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Comba.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria» (781) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zurzolo.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti di automezzi speciali del Ministero della giustizia» (895) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Comba.
La proposta di legge FABRIZIO ROSSI ed altri: «Modifica alla legge 4 dicembre 2017, n. 181, concernente l'esecuzione dell'inno nazionale all'inizio delle sedute dei consigli regionali, provinciali, metropolitani e comunali» (1314) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Comba.
La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità e dello stato di sovrappeso» (1509) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carotenuto.
Trasmissione dal Senato.
In data 15 novembre 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 840. – Senatore MARTI: «Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana» (approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato) (1550).
Sarà stampata e distribuita.
Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia)
GRIBAUDO: «Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato» (735) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero» (1404) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
PITTALIS ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione patrimoniali» (1434) Parere delle Commissioni I, V, VI e X.
X Commissione (Attività produttive)
GNASSI ed altri: «Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche, ricreative e sportive» (1490) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali)
ANDREA ROSSI: «Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing e delle pratiche correlate» (1187) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CAPARVI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle mamme e dei papà degli angeli e disposizioni per l'assistenza socio-sanitaria in favore dei genitori che hanno subìto la morte di un figlio» (1335) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
GRIBAUDO ed altri: «Interventi a sostegno delle madri con disabilità» (1386) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
SEMENZATO ed altri: «Istituzione di un fondo nazionale per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione» (1418) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità e dello stato di sovrappeso» (1509) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento dell'apnea ostruttiva del sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa nell'ambito lavorativo» (1519) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro)
GRIBAUDO: «Disposizioni in materia di tirocinio curricolare ed extracurricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani» (572) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
AMATO ed altri: «Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di integrazione scolastica degli studenti disabili» (1349) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)
CAPPELLETTI: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di limiti di emissione di sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche negli scarichi, e al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di limiti della presenza di tali sostanze nelle acque destinate al consumo umano» (721) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 9 novembre 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 7668 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 12), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023) 217 final).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 15 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sull'applicazione della politica commerciale dell'Unione europea (COM(2023) 740 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Corte dei conti europea, in data 15 novembre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 25/2023 – La politica dell'Unione europea in materia di acquacoltura – Una produzione stagnante e risultati incerti nonostante l'aumento dei finanziamenti UE, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera in data 14 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (94).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 dicembre 2023. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1° dicembre 2023.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 651 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI PRODUZIONE E DI IMMISSIONE SUL MERCATO DI ALIMENTI E MANGIMI COSTITUITI, ISOLATI O PRODOTTI A PARTIRE DA COLTURE CELLULARI O DI TESSUTI DERIVANTI DA ANIMALI VERTEBRATI NONCHÉ DI DIVIETO DELLA DENOMINAZIONE DI CARNE PER PRODOTTI TRASFORMATI CONTENENTI PROTEINE VEGETALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1324) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CARLONI ED ALTRI (A.C. 746)
A.C. 1324 – Questione pregiudiziale
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, recante: «Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali», (1324), già approvato dal Senato, all'articolo 2 introduce il divieto di vendere, importare e di produrre per esportare alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, ovvero la cosiddetta carne coltivata;
la disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento si pone in evidente contrasto anzitutto con il principio di iniziativa economica privata, che è tutelato dall'articolo 41 della Costituzione. Per quanto lo si ricordi sempre troppo di rado, infatti, in Italia l'iniziativa economica privata è una libertà costituzionalmente protetta, che, in quanto tale, non può essere limitata con legge ordinaria se non – come riportato al secondo comma dell'articolo 41 – nel caso di contrasto della stessa con l'utilità sociale, la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà o la dignità umana;
dal punto di vista della salute e della sicurezza alimentare la Fondazione Veronesi ha chiarito che il prodotto non rappresenterebbe un rischio per la salute umana. Ha poi specificato che, crescendo in un ambiente controllato, si ridurrebbe anche il rischio di malattie di origine animali, senza necessità di impiegare antibiotici, e che per la sua natura l'alimento potrebbe essere confezionato in un unico luogo, evitando quindi contaminazioni esterne. Dal punto di vista nutrizionale, inoltre, sempre la Fondazione Veronesi ha chiarito che non sono presenti aspetti negativi da considerare. In ogni caso, trattandosi di cosiddetto novel food, la normativa dell'Unione europea – che è fonte di diritto sovraordinata a quella interna – con il Regolamento (CE) n. 178 del 2002 stabilisce che lo stesso debba sottostare a rigidi controlli di sicurezza alimentare da parte dell'Autorità europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), prima di essere immesso nel mercato unico dell'Unione;
in termini di impatto ambientale risulta invece opportuno segnalare in questa sede che la letteratura scientifica riconosce in maniera sostanzialmente unanime che la produzione di carne «non coltivata» – definita «carne vera» dal Ministro Lollobrigida, rappresenta oggi uno dei settori più impattanti dal punto di vista ambientale. Lo è in primo luogo in termini di gestione e mantenimento degli allevamenti attuali, se pensiamo alle emissioni, all'uso di suolo e di acqua che ne deriva. Al contrario, non esistono evidenze scientifiche che dimostrino un medesimo potenziale impatto ambientale negativo della carne cosiddetta coltivata;
quanto all'utilità sociale, la giurisprudenza costituzionale e l'accademia ha ritenuto che la stessa dovesse essere intesa nel senso di «interesse della collettività», da leggersi in contrapposizione all'interesse materiale e particolare dei singoli. A quale utilità risponde il divieto di vendita, di importazione e di produzione finalizzata all'esportazione della «carne coltivata», alla luce delle evidenze illustrate? In caso di approvazione del prodotto da parte dell'EFSA, e quindi di immissione del prodotto nel mercato unico europeo, i divieti contenuti nel provvedimento in esame finirebbero per porsi a tutela di un interesse che è estremamente particolare, ovvero quello di una corporazione, ben rappresentato dalla Coldiretti, a discapito dell'interesse della collettività anzitutto dal punto di vista economico, bloccando lo sviluppo di un nuovo settore economico, e quindi anche di nuovi posti di lavoro;
vietare la vendita, l'importazione, la produzione finalizzata all'esportazione di un prodotto, quale la cosiddetta carne coltivata, in assenza di evidenze empiriche, che siano, quindi, fondate su validi e comprovati dati scientifici, che dimostrino il contrasto tra il suddetto prodotto e l'utilità sociale, la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà o, addirittura, la dignità umana, è una ingiustificata violazione della Costituzione;
