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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 26 febbraio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 26 febbraio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Maria, De Palma, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 febbraio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   GUBITOSA ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riparto delle spese del giudizio tributario» (1728);

   IACONO: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'accreditamento dei soggetti che erogano la formazione a distanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e l'inserimento dei dati relativi alla formazione svolta e ai soggetti erogatori nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro» (1729).

  In data 22 febbraio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   TENERINI ed altri: «Introduzione dei commi 65.1 e 65.2 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di istituzione della Zona logistica semplificata Livorno-Piombino» (1732);

   DE BERTOLDI: «Modifica del comma 937 e introduzione del comma 937-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti in caso di maternità o di malattia o infortunio del figlio» (1733);

   GRIPPO: «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti» (1734).

  In data 23 febbraio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   CHIESA: «Modifica all'articolo 189 e introduzione dell'articolo 194-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di integrazione del Collegio medico-legale e delle Commissioni mediche interforze» (1735).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 21 febbraio 2024 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano» (1731).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CARETTA: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale» (788) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

  La proposta di legge SCARPA ed altri: «Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti universitari e scolastici di ogni ordine e grado» (1108) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Grippo.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1701, d'iniziativa dei deputati Lovecchio ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».

Trasmissione dal Senato.

  In data 21 febbraio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 855. – «Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» (approvato dal Senato) (1730).

  In data 22 febbraio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

  S. 866. – DORI e D'ORSO; PITTALIS ed altri; MASCHIO ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (536-891-910-B).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  GALLO: «Modifica all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di soglia di sbarramento nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1408) Parere della XIV Commissione;

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FEDE ed altri: «Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela degli anziani» (1563) Parere della XII Commissione.

   III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022» (1686) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):

  FEDE ed altri: «Modifica all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente il principio di trasparenza nella nomina di componenti degli organi di società a partecipazione pubblica da parte del socio pubblico» (1564) Parere delle Commissioni I, II, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):

  LOVECCHIO ed altri: «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1701) Parere delle Commissioni I, III, V e VIII.

   VII Commissione (Cultura):

  STEFANI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dallo studente caregiver familiare» (1507) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  LATINI: «Istituzione della Scuola superiore dell'Italia centrale» (1543) Parere delle Commissioni I e V;

  MESSINA: «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania» (1677) Parere delle Commissioni I e V.

   VIII Commissione (Ambiente):

  ILARIA FONTANA ed altri: «Modifiche ai decreti legislativi 3 aprile 2006, n. 152, e 13 agosto 2010, n. 155, e alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernenti misure per il contrasto dei cambiamenti climatici» (857) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  FURFARO ed altri: «Istituzione di un Fondo per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare» (1647) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante» (1713) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

  FOTI: «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale» (1621) Parere delle Commissioni V, VI, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):

  S. 855. – «Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» (approvato dal Senato) (1730) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, aggiornata al 31 dicembre 2023, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti (Doc. LXIV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 21 del 9 gennaio – 20 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 270),

  con la quale:

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito dall'articolo 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, sezione 3;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, sollevate, relativamente alla parziale deducibilità dell'imposta sui redditi delle società (IRES) dell'imposta municipale propria (IMU) versata per gli immobili strumentali, in riferimento agli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sezione 2, e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1;

   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, sollevata, relativamente alla totale indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dall'IMU versata per gli immobili strumentali, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1;

   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, sollevata, relativamente alla totale indeducibilità dell'IRAP dall'IMU versata per gli immobili strumentali, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, sezione 1:

   alla VI Commissione (Finanze);

  Sentenza n. 23 del 10 gennaio – 23 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 272),

  con la quale:

   dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari:

   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 19 febbraio 2024 Sentenza n. 19 del 10 gennaio-19 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 269),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro»:

