XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO
Ddl n. 1718 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
Seguito dell'esame: 14 ore.
| Relatori |
40 minuti
(complessivamente) |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 1 ora |
| Interventi a titolo personale |
2 ora e 15 minuti
(con il limite massimo di 17 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 9 ore e 35 minuti |
| Fratelli d'Italia | 1 ora e 30 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 1 ora e 41 minuti |
| Lega – Salvini premier | 1 ora e 4 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 1 ora e 22 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 53 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 42 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 40 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 30 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 39 minuti |
| Misto: | 34 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 19 minuti |
| +Europa | 15 minuti |
Mozione n. 1-00291 e abb. – iniziative volte al riconoscimento dello Stato di Palestina
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).
| Governo | 25 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti |
| Interventi a titolo personale |
1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 4 ore e 10 minuti |
| Fratelli d'Italia | 48 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 34 minuti |
| Lega – Salvini premier | 33 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 29 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 26 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 17 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 16 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 16 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 16 minuti |
| Misto: | 15 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 9 minuti |
| +Europa | 6 minuti |
(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 24 giugno 2024.
Pdl n. 1741 e abb. – Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità
S eguito dell'esame: 8 ore.
| Relatore per la maggioranza | 20 minuti |
| Relatore di minoranza | 10 minuti |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 45 minuti |
| Interventi a titolo personale |
1 ora e 11 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 4 minuti |
| Fratelli d'Italia | 59 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 42 minuti |
| Lega – Salvini premier | 40 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 35 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 32 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 20 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 20 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 19 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 19 minuti |
| Misto: | 18 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 10 minuti |
| +Europa | 8 minuti |
Pdl n. 552 – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione
Seguito dell'esame: 12 ore.
| Relatore | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 30 minuti |
| Interventi a titolo personale |
2 ora e 2 minuti
(con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 8 ore e 38 minuti |
| Fratelli d'Italia | 1 ora e 41 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 1 ora e 11 minuti |
| Lega – Salvini premier | 1 ora e 8 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 59 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 55 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 35 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 33 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 33 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 33 minuti |
| Misto: | 30 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 17 minuti |
| +Europa | 13 minuti |
Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 e progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2024
Tempo complessivo: 16 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 8 ore.
| Discussione generale | Seguito dell'esame | |
| Deputati Questori | 1 ora | 30 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti | |
| Interventi a titolo personale | 1 ora e 16 minuti |
1 ora e 21 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 5 ore e 34 minuti | 5 ore e 44 minuti |
| Fratelli d'Italia | 39 minuti | 1 ora e 7 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 36 minuti | 47 minuti |
| Lega – Salvini premier | 36 minuti | 45 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 34 minuti | 39 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 34 minuti | 37 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 31 minuti | 23 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 31 minuti | 22 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 22 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 31 minuti | 22 minuti |
| Misto: | 31 minuti | 20 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 11 minuti |
| +Europa | 13 minuti | 9 minuti |
Pdl n. 695 – Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni
Seguito dell'esame: 5 ore.
| Relatore | 20 minuti |
| Governo | 20 minuti |
| Richiami al Regolamento | 10 minuti |
| Tempi tecnici | 15 minuti |
| Interventi a titolo personale |
45 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
| Gruppi | 3 ore e 10 minuti |
| Fratelli d'Italia | 37 minuti |
| Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 26 minuti |
| Lega – Salvini premier | 25 minuti |
| MoVimento 5 Stelle | 22 minuti |
| Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 20 minuti |
| Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 13 minuti |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 12 minuti |
| Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 12 minuti |
| Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 12 minuti |
| Misto: | 11 minuti |
| Minoranze Linguistiche | 6 minuti |
| +Europa | 5 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 25 giugno 2024.
Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Maullu, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Luca, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giordano, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Madia, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Maullu, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Toni Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Scutellà, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 24 giugno 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FARAONE: «Delega al Governo per la disciplina dell'assistenza medica ospedaliera prestata alle persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria» (1927);
PASTORELLA ed altri: «Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati» (1928).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 24 giugno 2024 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Ministro dell'economia e delle finanze:
«Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» (1929).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati a proposte di legge.
Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Vinci:
CIABURRO: «Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali» (538);
MALAGUTI ed altri: «Disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale» (1534);
MAIORANO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti» (1688);
LA SALANDRA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della cultura motociclistica» (1823).
