XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 16 gennaio 2024.
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 15 gennaio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DE LUCA ed altri: «Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari dell'area sanitaria» (1646);
FURFARO ed altri: «Istituzione di un Fondo per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare» (1647);
UBALDO PAGANO: «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti» (1648);
CARLONI e MARCHETTI: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale» (1649).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
II Commissione (Giustizia):
GIORGIANNI ed altri: «Modifiche agli articoli 240, 640 e 640-quater del codice penale in materia di truffa nelle vendite per via telematica» (1443) Parere delle Commissioni I, V, IX e X.
Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.
In data 15 gennaio 2024 è pervenuta alla Camera dei deputati un'ordinanza con cui il Tribunale di Biella, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – ha sospeso un procedimento penale nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP).
Nel trasmettere anche gli atti relativi al menzionato procedimento, il medesimo Tribunale ha chiesto alla Camera di deliberare se i fatti oggetto del giudizio concernano o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Biella sarà stampata e distribuita (Doc. IV-ter, n. 16).
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 gennaio 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2019 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del budget del progetto «Costruzione di pozzi e coltivazione di ortaggi in serra per migliorare la sicurezza alimentare di 50 famiglie nel municipio di Batallas – Bolivia» dell'associazione Persone come noi.
Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle ordinanze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 197 T del 24 novembre 2023, e n. 198 T del 12 dicembre 2023, relative a scioperi del personale del settore del trasporto pubblico locale e degli autoferrotranvieri, programmati, rispettivamente, per il 27 novembre e il 15 dicembre 2023.
Queste ordinanze sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 11 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2024, corredato dalla nota integrativa, approvato in data 27 dicembre 2023, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2024-2026.
Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Banca d'Italia.
Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 4 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, la relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, riferita all'anno 2023 (Doc. CXL, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in materia di valutazione intermedia di Erasmus+ 2021-2027 e valutazione finale di Erasmus+ 2014-2020.
Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea
La Commissione europea, in data 15 gennaio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2023) 787 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (COM(2023) 794 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 794 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Fondi strutturali e d'investimento europei – Relazione di sintesi 2023 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2020 (COM(2024) 6 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 6 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (COM(2024) 7 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento (COM(2024) 8 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 29 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024.
Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.
Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 21 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell'ambito, aggiornata al 19 dicembre 2023 (Doc. CCXXX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Presidente della Regione Campania.
Il Presidente della Regione Campania, in qualità di commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con lettera in data 11 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (Doc. XXVII, n. 14).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande progetto Pompei (41).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'architetto Roberto Rossetto a presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque (42).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (111).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 febbraio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 febbraio 2024.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (112).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 febbraio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 febbraio 2024.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato «Rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell'Esercito italiano», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito (113).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 febbraio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 febbraio 2024.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato «Mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer» (114).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 febbraio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 febbraio 2024.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili», relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano (115).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 febbraio 2024. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 febbraio 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 15 gennaio 2024, a pagina 3, seconda colonna, trentunesima riga, dopo la parola: «VII,» devono intendersi inserite le seguenti: «XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale),».
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE
Elementi e iniziative a favore delle filiere agroalimentari, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-00820
A) Interrogazione
VACCARI, FORATTINI, MARINO e ANDREA ROSSI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
il 22 aprile 2022 è stato pubblicato il V bando per i contratti di filiera per il settore agroalimentare. Si tratta dell'avviso n. prot. 182458 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale n. 0673777 del 22 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2022;
in considerazione delle richieste di proroga del termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni da parte delle associazioni di categoria del settore e delle rappresentanze delle imprese beneficiarie della misura, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha successivamente stabilito, con il decreto direttoriale n. 527381 del 17 ottobre 2022, una proroga del termine della presentazione delle domande al giorno 24 novembre 2022;
l'obiettivo è garantire una più ampia partecipazione all'avviso, nonché la definizione di progetti di maggior dettaglio, tenuto anche conto della complessità e dell'elevato numero dei beneficiari della misura;
alla data del 24 novembre 2022 sono pervenute numero 331 domande di accesso alle agevolazioni;
con il decreto n. 0342515 del 30 giugno 2023 è stata approvata la graduatoria dei programmi d'investimento presentati a valere sull'avviso pubblico n. 182458 del 22 aprile 2022 per i contratti di filiera e di distretto che aveva stanziato – grazie anche all'integrazione di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 1.203,3 milioni di euro;
sono stati vagliati 309 progetti di investimento, cinque soli dei quali non sono stati ammessi a contributo per mancanza di alcuni requisiti previsti dall'articolo 9 del bando, pur raggiungendo un elevato livello in graduatoria. Alcuni dei restanti 304 progetti – del valore complessivo in termini di contributi ammessi pari a oltre 5.128 milioni di euro – non hanno ottenuto integralmente il contributo richiesto e sono stati parzialmente definanziati;
solo un quinto dei progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati, nonostante il budget disponibile da 1.203,3 milioni di euro;
secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, dell'avviso pubblico, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, cioè entro il 10 luglio 2023, gli aventi diritto dovrebbero aver presentato richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria;
molti progetti meritevoli e strategici per lo sviluppo dell'innovazione e della competitività delle imprese emiliano-romagnole e italiane sono rimasti senza contributo. Tra le imprese escluse dal bando ci sono gruppi di grande prestigio, che rappresentano l'eccellenza del made in Italy nel settore agroalimentare, eccellenze nel settore biologico e altre aziende molto significative in ambito agroalimentare;
a un anno di distanza dalla scadenza del bando e dall'inizio delle procedure per l'assegnazione dei punteggi non è ancora stata pubblicata la graduatoria ufficiale definitiva;
è importante che il Governo individui subito altre risorse attraverso fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza o bandi in ambito agroalimentare che non sono risultati particolarmente attrattivi per le aziende, per scorrere le graduatorie e finanziare più progetti possibile, per garantire la competitività delle imprese e gli investimenti. Ciò deve avvenire in tempi brevi per non mettere a rischio la riuscita di progetti spesso complessi e di grandi dimensioni, che richiedono un tempo congruo per essere realizzati –:
quando verrà pubblicata la graduatoria definitiva e quali iniziative di competenza intenda al riguardo assumere il Ministro interrogato per individuare risorse aggiuntive e per rilanciare i programmi di investimento produttivi finalizzati al rafforzamento delle filiere produttive agroalimentari escluse dal finanziamento di cui al bando citato in premessa.