approvare i divieti contenuti nel provvedimento in esame prima dell'immissione del prodotto nel mercato unico europeo comporterebbe, peraltro, come effetto sostanziale quello di disincentivare estremamente la ricerca scientifica in materia, con conseguente compressione di fatto anche del principio tutelato dall'articolo 9 della Costituzione, in base al quale «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.»;
vi è, poi, un secondo profilo di evidente incostituzionalità, derivante dalla violazione del diritto dell'Unione europea che il provvedimento in esame comporta. Gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'UE, infatti, assumono nell'ordinamento interno valore di parametri interposti di costituzionalità, in relazione all'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Vietare importazione ed esportazione di un prodotto in Italia si pone in netto contrasto anzitutto con il principio di libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune dell'Unione, che è un pilastro su cui si regge l'integrazione europea stessa;
il già citato Regolamento (CE) n. 178 del 2002, che, come detto, assegna all'EFSA la competenza ad eseguire i necessari controlli di sicurezza degli alimenti prima di una loro immissione nel mercato unico dell'Unione – che, ogni caso, è disposta dalla Commissione europea, e non dagli Stati membri – all'articolo 7 ha istituito il «Principio di Precauzione», in base al quale «qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio», delimitando esplicitamente questa eventualità alla sussistenza di evidenze concrete di rischi per la salute e ne circoscrive l'ambito di applicazione nel senso della proporzionalità ai rischi evidenziati. Non è questo, quindi, il caso in cui il Principio di Precauzione possa essere invocato, impropriamente richiamato all'articolo 2 del provvedimento in esame;
come opportunamente ricordato dalla scienziata e senatrice a vita On. Elena Cattaneo: «Il principio di precauzione ha ragione d'essere quando fondato su basi empiriche, che affrontano l'analisi del potenziale impatto con dati quantitativi, con un calcolo del rischio, con una comparazione rispetto ai benefici e con le potenziali alternative disponibili, il tutto all'interno di un arco di tempo scientificamente ragionevole. Se ci sono motivi validi o potenziali rischi, la messa in atto di procedure precauzionali può essere di grande aiuto sociale. Ma attenzione, il principio di precauzione non può essere usato o sbandierato come una clava, come uno strumento retorico per sollevare paure irrazionali o guidate da gruppi di interesse». I divieti contenuti nella disposizione in esame, in ogni caso non rispettano i principi di proporzionalità, di non discriminazione e di coerenza, così come non prevedono analisi di vantaggi, oneri e modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato alla impropria invocazione del principio di precauzione;
come il Governo ben sa, peraltro, la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita in Italia dal Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, ha istituito una procedura, cosiddetta TRIS, che consente alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) prima che siano adottate, con l'obiettivo di garantire la compatibilità dei testi delle norme interne con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva, quando l'obiettivo del progetto di legge è quello limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, lo Stato membro notificante è tenuto anche ad allegare un riassunto, oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza in questione, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata;
come confermato dallo stesso Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, Onorevole Lollobrigida, in risposta ad una interrogazione a risposta immediata presentata in Assemblea nella seduta del 25 ottobre 2023 dall'Onorevole Della Vedova, il Governo, che in un primo momento aveva trasmesso la notifica TRIS alla Commissione europea, ai sensi della Direttiva 2015/1535, ha in seguito ritenuto di ritirarla, privandosi di uno strumento che avrebbe potuto aiutare il Governo stesso, nonché il Parlamento, ad intervenire in tempo per evitare l'approvazione di una norma che si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea, e quindi anche una potenziale procedura di infrazione contro l'Italia,
delibera
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 1324 e abb.
N. 1. Magi, Della Vedova.
A.C. 1324 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 1324 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.01, 2.02, 2.03, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05 e 7.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 1324 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Finalità e definizioni)
Sopprimerlo.
*1.2. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
Sopprimerlo.
*1.3. Magi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:
a) alla sicurezza alimentare;
b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato «Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati».
3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca. Linee guida per la valutazione ed analisi di impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)
1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
2. La Commissione nazionale ha il compito di:
a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1.
4. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 1. L'elenco è consultabile sul sito web del Ministero della salute.
5. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
7. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui all'articolo 1 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.;
sopprimere gli articoli 4, 5 e 6;
sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti lo studio e la ricerca degli alimenti coltivati.
1.8. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, sopprimere le parole: ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché.
1.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 1, sostituire le parole da: degli interessi dei cittadini fino alla fine del comma, con le seguenti: del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: nonché le disposizioni fino a: dei mangimi, con le seguenti: , le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti.;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Oggetto e finalità);
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale, obblighi di monitoraggio e etichettature. Campagne informative e di comunicazione istituzionale. Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari e di moderni sistemi digitali nel settore alimentare. Mangimi)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
5. Le diciture di cui al comma 4 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
6. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili ed in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, ai mangimi destinati agli animali da allevamento e di affezione.
15. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione del presente articolo.
16. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
17. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.;
sopprimere gli articoli 4, 5 e 6;
sostituire il titolo con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
1.4. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, sostituire le parole da: degli interessi dei cittadini fino alla fine del comma, con le seguenti: del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: nonché le disposizioni fino a: dei mangimi, con le seguenti: , le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti.;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Oggetto e finalità);
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale, obblighi di monitoraggio e etichettature. Campagne informative e di comunicazione istituzionale. Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari e di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
5. Le diciture di cui al comma 4 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
6. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione del presente articolo.
15. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
16. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
sopprimere gli articoli 4, 5 e 6;
sostituire il titolo con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
1.5. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 1, sostituire le parole da: degli interessi dei cittadini fino alla fine del comma, con le seguenti: del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: nonché le disposizioni fino a: dei mangimi, con le seguenti: , le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti.;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Oggetto e finalità);
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale, obblighi di monitoraggio e etichettature. Campagne informative e di comunicazione istituzionale. Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
5. Le diciture di cui al comma 4 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
6. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione del presente articolo.
12. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
13. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
sopprimere gli articoli 4, 5 e 6;
sostituire il titolo con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
1.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, sostituire le parole da: degli interessi dei cittadini fino alla fine del comma, con le seguenti: del benessere animale, la sostenibilità delle produzioni alimentari, la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché un elevato livello di sicurezza a favore dei consumatori.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole da: nonché le disposizioni fino a: dei mangimi, con le seguenti: , le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nonché le disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di denominazione degli alimenti.;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Oggetto e finalità);
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale, obblighi di monitoraggio e etichettature. Campagne informative e di comunicazione istituzionale. Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
5. Le diciture di cui al comma 4 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
6. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione del presente articolo.
12. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
13. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni e le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
sopprimere gli articoli 4, 5 e 6;
sostituire il titolo con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari.
1.7. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché a preservare fino alla fine del comma.
1.10. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 2, sostituire le parole: le definizioni di cui agli articoli con le seguenti: le disposizioni di cui agli articoli 1,.
1.11. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
A.C. 1324 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)
1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
2.2. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
Sopprimerlo.
*2.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Sopprimerlo.
*2.3. Castiglione, Pastorella.
Sopprimerlo.
*2.4. Magi.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale e obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 2.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 4, 5 e 6;
sostituire il titolo con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale.
2.5. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 4, 5 e 6;
sostituire il titolo con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale.
2.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale, obblighi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato ed etichettature)
1. Gli operatori del settore alimentare che intendono immettere sul mercato nazionale alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati presentano domanda di autorizzazione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, avente i requisiti amministrativi e scientifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, predispone un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. I risultati del piano di cui al precedente periodo sono divulgati pubblicamente, con cadenza mensile, sulle piattaforme online dei siti istituzionali dei ministeri interessati.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare alla data di immissione sul mercato nazionale degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati, sono definiti i contenuti e le modalità di attuazione relative al piano di monitoraggio di cui al comma 2.
4. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti e dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, a seguito dell'immissione sul mercato, l'etichetta degli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati indica, in maniera chiara e trasparente, la composizione, il valore e gli effetti nutritivi, l'uso previsto dell'alimento nonché le possibili implicazioni per la salute di gruppi specifici della popolazione. Sulla confezione degli alimenti è apposta la dicitura «alimento colturale», ovvero «alimento derivato da colture cellulari».
5. Le diciture di cui al comma 4 sono riportate in modo visibile, con caratteri facilmente leggibili e indelebili, e sono poste in maniera omogenea rispetto alle altre indicazioni scritte e di natura grafica e illustrativa della confezione del prodotto alimentare.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 4 e 5;
sostituire il titolo con il seguente: Norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato nazionale.
2.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)
1. Al fine di consentire la produzione e commercializzazione di prodotti a partire da colture cellulari soggette a trasformazioni, i produttori inviano richiesta di autorizzazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero della salute allegando una relazione contenente le modalità di coltivazione delle cellule, nel rispetto delle procedure sanitarie previste a livello UE da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, le informazioni che i produttori devono includere nella stessa nonché i criteri per la sua concessione.
2.8. Castiglione, Pastorella.
Al comma 1, sopprimere le parole: Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,.
2.9. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, sostituire le parole: è vietato con le seguenti: è consentito.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: agli articoli 2 e con le seguenti: all'articolo;
all'articolo 5, comma 1:
primo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e con le seguenti: all'articolo;
ultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e con le seguenti: all'articolo.
2.10. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: produrre per esportare,.
2.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In linea con il principio di precauzione di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico-scientifico, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ricercatori e tecnici del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera alimentare, operatori del settore di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché enti del terzo settore specializzati. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, il tavolo ha lo scopo di assicurarsi che le restrizioni di cui al comma 1 siano necessarie alla tutela della salute e ad essa proporzionate. A tale scopo, il tavolo si riunisce periodicamente per monitorare l'avanzamento della tecnologia e della ricerca in materia, valutando l'eventuale impatto che i prodotti oggetto delle restrizioni hanno sulla salute, sull'ambiente e sul sistema agroalimentare nazionale.
3. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 2 sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
*2.12. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. In linea con il principio di precauzione di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico-scientifico, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ricercatori e tecnici del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera alimentare, operatori del settore di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché enti del terzo settore specializzati. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 178/2002, il tavolo ha lo scopo di assicurarsi che le restrizioni di cui al comma 1 siano necessarie e proporzionate per la tutela della salute. A tale scopo, il tavolo si riunisce periodicamente per monitorare l'avanzamento della tecnologia e della ricerca in materia, valutando l'eventuale impatto che i prodotti oggetto delle restrizioni hanno sulla salute, sull'ambiente e sul sistema agroalimentare nazionale.
3. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 2 sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
*2.13. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il divieto di commercializzazione di cui al comma 1 si applica anche ai prodotti importati da Paesi extra Unione europea.
2.14. Castiglione, Pastorella.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
Art. 2-bis.
(Istituzione della Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati e disposizioni concernenti la ricerca)
1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del made in Italy, da un rappresentante dell'Istituto Superiore di sanità, da tre rappresentanti delle regioni e da sette rappresentanti degli enti di ricerca pubblici o privati esperti in alimenti, nutrizione e tecnologie alimentari, in ingegneria genetica e biologia sintetica.
2. La Commissione nazionale ha il compito di:
a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica.
3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati con particolare riguardo:
a) alla sicurezza alimentare;
b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri e criteri per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 3.
5. La Commissione nazionale redige un elenco pubblico degli enti di ricerca pubblici o privati che presentano richiesta per essere ammessi a beneficiare delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2-ter. L'elenco è consultabile sul sito web del Ministero della salute.
6. La Commissione nazionale garantisce la pubblicità degli studi effettuati e dei relativi esiti.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività della Commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 2-ter.
(Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio e la ricerca di alimenti e mangimi coltivati di seguito denominato «Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati».
2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
2.01. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni concernenti lo studio di alimenti coltivati)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:
a) alla sicurezza alimentare;
b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni, antibiotici, antimicrobici e antimicotici.
2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato «Fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati».
3. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale e le modalità per la selezione degli enti pubblici e privati che intendono accedere ai progetti di ricerca di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Sulla base degli esiti dei progetti di ricerca di cui al comma 1, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela della salute e la sicurezza alimentare, tenuto conto delle decisioni assunte dalle istituzioni comunitarie competenti.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
2.02. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Linee guida per la valutazione e l'analisi dell'impatto sulla salute umana degli alimenti coltivati)
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati.