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
IV Commissione (Difesa)
CHIESA ed altri: «Modifica all'articolo 189 e introduzione dell'articolo 194-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di integrazione del Collegio medico-legale e delle Commissioni mediche interforze» (1735) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
VI Commissione (Finanze)
«Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» (1929) Parere delle Commissioni I e V.
XII Commissione (Affari sociali)
MAIORANO ed altri: «Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani addetti all'assistenza delle persone con disabilità o diabetiche ai mezzi di trasporto e agli esercizi aperti al pubblico» (1817) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2023 (Doc. XXX, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
in data 13 giugno 2024, Sentenza n. 105 del 7 maggio – 13 giugno 2024 (Doc. VII, n. 338),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi:
alla II Commissione (Giustizia);
in data 18 giugno 2024, Sentenza n. 107 del 20 marzo – 18 giugno 2024 (Doc. VII, n. 339),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio):
alla I Commissione (Affari costituzionali);
con lettera in data 24 giugno 2024, Sentenza n. 109 del 16 aprile – 24 giugno 2024 (Doc. VII, n. 340),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025);
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 38 della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 9 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VI Commissione (Finanze).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 110 dell'11 aprile – 25 giugno 2024 (Doc. VII, n. 341),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 94, comma 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sollevata in via subordinata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 «nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale», sollevata in via ulteriormente gradata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 79, comma 2, e 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale.
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettere del 21 giugno 2024, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno:
SCUTELLÀ ed altri n. 9/643-bis-AR/175, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2022, concernente l'accessibilità degli uffici giudiziari da parte dei cittadini, nonché la riapertura degli uffici e delle sezioni distaccate dei tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata;
FURGIUELE ed altri n. 9/750-A/54, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2023, sull'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, finalizzate ad assicurare una più efficace azione di contrasto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera del 21 giugno 2024, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno GEBHARD e MANES n. 9/1627/105, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 29 dicembre 2023, concernente la promozione di un progetto di neo-popolamento della montagna e delle aree interne e l'adozione di iniziative per lo sviluppo economico e sociale e il sostegno della residenzialità nelle zone di montagna.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Corte dei conti europea, in data 24 giugno 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 09/2024 – Sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione europea – Il quadro dell'Unione europea ha aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi, ma non è possibile dimostrare l'impatto di alcune delle misure adottate a tal fine, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 19 giugno 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (168).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 luglio 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERROGAZIONI
Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della cinta muraria medievale di Volterra (Pisa) e per adeguati finanziamenti destinati ad interventi a tutela delle fortificazioni medievali riconosciute patrimonio storico culturale – 3-01280
A)
BONAFÈ e SIMIANI. — Al Ministro della cultura, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
due crolli distinti hanno interessato il 5 maggio 2024 la cinta muraria medievale di Volterra, causando un ferito lieve e l'evacuazione temporanea di tre famiglie. Sono già state predisposte le operazioni di verifica statica da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali;
secondo i primi rilievi le cause del crollo sono ancora in corso di accertamento, ma si ipotizza che sia dovuto a un problema di natura strutturale delle mura. Le mura medievali di Volterra sono un monumento di grande valore storico e artistico e il loro crollo rappresenta un grave danno al patrimonio culturale non soltanto della città;
il cedimento del 5 maggio 2024 ha riportato alla memoria i terribili ricordi di dieci anni fa, quando il 30 gennaio 2014 nel cuore della città crollò un tratto di cinta muraria di circa 30 metri dopo numerosi giorni di piogge e maltempo;
il crollo delle mura medievali di Volterra è, quindi, un episodio non isolato e allarmante per la sicurezza pubblica e vanno escluse altre possibili e pericolose criticità. Si tratta, inoltre, di beni culturali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, oltre a rappresentare una straordinaria ricchezza dal punto di vista artistico e architettonico, attraggono ogni anno milioni di visitatori e contribuiscono alla crescita del prodotto interno lordo turistico e ricettivo del nostro Paese;
è conseguentemente auspicabile e urgente uno studio accurato sulla tenuta strutturale della cinta muraria di Volterra;
è altrettanto evidente che i finanziamenti necessari sia per prevenire episodi simili, sia per mettere in sicurezza i danni subiti non possono ricadere esclusivamente sugli enti territoriali;
le fortificazioni e le cinte murarie di origine medievale sono infatti spesso di proprietà del demanio pubblico e date in gestione alle amministrazioni comunali, senza però adeguate risorse per la manutenzione ordinaria –:
se non si ritenga urgente e necessario, in relazione a quanto espresso in premessa, intraprendere iniziative urgenti al fine di verificare la tenuta strutturale della cinta muraria di Volterra e conseguentemente adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, e stanziare risorse adeguate a sostegno degli interventi di prevenzione, manutenzione e riparazione di eventuali danni delle fortificazioni medievali riconosciute patrimonio storico e culturale.