(3-00820)
Elementi e iniziative di competenza in merito al rispetto del principio della presunzione di innocenza, con particolare riferimento alle conferenze stampa e ai comunicati degli organi inquirenti, nonché ai limiti di pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare – 2-00212
B) Interpellanza
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
nonostante il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», sia entrato in vigore il 14 dicembre 2021, sono innumerevoli, a parere dell'interpellante, violazioni delle disposizioni in esso contenute;
solo per citare l'ultimo caso, benché la legge vieti di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza, da un comunicato stampa autorizzato dalla procura della Repubblica di Milano il 6 luglio 2023 si apprende di un'inchiesta denominata «Beagle Boys», ovvero «Banda Bassotti»; il comunicato, lungi dal rispettare il perimetro assegnato dalla legge alla comunicazione giudiziaria, arriva addirittura a informare dell'individuazione di un «sodalizio criminale», salvo poi, in coda, precisare che vige la presunzione d'innocenza;
oltre a prevedere il divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza, il decreto legislativo in oggetto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, prevedendo che il procuratore della Repubblica mantenga personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa; la determinazione di procedere a conferenze stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano;
la stessa disposizione prevede che «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico»; in tali casi, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato; l'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano;
la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, ha inoltre disposto la modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, inserendo tra gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni la violazione delle norme sopra illustrate;
il Governo si è impegnato, prima con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/00547-A/009 e poi con la mozione 1-00094, a prevedere che l'ispettorato generale del Ministero della giustizia effettui un monitoraggio degli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti –:
se il Governo abbia proceduto, in ossequio all'ordine del giorno 9/00547-A/009, ad effettuare un monitoraggio degli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti e quali siano gli esiti;
nello specifico, quante siano state, a partire dall'entrata in vigore delle nuove norme, le conferenze stampa degli organi inquirenti disposte con atto motivato e quali le specifiche ragioni di pubblico interesse che le abbiano giustificate in ciascun caso;
in quanti casi, a partire dall'entrata in vigore delle nuove norme, siano stati autorizzati conferenze stampa o comunicati stampa delle forze di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 188 del 2021, e quali motivazioni siano state addotte per giustificarle;
se si sia monitorata anche la deprecabile prassi di assegnare denominazioni alle inchieste e se tali denominazioni fossero compatibili con il principio di presunzione d'innocenza;
se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 giugno 2022, n. 71, siano state avviate azioni disciplinari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;
se intenda avvalersi della facoltà di adottare, entro il 14 dicembre 2023, un decreto legislativo recante correttivi e integrazioni al decreto legislativo in materia di presunzione di innocenza a partire da quanto emerso dalla sua concreta applicazione, con particolare riferimento alla violazione del principio di presunzione di innocenza attraverso la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare e alla necessità di modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, impedendone la pubblicazione integrale e testuale fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
(2-00212) «Enrico Costa».
PROPOSTA DI LEGGE: PITTALIS ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE (A.C. 893-A) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ENRICO COSTA; MASCHIO ED ALTRI; BISA ED ALTRI (A.C. 745-1036-1380)
A.C. 893-A – Parere della I Commissione
PARERI DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 893-A – Parere della V Commissione
PARERI DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
NULLA OSTA
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
A.C. 893-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:
«Art. 159-bis. – (Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna) – Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.
Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma del presente articolo sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.
Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
I periodi di sospensione di cui al primo comma sono altresì computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando, nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello»;
b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «, la sentenza di condanna e il decreto di condanna»;
c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: «e 640-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis,»;
d) l'articolo 161-bis è abrogato.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 165-ter è abrogato.
1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli previsti dall'articolo dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 165-ter è abrogato.
1.7. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. All'articolo 158 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il termine della prescrizione decorre dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale sia per il reato consumato, che per il reato tentato, nonché per il reato permanente o continuato»;
b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 165-ter è abrogato.
1.19. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 159, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla richiesta di rinvio a giudizio fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;
b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «la richiesta di rinvio a giudizio» sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 165-ter è abrogato.
1.20. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)
1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 165-ter è abrogato.
1.21. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'articolo 165-ter è abrogato.
1.59. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sostituire le parole da: sospeso, fino alla fine della lettera con le seguenti: altresì sospeso:
a) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
b) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al primo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1.111. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sostituire le parole da: sospeso, fino alla fine della lettera con le seguenti: altresì sospeso:
1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
Se durante i termini di sospensione di cui al primo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
1.110. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sopprimere le parole: di condanna.
1.61. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
1.62. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, primo comma, sostituire le parole: due anni con le seguenti: diciotto mesi.
1.112. D'Alessio.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, sopprimere il quarto comma.
1.63. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, quarto comma, sopprimere le parole: e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
1.64. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, sesto comma, sostituire le parole: anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello con le seguenti: a decorrere dal 31 dicembre 2032.
1.65. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, sesto comma, sostituire le parole: anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello con le seguenti: a decorrere dal 31 dicembre 2030.
1.58. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 159-bis, sesto comma, sostituire le parole: anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello con le seguenti: a decorrere dal 31 dicembre 2027.
1.60. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.66. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: , secondo comma, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «346-bis, 449» e.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: 612-bis aggiungere le seguenti: , 613-bis.
1.67. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, alla lettera c), alle parole: 582 e 583-quinquies, premettere le seguenti: 437,.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, aggiungere le seguenti: 590 terzo comma, 603-bis,.
1.103. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
Al comma 1, alla lettera c), alle parole: 582 e 583-quinquies, premettere le seguenti: 449,.
1.102. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: 582 aggiungere le seguenti: , 583-bis.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
dopo le parole: 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, aggiungere le seguenti: 609-bis, 609-octies,
dopo le parole: 612-bis aggiungere le seguenti: 612-ter.
1.107. Dori, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan, Ascari.
Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: 582 aggiungere le seguenti: , 583-bis.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: 612-bis aggiungere le seguenti: 612-ter.
1.108. Dori, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, aggiungere le seguenti: 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies,.
1.104. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, aggiungere le seguenti: 600, 601, 601-bis, 602,.
1.101. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, aggiungere le seguenti: 604-bis,.
1.105. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: 612-bis aggiungere le seguenti: 613-bis e 613-ter.
1.100. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan, Dori, Fornaro.
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole «delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,», sono aggiunte le seguenti: «per i reati di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
1.106. Dori.
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole «delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,», sono aggiunte le seguenti: «per i reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,»
1.109. Dori.
A.C. 893-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità)
1. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è abrogato.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 2.
(Abrogazione dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
2.100. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
A.C. 893-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 129-bis, comma 4, le parole: «, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8,» sono soppresse e dopo le parole: «dell'articolo 304» sono aggiunte le seguenti: «del presente codice»;
b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: «o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis» sono soppresse;
c) il comma 8-bis dell'articolo 175, l'articolo 578-ter e il comma 7 dell'articolo 628-bis sono abrogati;
d) all'articolo 578:
1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
2) alla rubrica, le parole: «e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» sono soppresse.