   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 22 febbraio 2024 Sentenza n. 22 del 23 gennaio-22 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 271),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente»:

   alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14/2024 del 31 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, autorizzata, in data 14 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, la relazione triennale – predisposta dal Ministero della giustizia – sullo stato di attuazione della legge recante modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario, riferita agli anni dal 2021 al 2023 (Doc. CXVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) XXXX/XXXX (COM(2023) 636 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023) 752 final) – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 22 febbraio 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 1254 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 17), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti (COM(2023) 280 final).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 22 febbraio 2024, ha trasmesso il documento C(2024) 1259 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 22), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (COM(2023) 643 final).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito dei predetti atti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza (C(2023) 6789 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (JOIN(2024) 4 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

  La Corte dei conti europea, in data 22 febbraio 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 03/2024 – Lo Stato di diritto nell'Unione europea – È migliorato il quadro per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, ma permangono rischi, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 23 febbraio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione, a nome dell'Unione, nonché alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati Uniti d'America, dall'altra, che stabilisce procedure di sicurezza per il lancio dei satelliti Galileo a partire dal territorio degli Stati Uniti (COM(2024) 85 final e COM(2024) 86 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2024) 85 final – Annex e COM(2024) 86 final – Annex), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 23 febbraio 2024, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (COM(2024) 17 final/2), che sostituisce il documento COM(2024) 17 final, già assegnato, in data 13 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 16 febbraio 2024, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Terza sezione) del 30 gennaio 2024, causa C-255/21, Reti televisive italiane Spa (RTI) contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Articolo 23, paragrafi 1 e 2 – Limiti imposti al tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva – Deroghe – Nozione di «annunci dell'emittente relativi ai propri programmi» – Annunci effettuati da tale emittente per promuovere le trasmissioni di una stazione radio appartenente al medesimo gruppo di detta emittente (Doc XIX, n. 19) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Sentenza della Corte (Prima sezione) del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, BU contro comune di Copertino. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Lecce. Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che vieta il pagamento di tale indennità in caso di dimissioni volontarie di un dipendente pubblico – Contenimento della spesa pubblica – Esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico (Doc XIX, n. 20) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 25 gennaio 2024, causa C-389/22, GC e altri contro Croce Rossa italiana e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio – Requisito, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 3 – Nozione di «lavoratore a tempo determinato» – Componenti del Corpo militare della Croce Rossa italiana – Clausola 5 – Misure volte a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione dello status di «lavoratore a tempo determinato» in status di «lavoratore a tempo indeterminato» – Clausola 4 – Principio di non discriminazione (Doc XIX, n. 21) – alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dall'Autorità nazionale
anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 21 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettere c) e d), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, una segnalazione, adottata, con delibera n. 70 del 10 gennaio 2024 in materia di mancata previsione della gradualità della sanzione e della necessaria valutazione dell'elemento soggettivo nel caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 18, commi 4 e 23, dell'allegato II.12 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 21 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Vicentina (Vicenza).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante
del contribuente per le Marche.

  Il Garante del contribuente per le Marche, con lettera in data 22 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nelle Marche, riferita all'anno 2023.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento.

  Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento, con lettera in data 22 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia di Trento, riferita all'anno 2023.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 22 febbraio 2024, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga della nomina del dottor Italo Cucci a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI BOSCHI ED ALTRI N. 1-00241, GIRELLI ED ALTRI N. 1-00242 E SERGIO COSTA ED ALTRI N. 1-00243 IN MATERIA DI SINDROME FIBROMIALGICA

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) la sindrome fibromialgica è una malattia neurologica riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità dal 1992, fin dalla cosiddetta Dichiarazione di Copenhagen, ed è stata inclusa nella decima revisione dell'International statitical classification of diseases and related health problems (ICD-10, codice M79-7);

    2) la sindrome colpisce in Italia, secondo lo studio Prevalence of fibromyalgia: a survey in five european countries, tra i due e i tre milioni di persone, corrispondenti circa al 3-4 per cento dell'intera popolazione;

    3) sei volte su sette la patologia riguarda donne in età giovanile e si manifesta come una sindrome dolorosa cronica da sensibilizzazione centrale, caratterizzata dalla disfunzione dei circuiti neurologici preposti all'elaborazione degli impulsi provenienti dalle afferenze del dolore (fibre nocicettive) dalla periferia al cervello;