2. Le linee guida devono contenere l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica con le medesime procedure.
3. Le linee guida sono vincolanti per gli enti pubblici e privati che accedono ai progetti di ricerca di cui al comma 4 e rappresentano un modello di riferimento e una uniforme metodologia per la valutazione degli impatti sulla salute degli alimenti coltivati.
4. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, istituisce progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati.
2.03. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
A.C. 1324 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:
a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
3.150. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: agli articoli 2 e 3 con le seguenti: all'articolo 2.
all'articolo 5, comma 1:
primo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 3 con le seguenti: all'articolo 2;
ultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 3 con le seguenti: all'articolo 2.
3.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Denominazione dei prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)
1. Al fine di tutelare la salute umana, la chiarezza espositiva e il diritto all'agire informati, nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti contenenti proteine vegetali, in attuazione del regolamento UE n. 1169/2011 dovranno essere indicati in etichetta:
a) denominazione dell'alimento;
b) natura e quantità degli ingredienti di cui si compone il prodotto;
c) quantità netta dell'alimento;
d) termine minimo di conservazione o data di scadenza;
e) modalità di conservazione e/o condizioni di impiego;
f) paese di origine o luogo di provenienza;
g) dichiarazione nutrizionale;
2. Il comma 1 si applica per quei prodotti di origine vegetale che, per consuetudine sociale oramai consolidata, utilizzino denominazioni richiamanti prodotti di origine animale.
3. Laddove gli alimenti prodotti risultino composti sia da sostanze di origine vegetale che animale, è riportata in etichetta la percentuale di ciascun tipo di sostanza presente nel prodotto.
3.2. Castiglione, Pastorella.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
3.3. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti importati dagli altri Paesi dell'Unione europea o extra Unione europea.
3.4. Castiglione.
A.C. 1324 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni)
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge. Le autorità di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
3. Per le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 4.
(Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni)
Sopprimerlo.
4.1. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero della salute, aggiungere le seguenti: sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,.
4.2. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
4.3. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
A.C. 1324 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che vìolino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.
2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 5.
(Sanzioni)
Sopprimerlo.
5.1. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)
1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.01. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)
1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.02. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)
1. Al fine di garantire a livello nazionale, e a beneficio della collettività, una adeguata base conoscitiva di informazioni dotate di attendibilità tecnico-scientifica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti gli alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati nonché su una corretta alimentazione con un equilibrato apporto proteico.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.03. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Fondo per gli allevamenti sostenibili)
1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del made in Italy, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato «Fondo per gli allevamenti sostenibili», con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
5.04. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)
1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2023, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
A.C. 1324 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 6.
(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 6.
(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535)
1. La presente legge è notificata alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sua efficacia rimane sospesa fino alla conclusione delle procedure previste dalla medesima direttiva.
6.01. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
6.07. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è subordinata alla procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.
6.08. Quartini, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Clausola di mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
6.06. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
A.C. 1324 – Articolo 7
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
Sopprimerlo.
7.1. Zanella, Evi, Grimaldi, Bonelli.
A.C. 1324 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
in Europa la carne coltivata come tutti i novel food, è soggetta per ogni singolo prodotto a una valutazione del rischio condotta dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che dà il nulla osta solo se accerta che il profilo nutrizionale e quello di rischio sono analoghi rispetto ai prodotti che vanno ad affiancare. Solo in caso positivo la Commissione europea può autorizzare il commercio e il consumo;
l'Autorità funge da punto di riferimento scientifico indipendente nella valutazione del rischio contribuendo in tal modo a garantire il regolare funzionamento del mercato interno, formula pareri su questioni scientifiche oggetto di controversia, consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, contribuendo al tempo stesso a evitare la frammentazione del mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi;
l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;
affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della legislazione alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte in modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili,
impegna il Governo
a richiedere un parere scientifico all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, sulla produzione di alimenti a base cellulare, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002.
9/1324/1. Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.
La Camera,
premesso che:
la sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori sono fonte di crescente preoccupazione per i cittadini, per la filiera agroalimentare e per le associazioni professionali;
occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte delle autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per la salute;
occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e altri interessi,
impegna il Governo
a predisporre misure necessarie affinché vi siano campagne d'informazione e di sensibilizzazione corrette e basate su evidenze scientifiche per poter sostenere un dibattito pubblico equilibrato sulla produzione di alimenti a base cellulare.
9/1324/2. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.
La Camera,
premesso che:
la sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori sono fonte di crescente preoccupazione per i cittadini, per la filiera agroalimentare e per le associazioni professionali;
occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte delle autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per la salute,
impegna il Governo
al fine di monitorare l'avanzamento della tecnologia e della ricerca sulla produzione di alimenti a base cellulare e di valutare l'eventuale impatto che tali prodotti hanno sulla salute, sull'ambiente e sul sistema agroalimentare nazionale, ad istituire presso il Ministero della salute, un tavolo tecnico-scientifico, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ricercatori e tecnici del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera alimentare, operatori del settore di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, nonché enti del terzo settore specializzati.
9/1324/3. Forattini, Vaccari, Andrea Rossi, Marino.
La Camera,
premessa che:
la libera circolazione di alimenti sicuri e sani e un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici;
la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno della Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi non presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro;
differenze tra legislazioni di Stati membri possono ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno,
impegna il Governo
a notificare il presente disegno di legge alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio e ad informare tempestivamente il Parlamento sugli esiti dell'istruttoria europea.
9/1324/4. Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
tra le finalità perseguite dal disegno di legge in esame, vi è quella di assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria;
per la predetta finalità si dispone quindi il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;
il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 che prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;
le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti: le misure adottate devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;
considerato che:
al fine di assicurare la tutela della salute umana, preservare il patrimonio agroalimentare, nonché garantire la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e il benessere animale e fornire un'alternativa sostenibile alla produzione di carne da allevamento intensivo, sarebbe auspicabile istituire dei progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati, con particolare riguardo:
a) alla sicurezza alimentare;
b) all'impatto del ciclo degli alimenti coltivati, le tecniche di produzione e consumo, consumi energetici ed idrici e di prodotti bio-artificiali e chimici;
c) alle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dal processo di produzione;
d) analisi e gli impatti sulla salute umana;
e) valutazione della produzione in vitro di proteine animali, delle proprietà nutritive, organolettiche e tecnologiche e verifica dell'utilizzo di ormoni antibiotici, antimicrobici e antimicotici,
impegna il Governo
nel primo provvedimento utile, ad istituire nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo nazionale per lo studio di alimenti coltivati di seguito denominato «fondo nazionale per il sostegno dello studio di alimenti coltivati», con una dotazione finanziaria congrua, al fine di consentire la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati allo studio di alimenti coltivati come descritti in premessa.