A.C. 893-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 165-ter:
1) al comma 1, le parole: «della disposizione di cui all'articolo 175-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini di cui all'articolo 159-bis, primo comma, del codice penale»;
2) alla rubrica, le parole: «344-bis del codice» sono sostituite dalle seguenti: «159-bis del codice penale»;
b) l'articolo 175-bis è abrogato.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 4.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 5.
(Disposizioni in materia di monitoraggio in merito all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 22 settembre 2021, n. 134 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo, anche in rapporto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché la riduzione percentuale dell'incidenza della prescrizione del reato con particolare riferimento ai giudizi di impugnazione. I risultati del monitoraggio sono trasmessi ogni sei mesi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. Alla scadenza di ogni semestre il Ministro della giustizia presenta una relazione al Parlamento.
4.0100. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
A.C. 893-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la ratio dell'istituto della prescrizione consiste nell'evitare che l'impossibilità di perseguire con l'azione giudiziaria finisca per pregiudicare la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del reo;
la sentenza n. 134/2014 della Corte costituzionale precisa che la prescrizione: «Costituisce un istituto di natura sostanziale la cui ratio si collega preliminarmente, da un lato all'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune, e dall'altro il diritto all'oblio dei cittadini quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela»;
nei casi previsti il tempo necessario a prescrivere un reato viene sospeso nel momento in cui interviene una determinata causa per poi riprendere il suo corso quando essa cessa di esistere;
alcuni degli impedimenti sono imputabili direttamente all'approccio statuale giudiziario, mentre altri sono collegati ad impedimenti delle parti;
la sospensione del corso della prescrizione è disciplinata dall'articolo 159, in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposto da una particolare norma di legge, oltre che in alcuni casi specifici come: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ex articolo 420-quater codice di procedura penale per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 (tale previsione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 150 del 2022); richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). Decorrenza della prescrizione Sospensione della prescrizione. In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;
la proposta di modifica dell'istituto della prescrizione, in votazione, rappresenta un ritorno al sistema unitario e razionale che implica una correzione della prescrizione come istituto di diritto sostanziale la cui funzione non è rimediare alle inefficienze del processo ed alla sua durata, ma contribuire a realizzare la funzione rieducativa della pena, impedendo l'esecuzione della pene in un tempo troppo distante dalla commissione di reati e tenendo conto dell'oblio che il decorso del tempo determina sulla memoria del reato;
stante la necessità di una modifica completa ed organica dell'istituto della prescrizione, si ritiene che sia necessario intervenire ulteriormente sugli impedimenti dei difensori e delle parti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di Equiparare l'adesione del difensore all'astensione all'impedimento del difensore, agli effetti dell'articolo 159 n. 3 codice penale;
a valutare l'opportunità di Prevedere che, in caso di concomitanza di cause di sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori e di altre ragioni di sospensione, il corso della prescrizione non è sospeso.
9/893-A/1. Romano.
La Camera,
premesso che:
al 2022 è stato stimato che la durata totale di un processo penale in Italia si attesta intorno ai 4 anni e mezzo e che in alcuni fori, soprattutto nel Mezzogiorno, arriva anche a superare i 6 anni;
benché con la cosiddetta «Riforma Cartabia» si sia tentato di porre rimedio alla questione dei tempi della giustizia penale, tuttavia non sono state risolte alcune problematiche, come l'allungamento dei tempi dell'obbligo di promuovere l'azione penale o l'archiviazione e il problema delle competenze territoriali;
nello specifico riguardo alla competenza per territorio vi è la possibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione della competenza per territorio che, quando individuato, potrebbe portare alla ripartenza delle indagini, e ad un allungamento ancora maggiore delle tempistiche;
inoltre, il sistema della divulgazione delle indagini fa sì che il cittadino sia inerme rispetto a un'attività unilaterale non soltanto istruttoria del suo processo, ma anche mediatica, nel senso che, nel momento in cui la vicenda diventa pubblica, scaturisce in rapporti conflittuali con gli altri cittadini, con le istituzioni e col sistema del credito, ed è ovvio che un'indagine che si ripete nel tempo non dà alcuna possibilità all'indagato di difendersi da questa pena;
il principio di «clonazione del processo», prevede che quando il pubblico ministero termini un'indagine e chiede l'archiviazione e magari la ottiene, mantiene, nel suo ufficio, una piccola parte di quel fascicolo, cosiddetto clonato, per poi riprendere le indagini sulla stessa persona;
stante la costituzione della Commissione istituita presso il Ministero della giustizia che ha il compito di monitorare la lunghezza del procedimento penale, con l'obiettivo di garantire ai cittadini processi rapidi;
stante l'interesse di questo Governo nel voler arginare il fenomeno della clonazione del processo e rendere i processi più celeri,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di apporre delle modifiche agli articoli 405, 406 e 407 codice di procedura civile in materia di competenza del giudice per materia, ed obbligo di archiviazione o promozione dell'azione penale.
9/893-A/2.Bicchielli, Romano.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di interventi sulla disciplina dell'archiviazione che evitino la possibilità di prassi improprie di duplicazione dei fascicoli.
9/893-A/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Bicchielli, Romano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni: e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno;
i termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale;
l'articolo 1, alla lettera d), abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;
l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);
gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;
la sospensione della prescrizione – avvenuta grazie alla legge Spazzacorrotti invece avrebbe determinato un minore interesse a proporre appello, costituendo piuttosto un incentivo a definire il processo attraverso i riti speciali – se non fosse intervenuta l'introduzione del nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di fase;
come si legge dalla relazione illustrativa, «non occorre intervenire sulla prescrizione per rimediare alle inefficienze del processo penale, bensì è necessario mirare a sradicare il problema della irragionevole durata dei processi penali, puntando ad affermarne l'efficienza, ossia la perfetta funzionalità, e l'efficacia dall'inizio del processo alla fine, giungendo all'imputazione della responsabilità dei reati». L'inefficienza della giustizia va ravvisata, più di ogni altro aspetto, proprio nell'impianto strutturale complessivo, ossia sotto il fondamentale profilo organizzativo: il sovraccarico di lavoro degli uffici amministrativi, la disorganizzazione della macchina giudiziaria, l'assenza di sperimentazione e diffusione di modelli di gestione basati sulle migliori pratiche nonché la disorganica informatizzazione e semplificazione delle notificazioni e ancora molto altro;
tuttavia, il provvedimento difetta di qualsivoglia previsione in merito al rafforzamento dell'organico della magistratura, impedendo – tra l'altro – la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione;
appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari;
non a caso, la riforma Bonafede della prescrizione è entrata in vigore dopo aver reso effettivo grazie ai Governi Conte I e II un piano straordinario di assunzioni nel settore della giustizia,
impegna il Governo
ad autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.