    4) la patologia dà luogo a dolore muscoloscheletrico diffuso e alla presenza di specifiche aree dolorose alla digito-pressione (tender points) con affaticamento costante, rigidità generalizzata, sonno non ristoratore, mal di testa, ipersensibilità al freddo, il cosiddetto «fenomeno di Raynoud», sindrome delle gambe senza riposo, intorpidimento, formicolio atipico, prurito, e una generale sensazione di debolezza;

    5) spesso si manifestano anche sintomi correlati, come l'astenia, l'insonnia con risvegli notturni e disturbi cognitivi;

    6) i sintomi fin qui descritti limitano fortemente il paziente nell'esecuzione delle attività più comuni rendendo difficoltoso e, nei casi più gravi impossibile, l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la capacità lavorativa e le più comuni relazioni sociali;

    7) nonostante la sindrome fibromialgica sia una condizione grave che colpisce un elevato numero di persone e pur essendo, per l'ampio spettro di sintomatologie, da considerare di interesse multidisciplinare, essa, a distanza di oltre 30 anni dal suo riconoscimento da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, non è ancora riconosciuta come malattia invalidante a tutti gli effetti;

    8) secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»; appare, pertanto, in tutta la sua evidenza, che sarebbe obbligo dello Stato riconoscere anche a chi soffre di sindrome fibromialgica le cure, le spese mediche e gli esami diagnostici necessari, così come avviene per le altre malattie invalidanti;

    9) tale considerazione assume una valenza ancora più ampia e più urgente se si considera che, pur non esistendo una cura specifica, essendo una malattia cronica, la sindrome fibromialgica richiede trattamenti multidisciplinari a lungo termine, farmacologici convenzionali e non convenzionali, ossigenoterapia iperbarica e ozono terapia;

    10) in aggiunta a queste considerazioni, essendo la caratteristica principale della sindrome fibromialgica il dolore, i pazienti dovrebbero rientrare pienamente nella categoria delle persone che necessitano di «terapia del dolore»; infatti il dolore cronico risulta essere, ad oggi, tra le forme di sofferenza a più alto costo nei Paesi industrializzati, con almeno 500 milioni di giorni di lavoro persi ogni anno soltanto in Europa, che corrispondono ad un costo di circa 34 miliardi di euro;

    11) appaiono, pertanto, maturi i tempi per garantire risposte adeguate ai malati da parte delle istituzioni, che tutelino le istanze e i bisogni di queste persone e promuovano le opportune forme di aiuto e di sostegno, attraverso la previsione che lo Stato si faccia carico di questa patologia per garantire le risposte più efficaci dal punto di vista clinico, sociale e relazionale;

    12) un intervento appare necessario ed urgente anche perché, ad oggi, un riconoscimento della patologia della sindrome fibromialgica, o almeno l'attenzione al fenomeno, è già stato operato autonomamente da alcune regioni, con la conseguenza che, sul territorio nazionale, vi è una differente modalità di approccio dei servizi sanitari regionali nei confronti dei pazienti, che produce una odiosa disparità di trattamento e contrasta con i principi della Carta costituzionale;

    13) il riconoscimento della sindrome fibromialgica come malattia invalidante ne consentirebbe l'inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, prime fra tutte quelle che ineriscono alla «terapia del dolore» e che appaiono indispensabili in considerazione delle condizioni di forte disagio e malessere psicofisico che si manifestano nelle persone che ne sono affette, ma consentirebbe anche l'individuazione nel territorio nazionale sia di strutture sanitarie pubbliche idonee alla diagnosi e alla riabilitazione di questa patologia, sia di centri di ricerca per lo studio di tale sindrome, al fine di garantire la formazione continua – anche alla luce della piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, – la diagnosi e, infine, i relativi protocolli terapeutici;

    14) in assenza dell'inserimento nel nomenclatore del Ministero della salute, la sindrome fibromialgica non può essere prevista come diagnosi nei tabulati di dimissione ospedaliera, con la conseguente inapplicabilità di alcuna forma di esenzione alla partecipazione alla spesa,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative di competenza volte a provvedere all'inserimento, tra le altre nuove patologie, della sindrome fibromialgica all'interno dei Lea (livelli essenziali di assistenza) e a riconoscerla, se necessario anche attraverso norma primaria, come malattia invalidante, garantendo ai malati affetti da tale patologia l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