9/1324/5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Caramiello.
La Camera,
premesso che:
tra le finalità perseguite dal disegno di legge in esame, vi è quella di assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria;
per la predetta finalità si dispone quindi il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;
il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 che prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;
le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionale e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti: le misure adottate devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;
considerato che:
sarebbe auspicabile l'istituzione di una Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, con il compito di:
a) valutare la qualità e benessere degli alimenti prodotti da colture cellulari e dei rischi e benefici rispetto a quelli da allevamento tradizionale;
b) valutare la sicurezza alimentare e i parametri per una sana ed equilibrata nutrizione;
c) stabilire le procedure di controllo durante il processo di produzione;
d) esaminare le tecnologie, con particolare riguardo alle tecniche di ingegneria genetica e biologia sintetica, per la produzione degli alimenti coltivati;
e) analizzare la sostenibilità economica dei costi di produzione, agli impatti sul mercato e i possibili profili di concentrazione monopolistica, ovvero oligopolistica,
impegna il Governo
nel primo provvedimento utile, ad istituire una Commissione nazionale per l'analisi ed impatto sulla salute umana e valutazione degli effetti salutistici e nutrizionali degli alimenti coltivati, con i compiti descritti in premessa.
9/1324/6. Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Caramiello.
La Camera,
premesso che:
tra le finalità perseguite dal disegno di legge in esame, vi è quella di assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria;
per la predetta finalità si dispone quindi il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori dei settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;
il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 che prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;
le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionale e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti; le misure adottate devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione dei rischio più esauriente;
considerato che:
sarebbe auspicabile che il Ministro della salute, con le opportune concertazioni e previo parere degli esperti del settore e del mondo scientifico e della ricerca, emani al più presto idonee linee guida che, previo e periodico aggiornamento, consentano di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati, con l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati,
impegna il Governo
nel primo provvedimento utile, a prevedere l'emanazione di idonee linee guida che, previo e periodico aggiornamento, consentano di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti sulla salute umana degli alimenti coltivati, con l'indicazione delle procedure e delle tecniche per la produzione di alimenti coltivati.
9/1324/7. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Caramiello.
La Camera,
premesso che:
tra le finalità perseguite dal disegno di legge in esame vi è quella di assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria:
per la predetta finalità si dispone quindi il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;
il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 che prevede la possibilità di adottare delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;
considerato che:
secondo un sondaggio commissionato da Good Food Institute Europe gli italiani sono tra i cittadini più ricettivi in Europa, con il 55 per cento degli intervistati interessati ad assaggiare la carne «non convenzionale», percentuale che sale al 72 per cento nella fascia più giovane della popolazione;
la carne non convenzionale è il risultato di un processo più sostenibile e meno inquinante rispetto agli attuali allevamenti intensivi e i risultati di uno studio svolto dall'European Commission's Joint Research Centre hanno mostrato che se tutta la carne prodotta nell'Unione europea fosse sostituita da carne non convenzionale, le emissioni di gas a effetto serra, l'uso del suolo e dell'acqua sarebbero sensibilmente ridotti rispettivamente del 98,8 per cento, 99,7 per cento e 94 per cento;
i benefici per la salute pubblica conseguenti al non utilizzo di antibiotici sarebbero rilevanti e ridurrebbero drasticamente il grave problema dell'antibiotico-resistenza;
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (E.F.S.A.), nel mese di maggio u.s. ha organizzato una tavola rotonda scientifica di due giorni per raccogliere opinioni e spunti di riflessione da parte di personalità scientifiche di spicco, rappresentanti di agenzie europee, internazionali e nazionali, aziende tecnologiche e operatori del settore alimentare, gruppi di consumatori e una serie di soggetti e altri organismi interessati a questo tema di grande attualità:
è compito dell'E.F.S.A. come organismo indipendente, valutare la sicurezza dei nuovi alimenti nell'Unione europea, compresi quelli derivati tramite nuove tecnologie come la coltura cellulare e l'ingegneria tissutale e il nostro Paese potrebbe anche chiedere ufficialmente una valutazione sulla sicurezza di tali alimenti,
impegna il Governo:
a voler richiedere con sollecitudine il parere dell'EFSA in merito alla sicurezza della cosiddetta «carne coltivata o non convenzionale»;
a porre in essere ogni idonea azione sospensiva dei divieti e delle conseguenti sanzioni previsti nel provvedimento in esame, qualora il parere dell'EFSA sia positivo.
9/1324/8. Quartini, Di Lauro, Sportiello, Marianna Ricciardi, Caramiello.
La Camera,
rilevato che:
al fine di tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale e la salute dei cittadini, l'articolo 2 del provvedimento in esame, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 recante i principi generali della legislazione alimentare, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, «alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati»;
il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del richiamato regolamento europeo consente di introdurre delle misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico;
le misure adottate sulla base di tale principio sancito a livello unionale devono quindi essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti;
come dimostrato anche dalla dedicata consultazione della FAO e del PAM, relativamente ai rischi per la salute umana connessi alle cosiddette carni coltivate sono stati riscontrati unicamente i rischi potenziali comuni a tutte le produzioni alimentari;
l'immissione sul mercato europeo di un prodotto proveniente da colture cellulari sarà condizionale alle rigorose valutazioni ed analisi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale non è ancora pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione;
nell'ottobre 2020, il Parlamento europeo ha respinto una proposta di modifica al regolamento dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli, deliberando così che le nomenclature comunemente collegate ai prodotti di carne animale possono essere usate anche per le carni vegetali;
le restrizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento non sembrano rispettare i criteri di necessita e proporzionalità, ovvero di garanzia di provvisorietà, richiesti dal richiamato principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 ed avrebbero come conseguenza una frammentazione del mercato unico europeo;
ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, l'Italia aveva trasmesso, in data 27 luglio 2023, la notifica TRIS relativamente al provvedimento in esame, notifica successivamente ritirata dallo stesso Governo, con il fine dichiarato di velocizzare i lavori parlamentari e procedere all'adozione del provvedimento in esame;
ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535, quando l'obiettivo del progetto di legge dello Stato membro è quello di limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, lo Stato membro notificante è tenuto anche ad allegare un riassunto, oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza in questione, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata,
impegna il Governo
a trasmettere con urgenza alla Commissione europea, nel rispetto della direttiva 2015/1535, la notifica TRIS precedentemente ritirata, inerente alle conseguenze derivanti dal divieto di vendita, importazione e produzione della cd. carne coltivata, contenuto nel disegno di legge in esame, in termini di limitazione della libera circolazione delle merci e del mercato interno, al fine di scongiurare l'apertura di una potenziale procedura di infrazione a carico dell'Italia per violazione del diritto eurounitario.