9/893-A/3. Alifano, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 codice di procedura penale;
la lettera d) abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;
l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);
gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;
appare opportuno richiamare in questa sede le perplessità manifestate dalla Commissione europea nel Report sullo stato di diritto 2022 rispetto alla fissazione di termini massimi per la conclusione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte suprema di cassazione, pena l'improcedibilità. In particolare, per problemi di efficienza soprattutto a livello delle Corti d'appello, «le nuove misure rischiano di incidere negativamente sui processi penali e in particolare su quelli in corso, che potrebbero essere automaticamente resi improcedibili. Sebbene siano previste eccezioni e siano in vigore norme temporanee, l'efficacia del sistema giudiziario penale richiede un attento monitoraggio a livello nazionale per garantire un giusto equilibrio tra l'introduzione delle nuove disposizioni e i diritti di difesa, i diritti delle vittime e l'interesse pubblico all'efficienza del procedimento penale»;
orbene, tali considerazioni non possono non valere, a maggior ragione, per la prescrizione sostanziale, il cui regime sarebbe di fatto ripristinato dall'entrata in vigore del provvedimento in esame,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a differire l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel provvedimento in premessa, allo scopo di consentire il previo rafforzamento dell'organico della magistratura, per un impatto meno gravoso derivante dal ripristino della prescrizione sostanziale sul carico di lavoro delle Corti d'appello.
9/893-A/4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni: e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 codice di procedura penale;
l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);
l'articolo 1 alla lettera d) abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;
gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;
appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;
la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;
l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i criminali restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, rinunciando a condannare gli autori di omicidi per il sopraggiungere della prescrizione;
da quanto emerge dal punto di vista statistico, in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti – e davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se l'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime – o i loro familiari – abbiano una risposta;
in molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari: la notte del 29 giugno 2009 un convoglio che trasportava gas propano liquido è deragliato all'altezza della stazione di Viareggio, provocando un incendio molto grave che ha causato la morte di 32 persone e 25 feriti;
a novembre 2013 ha avuto inizio il processo di primo grado nei confronti dei 33 imputati, accusati, a vario titolo, di lesioni colpose gravi e gravissime, incendio colposo, omicidio colposo e disastro ferroviario colposo. Sono stati rinviati a giudizio i vertici del gruppo Ferrovie e delle società tedesche responsabili della manutenzione del treno deragliato;
a gennaio 2017, ad oltre 3 anni di distanza (e a 7 anni e mezzo dal disastro), è arrivata la sentenza di primo grado, che ha portato alla condanna di 23 dei 33 imputati;
nel 2018 è iniziato a Firenze il processo di appello, che si è concluso poi il 20 giugno 2019 con una sentenza di sostanziale conferma dell'impianto accusatorio;
tuttavia, alcune delle condanne emesse dai giudici della Corte d'appello sono state ridotte perché nel maggio del 2018 è scattata la prescrizione per i reati di incendio colposo e lesioni personali colpose;
i capi d'imputazione rimasti, quindi, sono disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, che sono restati in piedi solo per l'aggravante dell'incidente sul luogo di lavoro;
il 2 dicembre 2020, infine, è iniziato a Roma il processo di Cassazione che si è concluso un mese dopo con una sentenza che ha fatto cadere l'aggravante dell'incidente sul luogo di lavoro e di conseguenza finire in prescrizione anche il reato di omicidio colposo, rinviando alla Corte d'appello per la ridefinizione delle pene;
la Corte d'appello di Firenze nel processo di appello-bis ha condannato 13 delle 16 persone. In tutti i casi le condanne sono state sensibilmente inferiori alle richieste della Procura, in quanto la pena è stata «alleggerita» per la sopravvenuta prescrizione per l'omicidio colposo. Per ciascuno di loro (ad eccezione di Moretti) è restata solo l'accusa di disastro ferroviario colposo,
impegna il Governo
ad adottare iniziative legislative che possano scongiurare il ripetersi di analoghi epiloghi giudiziari, con grave nocumento alle istanze di verità delle vittime.
9/893-A/5. Quartini, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni: e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno;
i termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale;
l'articolo 1 alla lettera d) ha abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;
l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);
gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetti Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;
appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;
la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;
l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i criminali restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, rinunciando a condannare gli autori di omicidi per il sopraggiungere della prescrizione;
da quanto emerge dal punto di vista statistico, in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti – e davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se l'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime – o i loro familiari – abbiano una risposta;
in molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari: il 18 gennaio 2017 un'enorme slavina travolse in località Rigopiano un albergo a fondo valle, dove persero la vita 29 persone. Da quel giorno le famiglie delle vittime, gli amici, cercano delle risposte al loro dolore e tutti temono la scure della prescrizione, considerando che si tratta di un processo complesso, con tante parti civili, testimoni e periti da sentire;
dopo oltre sei anni dalla tragedia, 1.318 giorni dalla prima udienza del 16 luglio 2019, ben 15 rinvii e le aule separate in piena emergenza Covid. Lo scorso 23 febbraio è arrivata la sentenza di primo grado, dove sono stati assolti venticinque dei trenta imputati, accusati a vario titolo dei reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizio. In tre casi è stato chiesto il proscioglimento a causa della prescrizione;
ora anche il processo d'appello rischia di finire in prescrizione dopo la sentenza di primo grado, considerando soprattutto le esiguità delle condanne causate dalla derubricazione dei capi di accusa. Se ciò dovesse accadere, sarebbe un ulteriore fallimento dello Stato, per non aver saputo salvare dalla morte 29 anime innocenti e per non essere riusciti a far emergere tutta la verità e la giustizia,
impegna il Governo
ad adottare iniziative legislative idonee ad assicurare la celerità del processo per evitare il ripetersi di analoghi epiloghi giudiziari.