2) ad individuare, attraverso gli opportuni provvedimenti, i centri nazionali di ricerca per lo studio della sindrome fibromialgica, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici e dei più idonei presidi farmacologici – convenzionali e non convenzionali – e riabilitativi, nonché per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla predetta patologia;

3) ad istituire, presso il Ministero della salute, il registro nazionale della sindrome fibromialgica, al fine di provvedere alla raccolta e all'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, con l'intento di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della patologia, nonché di rilevare le problematiche ad essa connesse e le eventuali complicanze.
(1-00241) «Boschi, Faraone, Del Barba, De Monte, Gadda, Marattin, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la sindrome fibromialgica, una malattia neurologica riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dal 1992 con la cosiddetta Dichiarazione di Copenaghen e inclusa nella decima revisione dell'International statistical classification of diseases and related health problems (ICD-10, codice M79-7) e colpisce in Italia, secondo lo studio «Prevalence of fibromyalgia: a survey in five european countries», circa 2-3 milioni di persone, corrispondenti al 3-4 per cento dell'intera popolazione; sei volte su sette la patologia riguarda giovani donne;

    2) la fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica da sensibilizzazione centrale caratterizzata dalla disfunzione dei circuiti neurologici preposti all'elaborazione degli impulsi provenienti dai nocicettori (cioè dalle terminazioni di neuroni sensoriali, amieliniche, che segnalano, un danno tissutale attraverso sensazioni dolorose) dalla periferia al cervello;

    3) la fibromialgia si manifesta, secondo i principali criteri diagnostici, con dolore muscolo-scheletrico diffuso e con specifiche aree dolorose alla digito-pressione (tender points), affaticamento costante, rigidità generalizzata, sonno non ristoratore, mal di testa, vescica iperattiva, dismenorrea, ipersensibilità al freddo, sindrome di Raynoud, sindrome delle gambe senza riposo, intorpidimento, formicolio atipico, prurito, sensazione di pressione e di stringimento, allodinia, scarsa resistenza all'esercizio fisico e generale sensazione di debolezza;

    4) sovente, si manifestano anche altri sintomi come astenia, insonnia e risvegli notturni, disturbi cognitivi (confusione mentale, alterazione della memoria e della concentrazione), dolori addominali e colon irritabile (60 per cento), dispepsia, intolleranza al freddo o al caldo, secchezza delle mucose, sintomi urinari e genitali. Anche solo uno di questi sintomi spesso limita fortemente la persona che ne soffre nell'eseguire attività normali e ha riflessi nell'inserimento nel mondo del lavoro, nella capacità lavorativa e nelle stesse relazioni sociali;

    5) lo stress, l'ansia e la depressione hanno una netta correlazione con questa patologia e molti pazienti fibromialgici presentano sintomi poliformi associabili a malattie autoimmuni come la tiroidite di Hashimoto, il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide e la sindrome di Sjoegren e un paziente su tre risulta positivo agli anticorpi anti nucleo;

    6) nonostante la fibromialgia sia una condizione grave che colpisce un elevato numero di persone e pur dovendo essere, per l'ampio spettro di sintomi, considerata di interesse multidisciplinare, essa non è ancora riconosciuta come malattia invalidante a tutti gli effetti;

    7) è pertanto necessario, così come sostengono coloro che studiano con attenzione questa patologia, un approccio sistemico che consideri la fibromialgia nel suo insieme e non come somma di tanti sintomi. La subdola eterogeneità della fibromialgia comporta, inoltre, il fatto che le persone che ne sono affette non riescono a ricevere in tempi ragionevoli cure adeguate. Il mancato riconoscimento della causa del dolore e delle conseguenze che questo provoca nella persona sono i principali motivi di isolamento e di ulteriore sofferenza;

    8) la difficoltà nel formulare una diagnosi dà spesso origine, infatti, a un percorso nosocomiale che si protrae per anni, un costoso calvario caratterizzato dalla sofferenza e contraddistinto da una crescente disabilità;