9/1324/9. Scutellà, Bruno, Scerra, Caramiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, «alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati»;
il richiamato principio di precauzione UE stabilisce che le misure adottate su tale base «sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute [...]. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.»;
considerato che:
la dedicata consultazione della FAO e del PAM, relativamente ai ricchi per la salute umana connessi alle carni coltivate ha riscontrato unicamente dei cosiddetti rischi potenziali comuni a tutte le produzioni alimentari;
l'immissione sul mercato europeo di un prodotto proveniente da colture cellulari sarà condizionale alle rigorose valutazioni ed analisi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale non è ancora pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione;
rilevato quindi che:
anche in seguito al ritiro dell'A.C. 1324 dalla procedura (UE) 2015/1535 cosiddetto TRIS, con cui è stata impedita la verifica preliminare della compatibilità del disegno di legge con il diritto dell'Unione europea e quantomai necessario garantire che le restrizioni di cui all'articolo 2 siano conformi al principio di precauzione ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'ivi stabilito obbligo di riesame, ovvero che tali divieti si dimostrino sempre necessari e proporzionali alla tutela della salute, alla luce delle evidenze scientifiche disponibili,
impegna il Governo
ad istituire un tavolo interministeriale, esteso a tutti gli attori coinvolti nel contesto oggetto della legge, deputato ad esaminare periodicamente le informazioni scientifiche disponibili in materia di alimenti da coltura cellulare, così che si possa ciclicamente verificare la necessità e la proporzionalità delle restrizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge oggetto di esame.
9/1324/10. Caramiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, «alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati»;
il richiamato principio di precauzione UE stabilisce che le misure adottate su tale base «sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute [...]. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.»;
considerato che:
l'immissione sul mercato europeo di un prodotto proveniente da colture cellulari sarà condizionale alle rigorose valutazioni ed analisi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale non è ancora pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un tavolo interministeriale, esteso a tutti gli attori coinvolti nel contesto oggetto della legge, deputato ad esaminare periodicamente le informazioni scientifiche disponibili in materia di alimenti da coltura cellulare, così che si possa ciclicamente verificare la necessità e la proporzionalità delle restrizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge oggetto di esame.
9/1324/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Caramiello.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;
tale provvedimento si riferisce in modo diretto ad una petizione a contrasto della diffusione di cibo sintetico sottoscritta da oltre tre milioni di cittadini e migliaia di amministrazioni comunali, nonché sottoscritta dalla quasi totalità delle Regioni italiane, per il tramite dei Consigli regionali con atti di indirizzo o tramite sottoscrizione diretta della petizione medesima da parte dei presidenti delle giunte regionali;
la normativa di cui al testo in esame è stata formalmente notificata il 27 luglio 2023 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alle Autorità competenti della Commissione europea ai sensi della direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), cd. Direttiva TRIS;
nell'ampio periodo di tempo intercorso tra l'invio della notifica e l'esame parlamentare del provvedimento non sono state ricevute, da parte della Commissione europea né di alcun Paese membro dell'Unione europea, alcun tipo di considerazioni in merito al provvedimento;
a fronte di questa situazione è stato ritenuto opportuno ritirare la notifica presentata in sede europea per valutare l'invio di una nuova notifica a seguito del termine dell'iter parlamentare del provvedimento, proprio in virtù e per rispetto dell'operato del Parlamento, consentendoli di modificare e lavorare il testo in totale autonomia;
tale procedura non costituisce un unicum, bensì una prassi ormai consolidata nel tempo anche da altri Paesi membri, considerando che nel solo periodo intercorso tra 2016 e 2020 i Paesi membri hanno ritirato 217 volte le loro proposte e solamente in 30 casi ciò è avvenuto in seguito all'adozione di un parere da parte della Commissione europea;
il caso di specie più simile a quanto avvenuto per il testo in esame riguarda le Autorità francesi, le quali hanno notificato il 5 giugno 2020 un provvedimento a contrasto del meat sounding, notifica successivamente ritirata nell'estate 2023, nonostante l'assenza di un parere della Commissione europea;
analogamente anche negli scorsi Governi sono state ritirate delle notifiche da parte del Governo italiano, nel 2020 fu ritirata infatti dall'allora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una notifica relativa ai fertilizzanti in agricoltura e nel 2021 dal Ministero della salute un provvedimento su igiene e imballaggi,
impegna il Governo
a notificare alla Commissione europea il provvedimento in esame, in seguito alla sua definitiva approvazione in sede parlamentare, come da prassi e con le medesime modalità adottate dai Governi precedenti, tenendo costantemente informato il Parlamento sugli esiti dell'attività in sede europea.