9/893-A/6. Torto, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno;
i termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del Codice di procedura penale;
l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);
la lettera d) ha abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;
gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;
appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;
la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;
da quanto emerge dal punto di vista statistico, in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti – e davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se l'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime – o i loro familiari – abbiano una risposta;
in molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari. Ne è un triste esempio il complesso caso «ambiente svenduto bis» che ha coinvolto i vertici dell'impianto siderurgico Ilva di Taranto. Il 7 febbraio 2020 il Tribunale di Taranto ha dichiarato sentenza di «non doversi procedere» per intervenuta prescrizione dei reati contestati all'ex Commissario straordinario dell'Ilva e all'ex Direttore di stabilimento, entrambi imputati per getto pericoloso di cose e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. A distanza di poco tempo è stata dichiarata la prescrizione anche per l'ex direttore di stabilimento;
a causa dell'eccessivo tempo trascorso dai fatti, la V sezione della Suprema Corte di cassazione ha dichiarato la prescrizione anche nei confronti dell'ex consulente della procura di Taranto, condannato a un anno di reclusione in secondo grado per aver falsificato i contenuti di una perizia sulle emissioni di diossina dall'ex Ilva;
in primo grado era stato assolto dal concorso in disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari, ma è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per due ipotesi di falso ideologico. Nel processo di appello, la pena era stata ridotta a un anno perché uno dei due episodi di falso era stato dichiarato prescritto. Nell'ultimo grado di giudizio, la Cassazione ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione anche per la seconda ipotesi di falso rispetto a una perizia redatta nel 2010 su ordine della procura per accertare se la diossina emessa dall'Ilva avesse effettivamente avvelenato acque, terre e animali;
l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i crimini restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, in quanto non ha completato l'iter processuale per il sopraggiungere della prescrizione,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del provvedimento in esame per scongiurare il rischio che il ripristino della prescrizione sostanziale si possa tradurre di fatto in una denegata giustizia.
9/893-A/7. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno;
i termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del Codice di procedura penale;
l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);
la lettera d) ha abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;
gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;
appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;
la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;
l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i criminali restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, rinunciando a condannare gli autori di omicidi per il sopraggiungere della prescrizione;
da quanto emerge dal punto di vista statistico, in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti che davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se 1'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime o i loro familiari – abbiano una risposta;
in tanti casi ancora pendenti la prescrizione rischia di tradursi in una tagliola che impedisce la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti;
è il caso del maxi processo per la tragedia del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone;
si tratta, infatti, di un processo molto complesso, con 58 indagati tra manager e alti dirigenti delle società che gestivano il ponte, 170 testimoni;
il dibattimento di Genova dovrebbe chiudersi entro il 2024, ma ci sono altri due procedimenti per presunte false attestazioni sulla sicurezza dei tratti autostradali e per alcune irregolarità finanziarie. Come calcolato dai pubblici ministeri, le prime prescrizioni potrebbero scattare nel 2026 per le contestazioni di omicidi colposi semplici, lesioni gravi semplici, lesioni stradali, e l'attentato alla sicurezza dei trasporti;
nel 2031 dovrebbe scattare la prescrizione per attentato alla sicurezza dei trasporti aggravato dal disastro, nel 2033 per gli omicidi colposi stradali per gli imputati cessati dagli incarichi prima del 2008, mentre nel 2036 per gli omicidi colposi per gli imputati che hanno cessato gli incarichi dopo il 2008;
come sottolineato dal Capo dello Stato in occasione dell'ultima commemorazione dei 5 anni dal crollo lo scorso 14 agosto, «il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto. Ed è responsabilità fare giustizia, completando l'iter processuale, con l'accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni»,
impegna il Governo
ad intervenire tempestivamente predisponendo apposite misure organizzative volte a rafforzare gli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda illustrata in premessa, così da scongiurare il rischio di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione.
9/893-A/8. Scutellà, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale;
l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);
la lettera d) ha abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;
gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;
appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;
la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;
l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i criminali restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, rinunciando a condannare gli autori di omicidi per il sopraggiungere della prescrizione;
dalle statistiche emerge che in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti – e davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se l'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime – o i loro familiari – abbiano una risposta;
in molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari. Nota alle vicende di cronaca è la complessa inchiesta «Cassiopea», della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che nel 2003, svelò il più grande traffico di rifiuti tra nord e sud Italia, finita senza colpevoli proprio a causa della prescrizione;
è stato accertato che più di un milione di tonnellate di rifiuti tossici, tra il 1999 e il 2000, siano arrivati in Campania; almeno quaranta tir, ogni settimana, carichi di ogni tipo di veleni, partivano da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, diretti al Sud, e venivano seppelliti nelle campagne del Casertano, e in parte anche in quelle del Napoletano. Sei milioni sono le persone avvelenate;
il bilancio finale è stato di novantacinque imputati prosciolti per intervenuta prescrizione, dopo tredici anni di processo in cui si era accertato il sotterramento di oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti tossici e nocivi;
questo è un triste esempio in cui non solo lo Stato non ha dato risposta alle istanze di giustizia delle vittime, ma ha favorito la crescente sfiducia dei cittadini che chiedono tutele per l'ambiente e la salute,
impegna il Governo
ad intervenire con il primo provvedimento utile per prevedere dei meccanismi che garantiscano l'accertamento della verità giudiziaria, a soddisfazione delle istanze di verità delle vittime in caso di estinzione del processo per intervenuta prescrizione.
9/893-A/9. Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 codice di procedura penale;
l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);
la lettera d) ha abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;
gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetto Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;
appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;
la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;
l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i criminali restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, rinunciando a condannare gli autori di omicidi per il sopraggiungere della prescrizione;
dalle statistiche emerge che in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti – e davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se l'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime — o i loro familiari – abbiano una risposta;
tra i casi di prescrizione tristemente noti alle cronache, è opportuno ricordare in questa sede quanto accaduto ad una giovane ragazza fiorentina, Martina, morta nel 2011 dopo essere precipitata dal balcone di una stanza d'albergo. Secondo l'accusa, la giovane sarebbe caduta nel tentativo di sfuggire a una violenza sessuale;
i due giovani imputati, finiti a processo con l'accusa di aver cagionato la morte della ragazza come conseguenza di un altro reato, sono stati condannati dal tribunale di Firenze in primo grado;
tuttavia, la Corte d'appello ha dichiarato prescritto il reato di morte come conseguenza di altro delitto, lasciando così impunito chi ne era stato accertato come responsabile con una sentenza emessa in primo grado,
impegna il Governo
ad adottare iniziative legislative che scongiurino il rischio di condanna dell'Italia da parte della corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6 CEDU, sotto il profilo della tutela risarcitoria delle vittime.