(3-01280)
Criticità alla base del ritardo nell'adozione delle linee guida in materia di modalità di certificazione dei crediti e di gestione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati dal settore agroforestale – 3-01282
B)
GADDA. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste avrebbe dovuto emanare entro fine ottobre 2023 le linee guida con le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, istituito presso il Crea-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. L'ente, tuttora commissariato dal Ministro interrogato, non ha ancora provveduto all'adozione di un decreto fondamentale sia per l'ambiente che per il comparto agricolo nazionale –:
quali siano le eventuali criticità che ritardano l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 45, comma 2-septies, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, anche al fine di escludere che tali criticità siano da ricondurre all'inefficienza del Crea-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ente dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che risulta a tutt'oggi commissariato.
(3-01282)
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2024, N. 61, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI, PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE (A.C. 1854-A)
A.C. 1854-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 1854-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.0101, 1.0102, 3.1 e 3.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1854-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI (APCSM)
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)
1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 2.
(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)
1. Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE
Articolo 3.
(Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)
1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo 4.
(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)
1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund, all'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso le parole «1 milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 1854-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Alla rubrica del capo I, la parola: «(APCSM)» è soppressa.
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»;
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1480, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010»;
al comma 4, le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”».
All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: «Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al».
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
alla rubrica, dopo la parola: «Incremento» è inserita la seguente: «del».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,»;
al comma 2, le parole: «Ai maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri».
Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: «Capo III – Disposizioni finali».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di licenza speciale ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare)
1. All'articolo 1, comma 357, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «non oltre sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a dodici mesi».
1.0102. Graziano, Carè, De Maria, Fassino.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di licenza speciale ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare)
1. All'articolo 1, comma 357, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
1.0101. Baldino, Pellegrini, Lomuti.
ART. 2.
(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)
Sopprimerlo.
2.1. Baldino, Pellegrini, Lomuti.
ART. 3.
(Incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2025».
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri relativi all'anno 2025, pari a 21 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.»
*3.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2025».
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri relativi all'anno 2025, pari a 21 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.»
*3.100. Graziano, Carè, De Maria, Fassino.
ART. 4.
(Investimenti in sviluppo di tecnologie)
Sopprimerlo.
4.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti.
A.C. 1854-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il Capo II del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni urgenti volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate nonché disposizioni urgenti in materia di investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund;
in particolare, l'articolo 3 reca disposizioni volte ad incrementare di soli 10 milioni di euro il Fondo risorse decentrate del personale civile;
nel 2017 è stata introdotta una disposizione aggiuntiva all'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare che autorizzava la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020, e rinnovata per l'anno 2021;
la ratio della disposizione rispondeva alle «prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa», come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare;
considerato che:
lo scenario internazionale gravemente destabilizzato dal conflitto russo-ucraino e, in seguito, da quello israelo-palestinese ha richiesto un ulteriore aumento dei carichi di lavoro del personale civile del Ministero della difesa;
il 19 febbraio 2024, in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi», è stato accolto dal Governo con riformulazione, e poi approvato dall'Assemblea, l'ordine del giorno n. 9/1633-A/90 del Movimento 5 Stelle che lo impegnava «a valutare la possibilità di adottare iniziative di carattere normativo volte a finanziare, a favore del Ministero della difesa, risorse per 21 milioni di euro, per l'anno 2024, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile della Difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, valutando altresì interventi volti a rendere tale misura strutturale»;