9/1324/11. Caretta, Cerreto, Mattia, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;
come noto, gli alimenti derivati da colture cellulari o da tessuti, come la carne prodotta in bioreattore (i.e. lab cultured meat – LCM), e gli alimenti prodotti tramite fermentazioni di precisione, come le proteine del latte derivate da microrganismi, ricadono attualmente nella categoria dei «nuovi alimenti o cosiddetti novel food», come definiti dal Regolamento (UE) 2015/2283;
l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di questi nuovi alimenti, rilasciata dalla Commissione europea, si basa su una valutazione del rischio eseguita dalla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che nel 2021 ha pubblicato la «Guidance on the preparation and submission of an application for authorisation of a novel food in the context of Regulation (EU) 2015/2283», un documento recante le informazioni e i dati scientifici che devono essere presenti in un dossier allegato alla domanda di autorizzazione per l'immissione nel mercato interno dell'Unione europea;
nel caso in cui i novel food siano prodotti da organismi geneticamente modificati («OGM») o contengano ingredienti derivati da OGM ricadono anche dell'ambito del Regolamento (CE) 1829/2003 e successive modificazioni e integrazioni relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati;
negli ultimi mesi numerosi Organismi internazionali, tra i quali la FAO e l'OMS, e personalità scientifiche di altissimo livello hanno evidenziato numerosi potenziali rischi connessi agli alimenti derivati da colture cellulari richiamando la necessità di approfondite e complesse analisi di valutazione prima di procedere con l'eventuale autorizzazione al consumo ai sensi del citato regolamento 2015/2283;
come esposto da molti di questi l'eterogeneità e la complessità dei novel food implicano la necessità di adattare gli aspetti dell'approccio valutativo alle caratteristiche di ogni singolo prodotto, inoltre i requisiti scientifici per dette valutazioni sono tra loro interconnessi e solo un approccio rigoroso e trasversale può condurre a una valutazione scientificamente valida;
la sezione 1.1.3 delle sopracitate linee guida presenta numerose limitazioni nel caso di alimenti di origine animale prodotti da microrganismi, come proteine del latte derivanti da lieviti geneticamente modificati;
sul punto, il livello di caratterizzazione dei microrganismi richiesto a questo riguardo dalle linee guida è molto limitato soprattutto se comparato alle informazioni richieste per la valutazione del rischio di microrganismi in prodotti soggetti a una «pre-market authorisation» effettuata dalla stessa EFSA;
a titolo di esempio, le «Linee guida per la valutazione degli enzimi alimentari» dell'EFSA, riferito a composti proteici prodotti da microrganismi, richiedono un'accurata valutazione del microrganismo produttore, basata anche sull'analisi del genoma per l'identificazione tassonomica, la ricerca di fattori di virulenza, tossine e geni di resistenza agli antimicrobici e una caratterizzazione e analisi del rischio della modificazione genetica;
nel caso di microrganismi geneticamente modificati (MGM), la loro valutazione segue appositi criteri e linee guida elaborati dall'EFSA «Guidance on the risk assessment of genetically modified microorganisms and their products intended for food and feed use»;
a seguito di una valutazione dei contenuti delle sopracitate linee guida per enzimi alimentari o MGM emerge chiaramente come i requisiti richiesti nelle attuali Linee Guida per i novel food non siano conformi alle linee guida di EFSA più aggiornate per la valutazione del rischio dei microrganismi e dei loro prodotti intenzionalmente introdotti negli alimenti;
altrettanto incomplete sono le richieste di informazioni relative alle colture di origine multicellulare ed ai processi di produzione, sezione che presenta dei limiti per effettuare una accurata valutazione del rischio, dato che per la moltiplicazione delle cellule per la cosiddetta carne sintetica è necessario l'utilizzo di fonti nutritive e fattori di crescita, che nella maggior parte dei casi si tratta o di siero bovino fetale (FBS) o di una miscela di ormoni, vitamine, amminoacidi e, in alcuni casi, composti antimicrobici;
relativamente a queste componenti è stato osservato che in tutti i casi questi composti si dovrebbero configurare come ingredienti, additivi alimentari o coadiuvanti di processo, infatti, nelle fasi di produzione degli alimenti non è consentito l'uso di composti/agenti che non ricadano in una di queste categorie;
sul punto, inoltre, il FBS e un sottoprodotto della macellazione bovina, ed al fine di un utilizzo alimentare come ingrediente dei prodotti a base cellulare è necessaria valutare se questo componente del substrato di crescita sia considerato parte edibile dell'animale e se mantenga azioni ormonali nell'alimento;
in sostituzione del FBS è possibile utilizzare un mix di fattori di crescita ad azione ormonale, in questo specifico caso due aspetti dovrebbero essere considerati l'origine di questi fattori di crescita ed i potenziali residui di attività ormonale, tema su cui basti pensare che l'UE ha, con la Direttiva 2003/74/EC e successive modificazioni e integrazioni, vietato l'uso di sostanze ad azione ormonale per la promozione della crescita degli animali da allevamento, con l'obiettivo di evitare l'esposizione del consumatore a questi composti, dunque se queste sostanze sono, vietate nell'alimentazione animale, dove è possibile una esposizione unicamente indiretta del consumatore, è ipotizzabile che il loro impiego diretto nella produzione di un alimento non sia consentito o richieda una specifica valutazione del rischio e una autorizzazione;
la carne a base cellulare dovrebbe essere progettata per essere biologicamente equivalente alla carne tradizionale;
ciò significa che dovrebbe avere un contenuto proteico simile a quello della carne convenzionale, tuttavia, l'esatto contenuto proteico può variare a seconda dei metodi specifici utilizzati nel processo di produzione;
sebbene l'obiettivo sia che la carne a base cellulare corrisponda al profilo nutrizionale della carne convenzionale, compreso il contenuto proteico, possono esserci delle differenze, queste potrebbero essere dovute a fattori quali il tipo di cellule utilizzate, il terreno di produzione e il processo di maturazione;
allo stato attuale, la carne a base cellulare è ancora in fase di sviluppo e non è ampiamente disponibile, quindi sono necessarie ulteriori ricerche per determinare la sua esatta composizione nutrizionale in termini di macro e micronutrienti;
data la complessità e la novità del processo di produzione, i rischi che possono verificarsi non possono essere completamente previsti;
la disregolazione delle linee cellulari associata al gran numero di divisioni cellulari è una delle questioni più discusse;
inoltre, ad oggi, l'impatto specifico della carne a base cellulare sul microbiota intestinale umano può variare e mancano del tutto dati su tale impatto per cui vi è una forte necessita di studi sull'uomo.
occorre inoltre riportare come a livello tossicologico la lavorazione degli alimenti può avere molti effetti benefici, tuttavia, la lavorazione può anche alterare le proprietà allergeniche delle proteine alimentari;
tutte queste, come altre osservazioni critiche esposte in materie, non sono state recepite nelle linee guida EFSA relative ai novel food di cui al caso in esame,
impegna il Governo
a rappresentare presso i competenti uffici della Commissione europea gli elementi utili affinché l'EFSA possa adottare per il cibo sintetico le medesime procedure volte all'autorizzazione utilizzate per i prodotti farmaceutici.