9/893-A/10. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
la proposta in esame reca modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, un istituto che negli ultimi diciotto anni – dalla legge ex Cirielli del 2005 ad oggi – è stato riformato già cinque volte: dopo la legge ex Cirielli si sono infatti succedute la riforma Orlando, nel 2017, la riforma Bonafede, nel 2019 e, da ultimo, la riforma Cartabia – decreto legislativo n. 150 del 2022;
il 22 novembre 2023 è stata recapitata, al Ministro della giustizia, una lettera sottoscritta da tutti i Presidenti delle Corti d'appello, nella quale si sollecitava la previsione di una specifica disciplina transitoria dei processi di impugnazione pendenti;
nella lettera si segnalano, con preoccupazione, sia i possibili effetti negativi che l'abolizione dell'improcedibilità e la reintroduzione della prescrizione sostanziale comporteranno in appello e in Cassazione, sia il notevolissimo aggravio di lavoro che questo comporterà per le Corti, che saranno costrette a ricalcolare i termini di prescrizione di migliaia di procedimenti pendenti;
se non verranno presi provvedimenti idonei a ricoprire i numerosi vuoti della pianta organica degli uffici del processo – si stimano carenze fino a 9000 posti – si rischia non solo di vanificare il lavoro organizzativo svolto negli ultimi anni dopo l'introduzione dell'improcedibilità, ma si rischia seriamente il raggiungimento degli obiettivi del PNRR,
impegna il Governo
ad adottare urgentemente provvedimenti in grado di risolvere le carenze di organico del personale così come evidenziate dal «Piano Triennale dei fabbisogni del personale» elaborato dal dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia per il triennio 2023-2025, che fotografa una situazione preoccupante delle scoperture di personale in numerosi profili professionali, scoperture che potrebbero essere ridotte significativamente anche mediante scorrimenti immediati delle graduatorie e riqualificazione del personale.
9/893-A/11. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Serracchiani.
La Camera,
premesso che la proposta in esame reca modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, un istituto che negli ultimi diciotto anni – dalla legge ex Cirielli del 2005 ad oggi – è stato riformato già cinque volte: dopo la legge ex Cirielli si sono infatti succedute la riforma Orlando, nel 2017, la riforma Bonafede, nel 2019 e, da ultimo, la riforma Cartabia – decreto legislativo n. 150 del 2022,
impegna il Governo
ad adottare, compatibilmente con le risorse e nei limiti dei fabbisogni, urgentemente provvedimenti in grado di risolvere le carenze di organico del personale così come evidenziate dal «Piano Triennale dei fabbisogni del personale» elaborato dal dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia per il triennio 2023-2025, che fotografa una situazione preoccupante delle scoperture di personale in numerosi profili professionali, scoperture che potrebbero essere ridotte significativamente anche mediante scorrimenti immediati delle graduatorie e riqualificazione del personale.
9/893-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina della prescrizione del reato istituito e disciplinato dagli articoli 157 e seguenti del Codice penale;
la prescrizione non è altro che la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato;
la pandemia ha fatto esplodere un problema che cova da anni nei tribunali di tutta Italia: il cattivo funzionamento della «macchina» in termini di tempi, organizzazione degli uffici, produttività ed efficienza tra le varie componenti del processo sia civile che penale;
una giustizia lenta, burocratizzata, non gestita a dovere, crea una distorsione enorme dando vita a ingiustizie evidenti tra gli aventi diritto e gli approfittatori delle lentezze dei processi, sia civili (il ritardo dei pagamenti, per esempio) sia penali (l'obbiettivo della prescrizione per allungare i tempi del rito processuale);
una particolare situazione di criticità sta vivendo attualmente il Palazzo di giustizia di Prato i cui interventi sull'edificio sono iniziati nel 2019 e sarebbero dovuti terminare entro il medesimo anno mentre ad oggi risulterebbe necessario un ulteriore finanziamento da parte del Ministero al fine di portare a compimento i lavori di ristrutturazione rimasti fermi da oltre un anno;
inoltre, presso tale tribunale vi è una forte carenza nell'organico di personale amministrativo pari a circa il 37 per cento a fronte di una carenza media nel distretto toscano del 24 per cento;
a fronte di tale criticità il Presidente del tribunale di Prato ha disposto la chiusura dell'ufficio decreti ingiuntivi fino al 31 dicembre del 2023, fatto che è stato ritenuto dall'ordine degli avvocati di Prato lesivo del diritto dei cittadini;
quando in data 18 aprile 2023 il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto aveva partecipato presso il Tribunale di Prato al tavolo di confronto che ha messo in luce le criticità del palazzo di giustizia, sotto il punto di vista impiantistico, strutturale e di carenza di organico, nonché la controversa problematica relativa alla chiusura dell'ufficio decreti ingiuntivi del giudice di pace aveva assicurato un tempestivo intervento per risolvere le varie criticità emerse;
nell'articolo apparso sul quotidiano «La Nazione», pagina di Prato, del giorno 8 giugno 2023, si dava invece notizia del mancato rispetto della data di metà maggio quale termine entro il quale il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto avrebbe garantito un ulteriore incontro e la soluzione del problema strutturale del Palazzo di giustizia di Prato;
gli interventi sull'edificio sono iniziati nel 2019 e sarebbero dovuti terminare entro il medesimo anno, e ad oggi, nonostante i tavoli tecnici e i proclami, niente è stato fatto con il risultato che sarebbe necessario un ulteriore finanziamento da parte del Ministero al fine di portare a compimento i lavori di ristrutturazione rimasti fermi da oltre un anno,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative di competenza al fine di rendere operativo il tribunale di Prato dando finalmente risposta alla domanda di giustizia di un intero territorio predisponendo, in particolare, fin dal primo provvedimento utile tutte le misure necessarie a procedere alla prosecuzione e alla conclusione dei lavori strutturali del Palazzo di giustizia in tempi rapidi e ragionevoli e all'assunzione e all'assegnazione di personale amministrativo al fine di permettere la riapertura dell'ufficio decreti ingiuntivi presso il giudice di pace.
9/893-A/12. Furfaro, Fossi, Gianassi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche alla disciplina della prescrizione del reato istituito e disciplinato dagli articoli 157 e seguenti del Codice penale;
la prescrizione non è altro che la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato;
la pandemia ha fatto esplodere un problema che cova da anni nei tribunali di tutta Italia: il cattivo funzionamento della «macchina» in termini di tempi, organizzazione degli uffici, produttività ed efficienza tra le varie componenti del processo sia civile che penale;
una giustizia lenta, burocratizzata, non gestita a dovere, crea una distorsione enorme dando vita a ingiustizie evidenti tra gli aventi diritto e gli approfittatori delle lentezze dei processi, sia civili (il ritardo dei pagamenti, per esempio) sia penali (l'obbiettivo della prescrizione per allungare i tempi del rito processuale);
una particolare situazione di criticità sta vivendo attualmente il Palazzo di giustizia di Prato i cui interventi sull'edificio sono iniziati nel 2019 e sarebbero dovuti terminare entro il medesimo anno mentre ad oggi risulterebbe necessario un ulteriore finanziamento da parte del Ministero al fine di portare a compimento i lavori di ristrutturazione rimasti fermi da oltre un anno;
inoltre, presso tale tribunale vi è una forte carenza nell'organico di personale amministrativo pari a circa il 37 per cento a fronte di una carenza media nel distretto toscano del 24 per cento;
a fronte di tale criticità il Presidente del tribunale di Prato ha disposto la chiusura dell'ufficio decreti ingiuntivi fino al 31 dicembre del 2023, fatto che è stato ritenuto dall'ordine degli avvocati di Prato lesivo del diritto dei cittadini,
impegna il Governo
ad assumere, nel rispetto delle risorse disponibili, tutte le iniziative di competenza al fine di rendere operativo il tribunale di Prato dando finalmente risposta alla domanda di giustizia di un intero territorio predisponendo, in particolare, fin dal primo provvedimento utile tutte le misure necessarie a procedere alla prosecuzione e alla conclusione dei lavori strutturali del Palazzo di giustizia in tempi rapidi e ragionevoli e all'assunzione e all'assegnazione di personale amministrativo al fine di permettere la riapertura dell'ufficio decreti ingiuntivi presso il giudice di pace.