    9) anche se non esiste una cura specifica, la fibromialgia, in quanto malattia cronica, richiede trattamenti multidisciplinari a lungo termine, farmacologici convenzionali e non convenzionali, ossigenoterapia iperbarica e ozono terapia. Sono importanti anche approcci personalizzati per le specifiche esigenze dei pazienti: terapie antalgiche (agopuntura o criostimolazione), fitoterapiche, approccio nutraceutico e nutrizionistico, ginnastica dolce, linfodrenaggio, fisioterapia, acqua antalgica e psicoterapia;

    10) poiché la caratteristica principale della fibromialgia è il dolore, le persone affette da tale patologia hanno pieno diritto di essere incluse nella categoria di coloro che necessitano di terapia del dolore e beneficiano dei relativi livelli essenziali di assistenza;

    11) l'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute ed è quindi dovere dello Stato riconoscere anche a chi soffre di fibromialgia le cure, le spese mediche e gli esami diagnostici necessari, così come per altre malattie invalidanti;

    12) sebbene di per sé la fibromialgia non abbia implicazioni dirette sull'aspettativa di vita, è indubbia la persistente limitazione che da essa deriva e che richiede interventi di attenuazione del dolore che garantiscano almeno una parziale autonomia del paziente e, di conseguenza, un significativo miglioramento della sua qualità di vita;

    13) come già sottolineato, la caratteristica dominante nella fibromialgia è il dolore, che è considerato cronico se ha una durata superiore a tre mesi e che colpisce un europeo su cinque, con un trend purtroppo in costante crescita. Anche dal punto di vista dei costi di gestione dei pazienti, il dolore cronico è tra le forme di sofferenza a più alto costo nei Paesi industrializzati con almeno 500 milioni di giorni di lavoro persi ogni anno in Europa, corrispondenti a un costo di circa 34 miliardi di euro;

    14) nonostante siano passati oltre venticinque anni dall'inserimento da parte dell'Oms della fibromialgia nel manuale di classificazione internazionale delle malattie e benché altre organizzazioni mediche di carattere internazionale la ritengano una malattia cronica, ancora oggi non tutti i Paesi europei condividono tale posizione e, tra essi, c'è anche l'Italia;

    15) riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante consentirebbe di inserirla tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, date le condizioni di forte disagio e malessere psico-fisico delle persone che ne sono affette; comporterebbe inoltre l'individuazione, sul territorio nazionale, sia di strutture sanitarie pubbliche idonee alla diagnosi e alla riabilitazione sia di centri di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la formazione continua degli operatori (prevista dal decreto legislativo n. 502 del 1992), per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative di competenza volte ad inserire all'interno dei Lea (livelli essenziali di assistenza) la sindrome fibromialgica e a riconoscerla come malattia invalidante, garantendo ai malati affetti da tale patologia l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

2) a promuovere la conoscenza della fibromialgia attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici che ne analizzino l'aspetto epidemiologico, diagnostico, di cura nonché l'impatto sociale e lavorativo;

3) a promuovere, per quanto di competenza, accordi con le associazioni imprenditoriali volte a favorire l'accesso e il mantenimento del lavoro delle persone affette da fibromialgia, attraverso lo svolgimento dello stesso in modalità telematica e/o a distanza o con l'applicazione di accomodamenti ragionevoli presso la sede di lavoro, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito;

4) a promuovere, per quanto di competenza e d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia in grado di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare e capaci di relazionarsi, ove necessario, con altre diverse sedi specialistiche per assicurare ai pazienti tutte le cure tese al raggiungimento o al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia e di vita indipendente;

5) ad istituire, presso il Ministero della salute, il registro nazionale della sindrome fibromialgica, al fine di provvedere alla raccolta e all'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, con l'intento di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della patologia, nonché di rilevare le problematiche ad essa connesse e le eventuali complicanze;