il Ministro della difesa intervenendo alle celebrazioni per la «Giornata del Personale Civile» il 17 maggio scorso ha rimarcato l'importanza fondamentale della componente civile e del ruolo essenziale che ricoprono. Nello stesso contesto nel 2023 aveva ricordato l'impegno del suo dicastero per colmare il divario del trattamento economico del personale civile della Difesa rispetto a quello di altre Amministrazioni;
valutato che:
da quanto sopra esposto, è lapalissiano che il Governo non abbia dato seguito a quanto approvato con votazione dall'Assemblea non avendo proceduto a reperire le necessarie risorse finanziarie volte al rinnovo della disposizione menzionata per il personale civile e, tantomeno, a renderla strutturale come sarebbe opportuno, dimostrando di fatto una scarsa attenzione a questa componente umana fondamentale;
ad avviso dei firmatari dall'inizio della legislatura l'indirizzo governativo in materia di Difesa e stato prepotentemente incentrato sugli investimenti in sistemi d'arma e misure a favore dell'industria del comparto, tralasciando iniziative volte a tutela del personale sia civile che militare, nonostante il grave contesto geopolitico internazionale che ha comportato un maggiore coinvolgimento dell'intero comparto;
le scelte del Governo in materia di Difesa rispecchiano fedelmente la linea adottata dall'Unione europea a seguito del conflitto in atto in Ucraina, ossia, ad avviso dei firmatari, una corsa agli armamenti senza distinguo e una decisa trasformazione che segna il passaggio da un'economia di pace a un'economia di guerra,
impegna il Governo:
ad adottare urgentemente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, nonché ad introdurre un contributo solidaristico sui cosiddetti extraprofitti netti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa;
a procedere urgentemente per dare seguito pienamente al contenuto dell'ordine del giorno n. 9/1633-A/90 approvato dall'Assemblea al fine di riconoscere il grande valore professionale della componente civile del personale.
9/1854-A/1. Pellegrini, Baldino, Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni inerenti il personale militare e civile del Ministero della difesa;
la celiachia e le altre intolleranze alimentari sono inserite tra le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, elencate all'articolo 582, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
la direttiva tecnica approvata con decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014, a ulteriore specificazione del suddetto punto, precisa che rientrano nelle intolleranze sopramenzionate «le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione». Per giudicare l'idoneità al servizio militare, a ciascuna caratteristica somatico-funzionale del soggetto è attributo un coefficiente di validità decrescente con valore da 1 a 4. Alle «allergie ed intolleranze ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare» in cui la direttiva fa rientrare la celiachia viene attribuito un coefficiente AV EI 3 (acronimo indicante l'apparato ematologico-immunitario) che potrebbe comportare un'inidoneità all'arruolamento volontario;
negli ultimi anni si è avviato un dibattito costruttivo sulla questione, con il coinvolgimento diretto dello Stato maggiore della difesa. Particolare rilievo assume la direttiva dell'ispettorato generale per la sanità militare dello Stato maggiore della difesa del 9 aprile 2015, recante «Aspetti medico-legali correlati con la patologia celiaca». Tale direttiva, riferita alle sole Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri), riguarda sia i celiaci che vogliono arruolarsi nell'Esercito sia i molti celiaci già in uniforme. Quanto si legge nella direttiva, infatti, ha rappresentato una grande vittoria a livello professionale per il personale militare in servizio permanente al quale è stata diagnosticata tale malattia;
secondo la suddetta direttiva del 9 aprile 2015: «per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologiche siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità». Dunque la direttiva, salvi i casi di insorgenza di sintomi gravi abbastanza da compromettere le funzionalità dell'individuo, riconosce l'idoneità al servizio ai soggetti già appartenenti alle Forze armate che abbiano avuto la diagnosi di celiachia solo in seguito all'arruolamento;
considerato che:
tuttavia, coloro che intendano accedere alla carriera militare nelle Forze armate attraverso i concorsi di selezione restano esclusi se già risultano affetti da celiachia o da altre intolleranze alimentari al momento del reclutamento come indicato dal citato coefficiente AV EI 3. Ne consegue che, per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari desiderosi di intraprendere una carriera militare, la normativa vigente preclude l'accesso al reclutamento per ogni ruolo e grado militare, anche in caso di asintomaticità, con la conseguente ingiusta penalizzazione e la grave discriminazione nella possibilità di partecipare ai concorsi di selezione per l'arruolamento nelle Forze armate;
tale discriminazione risulta ancora più grave se consideriamo che ai soggetti aventi il medesimo profilo sanitario non è posto nessun ostacolo per l'accesso alla carriera nei corpi della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco e dell'aeronautica commerciale;
tenuto conto che:
il Movimento 5 Stelle da sempre sensibile alle tematiche del personale militare e civile del Ministero della difesa, ha depositato la proposta di legge n. 1243 a prima firma Baldino recante «Disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari», in corso di esame in IV Commissione Difesa alla Camera dei deputati, volta ad eliminare ogni preclusione all'accesso ai concorsi e alle carriere militari per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a eliminare ogni forma di preclusione all'accesso ai concorsi e alle carriere militari per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari, allo scopo di favorire il rispetto dei princìpi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate.