9/1324/12. Cerreto, Caretta, Ciaburro, Mattia.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;
tale provvedimento si riferisce in modo diretto ad una petizione a contrasto della diffusione di cibo sintetico sottoscritta da oltre tre milioni di cittadini e migliaia di amministrazioni comunali, nonché sottoscritta dalla quasi totalità delle Regioni italiane, per il tramite dei Consigli regionali con atti di indirizzo o tramite sottoscrizione diretta della petizione medesima da parte dei presidenti delle giunte regionali;
il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi cosiddetti sintetici di cui al testo in esame rappresenta la prima fattispecie applicativa in tutto il mondo;
la Direttiva (UE) n. 2015/412 dell'11 marzo 2015, che ha modificato la direttiva 2001/18/CE, fornisce il quadro normativo vigente, a livello europeo, circa divieti e limitazioni per la diffusione di OGM sul territorio, normativa regolarmente recepita a livello nazionale,
impegna il Governo
ad attivarsi presso le competenti sedi europee affinché il divieto introdotto dal provvedimento in esame sia affrontato con le medesime modalità già previste dalla normativa europea relativa al divieto di coltivazione, diffusione e commercializzazione degli OGM, citata in premessa.
9/1324/13. Mattia, La Salandra, Caretta, Ciaburro, Cerreto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce, all'articolo 2, il divieto di vendere, importare e di produrre per esportare alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, ovvero la cosiddetta carne coltivata;
la normativa dell'Unione europea, con il Regolamento (CE) n. 178 del 2002 stabilisce che lo stesso debba sottostare a rigidi controlli di sicurezza alimentare da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Il Regolamento assegna quindi all'EFSA tale competenza, prima di una eventuale immissione nel mercato europeo del prodotto, che, in ogni caso, non è disposta dai singoli Stati membri, ma dalla Commissione europea;
il medesimo Regolamento, all'articolo 7 ha istituito il «Principio di Precauzione», in base al quale «qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio», delimitando esplicitamente questa eventualità alla sussistenza di evidenze concrete di rischi per la salute e circoscrivendo l'ambito di applicazione di tale principio nel senso della proporzionalità ai rischi evidenziati;
il ricorso al principio di precauzione, quindi, può trovare applicazione esclusivamente se fondato su basi empiriche, che affrontano l'analisi del potenziale impatto con dati quantitativi, con un calcolo del rischio, con una comparazione rispetto ai benefici e con le potenziali alternative disponibili, il tutto all'interno di un arco di tempo scientificamente ragionevole;
i divieti contenuti nella disposizione in esame rischiano di non rispettare i principi di proporzionalità, di non discriminazione e di coerenza, così come non prevedono analisi di vantaggi, oneri e modalità di esame e riesame della valutazione scientifica che ha portato alla invocazione del principio di precauzione;
la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita in Italia dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, ha istituito la procedura TRIS, che consente alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) prima che siano adottate, con l'obiettivo di garantire la compatibilità dei testi delle norme interne con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno. Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva, quando l'obiettivo del progetto di legge è quello limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, lo Stato membro notificante è tenuto anche ad allegare un riassunto, oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza in questione, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata;
come confermato dal Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, On. Lollobrigida, il Governo, che in un primo momento aveva trasmesso la notifica TRIS alla Commissione europea, ai sensi della Direttiva 2015/1535, ha in seguito ritenuto di ritirarla, privandosi di uno strumento che avrebbe potuto aiutare il Governo stesso, nonché il Parlamento, ad intervenire in tempo per evitare l'approvazione di una norma che rischia di porsi in contrasto con il diritto dell'Unione europea, e quindi anche una potenziale procedura di infrazione contro l'Italia,
impegna il Governo
a intervenire tempestivamente sulla normativa in esame nel caso in cui il prodotto oggetto del provvedimento sia valutato positivamente da parte dell'EFSA e la sua immissione nel mercato UE sia autorizzata dalla Commissione europea, al fine di evitare violazioni del diritto dell'Unione europea.
9/1324/14. Magi, Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, introduce il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati;
seppure il provvedimento introduca i suddetti divieti, ad oggi non si registra alcuna norma, né a livello nazionale né a livello europeo, che regolamenti in Italia la produzione e la commercializzazione della cosiddetta «carne coltivata». L'Italia quindi, con l'approvazione di queste disposizioni di legge, proibisce e punisce un prodotto che non è ancora in commercio in Europa;
i divieti imposti da questo testo alla produzione, promozione c commercializzazione della «carne coltivata», prima ancora degli studi e le decisioni della UE in materia, hanno effetti conseguenziali assai negativi sulla ricerca e competitività del Paese in questo ambito;
ricordiamo che i prodotti di carne a base di cellule coltivate rientrano tra quei prodotti e sostanze alimentari che prima di poter entrare in commercio in un Paese sono sottoposti ad uno scrupoloso, e scientifico iter di valutazione sia delle caratteristiche nutrizionali sia della loro sicurezza alimentare da parte degli enti regolatori preposti;
l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare, ente deputato ad esprimersi in materia di sicurezza alimentare, non ha ancora completato il percorso di valutazione dei prodotti alimentari a base di cellule coltivate;
con l'emergere dei primi processi di produzione di alimenti a base cellulare si sono incrementate le opportunità di progresso scientifico;
il rischio concreto conseguente alle norme contenute nel disegno di legge, è una marginalizzazione dell'Italia in questo settore scientifico di ricerca e l'esclusione come Paese da un'industria con alte prospettive di sviluppo economico;
la ricerca scientifica gioca un ruolo chiave nel rendere economicamente, tecnologicamente ed ambientalmente sostenibile la produzione e la commercializzazione della carne a base coltivata,
impegna il Governo
a non limitare l'attività di studio e di ricerca scientifica dell'Italia nei suddetti ambiti al fine di non escludere il nostro Paese da un importante filone di ricerca con alte prospettive di sviluppo economico e tecnologico.
9/1324/15. Evi, Zanella, Dori, Bonelli, Grimaldi, Zaratti.