9/893-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Furfaro, Fossi, Gianassi.
La Camera,
premesso che:
la provincia di Foggia è, ancora ad oggi, la terza provincia italiana per estensione, con una popolazione residente che, finanche espunte le cosiddette aree metropolitane, la porta ad essere tra le prime per densità di popolazione, e, in tempo antecedente alla nota riforma di cui al decreto legislativo n. 155 del 2012, per l'attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011), la stessa poteva contare su due distinti uffici giudiziari, quali quello della città capoluogo e quello di Lucera. Uffici giudiziari che, secondo gli specifici schemi legislativi, contavano su distinte articolazioni giudiziarie e sedi distaccate, che consentivano un compiuto assorbimento dei carichi civile e penale di un territorio, come detto, di particolari dimensioni per estensione e popolazione;
il citato processo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di accorpamento avviato dal Governo nazionale dal 2011, su delega del Parlamento, ha comportato, per la provincia di Foggia, la chiusura del Tribunale di Lucera e delle sezioni distaccate di Apricena, San Severo, Rodi Garganico, Cerignola, Manfredonia, Trinitapoli, riversando l'intero carico dei ruoli sul solo Tribunale di Foggia, e tanto in una provincia che, nei tempi più recenti, è salita agli onori delle cronache non già semplicemente per le sofferenze dei propri uffici giudiziari, bensì per una esponenziale recrudescenza della criminalità organizzata che, per quanto gestita dalla Dda di Bari (sede di Corte d'appello), impegna enormemente l'ufficio giudiziario della città capoluogo, orfana delle sezioni distaccate che assorbivano grandemente il ruolo penale dell'ufficio, e dell'ufficio giudiziario della città di Lucera che, nell'originaria caratterizzazione del proprio circondario, era presidio di legalità di una più che importante porzione della provincia di Foggia, coprendo l'intero territorio del Gargano e del cosiddetto Alto Tavoliere;
dall'esame del Documento organizzativo generale (Dog-2021 – reso in osservanza della circolare Csm 10502 del 23 luglio 2020) nel capo relativo allo stato dei servizi, e così dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze relative al tribunale di Foggia successivo alla citata riforma della geografia giudiziaria, e così per un periodo significativamente recente (2017/2019), emerge una scopertura relativa alla carenza del personale del 23,11 per cento con una significativa inadeguatezza degli spazi per la ricezione dell'utenza. In specie emerge che, se sul carico civile si è registrato un significativo calo delle pendenze, nel ruolo penale, le pendenze relative ai processi penali di competenza del tribunale monocratico sono aumentate del 37 per cento circa, in ragione di un incremento costante nel triennio, rilevandosi che le definizioni non compensano il carico di lavoro crescente dell'area di riferimento. In specie, se è vero che i processi di competenza del tribunale collegiale segnano una diminuzione del 3 per cento, la scomposizione dei dati comunque lascia emergere un preoccupante saldo negativo, e così anche per i flussi relativi all'Assise che registra un aumento delle pendenze;
in tale prospettiva, e così nel settore penale, la disfunzione più macroscopica è costituita quindi dalla entità della pendenza dei procedimenti dibattimentali monocratici;
le emergenze di cui innanzi, e così la specificità dei reati di cui il tribunale monocratico ha la competenza, con la riforma di cui al provvedimento in esame e per le difficoltà degli uffici giudiziari maturate per la inadeguatezza della riforma della geografia giudiziaria, porterebbe numerosi processi a definirsi con provvedimenti di non luogo a provvedere;
tale emergenza, si ritiene, sia nell'esame dei dati emergenti proprio dai documenti organizzativi del tribunale, che collegano il rischio di prescrizione dei reati non dalla norma sostanziale de quo, bensì dalle sofferenze generali degli uffici giudiziari danneggiati dalla riforma del 2012,
impegna il Governo
a valutare, nell'ambito dell'attività di revisione della geografia giudiziaria già in corso, e così compatibilmente con i tempi e con le esigenze di finanza pubblica, la possibilità di un approfondito esame del sistema degli uffici giudiziari della provincia di Foggia, in modo da poter pervenire ad un sistema in linea con i principi comunitari, in un'ottica di recupero dei tribunali soppressi.
9/893-A/13. La Salandra.
La Camera,
premesso che:
quest'aula è nuovamente chiamata, in modo del tutto irragionevole e asistematico, ad intervenire sull'istituto della prescrizione;
si tratta di un ennesimo intervento di natura profondamente politica, tutt'altro che tecnicista, laddove, invece, sono in gioco diritti fondamentali, costituzionalmente rilevanti; da un lato, l'esigenza di celebrare e concludere il processo penale, dall'altro, l'esigenza che il processo penale si svolga in tempi ragionevoli e proceda spedito, l'esigenza della tutela delle vittime che, a fronte della commissione di un reato che hanno subito, hanno il diritto che l'ordinamento pubblico eserciti la potestà di accertamento e poi punitiva; vi sono poi ugualmente esigenze di estrema rilevanza, che impongono di considerare come irrinunciabile il principio della speditezza del processo penale e il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per cui ogni cittadino è presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna e, pertanto ha il diritto, se sotto processo, che quel processo si svolga in tempi ragionevoli;
l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;
con la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», con la legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», nonché con la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», sono stati raggiunti, dunque, tre obiettivi tra quelli concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di riforme importanti che adesso necessitano, però, di una sollecita e corretta attuazione;
il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale e civile, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
si tratta di riforme che vanno nella direzione di un sistema giudiziario più rispettoso dei principi costituzionali, della durata ragionevole dei processi, delle garanzie per gli indagati per gli imputati, ma anche per le vittime dei reati, alle quali spetta un ruolo prioritario all'interno della giurisdizione;
siamo in presenza, invece, dell'ennesima riforma di un istituto che è stato già ampiamente riformato, l'ultima volta in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia con la Commissione europea nell'ambito dei fondi del PNRR; non va dimenticato, infatti, che la legge n. 134 del 2021, cui si deve la riforma della prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità, è un provvedimento adottato nell'ambito del PNRR, a raggiungere l'obiettivo PNRR della riduzione del 25 per cento dei tempi medi del processo, anche e proprio nella fase critica del giudizio di impugnazione;
il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito i dati del monitoraggio PNRR sui tempi medi del processo penale in Appello e, dalla lettura delle statistiche emerge con chiarezza l'effetto positivo rappresentato dalle riforme approvate,
impegna il Governo
a istituire una cabina di regia che monitori presso la Presidenza del Consiglio l'attuazione della riforma e gli effetti sul PNRR.