9/1854-A/2. Baldino, Pellegrini, Lomuti, Boschi.
La Camera,
premesso che:
l'approvazione della legge 28 aprile 2022, n. 46 rappresenta un risultato storico; fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, essa ha delineato la cornice normativa che ha reso possibile istituire, per la prima volta nell'ordinamento italiano, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
la summenzionata legge interviene a seguito di una rilevante sentenza delle Corte costituzionale del 2018 (sentenza n. 120 del 2018) che ha modificato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di diritti sindacali militari. La sentenza indicata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, che vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali;
considerato che:
per la piena attuazione della legge 46 del 2022 l'esercizio delle deleghe previste deve essere ancora completato. In particolare, attualmente risulta non esercitata la delega di cui all'articolo 9, comma 15, riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa. La delega non veniva esercitata in quanto in attesa del decreto di individuazione delle associazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, soggetti necessari ai fini dell'emanazione del decreto attuativo, come previsto dal comma 16 dell'articolo 9;
il 6 aprile 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 29 marzo 2024 del Ministro della pubblica amministrazione recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024.» e dunque nulla osta all'esercizio della suddetta delega,
impegna il Governo
a procedere in tempi celeri con l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, comma 15, al fine di dare piena attuazione alla legge 46 del 2022 per l'esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente garantita.
9/1854-A/3. Lomuti, Pellegrini, Baldino.
PROPOSTA DI LEGGE: FURFARO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE PERSONE SENZA DIMORA (A.C. 433-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: SPORTIELLO (A.C. 555)
A.C. 433-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 433-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo:
a) sopprimere le parole da: Al fine di fino a: nel territorio italiano,
b) sostituire le parole: programma sperimentale per con le seguenti: programma sperimentale, da attuarsi nelle città metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, e
al secondo periodo:
a) sostituire le parole da: tra le città fino a: popolazione residente con le seguenti: tra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle città metropolitane presenti nei rispettivi territori
b) dopo le parole: decreto del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il decreto previsto dal secondo periodo stabilisce altresì i criteri per l'accesso al programma sperimentale di cui al primo periodo e per l'attuazione del medesimo programma in modo da garantire il rispetto del limite delle disponibilità del fondo di cui al presente articolo, nonché disciplina le modalità per la verifica, nel corso di ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente sostenuta. Lo schema del medesimo decreto, corredato di una relazione tecnica redatta in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.100, 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 2.0100 e 3.0100 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 433-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Sperimentazione e monitoraggio)
1. Al fine di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria a tutte le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Sperimentazione e monitoraggio)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 23 di dicembre 1978, n. 833 ed iscrizione negli elenchi del SSN per coloro che sono privi di residenza anagrafica)
1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza residenza in Italia o all'estero e prive di qualsiasi assistenza sanitaria, sono iscritte negli elenchi del luogo in cui dichiarano di eleggere il proprio domicilio o in cui abbiano una residenza fittizia ovvero, in assenza di elezione del domicilio o di una residenza fittizia, del luogo nel cui territorio ha sede il servizio sociale che ha effettuato la segnalazione della persona stessa».
2. L'iscrizione negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale tenuti dalle aziende sanitarie locali delle persone senza residenza di cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e la scelta da parte delle medesime persone del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta avvengono a seguito di segnalazione delle persone stesse alla competente azienda sanitaria locale ovvero da parte dei servizi sociali degli enti locali o degli ambiti territoriali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale, secondo le modalità e le procedure definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo, i comuni assicurano la residenza a tutte le persone che vivono stabilmente e di fatto nel proprio territorio, senza dimora o che non abbiano una stabile abitazione, fissando la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico.
Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ciascuna regione e provincia autonoma provvede nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento corrente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, incrementate con risorse pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.107. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo:
a) sopprimere le parole da: Al fine di fino a: nel territorio italiano,
b) sostituire le parole: programma sperimentale per con le seguenti: programma sperimentale, da attuarsi nelle città metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, e
al secondo periodo:
a) sostituire le parole da: tra le città fino a: popolazione residente con le seguenti: tra le regioni, sulla base della popolazione residente nelle città metropolitane presenti nei rispettivi territori
b) dopo le parole: decreto del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il decreto previsto dal secondo periodo stabilisce altresì i criteri per l'accesso al programma sperimentale di cui al primo periodo e per l'attuazione del medesimo programma in modo da garantire il rispetto del limite delle disponibilità del fondo di cui al presente articolo, nonché disciplina le modalità per la verifica, nel corso di ciascun esercizio finanziario, della spesa effettivamente sostenuta. Lo schema del medesimo decreto, corredato di una relazione tecnica redatta in conformità all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: progressivamente.
1.100. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che soggiornano regolarmente nel territorio italiano,.
1.101. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 10 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 10 milioni.
1.103. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medico di medicina generale aggiungere le seguenti: ovvero del pediatra di libera scelta.
1.102. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché nei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 1, commi da 159 a 171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.104. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: città metropolitane con le seguenti: regioni.
1.105. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo, i Comuni assicurano la residenza a tutte le persone che vivono stabilmente e di fatto nel proprio territorio, senza dimora o che non abbiano una stabile abitazione, fissando la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico.
1.106. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Grimaldi, Gadda.
A.C. 433-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Relazione alle Camere)
1. Entro il 30 giugno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:
a) al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;
b) al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;
c) alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della presente legge;
d) ai costi effettivamente sostenuti.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Relazione alle Camere)
Al comma 1, dopo le parole: 30 giugno aggiungere le seguenti: di ciascun anno.
2.100. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
(Approvato)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni per la tutela degli animali da affezione che vivono con persone senza fissa dimora)
1. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità attuative per assicurare che gli animali che vivono con persone senza fissa dimora abbiano il diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica, a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati e per assicurare l'accesso degli animali da affezione nelle strutture di accoglienza delle persone senza dimora.
2. La relazione alle Camere di cui all'articolo 2 tiene conto anche degli animali detenuti dalle persone senza fissa dimora e delle prestazioni veterinarie erogate in loro favore, nonché di ogni eventuale criticità riscontrata.
2.0100. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello.
A.C. 433-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 3.
(Disposizioni finanziarie)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4.
(Istituzione dei centri rifugio per senza fissa dimora)
1. Ai fini della salvaguardia della vita umana, della tutela della salute pubblica, e del decoro urbano, la Protezione civile e la Croce Rossa Italiana, negli spazi messi a disposizione dagli enti locali e territoriali quali ex strutture dismesse, in collaborazione con le forze dell'ordine, allestiscono centri per l'assistenza sanitaria per i soggetti senza fissa dimora di seguito denominati «centri rifugio per senza fissa dimora» (centri rifugio SFD) e ne assicurano il ricovero per instradamento nei percorsi di cura e di recupero e per la tutela della salute pubblica nelle città e nei centri storici.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Prefetture e gli enti locali e territoriali allestiscono i centri rifugio SFD di cui al comma 1.
3. All'articolo 593, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «per vecchiaia o per altra causa» sono aggiunte le seguenti: «o che versa in uno stato di povertà materiale e immateriale, connotato dal forte disagio abitativo,».
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
3.0100. Mollicone, Milani.
A.C. 433-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame prevede quindi che al fine di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria a tutte le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
con le risorse recate dalla proposta di legge in esame si prevede che sia finanziato un programma sperimentale, per consentire alle persone senza fissa dimora l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza;
il fondo dotato di un milione di euro per il 2025 e 2026 sarà ripartito tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora;
si tratta di un primo importante passo che al momento coinvolge le sole città metropolitane mentre è necessario che da una prima fase sperimentale nelle sole città metropolitane si passi a programmi che si riferiscono a tutti i comuni e con una dotazione di risorse adeguata. Così come sono necessarie altre iniziative per attuare le iniziative della proposta di legge in esame,
impegna il Governo:
a prevedere successivi provvedimenti che assicurino l'assistenza alle persone senza fissa dimora in tutti i comuni superando una prima fase sperimentale, ove si registri la presenza di tali soggetti, e conseguentemente l'incremento delle risorse destinate ai comuni per l'iscrizione nelle liste degli assistiti dalle ASL;
a sostenere di intesa con le regioni e i comuni interessati iniziative e programmi finalizzati:
alla formazione periodica dei soggetti chiamati ad attuare quanto recato dalla presente proposta di legge, in relazione al ruolo, svolto, tenuto conto del contesto di fragilità delle persone senza fissa dimora;
ad attuare iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle persone senza fissa dimora, finalizzate ad una informazione adeguata sui loro diritti in materia di assistenza sanitaria;
ad attuare concrete azioni di coprogettazione e coprogrammazione tra i soggetti pubblici interessati e gli enti del Terzo Settore che operano tra i senza fissa dimora.