6) a promuovere, in collaborazione con le regioni e con le associazioni regionali senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia, periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia.
(1-00242) «Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Ghio, Ferrari, Forattini, Manzi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la fibromialgia (Fm) è una sindrome dolorosa cronica caratterizzata dall'insorgere di numerosi sintomi differenti tra loro ed associata ad ulteriori disturbi come stanchezza cronica, disturbi cognitivi e alterazioni del sonno. Essa colpisce in Italia circa 2-3 milioni di persone, corrispondenti al 3-3,5 per cento dell'intera popolazione. Si tratta di una sindrome che potremmo definire «di genere», giacché più dell'80 per cento di coloro che ne sono affetti sono donne in età lavorativa tra i 30 e i 60 anni;

    2) la eziopatogenesi della fibromialgia è ancora da identificare ma il sintomo cardine della fibromialgia, presente in ogni persona che ne è affetta, è il dolore cronico: un dolore che ha quale caratteristica la sua distribuzione «diffusa» in molti distretti corporei che sono stati classificati e descritti in tabulazioni che ne caratterizzano la specificità. La fibromialgia è caratterizzata da un corteo clinico che altera profondamente la vita delle persone e che coinvolge anche disturbi cognitivi come confusione mentale, alterazione della memoria e della concentrazione, costituendo un grave fattore di inabilità quotidiana. Non è un caso che la fibromialgia sia anche conosciuta come «la malattia dei 100 sintomi»;

    3) a causa dei numerosi sintomi e delle limitazioni funzionali che determina, la fibromialgia è considerata una delle sindromi dolorose croniche a cui è più difficile adattarsi ed infatti, rispetto a pazienti con altre sindromi dolorose croniche, quelli affetti da fibromialgia sembrano mostrare una peggiore qualità di vita e una maggiore disabilità; in questo gruppo di pazienti con dolore cronico alcuni studi hanno addirittura osservato una maggiore frequenza di ideazione suicidaria. Oltre al grave impatto sull'umore, la fibromialgia determina altresì gravi ripercussioni anche in ambito relazionale e sociale; chi soffre di fibromialgia lamenta con grande frequenza di sentirsi non compreso o di essere visto come un malato immaginario. Il mancato riconoscimento della causa del dolore e delle conseguenze che questo provoca nella persona sono i principali motivi di isolamento e sono causa di ulteriore sofferenza;

    4) la fibromialgia ha altresì un notevole impatto anche in ambito lavorativo; purtroppo, il 35-50 per cento dei pazienti con FM non lavora e una persona su tre ritiene di non poter lavorare a causa della sintomatologia e delle limitazioni che essa determina. Tutto ciò porta a gravi difficoltà economiche che impattano anche sulle possibilità di cura, così come a conseguenze negative sull'autostima e sul senso di autoefficacia;

    5) sebbene siano stati definiti i criteri diagnostici necessari per una sua diagnosi di specificità, l'assenza di biomarker e di esami laboratoristici o strumentali in grado di certificarne la presenza determina enormi difficoltà diagnostiche; alcuni pazienti, addirittura, giungono a una diagnosi anche dopo decine di anni di visite specialistiche ed un lungo e costoso calvario diagnostico;

    6) l'attuale impianto normativo nazionale non appare in linea con il dettato costituzionale di cui all'articolo 32, il quale recita che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (...)»; soprattutto ove si consideri che, trattandosi di una condizione cronica, la fibromialgia richiede trattamenti multidisciplinari a lungo termine, farmacologici e non farmacologici ed i malati di fibromialgia dovrebbero rientrare pienamente nella categoria delle persone che necessitano di terapia del dolore e dei livelli essenziali di assistenza che la stessa garantisce;

    7) la fibromialgia, infatti, sebbene sia riconosciuta dall'organizzazione mondiale della sanità (Oms) sin dal 1992 con la cosiddetta Dichiarazione di Copenaghen ed inclusa nell'International classification of diseases (ICD) a partire dalla sua nona revisione, in assenza del suo inserimento nell'elenco del Ministero della salute non consente di essere prevista come diagnosi nei tabulati di dimissione ospedaliera; i pazienti, di conseguenza, sono privi di tutele e non possono usufruire dell'esenzione dalla spesa sanitaria;