9/893-A/14. Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
quest'Aula è nuovamente chiamata, in modo del tutto irragionevole e asistematico, ad intervenire sull'istituto della prescrizione;
si tratta di un ennesimo intervento di natura profondamente politica, tutt'altro che tecnicista, laddove, invece, sono in gioco diritti fondamentali, costituzionalmente rilevanti; da un lato, l'esigenza di celebrare e concludere il processo penale, dall'altro, l'esigenza che il processo penale si svolga in tempi ragionevoli e proceda spedito, l'esigenza della tutela delle vittime che, a fronte della commissione di un reato che hanno subito, hanno il diritto che l'ordinamento pubblico eserciti la potestà di accertamento e poi punitiva; vi sono poi ugualmente esigenze di estrema rilevanza, che impongono di considerare come irrinunciabile il principio della speditezza del processo penale e il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per cui ogni cittadino è presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna e, pertanto ha il diritto, se sotto processo, che quel processo si svolga in tempi ragionevoli;
l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;
con la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», con la legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», nonché con la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», sono stati raggiunti, dunque, tre obiettivi tra quelli concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di riforme importanti che adesso necessitano, però, di una sollecita e corretta attuazione;
il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale e civile, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
si tratta di riforme che vanno nella direzione di un sistema giudiziario più rispettoso dei principi costituzionali, della durata ragionevole dei processi, delle garanzie per gli indagati per gli imputati, ma anche per le vittime dei reati, alle quali spetta un ruolo prioritario all'interno della giurisdizione;
siamo in presenza, invece, dell'ennesima riforma di un istituto che è stato già ampiamente riformato, l'ultima volta in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia con la Commissione europea nell'ambito dei fondi del PNRR; non va dimenticato, infatti, che la legge n. 134 del 2021, cui si deve la riforma della prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità, è un provvedimento adottato nell'ambito del PNRR, a raggiungere l'obiettivo PNRR della riduzione del 25 per cento dei tempi medi del processo, anche e proprio nella fase critica del giudizio di impugnazione;
il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito i dati del monitoraggio PNRR sui tempi medi del processo penale in Appello e, dalla lettura delle statistiche emerge con chiarezza l'effetto positivo rappresentato dalle riforme approvate,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a prevedere un monitoraggio, posto in essere dai dipartimenti competenti del Ministero della giustizia, in ordine all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle singole Corti d'appello, e il Ministro della giustizia a riferire i risultati di tali rilevazioni alle Camere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9/893-A/15. Gianassi, Lacarra, Serracchiani, Di Biase, Zan.
La Camera,
premesso che:
l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;
con la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», con la legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», nonché con la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», sono stati raggiunti, dunque, tre obiettivi tra quelli concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di riforme importanti che adesso necessitano, però, di una sollecita e corretta attuazione;
il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale e civile, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
si tratta di riforme che vanno nella direzione di un sistema giudiziario più rispettoso dei principi costituzionali, della durata ragionevole dei processi, delle garanzie per gli indagati per gli imputati, ma anche per le vittime dei reati, alle quali spetta un ruolo prioritario all'interno della giurisdizione,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a prevedere un monitoraggio, posto in essere dai dipartimenti competenti del Ministero della giustizia, in ordine all'evoluzione dei dati sulla prescrizione del reato e dei dati relativi ai tempi di definizione dei procedimenti penali, con particolare riguardo agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle singole Corti d'appello, e il Ministro della giustizia a riferire i risultati di tali rilevazioni alle Camere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
9/893-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Gianassi, Lacarra, Serracchiani, Di Biase, Zan.
La Camera,
premesso che:
quest'Aula è nuovamente chiamata, in modo del tutto irragionevole e asistematico, ad intervenire sull'istituto della prescrizione;
si tratta di un ennesimo intervento di natura profondamente politica, tutt'altro che tecnicista, laddove, invece, sono in gioco diritti fondamentali, costituzionalmente rilevanti; da un lato, l'esigenza di celebrare e concludere il processo penale, dall'altro, l'esigenza che il processo penale si svolga in tempi ragionevoli e proceda spedito, l'esigenza della tutela delle vittime che, a fronte della commissione di un reato che hanno subito, hanno il diritto che l'ordinamento pubblico eserciti la potestà di accertamento e poi punitiva; vi sono poi ugualmente esigenze di estrema rilevanza, che impongono di considerare come irrinunciabile il principio della speditezza del processo penale e il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per cui ogni cittadino è presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna e, pertanto ha il diritto, se sotto processo, che quel processo si svolga in tempi ragionevoli;
non si può. Dunque, non rilevare come si stia assistendo ad un pericoloso ritorno ad una stagione di scontri che sembrano alimentati più da settarismo ideologico e desiderio di divisione, che all'esigenza di adottare un sistema della giustizia che valorizzi i suoi pregi e limiti i suoi difetti: l'utilizzo di questioni fondamentali per la tenuta dell'architrave costituzionale e per il funzionamento dell'ordinamento come simboli e strumenti di polemica politica senza considerare le diverse riforme già approvate negli ultimi anni in tali materie e senza che ne siano stati verificati gli effetti e i risultati prodotti;
il provvedimento in esame modificando il secondo comma dell'articolo 161 codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non possa superare la metà del tempo ordinario anche alle lesioni personali e (articolo 582 codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies codice penale), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, codice penale,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative ad estendere l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non possa superare la metà del tempo ordinario anche ai reati di cui all'articolo 590 terzo comma del codice penale, lesioni gravi o gravissime avvenute in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e 604-bis codice penale, 613-bis codice penale, 613-ter codice penale, 603-bis codice penale.
9/893-A/16. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame modificando il secondo comma dell'articolo 161 codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non possa superare la metà del tempo ordinario anche alle lesioni personali e (articolo 582 codice penale) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies codice penale), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, codice penale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito delle sue proprie prerogative, di estendere l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non possa superare la metà del tempo ordinario anche ai reati di cui all'articolo 590 terzo comma del codice penale, lesioni gravi o gravissime avvenute in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e 604-bis codice penale, 613-bis codice penale, 613-ter codice penale, 603-bis codice penale.
9/893-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Lacarra.