9/433-A/1. Zanella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora,
impegna il Governo
ad adottare iniziative urgenti, per la salvaguardia della vita e della dignità umana, della tutela della salute individuale e pubblica, nonché della sicurezza e del decoro urbano nelle città e nei centri storici, al fine di istituire centri per l'assistenza sanitaria per i soggetti senza fissa dimora denominati «centri rifugio per senza fissa dimora» (centri rifugio SFD), gestiti dalla Protezione civile e dalla Croce Rossa Italiana, dove altresì ne viene assicurato il ricovero al fine di avviarli nei percorsi di cura e di recupero, nelle strutture o negli spazi dismessi o non altrimenti utilizzati messi a disposizione dagli enti territoriali, da altri enti pubblici o da soggetti privati sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con le forze dell'ordine.
9/433-A/2. Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, nel suo testo originario, era volto a garantire l'assistenza sanitaria a chi, per svariate ragioni, si trova ad essere privo di residenza e, contrariamente a quanto il titolo farebbe supporre, aveva l'obiettivo di coinvolgere una platea di soggetti rilevante e non solo «chi si trova in mezzo ad una strada»;
nella categoria dei «senza dimora» rientrano di fatto anche coloro che per qualsiasi motivo, prevalentemente per ragioni economiche e lavorative, non possono essere intestatari di un affitto e dunque di una residenza; queste persone dormono spesso in casa di amici, in dormitori, in stanze che non permettono di registrare la residenza o in subaffitto;
si tratta spesso di padri o madri, separati o che hanno perso il lavoro, di persone adulte difficilmente ricollocabili nel mondo del lavoro o di anziani con pensioni minime. Si tratta di persone che non hanno alcun sostegno reddituale e che comunque non possono permettersi affitti e case autonome;
non avere un'abitazione comporta quindi la cancellazione della residenza anagrafica e l'assenza di residenza anagrafica, a sua volta, non consente di ricevere l'assistenza sanitaria di base e la possibilità di scegliere il cosiddetto medico di famiglia;
è una evidente violazione dell'articolo 32 della Costituzione che stabilisce, infatti, che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;
lo Stato ha l'obbligo di garantire, attraverso i suoi strumenti, condizioni di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini per il benessere psicofisico di tutta la collettività;
anche la legge istitutiva del SSN (legge 23 dicembre 1978, n. 833) ha il medesimo principio ispiratore dell'articolo 32 laddove all'articolo 1 prevede che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante, appunto, il Servizio sanitario nazionale. Allo stato attuale le persone senza dimora possono accedere ai soli servizi di pronto soccorso;
considerato che:
in sede referente la proposta all'esame è stata modificata prevedendo una sperimentazione del diritto alla salute e all'assistenza sanitaria e riconoscendo tale diritto solo a chi vive in taluni territori, con il rischio di porsi in palese contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione;
le risorse (esigue!) che questo Governo «ha concesso» sono infatti distribuite solo alle città metropolitane (nel probabile convincimento che i senza dimora si trovino soprattutto nelle grandi città). Questa disposizione tiene quindi fuori dal diritto alla salute coloro che, pur senza dimora o residenza, si trovano ad abitare in città che non siano metropolitane,
impegna il Governo
nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, a reperire le necessarie risorse per assicurare il diritto alla salute e l'assistenza sanitaria a tutti coloro che per qualsiasi motivo, prevalentemente per ragioni economiche e lavorative, non possono essere intestatari di un affitto e dunque di una residenza.