    8) riconoscere la fibromialgia come malattia cronica e invalidante ne consentirebbe l'inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie, stante le condizioni di forte disagio e malessere psico-fisico che si manifestano nelle persone che ne sono affette;

    9) in Italia diverse regioni hanno adottato norme che regolamentano alcuni aspetti di tale materia, adottando mozioni o proposte di legge in materia. Tuttavia, pur essendo iniziative apprezzabili e importanti, hanno creato una normativa frammentata, che rende necessario un intervento legislativo centrale volto a riconoscere alla fibromialgia, in modo omogeneo nell'intero territorio nazionale, lo status di malattia invalidante, riconoscendo a chi soffre di fibromialgia il diritto alle cure, spese mediche ed esami diagnostici necessari ed alla relativa esenzione dalla partecipazione alle spese così come per altre malattie invalidanti,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire adeguata tutela sanitaria ai soggetti affetti da sindrome fibromialgica attraverso l'inserimento della malattia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), nonché conseguentemente a garantire l'accesso a percorsi di assistenza finalizzati alla diagnosi, cura e riabilitazione della malattia in ogni suo stadio di manifestazione clinica, attraverso l'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche, definendo i gradi di invalidità derivanti dalla malattia stessa nei suoi differenti stadi di severità, con il fine di garantire alle persone affette da fibromialgia il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

2) a promuovere la prevenzione della sindrome fibromialgica attraverso l'adozione, a livello nazionale e regionale, di programmi socio-sanitari finalizzati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria della malattia e di strumenti, anche sperimentali, che permettano lo sviluppo di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo della fibromialgia selezionando e trattando le condizioni di rischio, nonché di anticipare la diagnosi di malattia e di ridurre la morbilità e gli effetti dovuti alla malattia, promuovendo la salute dell'individuo e della collettività, anche coordinando i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia – elenco dei centri già in possesso del Ministero della salute in seguito al decreto ministeriale n. 2228 dell'8 luglio 2022 –, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali e dei presidi riabilitativi idonei, nonché per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla fibromialgia;

3) a rimodulare il modello organizzativo del Registro nazionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, inserendo competenze multidisciplinari e prevedendo il coinvolgimento delle associazioni nazionali di pazienti (a maggioranza di associati che siano pazienti) iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), a supporto delle attività attribuite al registro stesso, con il fine di implementare e mantenere aggiornati i dati epidemiologici necessari a definire l'incidenza della fibromialgia in Italia, nonché monitorare l'intervallo temporale tra l'esordio del corredo sintomatologico e la diagnosi e valutarne gli esiti in termini di efficacia ed efficienza, quindi, sull'impatto socio/economico;

4) a predisporre idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della patologia;

5) a diffondere la conoscenza della sindrome fibromialgica attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici aventi ad oggetto l'aspetto epidemiologico, la diagnosi e la cura, nonché l'impatto sociale e lavorativo della malattia;

6) a riconoscere l'associazionismo specifico e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da tale malattia come componente essenziale del sistema di tutela garantito ai fibromialgici;

7) a promuovere, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, bandi annuali di ricerca finalizzati a identificare le basi patogenetiche della malattia per favorirne la prevenzione, promuovendo un approccio biopsicosociale che consenta di pervenire a diagnosi precoci e oggettive di malattia e a sostenere la ricerca di terapie innovative e dei migliori percorsi assistenziali, ciò anche attraverso convenzioni con le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia con competenze al loro interno per sviluppare progetti di ricerca sia cliniche sia epidemiologiche nell'ambito sociosanitario;

8) ad istituire una commissione permanente presso il Ministero della salute che fornisca, almeno su base triennale, una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare le forme e le modalità di una più elevata assistenza;

9) ad adottare iniziative volte a stipulare accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso e il mantenimento al lavoro delle persone affette da fibromialgia e all'attività telelavorativa nelle forme del lavoro a distanza o del telelavoro domiciliare, nonché l'applicazione di accomodamenti ragionevoli presso la sede di lavoro, che siano compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito;

10) a promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche relative alla fibromialgia dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.
(1-00243) «Sergio Costa, Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Ascari, Caramiello».