9/433-A/3. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese sono moltissime le persone senza fissa dimora e il fenomeno è in crescita anche a causa della crisi economica generata dalla pandemia da Covid e aggravata dalla guerra in Ucraina;
alcune di queste condividono, anche da prima della vita in strada, la propria esistenza con un animale nel quale trovano un affetto sicuro e si preoccupano della sua salute, ma a causa della mancanza di risorse economiche non riescono a far fronte alle cure veterinarie;
la difficoltà di avere accesso a cure veterinarie si ripercuote negativamente sulla salute degli animali che convivono con le persone senza fissa dimora e nel caso di patologie trasmissibili ad altri animali o di zoonosi rappresenta un pericolo anche per salute pubblica;
alcune Associazioni animaliste sono impegnate in programmi finalizzati a offrire agli animali che vivono con persone in strada le cure di cui necessitano, a tal fine LAV, ad esempio, oltre al lavoro svolto delle sue Sedi locali, ha recentemente finalizzato una collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio; tuttavia, il numero di animali la cui salute può essere presa in carico dalle Associazioni non può che essere limitato e di conseguenza riteniamo necessario che l'assistenza veterinaria gratuita debba essere loro garantita per legge;
occorre tutelare la salute degli animali e la salute pubblica, per la tracciabilità degli stessi e per la prevenzione dell'abbandono e per prevenire la nascita di cucciolate che con ogni probabilità non troverebbero un adozione responsabile e andrebbero ad alimentare il fenomeno del randagismo,
impegna il Governo
ad adottare ogni misura necessaria affinché gli animali che vivono con persone senza fissa dimora abbiano il diritto alle prestazioni veterinarie, comprese l'identificazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la sterilizzazione chirurgica, a carico del servizio veterinario pubblico o di veterinari libero professionisti convenzionati.
9/433-A/4. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43 del Codice Civile dispone che: «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale»;
la residenza, insieme a domicilio e dimora, è uno dei criteri di collegamento tra persone e luoghi;
l'istituto della residenza ha, nel tempo, assunto un ruolo molto significativo venendo a rappresentare il legame non solo giuridico, ma anche politico e sociale, tra il singolo e la comunità territoriale alla quale egli appartiene; la residenza rappresenta infatti un fattore di integrazione dell'individuo in un determinato contesto geografico, rilevante in special modo per i soggetti più deboli, i quali possono beneficiare di tutta una serie di tutele assistenziali grazie al radicamento riconosciuto a livello amministrativo;
secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civ., sez. VI, 28/05/2018 n. 13241), la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali;
il diritto alla residenza, ovvero il diritto ad essere iscritti alle liste anagrafiche tenute dai comuni, è un diritto soggettivo e, come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2000, l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, bensì un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale dell'anagrafe;
la concreta attuazione del diritto soggettivo alla residenza è però demandato ad altre norme di rango ordinario e tra di esse l'articolo 1 della legge n. 1228 del 1954 prevede che: «in ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge»;
oltre al diritto alla salute sono in realtà anche altri i diritti fondamentali condizionati dalla residenza anagrafica sono diversi:
il diritto al lavoro, poiché senza la residenza non ci si può iscrivere al Centro per l'impiego e non si può aprire una partita IVA;
il diritto alla difesa, poiché senza residenza non si ha accesso al gratuito patrocinio;
il diritto agli ammortizzatori sociali, poiché senza residenza non si ha accesso ai servizi di welfare locale, non si può percepire una pensione sociale o di invalidità;
il diritto di voto, poiché senza residenza non si appartiene a nessuna circoscrizione elettorale, quindi non si può votare;
senza residenza non è possibile ottenere il rilascio di un documento di identità e della tessera sanitaria,
impegna il Governo
ad adottare ogni misura utile affinché i Comuni assicurino la residenza a tutte le persone che vivono stabilmente e di fatto nel proprio territorio, senza dimora o che non abbiano una stabile abitazione, fissando la residenza in una via virtuale.
9/433-A/5. Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, all'articolo 1, al fine di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria a tutte le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle predette persone l'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali, la scelta del medico di medicina generale, nonché l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
il predetto fondo è ripartito tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale maggiormente rappresentative operanti in favore delle persone senza dimora;
ritenuto che:
occorre altresì garantire il diritto di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali delle prestazioni sociali che ai sensi della legge di bilancio del 2022 (L. 234/22) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché, in sede applicativa della proposta di legge in esame, siano assicurate alle persone senza dimora ovvero senza residenza anagrafica tutte quelle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie che sono incluse nei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
9/433-A/6. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.